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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/10/2025, n. 3317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3317 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati dr. Alberto CELESTE - Presidente dr.ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex 127-ter c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 21.10.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 2704/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 3934/2024 del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
EL ER, giusta procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato in Roma presso l'Ufficio Legale Distrettuale di Via Cesare Beccaria, 29; APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Massimiliano Pacifici e Controparte_1
EL LI ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Anastasio II n. 416; APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Così il giudice di primo grado;
“1. Con ricorso ex articolo 28 D.Lgs. n. 150/2011 depositato il 18/12/2023 il ricorrente in epigrafe, nato nelle Filippine, titolare di permesso di soggiorno n. I per attesa di occupazione, rilasciato dalla Numer_1 CP_ Questura di Roma il 12/5/2023, con scadenza al 18/9/2024, conveniva in giudizio l' esponendo: - di avere presentato in data 22/2/2022 domanda di attribuzione dell'assegno unico universale ex articolo 3 D.Lgs. n. 230 del 29/12/2021 per i figli minori a carico , nata a [...] il [...], e , Persona_1 Persona_2 nato a [...] il [...], accolta dall'Istituto; - di avere integrato la domanda in data 7/3/2023 anche per la neonata figlia minore , nata a [...] Persona_3 il 23/5/2022; - che la prestazione gli era attribuita solo fino al mese di luglio 2023, CP_ essendo successivamente revocata dall' per asserito difetto di utile titolo di soggiorno. Ritenendo il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall'Istituto, consistente nell'avergli negato l'assegno unico universale in relazione ai figli minori a carico, in ragione della titolarità di permesso di soggiorno per attesa occupazione, il ricorrente, richiamata la normativa di settore e giurisprudenza favorevole, concludeva domandando l'accoglimento delle seguenti, testuali, conclusioni: “1) accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall consistente CP_2 nell'aver negato a decorrere dal mese di agosto 2023 il diritto del ricorrente all'AUU in relazione ai figli minori ), (…) e Persona_1 Persona_2
(…) a causa della titolarità, in capo al ricorrente, del permesso Persona_3 di soggiorno per attesa occupazione ex art. 22 TU immigrazione e conseguentemente, ai fini di rimuovere l'accertata discriminazione accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'assegno unico e universale per i figli a carico a decorrere dal mese di agosto 2023 e per l'effetto condannare l ad erogare la citata CP_2 prestazione. 2) Ordinare all occorrendo anche nell'ambito del piano di rimozione CP_2 ex art. 28, comma 5, d.lgs. 150/2011, di riconoscere al ricorrente, anche per il futuro, l'AUU anche in presenza di permesso per attesa occupazione, fermo restando ogni altro requisito richiesto anche ai cittadini italiani”, oltre refusione delle spese, da CP_ distrarsi. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso in quanto introdotto ex articolo 28 D.Lgs. n. 150/2011 e, nel merito, contestandone la fondatezza e concludendo per il suo rigetto. La controversia, ritenuta di natura documentale, era istruita mediante l'acquisizione della documentazione allegata agli scritti difensivi delle parti. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., la controversia veniva decisa.
2. Così ricostruito l'iter processuale, deve, in primo luogo, respingersi l'eccezione di inammissibilità sollevata CP_ dalla difesa resistente. per dedotto errore nella scelta del rito. L' ha, invero, eccepito l'inammissibilità del ricorso, non ritenendo sussistenti i presupposti di legge per l'esercizio dell'azione antidiscriminatoria, in assenza dell'adozione da parte dell'amministrazione di atti o comportamenti discrezionali, essendosi, piuttosto, l' Pt_1 limitato all'adozione di atti amministrativi vincolati, in applicazione di leggi statali in vigore. Tuttavia, ai fini della sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione prevista dall'articolo 28 D.Lgs. n. 150/2011, è sufficiente osservare, in primo luogo, che il fattore della nazionalità o cittadinanza è considerato dall'ordinamento, nazionale ed europeo, fattore di possibile discriminazione (così in particolare gli articoli 43 e 44 del TU sull'immigrazione, l'articolo 14 CEDU e l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali UE). Ne deriva che, quando la norma paritaria applicabile alla fattispecie si assuma violata, proprio con riferimento a tale fattore, ponendo lo straniero in una situazione di svantaggio, è prospettata una condotta di discriminazione, con ogni conseguenza in materia di ammissibilità della relativa azione speciale (nello stesso senso, cfr. Corte di Appello di Brescia, sentenza n. 37 del 23/2/2021). Nel caso in esame, poi, il petitum di domanda è l'accertamento della dedotta specifica discriminazione subita dal ricorrente, la sua cessazione e la richiesta di rimozione degli effetti tramite l'erogazione dei ratei dell'assegno unico universale, dalla sospensione. Applicando, pertanto, il criterio della prospettazione, ritiene il decidente che l'individuazione della fattispecie, ai fini della questione di mero rito, debba essere compiuta in base alla domanda come formulata e, in particolare, in riferimento al petitum ed alla causa petendi con essa esposti, indipendentemente dalla relativa fondatezza;
e che, se è vero che l'unico limite a tale conclusione è rappresentato - al fine di evitare una non consentita scelta del rito e del giudice - dalla sussistenza in modo evidente di una prospettazione artificiosa e pretestuosa, nella fattispecie non è dato riscontrare tali caratteri (nello stesso senso, in fattispecie sovrapponibile, Corte di Appello di Milano, sentenza n. 2038 del 2/1/2019). L'azione introdotta da con ricorso ex articolo 28 D.Lgs. n. 150/2011 è, Controparte_1 pertanto, sulla base della prospettazione contenuta nell'atto introduttivo, correttamente introdotta e pienamente ammissibile”.
