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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 23/09/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 111-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Sezione Procedure Concorsuali
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Giudici:
Dott.ssa Antonia Mussa Presidente
Dott.ssa Meri Papalia giudice rel.
Dott.ssa Federica Lorenzatti giudice nel procedimento unitario R.G. n. 111-1/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 270 del D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (c.d. CCII)
− vetto il ricorso depositato da (C.F.: Parte_1
), nata a [...], il [...], residente in C.F._1
Rivalta di Torino (TO), Via Canonico Balma n. 47, –assistita dall'avv.
Teresa Braconaro del foro di Torino – volto ad ottenere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
− vista l'integrazione del 7 settembre 2025;
− ritenuta la competenza del Tribunale adito secondo il combinato disposto di cui agli art. 27, co. 2 e 28 CCII, poiché l'istante risiedeva a Rocca Canavese fino al 21 agosto 2024, trasferendo la propria residenza nell'anno antecedente al deposito del ricorso avvenuto in data 19 agosto 2025;
− dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
2
− rilevato che l'istante è persona fisica, riveste la qualità di consumatore e pertanto, ai sensi degli art. 65, co. 1, art. 2, co. 1, lett. c) e art. 268, co. 1,
CCII, è assoggettabile a liquidazione controllata del patrimonio;
− rilevato che al ricorso è allegata la relazione sulla valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dall'istante a corredo della domanda ed in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della medesima, redatta dal gestore della crisi dott.
[...] su incarico dell' Persona_1 Parte_2
− rilevata la presenza di un'esposizione debitoria di circa euro 83.157,26, in larga parte riconducibile a una crisi economico-finanziaria di natura imprenditoriale relativa ad un'attività economica terminata nell'anno 2018;
− rilevata la non presenza di proprietà immobiliari o beni mobiliari registrati intestati alla debitrice;
− rilevato che la situazione patrimoniale della ricorrente consiste nel reddito da lavoro dipendente, solo in corso di 2024 derivante da contratto a tempo indeterminato part time, il cui importo è stimabile in 13.725,00 euro netti su base annua;
− ritenuto che l'istante si trovi in situazione di sovra-indebitamento nel senso indicato dall'art. 2, lett. c), CCII;
− ritenuto che in considerazione delle attestazioni rese dall'OCC nella relazione allegata al ricorso le spese di mantenimento possano essere autorizzate nella misura di €.950,00, somma che si ritiene che debba essere lasciata nella disponibilità del debitore;
− ritenuto di evidenziare, altresì, che è fatta salva ogni eventuale successiva determinazione del giudice delegato ex art. 268 co. 4 lett. b)
CCII;
− ritenuto che il compenso dell'OCC dovrà essere liquidato dal Tribunale, unitamente a quello del Liquidatore, dopo l'approvazione del rendiconto
(art. 275, comma 3, CCII), previa presentazione di un'istanza che non 3
dovrà costituire oggetto di valutazione nell'ambito del procedimento di accertamento dello stato passivo;
− ritenuto, infine, che l'apertura della liquidazione controllata comporta l'integrale spossessamento del debitore ad eccezione della quota prevista per il mantenimento ex art. 268 co. 4 lett. b) CCII;
− verificata, quindi, la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269
CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
− valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2, lett. b), CCII, debba essere nominato liquidatore un professionista iscritto nell'Elenco dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al CCII, di cui all'art. 356 CCII;
− ritenuto di poter identificare tale professionista nella dott.ssa
[...]
; Per_2
− visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII;
P.Q.M.
visto l'art. 270 CCII,
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA dei beni di (C.F.: ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Romania), il 15.11.1988, residente in [...];
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa Meri Papalia;
NOMINA
Liquidatore la dott.ssa ; Persona_2
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni novanta [90] dalla notifica della presente sentenza, per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica 4
certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII.
ORDINA alla debitrice e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, nei limiti di cui all'art. 268, co. 4, CCII;
AVVERTE
− che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 270, co. 5 e 142, CCII a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza il debitore è privo dell'amministrazione e della disponibilità dei beni già esistenti nel suo patrimonio, salva la facoltà del liquidatore di rinunziare alla loro acquisizione per i motivi di cui all'ultimo comma dell'art. 142 CCII;
− che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 270, co. 5 e 143, CCII nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione controllata sta in giudizio il liquidatore, fatta salva l'interruzione del processo ex art. 143, ultimo comma CCII;
− che ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, co. 5, e 150 CCII, che a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente, ivi incluse le trattenute e/o cessioni volontarie a qualunque titolo insistenti sullo stipendio del debitore;
DISPONE che il liquidatore:
− entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il 5
proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
− entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
− provveda, alla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione / rivendica / restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
− provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3, CCII;
− provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al
Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
DISPONE ALTRESÌ che entro il 30/6 e il 31/12 di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura;
nel rapporto il liquidatore dovrà anche indicare: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII;
il rapporto, una volta vistato dal
Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore ed ai creditori e all'OCC;
AUTORIZZA il liquidatore all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del G.D., concordandone i costi con l'istituto bancario, per il deposito di tutte le somme 6
di pertinenza della procedura e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del G.D.;
DISPONE che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del
Tribunale e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.
Manda alla Cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore.
Così deciso nella camera di consiglio del 10 settembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Antonia Mussa
Il Giudice rel.
