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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/10/2025, n. 2249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2249 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 6434/2024 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron
.
N......................Rep. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto:
IL TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE III CIVILE
In persona del giudice dott. Chiara Daniela Fioravanti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6434/2024 promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliata in LARGO S. Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE, 3 16121 GENOVA, presso lo studio dell''avv. , (C.F. Parte_2
) che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti. C.F._2
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
) elettivamente domiciliato in VIA NATALE GALLINO 10/4 GENOVA P.IVA_1 presso lo studio dell''avv. (C.F. ), che lo rappresenta e Parte_3 C.F._3 difende in forza di mandato in atti.
PARTE CONVENUTA
E CON
COMUNICAZIONE ex art 221 cpc al PUBBLICO MINISTERO
che non ha rassegnato conclusioni.
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
“ Piaccia al Tribunale Ill.mo
Respinta ogni contraria istanza
−dichiarare, in esito alla già proposta in citazione e confermata in corso di causa azione di querela di falso, in accoglimento della domanda dell'attrice, che successivamente alla data del 17 aprile
2024 veniva redatta digitalmente anche nelle firme del Presidente e del Segretario copia della impugnata delibera di cui al doc. 14 di cui è causa che per le ragioni di cui in premessa della citazione è difforme dai contenuti dell'originale manoscritto e sottoscritto in pari data così come acquisito e impugnato in causa dall'attrice;
dichiarare per l'effetto che costituiscono illecite e abusive alterazioni dell'impugnato originale manoscritto di cui al doc. 13 prodotto dall'attrice e sono falsi, stanti le illecitamente alterate parti come in narrativa specificate e riportate, i contenuti della impugnata copia della delibera digitalmente redatta dal convenuto di cui al file - doc. 14 prodotto dall'attrice dichiarando altresì falsa, invalida e priva di qualsiasi effetto la ridetta impugnata copia digitale della delibera del 17 aprile 2024 di cui al menzionato doc.14 richiamato in narrativa e prodotto dalla;
Pt_1
- dichiarare che il rendiconto gestione ordinaria 2022 e l'allegato prospetto di riparto nonché il preventivo gestione ordinaria anno 2023 e l'unito prospetto di riparto preventivo 2023 di cui al doc. 7 e all'all. al doc. 10 bis prodotto dall'attrice, pur non discussi e approvati in assemblea dal di cui è causa, sono comunque controvertibili e hanno efficacia di prova contro e CP_1 nei confronti del convenuto in relazione ai pagamenti effettuati dalla e ricevuti da Pt_1 controparte al pari, e per le stesse ragioni, delle compensazioni operate ex lege di cui al prodotto
(anch'esso non approvato in assemblea condominiale) consuntivo gestione ordinaria anno 2023 e con l'unito prospetto di riparto 2023 così come allegati al doc. 10 bis prodotto dalla;
Pt_1
dichiarare per tutti i motivi in fatto e in diritto di impugnazione in narrativa della citazione dedotti dall'attrice, illegittima e invalida in via assoluta la impugnata delibera - originale della scrittura privata del convenuto datata e verbalizzata il 17/4/2024 in tutte le parti CP_1 manoscritte e ancora a mani sottoscritte dal Presidente dell'assemblea condominiale Sig. Pt_4
e dal Segretario Ing. di cui al doc. 13 su richiamato, impugnato e prodotto Controparte_2 dichiarando altresì nulli sia gli impugnati preventivo spese ordinarie dal 1/1/2024 al 31/12/2024 e il riparto preventivo rateizzazione così come allegati al doc. 1 prodotto dall'attrice, dato atto, accertata e dichiarata l'assoluta erroneità dei conteggi e computi ivi operati, sia gli impugnati nuovo preventivo spese ordinarie dal 1/1/2024 al 31/12/2024 e il riparto preventivo rateizzazione di cui al doc. 15 prodotto in narrativa in quanto anch'essi affetti dagli identici errori di computo e di conteggio nonché dai vizi di nullità dedotti in quest'atto anche sub i capi 5), 5 bis), 5 ter) e 5 quater) delle premesse dell'atto introduttivo di questo giudizio e, comunque, dato atto e dichiarata la loro inefficacia stante il difetto di approvazione del doc.15 di cui sopra nella unica sede assembleare condominiale a ciò deputata.
In ogni caso:
dichiarare l'invalidità assoluta delle richieste avversarie di saldo delle rate relative alle spese condominiali concernenti i preventivi gestione ordinaria 2024 prodotti dall'attrice quale allegato al doc. 1 e quello di cui al doc. 15 così come richiamati entrambi in narrativa della citazione;
Visto l'art. 4 del Decreto Legislativo n. 8 del 15 gennaio 2016, ritenuto che per i delitti di falso in scrittura privata di cui all'art. 4, co. 4, lett. a), c), d) ed e), D.Lgs. 7/2016 è prevista la sanzione pecuniaria civile da 200 a 12.000 euro, dato atto che l'attrice, chiedendo la declaratoria di nullità assoluta delle richieste avversarie di saldo delle rate condominiali relative ai prodotti, invalidi, preventivi gestione ordinaria - riparti Es. 2024, ha espressamente formulato domanda di condanna di controparte al ripristino dello status quo ante ex art. 2058 cod. civ, dichiarare, in accoglimento di tale superiore, specifica, domanda risarcitoria, il convenuto obbligato CP_1 anche al saldo delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alle norme su richiamate condannandolo, per l'effetto, al pagamento di esse da quantificarsi come sopra prescritto, disponendone altresì la loro devoluzione alla Cassa delle Ammende;
Vinte le spese e i compensi di avvocato”.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Voglia l'Ill.mo sig. Tribunale di Genova, contrariis reiectis:
In via istruttoria:
− ammettere prova per interpello e/o testi sulle circostanze di cui in narrativa, qui da intendersi integralmente richiamate e precedute da "vero che".
Si insiste fin d'ora per l'ammissione in controprova sui capitoli per testi ed interpello eventualmente da parte avversa richiesti in assunzione e che l'Ecc.mo Giudice riterrà di dovere ammettere. Testi riservati.
Nel merito
− respingere nel merito le domande della sig.ra in quanto inammissibili, infondate sia Parte_1 in fatto che in diritto e comunque non provate e assolvere il Cond. Va Libertà 24 in CP_1
MO (GE) dalle domande contro di esso proposte”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1)Con atto di citazione in data 13.6.2024, notificato il successivo 14 giugno 2024, la sig.ra Pt_1 ha ritenuto di evocare in giudizio il
[...] Controparte_3
(GE) assumendo:
[...]
− di aver acquistato, a seguito di procedura di espropriazione immobiliare nanti il Tribunale di
Genova, l'unità immobiliare contraddistinta dall'interno 2 facente parte del convenuto;
CP_1
− di aver provveduto a versare le somme dovute ex art. 63 disp. Att. c.c. come richieste dall'Amministratore all'epoca in carica;
− di aver ricevuto la convocazione per l'Assemblea condominio del 17 aprile 2024 avente ad oggetto l'approvazione del preventivo 2024;
− di essersi astenuta nella votazione relativa all'approvazione del suddetto preventivo;
− di esser creditrice e non debitrice del condomino in quanto nel preventivo 2024 proposto dall'Amministratore non sarebbe stato conteggiato il saldo del Consuntivo 2023, CP_2 predisposto dall'ex amministratore Per_1
Alla luce di tali considerazioni parte attrice ha impugnato la delibera del 17 aprile 2024 con la quale l'Assemblea dei Condomini a maggioranza ha approvato con modifiche il preventivo 2024, formulando altresì domanda di accertamento dell'efficacia dei rendiconti consuntivi 2022 e 2023.
La sig.ra propone in via principale querela di falso avverso la “copia digitale” del verbale Pt_1 dell'Assemblea del 17 aprile 2024 inviata dall'Amministratore e chiede dichiarare che successivamente alla data del 17 aprile 2024 veniva redatta digitalmente copia della impugnata delibera, difforme dai contenuti dell'originale manoscritto e sottoscritto in pari data nonché dichiarare che costituiscono illecite e abusive alterazioni dell'impugnato originale manoscritto doc. 13 e sono falsi i contenuti della impugnata copia della delibera digitalmente redatta doc. 14, dichiarando altresì falsa, invalida e priva di qualsiasi effetto la ridetta impugnata copia digitale della delibera del 17 aprile 2024 doc.14.
L'attrice chiede infine:
- dichiarare che il rendiconto gestione ordinaria 2022 e l'allegato prospetto di riparto nonché il preventivo gestione ordinaria anno 2023 e l'unito prospetto di riparto preventivo 2023 ( doc. 7 e doc. 10 bis attrice) , pur non discussi e approvati in assemblea dal condominio hanno comunque efficacia di prova contro e nei confronti del convenuto in relazione ai pagamenti effettuati dalla e ricevuti da controparte al pari, e per le stesse ragioni, delle compensazioni operate ex lege Pt_1 di cui al prodotto (anch'esso non approvato in assemblea condominiale) consuntivo gestione ordinaria anno 2023 e con l'unito prospetto di riparto 2023 così come allegati al doc. 10 bis prodotto dalla Pt_1
-dichiarare illegittima e invalida in via assoluta la impugnata delibera - originale della scrittura privata del convenuto in data 17/4/2024 in tutte le parti doc. 13 dichiarando altresì CP_1 nulli sia gli impugnati preventivo spese ordinarie dal 1/1/2024 al 31/12/2024 e il riparto preventivo rateizzazione così come allegati al doc. 1 prodotto dall'attrice, dato atto, accertata e dichiarata l'assoluta erroneità dei conteggi e computi ivi operati, sia gli impugnati nuovo preventivo spese ordinarie dal 1/1/2024 al 31/12/2024 e il riparto preventivo rateizzazione di cui al doc. 15 prodotto in narrativa in quanto anch'essi affetti dagli identici errori di computo e di conteggio nonché dai vizi di nullità dedotti in quest'atto anche sub i capi 5), 5 bis), 5 ter) e 5 quater) delle premesse e, comunque, dato atto e dichiarata la loro inefficacia stante il difetto di approvazione del doc.15 di cui sopra nella unica sede assembleare condominiale a ciò deputata;
-dichiarare in ogni caso l'invalidità assoluta delle richieste avversarie di saldo delle rate relative alle spese condominiali concernenti i preventivi gestione ordinaria 2024 prodotti dall'attrice quale allegato al doc. 1 e quello di cui al doc. 15 così come richiamati entrambi in narrativa.
2) Si è costituito il con comparsa depositata in data 27.9.2024, contestando l'assunto CP_1 attoreo di cui chiede il rigetto.
Assume il Condominio : -che allo stato attuale è stato approvato il solo preventivo 2024 per le spese ordinarie (cfr. generali, acqua e scale) relative all'anno corrente;
-che il preventivo approvato, così come corretto ed inviato, evidenzia in modo inequivocabile che non vengono richieste ai Condomini somme per anni pregressi - essendo, peraltro, le relative contabilità da verificare - e/o somme non dovute (doc. 5);
-che alla sig.ra allo stato non viene imputato nè richiesto, in forza del preventivo approvato, il Pt_1 pagamento di somme e/o saldi pregressi, con ogni conseguenza sull'interesse all'impugnazione;
-che pertanto non sono fondate le affermazioni di parte attrice circa asserite somme addebitate (cfr. punto 6 bis pag. 8) e circa la richiesta di somme non dovute (cfr. punto 6 ter pag. 8) e le conseguenziali contestazioni di nullità della delibera;
-che analogamente del tutto destituito di fondamento è il richiamo di controparte al consuntivo 2022 ed al preventivo 2023 prodotti (doc. 10 bis di parte attrice), atteso che tali documenti non sono mai stati esaminati e tantomeno approvati dall'assemblea la quale peraltro, a fronte delle problematiche sorte, ha deliberato di riesaminare l'intera contabilità negandogli, conseguentemente, qualsiasi valore;
-pertanto la sig.ra non è creditrice di alcuna somma da portare in compensazione con la Pt_1 conseguenza che le argomentazioni della citazione appaiono palesemente infondate e privo di qualsia supporto probatorio.
In forza di tali assunti il chiede il rigetto delle domande attoree. CP_1
3)A seguito delle verifiche preliminari e del deposito delle memorie ex art 171 ter c.p.c. il Giudice, esaminate le istanze e difese svolte dalle parti, con provvedimento in data 23.12.2024 riteneva la causa matura per la decisione e previa trasmissione degli atti al PM ex art 221 c.p.c. fissava l'udienza del 10.9.2025 sostituita con il deposito di note ex art 127 ter c.p.c., per rimessione della causa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art 189 c.p.c.
Depositate pertanto le comparse e le repliche a cura delle parti e non essendo state rassegnate conclusioni dal PM informato ex art 221 cpc, la causa era rimessa in decisione
4) Così delineate le posizioni delle parti e l'iter processuale e passando ad esaminare la proposta querela di falso avverso la copia digitale (prod.14) del manoscritto della delibera in data
17.4.2024 (prod.13) si osserva quanto segue. Come è ben noto la querela di falso costituisce lo strumento giuridico che permette alla parte interessata di contestare l'autenticità di un documento dotato per legge di fede privilegiata (atto pubblico o scrittura privata riconosciuta) con lo scopo di privarlo della sua efficacia probatoria.
