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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 05/11/2025, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE SECONDA
N. R.G. 1076/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Giovetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1076/2024 promossa da:
, c.f. , con il patrocinio dell'avv. Vitaliano Parte_1 C.F._1
Bacchi, elettivamente domiciliato presso il difensore, in Collecchio (Parma), Via
Galaverna n. 1,
RICORRENTE contro
, c.f. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, conveniva in giudizio per Parte_1 CP_2 chiederne la condanna - quale coerede legittimo della madre - al Persona_1 pagamento a suo favore della somma di euro 18.510,00 asseritamente dovutale per i titoli dappresso indicati.
La ricorrente sosteneva: di essere coerede legittima, unitamente al fratello , CP_1 della madre , deceduta in data 9 febbraio 2019 in , che il Persona_1 CP_3 patrimonio della madre non comprendeva beni immobili e che l'asse ereditario era gravato da debiti ereditari consistenti da oneri di soccombenza, imposte, oneri giudiziari e di consulenza tecnica peritale maturati in diverse procedure giudiziarie;
che, all'esito di una procedura esecutiva immobiliare, il resistente le avevo corrisposto la somma di euro 39.944,00 derivante da crediti accertati giudizialmente;
che il resistente era debitore nei suoi confronti della residua somma di euro 18.510,00, di cui euro 4.274,25 ed euro 1011,50, per spese processuali anticipate, euro 9.102,30 per debito ereditario ed euro 2.091,18 a titolo di oneri di soccombenza. La ricorrente chiedeva, pertanto, in forza degli artt. 752 c.c. e 754
c.c., la condanna del fratello , in veste di coerede legittimo di CP_1 Per_1
e quindi coobbligato con la sorella, a rifonderle le spese sostenute ed i
[...] crediti vantati. Produceva: copia di una sentenza di condanna della de cuis al pagamento delle spese di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
il conteggio del credito vantato;
l'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita con esito negativo;
e una lettera di sollecito del legale.
Il resistente non si costituiva ed era dichiarato contumace all'udienza di comparizione parti. All'esito dell'istruttoria orale (interrogatorio formale del resistente che non compariva), la ricorrente chiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione. Quindi era fissata udienza cartolare ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Orbene, la domanda promossa è rimasta sfornita di un adeguato supporto probatorio e non può trovare accoglimento.
Occorre premettere che, ai sensi dell'art. 565 c.c., l'eredità si devolve per legge, per quanto qui interessa, in capo ai discendenti, i quali - alla morte del de cuis - assumano la veste di “chiamati all'eredità”, o “delati”. Costoro assumono la qualità di erede, solo quando accettano l'eredità, espressamente o tacitamente, esercitando il relativo diritto che si prescrive in dieci anni. L'accettazione espressa richiede un atto avente forma scritta ab substantiam (aditio) (art. 475 c.c.); l'accettazione tacita si verifica allorquando il chiamato / delato compie un atto che presuppone la propria volontà di accettare e che non avrebbe il potere di compiere se non nella qualità di erede (pro herede gestio) (art. 476 c.c.).
Secondo un pacifico principio giurisprudenziale, chi agisce per il pagamento di debiti ereditari deve provare l'accettazione dell'eredità da parte del chiamato. In base al principio generale posto dall'art. 2697 c.c. in tema di onere della prova, chi vuol far valere in giudizio un diritto, deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento;
così,
a livello processuale, chi agisce contro un soggetto nella sua qualità di erede, deve fornire la prova di tale qualità, consistente nella effettiva intervenuta accettazione dell'eredità.
Pag. 2 di 4 Non è invero dubbio che, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius, incombe su chi agisce in applicazione del principio generale di cui all'articolo 2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, qualità la quale non può desumersi dalla mera chiamata l'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta quindi un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità
Detto onere probatorio di tutta evidenza non è stato assolto, né per via documentale né mediante l'attività di istruzione orale. In atti, non è prodotto l'atto pubblico o scrittura privata o comunque altro scritto contenente l'accettazione espressa da parte dell'asserito delato;
né è fornito argomento a sostegno di una accettazione tacita, né le istanze istruttorie hanno colmato la lacuna probatoria, essendosi limitata la ricorrente a chiedere l'interrogatorio del resistente.
