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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/12/2025, n. 3324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3324 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 890\2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa OS NE Presidente dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere dott.ssa ST CC Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 890 \2025 promossa in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Milano n. 4804/2024 del 7.5.2024
DA
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Claudio Parte_1 C.F._1
IL e GI MI, come da procura acclusa all'atto di citazione del primo grado di giudizio, con elezione di domicilio telematico ai seguenti indirizzi:
Email_1 Email_2 appellante
contro
:
(C.F. , in qualità di mandataria di Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. Roberto Franco, come da procura acclusa alla comparsa di costituzione e risposta, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo, in Piazza del Lavoro n. 3, Vibo Valentia –
Email_3 appellata
Oggetto: opposizione ex art. 650 c.p.c, clausole vessatorie, cessione credito pagina 1 di 11 *
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“Voglia l'Ill.mA Corte adita, previe le declatorie del caso e di legge, contrariis reiectis, in riforma della impugnata sentenza, così giudicare:
In via preliminare sospendere l'esecutività della sentenza impugnata in quanto sussistenti i gravi motivi, inaudita altera parte, considerata la somma a titolo di spese legali e le conseguenze economiche della mancata sospensione alla luce dei motivi addotti;
Nel merito e in via principale accogliere le conclusioni spiegate in primo grado, che si intendono integralmente trascritte, vinte le spese per i due gradi di giudizio, in ogni caso annullando la condanna alle spese a favore di controparte.
In via istruttoria
Si chiede rimessione in istruttoria per tutte le prove dedotte in primo grado e non accolte da intendersi integralmente ritrascritte.
In ogni caso con vittoria di spese, compensi, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi”.
Per l'appellata uale mandataria di Controparte_1 Controparte_2
“l'Ecc.ma Corte di Appello adita - reietta ogni altra contraria istanza - voglia così provvedere e giudicare –
In via principale e nel merito
- rigettare il proposto appello perché infondato in ogni sua articolazione ed in ogni suo motivo
e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata n. 8141/2024 (Repert. n. 7426/2024) emessa dal
Tribunale di Milano, Sezione SESTA CIVILE, ella persona del Giudice dott. Claudio Antonio
Tranquillo, all'esito del giudizio rubricato con n. RG n. 6669/2024 pubblicata il 19/09/2024 e non notificata;
- accertare e dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, infondato in fatto e in diritto l'appello proposto da avverso la sentenza impugnata n. 8141/2024 Parte_1
(Repert. n. 7426/2024) emessa dal Tribunale di Milano, Sezione SESTA CIVILE, nella persona del
Giudice dott. Claudio Antonio Tranquillo, all'esito del giudizio rubricato con n. RG n. 6669/2024 pubblicata il 19/09/2024 e non notificata, disponendone l'integrale rigetto con tutte le conseguenze di legge e con conferma del provvedimento appellato;
pagina 2 di 11 - per l'effetto, accertare e dichiarare la titolarità in capo alla del diritto Controparte_2 fatto valere e la conseguente legittimazione ad agire in suo favore.
Con vittoria di spese e competenze professionali di causa”.
*
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. L'oggetto del giudizio.
ha impugnato la sentenza del Tribunale di Milano n. 8141/2024 che ha Parte_1 rigettato l'opposizione dallo stesso svolta ai sensi dell'art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n.
16907\2022, con il quale il Tribunale ha intimato il pagamento, a favore di Controparte_2
della somma di euro 8.510,29 oltre interessi e spese, condannandolo altresì al pagamento delle
[...] spese di lite del grado.
B. Il primo grado di giudizio.
e per essa quale mandataria (a seguire Controparte_2 Controparte_1
CP_ semplicemente ”), ha agito in via monitoria in qualità di cessionaria del credito di CP_3
(già credito che a sua volta era stato ceduto da e
[...] Controparte_4 CP_5 relativo al saldo di un contratto di finanziamento non onorato, finalizzato all'acquisto di una autovettura. CP_
- Il decreto ingiuntivo ottenuto da non è stato opposto dal debitore nel termine di legge di quaranta CP_ giorni dalla notificazione, così , in data 3.1.2023, ha chiesto al Tribunale di apporre allo stesso la formula esecutiva. Il Tribunale ha tuttavia ritenuto che la notifica non si fosse perfezionata nei confronti del destinatario, per avere quest'ultimo mutato l'indirizzo di residenza;
pertanto, ha concesso nuovo termine per rinotificare il decreto ingiuntivo presso l'effettiva residenza di . Parte_1
CP_
ha quindi notificato l'ingiunzione in data 11.3.2023, notifica perfezionatasi nei confronti del debitore ai sensi dell'art. 140 c.p.c.; conseguentemente il Tribunale ha emesso la formula esecutiva richiesta in data 16.5.2023.
- A seguito della notifica dell'atto di precetto, in data 30.5.2023, è stata dunque aperta la procedura esecutiva, nel corso della quale il giudice dell'esecuzione, all'udienza dell'8.1.2024, ha concesso all'ingiunto il termine di quaranta giorni per introdurre il giudizio di opposizione tardiva innanzi al giudice della cognizione, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., e ha fissato la successiva udienza il 29.2.2024.