Il Tribunale, nel merito, rilevava, tra l'altro, che “sulla scorta del quadro normativo di riferimento, anche interpretato alla luce del principio comunitario di parità di trattamento, di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lett. e) della direttiva 2011/98/UE, il permesso di soggiorno per ricerca occupazione, rilasciato al cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea ai sensi dell'articolo 22, comma 11, D.Lgs. n. 286/1998 e dell'articolo 37, comma 5, d.p.r. n. 394/1999, deve ritenersi condizione sufficiente ad integrare il requisito di cui all'articolo 3, lettera a), D.Lgs. n. 230 del 29/12/2021, per l'ottenimento dell'assegno unico universale per i figli minori a carico. L'azione antidiscriminatoria introdotta dal ricorrente risulta, pertanto, fondata,”. Conseguentemente, il Tribunale così statuiva: “accerta e dichiara che CP_ integra discriminazione diretta la condotta con cui ha negato al ricorrente la corresponsione dell'assegno unico universale previsto dal Controparte_1
D.Lgs. n. 230 del 29/12/2021 in relazione ai 3 figli minori a carico, ritenendo insufficiente il requisito soggettivo della titolarità di un permesso di soggiorno per attesa di occupazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 11, D.Lgs. n. 286/1998 e dell'articolo 37, CP_ comma 5, d.p.r. n. 394/1999. Per l'effetto, ordina all' di rimuovere gli effetti derivanti dalla suddetta discriminazione, attraverso l'accertamento in favore del ricorrente del diritto alla corresponsione dell'assegno unico universale Controparte_1 dalla data della revoca, nell'agosto 2023, e fino alla persistenza dei relativi requisiti, con condanna al pagamento dei relativi ratei già maturati e non ancora erogati, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge. CP_ Condanna l' alla refusione a parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.865, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
Con ricorso depositato in data 2.10.2024, l ha proposto appello avverso la CP_2 sentenza indicata in oggetto, Si è costituito opponendosi. Controparte_1
Con l'atto d'appello, l censura la decisione impugnata per: CP_2 “Quanto all'eccezione sollevata in via preliminare sulla inammissibilità del ricorso introdotto ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. n. 150/2011”. Sostiene l'appellante che “l ha CP_2 applicato la normativa vigente senza alcun margine di discrezionalità, verificando semplicemente ed esclusivamente la presenza o meno dei presupposti richiesti dalla legge … Per poter giustificare una “Azione civile contro la discriminazione”, la disparità deve essere determinata da una condotta che sia conseguenza di una scelta libera del soggetto che la pone in essere, ossia di un comportamento sussumibile in un'attività discrezionale. Essendo invece il diniego dell imposto da una norma di CP_2 legge, deve escludersi la riferibilità dell'effetto discriminatorio al comportamento del soggetto pubblico che abbia agito in osservanza della disposizione normativa. L CP_2 ha agito così perché doveva verificare la sussistenza di tutti i requisiti, limitandosi ad applicare le norme di leggi vigenti ... la presenza di una copertura normativa vincolante per l escludeva in radice la discriminatorietà del comportamento Pt_1 CP_ posto in essere dall E a riprova del fatto che nella fattispecie non si configura alcuna ipotesi di condotta discriminatoria, soccorre la circostanza che l come CP_2 dedotto dallo stesso ricorrente nel proprio libello introduttivo, aveva già accolto una precedente domanda presentata in data 22.2.2022 volta ad ottenere la stessa prestazione … Occorre anche sottolineare che anche la successiva domanda del 7.3.2023 è stata accolta ma sino al mese di luglio 2023. Da tale data, in assenza di valido permesso di soggiorno, il ricorrente è decaduto dal diritto e la prestazione è stata interrotta ... Emerge quindi dagli stessi fatti di causa che la nazionalità del ricorrente non è stato un motivo ostativo all'accoglimento della domanda e tale circostanza contraddice quanto argomentato nella sentenza impugnata in cui si afferma: “che il fattore della nazionalità o cittadinanza è considerato dall'ordinamento, nazionale ed europeo, fattore di possibile discriminazione”. Se così fosse, sarebbero state radicalmente rigettate entrambe le istanze”;
“si censura anche la parte di motivazione della sentenza ove si osserva che … sulla scorta del quadro normativo di riferimento, anche interpretato alla luce del principio comunitario di parità di trattamento, di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lett. e) della direttiva 2011/98/UE, il permesso di soggiorno per ricerca occupazione, rilasciato al cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea ai sensi dell'articolo 22, comma 11, D.Lgs. n. 286/1998 e dell'articolo 37, comma 5, d.p.r. n. 394/1999, deve ritenersi condizione sufficiente ad integrare il requisito di cui all'articolo 3, lettera a), D.Lgs. n. 230 del 29/12/2021, per l'ottenimento dell'assegno unico universale per i figli minori a carico” … L'Italia ha recepito la direttiva 2011/98/UE con decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40. Una volta che il contenuto di una direttiva comunitaria è stato recepito non è più ammissibile un'applicazione diretta della stessa, in quanto è vigente all'interno dell'ordinamento nazionale la norma nazionale che ha recepito il contenuto della direttiva. Ed infatti in ipotesi di eventuale contrasto della normativa nazionale con quella comunitaria, è la stessa Corte Costituzionale a sollevare la questione … oltre al necessario requisito del permesso di soggiorno, che legittima la regolare permanenza nel territorio, sia necessario che risulti anche l'autorizzazione a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi che va a costituire un requisito POSITIVO AGGIUNTIVO. Ed invero, la disciplina per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, richiede tra i documenti da produrre insieme alla domanda, la copia dell , che è il modello che si invia al Ministero del Lavoro o Pt_2 agli enti collegati, per attestare l'inizio, la variazione o la cessazione di un rapporto di lavoro subordinato, sia a tempo determinato o indeterminato. Ne consegue quindi che la condizione lavorativa deve sussistere effettivamente e non essere solo
“potenziale” ... Di contro, il permesso di soggiorno in attesa di occupazione viene rilasciato proprio a quei cittadini che non sono attualmente occupati e quindi non possono attestare alcuna attività lavorativa ... la decisione impugnata appare censurabile in quanto pone al centro della motivazione in merito solamente la circostanza che il permesso di soggiorno in attesa di occupazione del ricorrente possa essere assimilabile al permesso unico di lavoro, mentre in realtà l'art. 3 co.1, lett. a) d.lgs. 230/2021, richiede che il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea deve innanzitutto essere titolare di permesso unico di lavoro ed inoltre, in base a tale permesso, dev'essere autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi. Dovendo sussistere necessariamente TUTTI i requisiti per avere diritto all'AUU si rivelano prive di pregio giuridico le argomentazioni con cui il Giudice di prime cure cerca di far rientrare il permesso in attesa di occupazione nella categoria del permesso unico … occorre che i soggetti beneficiari dell'assegno unico siano anche in grado di produrre reddito e dunque, collegando il concetto agli altri presupposti indicati alle lettere a), c), d) siano soggetti attivi nella produzione del CP_ reddito” ed invoca, a tal fine, la circolare 23/2022.
