Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 05/05/2026, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00995/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01417/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1417 del 2025, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Cavallo Perin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ivrea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento -OMISSIS- a firma del Dirigente dell’Area Tecnica della Città di Ivrea, di “diniego al permesso di costruire in sanatoria -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-”;
nonché di ogni altro atto presupposto, preordinato o consequenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ivrea;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. Marco Costa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e RI
1. Il fabbricato cui accedono le opere in contestazione ricade in area a vincolo paesaggistico a tutela delle aree contermini ai laghi ai sensi dell’art. 142 co. 1, lett. b) del d. lgs. 42/2004 ed è stato oggetto di trasformazioni edilizie assentite con concessione edilizia del -OMISSIS- e con successiva variante del -OMISSIS-; parte ricorrente rappresenta a pagg. 2 e seguenti del ricorso che, successivamente, parte del compendio in questione è stato ricompreso dallo strumento urbanistico in allora vigente (variante PRGC 1985 di cui alle DPGR 15 aprile 1991, n. 80 e 2 agosto 1991, n. 94) in Area normativa 04.RO.19 ed è stata oggetto di plurimi procedimenti edilizi (condono edilizio del -OMISSIS-, Concessioni n. -OMISSIS- e n-OMISSIS- in variante alla prima, DIA n. -OMISSIS- in nuova variante alla C.E. -OMISSIS-Condono n.-OMISSIS-); la restante pozione, in particolare la relativa “manica Est”, è risultata invece ricompresa nella diversa Area normativa 04.RO.17 ed è stata oggetto della Concessione edilizia n. -OMISSIS-, della successiva DIA n. -OMISSIS- di ristrutturazione e civilizzazione, nonché della DIA del -OMISSIS- con cui è stata assentita la ristrutturazione di una prima tettoia condonata.
2. Parte delle superfici del compendio risultano in uso alle imprese di famiglia.
3. Il qui contestato provvedimento del Comune di Ivrea ha denegato due, successive istanze in sanatoria del 2024; entrambe riguardano la suddetta porzione Est del compendio, appartenente alla ex area normativa 04.RO.17, ed hanno ad oggetto:
a) Quanto alla prima, SCIA in sanatoria ex art. 37, co. 4°, d.p.r. n. 380/2001 del -OMISSIS- (doc. 12 ricorrente), alcune finestre e tramezzi interni, eseguiti a suo tempo in parziale difformità dalla Concessione Edilizia del -OMISSIS- (doc. 2 ricorrente) e dalla successiva variante del-OMISSIS- (doc. 3 ricorrente), così come rappresentato nel relativo progetto, ove sono indicate le opere concretamente realizzate (in rosso) e quelle autorizzate ma non realizzate (in blu);
b) Quanto alla seconda, richiesta di Permesso di costruire in sanatoria del -OMISSIS- ex art. 36-bis, d.p.r. n. 380/2001 (doc. 13 ricorrente), corredata di istanza di accertamento paesaggistico, alcune opere realizzate tra il 2003 e il 2004, ovvero: I. al primo piano variazione di destinazione d’uso – ritenuta dagli istanti non urbanisticamente rilevante - di porzione del fienile per ubicarvi l’archivio; II. al piano terra modifica di n. 10 aperture esterne; III. l’innalzamento di cm 80 della copertura di una porzione del piano primo in corrispondenza degli uffici e del piano scala.
4. La superficie di insistenza del compendio, come visto per un lungo periodo ricadente in due distinte aree normative, è stata poi disciplinata nuovamente in modo unitario dal PRGC vigente al tempo delle istanze nell’ambito dell’Area normativa TC2a – Insediamenti a piccole unità plurifamiliari e ville urbane (art. 41, NTA al PRGC 2000, doc. 10 ricorrente) e dell’Area normativa TM37 – Tessuti consolidati di impianto moderno o contemporaneo del nuovo PRGC (doc. 11 ricorrente, art. 110 NTA al PRGC 2030).
5. Le ragioni di mancato accoglimento delle pratiche, esternate dall’intimato Comune di Ivrea all’esito dell’espletato, propedeutico contraddittorio procedimentale (docc. 14 e 15 ricorrente), non riposano sulla difformità dei manufatti dalla disciplina urbanistica sopravvenuta ma su considerazioni di ordine paesaggistico nonché sull’asserita carenza ed erronea ricostruzione dello stato legittimo degli immobili interessati.