- ha quindi svolto opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c., nei confronti del Parte_1 decreto ingiuntivo n. 16907/2022, innanzi al giudice della cognizione, che ha pronunciato la sentenza oggi impugnata. pagina 3 di 11 In tale sede l'opponente ha eccepito:
- la “decadenza” del decreto ingiuntivo per mancata notifica, per avere IFIS effettuato una prima notifica del decreto ad un indirizzo diverso da quello di residenza, e soltanto poi, “in assenza di rimessione in termini”, una seconda notifica, all'indirizzo corretto;
CP_
- la carenza di legittimazione sostanziale di per mancanza di prova della titolarità del credito, nonché la carenza di legittimazione all'attività di recupero del credito per mancanza di prova CP_ dell'iscrizione di nel registro di cui all'art. 106 TUB;
CP_
- l'inesistenza di un credito certo, liquido ed esigibile certificato, poiché nella fase monitoria si è limitata a produrre la documentazione ex art. 50 TUB;
Ulteriormente, ha eccepito l'abusività e la vessatorietà delle clausole contrattuali del finanziamento ai sensi dell'art. 33 comma 1 cod. cons., poiché la condizioni pattuite determinano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.
In particolare, ha dedotto:
(1) la violazione degli artt. 116 co 1 e 117 commi 4-6 TUB, per non aver la indicato il TAE in CP_6 contratto;
(2) la violazione degli artt. 821 comma 3 c.c., 116 comma 1 e 117 commi 4-6 TUB, per non aver la indicato il regime finanziario, semplice o composto, degli interessi. Conseguentemente ha CP_6 ritenuto l'indeterminatezza degli interessi per omessa pattuizione ed indicazione in contratto del regime di capitalizzazione applicato e del tipo di ammortamento;
(3) l'applicazione di usura a seguito di costi di mora applicati e per ritardato pagamento;
(4) improcedibilità del giudizio per mancato espletamento della mediazione obbligatoria.
, regolarmente costituitasi, ha primariamente contestato l'ammissibilità dell'opposizione tardiva, CP_2 eccependo il difetto dei presupposti di cui all'art. 650 c.p.c. Sul punto ha rilevato che non vi è stata alcuna irregolarità nella notificazione del decreto. Ha poi osservato che l'ingiunto non ha fornito la prova di non aver potuto proporre tempestivamente l'opposizione, a seguito del perfezionamento della notifica.
Ha precisato ed evidenziato che
- sono stati prodotti tutti i documenti attestanti la titolarità del credito;
- le censure attoree relative alla vessatorietà delle clausole pattuite nel contratto di finanziamento sono del tutto generiche, e non consentono di apprezzare se vi sia un interesse concreto ed attuale all'esame officioso della presenza di clausola vessatorie;
- nel finanziamento sub iudice è previsto un piano di ammortamento alla francese, che quindi non comporta alcuna capitalizzazione infrannuale degli interessi, bensì il solo frazionamento dell'obbligo pagina 4 di 11 restitutorio. E infatti la rata di rimborso, avente importo costante, prevede nel corso del tempo una quota di interessi che proporzionalmente diminuisce;
gli interessi contenuti in ciascuna rata sono calcolati sul capitale residuo, in via decrescente, senza alcuna capitalizzazione sugli interessi;
- l'opponente non ha assolto l'onere di idonea e specifica contestazione in punto di usurarietà degli interessi convenuti, risolvendosi le contestazioni sul punto in “una generica discussione concernente le problematiche dell'usura, anatocismo ecc.”;
- ha provato il proprio credito e che il debitore non ha contestato in modo analitico la documentazione ex art. 50 TUB (documentazione prodotta da IFIS sub doc 9 fasc. monitorio).
C. La sentenza del Tribunale.
Il primo giudice ha rigettato l'opposizione ex art. 650 c.p.c. svolta da Parte_1
CP_
- Anzitutto il Tribunale ha disatteso le doglianze dell'attore in punto di omessa notifica: ha provveduto a notificare tempestivamente il decreto all'ingiunto presso il luogo di residenza da questi indicato. Constatato il cambio di residenza, il giudice del decreto ingiuntivo, prima di dichiarare la esecutorietà dell'ingiunzione, ha dato nuovo termine per una seconda notifica in data 24.2.2023, notifica perfezionatasi ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 11.3.2023.
Quest'ultimo profilo, in punto di fatto, non è stato contestato dall'appellante.
Al riguardo scrive il giudice di prime cure: “L'opposizione tardiva (si richiama infatti espressamente
l'art. 650 c.p.c.) viene argomentata sul presupposto che il decreto sia stato notificato presso un indirizzo nel quale l'opponente non aveva più la residenza. Ne consegue, Parte_1 secondo lo stesso opponente, l'intervenuta “decadenza” per mancata notifica del decreto. Non si può tuttavia parlare di inefficacia del decreto per omessa notifica (pag 2 della citazione) atteso che
l'ipotesi, disciplinata dall'art. 188 disp. att. c.p.c., ricorre solo nel caso di omessa notifica, non anche nel caso di notifica avvenuta, ancorché tardiva o nulla. Nel caso di specie, non si può parlare di omessa notifica. La banca creditrice, cedente il credito all'odierna convenuta opposta Controparte_2 ha effettuato, in data 28.10.2022, un primo tentativo di notifica, a mezzo del servizio postale,
[...] presso il luogo di residenza indicato dal debitore (Via Parabiago n. 41, in Busto Garolfo) e, di seguito, accertato il cambio di residenza del debitore è stata avviata una nuova notifica, sempre mediante il servizio postale, in data 24.2.2023, asseritamente perfezionatasi in data 11.3.2023. Il punto non è oggetto di specifica, tempestiva, contestazione a opera dell'opponente. Ciò premesso, atteso che null'altra ragione viene addotta dall'opponente per giustificare la tardività dell'opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c., sotto questo profilo l'opposizione tardiva è infondata”.