Orbene, da subito deve evidenziarsi che “L'omesso mutamento del rito non determina "ipso iure" l'inesistenza o la nullità della sentenza ma assume rilevanza invalidante soltanto se la parte che se ne dolga in sede di impugnazione indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quale una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte”, così Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14374 del 24/05/2023. Nulla al riguardo è stato dedotto da parte appellante, anche se, invero, non può non rilevarsi che il comportamento tenuto dall non sia idoneo ad integrare, CP_2 nel caso di specie, una discriminazione in ragione della differente nazionalità dell'appellato. Se così non fosse l medesimo non avrebbe riconosciuto allo stesso il diritto CP_2 all'assegno unico universale previa sua domanda presentata in data 22.2.2022 e altra sua domanda del 7.3.2023 (anche se sino al mese di luglio 2023. Certamente, la decisione della revoca della provvidenza nasce da quanto disposto dalla stessa normativa di riferimento (D.Lgs. n. 230 del 29/12/2021), che così recita all'art. 3 (Requisiti soggettivi del richiedente)
“1. L'assegno di cui all'articolo 1 è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno: a) sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
b) sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
c) sia residente e domiciliato in Italia;
d) sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.” Il del detto D.Lgs. n. 230/2021 è attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della L. n. 46/2021, che ha stabilito all'art. 2 (Assegno unico e universale per i figli a carico):
1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) riconoscimento di un assegno mensile per ciascun figlio minorenne a carico. Il beneficio decorre dal settimo mese di gravidanza. Per i figli successivi al secondo, l'importo dell'assegno è maggiorato;
b) riconoscimento di un assegno mensile, di importo inferiore a quello riconosciuto per i minorenni, per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del ventunesimo anno di età, con possibilità di corresponsione dell'importo direttamente al figlio, su sua richiesta, al fine di favorirne l'autonomia. L'assegno è concesso solo nel caso in cui il figlio maggiorenne frequenti un percorso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea, svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale, sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l'impiego o un'agenzia per il lavoro o svolga il servizio civile universale;
c) riconoscimento di un assegno mensile di importo maggiorato rispetto agli importi di cui alla lettera a) a favore delle madri di età inferiore a quella indicata alla lettera b); d) riconoscimento di un assegno mensile di importo maggiorato rispetto agli importi di cui alle lettere a) e b) in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento per ciascun figlio con disabilità, con maggiorazione graduata secondo le classificazioni della condizione di disabilità; riconoscimento dell'assegno di cui alla lettera b), senza maggiorazione, anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età, qualora il figlio con disabilità risulti ancora a carico;
e) mantenimento delle misure e degli importi in vigore per il coniuge a carico e per gli altri familiari a carico diversi da quelli di cui alle lettere a) e b); f) con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente:
1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
3) essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;
4) essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale;
g) a fronte di comprovate esigenze connesse a casi particolari e per periodi definiti, su proposta dei servizi sociali e sanitari territoriali deputati alla tutela della natalità, della maternità, dell'infanzia e dell'adolescenza, possono essere concesse specifiche deroghe ai criteri previsti alla lettera f) da una commissione nazionale, istituita con decreto del Ministro con delega per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Dall'istituzione e dal funzionamento della predetta commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;
h) graduale superamento o soppressione di tutte le misure indicate all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b)”. Quanto affermato dall nel messaggio 2951/2022, secondo cui il permesso per CP_2 attesa occupazione non è titolo adeguato per il conseguimento del detto assegno unico universale non è altro che applicazione di quanto disposto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 203/2021. Al riguardo, tuttavia, questa Corte, anche ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c., ritiene di aderire a quanto argomentato dalla Corte d'appello di Torino con la sentenza n. 316/2024 che ha precisato quanto segue:
“L censura la sentenza sopra illustrata assumendo che la stessa appare viziata da CP_2 violazione ed errata applicazione dell'art. 3 del D. Lgs. 230/2021. La disposizione in esame prevede che l'assegno di cui all'art. 1 sia riconosciuto a condizione che il richiedente, al momento della domanda e per tutta la durata del beneficio, sia in possesso in via congiunta dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno: in sintesi sia in possesso, se cittadino extracomunitario, di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero sia titolare del permesso unico di lavoro, autorizzato a svolgere attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi. Risultando la – all'atto della domanda (18.3.2022) – in possesso solo del Pt_3 permesso di soggiorno per attesa occupazione, ex art. 22, co. 11, del D. Lgs. 286/1998 ed ex art. 37, co. 5, DPR 394/88 – ma non di permesso unico di lavoro – la stessa (secondo l non avrebbe potuto ottenere la declaratoria di titolarità del diritto. CP_2
La ricostruzione operata dal primo giudice, secondo l appellante, estende il Pt_1 diritto anche a una ipotesi non prevista e ciò a causa dell'errata interpretazione della norma che ne stravolge il contenuto in violazione dell'art. 12 Preleggi. Afferma l'appellante che se fosse corretta la tesi dell'inclusione del permesso di soggiorno in attesa di occupazione nella categoria del permesso unico di lavoro, quest'ultima si rivelerebbe del tutto inutile. Secondo l il permesso di soggiorno in attesa di occupazione viene rilasciato CP_2 proprio a quei cittadini che non hanno diritto di ricevere un permesso per lavoro subordinato ex artt. 5 e 5bis del D. Lgs. 286/1998 ed ex DPR 394/1999; il permesso di soggiorno per attesa occupazione non è un permesso unico di lavoro, essendo, per contro, soltanto un permesso di soggiorno che permette a chi è uscito dal mondo del lavoro di soggiornare regolarmente in Italia. Secondo tale impostazione, il fatto che la avesse un permesso avente durata Pt_3 superiore a 6 mesi – posto al centro della motivazione – non sarebbe sufficiente per riconoscere alla stessa il diritto all'assegno unico perché l'art. 3, co. 1, lett. a) del D. lgs. 230/2021, richiede la titolarità di un permesso unico di lavoro autorizzato allo svolgimento di attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi.
3. Disamina dei motivi. Nel ricorso in appello l non fa che riprendere e sviluppare l'interpretazione data CP_2
e sviluppata con il proprio messaggio del 25.7.2022, n. 2951. Si tratta di un messaggio in cui l , nel riferirsi al permesso unico di lavoro, ha Pt_1 riconosciuto il diritto di cui si tratta a quasi tutte le tipologie di permesso (lavoro, famiglia, protezione internazionale, protezione speciale, lavoro autonomo, etc., doc. 1, prod. ), ha affermato che “non possono essere invece inclusi nella platea dei Pt_3 beneficiari i titolari dei seguenti permessi: attesa occupazione” (art. 22 del D. Lgs. 286/1998 e s.m.i.; art. 37 DPR 394/1999 e s.m.i.). La posizione dell non può essere condivisa perché non si confronta con la CP_2 motivazione della sentenza impugnata e perché, in special modo, opera una lettura e una interpretazione della normativa in esame che appare riduttiva e al contempo foriera di contrasto con le disposizioni eurounitarie di cui si deve necessariamente tener conto. Preliminarmente val la pena di rammentare che nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea-Carta di Nizza 7.12.2000, adattata a Strasburgo il 12.12.2007, nonché nelle Direttive 2003/109/CE, 2011/98/UE, è sancito il diritto alla parità di trattamento a favore dei cittadini di paesi terzi nel settore della sicurezza sociale di cui al Regolamento CE 883/2004. Si premette che la vicenda, per essere correttamente intesa, deve essere inserita nella cornice che mette capo alla già citata Dir. 2011/98/CE che, all'art. 20, dei