Si aggiunge che la contumacia del resistente non sortisce l'effetto di ritenere come allegate le circostanze addotte dalla ricorrente. L'assunto è pacifico e risulta tanto dal tenore letterale dell'art. 115 c.p.c. che restringe il fascio applicativo del principio di non contestazione alla sola “parte costituita”, quanto dalla giurisprudenza di merito e di legittimità.
La contumacia, invero, è un comportamento equivoco, non concludente, dal quale il nostro sistema normativo vigente esclude conseguenze di sfavore, in punto di ammissione del fatto, per il convenuto che scientemente decida di non resistere in giudizio.
Come è stato di recente ribadito dalla Suprema Corte, l'art. 115, primo comma, c.p.c., nello stabilire che, salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite, esclude in modo inequivoco l'applicabilità del principio di non contestazione al contumace. La contumacia, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio, dando luogo solo a quei particolari effetti ed incombenti che sono espressamente previsti dal legislatore e mantenendo per il resto un carattere neutro. Non è quindi possibile considerare come non contestati
Pag. 3 di 4 dal convenuto contumace fatti costitutivi della domanda della cui sussistenza l'attore ha l'onere della prova, ed il giudice in presenza di un contumace ha il dovere di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano stati o meno proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni improprie. (Cass. Civ. n. 25 del
02/01/2025; così tra le tante, v. anche Cass. Civ. n. 14372 del 2023).
Sicché, valutate la documentazione prodotta e gli esiti istruttori, devono ritenersi come non provate le circostanze allegate a sostegno della domanda della ricorrente.
Ne consegue il rigetto del ricorso;
le spese di lite sostenute dalla ricorrente restano a suo carico.
PQM
Il Tribunale di Parma, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e/o assorbita:
< dichiara la contumacia di;
Controparte_1
< rigetta la domanda avanzata da nei confronti di;
Parte_1 Controparte_1
< nulla sulle spese.
Così deciso in Parma
04/11/2025
Dott. Giovanna Giovetti
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE SECONDA
N. R.G. 1076/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Giovetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1076/2024 promossa da:
, c.f. , con il patrocinio dell'avv. Vitaliano Parte_1 C.F._1
Bacchi, elettivamente domiciliato presso il difensore, in Collecchio (Parma), Via
Galaverna n. 1,
RICORRENTE contro
, c.f. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, conveniva in giudizio per Parte_1 CP_2 chiederne la condanna - quale coerede legittimo della madre - al Persona_1 pagamento a suo favore della somma di euro 18.510,00 asseritamente dovutale per i titoli dappresso indicati.
La ricorrente sosteneva: di essere coerede legittima, unitamente al fratello , CP_1 della madre , deceduta in data 9 febbraio 2019 in , che il Persona_1 CP_3 patrimonio della madre non comprendeva beni immobili e che l'asse ereditario era gravato da debiti ereditari consistenti da oneri di soccombenza, imposte, oneri giudiziari e di consulenza tecnica peritale maturati in diverse procedure giudiziarie;
che, all'esito di una procedura esecutiva immobiliare, il resistente le avevo corrisposto la somma di euro 39.944,00 derivante da crediti accertati giudizialmente;
che il resistente era debitore nei suoi confronti della residua somma di euro 18.510,00, di cui euro 4.274,25 ed euro 1011,50, per spese processuali anticipate, euro 9.102,30 per debito ereditario ed euro 2.091,18 a titolo di oneri di soccombenza. La ricorrente chiedeva, pertanto, in forza degli artt. 752 c.c. e 754
c.c., la condanna del fratello , in veste di coerede legittimo di CP_1 Per_1
e quindi coobbligato con la sorella, a rifonderle le spese sostenute ed i
[...] crediti vantati. Produceva: copia di una sentenza di condanna della de cuis al pagamento delle spese di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
il conteggio del credito vantato;
l'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita con esito negativo;
e una lettera di sollecito del legale.