Ha quindi ritenuto l'infondatezza dell'opposizione tardiva. pagina 5 di 11 - Ha poi ulteriormente precisato che il provvedimento del giudice dell'esecuzione, già richiamato dall'opponente, con il quale è stato concesso termine di quaranta giorni per svolgere l'opposizione ex art. 650 c.p.c., si sostanzia in un rimedio, di creazione giurisprudenziale, volto a consentire l'esame di eventuale nullità delle sole clausole vessatorie ex artt. 33 ss. cod. cons. alla base del credito azionato monitoriamente.
- Il Tribunale ha conseguentemente ritenuto che il solo oggetto ammissibile della presente opposizione sia costituito esclusivamente dalle contestazioni sollevate ai sensi degli artt. 33 ss. cit. Le altre questioni, pur sollevate dall'opponente, avrebbero dovuto formare oggetto di opposizione tempestiva.
Per tale ragione le ha dichiarate inammissibili.
-In punto di mediazione ha infine osservato che l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 650 c.p.c.
“assorbe anche ogni profilo in ordine alle necessità di messa in mediazione, eccepita da parte attrice: ma non integrante questione ai sensi dell'art. 33 cit”.
- Il primo giudice ha quindi disatteso la censura di in punto di vessatorietà delle Parte_1 clausole pattuite ai sensi dell'art. 33 cod. cons.
Ha accertato che il contratto di finanziamento riportava il TAEG, cosicché il costo del finanziamento risultava pienamente determinato.
Ha poi ritenuto, in conformità con la giurisprudenza della Suprema Corte, che l'omessa indicazione del piano di ammortamento non comporta violazione della trasparenza ed escluso che l'adozione di un piano di ammortamento alla francese comporti un regime di interessi composto.
Sul punto si legge nella sentenza che “l'omessa indicazione della tipologia di piano di ammortamento non comporta violazione della trasparenza (Cass. S.U. n. 15130/2024), né l'adozione di un piano di ammortamento alla francese implica il fenomeno degli interessi composti e, in senso lato, dell'anatocismo… Non si rinviene traccia di capitalizzazione composta. In particolare: non corrisponde al vero che gli interessi si calcolino sul montante maturato, comprensivo della quota interessi;
dall'esempio di evince come nell'ammortamento alla francese gli interessi siano calcolati sul solo capitale prestato che di volta in volta residua a seguito del pagamento di ciascuna rata”.
Infine, ha ritenuto che la prospettazione di interessi usurari sia stata svolta in modo del tutto generico e formulata in termini sostanzialmente esplorativi: “della stessa neppure vi è cenno, anche solo ipotetico, nella pre-perizia prodotta sub doc. 5 (del tutto priva di motivazione)”.
D. I motivi di appello.
L'appellante ha chiesto la riforma integrale della sentenza attraverso la formulazione di tre motivi di gravame. pagina 6 di 11 Con il primo motivo ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto l'avvenuto perfezionamento della notifica del decreto ingiuntivo. Ha sostenuto l'appellante che la prima notifica è stata effettuata ad un indirizzo diverso da quello di residenza, mentre la seconda è avvenuta, in mancanza di rimessione nei termini e con estremo ritardo.
Con il medesimo motivo ha altresì:
-chiesto la concessione di un termine per dar corso alla mediazione, rilevando che l'obbligo di mediazione non è escluso dall'art. 33 codice del consumo, risultando anzi la mediazione idonea ad evitare il contenzioso;
-eccepito la prescrizione della pretesa creditoria;
Con il secondo motivo ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure CP_ ha ritenuto provata la titolarità del credito in capo a . CP_ Secondo l'appellante, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, non avrebbe fornito la prova circa la sussistenza della titolarità del credito, né la prova dell'iscrizione della creditrice nel registro di cui all'art. 106 TUB (iscrizione necessaria per l'attività del recupero del credito).
Con il terzo motivo, infine, l'appellante ha censurato la sentenza per aver ritenuto sufficiente, ai fini CP_ dell'emissione del decreto ingiuntivo, la produzione degli estratti conto prodotti da (doc. 9 fasc. monitorio). Detta documentazione non risulterebbe conforme all'art. 50 TUB, poiché priva di una dichiarazione di autenticità o conformità da parte del funzionario della banca. Inoltre, ha lamentato che
è stato prodotto un mero “saldaconto” anziché tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto al passaggio in sofferenza.
Con il medesimo motivo si è altresì lamentato del fatto che la sentenza non ha dichiarato Per nullo/inefficace il decreto ingiuntivo in mancanza di prova, gravante su , di assenza di mora e di anatocismo.
In via istruttoria ha insistito per l'espletamento di una CTU contabile e per l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. avente ad oggetto la produzione integrale di tutti gli estratti conto dall'apertura alla chiusura del rapporto al fine di provare il quantum dovuto.
E. La posizione dell'appellata.
Parte appellata ha insistito per il rigetto dell'impugnazione in quanto infondata, con riferimento a tutti i motivi di gravame.
Preliminarmente ha osservato che l'appellante non ha mai contestato di essere debitore della somma in esame, né di essere inadempiente rispetto al suo pagamento, e che pertanto tale circostanza deve ormai ritenersi pacifica ai sensi dell'art. 115 c.p.c. pagina 7 di 11 - Con riguardo al primo motivo, l'appellata ha rilevato che non ha provato né Parte_1
l'irregolarità della notifica, né il nesso causale tra questa e l'impossibilità di opposizione tempestiva al decreto ingiuntivo.
Quanto alla mediazione, ha osservato che l'improcedibilità per omessa mediazione non può riferirsi ad un procedimento formalmente definitivo ex art. 647 c.p.c. CP_
- Con riguardo al secondo motivo, ha eccepito di aver prodotto tutta la documentazione attestante la cessione del credito – dando così piena prova della propria legittimazione sostanziale – e di essere iscritta al registro di cui all'art. 106 TUB.
