Cass. civ., sez. III, sentenza 15/02/1980, n. 1151
CASS
Sentenza 15 febbraio 1980

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Il principio di cui all'art 266 cod proc civ, secondo cui la revisione del conto che la parte ha approvato puo essere chiesta soltanto in caso di errore materiale, omissione, falsita o duplicazione di partite si applica non solo nella ipotesi di normale accettazione del conto, ma anche allorche, in luogo dell'accettazione, il conto si sia chiuso con la prestazione del giuramento estimatorio che il collegio puo deferire al creditore.*

In caso di deferimento del giuramento estimatorio, la Determinazione dell'importo da valere come limite di efficacia probatoria costituisce valutazione di merito, insindacabile in Sede di legittimita.*

Poiche gli interessi costituiscono frutti civili del denaro, la loro decorrenza non puo iniziare se non dal giorno della disponibilita del capitale che ha l'idoneita a produrli. Pertanto, colui che invoca gli interessi maturati a scadenze successive ha l'Onere di fornire la prova delle date delle riscossioni e della loro entita, con la conseguenza che, in difetto di tale dimostrazione, gli interessi sulla somma complessiva devono calcolarsi dallo ultimo giorno del periodo considerato, nel quale l'intero credito puo considerarsi liquido e non gia dal primo.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 15/02/1980, n. 1151
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1151
    Data del deposito : 15 febbraio 1980

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