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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 26/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
UR SA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 423/2024 depositato il 07/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- IPOTECA n. 9582 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti e fa presente che in data 8/11/2023 e' stata disposta la cancellazione dell'ipoteca oggetto del ricorso e chiede la condanna alle spese.
Resistente/Appellato: insiste nei propri atti scritti e ne chiede la condanna delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I Contribuenti Ricorrente_1, Ricorrente_2 e Ricorrente_3 – tutti eredi di Nominativo_1 - hanno impugnato dinnanzi a questa Corte il diniego, espresso con il silenzio avverso la richiesta di cancellazione dell'intimazione meglio indicata in epigrafe.
Hanno dedotto che con ricorso del 24/10/2023 avevano richiesto – senza esito - la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria: Registro generale n. 9582 e Registro particolare n. 1799 del 20/04/2004 (cfr. ricorso e documentazione in atti).
Lamentano la nullità dell'iscrizione ipotecaria (ex art. 2841 c.c.) per non essere, nell'ispezione ipotecaria, indicati nella relativa sezione il “tasso interesse annuo..., tasso interesse semestrale..., interessi...” nonché
l' inesistenza degli elementi essenziali (cfr. ricorso introduttivo).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha contro dedotto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna: il Difensore delle Contribuenti deduce l'avvenuta cancellazione dell'Ipoteca qui in contestazione della quale esibisce prova documentale.
Pertanto, chiede l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Il Consiglio di Stato (Sez. II, sent. del 23 novembre 2020, n. 7337) ha ritenuto (in breve) che l'interesse al ricorso, in quanto condizione dell'azione, deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame che al momento della decisione, con conseguente attribuzione al giudice del potere di verificare la persistenza della condizione dell'azione in relazione a ciascuno di tali momenti (Cons. Stato Sez. VI, 1 febbraio 2018, n. 666).
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere rinvenute nella molteplicità e complessità delle questioni involte ed esaminate.
Per le argomentazioni che precedono va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Vanno compensate le spese.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Agrigento, 15 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IO NA
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
UR SA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 423/2024 depositato il 07/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- IPOTECA n. 9582 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti e fa presente che in data 8/11/2023 e' stata disposta la cancellazione dell'ipoteca oggetto del ricorso e chiede la condanna alle spese.
Resistente/Appellato: insiste nei propri atti scritti e ne chiede la condanna delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I Contribuenti Ricorrente_1, Ricorrente_2 e Ricorrente_3 – tutti eredi di Nominativo_1 - hanno impugnato dinnanzi a questa Corte il diniego, espresso con il silenzio avverso la richiesta di cancellazione dell'intimazione meglio indicata in epigrafe.
Hanno dedotto che con ricorso del 24/10/2023 avevano richiesto – senza esito - la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria: Registro generale n. 9582 e Registro particolare n. 1799 del 20/04/2004 (cfr. ricorso e documentazione in atti).
Lamentano la nullità dell'iscrizione ipotecaria (ex art. 2841 c.c.) per non essere, nell'ispezione ipotecaria, indicati nella relativa sezione il “tasso interesse annuo..., tasso interesse semestrale..., interessi...” nonché
l' inesistenza degli elementi essenziali (cfr. ricorso introduttivo).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha contro dedotto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna: il Difensore delle Contribuenti deduce l'avvenuta cancellazione dell'Ipoteca qui in contestazione della quale esibisce prova documentale.
Pertanto, chiede l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Il Consiglio di Stato (Sez. II, sent. del 23 novembre 2020, n. 7337) ha ritenuto (in breve) che l'interesse al ricorso, in quanto condizione dell'azione, deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame che al momento della decisione, con conseguente attribuzione al giudice del potere di verificare la persistenza della condizione dell'azione in relazione a ciascuno di tali momenti (Cons. Stato Sez. VI, 1 febbraio 2018, n. 666).
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere rinvenute nella molteplicità e complessità delle questioni involte ed esaminate.
Per le argomentazioni che precedono va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Vanno compensate le spese.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Agrigento, 15 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IO NA