- Con riguardo al terzo motivo, ha osservato che la censura sulla prova del credito è inammissibile poiché coperta da giudicato.
Ha rilevato infine che le doglianze relative all'abusività delle clausole pattuite sono del tutto generiche, tanto che non vengono nemmeno indicate le clausole asseritamente vessatorie.
F. Il processo di secondo grado.
All'esito della prima udienza, l'8.10.2025, dato atto della eventuale necessità, rappresentata dalla parte appellante, di costituzione di un nuovo difensore, il Consigliere istruttore ha rinviato l'udienza al
15.10.2025. Nel corso di tale udienza le parti hanno precisato le conclusioni ed è stata fissata per la discussione orale, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., l'udienza del 12.11.2025, previa concessione del termine per il deposito delle note conclusive.
All'udienza del 12.11.2025, all'esito della discussione, lil Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia infondato e debba essere rigettato per le seguenti ragioni.
1. Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza in quanto avrebbe illegittimamente ritenuto il regolare e tempestivo perfezionamento della notificazione dell'ingiunzione di pagamento.
La doglianza, prima ancora che infondata, è inammissibile.
Il Giudice dell'esecuzione, all'udienza dell'8.1.2024, ha concesso all'ingiunto termine di quaranta giorni per introdurre il giudizio di opposizione tardiva innanzi al giudice della cognizione, ai sensi dell'art. 650 c.p.c.
Trattasi nel caso di specie, come già rilevato dal giudice dell'opposizione, di un rimedio di creazione giurisprudenziale volto a consentire, tramite lo strumento dell'opposizione tardiva, il sindacato del pagina 8 di 11 giudice della cognizione esclusivamente sulla eventuale abusività, in violazione della disciplina consumeristica, delle pattuizioni alla base del credito azionato in via monitoria ( in quanto non rilevate\valutate dal giudice del decreto ingiuntivo).
Si richiama sul punto la decisione n. 9479/2023 resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, in base alla quale ì: “il giudice dell'esecuzione […] c) dell'esito di tale controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole –sia positivo, che negativo -informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo”.
Esulano pertanto dal predetto perimetro le doglianze relative all'addotta tardività della notificazione, alla mediazione e alla prescrizione. Queste, infatti, avrebbero potuto e dovuto tutte essere sollevate dall'ingiunto con opposizione tempestiva e sono pertanto, prima ancora che infondate, inammissibili.
Per completezza si osserva sul punto che le doglianze di in punto di tempestività della Parte_1 notifica sono comunque infondate, non avendo lo stesso svolto tempestivamente opposizione al D.I. né
a seguito della prima notifica, né a seguito della seconda notifica, perfezionatasi ai sensi dell'art. 140
c.p.c. in data11.3.2023, e resasi necessaria in quanto il debitore aveva nelle more modificato il proprio indirizzo di residenza, rispetto a quello che aveva egli stesso indicato nella documentazione.
2. Anche il secondo motivo di appello non può essere accolto. CP_ A prescindere da ogni considerazione in merito alla prova fornita da circa la sussistenza del proprio credito, anche il secondo motivo di gravame inerisce ad argomentazioni che il primo giudice ha correttamente ritenuto assorbite nella dichiarata inammissibilità n sede di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avrebbe dovuto far valere tali doglianze davanti al giudice della cognizione con Parte_1 un'opposizione tempestiva, esulando le stesse tanto dall'ambito delle problematiche connesse alla notificazione, quanto da quello relativo alla vessatorietà delle clausole in base alla disciplina consumeristica.
3. Infine, è risultato infondato anche il terzo motivo di doglianza.
Parte appellante si duole dell'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'emissione dell'ingiunzione di pagamento, la produzione degli estratti conto da parte della CP_ creditrice . Ebbene, ancora una volta si tratta di censura non proponibile in sede di opposizione tardiva, in quanto non riguardante profili di abusività consumeristica delle pattuizioni su cui si fonda il credito azionato in sede monitoria. Deve pertanto esserne dichiarata l'inammissibilità.
pagina 9 di 11 Con il medesimo motivo di gravame parte appellante adduce altresì la nullità delle pattuizioni convenute, affermando che “Nella specie il contratto di finanziamento era apparso ictu oculi, in applicazione delle norme relative, contenere il fumus di anatocismo, usura, violazione del TAEG e interessi ulteralegali”.
Le censure di abusività delle clausole sono formulate in modo del tutto generico e non circostanziato, non essendo nemmeno indicate le clausole asseritamente vessatorie. Tuttavia, prima ancora che infondate, sono inammissibili. Infatti, le pattuizioni relative agli interessi anatocistici e usurari non rientrano nell'alveo di applicazione dell'art. 33 cod. cons., norma che traccia il perimetro del sindacato del giudice in sede di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., come già esplicato in precedenza.
Per tali motivi l'appello deve essere rigettato e conseguentemente le istanze istruttorie reiterate dall'appellante vanno disattese in quanto superflue e non conducenti ai fini del giudizio.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza. Sono poste a carico dell'appellante e liquidate come da dispositivo a favore dell'appellata, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa n. r.g. 890/2025 così dispone:
1. respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 8141/2024 pronunciata dal Tribunale di
Milano;
2. condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, Parte_1 liquidate in complessivi € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa;
3. dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Milano, 12.11.2025
Il consigliere est.