Il resistente non si costituiva ed era dichiarato contumace all'udienza di comparizione parti. All'esito dell'istruttoria orale (interrogatorio formale del resistente che non compariva), la ricorrente chiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione. Quindi era fissata udienza cartolare ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Orbene, la domanda promossa è rimasta sfornita di un adeguato supporto probatorio e non può trovare accoglimento.
Occorre premettere che, ai sensi dell'art. 565 c.c., l'eredità si devolve per legge, per quanto qui interessa, in capo ai discendenti, i quali - alla morte del de cuis - assumano la veste di “chiamati all'eredità”, o “delati”. Costoro assumono la qualità di erede, solo quando accettano l'eredità, espressamente o tacitamente, esercitando il relativo diritto che si prescrive in dieci anni. L'accettazione espressa richiede un atto avente forma scritta ab substantiam (aditio) (art. 475 c.c.); l'accettazione tacita si verifica allorquando il chiamato / delato compie un atto che presuppone la propria volontà di accettare e che non avrebbe il potere di compiere se non nella qualità di erede (pro herede gestio) (art. 476 c.c.).
Secondo un pacifico principio giurisprudenziale, chi agisce per il pagamento di debiti ereditari deve provare l'accettazione dell'eredità da parte del chiamato. In base al principio generale posto dall'art. 2697 c.c. in tema di onere della prova, chi vuol far valere in giudizio un diritto, deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento;
così,
a livello processuale, chi agisce contro un soggetto nella sua qualità di erede, deve fornire la prova di tale qualità, consistente nella effettiva intervenuta accettazione dell'eredità.
Pag. 2 di 4 Non è invero dubbio che, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius, incombe su chi agisce in applicazione del principio generale di cui all'articolo 2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, qualità la quale non può desumersi dalla mera chiamata l'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta quindi un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità
Detto onere probatorio di tutta evidenza non è stato assolto, né per via documentale né mediante l'attività di istruzione orale. In atti, non è prodotto l'atto pubblico o scrittura privata o comunque altro scritto contenente l'accettazione espressa da parte dell'asserito delato;
né è fornito argomento a sostegno di una accettazione tacita, né le istanze istruttorie hanno colmato la lacuna probatoria, essendosi limitata la ricorrente a chiedere l'interrogatorio del resistente.
Si aggiunge che la contumacia del resistente non sortisce l'effetto di ritenere come allegate le circostanze addotte dalla ricorrente. L'assunto è pacifico e risulta tanto dal tenore letterale dell'art. 115 c.p.c. che restringe il fascio applicativo del principio di non contestazione alla sola “parte costituita”, quanto dalla giurisprudenza di merito e di legittimità.
La contumacia, invero, è un comportamento equivoco, non concludente, dal quale il nostro sistema normativo vigente esclude conseguenze di sfavore, in punto di ammissione del fatto, per il convenuto che scientemente decida di non resistere in giudizio.
Come è stato di recente ribadito dalla Suprema Corte, l'art. 115, primo comma, c.p.c., nello stabilire che, salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite, esclude in modo inequivoco l'applicabilità del principio di non contestazione al contumace. La contumacia, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio, dando luogo solo a quei particolari effetti ed incombenti che sono espressamente previsti dal legislatore e mantenendo per il resto un carattere neutro. Non è quindi possibile considerare come non contestati
Pag. 3 di 4 dal convenuto contumace fatti costitutivi della domanda della cui sussistenza l'attore ha l'onere della prova, ed il giudice in presenza di un contumace ha il dovere di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano stati o meno proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni improprie. (Cass. Civ. n. 25 del
02/01/2025; così tra le tante, v. anche Cass. Civ. n. 14372 del 2023).
Sicché, valutate la documentazione prodotta e gli esiti istruttori, devono ritenersi come non provate le circostanze allegate a sostegno della domanda della ricorrente.
Ne consegue il rigetto del ricorso;
le spese di lite sostenute dalla ricorrente restano a suo carico.
PQM
Il Tribunale di Parma, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e/o assorbita:
< dichiara la contumacia di;
Controparte_1
< rigetta la domanda avanzata da nei confronti di;
Parte_1 Controparte_1
< nulla sulle spese.
Così deciso in Parma
04/11/2025
Dott. Giovanna Giovetti
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