La falsità che la parte ha interesse a far emergere, tuttavia, può avere ad oggetto aspetti diversi del documento.
In particolare: può riguardare il profilo estrinseco del documento (c.d. falsità materiale) dando luogo all'ipotesi di contraffazione (se la falsità e commessa nel momento in cui il documento è formato) o di alterazione (se la falsità deriva da un'attività successiva alla formazione del documento) oppure può riguardare la verità del documento, sostanziandosi in una enunciazione falsa del suo contenuto (c.d. falsità ideologica).
Nel caso di specie, fermo restando che l'attrice ha proposto querela di falso in via principale ex art
221 c 1 c.p.c. e non in corso di causa e che l'interpello e la dichiarazione del convenuto di non volersi avvalere del documento è prevista solo per la querela proposta in via incidentale ex art 222
c.p.c., comunque alla luce di quanto emerge dagli atti la domanda di querela di falso non può essere accolta.
Più specificamente parte attrice, presente all'assemblea impugnata, lamenta che nella versione del verbale 17.4.2024, di cui alla prod.14, non sia stata riportata la frase: “L'assemblea approva il preventivo 2024 con le riserva di cui sopra con astensione della sig.ra BO I. L'amministratore fornirà copia del preventivo corretto insieme al presente verbale”, presente invece nell'originale manoscritto e sottoscritto (prod.13).
4a) In primo luogo, come riconosciuto dalla stessa attrice (pag 9 citazione), in data 2.5.2024
(ovvero prima dell'instaurazione della presente giudizio) l'amministratrice, richiesta dall'attrice, aveva provveduto ad inviare alla sig.ra a mezzo mail: Pt_1
a) scansione del verbale originale manoscritto e a mano sottoscritto da Presidente e Segretario
(prod 13 attrice);
b) copia dattiloscritta, definita dall'attrice copia digitale e priva dell'ultimo capoverso (prod 14 attrice);
c) preventivo 2024 nuovo redatto a seguito dell'assemblea del 17.4.2024. 4b) Inoltre con mail del 21.5.2024 l'amministratore inviava ai condomini integrazione della copia dattiloscritta contenente la parte mancante (prod. 8 convenuto), senza mandarla all'attrice, alla quale aveva già inviato scansione dell'originale manoscritto.
4c) Orbene, da un attento esame del documento prodotto sub 14 e definito copia digitale dall'attrice, si evince come lo stesso, effettivamente privo del periodo indicato dall'attrice, costituisca in realtà una mera trascrizione dattiloscritta del verbale originario, che non risulta corredato da firma digitale e/o comunque dalle parti non risulta provata la sussistenza della suddetta firma.
Pertanto tale documento, concretando di fatto una mera trascrizione e non una copia autentica del verbale originale manoscritto come inserito nel libro dei verbali, non pare rivestire già di per sé alcun valore probatorio.
Del resto, come ha avuto modo di precisare in più occasioni la Suprema Corte «il verbale di un'assemblea condominiale ha natura di scrittura privata, sicché il valore di prova legale del verbale di assemblea condominiale, munito di sottoscrizione del presidente e del segretario, è limitato alla provenienza delle dichiarazioni dai sottoscrittori e non si estende al contenuto della scrittura, e, per impugnare la veridicità di quanto risulta dal verbale, non occorre che sia proposta querela di falso, potendosi, invece, far ricorso ad ogni mezzo di prova» Cass. sent. n. 11375/2017,
Cass. sent. n. 747 del 15.03.1973, Cass. sent. n. 23903/2013.
4d)Nel caso di specie, alla luce di quanto sopra evidenziato, va ritenuto che il verbale manoscritto
(prod 13) contenuto nel libro dei verbali assembleari e inviato all'attrice già in data 2.5.2024 sia il verbale della assemblea del 17.4.2024, mentre quello dattiloscritto (prod 14), ancorchè privo della parte sopra evidenziata invece contenuta nell'originale, inviato all'attrice sempre il 2.5.2024, non pare rivestire ab origine alcun valore probatorio, avendo solo quello manoscritto tutti i requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge ed il suo contenuto rappresenta quanto effettivamente deliberato dall'assemblea, non spiegando di contro la copia dattiloscritta alcun effetto nei confronti dei condomini e non inficiando il reale contenuto delle deliberazioni assembleari.
Ne consegue, in forza di tutte le argomentazioni sopra esposte, che non paiono ravvisabili i presupposti della querela di falso, che deve essere rigettata, con condanna dell'attrice al pagamento della pena pecuniaria di € 2,00 ex art 226 cpc.
5) Posto quindi che l'unica versione del verbale assembleare contenente la volontà dei condomini da esaminare ai fini della presente impugnativa è quella manoscritta, sottoscritta e depositata nel libro dei verbali assembleari (prod.13), solo della stessa si terrà conto ai fini dell'esame dei motivi di impugnativa.
Pertanto, passando pertanto ad esaminare il merito della doglianza attorea con riferimento al contenuto della delibera di cui al verbale manoscritto depositato nel registro verbali, si osserva quanto segue.
L'attrice si duole dell'omessa comunicazione del consuntivo 2023 in quanto non allegato alla lettera di convocazione assembleare di cui è causa e comunque non inserito negli argomenti di discussione nell'ordine del giorno e ciononostante, in tesi attorea, fatto oggetto di discussione e statuizioni contenute nella delibera assembleare.
In particolare l'attrice evidenzia che di tale argomento di discussione i condomini, in violazione dell'art. 1137 cod. civ. e 66 disp att c.c. non venivano preventivamente e tempestivamente informati dall'amministratore prima dell'assemblea tenutasi il 17 aprile 2024. CP_2
Il che, in tesi attorea, costituisce motivo di nullità della delibera in pari data adottata, sull'assunto che l'assemblea ha comunque discusso e deliberato proprio sul Consuntivo 2023.
La doglianza non appare condivisibile.
a)Ed infatti in primo luogo, analizzando attentamente il tenore dell'argomento sub 1 dell'o.d.g. si evince come lo stesso preveda l'approvazione del preventivo 2024 e la “conseguente valutazione sulla contabilità pregressa: delibera in merito “.