“Considerando”, prevede che “Tutti i cittadini dei paesi terzi che soggiornano e lavorano regolarmente negli Stati membri dovrebbero beneficiare quanto meno di uno stesso insieme comune di diritti, basato sulla parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante, a prescindere dal fine iniziale o dal motivo d'ammissione. Il diritto alla parità di trattamento nei settori specificati dalla presente direttiva dovrebbe essere riconosciuto non solo ai cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi a fini lavorativi, ma anche a coloro che sono stati ammessi per altri motivi e che hanno ottenuto l'accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro in conformità di altre disposizioni del diritto dell'Unione o nazionale, compresi i familiari di un lavoratore di un paese terzo che sono ammessi nello Stato membro in conformità della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al congiungimento familiare, i cittadini di paesi terzi che sono ammessi nel territorio di uno Stato membro in conformità della direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato, e i ricercatori ammessi in conformità della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica”. L'ambito di applicazione della Dir 2011/98/CE è stabilito dall'art. 3 che si applica “a) omissis, b) ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2022; e b) ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale”. Nell'emanare il D. Lgs. 4.3.2014, n. 40, il legislatore ha disciplinato il permesso unico di soggiorno nello Stato dell'Unione senza avvalersi in modo espresso della facoltà di introdurre deroghe alla direttiva e, sotto tale profilo, ha quindi mantenuto fermo il diritto alla parità di trattamento nel settore della sicurezza sociale a favore dei lavoratori di paesi terzi che svolgano o abbiano svolto attività lavorativa almeno per sei mesi. Già la Corte di Giustizia, nel rispondere a una sollecitazione della Corte costituzionale, aveva stabilito che “L'articolo 12, paragrafo 1, lett. e) della Dir 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13.11.2011, relativa alla procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che esclude i cittadini di paesi terzi di cui all'art. 3, par. 1, lett. b e c, di tale direttiva dal beneficio di un assegno di natalità e di un assegno di maternità previsti da tale normativa”. In base alla decisione della CGUE, si ricava che l'ambito di applicazione dell'art. 12, par. 1 della Dir. 2011/98, è determinato dal Regolamento 883/2004 e che esso trova applicazione sia nei riguardi dei cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi, sia anche in favore di cittadini di Paesi terzi ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa, a quali “è consentito lavorare (…)”, secondo le norme del diritto dell'Unione o nazionali. È pacifico in causa che la signora , madre di 6 figli minori e separata dal maritto, Pt_3 già per il solo fatto di essere in Italia per ricongiungimento familiare rientri nella categoria dei soggetti inclusi nell'art. 20 dei Considerando della Dir 2011/98 cit. e, quindi, tra gli stessi soggetti che proprio l ha inserito tra i beneficiari aventi diritto CP_2 all'assegno unico nella propria Circolare 9.2.2022, n. 23. ( v.3 Cfr. CGUE, Grande Sezione, 2.9.2021, nella causa C 350/20. 4 Trib. Min. Ord. 14.6.2023. 5 Cfr. art. 3.1., laddove si legge “Con riferimento ai “familiari” di cittadini dell'Unione europea (UE), sono inclusi nella disciplina dell'assegno unico e universale, i titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero i titolari di carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente (cfr. gli artt. 10 e 17 del D. lgs.6 febbraio 2007, n. 30). Sono inoltre inclusi nel beneficio in commento i familiari extra UE di cittadini stranieri che siano titolari di un permesso di soggiorno per ricongiungimento al familiare (cfr. gli articoli 29 e 30 del T.U.)”. L'art. 2 della L. 1.4.2021, n. 46, stabilisce che, ai fini del riconoscimento dell'assegno unico e universale, “f) con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente:
1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
3) essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;
4) essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale”. La titolarità di permesso di soggiorno “per motivi di lavoro” non può essere intesa nel senso di titolarità dei soli permessi di lavoro perché, in tale accezione, essa si porrebbe in contrasto sia con la normativa euro-unitaria sopra richiamata, sia con le norme interne, lette e interpretate secondo il principio di primazia che caratterizza il diritto dell'Unione Europea. Il legislatore, nel decreto attuativo della legge delega (D. Lgs. 21.12.2021, n. 230), nel delimitare, all'art. 3 co. 1 a), i cittadini extracomunitari destinatari del beneficio, ha abbandonato la dicitura “permesso per motivi di lavoro” scegliendo di utilizzare quella di “permesso unico di lavoro”. Si tratta di una locuzione che, per conformarsi alla Costituzione e alla Direttiva 2011/98/UE, non può che voler fare riferimento ai titolari di permesso unico di lavoro indicati dalla Direttiva medesima e, quindi, ai titolari di un permesso che “consente di lavorare”, qual è il permesso in attesa di occupazione di cui è titolare la signora (cfr. doc. 2) [nel caso di specie dell'appellato odierno Pt_3 ndr] (Cfr. Corte Cost., sentenza n. 54/2022, la quale ha chiarito che “la parità di trattamento non è circoscritta ai titolari di un permesso unico di lavoro, ma è riconosciuta anche ai titolari di un permesso di soggiorno per fini diversi dall'attività lavorativa che siano autorizzati a lavorare nello Stato membro ospitante (Corte di giustizia dell'Unione Europea, Grande Sezione, sentenza 2 settembre 2021, nella causa C- 350/20, punto 49” (punto 9.2.) e ha affermato inoltre che “ (…) un criterio di attribuzione incentrato sulla titolarità del permesso per soggiornanti UE di lungo periodo discrimina arbitrariamente sia le madri sia i nuovi nati e non presenta alcuna ragionevole correlazione con la finalità che permea le prestazioni in oggetto” (punto 13.5). ). Attraverso l'operazione ermeneutica che si esplica nel concepire il “permesso unico di lavoro” all'interno del sistema ordinamentale integrato che disciplina la materia si deve necessariamente giungere a ritenere che il “permesso per attesa occupazione”
– al pari di permessi come quello di cui all'art. 22, co. 11 del TUI (interpolato dal D. Lgs. Con 40/2014 in attuazione della Dir. 2011/98), pure esclusi dall'art. 5, comma 8.1. altro non sia che uno di quelli che rientrano nella categoria dei permessi che “consentono di lavorare”, in cui si sussume quella di “permesso unico di lavoro” in ragione di una necessitata coerenza di sistema e dell'interpretazione di tali norme, veicolata anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cfr. tra le molte Cass. 32606/2022; Id. Cass. 11512/2024; Cfr. Corte Appello di Torino, n. 64/2019). Del resto, a essere esclusi dall'applicazione della Dir. 2011/98 /CE sono solo i casi tassativamente elencati al comma 2 dell'art. 3 della Direttiva medesima (quali il permesso per protezione internazionale o quello per soggiornanti di lungo periodo), i quali sono disciplinati da altre direttive. Nel superamento della questione sulla natura assistenziale o previdenziale, questa Corte territoriale ha già affermato che si tratta di prestazione di sostegno alla famiglia, erogata in base all'art. 3 del Regolamento 883/2004, espressamente richiamato dall'art. 12 della Direttiva 2011/98. Non vi può essere dubbio, quindi, che la signora [l'appellato ndr] abbia diritto Pt_3 al riconoscimento della prestazione richiesta in quanto titolare di permesso per attesa occupazione, essendo incontestati i rimanenti presupposti. A tali conclusioni è pervenuto di recente anche il Supremo Collegio (Cass. 15.2.2023, n. 4686) che – proprio in relazione ad un caso di negazione dell'assegno a cittadina di Paese terzo in possesso di “permesso per attesa occupazione” – ha cassato la sentenza di questa Corte territoriale affermando il principio per il quale “Al cittadino extracomunitario, privo di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, spetta l'assegno di natalità ex art. 1, co. 125, della L. n. 190 del 2014, a seguito della sentenza n. 54 del 2022 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della suddetta norma (nella formulazione vigente “ratione temporis” e, dunque, antecedente alle modificazioni introdotte dall'art. 3, comma 4, della L. 238 del 2021) nella parte in cui esclude dalla concessione dell'assegno di natalità i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del Regolamento (CE) n. 1030 del 2003 (Cass. 32606/22)”. Ne consegue che, in parziale riforma della gravata sentenza, pure integralmente confermata nel resto, deve statuirsi che l non ha tenuto un CP_2 comportamento discriminatorio nei riguardi dell'odierno appellato. Le spese del grado devono essere compensate in ragione dei diversi orientamenti giurisprudenziali in materia.
P.Q.M.
- in parziale riforma della gravata sentenza, pure integralmente confermata nel resto, deve statuirsi che l non ha tenuto un comportamento discriminatorio nei CP_2 riguardi dell'odierno appellato.
