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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 11/02/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15/2019 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado
da in persona del sindaco pro tempore (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. VINCENZO MURACA, PEC:
Email_1 appellante contro
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._1 CP_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] C.F._2
ALESSANDRO IUVARA VOLUTI, PEC: Email_2 appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante
Voglia l'Ecc. Corte d'Appello di Palermo, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in riforma della impugnata sentenza n. 522/2018 emessa dal Giudice onorario del Tribunale di
Pag. 1 di 12 Marsala, Dott. Marcello Bellomo, il 04 aprile 2018, pubblicata il 24/05/2018, a definizione del giudizio iscritto al n. 1908 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2016, non notificata al difensore
In via Preliminare
Sospendere ex art. 283 c.p.c., per i motivi esposti, l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata con riferimento a tutti gli importi liquidati nel giudizio di primo grado in favore del sig. Controparte_1
Nel Merito
Accertare e dichiarare, in riforma della sentenza di primo grado, infondate in fatto e in diritto le avverse domande e, per l'effetto, rigettarle con ogni e qualsiasi statuizione per le ragioni in narrativa spiegate e per ogni altro miglior motivo ritenuto di giustizia, non sussistendo in capo al convenuto alcuna responsabilità risarcitoria di cui all'art. 2051 c.c. Parte_1
In via subordinata, senza recesso dalle superiori domande, accertare e dichiarare la responsabilità concorrente del sig. in ordine Controparte_1 all'evento lesivo descritto ex art. 1227 c.c. e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata e condannare il alle minori somme che l'Ecc.ma Corte riterrà di giustizia. Parte_1
Con condanna dell'appellato al pagamento, in favore del di tutte le spese e Parte_1 compensi professionali dei due gradi del giudizio, oltre al rimborso delle spese generali e degli accessori di legge, nonché delle eventuali spese successivamente occorrende.
Per l'appellato
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello
-disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
-rigettare l'atto di appello siccome infondato, sia in fatto, sia in diritto;
-indi a che, confermare la sentenza emessa dal Giudice di prime cure;
-dire e dichiarare che il Sindaco pro-tempore del è colpevole della mancata Parte_1 manutenzione degli alberi di alto fusto che hanno occultato la segnaletica stradale posta nella
Via Aldo Moro;
-dire e dichiarare che il Sindaco pro-tempore del è colpevole della mancata Parte_1 manutenzione dei dossi installati nella Via Aldo Moro, dichiarati illegali dal Ministero delle
Infrastrutture;
Pag. 2 di 12 -dire e dichiarare che dall'ampia disamina della documentazione depositata agli atti di causa del giudizio di primo grado risulta, palese, la responsabilità del per le palesi Parte_1 omissioni in cui è incorso il Sindaco pro-tempore, tracimate nella causazione del sinistro occorso all'odierno appellato;
-dire e dichiarare che il Sindaco pro-tempore del era perfettamente a Parte_1 conoscenza sia del sinistro occorso all'odierno appellato, sia della mancata manutenzione degli alberi di alto fusto piantati nella Via Aldo Moro, sia della mancata manutenzione dei dossi illegittimamente posizioni nella Via Aldo Moro, sia della richiesta di risarcimento fatta dall'odierno appellato, a nulla rilevando la circostanza che le raccomandate di messa in mora, rispettivamente del 19.08.2014 e del 07.05.2015, regolarmente ricevute dal Parte_1 non sono state evase, e della mancata adesione al procedimento di mediazione, da parte del
in persona del Sindaco pro-tempore, così come risulta dal verbale di media Parte_1 zione negativo rilasciato dall'organismo di mediazione" Antemer Pro Justitia, avente sede in
Marsala, territorialmente competente, quindi, per assenza voluta del e, di Parte_1 conseguenza, per assenza colpevole del Sindaco di Sig. il quale, Pt_1 Controparte_3 repetita iuvant, in sede d'interrogatorio formale, alle domande poste dal Giudice di prime cure, ha assunto l'atteggiamento di un soggetto che, non essendo a conoscenza del fatto, ha assunto le sembianze facciali proprio del soggetto che «è caduto dalle nuvole », tant'è vero che, ad entrambe le due domande poste dal Giudice, ha dato la stessa identica risposta < non mi risulta...;
-condannare il per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., al risarcimento del Parte_1 danno quantificando in €. 5.000,00, di cui: a)€.1.000,00 da devolvere all' per la CP_4 difesa del bambino , avente sede in Roma;
b) €.4.000,00 in favore Persona_1 dell'appellato, Sig. per lo stress subito nell'affrontare sia il procedimento di CP_1 mediazione, sia il giudizio di primo grado, sia questo giudizio d'appello, per il modus comportandi et agendi in malitiam;
-condannare il in persona del Sindaco pro-tempore, al paga mento delle Parte_1 spese, competenze ed onorari di questo giudizio di appello;
-non concedere la sospensione dell'esecutività della sentenza emessa dal Giudice di prime cure, atteso che la stessa regge perfettamente alle censure mosse dal appellante, in quanto Pt_1
Pag. 3 di 12 destituite di qualsiasi fondamento sia nei fatti, sia in diritto, e difettandone sia il periculum in mora, sia il fumus boni juris.
Si comunica che il valore della causa d'appello è rimasto invariato.