A ciò si aggiunga, quanto alla doglianza relativa alla mancata allegazione del rendiconto 2023 all'avviso di convocazione, che per orientamento consolidato della Suprema Corte non si configura un obbligo per l'amministratore di allegare all'avviso di convocazione anche i documenti giustificativi o i bilanci da approvare, non venendo pregiudicato il diritto alla preventiva informazione sui temi in discussione, fermo restando che a ciascun condomino è riconosciuta la facoltà di richiedere, anticipatamente e senza interferire sull'attività condominiale, le copie dei documenti oggetto di eventuale approvazione (v Cass 21271/2020 a mente della quale “l'obbligo di preventiva informazione dei condomini in ordine al contenuto degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea risponde alla finalità di far conoscere ai convocati, sia pure in termini non analitici e minuziosi, l'oggetto essenziale dei temi da esaminare, in modo da consentire una partecipazione consapevole alla discussione ed alla relativa deliberazione (conformi Cass. civ. II sent. n. 21966/2017; Cass. civ. II sent. n. 25693/2018; Cass. civ. VI/II ord. n. 15587/2018)”.
b)Fermo quanto sopra, da un attento esame del verbale de quo e ritenendo di riferire l'astensione dell'attrice all'intero deliberato sub 1, emerge comunque che l'assemblea non ha assunto alcuna decisione di approvazione del rendiconto consuntivo es 2023, come osservato dal convenuto sin dalla comparsa di costituzione ma anzi ha deciso, a maggioranza dei presenti, di approvare il solo preventivo 2024, escludendo e congelando i saldi pregressi in attesa di verificarli.
Tale decisione risulta del resto conforme a quanto poi approvato al punto 2 dell'odg, dove l'assemblea, compresa l'attrice, ha dato mandato all'amministrazione di controllare la contabilità degli anni 2021-2022-2023.
A fronte delle argomentazioni sopra esposte non appare accoglibile la censura di invalidità della delibera per violazione degli obblighi di preventiva informazione dei condomini di cui agli artt.
1137 cod. civ e 66 disp. Att. cod. civ. con riferimento alla mancata indicazione del consuntivo es
2023 nell'odg allegato alla convocazione, non avendo l'assemblea approvato tale consuntivo es.2023.
6) Avendo quindi l'assemblea provveduto ad approvare solo il preventivo 2024 congelando i saldi precedenti fino a definizione delle contabilità pregresse, non paiono condivisibili in questa sede neppure le doglianze in merito al mancato inserimento dell'asserito credito pregresso dell'attrice per
€ 661,42.
Ed infatti detto ipotetico credito, come riferito dall'attrice, sarebbe maturato nel corso della gestione precedente il 2024, ovvero quella che l'assemblea, scorporando i saldi pregressi, ha deciso di congelare in attesa di verifica, come da relativo incarico conferito all'unanimità all'amministratore al successivo punto sub 2 dell'odg.
Di talchè con la delibera in oggetto l'assemblea pare essersi limitata a soprassedere temporaneamente nell'approvazione dei saldi pregressi ma senza imporre al momento all'attrice né il pagamento di una somma non dovuta né il mancato riconoscimento definitivo di un suo presunto credito pregresso il quale potrà eventualmente essere oggetto di futuro conguaglio in sede di consuntivo, laddove esistente.
In forza di tali argomentazioni l'impugnativa attorea appare infondata e non può essere accolta. 7) L'attrice poi, a fronte della richiesta di invalidità della delibera impugnata, invoca anche la nullità delle due versioni di preventivo/riparto 2024 ovvero quello originario prodotto sub 1 e la nuova versione prodotta sub 15, sull'assunto che sarebbero tutti affetti dagli stessi errori di computo e di conteggio nonché dai vizi di nullità dedotti e relativi alla mancata compensazione con l'asserito credito attoreo di € 660,00 e chiede darsi atto della loro inefficacia stante il difetto di approvazione del doc.15 .
La domanda così come formulata non appare accoglibile nei termini che seguono.
Ed infatti, dovendosi ritenere legittima, nei termini sopra evidenziati, la decisione assunta all'argomento sub 1 dell'o.d.g. di approvare con le necessarie maggioranze il riparto presentato in quella sede (e di cui al doc 1 attrice) con scorporo dallo stesso delle somme ascritte alla voce saldi pregressi in attesa di verificarli, , è altrettanto vero che il successivo nuovo riparto prodotto sub 15 non pare perfettamente corrispondente a quanto esaminato e approvato nella suddetta sede.
In particolare nel suddetto riparto, oltre ad essere stati stralciati i saldi pregressi come da decisione dell'assemblea, risultano peraltro riportate per l'anno 2024 somme diverse da quelle indicate originariamente nel preventivo esaminato dall'assemblea (prod1), laddove ad esempio all'attrice vengono imputati € 1.567,19 anziché € 1.341,00 come dalla stessa lamentato sin dall'atto di citazione (pag. 9)
Di talchè, con riferimento alla suddetta nuova versione di riparto di cui alla prod. 15, pare mancare allo stato una delibera di approvazione, con ogni conseguenza che ne discende sotto il profilo dell'efficacia dello stesso e fermo restando comunque che il giudice può essere chiamato solo a pronunciarsi solo sulla validità o meno di una delibera, che manca nel caso di specie.
8)Appare poi inammissibile, in quanto formulata in termini generici e/o indeterminati e/o ambigui e comunque infondata nel merito, la domanda di declaratoria che il rendiconto 2022 con riparto e il preventivo 2023 con riparto hanno efficacia di prova dei pagamenti effettuati dall'attrice e delle compensazioni operate ex lege, alla luce delle argomentazioni sopra esposte.
9)Dall'infondatezza delle domande sopra evidenziate consegue il rigetto delle ulteriori domande attoree di danni ad esse connesse. 10)In merito infine alle spese di lite le stesse, liquidate alla luce del DM 10.3.2014 come modificato con DM 147/2022 e parzialmente ridotte a fronte della non particolare complessità giuridica e della natura documentale della causa, sono poste a carico dell'attrice soccombente
PQM
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica Giudice Dott.ssa Chiara Daniela Fioravanti, definitivamente pronunciando nella causa vertente tra la sig.ra (attrice) ed il Parte_1 in persona Controparte_4 dell'amministratore pro tempore (convenuto), con comunicazione al PM ex art 221 c.p.c., disattesa ogni altra eccezione, deduzione e istanza:
-rigetta la querela di falso, per le ragioni di cui in parte motiva;
-dichiara obbligata e condanna l'attrice al pagamento della pena pecuniaria di € 2,00 ex art 226
c.p.c.;
-rigetta le altre domande attoree per le ragioni e con le precisazioni di cui in parte motiva;
-condanna la sig.ra a corrispondere al convenuto le spese di lite, liquidate Parte_1 CP_1 in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie ex art 2, IVA e CPA come per legge.
Genova, 7.10.2025
Il G.O.T.
