TRIB
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 12/02/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice Pietro Gerardo Tozzi ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 127ter c.p.c.
nella causa iscritta al numero 858 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa
DA
, elettivamente domiciliato in Roma via Crescenzio n. 20, presso lo Parte_1
studio del procuratore Avv. Cinzia Buraglia, che lo rappresenta e difende
OPPONENTE
CONTRO
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma CP_1
via Cesare Beccaria n. 29, presso la propria Avvocatura Distrettuale, rappresentato e difeso dal procuratore Avv. Claudia Ruperto
OPPOSTO
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 14 febbraio 2024, ritualmente notificato, Parte_1
CP_ ha impugnato nei confronti dell' l'avviso di addebito n. 39720230020136849, notificato il 9 gennaio 2024, e l'estratto di ruolo da cui emerge la sussistenza di ulteriori debiti, portati negli avvisi di addebito nn. 39720130007056177, 39720130017532833, 39720150015343857,
39720160010980019, 39721600 27771468, 39720170014283926, 39720180015789087,
39720180030235833, 39720190011025551, 39720190028926233, 39720210012935047,
39720220016030920 e 39720220033717189; ha concluso chiedendo al giudice l'annullamento dell'avviso di addebito e dell'estratto di ruolo impugnati. CP_
1.1. si è costituito in giudizio, e ha domandando la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, per intervenuto sgravio dei debiti oggetto di causa, in conseguenza della cancellazione del ricorrente dalla gestione commercianti, con compensazione almeno parziale delle spese di lite.
2. Con decreto del 23 gennaio 2025 è stata disposta ex art. 127ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza di discussione dell'11 febbraio 2025 con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2.1. Parte ricorrente ha depositato una nota di trattazione scritta, domandando la CP_ dichiarazione della cessazione della materia del contendere, con condanna di al pagamento delle spese di lite.
2.2. All'esito la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo in calce depositati telematicamente, nel termine previsto dall'art. 127ter c.p.c., nella formulazione applicabile ai giudizi introdotti successivamente alla data del 28 febbraio 2023.
CP_
3. Visto l'estratto di ruolo depositato dall' da cui risulta l'integrale sgravio dei debiti portati nell'avviso di addebito e nell'estratto di ruolo opposti, deve dichiararsi la cessata materia del contendere.
CP_
4. In relazione alla regolamentazione delle spese di lite tra parte ricorrente e la Corte di
Cassazione ha affermato che la condanna al pagamento delle spese del giudizio, in quanto consequenziale ed accessoria, può essere legittimamente emessa a carico del soccombente anche d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte vittoriosa, sempreché quest'ultima non abbia manifestato espressa volontà contraria, anche quando il giudice debba dichiarare cessata la materia del contendere, dovendosi in tal caso delibare il fondamento della domanda per regolare le spese secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. ord. 11 febbraio 2015 n. 2719), e ciò in forza del criterio della causalità (Cass. 29 novembre 2018, n. 30857).
4.1. Nel caso di specie, considerate l'inammissibilità dell'opposizione formulata avverso il CP_ mero estratto di ruolo ex art. 12 comma 4-bis d.p.r. 602/1973 e la soccombenza di in relazione all'impugnazione dell'avviso di addebito n. 39720230020136849, notificato il 9 gennaio 2024, la parte opposta deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, secondo la liquidazione operata in dispositivo in relazione al valore di € 4.559,10 e sulla base del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, con distrazione.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto annulla gli avvisi di addebito n.
39720230020136849, notificato il 9 gennaio 2024, e gli avvisi di addebito nn.
39720130007056177, 39720130017532833, 39720150015343857, 39720160010980019, 39721600
27771468, 39720170014283926, 39720180015789087, 39720180030235833,
39720190011025551, 39720190028926233, 39720210012935047, 39720220016030920 e
39720220033717189;
CP_
condanna l' al pagamento in favore di delle spese di lite, Parte_1 liquidate in € 886,00, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi.
Velletri, 12 febbraio 2025
Il giudice
Pietro Gerardo Tozzi