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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 9136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9136 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
nella persona del giudice designato dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA
resa all'esito dello svolgimento della udienza del 2.12.2025, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164; nella causa iscritta al n.11499/2025 R.G. Lav.
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
( ), rappresentate e difese dall'Avv. Parte_3 C.F._3
Palmerino Di Cristo, presso lo studio dello stesso elettivamente domiciliate, in Torre del
Greco alla Via Calastro, 4, come da procura allegata
Ricorrenti
E
(C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
[...]
Convenuto contumace
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con unico ricorso del 9.05.2025 le ricorrenti in epigrafe indicate hanno convenuto dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli il Controparte_1
premettendo di essere docenti di ruolo e di aver prestato in precedenza servizio mediante contratti a tempo determinato per le seguenti annualità scolastiche, dopo aver maturato un'anzianità superiore al triennio: per a.s.2014-2015, presso ISTITUTO Parte_1
SUPERIORE I.S. - ITAS - L. SC. - "E. DI SAVOIA" NAPOLI, con decorrenza dal
17.09.2014 al 30.06.2015, maturando 28,60 giorni di ferie e festività soppresse;
Parte_3
per a.s. 2020-2021, presso I.T.C. Tilgher di Ercolano – Na, per il periodo dal
[...]
23.11.2020 al 30.06.2021, maturando giorni n. 16,47 di ferie e festività soppresse;
Pt_2
per l'a.s. 2019-2020 presso l'ISTITUTO SUPERIORE LEVI DI PORTICI – Na,
[...]
con termine iniziale del 28.11.2019 e termine finale del 20.6. 2020, maturando 16,16 giorni di ferie e festività soppresse.
Hanno dedotto di non aver goduto delle ferie maturate nell'ambito dei rapporti di lavoro suelencati, di non averle richieste e di non essere state adeguatamente informate del diritto di poterne fruire nei periodi di sospensione delle lezioni e, comunque, di non essere state formalmente invitate a goderne;
hanno altresì rilevato di non essere state informate che, dalla mancata fruizione, sarebbe scaturita la perdita del diritto alla monetizzazione.
Tanto premesso, affermato il proprio diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, maturate in proporzione ai giorni di servizio prestati come in ricorso specificati;
richiamata la normativa applicabile ed i principi al riguardo affermatisi nella giurisprudenza di legittimità, hanno concluso, previo accertamento del diritto di esse ricorrenti al riconoscimento dell'indennità sostituiva delle ferie non godute per i periodi, indicati, in cui erano dipendenti a tempo determinato dell'amministrazione ministeriale, condannare quest'ultima al pagamento, a tale titolo, della somma di € 1.698,00 in favore di
, di € 1.116,61 in favore di di € 1.154,30 in favore di Parte_1 Parte_3
, od ai diversi importi ritenuti di giustizia, oltre interessi legali dalla Parte_2
maturazione al saldo;
con vittoria di spese e compensi professionali da maggiorarsi nella misura del 30% ex art. art. 4 comma 1-bis, del D.M. 5572014, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nonostante la regolarità della notifica, il non si Controparte_1
costituiva in giudizio.
All'udienza del 2.12.2025 , lette le note di trattazione depositate in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa.
***
Va dichiarata la contumacia del , cui il ricorso è stato Controparte_1
ritualmente notificato con pec del 24.10.2024 (cfr. relate di accettazione e consegna depositate). Il ricorso è fondato e va accolto nei termini di seguito precisati.
Preliminarmente, possono essere richiamati i precedenti già espressi da altri giudici di questo Tribunale (cfr., su tutte, sent. n. 2289/25 dott.ssa Ada Bonfiglio), nonché la recente pronuncia della Corte di Cassazione , sentenza n. 16715/2024 del 17.06.2024 , anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
In particolare, la Suprema Corte ha affermato: “Al riguardo, trova applicazione il principio affermato da Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022, per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma
55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par.
2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia,
Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16,
e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
Occorre considerare, in relazione al periodo di causa, per quel che qui rileva, le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio 2006/2009
e la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno 2012.
Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto del 29 novembre 2007, ha Per_1
disciplinato le ferie del personale all'art. 13.
Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10.
In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica. Il successivo art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni.
In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico).
La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che "La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto".
La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno ai scuoia - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione "periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico".
Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni.
Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.
Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno 2012.
L'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del
2012, ha così disposto: "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (...), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile".
La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3,36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea.
Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54
a 56, della legge n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica "al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie".
La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto). Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
In sostanza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del 2012 (di conversione del D.L.
n. 95 del 2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine,
è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL 2006/2009.
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013.
Ciò premesso, la questione di causa deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione.
La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo
- in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del
2012 - in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012.
In realtà, diversamente da quanto opinato dalla corte territoriale, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del D.Lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro”.
La Cassazione ha quindi elaborato il seguente principio di diritto: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto,
l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande
Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”.
Va ancora evidenziato che nel numero di ferie sono comprese le festività soppresse, in ordine alle quali va condiviso il principio enunciato dalla Cassazione civile sez. lav.,
04/04/2024, n. 8926, secondo cui, al contrario l'assenza “di una specifica disciplina per la mancata fruizione delle giornate di riposo per festività soppresse, previste dall'art. 1 della l. n. 937 del 1977, non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione alla cessazione del rapporto ove ricorrano gli stessi presupposti che consentono la monetizzazione delle ferie, in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 di detta legge per le quattro giornate di riposo ivi previste e della loro sostanziale assimilabilità alle ferie”.
Sul punto, pare sufficiente richiamare la recente pronunzia con cui la Corte di Cassazione ha chiarito questo specifico aspetto affermando che “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del
2012 deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e
C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro”
(Cass. Civ. sez. Lavoro, 5 maggio 2022 n. 14268 - ordinanza).
L'applicazione dei principi giurisprudenziali appena richiamati al caso di specie consente di accogliere in punto di diritto la domanda attorea, dal momento che il , CP_1
omettendo di costituirsi in giudizio, non ha dato dimostrazione specifica di avere inutilmente invitato le docenti a godere delle ferie, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Sempre in tema di oneri probatori, va evidenziato che la Corte di Cassazione, Sezione
Lavoro, nell'ordinanza 14 giugno 2024 n. 16603, ha statuito che “E' costante l'orientamento di legittimità per cui il lavoratore che una volta cessato il rapporto, agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute, ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggiore facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore (v. Cass. n.
10956 del 1999; n. 22751 del 2004; n. 26985 del 2009; n. 8521 del 2015; n. 7696 del
2020; n. 9791 del 2020)”.
Nella fattispecie in esame, in particolare, le parti ricorrenti hanno allegato di aver maturato, per gli anni scolastici indicati, i seguenti giorni di ferie e festività soppresse non godute:
che ha prestato servizio per a.s.2014-2015, totale giorni lavorati 286, ha maturato Pt_1
n. 28,59 giorni;
, per l' anno scolastico 2020-2021, totale giorni lavorati 218 gg., Parte_3
ha maturato n. 16,47 giorni;
per anno scolastico 2019-2020, giorni di servizio 214, Pt_2
ha maturato n. 16,16.
Il convenuto non si è costituito in giudizio, né ha riscontrato la richiesta di CP_1 pagamento dell'indennità sostituiva delle ferie non godute nell'ammontare dedotto dalle ricorrenti avanzata prima dell'introduzione della lite (cfr. lettere di messa in mora e relative ricevute di trasmissione a mezzo pec), pertanto tali circostanze possono ritenersi incontestate. In merito alla quantificazione, risulta corretto il calcolo attoreo esplicitato nel ricorso e nei conteggi allegati in ordine al numero di giorni di ferie maturati assumendo quale base di calcolo i giorni di servizio quali si evincono dai contratti e dai cedolini versati, ed al criterio di determinazione dell'indennità sostitutiva, ottenuta moltiplicando la retribuzione giornaliera (pari alla retribuzione mensile lorda divisa per 30) per il numero di giorni di ferie maturati e non goduti.