Dott.ssa Chiara Daniela Fioravanti
N......................Sent.
N......................Cron
.
N......................Rep. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto:
IL TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE III CIVILE
In persona del giudice dott. Chiara Daniela Fioravanti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6434/2024 promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliata in LARGO S. Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE, 3 16121 GENOVA, presso lo studio dell''avv. , (C.F. Parte_2
) che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti. C.F._2
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
) elettivamente domiciliato in VIA NATALE GALLINO 10/4 GENOVA P.IVA_1 presso lo studio dell''avv. (C.F. ), che lo rappresenta e Parte_3 C.F._3 difende in forza di mandato in atti.
PARTE CONVENUTA
E CON
COMUNICAZIONE ex art 221 cpc al PUBBLICO MINISTERO
che non ha rassegnato conclusioni.
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
“ Piaccia al Tribunale Ill.mo
Respinta ogni contraria istanza
−dichiarare, in esito alla già proposta in citazione e confermata in corso di causa azione di querela di falso, in accoglimento della domanda dell'attrice, che successivamente alla data del 17 aprile
2024 veniva redatta digitalmente anche nelle firme del Presidente e del Segretario copia della impugnata delibera di cui al doc. 14 di cui è causa che per le ragioni di cui in premessa della citazione è difforme dai contenuti dell'originale manoscritto e sottoscritto in pari data così come acquisito e impugnato in causa dall'attrice;
dichiarare per l'effetto che costituiscono illecite e abusive alterazioni dell'impugnato originale manoscritto di cui al doc. 13 prodotto dall'attrice e sono falsi, stanti le illecitamente alterate parti come in narrativa specificate e riportate, i contenuti della impugnata copia della delibera digitalmente redatta dal convenuto di cui al file - doc. 14 prodotto dall'attrice dichiarando altresì falsa, invalida e priva di qualsiasi effetto la ridetta impugnata copia digitale della delibera del 17 aprile 2024 di cui al menzionato doc.14 richiamato in narrativa e prodotto dalla;
Pt_1
- dichiarare che il rendiconto gestione ordinaria 2022 e l'allegato prospetto di riparto nonché il preventivo gestione ordinaria anno 2023 e l'unito prospetto di riparto preventivo 2023 di cui al doc. 7 e all'all. al doc. 10 bis prodotto dall'attrice, pur non discussi e approvati in assemblea dal di cui è causa, sono comunque controvertibili e hanno efficacia di prova contro e CP_1 nei confronti del convenuto in relazione ai pagamenti effettuati dalla e ricevuti da Pt_1 controparte al pari, e per le stesse ragioni, delle compensazioni operate ex lege di cui al prodotto
(anch'esso non approvato in assemblea condominiale) consuntivo gestione ordinaria anno 2023 e con l'unito prospetto di riparto 2023 così come allegati al doc. 10 bis prodotto dalla;
Pt_1
dichiarare per tutti i motivi in fatto e in diritto di impugnazione in narrativa della citazione dedotti dall'attrice, illegittima e invalida in via assoluta la impugnata delibera - originale della scrittura privata del convenuto datata e verbalizzata il 17/4/2024 in tutte le parti CP_1 manoscritte e ancora a mani sottoscritte dal Presidente dell'assemblea condominiale Sig. Pt_4
e dal Segretario Ing. di cui al doc. 13 su richiamato, impugnato e prodotto Controparte_2 dichiarando altresì nulli sia gli impugnati preventivo spese ordinarie dal 1/1/2024 al 31/12/2024 e il riparto preventivo rateizzazione così come allegati al doc. 1 prodotto dall'attrice, dato atto, accertata e dichiarata l'assoluta erroneità dei conteggi e computi ivi operati, sia gli impugnati nuovo preventivo spese ordinarie dal 1/1/2024 al 31/12/2024 e il riparto preventivo rateizzazione di cui al doc. 15 prodotto in narrativa in quanto anch'essi affetti dagli identici errori di computo e di conteggio nonché dai vizi di nullità dedotti in quest'atto anche sub i capi 5), 5 bis), 5 ter) e 5 quater) delle premesse dell'atto introduttivo di questo giudizio e, comunque, dato atto e dichiarata la loro inefficacia stante il difetto di approvazione del doc.15 di cui sopra nella unica sede assembleare condominiale a ciò deputata.
In ogni caso:
dichiarare l'invalidità assoluta delle richieste avversarie di saldo delle rate relative alle spese condominiali concernenti i preventivi gestione ordinaria 2024 prodotti dall'attrice quale allegato al doc. 1 e quello di cui al doc. 15 così come richiamati entrambi in narrativa della citazione;
Visto l'art. 4 del Decreto Legislativo n. 8 del 15 gennaio 2016, ritenuto che per i delitti di falso in scrittura privata di cui all'art. 4, co. 4, lett. a), c), d) ed e), D.Lgs. 7/2016 è prevista la sanzione pecuniaria civile da 200 a 12.000 euro, dato atto che l'attrice, chiedendo la declaratoria di nullità assoluta delle richieste avversarie di saldo delle rate condominiali relative ai prodotti, invalidi, preventivi gestione ordinaria - riparti Es. 2024, ha espressamente formulato domanda di condanna di controparte al ripristino dello status quo ante ex art. 2058 cod. civ, dichiarare, in accoglimento di tale superiore, specifica, domanda risarcitoria, il convenuto obbligato CP_1 anche al saldo delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alle norme su richiamate condannandolo, per l'effetto, al pagamento di esse da quantificarsi come sopra prescritto, disponendone altresì la loro devoluzione alla Cassa delle Ammende;
Vinte le spese e i compensi di avvocato”.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Voglia l'Ill.mo sig. Tribunale di Genova, contrariis reiectis:
In via istruttoria:
− ammettere prova per interpello e/o testi sulle circostanze di cui in narrativa, qui da intendersi integralmente richiamate e precedute da "vero che".
Si insiste fin d'ora per l'ammissione in controprova sui capitoli per testi ed interpello eventualmente da parte avversa richiesti in assunzione e che l'Ecc.mo Giudice riterrà di dovere ammettere. Testi riservati.
Nel merito
− respingere nel merito le domande della sig.ra in quanto inammissibili, infondate sia Parte_1 in fatto che in diritto e comunque non provate e assolvere il Cond. Va Libertà 24 in CP_1
MO (GE) dalle domande contro di esso proposte”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1)Con atto di citazione in data 13.6.2024, notificato il successivo 14 giugno 2024, la sig.ra Pt_1 ha ritenuto di evocare in giudizio il
[...] Controparte_3
(GE) assumendo:
[...]
