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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/02/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6631/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno - Seconda Sezione Seconda Unità Operativa - in persona della dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 6631-2017 del Ruolo Generale Affari contenziosi civili
TRA
Parte_1
nella persona del legale rapp.te p.t., Sig. , nato a [...] il Parte_1
25/05/1974, rappresentata e difesa dall'avv. Umberto d'Aragona
ATTRICE
E
nata a [...] il Controparte_1
12/10/1951, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Citarella
CONVENUTA
NONCHÈ CONTRO
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso CP_2
dall'Avv. Pasquale Stellato
CONVENUTO
pagina 1 di 11 NONCHÈ CONTRO
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa CP_3
dall'Avv. Vincenzo Piccolo
CONVENUTA
Conclusioni: come da note di trattazione depositate per l'udienza del
09/07/2024.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato
[...]
sponeva che: - l'attrice era creditrice Parte_1
nei confronti dei convenuti del compenso previsto a titolo di provvigione per l'attività di intermediazione immobiliare svolto dalla società
[...]
nei confronti della IG.ra (venditrice di un Parte_1 CP_1
immobile sito in Capaccio (SA) alla via Prassitele n. 21 riportato al N.C.E.U.
di Capaccio (SA), al foglio 48, particella 56, subalterno 1, con annesso un locale garage al piano terra del succitato fabbricato e altresì annesso un piccolo locale deposito), - in data 23/03/2016 la IG.ra conferiva CP_1
incarico di intermediazione all'agenzia Parte_1
ai fini della vendita dell'immobile sopra citato indicando, quale prezzo di vendita, la somma di euro 129.000 e pattuendo un compenso provvigionale, da corrispondersi in caso di conclusione dell'affare, pari ad euro 7.740, - che l'attrice, all'esito del conferimento dell'incarico, svolgeva un'intensa attività pagina 2 di 11 pubblicitaria per proporre la vendita dell'immobile a potenziali clienti, - che l'attrice proponeva l'immobile ai coniugi e , i CP_2 CP_3
quali provvedevano a visitare l'immobile e a manifestare interesse per lo stesso, dichiarando di non avere trattative in corso per lo stesso e di non conoscere la proprietaria IG.ra , - che i IGg.ri e CP_1 CP_2 CP_3
manifestavano interesse all'acquisto dell'immobile e formalizzavano due proposte d'acquisto (la prima, in data 06/08/2016, per un importo pari a
80.000 euro e la seconda, in data 09/08/2016, all'esito del rifiuto della prima da parte della proprietaria IG.ra , per un importo pari ad euro 83.000), CP_1
pattuendo un compenso provvigionale pari ad euro 3.000, - che entrambe tali proposte venivano verbalmente rifiutate dalla IG.ra , - che l'attrice CP_1
provvedeva a contattare nuovamente i IGg.ri e ai fini della CP_2 CP_3
prosecuzione delle trattative, ma che questi dichiaravano di non essere più interessati all'acquisto, - che la stessa IG.ra , con raccomandata inviata CP_1
all'attrice in data 05/11/2016, dichiarava di non voler rinnovare l'incarico di intermediazione immobiliare, - che l'attrice successivamente apprendeva che la IG.ra , con atto pubblico dinanzi al Notaio , CP_1 Persona_1
in data 15/12/2016, vendeva l'immobile sito in Capaccio alla via Prassitele
21 alla IG.ra , - che tale compravendita di fatto realizzava CP_3
l'affare tra la IG.ra e i coniugi con conseguente CP_1 Controparte_4
concretizzazione del compenso provvigionale ex art. 1755 c.c.. Tanto
premesso, la parte attrice chiedeva: - accertare e dichiarare che l'affare intervenuto tra la IG.ra e i convenuti IGg.ri e era CP_1 CP_2 CP_3
stato occasionato dall'attività di intermediazione svolta dall'attrice - per l'effetto condannare la IG.ra e i IGg.ri e al CP_1 CP_2 CP_3
pagina 3 di 11 pagamento a titolo di provvigione, rispettivamente, della somma di euro