6. Con ricorso notificato il 9.6.2025 e depositato il 25.06.2025 i richiedenti i titoli ha gravato la decisione negativa del Comune di Ivrea, deducendone:
I. Nullità per difetto d’attribuzione, mancanza di potere o per difetto degli elementi essenziali dell’atto amministrativo ex art. 21 septies, l. 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per contraddittorietà, per insufficiente o difetto di motivazione con violazione di legge di cui agli artt. 3 e 21 nonies, l. 7 agosto 1990, n. 241 ; la doglianza si incentra sulla intrinseca natura viziata del provvedimento, in quanto insanabilmente contraddittorio, nonché corredato di insufficiente motivazione: l’amministrazione avrebbe, infatti, ritenuto di ritornare su pratiche edilizie molto risalenti, senza neppure individuare le norme che a suo tempo sarebbero state violate né il fondamento dei pretesi poteri di riesame;
II. Violazione di legge con riferimento sia all’art. 36-bis, d.p.r. 380/2001, cit. sia al successivo art. 37, sia all’allegato A del medesimo. Violazione di legge con riferimento sia all’art. 1, d.l. 27 giugno 1985, n. 312 conv. con mod. in l. 8 agosto 1985, n. 431, sia all’art. 2, co. 1°, d.m. Lav. Pubbl., 2 aprile 1968, n. 1444 ; la composita doglianza stigmatizza la circostanza che, benché la denegata richiesta di Permesso di costruire del -OMISSIS- fosse corredata dall’istanza di accertamento paesaggistico per quanto attiene alla sopraelevazione della copertura, l’amministrazione non abbia chiesto il prescritto parere alla competente Sopraintendenza, né provveduto autonomamente ai sensi dell’art. 36-bis, co. 4, primo periodo, del d.p.r. n. 380 del 2001, opponendo illegittimamente il mancato preventivo e originario vaglio paesaggistico delle opere di cui alla concessione 1979, alla successiva variante 1982 e alla successiva DIA; sotto connesso profilo, le opere di cui a entrambe le istanze denegate, realizzate sulla base delle originarie concessioni edilizie del 1979 e del 1982, all’epoca non avrebbero richiesto l’autorizzazione paesaggistica, poiché collocate in zona omogenea B ai sensi del d. m. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 2, co. 1, e, pertanto, escluse dal vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 1, co. 2°, d.l. 27 giugno 1985, n. 312 conv. con mod. in l. 8 agosto 1985, n. 431; infine, ancora sulla doverosità del vaglio paesaggistico ex art. 36 bis, co. 4°, d.p.r. 380/2001, gli interessati deducono che, poiché lo stesso risulta applicabile “anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi, ovvero l’aumento di quelli illegittimamente realizzati” , la relativa omissione nei termini di legge avrebbe prodotto la formazione del pertinente silenzio assenso per decorso del termine;
III. Eccesso di potere per insufficiente motivazione e istruttoria, travisamento dei fatti. Violazione di legge di cui all’art. 36-bis, co. 1°, d.p.r. 380/2001, cit.; Violazione di legge di cui all’art. 1, 21 septies e 21 nonies, l. 7 agosto 1990, n. 241 ; la censura si appunta sulla contestazione del provvedimento impugnato nella parte in cui ritiene non comprovato lo stato legittimo dell’immobile ai sensi dell’art. 9-bis, d.p.r. n. 380/2001, in ragione di un’asserita, falsa rappresentazione di fatti rilevanti nella precedente C.E. n. -OMISSIS- e nella DIA n.-OMISSIS-; secondo parte ricorrente il Comune avrebbe fondato il proprio convincimento su un’inesatta ricostruzione dei fatti, la quale ignorerebbe le differenti prescrizioni in allora vigenti per le Aree normative 04.RO.17 e 04.RO.19, le quali non potevano essere interpretate nel senso di attribuire interferente rilevanza ai manufatti separatamente collocati in ciascuna, cosicché le tettoie ricadenti in area 04.RO.19 non sarebbero state computabili ai fini del raggiungimento del limite prescritto per le superfici produttive in relazione all’area 04.RO.17; l’amministrazione, inoltre, non avrebbe potuto attribuire rilevanza giuridica alla pretesa incompletezza dell’istanza edilizia del lontano 2001, senza annullare la relativa concessione edilizia;
IV. Violazione di legge con riferimento all’art. 23, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380; violazione con riferimento all’art. 21-nonies, l. 241 del 1990, con riferimento alla C.E. n.-OMISSIS-, prot. -OMISSIS- e alla DIA n. -OMISSIS-; violazione di legge con riferimento all’art. 1, co. 2°, l. 241/1990. Eccesso di potere per manifesta illogicità; eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca, insufficiente istruttoria e motivazione ; la censura contesta il provvedimento impugnato anche laddove conclude per l’inefficacia della D.I.A. del 2005 in via derivata e per le stesse ragioni d’illegittima rivalutazione dei fatti oggetto dei precedenti procedimenti edilizi, compresi quelli del 1998 e del 2001, che il Comune, al tempo stesso, ha dichiarato “validi ed efficaci” e, pertanto, di fatto intangibili; secondo la parte, in particolare, la pretesa inefficacia della D.I.A. del 2005, in quanto riferita all’area 04.RO.17 e costituente variante della Concessione 2001 avente ad oggetto la conversione in ufficio di una porzione dell’ala est, non potrebbe essere pronunciata senza prima rimuovere i pregressi titoli edilizi;
V. Violazione del principio generale ex art. 2, co. 3°, d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199 con riferimento alla presunta incompetenza del SUEP a pronunciarsi sulla richiesta di rilascio del permesso di costruire in sanatoria ; con l’ultima censura, infine, il diniego gravato viene contestato anche laddove conferma che, in ragione della presenza nei luoghi in esame di locali afferenti all’impresa di famiglia, i quali occuperebbero una superficie maggiore (1.459 mq) rispetto a quella delle unità residenziali con annesse pertinenze (1.338 mq), sarebbe competente a trattare la pratica il solo SUAP; secondo i ricorrenti ciò si porrebbe in contrasto con il principio generale per cui l’amministrazione - laddove si ritenga che una istanza sia rivolta all’ufficio inesatto - è tenuta a trasmetterla all’ufficio responsabile del procedimento, tenendo informato il richiedente.
7. Si è costituito in resistenza il Comune di Ivrea.
8. All’udienza pubblica del 11.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. La prima censura contesta l’abnormità del provvedimento gravato, che sarebbe nullo in quanto insanabilmente affetto da incoerenza e da insufficiente motivazione e istruttoria.
9.1. La doglianza non può essere accolta nella sua radicalità, in quanto i vizi ivi denunciati non manifestano la stigmatizzata abnormità della determinazione pubblica ma ne disvelano, piuttosto, alcune, parzialmente corrispondenti ragioni di annullamento, le quali, in quanto riproposte in tal guisa nelle successive censure del ricorso, saranno oggetto di scrutinio nell’ambito della pertinente disamina.
10. La seconda censura è fondata quanto alla prima parte, incentrata sulla contestazione della decisione comunale di non sottoporre al vaglio della Soprintendenza, autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico gravante sulle aree, tanto la SCIA in sanatoria del-OMISSIS- quanto l’istanza di permesso di costruire in sanatoria de-OMISSIS-, quest’ultima espressamente corredata di pertinente istanza.
10.1. Orbene, il Collegio non ignora che il descritto e qui contestato modus procedendi muova dal rilievo che neppure le risalenti trasformazioni edilizie precedentemente assentite nel 1979 e nel 1982 fossero corredate di positivo vaglio paesaggistico, con conseguente necessità di svolgere ex post un complessivo scrutinio del costruito, tuttavia tale profilo avrebbe potuto trovare adeguato approfondimento proprio in sede di vaglio da parte dell’autorità tutoria che, invece, è risultato radicalmente precluso dalla mancata trasmissione delle istanze edilizie, illegittimamente de plano denegate. L’art. 36 bis, co. 4, D.P.R. n. 380/2001, a seguito dell’entrata in vigore del d. l. n. 29 maggio 2024, n. 69, convertito in l. 24 luglio 2024, n. 105, nell’ammettere l'accertamento della compatibilità paesaggistica anche nel caso in cui i sanandi lavori “abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati” , detta, infatti, una disciplina innovativa e speciale, la cui corretta applicazione impone la trasmissione d’ufficio delle istanze all’amministrazione preposta alla tutela del vincolo, affinché quest’ultima esprima il proprio parere in merito.
