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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 12055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12055 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14757/2024
TRIBUNALE DI NAPOLI – XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA
CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 14757/2024 promosso con ricorso depositato in data 02.07.2024 da:
, C.F. nato il [...] in [...] (U.S.A) e residente Parte_1 C.F._1 in 527 Salem Street, Unit 17, 01940 Lynnfield, Massachusetts (U.S.A); ricorrente
contro
, in persona del Ministro prò tempore, Controparte_1
nonché con
Controparte_2
ex lege
[...]
Il GOT Dott. DOMENICO MOCERINO ha pronunciato la seguente
SENTENZA Con ricorso ex art. 281 decies cpc il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendente diretto di :
, conosciuto anche come , nato a [...] il [...] Persona_1 Persona_2 che non ha mai ottenuto la naturalizzazione in relazione alla cittadinanza americana, come risulta dal certificato di non esistenza di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità, sotto il nome di (all. 2); Persona_1
Il , pur chiamato, non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Il P.M. ha reso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017,
n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
e deve quindi essere collocato nella fattispecie dell'acquisto della cittadinanza per nascita.
La legislazione italiana ha sempre assunto e mantenuto come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine (o meglio per nascita) lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. L'art. 1, legge n. 91/1992, “Nuove norme sulla cittadinanza”, stabilisce quale primo criterio per l'acquisizione della cittadinanza italiana quello dello “ius sanguinis”, disponendo all'art. 1, co. 1, lettera a): “E' cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini”.
Nel caso di specie, il richiedente è discendente per linea di sangue del Sig. nato Persona_1
a FORIO (NA) IL 23.12.1879
Il Sig. non ha mai ottenuto la cittadinanza americana per naturalizzazione, Persona_1 come risulta dal certificato di non esistenza di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità
(all. 2): è stato quindi regolarmente trasmesso il diritto alla cittadinanza a favore del figlio
[...]
. Persona_3
Pertanto, IL ricorrente ha pieno diritto di vedersi riconosciuta e dichiarata la cittadinanza italiana, diritto regolarmente trasmesso dall'avo , dal momento che, come noto, l'attuale Persona_1 formulazione della legge n. 91/1992 consente il riconoscimento di tale diritto ai discendenti sia da avo di sesso maschile che da avo di sesso femminile, e che con la sentenza n. 4466/2009 la Corte di
Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che lo stato di cittadino è conseguenza della condizione di figlio e “costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”. Nel solco di tale orientamento, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha recentemente precisato che “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del
1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano” (Cass.
SS.UU., sentenza n. 25317 del 24.8.2022).
Pertanto, alla luce della documentazione prodotta ed in accoglimento della domanda il ricorrente, deve essere dichiarato cittadino italiano, disponendosi l'adozione da parte del Controparte_1 dei provvedimenti conseguenti.
Sussistono giusti motivi, considerato che la decisione deriva dall'applicazione di principi di carattere giurisprudenziale, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: • -accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che , C.F. Parte_1
nato il [...] in [...] (U.S.A) e residente in 527 C.F._1
Salem Street, Unit 17, 01940 Lynnfield, Massachusetts (U.S.A); è cittadino ITALIANO
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Napoli, in data 17.12. 2025
Il GOT
Dott. Domenico Mocerino
TRIBUNALE DI NAPOLI – XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA
CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 14757/2024 promosso con ricorso depositato in data 02.07.2024 da:
, C.F. nato il [...] in [...] (U.S.A) e residente Parte_1 C.F._1 in 527 Salem Street, Unit 17, 01940 Lynnfield, Massachusetts (U.S.A); ricorrente
contro
, in persona del Ministro prò tempore, Controparte_1
nonché con
Controparte_2
ex lege
[...]
Il GOT Dott. DOMENICO MOCERINO ha pronunciato la seguente
SENTENZA Con ricorso ex art. 281 decies cpc il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendente diretto di :
, conosciuto anche come , nato a [...] il [...] Persona_1 Persona_2 che non ha mai ottenuto la naturalizzazione in relazione alla cittadinanza americana, come risulta dal certificato di non esistenza di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità, sotto il nome di (all. 2); Persona_1
Il , pur chiamato, non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Il P.M. ha reso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017,
n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
e deve quindi essere collocato nella fattispecie dell'acquisto della cittadinanza per nascita.
La legislazione italiana ha sempre assunto e mantenuto come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine (o meglio per nascita) lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. L'art. 1, legge n. 91/1992, “Nuove norme sulla cittadinanza”, stabilisce quale primo criterio per l'acquisizione della cittadinanza italiana quello dello “ius sanguinis”, disponendo all'art. 1, co. 1, lettera a): “E' cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini”.
Nel caso di specie, il richiedente è discendente per linea di sangue del Sig. nato Persona_1
a FORIO (NA) IL 23.12.1879
Il Sig. non ha mai ottenuto la cittadinanza americana per naturalizzazione, Persona_1 come risulta dal certificato di non esistenza di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità
(all. 2): è stato quindi regolarmente trasmesso il diritto alla cittadinanza a favore del figlio
[...]
. Persona_3
Pertanto, IL ricorrente ha pieno diritto di vedersi riconosciuta e dichiarata la cittadinanza italiana, diritto regolarmente trasmesso dall'avo , dal momento che, come noto, l'attuale Persona_1 formulazione della legge n. 91/1992 consente il riconoscimento di tale diritto ai discendenti sia da avo di sesso maschile che da avo di sesso femminile, e che con la sentenza n. 4466/2009 la Corte di
Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che lo stato di cittadino è conseguenza della condizione di figlio e “costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”. Nel solco di tale orientamento, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha recentemente precisato che “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del
1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano” (Cass.
SS.UU., sentenza n. 25317 del 24.8.2022).
Pertanto, alla luce della documentazione prodotta ed in accoglimento della domanda il ricorrente, deve essere dichiarato cittadino italiano, disponendosi l'adozione da parte del Controparte_1 dei provvedimenti conseguenti.
Sussistono giusti motivi, considerato che la decisione deriva dall'applicazione di principi di carattere giurisprudenziale, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: • -accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che , C.F. Parte_1
nato il [...] in [...] (U.S.A) e residente in 527 C.F._1
Salem Street, Unit 17, 01940 Lynnfield, Massachusetts (U.S.A); è cittadino ITALIANO
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Napoli, in data 17.12. 2025
Il GOT
Dott. Domenico Mocerino