7.740 e di euro 3.000, oltre IVA, il tutto maggiorato da interessi legali o moratori, - emettere ordinanza ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c. ovvero ordinanza ai sensi dell'art. 186-quater c.p.c., - condannare i convenuti al pagamento delle spese e degli onorari di causa.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la convenuta
IG.ra la quale, dolendosi del mancato Controparte_1
reperimento del fascicolo d'ufficio, chiedeva disporsi le opportune ricerche da parte della Cancelleria e, in subordine, di concedere un termine all'attore per la ricostituzione del proprio fascicolo, con conseguente richiesta di rimessione in termini.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il convenuto
IG. che concludeva chiedendo: - accertare e dichiarare che CP_2
alcun affare è stato concluso dal convenuto grazie all'attività svolta dall'attrice e, pertanto, dichiarare non dovute le pretese provvigioni così come richieste per tutti i motivi innanzi esposti, - in ipotesi di accoglimento della domanda attorea, quantificare le competenze ritenute dovute secondo gli usi commerciali o secondo equità, - condanna di parte attrice al pagamento delle spese e degli onorari di causa.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la IG.ra chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: - rigettare CP_3
integralmente la domanda in quanto infondata in fatto e destituita in diritto,
non essendo mai stata prestata alcuna attività di intermediazione immobiliare in favore della IG.ra da parte della CP_3 Parte_1
- in ipotesi di accoglimento della domanda
[...] Pt_1 Parte_1
pagina 4 di 11 attorea, quantificare le competenze in considerazione del prezzo di vendita,
secondo i principi di cui all'art. 1755 c.c., - condannare parte attrice al pagamento delle spese e degli onorari di causa.
Con ordinanza del 5/06/2018, questo giudice rigettava l'istanza di rimessione in termini avanzata dal difensore della IG.ra , in quanto la parte CP_1
convenuta avrebbe dovuto comunque provvedere tempestivamente alla costituzione telematica.
Con ordinanza del 31/01/2019, questo giudice emetteva ordinanza ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c. ingiungendo alla IG.ra il pagamento di euro CP_1
7.740 e ai IGg.ri e il pagamento di euro 3.000. CP_2 CP_3
Nel corso dell'udienza del 29/10/2019 la difesa di parte attrice dichiarava di rinunciare alla domanda giudiziale nei confronti dei IGg.ri CP_2
e , stante la conclusione di un accordo transattivo con gli stessi. CP_3
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, si provvedeva all'escussione dei testimoni e all'interrogatorio formale.
Con ordinanza del 23/07/2024 questo giudice assegnava la causa a sentenza con decorrenza dei termini di legge a far data dalla comunicazione dell'ordinanza stessa.
Motivi della decisione
La domanda di parte attrice è fondata e va accolta.
È provato per via documentale che la convenuta IG.ra ha sottoscritto CP_1
in data 23/03/2016 incarico di mediazione per vendita immobiliare avente ad oggetto la compravendita dell'immobile, di sua proprietà, sito in Capaccio
(SA), alla via Prassitele, n. 21, indicando quale prezzo di compravendita l'importo di euro 129.000. Nel medesimo atto di incarico risulta altresì pagina 5 di 11 indicato il compenso provvigionale concordato dalle parti, nella misura di euro 7740. Sul punto, occorre rilevare la tardività del disconoscimento dell'atto di incarico al mediatore, ai sensi dell'art. 215 c.p.c., in considerazione della denegata rimessione in termini, giusta ordinanza di questo giudice del 05/06/2018. Nel corso dell'udienza del 16/05/2023, peraltro, veniva esibito alla convenuta IG.ra l'originale dell'incarico CP_1
di mediazione e la stessa riconosceva la sua firma. Nel corso dell'istruttoria i testi e hanno confermato il conferimento dell'incarico da Parte_1 Tes_1
parte della IG.ra , con annessa pattuizione del compenso CP_1
provvigionale nella misura sopra indicata e risultante dall'atto depositato in originale da parte attrice.