Salvis Juribus
In fatto e in diritto
1. Con atto di citazione notificato in data 9/9/2016 e Controparte_1
- esperito con esito negativo il tentativo di mediazione per la Controparte_2
composizione della controversia - convenivano in giudizio il Parte_1
per ottenere la condanna al risarcimento dei danni subiti in occasione dell'incidente verificatosi in data 11/08/2014 in lungo la via Aldo Moro, rilevando, il primo, Pt_1 di essere caduto rovinosamente mentre percorreva in bici la medesima via, a causa della presenza di un dosso sul fondo stradale ivi ubicato, non visibile né adeguatamente segnalato ed evidenziando la responsabilità dell'amministrazione comunale nell'omessa manutenzione della pavimentazione stradale ex artt. 2043 e
2051 c.c.. Pertanto, indicava la misura al risarcimento dei danni subiti in euro
72.000,00, spese mediche quantificate in 293,83 euro, nonché 8.000,00 euro per il danno esistenziale a titolo di vacanza rovinata, asseritamente sofferta dalla moglie, ed in via istruttoria chiedeva l'ammissione di C.T.U. medica al fine di determinare l'entità delle lesioni e dei postumi subiti, nonché prova per testi.
2. Si costituiva il il quale, domandava il rigetto delle Parte_1
domande avversarie, rilevando l'insussistenza dei requisiti della imprevedibilità ed invisibilità del pericolo, essendosi verificato l'incidente in prossimità della residenza della madre e dello zio del danneggiato, e quindi in una località frequentata e ben conosciuta dallo stesso, in un tratto di strada il cui dosso era da considerarsi in buono stato di conservazione e visibilità, tale per cui l'attore, impiegando l'ordinaria diligenza e prudenza, avrebbe potuto percepire e prevedere l'anomalia esistente sulla via pubblica ed evitare la potenziale situazione di pericolo.
3. Con sentenza n. 522/2018 del 24/5/2018 il Tribunale di Marsala, in accoglimento delle domande proposte dal , all'esito del giudizio istruito CP_1 tramite prove testimoniali, riconoscendo l'esclusiva responsabilità dell'ente locale ai
Pag. 4 di 12 sensi dell'art. 2051 c.c., condannava il al pagamento di euro Parte_1
24.093,76 oltre interessi, a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 11/8/2014, e condannava il al rimborso delle spese Pt_1 processuali, liquidate in euro 4.835,00 oltre spese generali, Cassa ed IVA come per legge ed euro 807,38 per esborsi, il tutto da compensarsi in ragione della metà.
4. Il Tribunale motivava l'accoglimento avendo ritenuto raggiunta la prova in merito al nesso eziologico tra l'insidia ed i danni riportati, essendo stato possibile accertare che la caduta sia stata effettivamente provocata dalla scarsa visibilità del dosso ormai usurato, insistente tra i margini della strada ivi posta, e dalla segnaletica stradale coperta da alberi da fusto che ne impedivano la visibilità, escludendo che la caduta sia stata provocata da una condotta poco diligente del . CP_1
Segnatamente, ha ritenuto raggiunta la prova “dell'an”, essendo attendibili le deposizioni dei testi escussi, e sulla scorta di quanto redatto in data 19/8/14 dagli
Agenti del Corpo di Polizia Municipale di ciò permettendo di apprezzare Pt_1
effettivamente i fatti occorsi.
5. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello, con atto di citazione notificato il 24/12/2018 e depositato il 3/1/19, il in persona Parte_1
del sindaco pro tempore, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, deducendo, che il sinistro si fosse verificato esclusivamente per imprudenza e/o disattenzione di parte attrice, la quale, oltre a conoscere i luoghi del sinistro ed usare con esperienza la propria mountain bike, adeguatamente equipaggiato per l'occasione, non ha dato prova del nesso causale tra l'evento dannoso e la cosa in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., dovendo così escludersi che vi fossero ostacoli o insidie nuove, imprevedibili ed inevitabili. In via ulteriormente subordinata, chiedeva, nell'ipotesi di responsabilità concorrente, ex art. 1227 cod. civ., la liquidazione del danno decurtata di una percentuale commisurata al grado di responsabilità della danneggiata.
6. Si sono costituiti in giudizio e con Controparte_1 Controparte_2
comparsa di risposta depositata il 26/3/19, che hanno chiesto il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado.
Pag. 5 di 12 7. Sostituita l'udienza del giorno 17/7/2024 con le note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata assunta in decisione con concessione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
8. Tanto premesso si osserva quanto segue.
9. Con unico articolato motivo di gravame il lamenta la violazione di Pt_1
legge per avere il giudice di primo grado accolto la domanda di risarcimento danni ai sensi dell'art. 2043 e 2051 c.c. ritenendo provata la colpa del nonché il nesso Pt_1
di casualità tra la colpa e il danno e per non avere tenuto in conto le effettive dinamiche dell'incidente, avendo ritenuto che il dosso, le cui condizioni erano logorate dall'uso, rappresentava un evento imprevedibile e quindi un'insidia per il passante. A giudizio dell'appellante il giudice ha errato nel ritenere il dosso un pericolo occulto o insidioso, essendo al contrario visibile e prevedibile, ragione per cui le conseguenze pregiudizievoli del sinistro di cui al presente giudizio sarebbero dovute ricadere sull'odierno appellato, il quale non avrebbe tenuto una condotta sufficientemente diligente nel prevenire i danni. A tal fine, il ha evidenziato Pt_1
che il sinistro si è verificato in condizioni di luogo e di tempo favorevoli all'avvistamento del dissuasore da parte di qualunque soggetto;
che l'appellato frequenta il luogo dell'incidente stante la vicinanza con la residenza della madre e dello zio, sicché ben conosceva quel tratto di strada;
che dubbia è l'attendibilità del malcapitato, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni contraddittorie in sede di interrogatorio formale rispetto a quanto rappresentato in citazione;
che il CP_1
risultava possedere l'esperienza sufficiente a circolare in mountain bike e perdipiù su terreni dissestati, essendo munito dell' equipaggiamento necessario.