ST CC
Il Presidente
OS NE
Minuta redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Martina Spadaro pagina 10 di 11 pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa OS NE Presidente dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere dott.ssa ST CC Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 890 \2025 promossa in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Milano n. 4804/2024 del 7.5.2024
DA
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Claudio Parte_1 C.F._1
IL e GI MI, come da procura acclusa all'atto di citazione del primo grado di giudizio, con elezione di domicilio telematico ai seguenti indirizzi:
Email_1 Email_2 appellante
contro
:
(C.F. , in qualità di mandataria di Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. Roberto Franco, come da procura acclusa alla comparsa di costituzione e risposta, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo, in Piazza del Lavoro n. 3, Vibo Valentia –
Email_3 appellata
Oggetto: opposizione ex art. 650 c.p.c, clausole vessatorie, cessione credito pagina 1 di 11 *
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“Voglia l'Ill.mA Corte adita, previe le declatorie del caso e di legge, contrariis reiectis, in riforma della impugnata sentenza, così giudicare:
In via preliminare sospendere l'esecutività della sentenza impugnata in quanto sussistenti i gravi motivi, inaudita altera parte, considerata la somma a titolo di spese legali e le conseguenze economiche della mancata sospensione alla luce dei motivi addotti;
Nel merito e in via principale accogliere le conclusioni spiegate in primo grado, che si intendono integralmente trascritte, vinte le spese per i due gradi di giudizio, in ogni caso annullando la condanna alle spese a favore di controparte.
In via istruttoria
Si chiede rimessione in istruttoria per tutte le prove dedotte in primo grado e non accolte da intendersi integralmente ritrascritte.
In ogni caso con vittoria di spese, compensi, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi”.
Per l'appellata uale mandataria di Controparte_1 Controparte_2
“l'Ecc.ma Corte di Appello adita - reietta ogni altra contraria istanza - voglia così provvedere e giudicare –
In via principale e nel merito
- rigettare il proposto appello perché infondato in ogni sua articolazione ed in ogni suo motivo
e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata n. 8141/2024 (Repert. n. 7426/2024) emessa dal
Tribunale di Milano, Sezione SESTA CIVILE, ella persona del Giudice dott. Claudio Antonio
Tranquillo, all'esito del giudizio rubricato con n. RG n. 6669/2024 pubblicata il 19/09/2024 e non notificata;
- accertare e dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, infondato in fatto e in diritto l'appello proposto da avverso la sentenza impugnata n. 8141/2024 Parte_1
(Repert. n. 7426/2024) emessa dal Tribunale di Milano, Sezione SESTA CIVILE, nella persona del
Giudice dott. Claudio Antonio Tranquillo, all'esito del giudizio rubricato con n. RG n. 6669/2024 pubblicata il 19/09/2024 e non notificata, disponendone l'integrale rigetto con tutte le conseguenze di legge e con conferma del provvedimento appellato;
pagina 2 di 11 - per l'effetto, accertare e dichiarare la titolarità in capo alla del diritto Controparte_2 fatto valere e la conseguente legittimazione ad agire in suo favore.
Con vittoria di spese e competenze professionali di causa”.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. L'oggetto del giudizio.
ha impugnato la sentenza del Tribunale di Milano n. 8141/2024 che ha Parte_1 rigettato l'opposizione dallo stesso svolta ai sensi dell'art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n.
16907\2022, con il quale il Tribunale ha intimato il pagamento, a favore di Controparte_2
della somma di euro 8.510,29 oltre interessi e spese, condannandolo altresì al pagamento delle
[...] spese di lite del grado.
B. Il primo grado di giudizio.
e per essa quale mandataria (a seguire Controparte_2 Controparte_1
CP_ semplicemente ”), ha agito in via monitoria in qualità di cessionaria del credito di CP_3
(già credito che a sua volta era stato ceduto da e
[...] Controparte_4 CP_5 relativo al saldo di un contratto di finanziamento non onorato, finalizzato all'acquisto di una autovettura. CP_
- Il decreto ingiuntivo ottenuto da non è stato opposto dal debitore nel termine di legge di quaranta CP_ giorni dalla notificazione, così , in data 3.1.2023, ha chiesto al Tribunale di apporre allo stesso la formula esecutiva. Il Tribunale ha tuttavia ritenuto che la notifica non si fosse perfezionata nei confronti del destinatario, per avere quest'ultimo mutato l'indirizzo di residenza;
pertanto, ha concesso nuovo termine per rinotificare il decreto ingiuntivo presso l'effettiva residenza di . Parte_1
CP_
ha quindi notificato l'ingiunzione in data 11.3.2023, notifica perfezionatasi nei confronti del debitore ai sensi dell'art. 140 c.p.c.; conseguentemente il Tribunale ha emesso la formula esecutiva richiesta in data 16.5.2023.
- A seguito della notifica dell'atto di precetto, in data 30.5.2023, è stata dunque aperta la procedura esecutiva, nel corso della quale il giudice dell'esecuzione, all'udienza dell'8.1.2024, ha concesso all'ingiunto il termine di quaranta giorni per introdurre il giudizio di opposizione tardiva innanzi al giudice della cognizione, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., e ha fissato la successiva udienza il 29.2.2024.
- ha quindi svolto opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c., nei confronti del Parte_1 decreto ingiuntivo n. 16907/2022, innanzi al giudice della cognizione, che ha pronunciato la sentenza oggi impugnata. pagina 3 di 11 In tale sede l'opponente ha eccepito:
- la “decadenza” del decreto ingiuntivo per mancata notifica, per avere IFIS effettuato una prima notifica del decreto ad un indirizzo diverso da quello di residenza, e soltanto poi, “in assenza di rimessione in termini”, una seconda notifica, all'indirizzo corretto;
CP_
- la carenza di legittimazione sostanziale di per mancanza di prova della titolarità del credito, nonché la carenza di legittimazione all'attività di recupero del credito per mancanza di prova CP_ dell'iscrizione di nel registro di cui all'art. 106 TUB;
CP_
- l'inesistenza di un credito certo, liquido ed esigibile certificato, poiché nella fase monitoria si è limitata a produrre la documentazione ex art. 50 TUB;
Ulteriormente, ha eccepito l'abusività e la vessatorietà delle clausole contrattuali del finanziamento ai sensi dell'art. 33 comma 1 cod. cons., poiché la condizioni pattuite determinano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.
In particolare, ha dedotto:
(1) la violazione degli artt. 116 co 1 e 117 commi 4-6 TUB, per non aver la indicato il TAE in CP_6 contratto;
(2) la violazione degli artt. 821 comma 3 c.c., 116 comma 1 e 117 commi 4-6 TUB, per non aver la indicato il regime finanziario, semplice o composto, degli interessi. Conseguentemente ha CP_6 ritenuto l'indeterminatezza degli interessi per omessa pattuizione ed indicazione in contratto del regime di capitalizzazione applicato e del tipo di ammortamento;
(3) l'applicazione di usura a seguito di costi di mora applicati e per ritardato pagamento;
(4) improcedibilità del giudizio per mancato espletamento della mediazione obbligatoria.
, regolarmente costituitasi, ha primariamente contestato l'ammissibilità dell'opposizione tardiva, CP_2 eccependo il difetto dei presupposti di cui all'art. 650 c.p.c. Sul punto ha rilevato che non vi è stata alcuna irregolarità nella notificazione del decreto. Ha poi osservato che l'ingiunto non ha fornito la prova di non aver potuto proporre tempestivamente l'opposizione, a seguito del perfezionamento della notifica.
Ha precisato ed evidenziato che
- sono stati prodotti tutti i documenti attestanti la titolarità del credito;
- le censure attoree relative alla vessatorietà delle clausole pattuite nel contratto di finanziamento sono del tutto generiche, e non consentono di apprezzare se vi sia un interesse concreto ed attuale all'esame officioso della presenza di clausola vessatorie;
- nel finanziamento sub iudice è previsto un piano di ammortamento alla francese, che quindi non comporta alcuna capitalizzazione infrannuale degli interessi, bensì il solo frazionamento dell'obbligo pagina 4 di 11 restitutorio. E infatti la rata di rimborso, avente importo costante, prevede nel corso del tempo una quota di interessi che proporzionalmente diminuisce;
gli interessi contenuti in ciascuna rata sono calcolati sul capitale residuo, in via decrescente, senza alcuna capitalizzazione sugli interessi;
- l'opponente non ha assolto l'onere di idonea e specifica contestazione in punto di usurarietà degli interessi convenuti, risolvendosi le contestazioni sul punto in “una generica discussione concernente le problematiche dell'usura, anatocismo ecc.”;
- ha provato il proprio credito e che il debitore non ha contestato in modo analitico la documentazione ex art. 50 TUB (documentazione prodotta da IFIS sub doc 9 fasc. monitorio).
C. La sentenza del Tribunale.
Il primo giudice ha rigettato l'opposizione ex art. 650 c.p.c. svolta da Parte_1
CP_
- Anzitutto il Tribunale ha disatteso le doglianze dell'attore in punto di omessa notifica: ha provveduto a notificare tempestivamente il decreto all'ingiunto presso il luogo di residenza da questi indicato. Constatato il cambio di residenza, il giudice del decreto ingiuntivo, prima di dichiarare la esecutorietà dell'ingiunzione, ha dato nuovo termine per una seconda notifica in data 24.2.2023, notifica perfezionatasi ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 11.3.2023.
Quest'ultimo profilo, in punto di fatto, non è stato contestato dall'appellante.
Al riguardo scrive il giudice di prime cure: “L'opposizione tardiva (si richiama infatti espressamente
l'art. 650 c.p.c.) viene argomentata sul presupposto che il decreto sia stato notificato presso un indirizzo nel quale l'opponente non aveva più la residenza. Ne consegue, Parte_1 secondo lo stesso opponente, l'intervenuta “decadenza” per mancata notifica del decreto. Non si può tuttavia parlare di inefficacia del decreto per omessa notifica (pag 2 della citazione) atteso che
l'ipotesi, disciplinata dall'art. 188 disp. att. c.p.c., ricorre solo nel caso di omessa notifica, non anche nel caso di notifica avvenuta, ancorché tardiva o nulla. Nel caso di specie, non si può parlare di omessa notifica. La banca creditrice, cedente il credito all'odierna convenuta opposta Controparte_2 ha effettuato, in data 28.10.2022, un primo tentativo di notifica, a mezzo del servizio postale,
[...] presso il luogo di residenza indicato dal debitore (Via Parabiago n. 41, in Busto Garolfo) e, di seguito, accertato il cambio di residenza del debitore è stata avviata una nuova notifica, sempre mediante il servizio postale, in data 24.2.2023, asseritamente perfezionatasi in data 11.3.2023. Il punto non è oggetto di specifica, tempestiva, contestazione a opera dell'opponente. Ciò premesso, atteso che null'altra ragione viene addotta dall'opponente per giustificare la tardività dell'opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c., sotto questo profilo l'opposizione tardiva è infondata”.