− di aver acquistato, a seguito di procedura di espropriazione immobiliare nanti il Tribunale di
Genova, l'unità immobiliare contraddistinta dall'interno 2 facente parte del convenuto;
CP_1
− di aver provveduto a versare le somme dovute ex art. 63 disp. Att. c.c. come richieste dall'Amministratore all'epoca in carica;
− di aver ricevuto la convocazione per l'Assemblea condominio del 17 aprile 2024 avente ad oggetto l'approvazione del preventivo 2024;
− di essersi astenuta nella votazione relativa all'approvazione del suddetto preventivo;
− di esser creditrice e non debitrice del condomino in quanto nel preventivo 2024 proposto dall'Amministratore non sarebbe stato conteggiato il saldo del Consuntivo 2023, CP_2 predisposto dall'ex amministratore Per_1
Alla luce di tali considerazioni parte attrice ha impugnato la delibera del 17 aprile 2024 con la quale l'Assemblea dei Condomini a maggioranza ha approvato con modifiche il preventivo 2024, formulando altresì domanda di accertamento dell'efficacia dei rendiconti consuntivi 2022 e 2023.
La sig.ra propone in via principale querela di falso avverso la “copia digitale” del verbale Pt_1 dell'Assemblea del 17 aprile 2024 inviata dall'Amministratore e chiede dichiarare che successivamente alla data del 17 aprile 2024 veniva redatta digitalmente copia della impugnata delibera, difforme dai contenuti dell'originale manoscritto e sottoscritto in pari data nonché dichiarare che costituiscono illecite e abusive alterazioni dell'impugnato originale manoscritto doc. 13 e sono falsi i contenuti della impugnata copia della delibera digitalmente redatta doc. 14, dichiarando altresì falsa, invalida e priva di qualsiasi effetto la ridetta impugnata copia digitale della delibera del 17 aprile 2024 doc.14.
L'attrice chiede infine:
- dichiarare che il rendiconto gestione ordinaria 2022 e l'allegato prospetto di riparto nonché il preventivo gestione ordinaria anno 2023 e l'unito prospetto di riparto preventivo 2023 ( doc. 7 e doc. 10 bis attrice) , pur non discussi e approvati in assemblea dal condominio hanno comunque efficacia di prova contro e nei confronti del convenuto in relazione ai pagamenti effettuati dalla e ricevuti da controparte al pari, e per le stesse ragioni, delle compensazioni operate ex lege Pt_1 di cui al prodotto (anch'esso non approvato in assemblea condominiale) consuntivo gestione ordinaria anno 2023 e con l'unito prospetto di riparto 2023 così come allegati al doc. 10 bis prodotto dalla Pt_1
-dichiarare illegittima e invalida in via assoluta la impugnata delibera - originale della scrittura privata del convenuto in data 17/4/2024 in tutte le parti doc. 13 dichiarando altresì CP_1 nulli sia gli impugnati preventivo spese ordinarie dal 1/1/2024 al 31/12/2024 e il riparto preventivo rateizzazione così come allegati al doc. 1 prodotto dall'attrice, dato atto, accertata e dichiarata l'assoluta erroneità dei conteggi e computi ivi operati, sia gli impugnati nuovo preventivo spese ordinarie dal 1/1/2024 al 31/12/2024 e il riparto preventivo rateizzazione di cui al doc. 15 prodotto in narrativa in quanto anch'essi affetti dagli identici errori di computo e di conteggio nonché dai vizi di nullità dedotti in quest'atto anche sub i capi 5), 5 bis), 5 ter) e 5 quater) delle premesse e, comunque, dato atto e dichiarata la loro inefficacia stante il difetto di approvazione del doc.15 di cui sopra nella unica sede assembleare condominiale a ciò deputata;
-dichiarare in ogni caso l'invalidità assoluta delle richieste avversarie di saldo delle rate relative alle spese condominiali concernenti i preventivi gestione ordinaria 2024 prodotti dall'attrice quale allegato al doc. 1 e quello di cui al doc. 15 così come richiamati entrambi in narrativa.
2) Si è costituito il con comparsa depositata in data 27.9.2024, contestando l'assunto CP_1 attoreo di cui chiede il rigetto.
Assume il Condominio : -che allo stato attuale è stato approvato il solo preventivo 2024 per le spese ordinarie (cfr. generali, acqua e scale) relative all'anno corrente;
-che il preventivo approvato, così come corretto ed inviato, evidenzia in modo inequivocabile che non vengono richieste ai Condomini somme per anni pregressi - essendo, peraltro, le relative contabilità da verificare - e/o somme non dovute (doc. 5);
-che alla sig.ra allo stato non viene imputato nè richiesto, in forza del preventivo approvato, il Pt_1 pagamento di somme e/o saldi pregressi, con ogni conseguenza sull'interesse all'impugnazione;
-che pertanto non sono fondate le affermazioni di parte attrice circa asserite somme addebitate (cfr. punto 6 bis pag. 8) e circa la richiesta di somme non dovute (cfr. punto 6 ter pag. 8) e le conseguenziali contestazioni di nullità della delibera;
-che analogamente del tutto destituito di fondamento è il richiamo di controparte al consuntivo 2022 ed al preventivo 2023 prodotti (doc. 10 bis di parte attrice), atteso che tali documenti non sono mai stati esaminati e tantomeno approvati dall'assemblea la quale peraltro, a fronte delle problematiche sorte, ha deliberato di riesaminare l'intera contabilità negandogli, conseguentemente, qualsiasi valore;
-pertanto la sig.ra non è creditrice di alcuna somma da portare in compensazione con la Pt_1 conseguenza che le argomentazioni della citazione appaiono palesemente infondate e privo di qualsia supporto probatorio.
In forza di tali assunti il chiede il rigetto delle domande attoree. CP_1
3)A seguito delle verifiche preliminari e del deposito delle memorie ex art 171 ter c.p.c. il Giudice, esaminate le istanze e difese svolte dalle parti, con provvedimento in data 23.12.2024 riteneva la causa matura per la decisione e previa trasmissione degli atti al PM ex art 221 c.p.c. fissava l'udienza del 10.9.2025 sostituita con il deposito di note ex art 127 ter c.p.c., per rimessione della causa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art 189 c.p.c.
Depositate pertanto le comparse e le repliche a cura delle parti e non essendo state rassegnate conclusioni dal PM informato ex art 221 cpc, la causa era rimessa in decisione
4) Così delineate le posizioni delle parti e l'iter processuale e passando ad esaminare la proposta querela di falso avverso la copia digitale (prod.14) del manoscritto della delibera in data
17.4.2024 (prod.13) si osserva quanto segue. Come è ben noto la querela di falso costituisce lo strumento giuridico che permette alla parte interessata di contestare l'autenticità di un documento dotato per legge di fede privilegiata (atto pubblico o scrittura privata riconosciuta) con lo scopo di privarlo della sua efficacia probatoria.