10. Ancora, il lamenta che non si sia pervenuti alla prova rigorosa del Pt_1
fatto illecito dell'odierno appellante, dell'evento come descritto e del nesso di causalità tra il primo ed il secondo, ragione per la quale il Tribunale sarebbe dovuto pervenire al rigetto della domanda.
11. Infine, il lamenta l'errata valutazione da parte del giudice di prime Pt_1
cure in ordine alla corresponsabilità nella causazione del danno da parte del
, il quale con la sua condotta commissiva, consistente nel non avere CP_1
Pag. 6 di 12 prestato la dovuta attenzione in una via centrale e trafficata in prossimità della propria abitazione, avrebbe contribuito alla causazione del sinistro di cui al giudizio.
Per tale ragione, l'appellante chiede in via subordinata che sia dichiarato il concorso di colpa da parte del danneggiato nella misura percentuale ritenuta di giustizia.
12. Le doglianze, da esaminarsi congiuntamente in considerazione della stretta connessione logica tra gli stessi, non sono fondate.
13. Orbene, è il caso di premettere il percorso argomentativo del Tribunale. Nel giudizio di primo grado il giudice ha ritenuto dimostrata la ricostruzione della dinamica del sinistro operata dal nell'atto introduttivo, sulla base della CP_1
relazione redatta dal Corpo di Polizia di del 19/8/14 - ove si attesta la non Pt_1
visibilità del dissuasore in oggetto, in quanto i colori ormai usurati erano scoloriti - e delle dichiarazioni testimoniali assunte all'udienza del 26/9/2017 e, segnatamente, di quelle del ( tecnico addetto alla manutenzione del il Testimone_1 Pt_1
quale ha dichiarato di essere a conoscenza del fatto che nella via Aldo Moro il segnale che limitava la velocità era visibile dal lato dx della strada mentre dal centro della carreggiata ove normalmente circolano i veicoli “era coperto da un ramo” e che successivamente al sinistro occorso, circa due o tre mesi dopo, i dissuasori erano stati rimossi.
14. Così, il Tribunale ha valutato che il caso di specie configurasse una ipotesi tipica di “insidia” o “trabocchetto” e che, pertanto, non vi fosse alcun dubbio sulla responsabilità del rispetto al danno subito dall'appellato, innanzitutto a Pt_1
norma dell'art. 2043 c.c. Infatti, il giudice ha ritenuto che, essendo il sinistro controverso accaduto nella giornata del 11/8/2014 ed essendo il dosso non adeguatamente riconoscibile nonché la segnaletica dell'ostacolo coperta da del fogliame, non vi fossero le condizioni per cui il potesse rendersene conto CP_1
così da evitare il pericolo, oggettivamente invisibile e soggettivamente imprevedibile, dovendosi escludere inoltre una condotta imprudente del tale da CP_1 assumere di per sé efficienza causale nella determinazione del sinistro o da integrare il concorso del suo fatto colposo utile a interrompere il nesso eziologico tra evento lesivo e comportamento negligente omissivo dell'ente locale.
Pag. 7 di 12 15. Non è parsa rilevante al Tribunale la contestazione del che ha dedotto Pt_1
il comportamento colposo del , considerato che lo stesso era di certo a CP_1
conoscenza delle condizioni della strada visto che abita poco distante dalla stessa, poiché il fatto che l'odierno appellato potesse percorrere quotidianamente la strada in cui è avvenuto l'incidente non è di per sé utile a integrare una condotta abnorme così da escludere i requisiti dell'oggettiva invisibilità e dell'imprevedibilità del pericolo.
16. Inoltre, il Tribunale ha ritenuto che fosse pure ascrivibile al una Pt_1
responsabilità ex art. 2051 c.c. per le lesioni fisiche cagionate all'attore da un bene che
è sottoposto alla sua custodia e vigilanza, avendo l'ente locale omesso di manutenzionare il manto stradale e di segnalare opportunamente il dissuasore. Il avrebbe quindi operato in modo negligente e imprudente, specie Pt_1 considerato che la strada del sinistro costituisce una arteria comunale e che il controllo su di essa non è impossibile da esercitare, tanto che non si è adoperato per dimostrare in giudizio la ricorrenza del caso fortuito.
17. Così brevemente ripercorso l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice, va premesso che la fattispecie in esame è disciplinata dall'art. 2051 c.c. e tale qualificazione giuridica è stata data, come si è visto, anche dal giudice di prime cure che ne ha applicato i principi fondamentali, ritenendo ricorrere tale ipotesi unitamente alla responsabilità ex art. 2043 c.c.
18. Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (ex multis Cass. civ. n. 4051 del 9/2/2023; Cass. Sez. U., ordinanza n. 20943 del 30/06/2022; Cass. Sez.
3, n. 2480/2018), condiviso dal Collegio, “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
19. Secondo i giudici della legittimità, inoltre, "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si
Pag. 8 di 12 atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale" (cfr. Cass. S.U. citata).
20. Nel caso di specie, dall'istruttoria svolta nel corso del primo grado emerge che il giorno 11/8/14 intorno alle ore 11:00, l'appellato ricorrendo a bordo della sua bici la strada Via Aldo Moro a cadeva all'altezza del dissuasore posto sulla strada, Pt_1
in corrispondenza del quale la segnaletica che indicava il limite di velocità risultava non visibile poiché coperta dal fogliame di alti alberi da fusto. Invero, dal referto del
P.S. dell'ospedale Vittorio Emanuele III di si evince dall' “RX SPALLA E Pt_1
CLAVICOLA SINISTRA” che l'appellato ha subito una “frattura ossea pluriframmentaria scomposta con accavallamento dei frammenti ossei della clavicola sinistra”.