- compensa per intero le spese di entrambi i gradi. Roma, 21.10.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste
composta dai Magistrati dr. Alberto CELESTE - Presidente dr.ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex 127-ter c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 21.10.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 2704/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 3934/2024 del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
EL ER, giusta procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato in Roma presso l'Ufficio Legale Distrettuale di Via Cesare Beccaria, 29; APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Massimiliano Pacifici e Controparte_1
EL LI ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Anastasio II n. 416; APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Così il giudice di primo grado;
“1. Con ricorso ex articolo 28 D.Lgs. n. 150/2011 depositato il 18/12/2023 il ricorrente in epigrafe, nato nelle Filippine, titolare di permesso di soggiorno n. I per attesa di occupazione, rilasciato dalla Numer_1 CP_ Questura di Roma il 12/5/2023, con scadenza al 18/9/2024, conveniva in giudizio l' esponendo: - di avere presentato in data 22/2/2022 domanda di attribuzione dell'assegno unico universale ex articolo 3 D.Lgs. n. 230 del 29/12/2021 per i figli minori a carico , nata a [...] il [...], e , Persona_1 Persona_2 nato a [...] il [...], accolta dall'Istituto; - di avere integrato la domanda in data 7/3/2023 anche per la neonata figlia minore , nata a [...] Persona_3 il 23/5/2022; - che la prestazione gli era attribuita solo fino al mese di luglio 2023, CP_ essendo successivamente revocata dall' per asserito difetto di utile titolo di soggiorno. Ritenendo il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall'Istituto, consistente nell'avergli negato l'assegno unico universale in relazione ai figli minori a carico, in ragione della titolarità di permesso di soggiorno per attesa occupazione, il ricorrente, richiamata la normativa di settore e giurisprudenza favorevole, concludeva domandando l'accoglimento delle seguenti, testuali, conclusioni: “1) accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall consistente CP_2 nell'aver negato a decorrere dal mese di agosto 2023 il diritto del ricorrente all'AUU in relazione ai figli minori ), (…) e Persona_1 Persona_2
(…) a causa della titolarità, in capo al ricorrente, del permesso Persona_3 di soggiorno per attesa occupazione ex art. 22 TU immigrazione e conseguentemente, ai fini di rimuovere l'accertata discriminazione accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'assegno unico e universale per i figli a carico a decorrere dal mese di agosto 2023 e per l'effetto condannare l ad erogare la citata CP_2 prestazione. 2) Ordinare all occorrendo anche nell'ambito del piano di rimozione CP_2 ex art. 28, comma 5, d.lgs. 150/2011, di riconoscere al ricorrente, anche per il futuro, l'AUU anche in presenza di permesso per attesa occupazione, fermo restando ogni altro requisito richiesto anche ai cittadini italiani”, oltre refusione delle spese, da CP_ distrarsi. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso in quanto introdotto ex articolo 28 D.Lgs. n. 150/2011 e, nel merito, contestandone la fondatezza e concludendo per il suo rigetto. La controversia, ritenuta di natura documentale, era istruita mediante l'acquisizione della documentazione allegata agli scritti difensivi delle parti. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., la controversia veniva decisa.
2. Così ricostruito l'iter processuale, deve, in primo luogo, respingersi l'eccezione di inammissibilità sollevata CP_ dalla difesa resistente. per dedotto errore nella scelta del rito. L' ha, invero, eccepito l'inammissibilità del ricorso, non ritenendo sussistenti i presupposti di legge per l'esercizio dell'azione antidiscriminatoria, in assenza dell'adozione da parte dell'amministrazione di atti o comportamenti discrezionali, essendosi, piuttosto, l' Pt_1 limitato all'adozione di atti amministrativi vincolati, in applicazione di leggi statali in vigore. Tuttavia, ai fini della sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione prevista dall'articolo 28 D.Lgs. n. 150/2011, è sufficiente osservare, in primo luogo, che il fattore della nazionalità o cittadinanza è considerato dall'ordinamento, nazionale ed europeo, fattore di possibile discriminazione (così in particolare gli articoli 43 e 44 del TU sull'immigrazione, l'articolo 14 CEDU e l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali UE). Ne deriva che, quando la norma paritaria applicabile alla fattispecie si assuma violata, proprio con riferimento a tale fattore, ponendo lo straniero in una situazione di svantaggio, è prospettata una condotta di discriminazione, con ogni conseguenza in materia di ammissibilità della relativa azione speciale (nello stesso senso, cfr. Corte di Appello di Brescia, sentenza n. 37 del 23/2/2021). Nel caso in esame, poi, il petitum di domanda è l'accertamento della dedotta specifica discriminazione subita dal ricorrente, la sua cessazione e la richiesta di rimozione degli effetti tramite l'erogazione dei ratei dell'assegno unico universale, dalla sospensione. Applicando, pertanto, il criterio della prospettazione, ritiene il decidente che l'individuazione della fattispecie, ai fini della questione di mero rito, debba essere compiuta in base alla domanda come formulata e, in particolare, in riferimento al petitum ed alla causa petendi con essa esposti, indipendentemente dalla relativa fondatezza;
e che, se è vero che l'unico limite a tale conclusione è rappresentato - al fine di evitare una non consentita scelta del rito e del giudice - dalla sussistenza in modo evidente di una prospettazione artificiosa e pretestuosa, nella fattispecie non è dato riscontrare tali caratteri (nello stesso senso, in fattispecie sovrapponibile, Corte di Appello di Milano, sentenza n. 2038 del 2/1/2019). L'azione introdotta da con ricorso ex articolo 28 D.Lgs. n. 150/2011 è, Controparte_1 pertanto, sulla base della prospettazione contenuta nell'atto introduttivo, correttamente introdotta e pienamente ammissibile”.