I testi escussi e hanno altresì confermato lo svolgimento di Parte_1 Tes_1
attività promozionale, da parte dell'attrice, dell'immobile in vendita.
Nel corso della promozione della vendita dell'immobile, i IGg.ri e CP_2
convenuti nel presente giudizio e successivamente parti di un accordo CP_3
transattivo con l'attrice, avevano manifestato il proprio interesse ad acquisire l'immobile.
Segnatamente, da parte dei IGg.ri e , risulta agli atti una CP_3 CP_2
prima offerta di acquisto pari ad euro 80.000 e una seconda offerta, fatta all'esito del rifiuto della prima, pari ad euro 83.000. Tali offerte, come confermato dalle deposizioni dei testi e , venivano rifiutate Tes_1 Parte_1
verbalmente dalla IG.ra , che, sempre verbalmente, avrebbe altresì CP_1
fatto presente all'agenzia di intermediazione immobiliare che non avrebbe accettato offerte di consistenza inferiore ad euro 90.000. I testi sopra richiamati hanno altresì riferito dei tentativi, posti in essere dall'Agenzia pagina 6 di 11 immobiliare, per consentire la prosecuzione delle trattative, evidentemente senza buon esito. Risulta provato, mediante documentazione presente agli atti, che in data 05/11/2016 la IG.ra comunicava formalmente di non CP_1
intendere rinnovare l'incarico di intermediazione. A fronte del formale disinteresse per lo svolgimento delle trattative, le stesse proseguivano tra la IG.ra e i coniugi tenendo evidentemente in disparte CP_1 Controparte_4
l'agenzia di intermediazione immobiliare. Ciò è reso evidente dal fatto che, in data 15/12/2016, la IG.ra e la IG.ra stipulavano, dinanzi al CP_1 CP_3
Notaio , l'atto di vendita dell'unità immobiliare sita in Persona_1
Capaccio (SA) alla via Prassitele, 21.
Alla luce degli elementi richiamati, deve ritenersi sussistente il nesso di causalità richiesto dalla giurisprudenza consolidata ai fini del riconoscimento del diritto alla provvigione ai sensi dell'art. 1755 c.c..
Sul tema oggetto di domanda la Corte di Cassazione, esprimendo un principio di diritto presente in molteplici pronunce, ha chiarito che “il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, senza che sia richiesto un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, essendo sufficiente che il mediatore – pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa e anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel
tempo – abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente
indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata“ (Cass. civ. n. 21559/2018).
pagina 7 di 11 Nel caso di specie parte attrice ha fornito adeguata prova che la conclusione dell'affare tra la IG.ra e la IG.ra è riconducibile CP_1 CP_3
eziologicamente all'attività di intermediazione della parte attrice.
In particolare, a favore delle ragioni di parte attrice, vi è la documentazione in atti relativa al conferimento dell'incarico (con annessa pattuizione della provvigione), sia da parte della IG.ra che del IG. , oltre che CP_1 CP_2
alle offerte di acquisto formulate dal IG. . CP_2
A nulla rileva, secondo la giurisprudenza di legittimità, la diversità soggettiva tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che ne prende il posto in sede di stipula (nel caso di specie il IG. ha formulato le CP_2
offerte, rifiutate dalla IG.ra , mentre esclusivamente la moglie del CP_1
predetto, IG.ra , ha concluso l'atto di vendita dell'immobile), CP_3
purché vi sia continuità, come nel caso di specie, tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che formalmente conclude l'affare (Cass. 11127/2022).
Più di recente, la Suprema Corte ha ribadito che “il diritto del mediatore alla provvigione consegue alla conclusione dell'affare, mentre non rileva che
questo sia concluso dalle medesime parti ovvero da parti diverse da quelle
cui è stato proposto, purché vi sia un legame, anche se non necessariamente di rappresentanza, tra la parte originaria - che resta debitrice nei confronti
del mediatore, per avere costei avuto rapporti con lo stesso - e quella con cui
è stato successivamente concluso, tale da giustificare, nell'ambito dei
reciproci rapporti economici, lo spostamento della trattativa o la stessa
conclusione dell'affare su un altro soggetto (Sez. 2, n. 6552, 16/03/2018, Rv.
647854 – 01; conf., ex multis, Cass. nn. 8126/2009 e 20549/2004). Per altro
verso, la parte che abbia chiesto l'opera del mediatore è tenuta a pagina 8 di 11 corrispondere a quest'ultimo il previsto compenso <
per effetto del suo intervento>>. Non a caso l'art. 1755 cod. civ. parla di
“affare” e non di “contratto”, stante che il diritto al compenso non è condizionato dalla esatta corrispondenza formale tra il contratto prospettato
con l'incarico (nella specie la vendita) e quello attraverso il quale si è reso possibile il regolamento dei privati interessi (nella specie cessione delle
quote sociali, che si risolve esclusivamente nella cessione dell'immobile),
bensì dal raggiungimento dello scopo economico per la persecuzione del quale la parte aveva dato incarico al mediatore.” (Cass. 16973/2024).
Quanto esposto si evince per tabulas anche dall'atto di transazione a firma, tra gli altri, dei IGg.ri e in cui questi ultimi specificano CP_2 CP_3
l'avvenuta “messa in relazione” di essi stessi (dunque, indipendentemente dal fatto che la stipula del contratto di vendita abbia formalmente riguardato solo la IG.ra con la IG.ra . CP_3 CP_1
Parimenti, secondo il Giudice di Legittimità, non inficia il diritto al conseguimento del compenso il fatto che la trattativa si sia conclusa a condizioni diverse (nel caso di specie, ad un prezzo più basso di quello richiesto nell'incarico di mediazione) e successivamente alla scadenza dell'incarico con il mediatore (Cass. 4822 del 2012)
Con riferimento alla misura della provvigione, l'art. 1755, comma secondo,
c.c. espressamente attribuisce rilievo primario alla pattuizione delle parti.
Deve pertanto ritenersi dovuto il compenso presente nell'incarico di mediazione di cui agli atti, non essendo peraltro accoglibile, per quanto sopra esposto circa il rigetto dell'istanza di rimessione in termini di parte pagina 9 di 11 convenuta, l'eccezione relativa all'abusivo riempimento del campo concernente il corrispettivo pattuito.
Le spese di lite tra Parte_1
e
[...] Controparte_1
seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo mentre vanno compensate tra parte attrice e e . CP_2 CP_3
PQM
Il Tribunale Civile di Salerno – Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta:
- dichiara l'affare intervenuto tra la IG.ra Controparte_1
e i IG.ri e , relativo alla
[...] CP_2 CP_3
compravendita dell'immobile in Capaccio (SA) alla Via Prassitele n. 21 riportato al N.C.E.U. di Capaccio (SA), al foglio 48, particella 56,
subalterno 1, con annesso un locale garage al piano terra del succitato fabbricato e altresì annesso un piccolo locale deposito, concluso per effetto dell'attività di intermediazione svolta dalla parte attrice,
- per l'effetto, condanna al pagamento Controparte_1
della somma di euro 7740, con assorbimento dell'ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. resa in corso di causa,
- dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere con riferimento alla posizione dei convenuti e , CP_2 CP_3
in considerazione della sopravvenienza di un accordo transattivo con parte attrice pagina 10 di 11 - condanna al pagamento Controparte_1
delle spese di giudizio in favore di parte attrice nella misura di euro
5000,00
- compensa le spese di giudizio tra parte attrice e e CP_2
CP_3
Salerno, 21 feb. 25
Il Giudice
Daniela Oliva
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno - Seconda Sezione Seconda Unità Operativa - in persona della dott.ssa Daniela Oliva in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 6631-2017 del Ruolo Generale Affari contenziosi civili
TRA
Parte_1
nella persona del legale rapp.te p.t., Sig. , nato a [...] il Parte_1
25/05/1974, rappresentata e difesa dall'avv. Umberto d'Aragona
ATTRICE
E
nata a [...] il Controparte_1
12/10/1951, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Citarella
CONVENUTA
NONCHÈ CONTRO
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso CP_2
dall'Avv. Pasquale Stellato
CONVENUTO
pagina 1 di 11 NONCHÈ CONTRO
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa CP_3
dall'Avv. Vincenzo Piccolo
CONVENUTA
Conclusioni: come da note di trattazione depositate per l'udienza del
09/07/2024.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato
[...]
sponeva che: - l'attrice era creditrice Parte_1
nei confronti dei convenuti del compenso previsto a titolo di provvigione per l'attività di intermediazione immobiliare svolto dalla società
[...]
nei confronti della IG.ra (venditrice di un Parte_1 CP_1
immobile sito in Capaccio (SA) alla via Prassitele n. 21 riportato al N.C.E.U.
di Capaccio (SA), al foglio 48, particella 56, subalterno 1, con annesso un locale garage al piano terra del succitato fabbricato e altresì annesso un piccolo locale deposito), - in data 23/03/2016 la IG.ra conferiva CP_1
incarico di intermediazione all'agenzia Parte_1
ai fini della vendita dell'immobile sopra citato indicando, quale prezzo di vendita, la somma di euro 129.000 e pattuendo un compenso provvigionale, da corrispondersi in caso di conclusione dell'affare, pari ad euro 7.740, - che l'attrice, all'esito del conferimento dell'incarico, svolgeva un'intensa attività pagina 2 di 11 pubblicitaria per proporre la vendita dell'immobile a potenziali clienti, - che l'attrice proponeva l'immobile ai coniugi e , i CP_2 CP_3
quali provvedevano a visitare l'immobile e a manifestare interesse per lo stesso, dichiarando di non avere trattative in corso per lo stesso e di non conoscere la proprietaria IG.ra , - che i IGg.ri e CP_1 CP_2 CP_3
manifestavano interesse all'acquisto dell'immobile e formalizzavano due proposte d'acquisto (la prima, in data 06/08/2016, per un importo pari a
80.000 euro e la seconda, in data 09/08/2016, all'esito del rifiuto della prima da parte della proprietaria IG.ra , per un importo pari ad euro 83.000), CP_1
pattuendo un compenso provvigionale pari ad euro 3.000, - che entrambe tali proposte venivano verbalmente rifiutate dalla IG.ra , - che l'attrice CP_1
provvedeva a contattare nuovamente i IGg.ri e ai fini della CP_2 CP_3
prosecuzione delle trattative, ma che questi dichiaravano di non essere più interessati all'acquisto, - che la stessa IG.ra , con raccomandata inviata CP_1
all'attrice in data 05/11/2016, dichiarava di non voler rinnovare l'incarico di intermediazione immobiliare, - che l'attrice successivamente apprendeva che la IG.ra , con atto pubblico dinanzi al Notaio , CP_1 Persona_1
in data 15/12/2016, vendeva l'immobile sito in Capaccio alla via Prassitele
21 alla IG.ra , - che tale compravendita di fatto realizzava CP_3
l'affare tra la IG.ra e i coniugi con conseguente CP_1 Controparte_4
concretizzazione del compenso provvigionale ex art. 1755 c.c.. Tanto
premesso, la parte attrice chiedeva: - accertare e dichiarare che l'affare intervenuto tra la IG.ra e i convenuti IGg.ri e era CP_1 CP_2 CP_3
stato occasionato dall'attività di intermediazione svolta dall'attrice - per l'effetto condannare la IG.ra e i IGg.ri e al CP_1 CP_2 CP_3
pagina 3 di 11 pagamento a titolo di provvigione, rispettivamente, della somma di euro
7.740 e di euro 3.000, oltre IVA, il tutto maggiorato da interessi legali o moratori, - emettere ordinanza ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c. ovvero ordinanza ai sensi dell'art. 186-quater c.p.c., - condannare i convenuti al pagamento delle spese e degli onorari di causa.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la convenuta
IG.ra la quale, dolendosi del mancato Controparte_1
reperimento del fascicolo d'ufficio, chiedeva disporsi le opportune ricerche da parte della Cancelleria e, in subordine, di concedere un termine all'attore per la ricostituzione del proprio fascicolo, con conseguente richiesta di rimessione in termini.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il convenuto
IG. che concludeva chiedendo: - accertare e dichiarare che CP_2
alcun affare è stato concluso dal convenuto grazie all'attività svolta dall'attrice e, pertanto, dichiarare non dovute le pretese provvigioni così come richieste per tutti i motivi innanzi esposti, - in ipotesi di accoglimento della domanda attorea, quantificare le competenze ritenute dovute secondo gli usi commerciali o secondo equità, - condanna di parte attrice al pagamento delle spese e degli onorari di causa.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la IG.ra chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: - rigettare CP_3
integralmente la domanda in quanto infondata in fatto e destituita in diritto,
non essendo mai stata prestata alcuna attività di intermediazione immobiliare in favore della IG.ra da parte della CP_3 Parte_1
- in ipotesi di accoglimento della domanda
[...] Pt_1 Parte_1
pagina 4 di 11 attorea, quantificare le competenze in considerazione del prezzo di vendita,
secondo i principi di cui all'art. 1755 c.c., - condannare parte attrice al pagamento delle spese e degli onorari di causa.
Con ordinanza del 5/06/2018, questo giudice rigettava l'istanza di rimessione in termini avanzata dal difensore della IG.ra , in quanto la parte CP_1
convenuta avrebbe dovuto comunque provvedere tempestivamente alla costituzione telematica.
Con ordinanza del 31/01/2019, questo giudice emetteva ordinanza ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c. ingiungendo alla IG.ra il pagamento di euro CP_1
7.740 e ai IGg.ri e il pagamento di euro 3.000. CP_2 CP_3
Nel corso dell'udienza del 29/10/2019 la difesa di parte attrice dichiarava di rinunciare alla domanda giudiziale nei confronti dei IGg.ri CP_2
e , stante la conclusione di un accordo transattivo con gli stessi. CP_3
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, si provvedeva all'escussione dei testimoni e all'interrogatorio formale.
Con ordinanza del 23/07/2024 questo giudice assegnava la causa a sentenza con decorrenza dei termini di legge a far data dalla comunicazione dell'ordinanza stessa.
Motivi della decisione
La domanda di parte attrice è fondata e va accolta.
È provato per via documentale che la convenuta IG.ra ha sottoscritto CP_1
in data 23/03/2016 incarico di mediazione per vendita immobiliare avente ad oggetto la compravendita dell'immobile, di sua proprietà, sito in Capaccio
(SA), alla via Prassitele, n. 21, indicando quale prezzo di compravendita l'importo di euro 129.000. Nel medesimo atto di incarico risulta altresì pagina 5 di 11 indicato il compenso provvigionale concordato dalle parti, nella misura di euro 7740. Sul punto, occorre rilevare la tardività del disconoscimento dell'atto di incarico al mediatore, ai sensi dell'art. 215 c.p.c., in considerazione della denegata rimessione in termini, giusta ordinanza di questo giudice del 05/06/2018. Nel corso dell'udienza del 16/05/2023, peraltro, veniva esibito alla convenuta IG.ra l'originale dell'incarico CP_1
di mediazione e la stessa riconosceva la sua firma. Nel corso dell'istruttoria i testi e hanno confermato il conferimento dell'incarico da Parte_1 Tes_1
parte della IG.ra , con annessa pattuizione del compenso CP_1
provvigionale nella misura sopra indicata e risultante dall'atto depositato in originale da parte attrice.
I testi escussi e hanno altresì confermato lo svolgimento di Parte_1 Tes_1
attività promozionale, da parte dell'attrice, dell'immobile in vendita.
Nel corso della promozione della vendita dell'immobile, i IGg.ri e CP_2
convenuti nel presente giudizio e successivamente parti di un accordo CP_3
transattivo con l'attrice, avevano manifestato il proprio interesse ad acquisire l'immobile.
Segnatamente, da parte dei IGg.ri e , risulta agli atti una CP_3 CP_2
prima offerta di acquisto pari ad euro 80.000 e una seconda offerta, fatta all'esito del rifiuto della prima, pari ad euro 83.000. Tali offerte, come confermato dalle deposizioni dei testi e , venivano rifiutate Tes_1 Parte_1
verbalmente dalla IG.ra , che, sempre verbalmente, avrebbe altresì CP_1
fatto presente all'agenzia di intermediazione immobiliare che non avrebbe accettato offerte di consistenza inferiore ad euro 90.000. I testi sopra richiamati hanno altresì riferito dei tentativi, posti in essere dall'Agenzia pagina 6 di 11 immobiliare, per consentire la prosecuzione delle trattative, evidentemente senza buon esito. Risulta provato, mediante documentazione presente agli atti, che in data 05/11/2016 la IG.ra comunicava formalmente di non CP_1
intendere rinnovare l'incarico di intermediazione. A fronte del formale disinteresse per lo svolgimento delle trattative, le stesse proseguivano tra la IG.ra e i coniugi tenendo evidentemente in disparte CP_1 Controparte_4
l'agenzia di intermediazione immobiliare. Ciò è reso evidente dal fatto che, in data 15/12/2016, la IG.ra e la IG.ra stipulavano, dinanzi al CP_1 CP_3
Notaio , l'atto di vendita dell'unità immobiliare sita in Persona_1
Capaccio (SA) alla via Prassitele, 21.
Alla luce degli elementi richiamati, deve ritenersi sussistente il nesso di causalità richiesto dalla giurisprudenza consolidata ai fini del riconoscimento del diritto alla provvigione ai sensi dell'art. 1755 c.c..
Sul tema oggetto di domanda la Corte di Cassazione, esprimendo un principio di diritto presente in molteplici pronunce, ha chiarito che “il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, senza che sia richiesto un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, essendo sufficiente che il mediatore – pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa e anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel
tempo – abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente
indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata“ (Cass. civ. n. 21559/2018).
pagina 7 di 11 Nel caso di specie parte attrice ha fornito adeguata prova che la conclusione dell'affare tra la IG.ra e la IG.ra è riconducibile CP_1 CP_3
eziologicamente all'attività di intermediazione della parte attrice.
In particolare, a favore delle ragioni di parte attrice, vi è la documentazione in atti relativa al conferimento dell'incarico (con annessa pattuizione della provvigione), sia da parte della IG.ra che del IG. , oltre che CP_1 CP_2
alle offerte di acquisto formulate dal IG. . CP_2
A nulla rileva, secondo la giurisprudenza di legittimità, la diversità soggettiva tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che ne prende il posto in sede di stipula (nel caso di specie il IG. ha formulato le CP_2
offerte, rifiutate dalla IG.ra , mentre esclusivamente la moglie del CP_1
predetto, IG.ra , ha concluso l'atto di vendita dell'immobile), CP_3
purché vi sia continuità, come nel caso di specie, tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che formalmente conclude l'affare (Cass. 11127/2022).
Più di recente, la Suprema Corte ha ribadito che “il diritto del mediatore alla provvigione consegue alla conclusione dell'affare, mentre non rileva che
questo sia concluso dalle medesime parti ovvero da parti diverse da quelle
cui è stato proposto, purché vi sia un legame, anche se non necessariamente di rappresentanza, tra la parte originaria - che resta debitrice nei confronti
del mediatore, per avere costei avuto rapporti con lo stesso - e quella con cui
è stato successivamente concluso, tale da giustificare, nell'ambito dei
reciproci rapporti economici, lo spostamento della trattativa o la stessa
conclusione dell'affare su un altro soggetto (Sez. 2, n. 6552, 16/03/2018, Rv.
647854 – 01; conf., ex multis, Cass. nn. 8126/2009 e 20549/2004). Per altro
verso, la parte che abbia chiesto l'opera del mediatore è tenuta a pagina 8 di 11 corrispondere a quest'ultimo il previsto compenso <
per effetto del suo intervento>>. Non a caso l'art. 1755 cod. civ. parla di
“affare” e non di “contratto”, stante che il diritto al compenso non è condizionato dalla esatta corrispondenza formale tra il contratto prospettato
con l'incarico (nella specie la vendita) e quello attraverso il quale si è reso possibile il regolamento dei privati interessi (nella specie cessione delle
quote sociali, che si risolve esclusivamente nella cessione dell'immobile),
bensì dal raggiungimento dello scopo economico per la persecuzione del quale la parte aveva dato incarico al mediatore.” (Cass. 16973/2024).
Quanto esposto si evince per tabulas anche dall'atto di transazione a firma, tra gli altri, dei IGg.ri e in cui questi ultimi specificano CP_2 CP_3
l'avvenuta “messa in relazione” di essi stessi (dunque, indipendentemente dal fatto che la stipula del contratto di vendita abbia formalmente riguardato solo la IG.ra con la IG.ra . CP_3 CP_1
Parimenti, secondo il Giudice di Legittimità, non inficia il diritto al conseguimento del compenso il fatto che la trattativa si sia conclusa a condizioni diverse (nel caso di specie, ad un prezzo più basso di quello richiesto nell'incarico di mediazione) e successivamente alla scadenza dell'incarico con il mediatore (Cass. 4822 del 2012)
Con riferimento alla misura della provvigione, l'art. 1755, comma secondo,
c.c. espressamente attribuisce rilievo primario alla pattuizione delle parti.
Deve pertanto ritenersi dovuto il compenso presente nell'incarico di mediazione di cui agli atti, non essendo peraltro accoglibile, per quanto sopra esposto circa il rigetto dell'istanza di rimessione in termini di parte pagina 9 di 11 convenuta, l'eccezione relativa all'abusivo riempimento del campo concernente il corrispettivo pattuito.
Le spese di lite tra Parte_1
e
[...] Controparte_1
seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo mentre vanno compensate tra parte attrice e e . CP_2 CP_3
PQM
Il Tribunale Civile di Salerno – Sezione Seconda – Seconda Unità Operativa in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta:
- dichiara l'affare intervenuto tra la IG.ra Controparte_1
e i IG.ri e , relativo alla
[...] CP_2 CP_3
compravendita dell'immobile in Capaccio (SA) alla Via Prassitele n. 21 riportato al N.C.E.U. di Capaccio (SA), al foglio 48, particella 56,
subalterno 1, con annesso un locale garage al piano terra del succitato fabbricato e altresì annesso un piccolo locale deposito, concluso per effetto dell'attività di intermediazione svolta dalla parte attrice,
- per l'effetto, condanna al pagamento Controparte_1
della somma di euro 7740, con assorbimento dell'ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. resa in corso di causa,
- dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere con riferimento alla posizione dei convenuti e , CP_2 CP_3
in considerazione della sopravvenienza di un accordo transattivo con parte attrice pagina 10 di 11 - condanna al pagamento Controparte_1
delle spese di giudizio in favore di parte attrice nella misura di euro
5000,00
- compensa le spese di giudizio tra parte attrice e e CP_2
CP_3
Salerno, 21 feb. 25
Il Giudice
Daniela Oliva
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