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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. IX, sentenza 04/02/2026, n. 1668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1668 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1668/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SERAFINI CHIARA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3374/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2480100456 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di pagamento esecutivo n. 2480100456, con il quale sono state liquidate la Tari e la Tefa dovute per l'anno 2022, in relazione all'immobile sito in Indirizzo_1
– int. 10.
A fondamento del gravame, la ricorrente ha dedotto di non aver mai ricevuto alcuna richiesta di pagamento della Tari e della Tefa in relazione al menzionato immobile e, in ogni caso, di averne perso la disponibilità a decorrere dall'anno 2018.
Secondo la prospettazione difensiva della ricorrente, l'immobile ubicato in Roma, in Indirizzo_1
– int. 10, sarebbe stato sottoposto a pignoramento immobiliare nell'anno 2012, per debiti contratti dal coniuge separato, Nominativo_1, e successivamente sarebbe stato liberato in virtù di provvedimento giudiziale.
Roma Capitale è rimasta contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
Nella contumacia di Roma Capitale non risulta provata la sussistenza del presupposto impositivo della Tari, in relazione all'utenza n. 0011220974, in capo a Ricorrente_1.
Dalla documentazione in atti e, segnatamente, dalla richiesta di pagamento della Tari dovuta in relazione all'annualità 2023 (cfr. all. 4 del ricorso) si evince che l'utenza tari n. 0011220974 afferisce all'immobile sito in Indirizzo_1 – int. 10.
La ricorrente ha dedotto che l'immobile è stato sottoposto a pignoramento immobiliare e ha documentato l'ordine di liberazione emesso dal giudice dell'esecuzione, producendo altresì il verbale attestante il rilascio del bene in data 31.01.2020 (cfr. all. 3 fascicolo di parte ricorrente)
Ai sensi dell'art. 1, comma 641, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il comma 642 della medesima disposizione stabilisce quindi che: “La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani”
In assenza di elementi probatori attestanti la relazione della contribuente con il bene nell'anno di riferimento, ossia nel 2022, e tenuto conto del documentato rilascio dell'immobile in data 31.01.2020, all'esito della procedura esecutiva incardinata nei confronti del coniuge, il ricorso deve essere accolto e l'atto impugnato deve essere annullato.
3. La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza della resistente.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
condanna Roma Capitale al rimborso delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in euro 30,00 per esborsi e in euro 350,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma, 28 gennaio 2026
Il Giudice
dott.ssa Chiara Serafini
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SERAFINI CHIARA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3374/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2480100456 TARI 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di pagamento esecutivo n. 2480100456, con il quale sono state liquidate la Tari e la Tefa dovute per l'anno 2022, in relazione all'immobile sito in Indirizzo_1
– int. 10.
A fondamento del gravame, la ricorrente ha dedotto di non aver mai ricevuto alcuna richiesta di pagamento della Tari e della Tefa in relazione al menzionato immobile e, in ogni caso, di averne perso la disponibilità a decorrere dall'anno 2018.
Secondo la prospettazione difensiva della ricorrente, l'immobile ubicato in Roma, in Indirizzo_1
– int. 10, sarebbe stato sottoposto a pignoramento immobiliare nell'anno 2012, per debiti contratti dal coniuge separato, Nominativo_1, e successivamente sarebbe stato liberato in virtù di provvedimento giudiziale.
Roma Capitale è rimasta contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
Nella contumacia di Roma Capitale non risulta provata la sussistenza del presupposto impositivo della Tari, in relazione all'utenza n. 0011220974, in capo a Ricorrente_1.
Dalla documentazione in atti e, segnatamente, dalla richiesta di pagamento della Tari dovuta in relazione all'annualità 2023 (cfr. all. 4 del ricorso) si evince che l'utenza tari n. 0011220974 afferisce all'immobile sito in Indirizzo_1 – int. 10.
La ricorrente ha dedotto che l'immobile è stato sottoposto a pignoramento immobiliare e ha documentato l'ordine di liberazione emesso dal giudice dell'esecuzione, producendo altresì il verbale attestante il rilascio del bene in data 31.01.2020 (cfr. all. 3 fascicolo di parte ricorrente)
Ai sensi dell'art. 1, comma 641, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il comma 642 della medesima disposizione stabilisce quindi che: “La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani”
In assenza di elementi probatori attestanti la relazione della contribuente con il bene nell'anno di riferimento, ossia nel 2022, e tenuto conto del documentato rilascio dell'immobile in data 31.01.2020, all'esito della procedura esecutiva incardinata nei confronti del coniuge, il ricorso deve essere accolto e l'atto impugnato deve essere annullato.
3. La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza della resistente.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
condanna Roma Capitale al rimborso delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in euro 30,00 per esborsi e in euro 350,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma, 28 gennaio 2026
Il Giudice
dott.ssa Chiara Serafini