Il Tribunale, nel merito, rilevava, tra l'altro, che “sulla scorta del quadro normativo di riferimento, anche interpretato alla luce del principio comunitario di parità di trattamento, di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lett. e) della direttiva 2011/98/UE, il permesso di soggiorno per ricerca occupazione, rilasciato al cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea ai sensi dell'articolo 22, comma 11, D.Lgs. n. 286/1998 e dell'articolo 37, comma 5, d.p.r. n. 394/1999, deve ritenersi condizione sufficiente ad integrare il requisito di cui all'articolo 3, lettera a), D.Lgs. n. 230 del 29/12/2021, per l'ottenimento dell'assegno unico universale per i figli minori a carico. L'azione antidiscriminatoria introdotta dal ricorrente risulta, pertanto, fondata,”. Conseguentemente, il Tribunale così statuiva: “accerta e dichiara che CP_ integra discriminazione diretta la condotta con cui ha negato al ricorrente la corresponsione dell'assegno unico universale previsto dal Controparte_1
D.Lgs. n. 230 del 29/12/2021 in relazione ai 3 figli minori a carico, ritenendo insufficiente il requisito soggettivo della titolarità di un permesso di soggiorno per attesa di occupazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 11, D.Lgs. n. 286/1998 e dell'articolo 37, CP_ comma 5, d.p.r. n. 394/1999. Per l'effetto, ordina all' di rimuovere gli effetti derivanti dalla suddetta discriminazione, attraverso l'accertamento in favore del ricorrente del diritto alla corresponsione dell'assegno unico universale Controparte_1 dalla data della revoca, nell'agosto 2023, e fino alla persistenza dei relativi requisiti, con condanna al pagamento dei relativi ratei già maturati e non ancora erogati, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge. CP_ Condanna l' alla refusione a parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.865, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
Con ricorso depositato in data 2.10.2024, l ha proposto appello avverso la CP_2 sentenza indicata in oggetto, Si è costituito opponendosi. Controparte_1
Con l'atto d'appello, l censura la decisione impugnata per: CP_2 “Quanto all'eccezione sollevata in via preliminare sulla inammissibilità del ricorso introdotto ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. n. 150/2011”. Sostiene l'appellante che “l ha CP_2 applicato la normativa vigente senza alcun margine di discrezionalità, verificando semplicemente ed esclusivamente la presenza o meno dei presupposti richiesti dalla legge … Per poter giustificare una “Azione civile contro la discriminazione”, la disparità deve essere determinata da una condotta che sia conseguenza di una scelta libera del soggetto che la pone in essere, ossia di un comportamento sussumibile in un'attività discrezionale. Essendo invece il diniego dell imposto da una norma di CP_2 legge, deve escludersi la riferibilità dell'effetto discriminatorio al comportamento del soggetto pubblico che abbia agito in osservanza della disposizione normativa. L CP_2 ha agito così perché doveva verificare la sussistenza di tutti i requisiti, limitandosi ad applicare le norme di leggi vigenti ... la presenza di una copertura normativa vincolante per l escludeva in radice la discriminatorietà del comportamento Pt_1 CP_ posto in essere dall E a riprova del fatto che nella fattispecie non si configura alcuna ipotesi di condotta discriminatoria, soccorre la circostanza che l come CP_2 dedotto dallo stesso ricorrente nel proprio libello introduttivo, aveva già accolto una precedente domanda presentata in data 22.2.2022 volta ad ottenere la stessa prestazione … Occorre anche sottolineare che anche la successiva domanda del 7.3.2023 è stata accolta ma sino al mese di luglio 2023. Da tale data, in assenza di valido permesso di soggiorno, il ricorrente è decaduto dal diritto e la prestazione è stata interrotta ... Emerge quindi dagli stessi fatti di causa che la nazionalità del ricorrente non è stato un motivo ostativo all'accoglimento della domanda e tale circostanza contraddice quanto argomentato nella sentenza impugnata in cui si afferma: “che il fattore della nazionalità o cittadinanza è considerato dall'ordinamento, nazionale ed europeo, fattore di possibile discriminazione”. Se così fosse, sarebbero state radicalmente rigettate entrambe le istanze”;
“si censura anche la parte di motivazione della sentenza ove si osserva che … sulla scorta del quadro normativo di riferimento, anche interpretato alla luce del principio comunitario di parità di trattamento, di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lett. e) della direttiva 2011/98/UE, il permesso di soggiorno per ricerca occupazione, rilasciato al cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea ai sensi dell'articolo 22, comma 11, D.Lgs. n. 286/1998 e dell'articolo 37, comma 5, d.p.r. n. 394/1999, deve ritenersi condizione sufficiente ad integrare il requisito di cui all'articolo 3, lettera a), D.Lgs. n. 230 del 29/12/2021, per l'ottenimento dell'assegno unico universale per i figli minori a carico” … L'Italia ha recepito la direttiva 2011/98/UE con decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40. Una volta che il contenuto di una direttiva comunitaria è stato recepito non è più ammissibile un'applicazione diretta della stessa, in quanto è vigente all'interno dell'ordinamento nazionale la norma nazionale che ha recepito il contenuto della direttiva. Ed infatti in ipotesi di eventuale contrasto della normativa nazionale con quella comunitaria, è la stessa Corte Costituzionale a sollevare la questione … oltre al necessario requisito del permesso di soggiorno, che legittima la regolare permanenza nel territorio, sia necessario che risulti anche l'autorizzazione a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi che va a costituire un requisito POSITIVO AGGIUNTIVO. Ed invero, la disciplina per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, richiede tra i documenti da produrre insieme alla domanda, la copia dell , che è il modello che si invia al Ministero del Lavoro o Pt_2 agli enti collegati, per attestare l'inizio, la variazione o la cessazione di un rapporto di lavoro subordinato, sia a tempo determinato o indeterminato. Ne consegue quindi che la condizione lavorativa deve sussistere effettivamente e non essere solo
“potenziale” ... Di contro, il permesso di soggiorno in attesa di occupazione viene rilasciato proprio a quei cittadini che non sono attualmente occupati e quindi non possono attestare alcuna attività lavorativa ... la decisione impugnata appare censurabile in quanto pone al centro della motivazione in merito solamente la circostanza che il permesso di soggiorno in attesa di occupazione del ricorrente possa essere assimilabile al permesso unico di lavoro, mentre in realtà l'art. 3 co.1, lett. a) d.lgs. 230/2021, richiede che il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea deve innanzitutto essere titolare di permesso unico di lavoro ed inoltre, in base a tale permesso, dev'essere autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi. Dovendo sussistere necessariamente TUTTI i requisiti per avere diritto all'AUU si rivelano prive di pregio giuridico le argomentazioni con cui il Giudice di prime cure cerca di far rientrare il permesso in attesa di occupazione nella categoria del permesso unico … occorre che i soggetti beneficiari dell'assegno unico siano anche in grado di produrre reddito e dunque, collegando il concetto agli altri presupposti indicati alle lettere a), c), d) siano soggetti attivi nella produzione del CP_ reddito” ed invoca, a tal fine, la circolare 23/2022.
