TAR Torino, sez. II, sentenza 05/05/2026, n. 995
TAR
Sentenza 5 maggio 2026

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  • Altro
    Nullità per difetto d’attribuzione, mancanza di potere o per difetto degli elementi essenziali dell’atto amministrativo ex art. 21 septies, l. 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per contraddittorietà, per insufficiente o difetto di motivazione con violazione di legge di cui agli artt. 3 e 21 nonies, l. 7 agosto 1990, n. 241

    La doglianza non è accolta nella sua radicalità, ma i vizi denunciati sono parzialmente corrispondenti a ragioni di annullamento esaminate in altre censure.

  • Altro
    Violazione di legge con riferimento sia all’art. 36-bis, d.p.r. 380/2001, cit. sia al successivo art. 37, sia all’allegato A del medesimo. Violazione di legge con riferimento sia all’art. 1, d.l. 27 giugno 1985, n. 312 conv. con mod. in l. 8 agosto 1985, n. 431, sia all’art. 2, co. 1°, d.m. Lav. Pubbl., 2 aprile 1968, n. 1444

    La prima parte è fondata perché l'amministrazione non ha trasmesso le istanze alla Soprintendenza per il parere vincolante sulla compatibilità paesaggistica. La seconda e terza parte non sono accolte perché la parte non ha provato la zona omogenea e l'omessa trasmissione ha impedito il perfezionarsi del silenzio-assenso.

  • Accolto
    Eccesso di potere per insufficiente motivazione e istruttoria, travisamento dei fatti. Violazione di legge di cui all’art. 36-bis, co. 1°, d.p.r. 380/2001, cit.; Violazione di legge di cui all’art. 1, 21 septies e 21 nonies, l. 7 agosto 1990, n. 241

    La censura è fondata perché il Comune non ha approfondito la differente disciplina urbanistica tra le aree e ha illegittimamente considerato improduttive di effetti pratiche edilizie risalenti senza disporne l'annullamento.

  • Accolto
    Violazione di legge con riferimento all’art. 23, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380; violazione con riferimento all’art. 21-nonies, l. 241 del 1990, con riferimento alla C.E. n.-OMISSIS-, prot. -OMISSIS- e alla DIA n. -OMISSIS-; violazione di legge con riferimento all’art. 1, co. 2°, l. 241/1990. Eccesso di potere per manifesta illogicità; eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca, insufficiente istruttoria e motivazione

    La censura è fondata perché la DIA del 2005, riferita all'area 04.RO.17 e variante della Concessione 2001, non poteva essere considerata inefficace senza intervenire sui pregressi titoli edilizi.

  • Accolto
    Violazione del principio generale ex art. 2, co. 3°, d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199 con riferimento alla presunta incompetenza del SUEP a pronunciarsi sulla richiesta di rilascio del permesso di costruire in sanatoria

    La censura è fondata perché l'ufficio che si ritenga incompetente ha l'onere di trasmettere la richiesta all'ufficio competente, senza che ciò produca effetti pregiudizievoli per la parte privata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. II, sentenza 05/05/2026, n. 995
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 995
    Data del deposito : 5 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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