21. Ulteriormente, lo stato dei luoghi, la presenza del dissuasore privo della zebratura giallo-nera e dunque la sua incidenza nella verificazione del danno occorso al , sono corroborate dal rapporto di servizio redatto in data 19/8/2014 CP_1
dagli agenti del Corpo di Polizia Municipale di dal quale si evince con Pt_1
chiarezza che “il dissuasore, realizzato in asfalto anni fa, non è più visibile in quanto i colori giallo e nero sono da tempo scoloriti, inoltre la segnaletica verticale è parzialmente coperta dai rami di albero che ne impediscono la perfetta visibilità”. Tale circostanza trova riscontro nella documentazione fotografica allegata, che rende manifesto lo stato dei luoghi in cui è avvenuto il sinistro: dalla produzione fotografica in atti risulta che la strada oggetto della ripresa fotografica appare tutt'uno con il dissuasore posto sull'asfalto, la cui zebratura risulta ormai usurata. Inoltre, è evidente la scarsa visibilità della segnaletica di limite di velocità causata dalla copertura del fogliame di alberi da fusto.
Pag. 9 di 12 La situazione di fatto è stata altresì confermata dal teste , tecnico Testimone_1
del all'epoca dei fatti occorsi addetto alla manutenzione delle vie cittadine e Pt_1
del territorio urbano, il quale dopo aver confermato che “i dossi erano di colore giallo e nero”, ha dichiarato “sono a conoscenza di quello che ho accertato ad agosto nella relazione e cioè che il segnale che limitava la velocità percorrendo il lato destro della carreggiata era visibile mentre dal centro della carreggiata dove normalmente circolano gli autoveicoli era coperto da un ramo” ed ancora che “mi risulta che dopo un po' di tempo dal sinistro non so se due o tre mesi i dossi sono stati rimossi ma comunque non me ne sono occupato io”.
L'estraneità e la scarsa frequentazione dei luoghi al danneggiato è stata, poi, confermata dai testi e (rispettivamente zio e madre Testimone_2 Testimone_3
del ). CP_1
22. Le predette dichiarazioni devono ritenersi attendibili in quanto precise e circostanziate, nonché del tutto prive di vizi di contraddittorietà sia intrinseca che estrinseca.
23. Infine, anche la relazione del consulente di parte, utilizzata dal Giudice di prime cure per ricavarne elementi di prova, rileva che i danni subìti dall'appellato sono del tutto compatibili con le conseguenze del sinistro per come ricostruito in primo grado, confermando altresì il nesso causale già evidenziato da parte lesa: “Il periziando, in seguito ad Incidente Stradale occorsogli per la mancata visibilità sia a mezzo di segnale stradale, (occultato dai rami e delle foglie di un albero) sia per mancata pitturazione a strisce gialle del dosso stradale, ha riportato, per la violenza dell'urto, la Frattura scomposta, disassata, pluriframmentaria della OL Sx (invalidità 6%), guarita in Pseudoartrosi, e la
Frattura scomposta disassata della 5° Costa a Sx (invalidità 3%)… Ha avuto una malattia di giorni 80, di cui 35 di I.T.T. e 45 di I.T.P. tali suddette patologie, purtroppo avranno un esito evolutivo peggiorativo, con coinvolgimento anche di strutture muscolo-tendinee e capsulo- legamentose, con aggravio della sintomatologia algica e funzionale;
per cui è guarito con postumi invalidanti pari al 9%”.
24. Ora, alla luce del principio di diritto sopra enunciato, ribadito che il ha dato prova di essere caduto a causa del dosso non visibile presente sul CP_1
manto stradale e costituente certamente insidia anche per la scarsa visibilità dell'ostacolo e della segnaletica, va escluso che la caduta sia stata determinata da un
Pag. 10 di 12 comportamento non prevedibile o irragionevole (caso fortuito).
25. Quindi, nella specie va affermata la responsabilità dell'Ente appellante ex art. 2051 c.c. per omessa custodia, in virtù del carattere pubblico della strada, della sua ubicazione all'interno del perimetro urbano, che, di certo, consentiva e, anzi, imponeva l'obbligo di vigilanza e manutenzione onde prevenire eventi dannosi a carico degli utenti.
26. Non sembra possibile, inoltre, come richiesto dall'appellante in via subordinata, ritenere la sussistenza di un concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c., ciò in quanto, tenuto conto della complessiva dinamica del sinistro, siccome emersa dalle prove testimoniali già sopra riportate in sintesi, nonché della circostanza che la segnaletica non fosse visibile dal centro della strada ove circolava il ciclista, il non avrebbe potuto evitare il sinistro, tenuto conto che non CP_1
conosceva bene la strada nella quale è caduto.
27. È, difatti, da condividere il giudizio espresso sul punto dal primo Giudice che ha, appunto, evidenziato come non sia configurabile un comportamento neppure parzialmente negligente dell'odierno appellato.
28. L'appello va, in definitiva, respinto e la sentenza confermata.
29. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 37/2018.
30. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando:
• rigetta l'appello avverso la sentenza n. 522/2018 pubblicata il 24/5/2018 del
Tribunale di Marsala proposto dal in persona del Parte_1
Sindaco pro tempore, nei confronti di e Controparte_1
con atto di citazione notificato il 24/12/2018; Controparte_2
• condanna il in persona del Sindaco pro tempore al Parte_1
Pag. 11 di 12 pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 2.000,00 oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
• dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello, il 5 febbraio 2025
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
Pag. 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15/2019 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado
da in persona del sindaco pro tempore (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. VINCENZO MURACA, PEC:
Email_1 appellante contro
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._1 CP_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] C.F._2
ALESSANDRO IUVARA VOLUTI, PEC: Email_2 appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante
Voglia l'Ecc. Corte d'Appello di Palermo, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in riforma della impugnata sentenza n. 522/2018 emessa dal Giudice onorario del Tribunale di
Pag. 1 di 12 Marsala, Dott. Marcello Bellomo, il 04 aprile 2018, pubblicata il 24/05/2018, a definizione del giudizio iscritto al n. 1908 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2016, non notificata al difensore
In via Preliminare
Sospendere ex art. 283 c.p.c., per i motivi esposti, l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata con riferimento a tutti gli importi liquidati nel giudizio di primo grado in favore del sig. Controparte_1
Nel Merito
Accertare e dichiarare, in riforma della sentenza di primo grado, infondate in fatto e in diritto le avverse domande e, per l'effetto, rigettarle con ogni e qualsiasi statuizione per le ragioni in narrativa spiegate e per ogni altro miglior motivo ritenuto di giustizia, non sussistendo in capo al convenuto alcuna responsabilità risarcitoria di cui all'art. 2051 c.c. Parte_1
In via subordinata, senza recesso dalle superiori domande, accertare e dichiarare la responsabilità concorrente del sig. in ordine Controparte_1 all'evento lesivo descritto ex art. 1227 c.c. e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata e condannare il alle minori somme che l'Ecc.ma Corte riterrà di giustizia. Parte_1
Con condanna dell'appellato al pagamento, in favore del di tutte le spese e Parte_1 compensi professionali dei due gradi del giudizio, oltre al rimborso delle spese generali e degli accessori di legge, nonché delle eventuali spese successivamente occorrende.
Per l'appellato
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello
-disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
-rigettare l'atto di appello siccome infondato, sia in fatto, sia in diritto;
-indi a che, confermare la sentenza emessa dal Giudice di prime cure;
-dire e dichiarare che il Sindaco pro-tempore del è colpevole della mancata Parte_1 manutenzione degli alberi di alto fusto che hanno occultato la segnaletica stradale posta nella
Via Aldo Moro;
-dire e dichiarare che il Sindaco pro-tempore del è colpevole della mancata Parte_1 manutenzione dei dossi installati nella Via Aldo Moro, dichiarati illegali dal Ministero delle
Infrastrutture;
Pag. 2 di 12 -dire e dichiarare che dall'ampia disamina della documentazione depositata agli atti di causa del giudizio di primo grado risulta, palese, la responsabilità del per le palesi Parte_1 omissioni in cui è incorso il Sindaco pro-tempore, tracimate nella causazione del sinistro occorso all'odierno appellato;
-dire e dichiarare che il Sindaco pro-tempore del era perfettamente a Parte_1 conoscenza sia del sinistro occorso all'odierno appellato, sia della mancata manutenzione degli alberi di alto fusto piantati nella Via Aldo Moro, sia della mancata manutenzione dei dossi illegittimamente posizioni nella Via Aldo Moro, sia della richiesta di risarcimento fatta dall'odierno appellato, a nulla rilevando la circostanza che le raccomandate di messa in mora, rispettivamente del 19.08.2014 e del 07.05.2015, regolarmente ricevute dal Parte_1 non sono state evase, e della mancata adesione al procedimento di mediazione, da parte del
in persona del Sindaco pro-tempore, così come risulta dal verbale di media Parte_1 zione negativo rilasciato dall'organismo di mediazione" Antemer Pro Justitia, avente sede in
Marsala, territorialmente competente, quindi, per assenza voluta del e, di Parte_1 conseguenza, per assenza colpevole del Sindaco di Sig. il quale, Pt_1 Controparte_3 repetita iuvant, in sede d'interrogatorio formale, alle domande poste dal Giudice di prime cure, ha assunto l'atteggiamento di un soggetto che, non essendo a conoscenza del fatto, ha assunto le sembianze facciali proprio del soggetto che «è caduto dalle nuvole », tant'è vero che, ad entrambe le due domande poste dal Giudice, ha dato la stessa identica risposta < non mi risulta...;
-condannare il per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., al risarcimento del Parte_1 danno quantificando in €. 5.000,00, di cui: a)€.1.000,00 da devolvere all' per la CP_4 difesa del bambino , avente sede in Roma;
b) €.4.000,00 in favore Persona_1 dell'appellato, Sig. per lo stress subito nell'affrontare sia il procedimento di CP_1 mediazione, sia il giudizio di primo grado, sia questo giudizio d'appello, per il modus comportandi et agendi in malitiam;
-condannare il in persona del Sindaco pro-tempore, al paga mento delle Parte_1 spese, competenze ed onorari di questo giudizio di appello;
-non concedere la sospensione dell'esecutività della sentenza emessa dal Giudice di prime cure, atteso che la stessa regge perfettamente alle censure mosse dal appellante, in quanto Pt_1
Pag. 3 di 12 destituite di qualsiasi fondamento sia nei fatti, sia in diritto, e difettandone sia il periculum in mora, sia il fumus boni juris.
Si comunica che il valore della causa d'appello è rimasto invariato.
Salvis Juribus
In fatto e in diritto
1. Con atto di citazione notificato in data 9/9/2016 e Controparte_1
- esperito con esito negativo il tentativo di mediazione per la Controparte_2
composizione della controversia - convenivano in giudizio il Parte_1
per ottenere la condanna al risarcimento dei danni subiti in occasione dell'incidente verificatosi in data 11/08/2014 in lungo la via Aldo Moro, rilevando, il primo, Pt_1 di essere caduto rovinosamente mentre percorreva in bici la medesima via, a causa della presenza di un dosso sul fondo stradale ivi ubicato, non visibile né adeguatamente segnalato ed evidenziando la responsabilità dell'amministrazione comunale nell'omessa manutenzione della pavimentazione stradale ex artt. 2043 e
2051 c.c.. Pertanto, indicava la misura al risarcimento dei danni subiti in euro
72.000,00, spese mediche quantificate in 293,83 euro, nonché 8.000,00 euro per il danno esistenziale a titolo di vacanza rovinata, asseritamente sofferta dalla moglie, ed in via istruttoria chiedeva l'ammissione di C.T.U. medica al fine di determinare l'entità delle lesioni e dei postumi subiti, nonché prova per testi.
2. Si costituiva il il quale, domandava il rigetto delle Parte_1
domande avversarie, rilevando l'insussistenza dei requisiti della imprevedibilità ed invisibilità del pericolo, essendosi verificato l'incidente in prossimità della residenza della madre e dello zio del danneggiato, e quindi in una località frequentata e ben conosciuta dallo stesso, in un tratto di strada il cui dosso era da considerarsi in buono stato di conservazione e visibilità, tale per cui l'attore, impiegando l'ordinaria diligenza e prudenza, avrebbe potuto percepire e prevedere l'anomalia esistente sulla via pubblica ed evitare la potenziale situazione di pericolo.
3. Con sentenza n. 522/2018 del 24/5/2018 il Tribunale di Marsala, in accoglimento delle domande proposte dal , all'esito del giudizio istruito CP_1 tramite prove testimoniali, riconoscendo l'esclusiva responsabilità dell'ente locale ai
Pag. 4 di 12 sensi dell'art. 2051 c.c., condannava il al pagamento di euro Parte_1
24.093,76 oltre interessi, a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 11/8/2014, e condannava il al rimborso delle spese Pt_1 processuali, liquidate in euro 4.835,00 oltre spese generali, Cassa ed IVA come per legge ed euro 807,38 per esborsi, il tutto da compensarsi in ragione della metà.
4. Il Tribunale motivava l'accoglimento avendo ritenuto raggiunta la prova in merito al nesso eziologico tra l'insidia ed i danni riportati, essendo stato possibile accertare che la caduta sia stata effettivamente provocata dalla scarsa visibilità del dosso ormai usurato, insistente tra i margini della strada ivi posta, e dalla segnaletica stradale coperta da alberi da fusto che ne impedivano la visibilità, escludendo che la caduta sia stata provocata da una condotta poco diligente del . CP_1
Segnatamente, ha ritenuto raggiunta la prova “dell'an”, essendo attendibili le deposizioni dei testi escussi, e sulla scorta di quanto redatto in data 19/8/14 dagli
Agenti del Corpo di Polizia Municipale di ciò permettendo di apprezzare Pt_1
effettivamente i fatti occorsi.
5. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello, con atto di citazione notificato il 24/12/2018 e depositato il 3/1/19, il in persona Parte_1
del sindaco pro tempore, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, deducendo, che il sinistro si fosse verificato esclusivamente per imprudenza e/o disattenzione di parte attrice, la quale, oltre a conoscere i luoghi del sinistro ed usare con esperienza la propria mountain bike, adeguatamente equipaggiato per l'occasione, non ha dato prova del nesso causale tra l'evento dannoso e la cosa in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., dovendo così escludersi che vi fossero ostacoli o insidie nuove, imprevedibili ed inevitabili. In via ulteriormente subordinata, chiedeva, nell'ipotesi di responsabilità concorrente, ex art. 1227 cod. civ., la liquidazione del danno decurtata di una percentuale commisurata al grado di responsabilità della danneggiata.
6. Si sono costituiti in giudizio e con Controparte_1 Controparte_2
comparsa di risposta depositata il 26/3/19, che hanno chiesto il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado.
Pag. 5 di 12 7. Sostituita l'udienza del giorno 17/7/2024 con le note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata assunta in decisione con concessione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
8. Tanto premesso si osserva quanto segue.
9. Con unico articolato motivo di gravame il lamenta la violazione di Pt_1
legge per avere il giudice di primo grado accolto la domanda di risarcimento danni ai sensi dell'art. 2043 e 2051 c.c. ritenendo provata la colpa del nonché il nesso Pt_1
di casualità tra la colpa e il danno e per non avere tenuto in conto le effettive dinamiche dell'incidente, avendo ritenuto che il dosso, le cui condizioni erano logorate dall'uso, rappresentava un evento imprevedibile e quindi un'insidia per il passante. A giudizio dell'appellante il giudice ha errato nel ritenere il dosso un pericolo occulto o insidioso, essendo al contrario visibile e prevedibile, ragione per cui le conseguenze pregiudizievoli del sinistro di cui al presente giudizio sarebbero dovute ricadere sull'odierno appellato, il quale non avrebbe tenuto una condotta sufficientemente diligente nel prevenire i danni. A tal fine, il ha evidenziato Pt_1
che il sinistro si è verificato in condizioni di luogo e di tempo favorevoli all'avvistamento del dissuasore da parte di qualunque soggetto;
che l'appellato frequenta il luogo dell'incidente stante la vicinanza con la residenza della madre e dello zio, sicché ben conosceva quel tratto di strada;
che dubbia è l'attendibilità del malcapitato, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni contraddittorie in sede di interrogatorio formale rispetto a quanto rappresentato in citazione;
che il CP_1
risultava possedere l'esperienza sufficiente a circolare in mountain bike e perdipiù su terreni dissestati, essendo munito dell' equipaggiamento necessario.
