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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 17/12/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1056/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI PALMI in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario designato dott.ssa Maria Elena Giovannella, trattenuta in decisione la causa all'udienza del 10.12.2025, pronuncia, avvertendo che la comunicazione della stessa terrà luogo della lettura ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1056/2024 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi promossa da
cod. fisc. residente in Parte_1 C.F._1
89028 Seminara, contrada Garanta n. 18, rappresentato, difeso e difeso dall'avvocato NO EZ, cod. fisc.
, e dalla avvocatessa Federica Catanzariti C.F._2
-attore- nei confronti di
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente della Giunta Regionale, legale rappresentante pro- tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti rogata dal notaio in Catanzaro il 21 Persona_1 gennaio 2022, repertorio n.163.078, raccolta n. 36.819, dall'avv. Giulia De Caridi (cf.: C.F._3 dell'Avvocatura Regionale
- convenuto –
E
1, l.r.p.t., cod. fisc. con sede con sede CP_2 P.IVA_2 in Monsignor Giovanni Ferro n.1, 89127 REGGIO CALABRIA, pec:
-Convenuto Email_1 contumace -
1
Avente ad oggetto
Responsabilità civile e risarcimento per danni causati da fauna VA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.
PARTE ATTRICE CHIEDE
“che l'Onorevole Giudice adito, coeteris rejectis, voglia accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della ex art. 2052 c.c., e per l'effetto Controparte_1 condannarla al pagamento dei danni tutti patiti ed accertati in favore del ricorrente così specificati:
- Danno biologico permanente euro 7.381,03;
- Invalidità temporanea parziale al 75% euro 1.150,80;
- Invalidità temporanea parziale al 50% euro 739,80;
- Invalidità temporanea parziale al 25% euro 424,70;
- Totale danno biologico temporaneo euro 2.315,30;
- Danno morale euro 3.231,79;
- Spese mediche 300,00.
Per un totale di euro 13.228,12 o somma m. o m. di giustizia, oltre interessi, rivalutazione monetaria, sino all'effettivo soddisfo.
In via gradata, accertare e dichiarare la responsabilità delle convenute, e ex art. 2043 c.c. e Controparte_1 CP_3 per l'effetto condannarle a quanto già sopra specificato.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, e della fase di negoziazione assistita, oltre iva, cpa, e spese generali come per legge da distrarsi in favore dell'avvocato
NO EZ ai sensi di cui all'art. 93 c.p.c., ai sensi
e per gli effetti di cui al D.M. 55/2014, parametri medi, in relazione alla complessità della controversia;
oltre a quanto
2 per legge previsto e che s'intende qui comunque riportato e trascritto.
PARTE CONVENUTA:
“Voglia codesto Onorevole Tribunale, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, accogliere le seguenti conclusioni, da intendersi formulate in via gradata e con salvezza di gravame:
CONCLUSIONI da ritenersi formulate in via gradata e con riserva di gravame:
1) rigettare le domande proposte dal ricorrente nei confronti della , in ogni capo e prospettazione di fatto Controparte_1
e di diritto, perché irricevibili, inammissibili ed, in ogni caso infondate, per tutte le ragioni sopra esposte, oltre che non provate nel quantum per eccessiva quantificazione, con errata descrizione dei danni;
subordinatamente, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda, accertare e dichiarare la prevalente e/o concorrente responsabilità del conducente nella determinazione del danno, riducendo, per l'effetto, la misura del risarcimento dovuto in proporzione dell'entità della colpa eventualmente accertata a carico di ciascuno.”
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'attore, adiva questo Tribunale al fine di Parte_1 ottenere il risarcimento dei danni a lui cagionati dalla fauna VA (cinghiali).
Deduceva in fatto che ilgiorno 23.05.2024, alle ore 19:00 circa, si trovava a bordo della sua Mountain Bike a percorrere la strada, denominata “strazzata”, che porta da
Seminara a Palmi e che attraversa gli uliveti secolari noti in zona allorquando, improvvisamente, sbucava dalla vegetazione che costeggia il selciato un cinghiale adulto con
a seguito due piccoli. Il cinghiale, procedendo in senso
3 opposto a quello dell'attore, lo caricava colpendo la ruota anteriore della Mountain Bike e facendolo cadere a terra.
Dichiarava di essere stato soccorso da che Persona_2 sopraggiungeva sul luogo del sinistro, che lo riportava a casa caricando sull'auto anche la bicicletta dell'attore.
Lamentava di avere riportato lesioni personali a causa della caduta cagionata dall'impatto con il cinghiale, che comportava un periodo di inabilità temporanea così distinto:
- Giorni 28 di inabilità parziale al 75%;
- Giorni 27 di inabilità parziale al 50%;
- Giorni 31 di inabilità parziale al 25%;
e postumi residui permanenti del 6%.
Offriva in giudizio la seguente documentazione:
- Copia verbale n. 10801 del 24.05.2024 del P.S. del P.O. di Polistena (R.C.) con diagnosi di: “Trauma contusivo ginocchio destro”;
− Copia consulenza ortopedica eseguita, in regime di P.S., in data 24.05.2024 presso il P.O. di Polistena;
− Referto esame RMN del ginocchio dx eseguito, in data
14.06.2024, presso Centro Alta Diagnostica per Immagini dell'I.O.M.I. “Franco Faggiana” di Reggio Calabria;
− Copia n. 2 (due) visite specialistiche eseguite presso l'ambulatorio dell'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del
P.O. di Polistena in data 13.06.2024 ed in data 21.06.2024;
− Copia visita specialistica fisiatrica eseguita, in data
18.07.2024, presso il Poliambulatorio di Taurianova con la dott.ssa ; Persona_3
− N. 2 (due) certificati di visite presso il proprio medico di medicina generale, dott.ssa del 07.08.2024 Persona_4
4 e del 17.08.2024, col quale veniva dichiarato guarito clinicamente con postumi;
− Relazione di Consulenza Tecnica medico-legale di parte attrice effettuata dal dott. in data Persona_5
23.08.2024;
− Denuncia fatta presso la stazione dei Carabinieri di
Palmi;
− Invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita;
− Videoregistrazione orda cinghiali, mediante deposito su supporto digitale in cancelleria.
Sempre al fine della dimostrazione dei fatti narrati, chiedeva, altresì, prova testimoniale.
In diritto deduceva che la e la ATC 1 Controparte_1 dovevano essere ritenuti unici ed esclusivi responsabili per i danni cagionati dai cinghiali, che in quanto animali appartenenti alla fauna VA sono, ai sensi di legge, patrimonio indisponibile dello Stato (legge 968/1977), la cui tutela, controllo e gestione è affidata alla competenza amministrativa, normativa e regolamentare alle Regioni (legge
11 febbraio 1992 n. 157). Secondo parte attrice la CP_1
, nel caso di specie, si è resa responsabile “per la
[...] colposa e omessa adozione delle misure necessarie a impedire i danni derivanti dalla fauna VA, misure rientranti nella sua competenza a disciplinare, sul piano normativo e amministrativo, la tutela della fauna e la gestione sociale del territorio. Ritiene l'attore, alla luce del più recente orientamento giurisprudenziale di legittimità, che la CP_1 dovrebbe risarcire i danni cagionati dalla fauna
[...] VA ai sensi dell'art. 2052 c.c. (Cass. N. 7969/2020;
Cass. N.1213/2020; Cass. N. 16414/2021; Cass. N. 22271/2021;
Cass. civile sez. VI, 08/06/2022, n.18454), ed in ogni caso
5 secondo il più generale principio del naeminem laedere di cui all'art. 2043 c.c.