Dott.ssa Meri Papalia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Sezione Procedure Concorsuali
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Giudici:
Dott.ssa Antonia Mussa Presidente
Dott.ssa Meri Papalia giudice rel.
Dott.ssa Federica Lorenzatti giudice nel procedimento unitario R.G. n. 111-1/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 270 del D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (c.d. CCII)
− vetto il ricorso depositato da (C.F.: Parte_1
), nata a [...], il [...], residente in C.F._1
Rivalta di Torino (TO), Via Canonico Balma n. 47, –assistita dall'avv.
Teresa Braconaro del foro di Torino – volto ad ottenere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
− vista l'integrazione del 7 settembre 2025;
− ritenuta la competenza del Tribunale adito secondo il combinato disposto di cui agli art. 27, co. 2 e 28 CCII, poiché l'istante risiedeva a Rocca Canavese fino al 21 agosto 2024, trasferendo la propria residenza nell'anno antecedente al deposito del ricorso avvenuto in data 19 agosto 2025;
− dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
2
− rilevato che l'istante è persona fisica, riveste la qualità di consumatore e pertanto, ai sensi degli art. 65, co. 1, art. 2, co. 1, lett. c) e art. 268, co. 1,
CCII, è assoggettabile a liquidazione controllata del patrimonio;
− rilevato che al ricorso è allegata la relazione sulla valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dall'istante a corredo della domanda ed in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della medesima, redatta dal gestore della crisi dott.
[...] su incarico dell' Persona_1 Parte_2
− rilevata la presenza di un'esposizione debitoria di circa euro 83.157,26, in larga parte riconducibile a una crisi economico-finanziaria di natura imprenditoriale relativa ad un'attività economica terminata nell'anno 2018;
− rilevata la non presenza di proprietà immobiliari o beni mobiliari registrati intestati alla debitrice;
− rilevato che la situazione patrimoniale della ricorrente consiste nel reddito da lavoro dipendente, solo in corso di 2024 derivante da contratto a tempo indeterminato part time, il cui importo è stimabile in 13.725,00 euro netti su base annua;
− ritenuto che l'istante si trovi in situazione di sovra-indebitamento nel senso indicato dall'art. 2, lett. c), CCII;
− ritenuto che in considerazione delle attestazioni rese dall'OCC nella relazione allegata al ricorso le spese di mantenimento possano essere autorizzate nella misura di €.950,00, somma che si ritiene che debba essere lasciata nella disponibilità del debitore;
− ritenuto di evidenziare, altresì, che è fatta salva ogni eventuale successiva determinazione del giudice delegato ex art. 268 co. 4 lett. b)
CCII;
− ritenuto che il compenso dell'OCC dovrà essere liquidato dal Tribunale, unitamente a quello del Liquidatore, dopo l'approvazione del rendiconto
(art. 275, comma 3, CCII), previa presentazione di un'istanza che non 3
dovrà costituire oggetto di valutazione nell'ambito del procedimento di accertamento dello stato passivo;
− ritenuto, infine, che l'apertura della liquidazione controllata comporta l'integrale spossessamento del debitore ad eccezione della quota prevista per il mantenimento ex art. 268 co. 4 lett. b) CCII;
− verificata, quindi, la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269
CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
− valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2, lett. b), CCII, debba essere nominato liquidatore un professionista iscritto nell'Elenco dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al CCII, di cui all'art. 356 CCII;
− ritenuto di poter identificare tale professionista nella dott.ssa
[...]
; Per_2
− visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII;
P.Q.M.
visto l'art. 270 CCII,
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA dei beni di (C.F.: ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Romania), il 15.11.1988, residente in [...];
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa Meri Papalia;
NOMINA
Liquidatore la dott.ssa ; Persona_2
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni novanta [90] dalla notifica della presente sentenza, per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica 4
certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII.
ORDINA alla debitrice e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, nei limiti di cui all'art. 268, co. 4, CCII;
AVVERTE
− che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 270, co. 5 e 142, CCII a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza il debitore è privo dell'amministrazione e della disponibilità dei beni già esistenti nel suo patrimonio, salva la facoltà del liquidatore di rinunziare alla loro acquisizione per i motivi di cui all'ultimo comma dell'art. 142 CCII;
− che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 270, co. 5 e 143, CCII nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione controllata sta in giudizio il liquidatore, fatta salva l'interruzione del processo ex art. 143, ultimo comma CCII;
− che ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, co. 5, e 150 CCII, che a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente, ivi incluse le trattenute e/o cessioni volontarie a qualunque titolo insistenti sullo stipendio del debitore;
DISPONE che il liquidatore:
− entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il 5
proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
− entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
− provveda, alla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione / rivendica / restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
− provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3, CCII;
− provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al
Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
DISPONE ALTRESÌ che entro il 30/6 e il 31/12 di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura;
nel rapporto il liquidatore dovrà anche indicare: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII;
il rapporto, una volta vistato dal
Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore ed ai creditori e all'OCC;
AUTORIZZA il liquidatore all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del G.D., concordandone i costi con l'istituto bancario, per il deposito di tutte le somme 6
di pertinenza della procedura e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del G.D.;
DISPONE che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del
Tribunale e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.
Manda alla Cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore.
Così deciso nella camera di consiglio del 10 settembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Antonia Mussa
Il Giudice rel.
Dott.ssa Meri Papalia