10. Ancora, il lamenta che non si sia pervenuti alla prova rigorosa del Pt_1
fatto illecito dell'odierno appellante, dell'evento come descritto e del nesso di causalità tra il primo ed il secondo, ragione per la quale il Tribunale sarebbe dovuto pervenire al rigetto della domanda.
11. Infine, il lamenta l'errata valutazione da parte del giudice di prime Pt_1
cure in ordine alla corresponsabilità nella causazione del danno da parte del
, il quale con la sua condotta commissiva, consistente nel non avere CP_1
Pag. 6 di 12 prestato la dovuta attenzione in una via centrale e trafficata in prossimità della propria abitazione, avrebbe contribuito alla causazione del sinistro di cui al giudizio.
Per tale ragione, l'appellante chiede in via subordinata che sia dichiarato il concorso di colpa da parte del danneggiato nella misura percentuale ritenuta di giustizia.
12. Le doglianze, da esaminarsi congiuntamente in considerazione della stretta connessione logica tra gli stessi, non sono fondate.
13. Orbene, è il caso di premettere il percorso argomentativo del Tribunale. Nel giudizio di primo grado il giudice ha ritenuto dimostrata la ricostruzione della dinamica del sinistro operata dal nell'atto introduttivo, sulla base della CP_1
relazione redatta dal Corpo di Polizia di del 19/8/14 - ove si attesta la non Pt_1
visibilità del dissuasore in oggetto, in quanto i colori ormai usurati erano scoloriti - e delle dichiarazioni testimoniali assunte all'udienza del 26/9/2017 e, segnatamente, di quelle del ( tecnico addetto alla manutenzione del il Testimone_1 Pt_1
quale ha dichiarato di essere a conoscenza del fatto che nella via Aldo Moro il segnale che limitava la velocità era visibile dal lato dx della strada mentre dal centro della carreggiata ove normalmente circolano i veicoli “era coperto da un ramo” e che successivamente al sinistro occorso, circa due o tre mesi dopo, i dissuasori erano stati rimossi.
14. Così, il Tribunale ha valutato che il caso di specie configurasse una ipotesi tipica di “insidia” o “trabocchetto” e che, pertanto, non vi fosse alcun dubbio sulla responsabilità del rispetto al danno subito dall'appellato, innanzitutto a Pt_1
norma dell'art. 2043 c.c. Infatti, il giudice ha ritenuto che, essendo il sinistro controverso accaduto nella giornata del 11/8/2014 ed essendo il dosso non adeguatamente riconoscibile nonché la segnaletica dell'ostacolo coperta da del fogliame, non vi fossero le condizioni per cui il potesse rendersene conto CP_1
così da evitare il pericolo, oggettivamente invisibile e soggettivamente imprevedibile, dovendosi escludere inoltre una condotta imprudente del tale da CP_1 assumere di per sé efficienza causale nella determinazione del sinistro o da integrare il concorso del suo fatto colposo utile a interrompere il nesso eziologico tra evento lesivo e comportamento negligente omissivo dell'ente locale.
Pag. 7 di 12 15. Non è parsa rilevante al Tribunale la contestazione del che ha dedotto Pt_1
il comportamento colposo del , considerato che lo stesso era di certo a CP_1
conoscenza delle condizioni della strada visto che abita poco distante dalla stessa, poiché il fatto che l'odierno appellato potesse percorrere quotidianamente la strada in cui è avvenuto l'incidente non è di per sé utile a integrare una condotta abnorme così da escludere i requisiti dell'oggettiva invisibilità e dell'imprevedibilità del pericolo.
16. Inoltre, il Tribunale ha ritenuto che fosse pure ascrivibile al una Pt_1
responsabilità ex art. 2051 c.c. per le lesioni fisiche cagionate all'attore da un bene che
è sottoposto alla sua custodia e vigilanza, avendo l'ente locale omesso di manutenzionare il manto stradale e di segnalare opportunamente il dissuasore. Il avrebbe quindi operato in modo negligente e imprudente, specie Pt_1 considerato che la strada del sinistro costituisce una arteria comunale e che il controllo su di essa non è impossibile da esercitare, tanto che non si è adoperato per dimostrare in giudizio la ricorrenza del caso fortuito.
17. Così brevemente ripercorso l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice, va premesso che la fattispecie in esame è disciplinata dall'art. 2051 c.c. e tale qualificazione giuridica è stata data, come si è visto, anche dal giudice di prime cure che ne ha applicato i principi fondamentali, ritenendo ricorrere tale ipotesi unitamente alla responsabilità ex art. 2043 c.c.
18. Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (ex multis Cass. civ. n. 4051 del 9/2/2023; Cass. Sez. U., ordinanza n. 20943 del 30/06/2022; Cass. Sez.
3, n. 2480/2018), condiviso dal Collegio, “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
19. Secondo i giudici della legittimità, inoltre, "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si
Pag. 8 di 12 atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale" (cfr. Cass. S.U. citata).
20. Nel caso di specie, dall'istruttoria svolta nel corso del primo grado emerge che il giorno 11/8/14 intorno alle ore 11:00, l'appellato ricorrendo a bordo della sua bici la strada Via Aldo Moro a cadeva all'altezza del dissuasore posto sulla strada, Pt_1
in corrispondenza del quale la segnaletica che indicava il limite di velocità risultava non visibile poiché coperta dal fogliame di alti alberi da fusto. Invero, dal referto del
P.S. dell'ospedale Vittorio Emanuele III di si evince dall' “RX SPALLA E Pt_1
CLAVICOLA SINISTRA” che l'appellato ha subito una “frattura ossea pluriframmentaria scomposta con accavallamento dei frammenti ossei della clavicola sinistra”.