Ha quindi ritenuto l'infondatezza dell'opposizione tardiva. pagina 5 di 11 - Ha poi ulteriormente precisato che il provvedimento del giudice dell'esecuzione, già richiamato dall'opponente, con il quale è stato concesso termine di quaranta giorni per svolgere l'opposizione ex art. 650 c.p.c., si sostanzia in un rimedio, di creazione giurisprudenziale, volto a consentire l'esame di eventuale nullità delle sole clausole vessatorie ex artt. 33 ss. cod. cons. alla base del credito azionato monitoriamente.
- Il Tribunale ha conseguentemente ritenuto che il solo oggetto ammissibile della presente opposizione sia costituito esclusivamente dalle contestazioni sollevate ai sensi degli artt. 33 ss. cit. Le altre questioni, pur sollevate dall'opponente, avrebbero dovuto formare oggetto di opposizione tempestiva.
Per tale ragione le ha dichiarate inammissibili.
-In punto di mediazione ha infine osservato che l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 650 c.p.c.
“assorbe anche ogni profilo in ordine alle necessità di messa in mediazione, eccepita da parte attrice: ma non integrante questione ai sensi dell'art. 33 cit”.
- Il primo giudice ha quindi disatteso la censura di in punto di vessatorietà delle Parte_1 clausole pattuite ai sensi dell'art. 33 cod. cons.
Ha accertato che il contratto di finanziamento riportava il TAEG, cosicché il costo del finanziamento risultava pienamente determinato.
Ha poi ritenuto, in conformità con la giurisprudenza della Suprema Corte, che l'omessa indicazione del piano di ammortamento non comporta violazione della trasparenza ed escluso che l'adozione di un piano di ammortamento alla francese comporti un regime di interessi composto.
Sul punto si legge nella sentenza che “l'omessa indicazione della tipologia di piano di ammortamento non comporta violazione della trasparenza (Cass. S.U. n. 15130/2024), né l'adozione di un piano di ammortamento alla francese implica il fenomeno degli interessi composti e, in senso lato, dell'anatocismo… Non si rinviene traccia di capitalizzazione composta. In particolare: non corrisponde al vero che gli interessi si calcolino sul montante maturato, comprensivo della quota interessi;
dall'esempio di evince come nell'ammortamento alla francese gli interessi siano calcolati sul solo capitale prestato che di volta in volta residua a seguito del pagamento di ciascuna rata”.
Infine, ha ritenuto che la prospettazione di interessi usurari sia stata svolta in modo del tutto generico e formulata in termini sostanzialmente esplorativi: “della stessa neppure vi è cenno, anche solo ipotetico, nella pre-perizia prodotta sub doc. 5 (del tutto priva di motivazione)”.
D. I motivi di appello.
L'appellante ha chiesto la riforma integrale della sentenza attraverso la formulazione di tre motivi di gravame. pagina 6 di 11 Con il primo motivo ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto l'avvenuto perfezionamento della notifica del decreto ingiuntivo. Ha sostenuto l'appellante che la prima notifica è stata effettuata ad un indirizzo diverso da quello di residenza, mentre la seconda è avvenuta, in mancanza di rimessione nei termini e con estremo ritardo.
Con il medesimo motivo ha altresì:
-chiesto la concessione di un termine per dar corso alla mediazione, rilevando che l'obbligo di mediazione non è escluso dall'art. 33 codice del consumo, risultando anzi la mediazione idonea ad evitare il contenzioso;
-eccepito la prescrizione della pretesa creditoria;
Con il secondo motivo ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure CP_ ha ritenuto provata la titolarità del credito in capo a . CP_ Secondo l'appellante, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, non avrebbe fornito la prova circa la sussistenza della titolarità del credito, né la prova dell'iscrizione della creditrice nel registro di cui all'art. 106 TUB (iscrizione necessaria per l'attività del recupero del credito).
Con il terzo motivo, infine, l'appellante ha censurato la sentenza per aver ritenuto sufficiente, ai fini CP_ dell'emissione del decreto ingiuntivo, la produzione degli estratti conto prodotti da (doc. 9 fasc. monitorio). Detta documentazione non risulterebbe conforme all'art. 50 TUB, poiché priva di una dichiarazione di autenticità o conformità da parte del funzionario della banca. Inoltre, ha lamentato che
è stato prodotto un mero “saldaconto” anziché tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto al passaggio in sofferenza.
Con il medesimo motivo si è altresì lamentato del fatto che la sentenza non ha dichiarato Per nullo/inefficace il decreto ingiuntivo in mancanza di prova, gravante su , di assenza di mora e di anatocismo.
In via istruttoria ha insistito per l'espletamento di una CTU contabile e per l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. avente ad oggetto la produzione integrale di tutti gli estratti conto dall'apertura alla chiusura del rapporto al fine di provare il quantum dovuto.
E. La posizione dell'appellata.
Parte appellata ha insistito per il rigetto dell'impugnazione in quanto infondata, con riferimento a tutti i motivi di gravame.
Preliminarmente ha osservato che l'appellante non ha mai contestato di essere debitore della somma in esame, né di essere inadempiente rispetto al suo pagamento, e che pertanto tale circostanza deve ormai ritenersi pacifica ai sensi dell'art. 115 c.p.c. pagina 7 di 11 - Con riguardo al primo motivo, l'appellata ha rilevato che non ha provato né Parte_1
l'irregolarità della notifica, né il nesso causale tra questa e l'impossibilità di opposizione tempestiva al decreto ingiuntivo.
Quanto alla mediazione, ha osservato che l'improcedibilità per omessa mediazione non può riferirsi ad un procedimento formalmente definitivo ex art. 647 c.p.c. CP_
- Con riguardo al secondo motivo, ha eccepito di aver prodotto tutta la documentazione attestante la cessione del credito – dando così piena prova della propria legittimazione sostanziale – e di essere iscritta al registro di cui all'art. 106 TUB.
- Con riguardo al terzo motivo, ha osservato che la censura sulla prova del credito è inammissibile poiché coperta da giudicato.
Ha rilevato infine che le doglianze relative all'abusività delle clausole pattuite sono del tutto generiche, tanto che non vengono nemmeno indicate le clausole asseritamente vessatorie.
F. Il processo di secondo grado.
All'esito della prima udienza, l'8.10.2025, dato atto della eventuale necessità, rappresentata dalla parte appellante, di costituzione di un nuovo difensore, il Consigliere istruttore ha rinviato l'udienza al
15.10.2025. Nel corso di tale udienza le parti hanno precisato le conclusioni ed è stata fissata per la discussione orale, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., l'udienza del 12.11.2025, previa concessione del termine per il deposito delle note conclusive.
All'udienza del 12.11.2025, all'esito della discussione, lil Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia infondato e debba essere rigettato per le seguenti ragioni.
1. Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza in quanto avrebbe illegittimamente ritenuto il regolare e tempestivo perfezionamento della notificazione dell'ingiunzione di pagamento.
La doglianza, prima ancora che infondata, è inammissibile.
Il Giudice dell'esecuzione, all'udienza dell'8.1.2024, ha concesso all'ingiunto termine di quaranta giorni per introdurre il giudizio di opposizione tardiva innanzi al giudice della cognizione, ai sensi dell'art. 650 c.p.c.
Trattasi nel caso di specie, come già rilevato dal giudice dell'opposizione, di un rimedio di creazione giurisprudenziale volto a consentire, tramite lo strumento dell'opposizione tardiva, il sindacato del pagina 8 di 11 giudice della cognizione esclusivamente sulla eventuale abusività, in violazione della disciplina consumeristica, delle pattuizioni alla base del credito azionato in via monitoria ( in quanto non rilevate\valutate dal giudice del decreto ingiuntivo).
Si richiama sul punto la decisione n. 9479/2023 resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, in base alla quale ì: “il giudice dell'esecuzione […] c) dell'esito di tale controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole –sia positivo, che negativo -informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo”.
Esulano pertanto dal predetto perimetro le doglianze relative all'addotta tardività della notificazione, alla mediazione e alla prescrizione. Queste, infatti, avrebbero potuto e dovuto tutte essere sollevate dall'ingiunto con opposizione tempestiva e sono pertanto, prima ancora che infondate, inammissibili.
Per completezza si osserva sul punto che le doglianze di in punto di tempestività della Parte_1 notifica sono comunque infondate, non avendo lo stesso svolto tempestivamente opposizione al D.I. né
a seguito della prima notifica, né a seguito della seconda notifica, perfezionatasi ai sensi dell'art. 140
c.p.c. in data11.3.2023, e resasi necessaria in quanto il debitore aveva nelle more modificato il proprio indirizzo di residenza, rispetto a quello che aveva egli stesso indicato nella documentazione.
2. Anche il secondo motivo di appello non può essere accolto. CP_ A prescindere da ogni considerazione in merito alla prova fornita da circa la sussistenza del proprio credito, anche il secondo motivo di gravame inerisce ad argomentazioni che il primo giudice ha correttamente ritenuto assorbite nella dichiarata inammissibilità n sede di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avrebbe dovuto far valere tali doglianze davanti al giudice della cognizione con Parte_1 un'opposizione tempestiva, esulando le stesse tanto dall'ambito delle problematiche connesse alla notificazione, quanto da quello relativo alla vessatorietà delle clausole in base alla disciplina consumeristica.
3. Infine, è risultato infondato anche il terzo motivo di doglianza.
Parte appellante si duole dell'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'emissione dell'ingiunzione di pagamento, la produzione degli estratti conto da parte della CP_ creditrice . Ebbene, ancora una volta si tratta di censura non proponibile in sede di opposizione tardiva, in quanto non riguardante profili di abusività consumeristica delle pattuizioni su cui si fonda il credito azionato in sede monitoria. Deve pertanto esserne dichiarata l'inammissibilità.
pagina 9 di 11 Con il medesimo motivo di gravame parte appellante adduce altresì la nullità delle pattuizioni convenute, affermando che “Nella specie il contratto di finanziamento era apparso ictu oculi, in applicazione delle norme relative, contenere il fumus di anatocismo, usura, violazione del TAEG e interessi ulteralegali”.
Le censure di abusività delle clausole sono formulate in modo del tutto generico e non circostanziato, non essendo nemmeno indicate le clausole asseritamente vessatorie. Tuttavia, prima ancora che infondate, sono inammissibili. Infatti, le pattuizioni relative agli interessi anatocistici e usurari non rientrano nell'alveo di applicazione dell'art. 33 cod. cons., norma che traccia il perimetro del sindacato del giudice in sede di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., come già esplicato in precedenza.
Per tali motivi l'appello deve essere rigettato e conseguentemente le istanze istruttorie reiterate dall'appellante vanno disattese in quanto superflue e non conducenti ai fini del giudizio.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza. Sono poste a carico dell'appellante e liquidate come da dispositivo a favore dell'appellata, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa n. r.g. 890/2025 così dispone:
1. respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 8141/2024 pronunciata dal Tribunale di
Milano;
2. condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, Parte_1 liquidate in complessivi € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa;
3. dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Milano, 12.11.2025
Il consigliere est.
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Il Presidente
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Minuta redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Martina Spadaro pagina 10 di 11 pagina 11 di 11