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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 08/07/2025, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'ANTONI Presidente
Dott. Angelo PIRAINO Consigliere
Dott.ssa Donatella DRAETTA Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 273/2022 del R.G. di questa Corte, promossa in questo grado da
C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. CARMELO NERI, pec Email_1 appellante in riassunzione ex art. 622 c.p.p. contro
C.F. CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. SALVATORE DI GIORGI pec Email_2 appellato
Conclusioni per l'appellante:
- accertare che in data 7.3.2000 vennero consegnate al convenuto Dott. CP_1
somme in contanti per Lire 50.000.000,00, che ne rilasciò quietanza, affinché venissero versate nei conti correnti della Società Semplice denominata FINSANIT ai fini della costituzione di una rendita. - Accertare che dette somme non vennero mai versate nei conti correnti dedicati della Società e che non vennero mai annotate nelle scritture contabili obbligatorie. - Accertare, ancora, che le somme, dietro richiesta dell'attrice, non vennero mai consegnate. - Accertare che il comportamento assunto dal convenuto in ordine alla somma di Lire 50.000.000,00, mai rendicontata alla Società FINSANIT e mai trascritta nei registri e nelle scritture contabili obbligatorie, ha comportato un abuso del pactum fiduciae
1 concretizzatosi tra le parti e comunque nell'omessa costituzione della rendita promessa all'attrice. - Dichiarare, facendo corretta applicazione dei principi di diritto che sovrintendono la materia e con adozione del più corretto provvedimento, l'obbligo restitutorio e/o risarcitorio della somma di Lire 50.000.000,00 all'attrice, attualizzandola secondo la ricostruzione dei tassi di interesse indicata in narrativa e, più esattamente, con applicazione del tasso di interesse legale sino al mese di giugno dell'anno 2014 (data della denuncia querela) e con applicazione del tasso di mora a far data dal mese di Luglio 2014 e sino all'effettivo soddisfo, comunque per un totale non inferiore a € 56.285,93. - Dichiarare il diritto ad ottenere la restituzione e il risarcimento del danno (che si identifica nel tasso moratorio degli interessi) in favore dell'attrice della somma di Lire 50.000.000,00 rivalutata
a far data dalla consegna e sino al soddisfo, per un totale non inferiore a € 56.285,93 o comunque nella somma che verrà ritenuta di giustizia.
Conclusioni per l'appellato: accertare, ritenere e dichiarare che la sig.ra ha avuto restituito dalla società Pt_1
Finsanit s.s. e per essa dal suo legale rappresentante dott. integralmente le CP_1
somme nel corso degli anni versati - rigettare integralmente tutte le domande spiegate nell'atto di citazione nei confronti del dott. in quanto infondate in fatto ed in CP_1
diritto ed in ogni caso non provate - accertare, ritenere e dichiarare inammissibili le domande proposte nei confromti del dott. perché non preceduta dalla richiesta CP_1
avanzata nei confronti della società Finsanit s.s. - condannare parte opponente alla refusione delle spese di lite che seguono la soccombenza per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con sentenza n. 1262/2018 resa dal Tribunale di Trapani, sezione penale, il 13 novembre
2018, è stato ritenuto colpevole del reato così ascrittogli: “nella qualità CP_1
di legale rappresentante della semplice con sede in Alcamo esercente Controparte_2 attività di istituti di credito speciale ed imprese finanziarie, al fine di procurare a sé un ingiusto profitto, si appropriava della somma complessiva di € 90.000,00 di proprietà di Pt_1
di cui aveva conseguito il possesso a titolo di deposito necessario, con l'aggravante
[...] ulteriori di aver commesso il fatto con abuso del rapporto di prestazione d'opera.”
Ha invero ritenuto il Tribunale che deponessero nel senso della colpevolezza dell'imputato le puntuali e precise dichiarazioni fatte dalla che aveva descritto con assoluta Pt_1
2 precisione i rapporti economici intercorsi tra lei e il soggetto del quale si fidava CP_1
in maniera assoluta in virtà del rapporto di stima professionale creatosi negli anni di lavoro insieme. Ha ulteriormente rilevato il Tribunale che le dichiarazioni della p.o. avevano trovato riscontri estrinseci anche nelle dichiarazioni del figlio, , del genero, Persona_1
e della nipote , soggetti che Controparte_3 Controparte_4
avevano tutti vissuto le fasi afferenti il tentativo di recupero delle somme affidate dalla p.o. all'imputato e avevano tutti riferito che quest'ultimo si nascondeva, fisicamente, pur di non incontrarli, li aveva minacciati di non riferire il fatto alla sua famiglia, moglie e figli, < sarebbe stato peggio>> e con intento dilatorio diceva loro, del tutto genericamente, che i fondi erano “congelati”.