Orbene, da subito deve evidenziarsi che “L'omesso mutamento del rito non determina "ipso iure" l'inesistenza o la nullità della sentenza ma assume rilevanza invalidante soltanto se la parte che se ne dolga in sede di impugnazione indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quale una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte”, così Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14374 del 24/05/2023. Nulla al riguardo è stato dedotto da parte appellante, anche se, invero, non può non rilevarsi che il comportamento tenuto dall non sia idoneo ad integrare, CP_2 nel caso di specie, una discriminazione in ragione della differente nazionalità dell'appellato. Se così non fosse l medesimo non avrebbe riconosciuto allo stesso il diritto CP_2 all'assegno unico universale previa sua domanda presentata in data 22.2.2022 e altra sua domanda del 7.3.2023 (anche se sino al mese di luglio 2023. Certamente, la decisione della revoca della provvidenza nasce da quanto disposto dalla stessa normativa di riferimento (D.Lgs. n. 230 del 29/12/2021), che così recita all'art. 3 (Requisiti soggettivi del richiedente)
“1. L'assegno di cui all'articolo 1 è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno: a) sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
b) sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
c) sia residente e domiciliato in Italia;
d) sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.” Il del detto D.Lgs. n. 230/2021 è attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della L. n. 46/2021, che ha stabilito all'art. 2 (Assegno unico e universale per i figli a carico):
1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) riconoscimento di un assegno mensile per ciascun figlio minorenne a carico. Il beneficio decorre dal settimo mese di gravidanza. Per i figli successivi al secondo, l'importo dell'assegno è maggiorato;
b) riconoscimento di un assegno mensile, di importo inferiore a quello riconosciuto per i minorenni, per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del ventunesimo anno di età, con possibilità di corresponsione dell'importo direttamente al figlio, su sua richiesta, al fine di favorirne l'autonomia. L'assegno è concesso solo nel caso in cui il figlio maggiorenne frequenti un percorso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea, svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale, sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l'impiego o un'agenzia per il lavoro o svolga il servizio civile universale;
c) riconoscimento di un assegno mensile di importo maggiorato rispetto agli importi di cui alla lettera a) a favore delle madri di età inferiore a quella indicata alla lettera b); d) riconoscimento di un assegno mensile di importo maggiorato rispetto agli importi di cui alle lettere a) e b) in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento per ciascun figlio con disabilità, con maggiorazione graduata secondo le classificazioni della condizione di disabilità; riconoscimento dell'assegno di cui alla lettera b), senza maggiorazione, anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età, qualora il figlio con disabilità risulti ancora a carico;
e) mantenimento delle misure e degli importi in vigore per il coniuge a carico e per gli altri familiari a carico diversi da quelli di cui alle lettere a) e b); f) con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente:
1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
3) essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;
4) essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale;
g) a fronte di comprovate esigenze connesse a casi particolari e per periodi definiti, su proposta dei servizi sociali e sanitari territoriali deputati alla tutela della natalità, della maternità, dell'infanzia e dell'adolescenza, possono essere concesse specifiche deroghe ai criteri previsti alla lettera f) da una commissione nazionale, istituita con decreto del Ministro con delega per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Dall'istituzione e dal funzionamento della predetta commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;
h) graduale superamento o soppressione di tutte le misure indicate all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b)”. Quanto affermato dall nel messaggio 2951/2022, secondo cui il permesso per CP_2 attesa occupazione non è titolo adeguato per il conseguimento del detto assegno unico universale non è altro che applicazione di quanto disposto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 203/2021. Al riguardo, tuttavia, questa Corte, anche ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c., ritiene di aderire a quanto argomentato dalla Corte d'appello di Torino con la sentenza n. 316/2024 che ha precisato quanto segue:
“L censura la sentenza sopra illustrata assumendo che la stessa appare viziata da CP_2 violazione ed errata applicazione dell'art. 3 del D. Lgs. 230/2021. La disposizione in esame prevede che l'assegno di cui all'art. 1 sia riconosciuto a condizione che il richiedente, al momento della domanda e per tutta la durata del beneficio, sia in possesso in via congiunta dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno: in sintesi sia in possesso, se cittadino extracomunitario, di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero sia titolare del permesso unico di lavoro, autorizzato a svolgere attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi. Risultando la – all'atto della domanda (18.3.2022) – in possesso solo del Pt_3 permesso di soggiorno per attesa occupazione, ex art. 22, co. 11, del D. Lgs. 286/1998 ed ex art. 37, co. 5, DPR 394/88 – ma non di permesso unico di lavoro – la stessa (secondo l non avrebbe potuto ottenere la declaratoria di titolarità del diritto. CP_2
La ricostruzione operata dal primo giudice, secondo l appellante, estende il Pt_1 diritto anche a una ipotesi non prevista e ciò a causa dell'errata interpretazione della norma che ne stravolge il contenuto in violazione dell'art. 12 Preleggi. Afferma l'appellante che se fosse corretta la tesi dell'inclusione del permesso di soggiorno in attesa di occupazione nella categoria del permesso unico di lavoro, quest'ultima si rivelerebbe del tutto inutile. Secondo l il permesso di soggiorno in attesa di occupazione viene rilasciato CP_2 proprio a quei cittadini che non hanno diritto di ricevere un permesso per lavoro subordinato ex artt. 5 e 5bis del D. Lgs. 286/1998 ed ex DPR 394/1999; il permesso di soggiorno per attesa occupazione non è un permesso unico di lavoro, essendo, per contro, soltanto un permesso di soggiorno che permette a chi è uscito dal mondo del lavoro di soggiornare regolarmente in Italia. Secondo tale impostazione, il fatto che la avesse un permesso avente durata Pt_3 superiore a 6 mesi – posto al centro della motivazione – non sarebbe sufficiente per riconoscere alla stessa il diritto all'assegno unico perché l'art. 3, co. 1, lett. a) del D. lgs. 230/2021, richiede la titolarità di un permesso unico di lavoro autorizzato allo svolgimento di attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi.
3. Disamina dei motivi. Nel ricorso in appello l non fa che riprendere e sviluppare l'interpretazione data CP_2
e sviluppata con il proprio messaggio del 25.7.2022, n. 2951. Si tratta di un messaggio in cui l , nel riferirsi al permesso unico di lavoro, ha Pt_1 riconosciuto il diritto di cui si tratta a quasi tutte le tipologie di permesso (lavoro, famiglia, protezione internazionale, protezione speciale, lavoro autonomo, etc., doc. 1, prod. ), ha affermato che “non possono essere invece inclusi nella platea dei Pt_3 beneficiari i titolari dei seguenti permessi: attesa occupazione” (art. 22 del D. Lgs. 286/1998 e s.m.i.; art. 37 DPR 394/1999 e s.m.i.). La posizione dell non può essere condivisa perché non si confronta con la CP_2 motivazione della sentenza impugnata e perché, in special modo, opera una lettura e una interpretazione della normativa in esame che appare riduttiva e al contempo foriera di contrasto con le disposizioni eurounitarie di cui si deve necessariamente tener conto. Preliminarmente val la pena di rammentare che nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea-Carta di Nizza 7.12.2000, adattata a Strasburgo il 12.12.2007, nonché nelle Direttive 2003/109/CE, 2011/98/UE, è sancito il diritto alla parità di trattamento a favore dei cittadini di paesi terzi nel settore della sicurezza sociale di cui al Regolamento CE 883/2004. Si premette che la vicenda, per essere correttamente intesa, deve essere inserita nella cornice che mette capo alla già citata Dir. 2011/98/CE che, all'art. 20, dei