In particolare, computando la retribuzione lorda attraverso la somma delle seguenti voci: stipendio tabellare, la IIS, la RPD e la ind. Vacanza contrattuale, per la Parte_1 retribuzione giornaliera risulta essere di € 64,16, che moltiplicata per 25,42 (giorni di ferie), determina in favore della stessa un credito ,a titolo di indennità sostituiva di ferie non godute, di € 1630.94 ; per la ricorrente , come da cedolino versato, la Parte_3 retribuzione giornaliera è di € 41,86 che moltiplicata per 16,46 giorni di ferie e festività soppresse determina il credito di € 689,01; infine, per , moltiplicando € Parte_2
44,96 (retribuzione giornaliera) per 16,16 giorni , si determina un credito della stessa pari ad € 726,55.
Su tali rispettivi importi ai sensi della L.724/94 art.22 comma 36, che richiama l'art.16, comma 6, della L.30 dicembre del 1991 n.412, in quanto maturato dopo il 1.1.95, devono corrispondersi gli interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria.
Il divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria per i crediti di lavoro derivanti da un rapporto di pubblico impiego, permane anche a seguito della sentenza 2 novembre 2000 n. 459 della Corte Costituzionale.
Difatti, la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma è stata espressamente limitata ai soli crediti di lavoro aventi origine in obbligazione di soggetto privato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il a Controparte_1 corrispondere in favore di: € 1630.94 a titolo di indennità sostitutiva ferie Parte_1 non godute per l'anno scolastico 2014-2015; € 689,01 a titolo di indennità Parte_3 sostitutiva ferie non godute per l'anno scolastico 2020-2021; € 726,55 a Parte_2 titolo di indennità sostitutiva ferie non godute per l'anno scolastico 2019-2020; importi su cui corrispondere gli interessi legali da portarsi in detrazione dal maggior danno da svalutazione monetaria;
b) condanna l' Amministrazione resistente al pagamento in favore delle ricorrenti delle spese di lite liquidate in € 1870 ivi compreso l'aumento del 10% ai sensi dell'art. 4 comma
1 bis oltre I.VA., C.P.A. e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario, oltre rimborso C.U. pari ad €49,00.
Napoli, 10.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Laura Liguori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
nella persona del giudice designato dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA
resa all'esito dello svolgimento della udienza del 2.12.2025, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164; nella causa iscritta al n.11499/2025 R.G. Lav.
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
( ), rappresentate e difese dall'Avv. Parte_3 C.F._3
Palmerino Di Cristo, presso lo studio dello stesso elettivamente domiciliate, in Torre del
Greco alla Via Calastro, 4, come da procura allegata
Ricorrenti
E
(C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
[...]
Convenuto contumace
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con unico ricorso del 9.05.2025 le ricorrenti in epigrafe indicate hanno convenuto dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli il Controparte_1
premettendo di essere docenti di ruolo e di aver prestato in precedenza servizio mediante contratti a tempo determinato per le seguenti annualità scolastiche, dopo aver maturato un'anzianità superiore al triennio: per a.s.2014-2015, presso ISTITUTO Parte_1
SUPERIORE I.S. - ITAS - L. SC. - "E. DI SAVOIA" NAPOLI, con decorrenza dal
17.09.2014 al 30.06.2015, maturando 28,60 giorni di ferie e festività soppresse;
Parte_3
per a.s. 2020-2021, presso I.T.C. Tilgher di Ercolano – Na, per il periodo dal
[...]
23.11.2020 al 30.06.2021, maturando giorni n. 16,47 di ferie e festività soppresse;
Pt_2
per l'a.s. 2019-2020 presso l'ISTITUTO SUPERIORE LEVI DI PORTICI – Na,
[...]
con termine iniziale del 28.11.2019 e termine finale del 20.6. 2020, maturando 16,16 giorni di ferie e festività soppresse.
Hanno dedotto di non aver goduto delle ferie maturate nell'ambito dei rapporti di lavoro suelencati, di non averle richieste e di non essere state adeguatamente informate del diritto di poterne fruire nei periodi di sospensione delle lezioni e, comunque, di non essere state formalmente invitate a goderne;
hanno altresì rilevato di non essere state informate che, dalla mancata fruizione, sarebbe scaturita la perdita del diritto alla monetizzazione.
Tanto premesso, affermato il proprio diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, maturate in proporzione ai giorni di servizio prestati come in ricorso specificati;
richiamata la normativa applicabile ed i principi al riguardo affermatisi nella giurisprudenza di legittimità, hanno concluso, previo accertamento del diritto di esse ricorrenti al riconoscimento dell'indennità sostituiva delle ferie non godute per i periodi, indicati, in cui erano dipendenti a tempo determinato dell'amministrazione ministeriale, condannare quest'ultima al pagamento, a tale titolo, della somma di € 1.698,00 in favore di
, di € 1.116,61 in favore di di € 1.154,30 in favore di Parte_1 Parte_3
, od ai diversi importi ritenuti di giustizia, oltre interessi legali dalla Parte_2
maturazione al saldo;
con vittoria di spese e compensi professionali da maggiorarsi nella misura del 30% ex art. art. 4 comma 1-bis, del D.M. 5572014, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nonostante la regolarità della notifica, il non si Controparte_1
costituiva in giudizio.
All'udienza del 2.12.2025 , lette le note di trattazione depositate in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa.
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Va dichiarata la contumacia del , cui il ricorso è stato Controparte_1
ritualmente notificato con pec del 24.10.2024 (cfr. relate di accettazione e consegna depositate). Il ricorso è fondato e va accolto nei termini di seguito precisati.
Preliminarmente, possono essere richiamati i precedenti già espressi da altri giudici di questo Tribunale (cfr., su tutte, sent. n. 2289/25 dott.ssa Ada Bonfiglio), nonché la recente pronuncia della Corte di Cassazione , sentenza n. 16715/2024 del 17.06.2024 , anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
In particolare, la Suprema Corte ha affermato: “Al riguardo, trova applicazione il principio affermato da Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022, per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma
55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par.
2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia,
Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16,
e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
Occorre considerare, in relazione al periodo di causa, per quel che qui rileva, le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio 2006/2009
e la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno 2012.
Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto del 29 novembre 2007, ha Per_1
disciplinato le ferie del personale all'art. 13.
Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10.
In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica. Il successivo art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni.
In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico).
La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che "La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto".
La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno ai scuoia - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione "periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico".
Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni.
Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.
Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno 2012.
L'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del
2012, ha così disposto: "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (...), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile".
La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3,36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea.
Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54
a 56, della legge n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica "al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie".
La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto). Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
In sostanza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del 2012 (di conversione del D.L.
n. 95 del 2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine,
è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL 2006/2009.
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013.
Ciò premesso, la questione di causa deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione.
La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo
- in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del
2012 - in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012.
In realtà, diversamente da quanto opinato dalla corte territoriale, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del D.Lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro”.
La Cassazione ha quindi elaborato il seguente principio di diritto: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto,
l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande
Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”.
Va ancora evidenziato che nel numero di ferie sono comprese le festività soppresse, in ordine alle quali va condiviso il principio enunciato dalla Cassazione civile sez. lav.,
04/04/2024, n. 8926, secondo cui, al contrario l'assenza “di una specifica disciplina per la mancata fruizione delle giornate di riposo per festività soppresse, previste dall'art. 1 della l. n. 937 del 1977, non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione alla cessazione del rapporto ove ricorrano gli stessi presupposti che consentono la monetizzazione delle ferie, in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 di detta legge per le quattro giornate di riposo ivi previste e della loro sostanziale assimilabilità alle ferie”.
Sul punto, pare sufficiente richiamare la recente pronunzia con cui la Corte di Cassazione ha chiarito questo specifico aspetto affermando che “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del
2012 deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e
C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro”
(Cass. Civ. sez. Lavoro, 5 maggio 2022 n. 14268 - ordinanza).
L'applicazione dei principi giurisprudenziali appena richiamati al caso di specie consente di accogliere in punto di diritto la domanda attorea, dal momento che il , CP_1
omettendo di costituirsi in giudizio, non ha dato dimostrazione specifica di avere inutilmente invitato le docenti a godere delle ferie, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Sempre in tema di oneri probatori, va evidenziato che la Corte di Cassazione, Sezione
Lavoro, nell'ordinanza 14 giugno 2024 n. 16603, ha statuito che “E' costante l'orientamento di legittimità per cui il lavoratore che una volta cessato il rapporto, agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute, ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggiore facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore (v. Cass. n.
10956 del 1999; n. 22751 del 2004; n. 26985 del 2009; n. 8521 del 2015; n. 7696 del
2020; n. 9791 del 2020)”.
Nella fattispecie in esame, in particolare, le parti ricorrenti hanno allegato di aver maturato, per gli anni scolastici indicati, i seguenti giorni di ferie e festività soppresse non godute:
che ha prestato servizio per a.s.2014-2015, totale giorni lavorati 286, ha maturato Pt_1
n. 28,59 giorni;
, per l' anno scolastico 2020-2021, totale giorni lavorati 218 gg., Parte_3
ha maturato n. 16,47 giorni;
per anno scolastico 2019-2020, giorni di servizio 214, Pt_2
ha maturato n. 16,16.
Il convenuto non si è costituito in giudizio, né ha riscontrato la richiesta di CP_1 pagamento dell'indennità sostituiva delle ferie non godute nell'ammontare dedotto dalle ricorrenti avanzata prima dell'introduzione della lite (cfr. lettere di messa in mora e relative ricevute di trasmissione a mezzo pec), pertanto tali circostanze possono ritenersi incontestate. In merito alla quantificazione, risulta corretto il calcolo attoreo esplicitato nel ricorso e nei conteggi allegati in ordine al numero di giorni di ferie maturati assumendo quale base di calcolo i giorni di servizio quali si evincono dai contratti e dai cedolini versati, ed al criterio di determinazione dell'indennità sostitutiva, ottenuta moltiplicando la retribuzione giornaliera (pari alla retribuzione mensile lorda divisa per 30) per il numero di giorni di ferie maturati e non goduti.
In particolare, computando la retribuzione lorda attraverso la somma delle seguenti voci: stipendio tabellare, la IIS, la RPD e la ind. Vacanza contrattuale, per la Parte_1 retribuzione giornaliera risulta essere di € 64,16, che moltiplicata per 25,42 (giorni di ferie), determina in favore della stessa un credito ,a titolo di indennità sostituiva di ferie non godute, di € 1630.94 ; per la ricorrente , come da cedolino versato, la Parte_3 retribuzione giornaliera è di € 41,86 che moltiplicata per 16,46 giorni di ferie e festività soppresse determina il credito di € 689,01; infine, per , moltiplicando € Parte_2
44,96 (retribuzione giornaliera) per 16,16 giorni , si determina un credito della stessa pari ad € 726,55.
Su tali rispettivi importi ai sensi della L.724/94 art.22 comma 36, che richiama l'art.16, comma 6, della L.30 dicembre del 1991 n.412, in quanto maturato dopo il 1.1.95, devono corrispondersi gli interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria.
Il divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria per i crediti di lavoro derivanti da un rapporto di pubblico impiego, permane anche a seguito della sentenza 2 novembre 2000 n. 459 della Corte Costituzionale.
Difatti, la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma è stata espressamente limitata ai soli crediti di lavoro aventi origine in obbligazione di soggetto privato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il a Controparte_1 corrispondere in favore di: € 1630.94 a titolo di indennità sostitutiva ferie Parte_1 non godute per l'anno scolastico 2014-2015; € 689,01 a titolo di indennità Parte_3 sostitutiva ferie non godute per l'anno scolastico 2020-2021; € 726,55 a Parte_2 titolo di indennità sostitutiva ferie non godute per l'anno scolastico 2019-2020; importi su cui corrispondere gli interessi legali da portarsi in detrazione dal maggior danno da svalutazione monetaria;
b) condanna l' Amministrazione resistente al pagamento in favore delle ricorrenti delle spese di lite liquidate in € 1870 ivi compreso l'aumento del 10% ai sensi dell'art. 4 comma
1 bis oltre I.VA., C.P.A. e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario, oltre rimborso C.U. pari ad €49,00.
Napoli, 10.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Laura Liguori