La falsità che la parte ha interesse a far emergere, tuttavia, può avere ad oggetto aspetti diversi del documento.
In particolare: può riguardare il profilo estrinseco del documento (c.d. falsità materiale) dando luogo all'ipotesi di contraffazione (se la falsità e commessa nel momento in cui il documento è formato) o di alterazione (se la falsità deriva da un'attività successiva alla formazione del documento) oppure può riguardare la verità del documento, sostanziandosi in una enunciazione falsa del suo contenuto (c.d. falsità ideologica).
Nel caso di specie, fermo restando che l'attrice ha proposto querela di falso in via principale ex art
221 c 1 c.p.c. e non in corso di causa e che l'interpello e la dichiarazione del convenuto di non volersi avvalere del documento è prevista solo per la querela proposta in via incidentale ex art 222
c.p.c., comunque alla luce di quanto emerge dagli atti la domanda di querela di falso non può essere accolta.
Più specificamente parte attrice, presente all'assemblea impugnata, lamenta che nella versione del verbale 17.4.2024, di cui alla prod.14, non sia stata riportata la frase: “L'assemblea approva il preventivo 2024 con le riserva di cui sopra con astensione della sig.ra BO I. L'amministratore fornirà copia del preventivo corretto insieme al presente verbale”, presente invece nell'originale manoscritto e sottoscritto (prod.13).
4a) In primo luogo, come riconosciuto dalla stessa attrice (pag 9 citazione), in data 2.5.2024
(ovvero prima dell'instaurazione della presente giudizio) l'amministratrice, richiesta dall'attrice, aveva provveduto ad inviare alla sig.ra a mezzo mail: Pt_1
a) scansione del verbale originale manoscritto e a mano sottoscritto da Presidente e Segretario
(prod 13 attrice);
b) copia dattiloscritta, definita dall'attrice copia digitale e priva dell'ultimo capoverso (prod 14 attrice);
c) preventivo 2024 nuovo redatto a seguito dell'assemblea del 17.4.2024. 4b) Inoltre con mail del 21.5.2024 l'amministratore inviava ai condomini integrazione della copia dattiloscritta contenente la parte mancante (prod. 8 convenuto), senza mandarla all'attrice, alla quale aveva già inviato scansione dell'originale manoscritto.
4c) Orbene, da un attento esame del documento prodotto sub 14 e definito copia digitale dall'attrice, si evince come lo stesso, effettivamente privo del periodo indicato dall'attrice, costituisca in realtà una mera trascrizione dattiloscritta del verbale originario, che non risulta corredato da firma digitale e/o comunque dalle parti non risulta provata la sussistenza della suddetta firma.
Pertanto tale documento, concretando di fatto una mera trascrizione e non una copia autentica del verbale originale manoscritto come inserito nel libro dei verbali, non pare rivestire già di per sé alcun valore probatorio.
Del resto, come ha avuto modo di precisare in più occasioni la Suprema Corte «il verbale di un'assemblea condominiale ha natura di scrittura privata, sicché il valore di prova legale del verbale di assemblea condominiale, munito di sottoscrizione del presidente e del segretario, è limitato alla provenienza delle dichiarazioni dai sottoscrittori e non si estende al contenuto della scrittura, e, per impugnare la veridicità di quanto risulta dal verbale, non occorre che sia proposta querela di falso, potendosi, invece, far ricorso ad ogni mezzo di prova» Cass. sent. n. 11375/2017,
Cass. sent. n. 747 del 15.03.1973, Cass. sent. n. 23903/2013.
4d)Nel caso di specie, alla luce di quanto sopra evidenziato, va ritenuto che il verbale manoscritto
(prod 13) contenuto nel libro dei verbali assembleari e inviato all'attrice già in data 2.5.2024 sia il verbale della assemblea del 17.4.2024, mentre quello dattiloscritto (prod 14), ancorchè privo della parte sopra evidenziata invece contenuta nell'originale, inviato all'attrice sempre il 2.5.2024, non pare rivestire ab origine alcun valore probatorio, avendo solo quello manoscritto tutti i requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge ed il suo contenuto rappresenta quanto effettivamente deliberato dall'assemblea, non spiegando di contro la copia dattiloscritta alcun effetto nei confronti dei condomini e non inficiando il reale contenuto delle deliberazioni assembleari.
Ne consegue, in forza di tutte le argomentazioni sopra esposte, che non paiono ravvisabili i presupposti della querela di falso, che deve essere rigettata, con condanna dell'attrice al pagamento della pena pecuniaria di € 2,00 ex art 226 cpc.
5) Posto quindi che l'unica versione del verbale assembleare contenente la volontà dei condomini da esaminare ai fini della presente impugnativa è quella manoscritta, sottoscritta e depositata nel libro dei verbali assembleari (prod.13), solo della stessa si terrà conto ai fini dell'esame dei motivi di impugnativa.
Pertanto, passando pertanto ad esaminare il merito della doglianza attorea con riferimento al contenuto della delibera di cui al verbale manoscritto depositato nel registro verbali, si osserva quanto segue.
L'attrice si duole dell'omessa comunicazione del consuntivo 2023 in quanto non allegato alla lettera di convocazione assembleare di cui è causa e comunque non inserito negli argomenti di discussione nell'ordine del giorno e ciononostante, in tesi attorea, fatto oggetto di discussione e statuizioni contenute nella delibera assembleare.
In particolare l'attrice evidenzia che di tale argomento di discussione i condomini, in violazione dell'art. 1137 cod. civ. e 66 disp att c.c. non venivano preventivamente e tempestivamente informati dall'amministratore prima dell'assemblea tenutasi il 17 aprile 2024. CP_2
Il che, in tesi attorea, costituisce motivo di nullità della delibera in pari data adottata, sull'assunto che l'assemblea ha comunque discusso e deliberato proprio sul Consuntivo 2023.
La doglianza non appare condivisibile.
a)Ed infatti in primo luogo, analizzando attentamente il tenore dell'argomento sub 1 dell'o.d.g. si evince come lo stesso preveda l'approvazione del preventivo 2024 e la “conseguente valutazione sulla contabilità pregressa: delibera in merito “.