10.2. La seconda parte della censura, invece, non merita condivisione, poiché la parte ha allegato ma non ha provato che l’area in esame ricadesse in zona omogenea B dello strumento urbanistico ai sensi dell’art. 2 co. 1 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, e che, perciò, fosse esclusa dal vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 1, co. 2, d.l. 27 giugno 1985, n. 312 conv. con mod. in l. 8 agosto 1985, n. 431.
10.3. Anche la terza parte della censura non può essere accolta, poiché l’omessa trasmissione delle istanze edilizie all’autorità preposta alla tutela del vincolo ha impedito il perfezionarsi del relativo silenzio-assenso; ai sensi dell’art. 36 bis, co. 4, D.P.R. n. 380/2001, l’autorità tutoria deve essere, infatti, necessariamente e previamente interpellata: “4. Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano eseguiti in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede all'autorità preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in merito all'accertamento della compatibilità paesaggistica dell'intervento, anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Se i pareri non sono resi entro i termini di cui al secondo periodo, si intende formato il silenzio-assenso e il dirigente o responsabile dell'ufficio provvede autonomamente. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nei casi in cui gli interventi di cui al comma 1 risultino incompatibili con il vincolo paesaggistico apposto in data successiva alla loro realizzazione” . La vista deviazione dal procedimento normativamente tracciato non può, pertanto, condurre alla formazione per silentium del titolo paesaggistico.
11. La terza censura, incentrata sulla contestazione dell’assunto comunale in merito alla inesatta rappresentazione dei fatti nella precedente C.E. n. -OMISSIS-e nella DIA n. -OMISSIS-, è fondata nei termini che seguono.
11.1. Sotto un primo profilo, il Comune non ha approfondito sul piano istruttorio la differente disciplina urbanistica che interessava le parti del complesso afferenti all’area 04.RO.17 rispetto alle porzioni ricadenti nella finitima 04.RO.19, limitandosi ad asserire che la destinazione produttiva di superfici e volumi collocati nella seconda avrebbe dovuto essere rappresentata nelle istanze edilizie (Concessione 2001e DIA 2005) ricadenti nella prima. Tanto è sufficiente per ritenere il gravato provvedimento affetto dalle denunciate carenze istruttorie e motivazionali.
11.2. Sotto un secondo, parimenti dirimente profilo, il Comune ha ritenuto illegittimamente di poter considerare improduttive di effetti pratiche edilizie molto risalenti nel tempo senza disporne l’annullamento d’ufficio, anzi dopo avere escluso di poter esercitare siffatto potere di secondo grado, così disvelando un non lineare e, pertanto, illegittimo modus deliberandi .
12. La quarta censura, appuntata sulla irragionevolezza della pronuncia di inefficacia della sola D.I.A. del 2005, è parimenti fondata per le medesime ragioni testé espresse al termine del punto precedente: la suddetta D.I.A. del 2005, infatti, risultava riferita all’area 04.RO.17 e costituiva variante della Concessione 2001, cosicché non avrebbe potuto essere considerata tamquam non esset senza intervenire sui pregressi titoli edilizi.
13. La quinta censura, incentrata sulla erronea individuazione degli effetti della dichiarata incompetenza dell’ufficio destinatario delle istanze in favore del SUAP, è parimenti fondata: per condivisa ricostruzione, infatti, l’ufficio che si ritenga incompetente ha l’onere di trasmettere la richiesta pervenutagli all’ufficio ritenuto competente, senza che ciò produca effetti pregiudizievoli per la parte privata. Una siffatta regola, espressamente prevista dall’articolo 2, comma 3, del d.P.R. n. 1199/1971 in materia di ricorsi gerarchici, è espressione di un principio generale, il quale rende rilevante, ai fini della procedibilità della richiesta, la presentazione all’Amministrazione competente, non assumendo valenza preclusiva la circostanza che il privato non abbia correttamente individuato la concreta articolazione organizzativa cui spetta l’esame e la definizione della pratica (Cons. Stato, VI, 8.2.2016, n. 508); depongono in tal senso anche il divieto di aggravio del procedimento e il principio di collaborazione espressi dai commi 2 e 2 bis dell’art. 1 della legge n. 241/1990.
14. In conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del diniego impugnato.
15. La particolarità della fattispecie dedotta depone per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione, ai fini del riesame.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LU CI, Presidente
Marco Costa, Referendario, Estensore
Alessandro Fardello, Referendario
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| Marco Costa | LU CI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.