Pertanto, all'udienza del 10.12.2025 rassegnava le conclusioni sopra riportate
La ATC 1 non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata la sua contumacia.
nel costituirsi eccepiva Parte_2
l'inammissibilità della domanda giudiziale, per insufficienti elementi di narrazione, in violazione degli artt. 163 e 164,
c.4, c.p.c., e, comunque, l'infondatezza della domanda non potendo la rispondere ai sensi dell'art. 2052 c.c. CP_1 come già escluso dalla giurisprudenza di legittimità, in considerazione della non applicabilità dell'art. 2052 c.c. alla selvaggina, il cui stato di libertà è incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte della Pubblica
Amministrazione (cfr. Cass. 1 agosto 1991, n. 8470; 13 di- cembre 1999, n. 13956; Cass. 14 febbraio 2000, n. 1638; Cass.
24 settembre 2002, n. 13907, cass. 24 giugno 2003 n. 100008, cass. 28 luglio 2004 n. 14241,); e non essendo stato nel caso di specie dimostrato, secondo il riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2043 c.c, “la condotta colposa dell'ente pubblico causalmente efficiente rispetto al danno”
(Cass. Civ. 13.12.2019 n.32775).
Parte convenuta contesta a parte attrice di non avere offerto in giudizio sufficiente prova dei fatti narrati e del nesso causale tra il fatto dell'animale e l'evento dannoso lamentato;
a contrario deduce che la si è dotata di CP_1 dettagliati strumenti di programmazione tradotti in concrete azioni di prevenzione tra cui anche il prelievo venatorio delle specie selvatiche atteso che la si è dotata di CP_1 dettagliati strumenti di programmazione tradotti in concrete azioni di prevenzione tra cui anche il prelievo venatorio delle specie selvatiche atteso che, già con Decreto
6 Dirigenziale n. 9419 del 4.08.2016, è stato approvato, ai sensi della l. 157/1992 e della l.r. n. 9/1996 il “Piano di
Selezione Cinghiale”, diretto a porre in essere tutte le attività possibili a contenere in limiti accettabili sul territorio regionale la popolazione dei cinghiali.
Ha da ultimo, intrapreso per disciplinare e contenere il numero degli ungulati, stante l'emergenza dovuta alla presenza della Peste Suina Africana anche nella Regione
, con DCA n. 33 del 05/02/2024 è stato approvato il CP_1
Piano di eradicazione della PSA – con Controparte_1 valenza quinquennale, che prevede oltre le misure di sorveglianza, ricerca e campionamento, l'esecuzione di attività di depopolamento con le modalità e le tempistiche definite dalla legge (all.1 – stralcio);
Con D.D.G. n. 411 del 07 agosto 2024, è stato approvato il calendario venatorio per le annualità 2024 – 2025, corredato del relativo parere (all.2); Parte_3
Con DGR n. 280 del 13 giugno 2024, sono state adottate le
Linee di indirizzo per la redazione del Piano straordinario regionale quinquennale per la gestione e il contenimento della fauna VA ai sensi dell'art. 19-ter della L. n.157/1992
e D.M. 13 giugno 2023 (all.3);
Con D.D.G n. 14403 del 10/11/2024 avente per oggetto: PSR
2014-2022 – Reg. (UE) n. 1305/2013 è stato approvato CP_1
l'“Avviso pubblico per interventi finalizzati alla protezione delle colture agricole e degli allevamenti stabulati.” Nello specifico trattasi di interventi finalizzati alla protezione delle colture agricole dai danni causati dalle avversità atmosferiche e dalla fauna VA nonché della protezione degli allevamenti con interventi di biosicurezza (all.4).
Con D.D.G. N°. 15606 DEL 07/11/2024 è stato approvato l'atto di Rettifica - Integrazione e proroga del DDG N 14403 del
10/11/2024 avente per oggetto: PSR 2014-2022 – Reg. CP_1
(UE) n. 1305/2013 – Approvazione “Avviso pubblico per interventi finalizzati alla protezione delle colture agricole
7 e degli allevamenti stabulati.” Misura 04 - Intervento 4.1.1.
“Investimenti nelle aziende agricole (all.5).
Tali atti in corso d'attuazione, in continuità con le iniziative già adottate dalla negli anni Controparte_1 pregressi, prevedono un incremento notevole del prelievo di cinghiali rispetto alle stagioni precedenti. A comprova è da sottolineare che, se con l'approvazione del Calendario
Venatorio della stagione 2020/2021, si era provveduto ad aumentare il numero degli abbattimenti dell'ungulato in questione, nel relativo paragrafo dei “LIMITI DI CARNIERE”, fino ad un massimo di 20 giornalieri per squadra, nel vigente calendario venatorio si è previsto il prolungamento dell'esercizio dell'attività venatoria al cinghiale, col metodo della “braccata” fino al 30 gennaio 2025, mentre con il richiamato DCA 33/24, lo stesso metodo di prelievo, considerato la sua efficacia, è stato prolungato fino al 31 marzo di ogni anno per il prossimo quinquennio.
Sono stati, altresì, richiamati gli Ambiti Territoriali di
Caccia, che precedentemente agivano su disposizioni delle
Amministrazioni Provinciali, ai loro doveri rispetto ai tempestivi sopralluoghi in materia di accertamento dei danni da fauna VA perché ponessero maggiore attenzione nella redazione delle relative perizie giurate.
Ed offre in giudizio la documentazione comprovante l'attività normativa e regolamentare svolta nell'ambito della sua
8 competenza di gestione e controllo della fauna VA richiamata nel corso della difesa:
1. Stralcio allegato B del DCA n. 33 del 05/02/2024 col quale
è stato approvato il Piano di eradicazione della PSA;
2. Parere ISPRa al D.D.G. n. 411 del 07 agosto 2024;
3. DGR n. 280 del 13 giugno 2024;
4. D.D.G n. 14403 del 10/11/2024;
5. D.D.G. N°. 15606 DEL 07/11/2024
6. Nota prot. n. 351682 del 07-11-2014
Pertanto, la ritenendo di avere diligentemente CP_1 esercitato il controllo e la gestione sulla fauna VA, contestando la mancanza di prova dell'evento dannoso descritto da parte attrice, deduceva l'assenza di responsabilità della e chiedeva il rigetto della CP_1 domanda attrice, in subordine, il riconoscimento della concorrente condotta colposa dell'attore con conseguente ripartizione delle responsabilità ai fini della quantificazione e liquidazione dei danni, contestando, in ogni caso, la quantificazione degli stessi eseguita da parte attrice.
Preliminarmente va qualificata la domanda di parte attrice alla stregua delle deduzioni in fatto e in diritto articolate e delle conclusioni rassegnate, seguendo l'orientamento più recente della Corte di Cassazione e già seguito da questo Tribunale, come domanda risarcitoria ex art. 2052 c.c.
La legge 27 dicembre 1997 n. 968 ha affermato che la fauna VA rientra nel patrimonio indisponibile dello Stato ed
è tutelata nell'interesse della comunità nazionale;
la stessa legge ha assegnato le relative funzioni amministrative alle
Regioni, permanendo le funzioni legislative in capo allo Stato
9 in virtù dell'originario disposto dell'art. 117 della
Costituzione.
LA successiva legge sulla caccia n. 157/1992 ha confermato l'assetto normativo della legge 968.
Ora l'attribuzione alle Regioni di funzioni di controllo, gestione e tutela degli animali selvatici comporta un obbligo positivo di vigilanza sugli animali per evitare che gli stessi arrechino danni a terzi.
Il precedente orientamento della Corte di Cassazione escludeva l'applicabilità dell'art. 2052 cc alla pubblica amministrazione, in quanto riferibile solo a fatti di animali domestici che sfuggono al controllo del proprietario ed arrecano danni a terzi pertanto non applicabile al caso di animali selvatici.
Il più recente e condiviso orientamento della Cassazione ha invece ritenuto che la responsabilità ex art. 2052 c.c. sussiste in capo all'ente pubblico per danni commessi dagli animali selvatici, non essendo ravvisabile nell'ipotesi di responsabilità descritto dall'articolo in parola alcuna limitazione di operatività, sia dal punto di vista letterale, sia dal punto di vista sistematico.
Sulla base dell'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo Tribunale (cfr. Cass. Civ. dd. 20 aprile 2020 n. 7969; Cass. Civ. dd. 29 aprile 2020 n.
8384; Cass. Civ. dd. 29 aprile 2020 n. 8385; Cass. Civ. dd.
22 giugno 2020 n. 12113; Cass. Civ. 6 luglio 2020 n. 13848;
Cass. Civ. dd. 2 ottobre n. 20997 ; Cass. Civ. dd. 23 maggio
2022 n. 16550; Cass. Civ. dd. 31 agosto 2020 n. 18085; Cass.
Civ. dd. 31 agosto 2020 n. 18087; Cass. Civ. dd. 15 settembre
2020 n. 19101; Cass. Civ. dd. 11 novembre 2020 n. 25280; Cass.
Civ. dd. 12 novembre 2020 n. 25466; Cass. Civ. dd. 9 febbraio
2021 n. 3023; Cass. Civ. dd. 23 settembre 2022 n. 27931; Cass.
Civ. dd. 14 ottobre 2022 n. 30294; Cass. Civ. dd. 27 aprile
2023 n. 11107) nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la
10 legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla CP_1 in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna VA, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti.
L'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2052 c.c contro la promossa da incide sul piano Controparte_1 Pt_1 processuale sul principio di riparto dell'onere della prova:
“in materia di danni da fauna VA a norma dell'art.
2052 c.c., grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, men-tre spetta alla fornire la prova CP_1 liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante
l'adozione delle più adeguate e diligenti misure – concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto
e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema – di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi“.
L'inquadramento giuridico del caso di specie consente di dichiarare preliminarmente il difetto di legittimazione passiva del convenuto 1, rimasto contumace, che può CP_2 essere estromesso dal presente giudizio.
Nel merito la domanda appare fondata e va accolta.
Secondo l'orientamento ormai consolidato della Corte di
Cassazione, condiviso da questo Tribunale, la CP_1 risponde sempre nei confronti del danneggiato per il fatto dannoso commesso della fauna VA, a meno che non offra la prova dell'esistenza del caso fortuito escludente la sua
11 responsabilità quale ente preposto alla gestione e controllo del patrimonio faunistico .
Il danneggiato, dal canto suo, ha l'onere di dimostrare che il danno sia stato cagionato dal fatto dell'animale selvatico.
Nel caso di specie parte attrice ha dimostrato attraverso la prova testimoniale e la documentazione medica che i danni lamentati sono stati cagionati dal cinghiale che invadeva la strada da lui percorsa caricandolo e facendolo cadere dalla mountain bike.
Il teste ha dichiarato che si trattava di cinghiali, specie di animali che appartiene alla fauna VA .
Dalla dinamica descritta dal testimone non sembra che l'attore avrebbe potuto, in alcun modo, evitare l'impatto con il cinghiale e schivare il colpo, posto che il cinghiale percorreva in discesa mentre l'attore percorreva in salita la stessa strada e soprattutto proveniva dai campi che costeggiano la strada, per cui l'attore non poteva prevedere
(dato che circolava su strada carraia) ne poteva avvistare in anticipo il cinghiale , in modo da mettersi in salvo.
Lo scontro col cinghiale avveniva su una pubblica strada carraia di comune percorrenza, costeggiata da campi , e la condotta dell' al momento del sinistro era quella Pt_1 ordinaria dell'utente della strada, senza nulla di eccezionale o di pericoloso in sè.
La nel corso del giudizio non si è liberata Controparte_4 dalla responsabilità per il fatto dannoso cagionato dalla fauna VA, non avendo provato il caso fortuito, non avendo, cioè, dimostrato che la condotta dell'animale selvatico si è posta totalmente al di fuori della sua sfera di controllo operando come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile, al punto che, anche, l'adozione delle misure più adeguate e diligenti di gestione e controllo della fauna non sarebbero state sufficienti ad evitare l'evento. Anzi dalla documentazione offerta in giudizio dalla emerge CP_1 che il fenomeno della “invasione“ dei cinghiali, era
12 all'epoca dei fatti di causa sfuggita al suo controllo, tant'è che la , solo in epoca successiva agli eventi di causa, CP_1
è intervenuta modificando le determinazioni precedentemente assunte sul controllo faunistico con dei correttivi sulle misure utili a ridurre il popolamento dei cinghiali e contenere il pericoloso fenomeno dell'avvicinamento dei cinghiali nelle aree urbane,che oggi costituisce fatto notorio. L'adozione di misure nuove dimostra che in precedenza, nel maggio del 2024, epoca dei fatti di causa, la non avesse adottato misure idonee a contenere e CP_1 controllare i cinghiali circolanti nella regione.
Nel corso del giudizio veniva disposta ctu medica onde accertare la compatibilità dei danni lamentati da parte attrice con la dinamica dedotta da parte attrice ed emersa dagli atti di causa, nonché le conseguenze dannose derivanti dal sinistro.
Il CTU ha consegnato un elaborato tecnico coerente con le argomentazioni scientifiche addotte, privo di vizi logici, del quale questo Giudice ritiene di potersi avvalere ai fini della decisione.
Il CTU Dott. ha potuto scientificamente Persona_6 accertare che a seguito della caduta dalla bicicletta il sig.
ha riportato Trauma contusivo-distorsivo del ginocchio Pt_1 dx con edema della spongiosa sul condilo femorale laterale con lesione distrattiva del L.C.M. e menisco-capsulare mediale (documentata clinicamente all'esame obiettivo dello specialista ortopedico in regime di P.S. e strumentalmente con esame RMN del ginocchio destro in data 14.06.20247) in quadro di condropatia femoro-rotulea e che detta lesione può essere considerata compatibile e congruente rispetto alla dinamica del sinistro offerta da parte attrice e emersa dagli atti di causa. Più precisamente il CTU ha affermato che La patogenesi, in considerazione della ricostruzione cinematica riferita e riportata negli atti di causa, è molto probabile che sia da ricollegare ad un trauma di tipo contusivo diretto
13 di media intensità sul versante laterale del ginocchio destro, per contatto con il suolo che ha determinato una lesione da impatto con associato edema della spongiosa ossea sul condilo femorale laterale a cui potrebbe essersi aggiunto un meccanismo distorsivo “in valgo e rotazione esterna” di grado moderato durante la caduta e/o in seguito all'impatto con il suolo. Tale improvvisa forza compressiva ha vinto la resistenza della struttura del legamento collaterale mediale, provocando una lesione parziale dello stesso, una lassità in valgo e una lesione menisco capsulare mediale, documentata anche clinicamente in regime di consulenza ortopedica, in data 24.05.2024.
Concludendo che : “dalla documentazione sanitaria presente agli atti di causa, nonché dalla ricostruzione cinematica, si può ritenere che è molto probabile il nesso di causalità cronologica, quantitativa, qualitativa modale, topografica tra l'evento traumatico e il quadro sopradescritto”
Sicchè deve ritenersi giudizialmente accertato che il fatto dannoso dedotto da parte attrice è imputabile alla condotta causale della fauna VA, da cui discende ai sensi dell'art. 2052 c.c. la responsabilità diretta della CP_1
.
[...]
I danni riportati dall'AM sono stati accertati in sede di perizia medica, secondo la valutazione tecnico scientifica del CTU “dall'evento traumatico, nonostante l'adeguatezza delle terapie attuate, sono residuati i seguenti esiti permanenti al ginocchio destro:
Esiti algici in regione mediale con lassità articolare in valgismo di lieve entità con lieve limitazione funzionale nel movimento di flessione di circa 5°-10° rispetto al controlaterale con estensione completa conseguente a lesione parziale del L.C.M. e meniscopatia mediale conseguente a lesione menisco-capsulare
I predetti esiti permanenti “seguendo i più rigorosi ed oggettivi criteri medico-legali della leges artis, si può
14 affermare che per il periziando sono residuati Parte_1 postumi che, per il tempo trascorso, sono da considerarsi a carattere permanente e che configurano un indebolimento permanente dell'apparato valutabili, in atto, in una percentuale di invalidità permanente del 5% (CINQUE percento) sul totale.”
Detta valutazione “fa riferimento alla riduzione globale della integrità psicofisica della persona. Inoltre, tiene conto dell'età del soggetto, del sesso, della sede su cui gli stessi postumi insistono, nonché del quadro obiettivato, della sintomatologia soggettiva e delle manifestazioni evolutive future del distretto anatomico interessato dal riferito trauma.
In atto, le menomazioni, a seguito del riferito sinistro, non hanno alcuna influenza sull'espletamento delle normali attività quotidiane (quali vestirsi, lavarsi, scrivere, leggere, camminare, afferrare oggetti e trasportarli) e sulla capacità lavorativa e produttiva del danneggiato”.
Considerato il tipo di attività lavorativa svolta dall'attore, dichiarata in sede di visita peritale, titolare di attività commerciale in ambito agricolo, il quadro anatomo- patologico non ha inciso sulla capacità di produrre reddito
e sulla capacità lavorativa specifica.
Inoltre dalla documentazione medica offerta in giudizio da parte attrice il CTU ha potuto accertare che a seguito delle lesioni riportate in occasione del sinistro di causa, l'attore
15 ha sopportato un periodo di inabilità temporanea solo parziale nella seguente misura e per i seguenti periodi:
INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE (ITA) DI GG 0 (ZERO)
INABILITÀ TEMPORANEA PARZIALE (ITP) AL 75% DI GG 28 (VENTOTTO)
(Dal 24.05.2024 al 20.06.2024 che corrisponde al periodo di riposo con ginocchiera, ma senza prescrizione di divieto assoluto di carico)
INABILITÀ TEMPORANEA PARZIALE (ITP) AL 50% DI GG 27
(VENTISETTE)
(Dal 21.06.2024 al 17.07.2024 che corrisponde al periodo di iniziale FKT)
INABILITÀ TEMPORANEA PARZIALE (ITP) AL 25% DI GG 31
(TRENTUNO)
(dal 18.07.2024 al 17.08.2024 in cui veniva dichiarato guarito con postumi)
Dalla documentazione offerta in giudizio non risulta che l'attore abbia dovuto sostenere costi per cure mediche, e secondo il CTU in futuro l' potrebbe al fine della Pt_1 completa guarigione, avere necessità di eseguire cicli di terapia fisica al ginocchio destro, che può essere svolta presso centri di riabilitazione pubblici e/o convenzionati con il In questi centri, le CP_5 prestazioni di rieducazione motoria sono a carico del Servizio
Sanitario Nazionale, con la partecipazione dell'utente, se non esente, per un ticket pari a € 46,15 (quarantasei/15) per ogni ciclo di 10 sedute, moltiplicato per almeno tre cicli.
Per il completo ristoro del danno non patrimoniale accertato nel corso del giudizio e sopra meglio descritto, questo
Tribunale , conformemente anche all'indirizzo della Corte di
Cassazione, utilizza i parametri di liquidazione adottati dalle Tabelle Milanesi, dette Tabelle, infatti, secondo la nota sentenza della III Sez. Civ. della Corte di Cassazione
n.12408 del 07-06-2011 sono ritenute le più idonee ad assicurare l'equità nel risarcimento del danno non patrimoniale "La liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone
l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni
16 private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto, estratti dalle tabelle Milanesi, sono stati eseguiti i seguenti calcoli:
Età del danneggiato alla data del sinistro 56 anni
Percentuale di invalidità permanente 5%
Punto danno biologico € 1.741,60
Danno non patrimoniale permanente € 6.313,00
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 28
75%
Giorni di invalidità temporanea parziale al 27
50%
Giorni di invalidità temporanea parziale al 31
25%
Invalidità temporanea parziale al 75% €
2.415,00
Invalidità temporanea parziale al 50% €
1.552,50
Invalidità temporanea parziale al 25% € 891,25
Totale danno da i.t.p. € 4.858,75
Totale danno non patrimoniale: € 11.171,75
Il danno non patrimoniale non richiede di una speciale personalizzazione, atteso che parte attrice in tal senso non ha offerto né dedotto alcun elemento specifico, il danno come sopra liquidato è già attualizzato, posto che è stato liquidato con i parametri attuali ma considerando l'età del danneggiato all'epoca dei fatti di causa. Sulla somma così liquidata devono essere corrisposti, ai sensi dell'art. 1282
e 1284 c.c., a parte attrice gli interessi, nella misura
17 legale, dalla data del sinistro sulla somma de-valutata al momento del sinistro, e via via rivalutata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto sono poste a carico della e in favore di parte attrice, Controparte_1 liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda giudiziale proposta da rigettata ogni diversa istanza, Parte_1 così decide:
a) Dichiara e riconosce la esclusiva responsabilità della per i danni cagionati dalla fauna VA Controparte_1 all'attore b) Dichiara la carenza di legittimazione passiva del convenuto , che viene estromesso dal presente CP_6 giudizio;
c) Dichiara e riconosce che a seguito del fatto Parte_1 dedotto in giudizio causato dalla fauna VA ha subito i seguenti danni: danno biologico permanente nella misura del
5% del totale;
inabilità temporanea parziale al 75% di giorni
28, al 50% di giorni 27, al 25% di giorni 31;
d) Condanna la ai sensi dell'art. 2052 Controparte_1
c.c., al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti da per i fatti di causa che liquida in complessivi Parte_1
€ 11.171,75, oltre interessi, nella misura legale, dalla data del sinistro sulla somma de-valutata al momento del sinistro,
e via via rivalutata e) Condanna la al pagamento delle spese di Controparte_1 lite che liquida in favore di parte attrice in € 5.077,00 oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito e richiedente ex art. 93 cpc
Palmi, 17.12.2025
Il Giudice On.
Dott.ssa Maria Elena Giovannella
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI PALMI in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario designato dott.ssa Maria Elena Giovannella, trattenuta in decisione la causa all'udienza del 10.12.2025, pronuncia, avvertendo che la comunicazione della stessa terrà luogo della lettura ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1056/2024 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi promossa da
cod. fisc. residente in Parte_1 C.F._1
89028 Seminara, contrada Garanta n. 18, rappresentato, difeso e difeso dall'avvocato NO EZ, cod. fisc.
, e dalla avvocatessa Federica Catanzariti C.F._2
-attore- nei confronti di
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente della Giunta Regionale, legale rappresentante pro- tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti rogata dal notaio in Catanzaro il 21 Persona_1 gennaio 2022, repertorio n.163.078, raccolta n. 36.819, dall'avv. Giulia De Caridi (cf.: C.F._3 dell'Avvocatura Regionale
- convenuto –
E
1, l.r.p.t., cod. fisc. con sede con sede CP_2 P.IVA_2 in Monsignor Giovanni Ferro n.1, 89127 REGGIO CALABRIA, pec:
-Convenuto Email_1 contumace -
1
Avente ad oggetto
Responsabilità civile e risarcimento per danni causati da fauna VA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.
PARTE ATTRICE CHIEDE
“che l'Onorevole Giudice adito, coeteris rejectis, voglia accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della ex art. 2052 c.c., e per l'effetto Controparte_1 condannarla al pagamento dei danni tutti patiti ed accertati in favore del ricorrente così specificati:
- Danno biologico permanente euro 7.381,03;
- Invalidità temporanea parziale al 75% euro 1.150,80;
- Invalidità temporanea parziale al 50% euro 739,80;
- Invalidità temporanea parziale al 25% euro 424,70;
- Totale danno biologico temporaneo euro 2.315,30;
- Danno morale euro 3.231,79;
- Spese mediche 300,00.
Per un totale di euro 13.228,12 o somma m. o m. di giustizia, oltre interessi, rivalutazione monetaria, sino all'effettivo soddisfo.
In via gradata, accertare e dichiarare la responsabilità delle convenute, e ex art. 2043 c.c. e Controparte_1 CP_3 per l'effetto condannarle a quanto già sopra specificato.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, e della fase di negoziazione assistita, oltre iva, cpa, e spese generali come per legge da distrarsi in favore dell'avvocato
NO EZ ai sensi di cui all'art. 93 c.p.c., ai sensi
e per gli effetti di cui al D.M. 55/2014, parametri medi, in relazione alla complessità della controversia;
oltre a quanto
2 per legge previsto e che s'intende qui comunque riportato e trascritto.
PARTE CONVENUTA:
“Voglia codesto Onorevole Tribunale, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, accogliere le seguenti conclusioni, da intendersi formulate in via gradata e con salvezza di gravame:
CONCLUSIONI da ritenersi formulate in via gradata e con riserva di gravame:
1) rigettare le domande proposte dal ricorrente nei confronti della , in ogni capo e prospettazione di fatto Controparte_1
e di diritto, perché irricevibili, inammissibili ed, in ogni caso infondate, per tutte le ragioni sopra esposte, oltre che non provate nel quantum per eccessiva quantificazione, con errata descrizione dei danni;
subordinatamente, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda, accertare e dichiarare la prevalente e/o concorrente responsabilità del conducente nella determinazione del danno, riducendo, per l'effetto, la misura del risarcimento dovuto in proporzione dell'entità della colpa eventualmente accertata a carico di ciascuno.”
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'attore, adiva questo Tribunale al fine di Parte_1 ottenere il risarcimento dei danni a lui cagionati dalla fauna VA (cinghiali).
Deduceva in fatto che ilgiorno 23.05.2024, alle ore 19:00 circa, si trovava a bordo della sua Mountain Bike a percorrere la strada, denominata “strazzata”, che porta da
Seminara a Palmi e che attraversa gli uliveti secolari noti in zona allorquando, improvvisamente, sbucava dalla vegetazione che costeggia il selciato un cinghiale adulto con
a seguito due piccoli. Il cinghiale, procedendo in senso
3 opposto a quello dell'attore, lo caricava colpendo la ruota anteriore della Mountain Bike e facendolo cadere a terra.
Dichiarava di essere stato soccorso da che Persona_2 sopraggiungeva sul luogo del sinistro, che lo riportava a casa caricando sull'auto anche la bicicletta dell'attore.
Lamentava di avere riportato lesioni personali a causa della caduta cagionata dall'impatto con il cinghiale, che comportava un periodo di inabilità temporanea così distinto:
- Giorni 28 di inabilità parziale al 75%;
- Giorni 27 di inabilità parziale al 50%;
- Giorni 31 di inabilità parziale al 25%;
e postumi residui permanenti del 6%.
Offriva in giudizio la seguente documentazione:
- Copia verbale n. 10801 del 24.05.2024 del P.S. del P.O. di Polistena (R.C.) con diagnosi di: “Trauma contusivo ginocchio destro”;
− Copia consulenza ortopedica eseguita, in regime di P.S., in data 24.05.2024 presso il P.O. di Polistena;
− Referto esame RMN del ginocchio dx eseguito, in data
14.06.2024, presso Centro Alta Diagnostica per Immagini dell'I.O.M.I. “Franco Faggiana” di Reggio Calabria;
− Copia n. 2 (due) visite specialistiche eseguite presso l'ambulatorio dell'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del
P.O. di Polistena in data 13.06.2024 ed in data 21.06.2024;
− Copia visita specialistica fisiatrica eseguita, in data
18.07.2024, presso il Poliambulatorio di Taurianova con la dott.ssa ; Persona_3
− N. 2 (due) certificati di visite presso il proprio medico di medicina generale, dott.ssa del 07.08.2024 Persona_4
4 e del 17.08.2024, col quale veniva dichiarato guarito clinicamente con postumi;
− Relazione di Consulenza Tecnica medico-legale di parte attrice effettuata dal dott. in data Persona_5
23.08.2024;
− Denuncia fatta presso la stazione dei Carabinieri di
Palmi;
− Invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita;
− Videoregistrazione orda cinghiali, mediante deposito su supporto digitale in cancelleria.
Sempre al fine della dimostrazione dei fatti narrati, chiedeva, altresì, prova testimoniale.
In diritto deduceva che la e la ATC 1 Controparte_1 dovevano essere ritenuti unici ed esclusivi responsabili per i danni cagionati dai cinghiali, che in quanto animali appartenenti alla fauna VA sono, ai sensi di legge, patrimonio indisponibile dello Stato (legge 968/1977), la cui tutela, controllo e gestione è affidata alla competenza amministrativa, normativa e regolamentare alle Regioni (legge
11 febbraio 1992 n. 157). Secondo parte attrice la CP_1
, nel caso di specie, si è resa responsabile “per la
[...] colposa e omessa adozione delle misure necessarie a impedire i danni derivanti dalla fauna VA, misure rientranti nella sua competenza a disciplinare, sul piano normativo e amministrativo, la tutela della fauna e la gestione sociale del territorio. Ritiene l'attore, alla luce del più recente orientamento giurisprudenziale di legittimità, che la CP_1 dovrebbe risarcire i danni cagionati dalla fauna
[...] VA ai sensi dell'art. 2052 c.c. (Cass. N. 7969/2020;
Cass. N.1213/2020; Cass. N. 16414/2021; Cass. N. 22271/2021;
Cass. civile sez. VI, 08/06/2022, n.18454), ed in ogni caso
5 secondo il più generale principio del naeminem laedere di cui all'art. 2043 c.c.
Pertanto, all'udienza del 10.12.2025 rassegnava le conclusioni sopra riportate
La ATC 1 non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata la sua contumacia.
nel costituirsi eccepiva Parte_2
l'inammissibilità della domanda giudiziale, per insufficienti elementi di narrazione, in violazione degli artt. 163 e 164,
c.4, c.p.c., e, comunque, l'infondatezza della domanda non potendo la rispondere ai sensi dell'art. 2052 c.c. CP_1 come già escluso dalla giurisprudenza di legittimità, in considerazione della non applicabilità dell'art. 2052 c.c. alla selvaggina, il cui stato di libertà è incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte della Pubblica
Amministrazione (cfr. Cass. 1 agosto 1991, n. 8470; 13 di- cembre 1999, n. 13956; Cass. 14 febbraio 2000, n. 1638; Cass.
24 settembre 2002, n. 13907, cass. 24 giugno 2003 n. 100008, cass. 28 luglio 2004 n. 14241,); e non essendo stato nel caso di specie dimostrato, secondo il riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2043 c.c, “la condotta colposa dell'ente pubblico causalmente efficiente rispetto al danno”
(Cass. Civ. 13.12.2019 n.32775).
Parte convenuta contesta a parte attrice di non avere offerto in giudizio sufficiente prova dei fatti narrati e del nesso causale tra il fatto dell'animale e l'evento dannoso lamentato;
a contrario deduce che la si è dotata di CP_1 dettagliati strumenti di programmazione tradotti in concrete azioni di prevenzione tra cui anche il prelievo venatorio delle specie selvatiche atteso che la si è dotata di CP_1 dettagliati strumenti di programmazione tradotti in concrete azioni di prevenzione tra cui anche il prelievo venatorio delle specie selvatiche atteso che, già con Decreto
6 Dirigenziale n. 9419 del 4.08.2016, è stato approvato, ai sensi della l. 157/1992 e della l.r. n. 9/1996 il “Piano di
Selezione Cinghiale”, diretto a porre in essere tutte le attività possibili a contenere in limiti accettabili sul territorio regionale la popolazione dei cinghiali.
Ha da ultimo, intrapreso per disciplinare e contenere il numero degli ungulati, stante l'emergenza dovuta alla presenza della Peste Suina Africana anche nella Regione
, con DCA n. 33 del 05/02/2024 è stato approvato il CP_1
Piano di eradicazione della PSA – con Controparte_1 valenza quinquennale, che prevede oltre le misure di sorveglianza, ricerca e campionamento, l'esecuzione di attività di depopolamento con le modalità e le tempistiche definite dalla legge (all.1 – stralcio);
Con D.D.G. n. 411 del 07 agosto 2024, è stato approvato il calendario venatorio per le annualità 2024 – 2025, corredato del relativo parere (all.2); Parte_3
Con DGR n. 280 del 13 giugno 2024, sono state adottate le
Linee di indirizzo per la redazione del Piano straordinario regionale quinquennale per la gestione e il contenimento della fauna VA ai sensi dell'art. 19-ter della L. n.157/1992
e D.M. 13 giugno 2023 (all.3);
Con D.D.G n. 14403 del 10/11/2024 avente per oggetto: PSR
2014-2022 – Reg. (UE) n. 1305/2013 è stato approvato CP_1
l'“Avviso pubblico per interventi finalizzati alla protezione delle colture agricole e degli allevamenti stabulati.” Nello specifico trattasi di interventi finalizzati alla protezione delle colture agricole dai danni causati dalle avversità atmosferiche e dalla fauna VA nonché della protezione degli allevamenti con interventi di biosicurezza (all.4).
Con D.D.G. N°. 15606 DEL 07/11/2024 è stato approvato l'atto di Rettifica - Integrazione e proroga del DDG N 14403 del
10/11/2024 avente per oggetto: PSR 2014-2022 – Reg. CP_1
(UE) n. 1305/2013 – Approvazione “Avviso pubblico per interventi finalizzati alla protezione delle colture agricole
7 e degli allevamenti stabulati.” Misura 04 - Intervento 4.1.1.
“Investimenti nelle aziende agricole (all.5).
Tali atti in corso d'attuazione, in continuità con le iniziative già adottate dalla negli anni Controparte_1 pregressi, prevedono un incremento notevole del prelievo di cinghiali rispetto alle stagioni precedenti. A comprova è da sottolineare che, se con l'approvazione del Calendario
Venatorio della stagione 2020/2021, si era provveduto ad aumentare il numero degli abbattimenti dell'ungulato in questione, nel relativo paragrafo dei “LIMITI DI CARNIERE”, fino ad un massimo di 20 giornalieri per squadra, nel vigente calendario venatorio si è previsto il prolungamento dell'esercizio dell'attività venatoria al cinghiale, col metodo della “braccata” fino al 30 gennaio 2025, mentre con il richiamato DCA 33/24, lo stesso metodo di prelievo, considerato la sua efficacia, è stato prolungato fino al 31 marzo di ogni anno per il prossimo quinquennio.
Sono stati, altresì, richiamati gli Ambiti Territoriali di
Caccia, che precedentemente agivano su disposizioni delle
Amministrazioni Provinciali, ai loro doveri rispetto ai tempestivi sopralluoghi in materia di accertamento dei danni da fauna VA perché ponessero maggiore attenzione nella redazione delle relative perizie giurate.
Ed offre in giudizio la documentazione comprovante l'attività normativa e regolamentare svolta nell'ambito della sua
8 competenza di gestione e controllo della fauna VA richiamata nel corso della difesa:
1. Stralcio allegato B del DCA n. 33 del 05/02/2024 col quale
è stato approvato il Piano di eradicazione della PSA;
2. Parere ISPRa al D.D.G. n. 411 del 07 agosto 2024;
3. DGR n. 280 del 13 giugno 2024;
4. D.D.G n. 14403 del 10/11/2024;
5. D.D.G. N°. 15606 DEL 07/11/2024
6. Nota prot. n. 351682 del 07-11-2014
Pertanto, la ritenendo di avere diligentemente CP_1 esercitato il controllo e la gestione sulla fauna VA, contestando la mancanza di prova dell'evento dannoso descritto da parte attrice, deduceva l'assenza di responsabilità della e chiedeva il rigetto della CP_1 domanda attrice, in subordine, il riconoscimento della concorrente condotta colposa dell'attore con conseguente ripartizione delle responsabilità ai fini della quantificazione e liquidazione dei danni, contestando, in ogni caso, la quantificazione degli stessi eseguita da parte attrice.
Preliminarmente va qualificata la domanda di parte attrice alla stregua delle deduzioni in fatto e in diritto articolate e delle conclusioni rassegnate, seguendo l'orientamento più recente della Corte di Cassazione e già seguito da questo Tribunale, come domanda risarcitoria ex art. 2052 c.c.
La legge 27 dicembre 1997 n. 968 ha affermato che la fauna VA rientra nel patrimonio indisponibile dello Stato ed
è tutelata nell'interesse della comunità nazionale;
la stessa legge ha assegnato le relative funzioni amministrative alle
Regioni, permanendo le funzioni legislative in capo allo Stato
9 in virtù dell'originario disposto dell'art. 117 della
Costituzione.
LA successiva legge sulla caccia n. 157/1992 ha confermato l'assetto normativo della legge 968.
Ora l'attribuzione alle Regioni di funzioni di controllo, gestione e tutela degli animali selvatici comporta un obbligo positivo di vigilanza sugli animali per evitare che gli stessi arrechino danni a terzi.
Il precedente orientamento della Corte di Cassazione escludeva l'applicabilità dell'art. 2052 cc alla pubblica amministrazione, in quanto riferibile solo a fatti di animali domestici che sfuggono al controllo del proprietario ed arrecano danni a terzi pertanto non applicabile al caso di animali selvatici.
Il più recente e condiviso orientamento della Cassazione ha invece ritenuto che la responsabilità ex art. 2052 c.c. sussiste in capo all'ente pubblico per danni commessi dagli animali selvatici, non essendo ravvisabile nell'ipotesi di responsabilità descritto dall'articolo in parola alcuna limitazione di operatività, sia dal punto di vista letterale, sia dal punto di vista sistematico.
Sulla base dell'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo Tribunale (cfr. Cass. Civ. dd. 20 aprile 2020 n. 7969; Cass. Civ. dd. 29 aprile 2020 n.
8384; Cass. Civ. dd. 29 aprile 2020 n. 8385; Cass. Civ. dd.
22 giugno 2020 n. 12113; Cass. Civ. 6 luglio 2020 n. 13848;
Cass. Civ. dd. 2 ottobre n. 20997 ; Cass. Civ. dd. 23 maggio
2022 n. 16550; Cass. Civ. dd. 31 agosto 2020 n. 18085; Cass.
Civ. dd. 31 agosto 2020 n. 18087; Cass. Civ. dd. 15 settembre
2020 n. 19101; Cass. Civ. dd. 11 novembre 2020 n. 25280; Cass.
Civ. dd. 12 novembre 2020 n. 25466; Cass. Civ. dd. 9 febbraio
2021 n. 3023; Cass. Civ. dd. 23 settembre 2022 n. 27931; Cass.
Civ. dd. 14 ottobre 2022 n. 30294; Cass. Civ. dd. 27 aprile
2023 n. 11107) nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la
10 legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla CP_1 in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna VA, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti.
L'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2052 c.c contro la promossa da incide sul piano Controparte_1 Pt_1 processuale sul principio di riparto dell'onere della prova:
“in materia di danni da fauna VA a norma dell'art.
2052 c.c., grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, men-tre spetta alla fornire la prova CP_1 liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante
l'adozione delle più adeguate e diligenti misure – concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto
e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema – di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi“.
L'inquadramento giuridico del caso di specie consente di dichiarare preliminarmente il difetto di legittimazione passiva del convenuto 1, rimasto contumace, che può CP_2 essere estromesso dal presente giudizio.
Nel merito la domanda appare fondata e va accolta.
Secondo l'orientamento ormai consolidato della Corte di
Cassazione, condiviso da questo Tribunale, la CP_1 risponde sempre nei confronti del danneggiato per il fatto dannoso commesso della fauna VA, a meno che non offra la prova dell'esistenza del caso fortuito escludente la sua
11 responsabilità quale ente preposto alla gestione e controllo del patrimonio faunistico .
Il danneggiato, dal canto suo, ha l'onere di dimostrare che il danno sia stato cagionato dal fatto dell'animale selvatico.
Nel caso di specie parte attrice ha dimostrato attraverso la prova testimoniale e la documentazione medica che i danni lamentati sono stati cagionati dal cinghiale che invadeva la strada da lui percorsa caricandolo e facendolo cadere dalla mountain bike.
Il teste ha dichiarato che si trattava di cinghiali, specie di animali che appartiene alla fauna VA .
Dalla dinamica descritta dal testimone non sembra che l'attore avrebbe potuto, in alcun modo, evitare l'impatto con il cinghiale e schivare il colpo, posto che il cinghiale percorreva in discesa mentre l'attore percorreva in salita la stessa strada e soprattutto proveniva dai campi che costeggiano la strada, per cui l'attore non poteva prevedere
(dato che circolava su strada carraia) ne poteva avvistare in anticipo il cinghiale , in modo da mettersi in salvo.
Lo scontro col cinghiale avveniva su una pubblica strada carraia di comune percorrenza, costeggiata da campi , e la condotta dell' al momento del sinistro era quella Pt_1 ordinaria dell'utente della strada, senza nulla di eccezionale o di pericoloso in sè.
La nel corso del giudizio non si è liberata Controparte_4 dalla responsabilità per il fatto dannoso cagionato dalla fauna VA, non avendo provato il caso fortuito, non avendo, cioè, dimostrato che la condotta dell'animale selvatico si è posta totalmente al di fuori della sua sfera di controllo operando come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile, al punto che, anche, l'adozione delle misure più adeguate e diligenti di gestione e controllo della fauna non sarebbero state sufficienti ad evitare l'evento. Anzi dalla documentazione offerta in giudizio dalla emerge CP_1 che il fenomeno della “invasione“ dei cinghiali, era
12 all'epoca dei fatti di causa sfuggita al suo controllo, tant'è che la , solo in epoca successiva agli eventi di causa, CP_1
è intervenuta modificando le determinazioni precedentemente assunte sul controllo faunistico con dei correttivi sulle misure utili a ridurre il popolamento dei cinghiali e contenere il pericoloso fenomeno dell'avvicinamento dei cinghiali nelle aree urbane,che oggi costituisce fatto notorio. L'adozione di misure nuove dimostra che in precedenza, nel maggio del 2024, epoca dei fatti di causa, la non avesse adottato misure idonee a contenere e CP_1 controllare i cinghiali circolanti nella regione.
Nel corso del giudizio veniva disposta ctu medica onde accertare la compatibilità dei danni lamentati da parte attrice con la dinamica dedotta da parte attrice ed emersa dagli atti di causa, nonché le conseguenze dannose derivanti dal sinistro.
Il CTU ha consegnato un elaborato tecnico coerente con le argomentazioni scientifiche addotte, privo di vizi logici, del quale questo Giudice ritiene di potersi avvalere ai fini della decisione.
Il CTU Dott. ha potuto scientificamente Persona_6 accertare che a seguito della caduta dalla bicicletta il sig.
ha riportato Trauma contusivo-distorsivo del ginocchio Pt_1 dx con edema della spongiosa sul condilo femorale laterale con lesione distrattiva del L.C.M. e menisco-capsulare mediale (documentata clinicamente all'esame obiettivo dello specialista ortopedico in regime di P.S. e strumentalmente con esame RMN del ginocchio destro in data 14.06.20247) in quadro di condropatia femoro-rotulea e che detta lesione può essere considerata compatibile e congruente rispetto alla dinamica del sinistro offerta da parte attrice e emersa dagli atti di causa. Più precisamente il CTU ha affermato che La patogenesi, in considerazione della ricostruzione cinematica riferita e riportata negli atti di causa, è molto probabile che sia da ricollegare ad un trauma di tipo contusivo diretto
13 di media intensità sul versante laterale del ginocchio destro, per contatto con il suolo che ha determinato una lesione da impatto con associato edema della spongiosa ossea sul condilo femorale laterale a cui potrebbe essersi aggiunto un meccanismo distorsivo “in valgo e rotazione esterna” di grado moderato durante la caduta e/o in seguito all'impatto con il suolo. Tale improvvisa forza compressiva ha vinto la resistenza della struttura del legamento collaterale mediale, provocando una lesione parziale dello stesso, una lassità in valgo e una lesione menisco capsulare mediale, documentata anche clinicamente in regime di consulenza ortopedica, in data 24.05.2024.
Concludendo che : “dalla documentazione sanitaria presente agli atti di causa, nonché dalla ricostruzione cinematica, si può ritenere che è molto probabile il nesso di causalità cronologica, quantitativa, qualitativa modale, topografica tra l'evento traumatico e il quadro sopradescritto”
Sicchè deve ritenersi giudizialmente accertato che il fatto dannoso dedotto da parte attrice è imputabile alla condotta causale della fauna VA, da cui discende ai sensi dell'art. 2052 c.c. la responsabilità diretta della CP_1
.
[...]
I danni riportati dall'AM sono stati accertati in sede di perizia medica, secondo la valutazione tecnico scientifica del CTU “dall'evento traumatico, nonostante l'adeguatezza delle terapie attuate, sono residuati i seguenti esiti permanenti al ginocchio destro:
Esiti algici in regione mediale con lassità articolare in valgismo di lieve entità con lieve limitazione funzionale nel movimento di flessione di circa 5°-10° rispetto al controlaterale con estensione completa conseguente a lesione parziale del L.C.M. e meniscopatia mediale conseguente a lesione menisco-capsulare
I predetti esiti permanenti “seguendo i più rigorosi ed oggettivi criteri medico-legali della leges artis, si può
14 affermare che per il periziando sono residuati Parte_1 postumi che, per il tempo trascorso, sono da considerarsi a carattere permanente e che configurano un indebolimento permanente dell'apparato valutabili, in atto, in una percentuale di invalidità permanente del 5% (CINQUE percento) sul totale.”
Detta valutazione “fa riferimento alla riduzione globale della integrità psicofisica della persona. Inoltre, tiene conto dell'età del soggetto, del sesso, della sede su cui gli stessi postumi insistono, nonché del quadro obiettivato, della sintomatologia soggettiva e delle manifestazioni evolutive future del distretto anatomico interessato dal riferito trauma.
In atto, le menomazioni, a seguito del riferito sinistro, non hanno alcuna influenza sull'espletamento delle normali attività quotidiane (quali vestirsi, lavarsi, scrivere, leggere, camminare, afferrare oggetti e trasportarli) e sulla capacità lavorativa e produttiva del danneggiato”.
Considerato il tipo di attività lavorativa svolta dall'attore, dichiarata in sede di visita peritale, titolare di attività commerciale in ambito agricolo, il quadro anatomo- patologico non ha inciso sulla capacità di produrre reddito
e sulla capacità lavorativa specifica.
Inoltre dalla documentazione medica offerta in giudizio da parte attrice il CTU ha potuto accertare che a seguito delle lesioni riportate in occasione del sinistro di causa, l'attore
15 ha sopportato un periodo di inabilità temporanea solo parziale nella seguente misura e per i seguenti periodi:
INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE (ITA) DI GG 0 (ZERO)
INABILITÀ TEMPORANEA PARZIALE (ITP) AL 75% DI GG 28 (VENTOTTO)
(Dal 24.05.2024 al 20.06.2024 che corrisponde al periodo di riposo con ginocchiera, ma senza prescrizione di divieto assoluto di carico)
INABILITÀ TEMPORANEA PARZIALE (ITP) AL 50% DI GG 27
(VENTISETTE)
(Dal 21.06.2024 al 17.07.2024 che corrisponde al periodo di iniziale FKT)
INABILITÀ TEMPORANEA PARZIALE (ITP) AL 25% DI GG 31
(TRENTUNO)
(dal 18.07.2024 al 17.08.2024 in cui veniva dichiarato guarito con postumi)
Dalla documentazione offerta in giudizio non risulta che l'attore abbia dovuto sostenere costi per cure mediche, e secondo il CTU in futuro l' potrebbe al fine della Pt_1 completa guarigione, avere necessità di eseguire cicli di terapia fisica al ginocchio destro, che può essere svolta presso centri di riabilitazione pubblici e/o convenzionati con il In questi centri, le CP_5 prestazioni di rieducazione motoria sono a carico del Servizio
Sanitario Nazionale, con la partecipazione dell'utente, se non esente, per un ticket pari a € 46,15 (quarantasei/15) per ogni ciclo di 10 sedute, moltiplicato per almeno tre cicli.
Per il completo ristoro del danno non patrimoniale accertato nel corso del giudizio e sopra meglio descritto, questo
Tribunale , conformemente anche all'indirizzo della Corte di
Cassazione, utilizza i parametri di liquidazione adottati dalle Tabelle Milanesi, dette Tabelle, infatti, secondo la nota sentenza della III Sez. Civ. della Corte di Cassazione
n.12408 del 07-06-2011 sono ritenute le più idonee ad assicurare l'equità nel risarcimento del danno non patrimoniale "La liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone
l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni
16 private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto, estratti dalle tabelle Milanesi, sono stati eseguiti i seguenti calcoli:
Età del danneggiato alla data del sinistro 56 anni
Percentuale di invalidità permanente 5%
Punto danno biologico € 1.741,60
Danno non patrimoniale permanente € 6.313,00
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 28
75%
Giorni di invalidità temporanea parziale al 27
50%
Giorni di invalidità temporanea parziale al 31
25%
Invalidità temporanea parziale al 75% €
2.415,00
Invalidità temporanea parziale al 50% €
1.552,50
Invalidità temporanea parziale al 25% € 891,25
Totale danno da i.t.p. € 4.858,75
Totale danno non patrimoniale: € 11.171,75
Il danno non patrimoniale non richiede di una speciale personalizzazione, atteso che parte attrice in tal senso non ha offerto né dedotto alcun elemento specifico, il danno come sopra liquidato è già attualizzato, posto che è stato liquidato con i parametri attuali ma considerando l'età del danneggiato all'epoca dei fatti di causa. Sulla somma così liquidata devono essere corrisposti, ai sensi dell'art. 1282
e 1284 c.c., a parte attrice gli interessi, nella misura
17 legale, dalla data del sinistro sulla somma de-valutata al momento del sinistro, e via via rivalutata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto sono poste a carico della e in favore di parte attrice, Controparte_1 liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda giudiziale proposta da rigettata ogni diversa istanza, Parte_1 così decide:
a) Dichiara e riconosce la esclusiva responsabilità della per i danni cagionati dalla fauna VA Controparte_1 all'attore b) Dichiara la carenza di legittimazione passiva del convenuto , che viene estromesso dal presente CP_6 giudizio;
c) Dichiara e riconosce che a seguito del fatto Parte_1 dedotto in giudizio causato dalla fauna VA ha subito i seguenti danni: danno biologico permanente nella misura del
5% del totale;
inabilità temporanea parziale al 75% di giorni
28, al 50% di giorni 27, al 25% di giorni 31;
d) Condanna la ai sensi dell'art. 2052 Controparte_1
c.c., al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti da per i fatti di causa che liquida in complessivi Parte_1
€ 11.171,75, oltre interessi, nella misura legale, dalla data del sinistro sulla somma de-valutata al momento del sinistro,
e via via rivalutata e) Condanna la al pagamento delle spese di Controparte_1 lite che liquida in favore di parte attrice in € 5.077,00 oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito e richiedente ex art. 93 cpc
Palmi, 17.12.2025
Il Giudice On.
Dott.ssa Maria Elena Giovannella
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