A ciò si aggiunga, quanto alla doglianza relativa alla mancata allegazione del rendiconto 2023 all'avviso di convocazione, che per orientamento consolidato della Suprema Corte non si configura un obbligo per l'amministratore di allegare all'avviso di convocazione anche i documenti giustificativi o i bilanci da approvare, non venendo pregiudicato il diritto alla preventiva informazione sui temi in discussione, fermo restando che a ciascun condomino è riconosciuta la facoltà di richiedere, anticipatamente e senza interferire sull'attività condominiale, le copie dei documenti oggetto di eventuale approvazione (v Cass 21271/2020 a mente della quale “l'obbligo di preventiva informazione dei condomini in ordine al contenuto degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea risponde alla finalità di far conoscere ai convocati, sia pure in termini non analitici e minuziosi, l'oggetto essenziale dei temi da esaminare, in modo da consentire una partecipazione consapevole alla discussione ed alla relativa deliberazione (conformi Cass. civ. II sent. n. 21966/2017; Cass. civ. II sent. n. 25693/2018; Cass. civ. VI/II ord. n. 15587/2018)”.
b)Fermo quanto sopra, da un attento esame del verbale de quo e ritenendo di riferire l'astensione dell'attrice all'intero deliberato sub 1, emerge comunque che l'assemblea non ha assunto alcuna decisione di approvazione del rendiconto consuntivo es 2023, come osservato dal convenuto sin dalla comparsa di costituzione ma anzi ha deciso, a maggioranza dei presenti, di approvare il solo preventivo 2024, escludendo e congelando i saldi pregressi in attesa di verificarli.
Tale decisione risulta del resto conforme a quanto poi approvato al punto 2 dell'odg, dove l'assemblea, compresa l'attrice, ha dato mandato all'amministrazione di controllare la contabilità degli anni 2021-2022-2023.
A fronte delle argomentazioni sopra esposte non appare accoglibile la censura di invalidità della delibera per violazione degli obblighi di preventiva informazione dei condomini di cui agli artt.
1137 cod. civ e 66 disp. Att. cod. civ. con riferimento alla mancata indicazione del consuntivo es
2023 nell'odg allegato alla convocazione, non avendo l'assemblea approvato tale consuntivo es.2023.
6) Avendo quindi l'assemblea provveduto ad approvare solo il preventivo 2024 congelando i saldi precedenti fino a definizione delle contabilità pregresse, non paiono condivisibili in questa sede neppure le doglianze in merito al mancato inserimento dell'asserito credito pregresso dell'attrice per
€ 661,42.
Ed infatti detto ipotetico credito, come riferito dall'attrice, sarebbe maturato nel corso della gestione precedente il 2024, ovvero quella che l'assemblea, scorporando i saldi pregressi, ha deciso di congelare in attesa di verifica, come da relativo incarico conferito all'unanimità all'amministratore al successivo punto sub 2 dell'odg.
Di talchè con la delibera in oggetto l'assemblea pare essersi limitata a soprassedere temporaneamente nell'approvazione dei saldi pregressi ma senza imporre al momento all'attrice né il pagamento di una somma non dovuta né il mancato riconoscimento definitivo di un suo presunto credito pregresso il quale potrà eventualmente essere oggetto di futuro conguaglio in sede di consuntivo, laddove esistente.
In forza di tali argomentazioni l'impugnativa attorea appare infondata e non può essere accolta. 7) L'attrice poi, a fronte della richiesta di invalidità della delibera impugnata, invoca anche la nullità delle due versioni di preventivo/riparto 2024 ovvero quello originario prodotto sub 1 e la nuova versione prodotta sub 15, sull'assunto che sarebbero tutti affetti dagli stessi errori di computo e di conteggio nonché dai vizi di nullità dedotti e relativi alla mancata compensazione con l'asserito credito attoreo di € 660,00 e chiede darsi atto della loro inefficacia stante il difetto di approvazione del doc.15 .
La domanda così come formulata non appare accoglibile nei termini che seguono.
Ed infatti, dovendosi ritenere legittima, nei termini sopra evidenziati, la decisione assunta all'argomento sub 1 dell'o.d.g. di approvare con le necessarie maggioranze il riparto presentato in quella sede (e di cui al doc 1 attrice) con scorporo dallo stesso delle somme ascritte alla voce saldi pregressi in attesa di verificarli, , è altrettanto vero che il successivo nuovo riparto prodotto sub 15 non pare perfettamente corrispondente a quanto esaminato e approvato nella suddetta sede.
In particolare nel suddetto riparto, oltre ad essere stati stralciati i saldi pregressi come da decisione dell'assemblea, risultano peraltro riportate per l'anno 2024 somme diverse da quelle indicate originariamente nel preventivo esaminato dall'assemblea (prod1), laddove ad esempio all'attrice vengono imputati € 1.567,19 anziché € 1.341,00 come dalla stessa lamentato sin dall'atto di citazione (pag. 9)
Di talchè, con riferimento alla suddetta nuova versione di riparto di cui alla prod. 15, pare mancare allo stato una delibera di approvazione, con ogni conseguenza che ne discende sotto il profilo dell'efficacia dello stesso e fermo restando comunque che il giudice può essere chiamato solo a pronunciarsi solo sulla validità o meno di una delibera, che manca nel caso di specie.
8)Appare poi inammissibile, in quanto formulata in termini generici e/o indeterminati e/o ambigui e comunque infondata nel merito, la domanda di declaratoria che il rendiconto 2022 con riparto e il preventivo 2023 con riparto hanno efficacia di prova dei pagamenti effettuati dall'attrice e delle compensazioni operate ex lege, alla luce delle argomentazioni sopra esposte.
9)Dall'infondatezza delle domande sopra evidenziate consegue il rigetto delle ulteriori domande attoree di danni ad esse connesse. 10)In merito infine alle spese di lite le stesse, liquidate alla luce del DM 10.3.2014 come modificato con DM 147/2022 e parzialmente ridotte a fronte della non particolare complessità giuridica e della natura documentale della causa, sono poste a carico dell'attrice soccombente
PQM
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica Giudice Dott.ssa Chiara Daniela Fioravanti, definitivamente pronunciando nella causa vertente tra la sig.ra (attrice) ed il Parte_1 in persona Controparte_4 dell'amministratore pro tempore (convenuto), con comunicazione al PM ex art 221 c.p.c., disattesa ogni altra eccezione, deduzione e istanza:
-rigetta la querela di falso, per le ragioni di cui in parte motiva;
-dichiara obbligata e condanna l'attrice al pagamento della pena pecuniaria di € 2,00 ex art 226
c.p.c.;
-rigetta le altre domande attoree per le ragioni e con le precisazioni di cui in parte motiva;
-condanna la sig.ra a corrispondere al convenuto le spese di lite, liquidate Parte_1 CP_1 in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie ex art 2, IVA e CPA come per legge.
Genova, 7.10.2025
Il G.O.T.
Dott.ssa Chiara Daniela Fioravanti