21. Ulteriormente, lo stato dei luoghi, la presenza del dissuasore privo della zebratura giallo-nera e dunque la sua incidenza nella verificazione del danno occorso al , sono corroborate dal rapporto di servizio redatto in data 19/8/2014 CP_1
dagli agenti del Corpo di Polizia Municipale di dal quale si evince con Pt_1
chiarezza che “il dissuasore, realizzato in asfalto anni fa, non è più visibile in quanto i colori giallo e nero sono da tempo scoloriti, inoltre la segnaletica verticale è parzialmente coperta dai rami di albero che ne impediscono la perfetta visibilità”. Tale circostanza trova riscontro nella documentazione fotografica allegata, che rende manifesto lo stato dei luoghi in cui è avvenuto il sinistro: dalla produzione fotografica in atti risulta che la strada oggetto della ripresa fotografica appare tutt'uno con il dissuasore posto sull'asfalto, la cui zebratura risulta ormai usurata. Inoltre, è evidente la scarsa visibilità della segnaletica di limite di velocità causata dalla copertura del fogliame di alberi da fusto.
Pag. 9 di 12 La situazione di fatto è stata altresì confermata dal teste , tecnico Testimone_1
del all'epoca dei fatti occorsi addetto alla manutenzione delle vie cittadine e Pt_1
del territorio urbano, il quale dopo aver confermato che “i dossi erano di colore giallo e nero”, ha dichiarato “sono a conoscenza di quello che ho accertato ad agosto nella relazione e cioè che il segnale che limitava la velocità percorrendo il lato destro della carreggiata era visibile mentre dal centro della carreggiata dove normalmente circolano gli autoveicoli era coperto da un ramo” ed ancora che “mi risulta che dopo un po' di tempo dal sinistro non so se due o tre mesi i dossi sono stati rimossi ma comunque non me ne sono occupato io”.
L'estraneità e la scarsa frequentazione dei luoghi al danneggiato è stata, poi, confermata dai testi e (rispettivamente zio e madre Testimone_2 Testimone_3
del ). CP_1
22. Le predette dichiarazioni devono ritenersi attendibili in quanto precise e circostanziate, nonché del tutto prive di vizi di contraddittorietà sia intrinseca che estrinseca.
23. Infine, anche la relazione del consulente di parte, utilizzata dal Giudice di prime cure per ricavarne elementi di prova, rileva che i danni subìti dall'appellato sono del tutto compatibili con le conseguenze del sinistro per come ricostruito in primo grado, confermando altresì il nesso causale già evidenziato da parte lesa: “Il periziando, in seguito ad Incidente Stradale occorsogli per la mancata visibilità sia a mezzo di segnale stradale, (occultato dai rami e delle foglie di un albero) sia per mancata pitturazione a strisce gialle del dosso stradale, ha riportato, per la violenza dell'urto, la Frattura scomposta, disassata, pluriframmentaria della OL Sx (invalidità 6%), guarita in Pseudoartrosi, e la
Frattura scomposta disassata della 5° Costa a Sx (invalidità 3%)… Ha avuto una malattia di giorni 80, di cui 35 di I.T.T. e 45 di I.T.P. tali suddette patologie, purtroppo avranno un esito evolutivo peggiorativo, con coinvolgimento anche di strutture muscolo-tendinee e capsulo- legamentose, con aggravio della sintomatologia algica e funzionale;
per cui è guarito con postumi invalidanti pari al 9%”.
24. Ora, alla luce del principio di diritto sopra enunciato, ribadito che il ha dato prova di essere caduto a causa del dosso non visibile presente sul CP_1
manto stradale e costituente certamente insidia anche per la scarsa visibilità dell'ostacolo e della segnaletica, va escluso che la caduta sia stata determinata da un
Pag. 10 di 12 comportamento non prevedibile o irragionevole (caso fortuito).
25. Quindi, nella specie va affermata la responsabilità dell'Ente appellante ex art. 2051 c.c. per omessa custodia, in virtù del carattere pubblico della strada, della sua ubicazione all'interno del perimetro urbano, che, di certo, consentiva e, anzi, imponeva l'obbligo di vigilanza e manutenzione onde prevenire eventi dannosi a carico degli utenti.
26. Non sembra possibile, inoltre, come richiesto dall'appellante in via subordinata, ritenere la sussistenza di un concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c., ciò in quanto, tenuto conto della complessiva dinamica del sinistro, siccome emersa dalle prove testimoniali già sopra riportate in sintesi, nonché della circostanza che la segnaletica non fosse visibile dal centro della strada ove circolava il ciclista, il non avrebbe potuto evitare il sinistro, tenuto conto che non CP_1
conosceva bene la strada nella quale è caduto.
27. È, difatti, da condividere il giudizio espresso sul punto dal primo Giudice che ha, appunto, evidenziato come non sia configurabile un comportamento neppure parzialmente negligente dell'odierno appellato.
28. L'appello va, in definitiva, respinto e la sentenza confermata.
29. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM 37/2018.
30. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando:
• rigetta l'appello avverso la sentenza n. 522/2018 pubblicata il 24/5/2018 del
Tribunale di Marsala proposto dal in persona del Parte_1
Sindaco pro tempore, nei confronti di e Controparte_1
con atto di citazione notificato il 24/12/2018; Controparte_2
• condanna il in persona del Sindaco pro tempore al Parte_1
Pag. 11 di 12 pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 2.000,00 oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
• dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello, il 5 febbraio 2025
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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