Il Tribunale ha altresì richiamato la testimonianza di collega dell'imputato e Tes_1 fondatore della società VI che aveva riferito che la società non poteva ricevere soldi in contanti, come invece fatto dall'imputato. Inoltre, ha argomentato il primo Giudice, la documentazione contabile versata in atti dalla difesa, lungi dal provare l'insussistenza del credito della non era affatto conducente perché non dava conto dei soldi da Pt_1
quest'ultima realmente versati alla società e in ogni caso era stata “prodotta in copia informe, senza alcuna ufficialità di conformità all'originale”.
Ai sensi dell'art. 538 c.p.p., il Tribunale ha infine condannato l'imputato al risarcimento del danno alla parte civile e rimesso la stessa dinanzi al giudice civile per la relativa determinazione.
2. La Corte di Appello di Palermo, sezione quarta penale, con sentenza n. 141/2021 del 13 gennaio 2021, ha assolto l'imputato per non aver commesso il fatto e revocato per l'effetto le statuizioni civili.
Ha invero ritenuto la Corte che la decisione di prime cure fosse stata fondata, sia relativamente all'ammontare delle dazioni di denaro all'imputato e, quindi, relativamente alla determinazione del credito, sia quanto alla ragioni e ai motivi delle suddette dazioni – se destinati alla società VI - , sulle dichiarazioni della p.o. che aveva però “fornito una ricostruzione dei fatti che presentava della lacune di non poco momneto, che rendono il racconto nel suo complesso fallace”.
3 3. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 39565/2021 emessa all'udienza del 6 ottobre
2021, dichiarato inammissibile il ricorso del P.G. per genericità in quanto limitato ad un mero richiamo “per relationem” ai motivi di ricorso della parte civile, in accoglimento di quest'ultima impugnazione, ha annullato la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili e rinviato per nuovo giudizio al giudice civile competente, cui ha rimesso anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Ha invero chiarito la S.C. che la corte territoriale aveva valorizzato la inattendibilità della querelante, omettendo di rilevare che la prova pacifica dei versamenti effettuati dalla delle regole del rapporto creditizio insorto erano emerse dalla documentazione Pt_1 acquisita e dalle stesse dichiarazioni dell'imputato, il quale aveva riconosciuto di aver ricevuto ingenti somme in contanti dalla p.o., in violazione delle regole societarie, come forma di investimento, e ha affermato di non aver potuto restituire il capitale versato per non meglio precisate difficoltà economiche della società, cagionate dalla morosità di altri soci. Ha evidenziato infine la S.C.: “nell'esporre dubbi sulla possibilità che i prelievi annuali in favore della donna abbiano esaurito il capitale versato, la corte formula una ipotesi manifestamente illogica ed eccentrica rispetto alle emergenze processuali, che non è stata introdotta in giudizio neppure dall'imputato, il quale ha chiarito che le some versate alla on cadenza Pt_1
annuale corrispondevano agli interessi maturati sul capitale versato”.
4. , con atto di citazione notificato il 3 febbraio 2022, ha riassunto il Parte_1
giudizio davanti a questa Corte, insistendo nell'accoglimento delle richieste di cui all'atto di costituzione di parte civile e concludendo per la condanna dell'appellato alla restituzione dell'importo di lire 50.000.000, oltre accessori, consegnato in contanti in data 8 marzo 2000 all'appellato per avviare un “progetto di accumulo di capitale” , a fronte del quale l'appellante avrebbe ricevuto, secondo le rassicurazioni dell'appellato, “una rendita economica di imponente valore”
5. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria depositata il giorno 11 giugno
2022, si è costituito eccependo di aver restituito, nel corso degli anni, CP_1 il suddetto importo e chiedendo, quindi, il rigetto dell'appello.
6. Disposta la trattazione cartolare dell'udienza di precisazione delle conclusioni già calendata per il giorno 20 novembre 2024, le parti hanno depositato note e la causa è stata posta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Giova premettere, anzitutto, che il giudizio di rinvio ex art. 622 cod. proc. pen. è deputato all'accertamento dell'illecito civile quale fattispecie autonoma da quella penale. Pertanto, da un lato, sul piano sostanziale, il giudice civile è tenuto a verificare l'integrazione della fattispecie atipica di cui all'art. 2043 cod. civ., senza poter accertare, in via incidentale, la ricorrenza di quella tipica contemplata dalla norma incriminatrice, stante l'ontologica diversità strutturale tra le due forme di illecito e la necessità di conformare l'accertamento giudiziale al rispetto del canone costituzionale della presunzione di non colpevolezza (Corte cost. nn. 182 del 2021 e 173 del 2022; Corte EDU, Terza Sezione, Pasquini c. San Marino,
20 ottobre 2020; Corte EDU;
Prima Sezione, Marinoni c. Italia, 18 novembre 2021; Cass.
15/10/2019, n. 25918; Cass. 13/01/2021, n. 457; Cass. 21/03/2022, n. 8997Cass. 18/10/2022,
n. 30496; Cass. 3/02/2023, n. 3368; Cass. 31/01/2024, n. 2879; Cass. 15/03/2024, n. 7094).
Dall'altro lato, sul piano processuale, trovano applicazione, nell'ambito di una definitiva e integrale translatio iudicii, oltre ai criteri di giudizio funzionali all'accertamento della responsabilità civile (in primis, le regole di funzione dell'accertamento della causalità civilistica: Cass. 12/06/2019, n. 15859; Cass. 18/10/2022, n.30496, cit.), tutte le regole processuali che presiedono all'esercizio della giurisdizione civile, nonché quelle probatorie, sia con riguardo ai mezzi di prova in senso stretto che con riguardo all'attività di valutazione dei risultati probatori (Cass. 25/06/2019, n. 16916; Cass. 20/01/2022, n. 1754; Cass.
08/03/2022, n. 7474; Cass. 21/03/2022, n. 8997, cit.; Cass. 19/05/2022, n. 16169).
8.Ciò, sul presupposto - come evidenziato da Cass., Sez. Un. Pen., 28/01/2021-04/06/2021,
n. 22065 - che il giudizio rescissorio di rinvio dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello, previsto dalla citata disposizione processualpenalistica, ha, in realtà, natura di giudizio autonomo rispetto al precedente giudizio rescindente, rispetto al quale non si pone un problema di vincolatività del principio di diritto enunciato in sede penale.
Alla luce di queste regole, il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche, come quelle raccolte in un altro giudizio, tra le quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole,
5 proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova (ex aliis
Cass. 20/01/2015, n. 840; Cass. 10/10/2018, n. 25067).
9.Sono, dunque, liberamente apprezzabili dal giudice civile, quali prove atipiche, anche le prove assunte nel precedente processo penale, se rifluiscono ritualmente, quali prove precostituite, nel giudizio civile risarcitorio, e tra queste, ovviamente, anche le sentenze pronunciate nell'ambito di quel processo, le quali - a prescindere dai limiti entro i quali è attribuita formale efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno alle sentenze di condanna e di assoluzione emesse in dibattimento (artt. 651 e 652 cod. proc. pen.) - possono essere dedotte dal danneggiato-attore come mezzi di prova documentale atipici liberamente apprezzabili dal giudice, in funzione della dimostrazione (non già del reato, bensì) dell'illecito civile attribuito all'ex imputato, ora convenuto (così Cass. Civ. 31/05/2024 n. 15290).
10. Così precisata la natura del presente giudizio, giova osservare che Parte_1
ha chiesto la condanna dell'appellato alla restituzione dell'importo di lire 50.000.000, oltre accessori di legge, importo consegnato in contanti dalla prima al secondo in data 8 marzo
2000, fatto questo pacifico tra le parti e comunque comprovato dalla quietanza in atti, sottoscritta proprio dal convenuto che, su carta intestata alla Azienda Sanitaria locale n. 9 di
Trapani, così dichiara: “ricevo lire 50.000.000 (cinquantamilioni) dalla sig.ra Pt_1
per la sottoscrizione di CERTIFICATO DI DEPOSITO (5%) s.s. FINSANIT Banco
[...] di Sicilia a nome di 16.02.45, C.F. , , 9.06.78, c.f. Parte_1 CP_5
Alcamo 07.03.2000”. C.F._3
Come parimenti pacifico, dopo tale prima dazione in contanti, l'appellante ha consegnato ulteriori somme di denaro, questa volta però a mezzo di n. 5 assegni, intestati alla società semplice FINSANIT, per complessivi ulteriori € 25.000,00.
11. L'appellato, riconosciuto espressamente di aver ricevuto complessivi € 50.822,08 dalla appellante, costituendosi nel presente grado di giudizio, ha eccepito di aver restituito buona parte del suddetto importo nel corso degli anni e ha a tal fine depositato in atti copia degli assegni periodicamente emessi in favore della appellante, tutti tratti sul conto corrente della
FINSANIT (cfr. file 1, 2, 3 e 4).
12. E tuttavia tali importi non possono essere imputati a restituzione del capitale versato, come preteso dall'appellato nell'odierno giudizio.
6 Dal compendio probatorio raccolto, non emerge affatto che la appellante avesse concesso l'importo di lire 50.000.000 a mutuo all'appellato, con obbligo quindi di quest'ultimo di provvedere alla restituzione del capitale e degli accessori attraverso pagamenti rateali dilazionati nel corso dei successivi anni, circostanza questa per vero neppure dedotta dalle parti.
È piuttosto emerso che tra le parti era intercorso un contratto di investimento che prevedeva la corresponsione, in favore dell'appellante, di frutti al tasso del 5%.
Tanto emerge sia dal documento compilato di pugno e sottoscritto dall'appellato il giorno 8 marzo 2000, ove si legge che lo stesso aveva ricevuto “lire 50.000.000 (cinquantamilioni) dalla sig.ra per la sottoscrizione di CERTIFICATO DI DEPOSITO (5%) Parte_1
s.s. FINSANIT Banco di Sicilia”, sia dalle dichiarazioni rese dallo stesso appellato nel processo penale all'udienza del 24 ottobre 2016 (“secondo il calcolo degli interessi versati anno per anno, noi versavamo tutti gli interessi … tutti gli interessi che venivano percepiti dagli altri soci …così praticamente si è arrivati a interessi esorbitanti, perché … un prestito che doveva durate cinque anni noi ribaltavamo sui soci… noi ribaltavamo tutti gli interessi, tutti di un colpo, quindi questi interessi si gonfiavano enormemente … nel duemila è successa una cosa particolare, cioè la signora ha espresso il desiderio di istituire, sempre a nome suo, presso questa VI, visto che gli interessi erano esorbitanti … dice “qua mi danno un sacco di interessi, altrove no, io in risparmio, queste somme, li vorrei mettere là … che poi ha pensato di farlo interno ai 30 mila euro ciascuno per tre figli sono 90 mila euro e ha comunciato a versare”).
Come rilevato dalla S.C. con la sentenza n. 39565/2021 di rinvio, lo stesso imputato ha quindi riconosciuto di aver ricevuto ingenti somme di denaro dalla appellante “come forma di investimento” e “di non aver potuto restituire il capitale versato” per “difficoltà economiche della società”.
È stato quindi lo stesso appellato a chiarire che le somme versate in favore della appellante con cadenza annuale da parte della società corrispondevano agli interessi maturati sul capitale versato e non già a quote di quest'ultimo.
In tal senso del resto depongono anche gli specchietti riepilogativi prodotti dalla stesso appellato e sottoscritti “per quietanza” dalla appellante, dai quali emerge che l'importo di volta in volta liquidato con assegno alla appellante, corrisponde all'importo indicato come
7 “(i) maturati” (all. 1, 2, 3 e 4), mentre l'importo indicato come “somme in deposito” resta invariato pur a fronte della suddetta liquidazione.
13. Alla luce del materiale istruttorio raccolto in sede penale, i cui atti sono stati acquisiti al presente giudizio, e delle deduzioni delle odierne parti, non pare possano sorgere dubbi sulla configurabilità della responsabilità civile di per il danno patrimoniale CP_1
sofferto dalla appellante in ragione della mancata restituzione del denaro contante consegnato in data 8 marzo 2000 all'appellato affinchè fosse depositato presso il conto corrente della
VI, deposito mai avvenuto, non avendo invero l'appellato fornito la relativa prova.
14. In accoglimento della domanda della appellante, deve quindi essere CP_1 condannato alla restituzione dell'importo di € 60.318,60, di cui € 25.822,84 a titolo di capitale
(corrispondente a 50.000.000 di lire), € 9.161,80 a titolo di interessi al tasso legale fino alla querela del giugno 2014 ; ed € 25.333,93 a titolo di interessi al tasso di mora da quella data alla data della presente decisione. Importo su cui matureranno interessi al tasso legale dalla presente decisione e fino al saldo.
15. Le spese di lite del giudizio di appello, di legittimità e del presente grado di rinvio, devono essere poste a carico di e sono liquidate come in parte dispositiva. CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Palermo, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, quale giudice del rinvio ex art. 622 c.p.p., condanna CP_1
al pagamento in favore di dell'importo di € 60.318,60, oltre
[...] Parte_1 interessi al tasso legale fino al saldo, per i titoli di cui in parte motiva.
Condanna al pagamento delle spese del giudizio di appello, del giudizio CP_1
di legittimità e del presente grado di rinvio, liquidate rispettivamente in € 5.400,00, € 2.650,00 ed € 3.500,00, oltre spese generali, nonché I.V.A e C.P.A. come per legge se dovute.
Così deciso nella camera di consiglio del 2 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Donatella Draetta
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
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