“Considerando”, prevede che “Tutti i cittadini dei paesi terzi che soggiornano e lavorano regolarmente negli Stati membri dovrebbero beneficiare quanto meno di uno stesso insieme comune di diritti, basato sulla parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante, a prescindere dal fine iniziale o dal motivo d'ammissione. Il diritto alla parità di trattamento nei settori specificati dalla presente direttiva dovrebbe essere riconosciuto non solo ai cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi a fini lavorativi, ma anche a coloro che sono stati ammessi per altri motivi e che hanno ottenuto l'accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro in conformità di altre disposizioni del diritto dell'Unione o nazionale, compresi i familiari di un lavoratore di un paese terzo che sono ammessi nello Stato membro in conformità della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al congiungimento familiare, i cittadini di paesi terzi che sono ammessi nel territorio di uno Stato membro in conformità della direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato, e i ricercatori ammessi in conformità della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica”. L'ambito di applicazione della Dir 2011/98/CE è stabilito dall'art. 3 che si applica “a) omissis, b) ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2022; e b) ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale”. Nell'emanare il D. Lgs. 4.3.2014, n. 40, il legislatore ha disciplinato il permesso unico di soggiorno nello Stato dell'Unione senza avvalersi in modo espresso della facoltà di introdurre deroghe alla direttiva e, sotto tale profilo, ha quindi mantenuto fermo il diritto alla parità di trattamento nel settore della sicurezza sociale a favore dei lavoratori di paesi terzi che svolgano o abbiano svolto attività lavorativa almeno per sei mesi. Già la Corte di Giustizia, nel rispondere a una sollecitazione della Corte costituzionale, aveva stabilito che “L'articolo 12, paragrafo 1, lett. e) della Dir 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13.11.2011, relativa alla procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che esclude i cittadini di paesi terzi di cui all'art. 3, par. 1, lett. b e c, di tale direttiva dal beneficio di un assegno di natalità e di un assegno di maternità previsti da tale normativa”. In base alla decisione della CGUE, si ricava che l'ambito di applicazione dell'art. 12, par. 1 della Dir. 2011/98, è determinato dal Regolamento 883/2004 e che esso trova applicazione sia nei riguardi dei cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi, sia anche in favore di cittadini di Paesi terzi ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa, a quali “è consentito lavorare (…)”, secondo le norme del diritto dell'Unione o nazionali. È pacifico in causa che la signora , madre di 6 figli minori e separata dal maritto, Pt_3 già per il solo fatto di essere in Italia per ricongiungimento familiare rientri nella categoria dei soggetti inclusi nell'art. 20 dei Considerando della Dir 2011/98 cit. e, quindi, tra gli stessi soggetti che proprio l ha inserito tra i beneficiari aventi diritto CP_2 all'assegno unico nella propria Circolare 9.2.2022, n. 23. ( v.3 Cfr. CGUE, Grande Sezione, 2.9.2021, nella causa C 350/20. 4 Trib. Min. Ord. 14.6.2023. 5 Cfr. art. 3.1., laddove si legge “Con riferimento ai “familiari” di cittadini dell'Unione europea (UE), sono inclusi nella disciplina dell'assegno unico e universale, i titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero i titolari di carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente (cfr. gli artt. 10 e 17 del D. lgs.6 febbraio 2007, n. 30). Sono inoltre inclusi nel beneficio in commento i familiari extra UE di cittadini stranieri che siano titolari di un permesso di soggiorno per ricongiungimento al familiare (cfr. gli articoli 29 e 30 del T.U.)”. L'art. 2 della L. 1.4.2021, n. 46, stabilisce che, ai fini del riconoscimento dell'assegno unico e universale, “f) con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente:
1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
3) essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;
4) essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale”. La titolarità di permesso di soggiorno “per motivi di lavoro” non può essere intesa nel senso di titolarità dei soli permessi di lavoro perché, in tale accezione, essa si porrebbe in contrasto sia con la normativa euro-unitaria sopra richiamata, sia con le norme interne, lette e interpretate secondo il principio di primazia che caratterizza il diritto dell'Unione Europea. Il legislatore, nel decreto attuativo della legge delega (D. Lgs. 21.12.2021, n. 230), nel delimitare, all'art. 3 co. 1 a), i cittadini extracomunitari destinatari del beneficio, ha abbandonato la dicitura “permesso per motivi di lavoro” scegliendo di utilizzare quella di “permesso unico di lavoro”. Si tratta di una locuzione che, per conformarsi alla Costituzione e alla Direttiva 2011/98/UE, non può che voler fare riferimento ai titolari di permesso unico di lavoro indicati dalla Direttiva medesima e, quindi, ai titolari di un permesso che “consente di lavorare”, qual è il permesso in attesa di occupazione di cui è titolare la signora (cfr. doc. 2) [nel caso di specie dell'appellato odierno Pt_3 ndr] (Cfr. Corte Cost., sentenza n. 54/2022, la quale ha chiarito che “la parità di trattamento non è circoscritta ai titolari di un permesso unico di lavoro, ma è riconosciuta anche ai titolari di un permesso di soggiorno per fini diversi dall'attività lavorativa che siano autorizzati a lavorare nello Stato membro ospitante (Corte di giustizia dell'Unione Europea, Grande Sezione, sentenza 2 settembre 2021, nella causa C- 350/20, punto 49” (punto 9.2.) e ha affermato inoltre che “ (…) un criterio di attribuzione incentrato sulla titolarità del permesso per soggiornanti UE di lungo periodo discrimina arbitrariamente sia le madri sia i nuovi nati e non presenta alcuna ragionevole correlazione con la finalità che permea le prestazioni in oggetto” (punto 13.5). ). Attraverso l'operazione ermeneutica che si esplica nel concepire il “permesso unico di lavoro” all'interno del sistema ordinamentale integrato che disciplina la materia si deve necessariamente giungere a ritenere che il “permesso per attesa occupazione”
– al pari di permessi come quello di cui all'art. 22, co. 11 del TUI (interpolato dal D. Lgs. Con 40/2014 in attuazione della Dir. 2011/98), pure esclusi dall'art. 5, comma 8.1. altro non sia che uno di quelli che rientrano nella categoria dei permessi che “consentono di lavorare”, in cui si sussume quella di “permesso unico di lavoro” in ragione di una necessitata coerenza di sistema e dell'interpretazione di tali norme, veicolata anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cfr. tra le molte Cass. 32606/2022; Id. Cass. 11512/2024; Cfr. Corte Appello di Torino, n. 64/2019). Del resto, a essere esclusi dall'applicazione della Dir. 2011/98 /CE sono solo i casi tassativamente elencati al comma 2 dell'art. 3 della Direttiva medesima (quali il permesso per protezione internazionale o quello per soggiornanti di lungo periodo), i quali sono disciplinati da altre direttive. Nel superamento della questione sulla natura assistenziale o previdenziale, questa Corte territoriale ha già affermato che si tratta di prestazione di sostegno alla famiglia, erogata in base all'art. 3 del Regolamento 883/2004, espressamente richiamato dall'art. 12 della Direttiva 2011/98. Non vi può essere dubbio, quindi, che la signora [l'appellato ndr] abbia diritto Pt_3 al riconoscimento della prestazione richiesta in quanto titolare di permesso per attesa occupazione, essendo incontestati i rimanenti presupposti. A tali conclusioni è pervenuto di recente anche il Supremo Collegio (Cass. 15.2.2023, n. 4686) che – proprio in relazione ad un caso di negazione dell'assegno a cittadina di Paese terzo in possesso di “permesso per attesa occupazione” – ha cassato la sentenza di questa Corte territoriale affermando il principio per il quale “Al cittadino extracomunitario, privo di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, spetta l'assegno di natalità ex art. 1, co. 125, della L. n. 190 del 2014, a seguito della sentenza n. 54 del 2022 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della suddetta norma (nella formulazione vigente “ratione temporis” e, dunque, antecedente alle modificazioni introdotte dall'art. 3, comma 4, della L. 238 del 2021) nella parte in cui esclude dalla concessione dell'assegno di natalità i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del Regolamento (CE) n. 1030 del 2003 (Cass. 32606/22)”. Ne consegue che, in parziale riforma della gravata sentenza, pure integralmente confermata nel resto, deve statuirsi che l non ha tenuto un CP_2 comportamento discriminatorio nei riguardi dell'odierno appellato. Le spese del grado devono essere compensate in ragione dei diversi orientamenti giurisprudenziali in materia.
P.Q.M.
- in parziale riforma della gravata sentenza, pure integralmente confermata nel resto, deve statuirsi che l non ha tenuto un comportamento discriminatorio nei CP_2 riguardi dell'odierno appellato.
- compensa per intero le spese di entrambi i gradi. Roma, 21.10.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste