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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/01/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 23.1.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3639/2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
P.IVA. con sede legale in Napoli, Piazza Parte_1 P.IVA_1
Nicola Amore n. 14, l in persona del legale rapp.te , rappresentato e difeso ai fini Parte_2 del presente giudizio, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avvocato Mario Forgione del Foro di Avellino ed elettivamente domiciliata con quest'ultimo in Grottaminarda (AV), Via
Domenico Cimarosa 27
Opponente
E
Controparte_1
Opposto contumace
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione
Conclusioni rassegnate all'odierna udienza:
Il procuratore della parte opponente ha trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo. Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 4 luglio 2024 la ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, per ottenere l'annullamento della ordinanza di ingiunzione n. OI –
002026203 con la quale l' ingiungeva il pagamento della somma di € 7.375,20 quale sanzione CP_1
amministrativa per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali riferite all'anno
2018. L'opponente eccepiva innanzitutto l'intervenuta prescrizione ex art. 28 legge n. 689/1981 delle sanzioni amministrative contestate con l'ordinanza ingiunzione, l'inesistenza dell'atto di accertamento, nonché l'intervenuta decadenza ex art. 14 legge n. 689/1981; contestava inoltre la legittimità dell'atto in quanto avrebbe aderito alla rottamazione dei debiti fiscali e previdenziali disciplinata dall'art. 1, commi 231 – 252 della legge n. 197/2022 tanto premesso concludeva chiedendo al giudice adito di “dichiarare la nullità dell'ordinanza OI – 002026203 emessa dalla
di Salerno in data 24.05.2024 in quanto adottata in violazione dell'art. Controparte_2
28, comma 1 legge n. 689/1981 e a seguito dell'intervenuta prescrizione delle violazioni contestate commesse nell'anno 2018; b)dichiarare la nullità dell'ordinanza ingiunzione n. OI – 002026203 emessa dalla Direzione Provinciale di Salerno in data 24.05.2024 in quanto adottata in CP_1 violazione dell'art. 14, comma 2 legge 689/1981 per non aver mai notificato gli atti di accertamento relativi alle omissioni contributive risalenti al 2018 o comunque per non averli predisposti nel termine di 90 giorni dalla commissione delle singole violazioni;
c)dichiarare la nullità dell'ordinanza ingiunzione n. OI – 002026203 messa dalla Direzione Provinciale di Salerno in data CP_1
24.05.2024 in quanto adottata in violazione dell'art. 1, comma 231 della legge n. 197/2022 con riguardo agli effetti estintivi delle sanzioni amministrative conseguenti all'adesione alla rottamazione dei carichi fiscali e previdenziali;
d) in via gradata contenere nel minino le sanzioni amministrative applicate. Con vittoria di spese, competenze e onorari in favore del sottoscritto
Avvocato distrattario.”.
Ritualmente notificato dalla Cancelleria il ricorso introduttivo unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione , l' non si costituiva . CP_1
All'odierna udienza , sulle conclusioni rassegnate dal procuratore della ricorrente , il Giudice ha deciso la causa con motivazione contestuale.
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L'opposizione è fondata e merita pertanto accoglimento .
Occorre innanzitutto premettere che oggetto della odierna opposizione è una ordinanza ingiunzione emessa dall' nei confronti del sig. , nella qualità di amministratore della CP_1 Parte_2 società ”, per il pagamento della sanzione amministrativa Parte_1 connessa all'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti nell'anno 2018 .
E che l fosse legittimato a chiedere all'attuale opponente il pagamento della sanzione CP_1
amministrativa per la carica da lui rivestita non può essere posto in dubbio . Occorre richiamare in proposto le regulae iuris affermate dai giudici della nomofilachia secondo cui, nel sistema introdotto dalla legge n. 689 del 1981, fondato sulla natura personale della responsabilità, autore dell'illecito amministrativo può essere soltanto la persona fisica che ha commesso il fatto, e non anche un'entità astratta, come società o enti in genere, la cui responsabilità solidale per gli illeciti commessi dai loro legali rappresentanti o dipendenti è prevista esclusivamente in funzione di garanzia del pagamento della somma dovuta dall'autore della violazione, rispondendo anche alla finalità di sollecitare la vigilanza delle persone e degli enti chiamati a rispondere del fatto altrui (cfr., ex multis, Cass. Civ.,
Sez. Lav., 8 luglio 2020, n. 14361; v., altresì, Sez. II, 9 gennaio 2019, n. 302, che ha precisato che il criterio d'imputazione di tale responsabilità è chiaramente individuato dall'articolo 6 della citata legge, il quale, richiedendo che l'Illecito sia stato commesso dalla persona fisica nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, stabilisce un criterio di collegamento che costituisce al tempo stesso il presupposto e il limite della responsabilità dell'ente, nel senso che a tal fine si esige soltanto che la persona fisica si trovi con l'ente nel rapporto indicato, e non anche che essa abbia operato nell'interesse dell'ente; cfr., ancora, Sez. VI, 28 settembre 2018, n. 23663, che ha stabilito che la sanzione pecuniaria prevista per l'inosservanza del divieto di assunzione di lavoratori subordinati senza il tramite dell'ufficio di collocamento va posta a carico dell'amministratore dell'ente che con la sua condotta ha determinato l'illecito, in quanto tale condotta, esigendo per sua natura il dolo o la colpa, è addebitabile solo a una persona fisica, salva la responsabilità solidale meramente patrimoniale dell'ente rappresentato, solidarietà che, non dipendendo da un'obbligazione unitaria, non determina il litisconsorzio necessario fra il legale rappresentante e l'ente).
Esigenze di completezza espositiva impongono di precisare, poi, che la stessa giurisprudenza di legittimità formatasi in epoca anteriore alla depenalizzazione della fattispecie per cui è causa aveva con chiarezza affermato che il soggetto attivo del rapporto previdenziale è solo ed esclusivamente il datore di lavoro, il quale, anche quando delega ad altri il versamento delle ritenute, conserva l'obbligo di vigilare sull'adempimento dell'obbligazione da parte del terzo, sicchè, in tale contesto, tenuto all'osservanza della norma resta colui che era obbligato al momento dell'insorgenza del debito, anche se, medio tempore, ha perso la rappresentanza o la titolarità dell'impresa.
Ciò perchè il pagamento costituisce una causa personale di esclusione della punibilità, sicchè deve provvedervi solo l'autore del reato, tenuto a sollecitare, nel caso in cui altri abbiano assunto la veste di datore di lavoro, perchè succedutisi nella carica sociale, questi perchè adempiano al pagamento nel termine trimestrale decorrente dalla contestazione o della notifica dell'avvenuto accertamento della violazione (cfr., ex plurimis, Cass. Pen., Sez. III, 8 novembre 2018, n. 1511; 18 luglio 2017, n. 39072;
23 giugno 2010, n. 34619).
Orbene , nella specie risulta fondata , innanzitutto ,l'eccezione di prescrizione .
Va rilevato che la disciplina applicabile alla prescrizione del diritto a riscuotere le sanzioni amministrative va rinvenuta nell'articolo 28 della L. n. 689/1981, che prevede che “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione….” , ma se così è , trattandosi di violazioni risalenti all'anno 2018 , anche tenendo conto della sospensione dei termini prescrizionali introdotta dalla normativa emergenziale da COVID 19 , la prescrizione quinquennale è comuqnue maturata .
Nella specie , infatti , l , rimasta contumace , non ha documentato l'avvenuta interruzione della CP_1
prescrizione con la notifica dell'atto di accertamento.
Va aggiunto che , mancando la prova della notificazione dell'atto di accertamento da parte dell'Ente
, non solo va dichiarata l'intervenuta prescrizione del credito , ma l'ordinanza ingiunzione sarebbe comunque irregolare per la mancanza dell'atto prodromico .
L'omessa notificazione dell'atto presupposto non può che comportare la nullità dell'atto consequenziale collegato. Una mancata notifica dell'atto prodromico, non consente un corretto procedimento di formazione della pretesa. Infatti,sostiene la Suprema Corte, affinché un contribuente possa essere edotto delle motivazioni che giustificano un'intimazione di pagamento è necessario il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
La nullità della notifica del prodromico avviso di accertamento si propaga alla conseguenziale ingiunzione di pagamento, che viene ad esserne irrimediabilmente inficiata (per nullità derivata).
Secondo la giurisprudenza della Corte è, dunque, senz'altro consentito al contribuente impugnare una cartella esattoriale al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo (Cass., Sez. Un., 15 aprile 2021, n. 10012).
Tale principio può valere anche per la sequenza procedimentale “avviso di accertamento – ingiunzione di pagamento”. Il suddetto procedimento amministrativo sanzionatorio, ha inizio con l'emissione di un atto di accertamento della violazione, che deve essere necessariamente notificato al soggetto che ha commesso la violazione. L'atto di accertamento deve indicare le omissioni, le annualità cui si riferiscono, con contestuale comunicazione della sanzione ridotta.
L'atto deve, altresì, contenere l'invito a provvedere al pagamento delle ritenute omesse entro tre mesi e l'avvertimento che in caso di puntuale e corretto pagamento è prevista la non punibilità del trasgressore. E' chiara, quindi, l'importanza della notifica dell'atto di accertamento che consente al datore di lavoro, avvisato della irregolarità, di evitare sanzioni penali o civili attraverso un comportamento diligente, successivo alla precedente omissione. Lo spontaneo pagamento delle ritenute, entro i tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento, costituisce una causa di non punibilità ovvero il datore non è punibile né assoggettabile alle sanzioni amministrative o penali, laddove provveda al versamento nel termine previsto.
Da quanto sopra esposto, si evince, chiaramente, la centralità e l'essenzialità della notifica dell'atto di accertamento, che consente al datore dl lavoro di recedere dal comportamento omissivo, dovuto a dimenticanza o a scarsa disponibilità economica ed evitare la sanzione amministrativa o addirittura la condanna alla reclusione da uno a tre anni, nel caso l'omissione ovvero il mancato versamento delle ritenute sia superiore a 10.000,00 annue.
La mancata notifica dell'accertamento o di un atto equipollente impedisce di fatto al soggetto obbligato di usufruire di una causa di non punibilità oltre che impedire allo stesso la possibilità del pagamento in misura ridotta di quanto dovuto.
Nel caso di specie , dunque , poiché l' non ha ritualmente documentato la notifica dell'avviso CP_1
di accertamento , atto presupposto , l'ordinanza ingiunzione opposta va comunque annullata .
Le spese del giudizio seguono la soccombenza .
p.q.m.
accoglie l'opposizione e , per l'effetto , annulla l'ordinanza ingiunzione n. n. OI – 002026203; condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio che si liquidano in € CP_1
916,00 , oltre rimborso forfettario nella misura del 15% , e rimborso del contributo unificato di €
43,00 .
Salerno 23 gennaio 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio