Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 602
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa notifica atti presupposto

    Le cartelle sottese all'intimazione impugnata risultano compiutamente notificate come dimostrato dall'agente della riscossione, escludendo la prescrizione.

  • Rigettato
    Nullità notifiche da pec non censita

    La Corte ha ritenuto che la eventuale irritualità della notificazione di un atto a mezzo posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale, ai sensi dell'art. 156 c.p.c.

  • Rigettato
    Nullità notifiche ex artt. 139/140 cpc per mancanza raccomandata informativa

    L'eccezione è infondata in quanto contestazione generica non riferita a casi specifici.

  • Rigettato
    Prescrizione di interessi e sanzioni

    Le cartelle sottese all'intimazione impugnata risultano compiutamente notificate come dimostrato dall'agente della riscossione, circostanza che esclude la prescrizione.

  • Rigettato
    Illegittimità interessi e sanzioni

    Le cartelle sottese all'intimazione impugnata risultano compiutamente notificate come dimostrato dall'agente della riscossione, circostanza che esclude la prescrizione.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione

    La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione in ordine ai crediti di natura non tributaria per i quali la decisione va rimessa al giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 602
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 602
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo