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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 602/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRAGOMENO VINCENZA CINZIA, Presidente e Relatore
IO RO, Giudice
PICCIRILLI ED IA, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2586/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120011999775 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259005817860000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020130008817441000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140029105976000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150011955345000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160008837505000 I.C.I. 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020170005318545000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020180011594412000 REGISTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020180026719343000 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190005905118000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190021063916000 IRES-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230003157292001 REGISTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230008111465000 IVA-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230018075510000 IRAP 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230018926153000 IVA-ALTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230021496791000 IRPEF-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230027195267000 REGISTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230030966724000 REGISTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230032815202000 IRAP 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240013697920000 IVA-ALTRO 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240018666342000 IRPEF-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020130031127434000 IRAP 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150018692484000 IRES-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160001724116000 IRES-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190028614607000 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5465/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl con sede in Siano, in persona del legale rappresentante p.t. Nominativo_1 e costituita e domiciliata come in atti, impugnava l'intimazione di pagamento in epigrafe descritta, notificata in data 15.4.2025 per il mancato pagamento di una serie di cartelle afferenti a imposte varie chiedendone l'annullamento per l'illegittimità.
A sostegno del ricorso deduceva l'omessa notifica degli atti presupposto, la nullità di quelli provenienti da indirizzo pec non censito e la nullità delle notifiche avvenute ai sensi degli artt. 139/140 cpc per mancanza della raccomandata informativa. Eccepiva, inoltre, la prescrizione anche di interessi e sanzioni e la loro illegittimità. Concludeva per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e distrazione al difensore costituito. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossioni contestando: a) il difetto di giurisdizione per i crediti di natura non tributaria;
b) l'inammissibilità del ricorso in ragione del fatto che gli atti sottesi erano stati regolarmente notificati con conseguente sindacabilità dell'intimazione de qua solo per vizi propri;
c) l'inammissibilità dell'impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento, che si assumeva invalidamente notificata, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 12 comma 4 del dpr 602/73; l'infondatezza delle eccezioni di merito.
Concludeva per il rigetto del ricorso con il favore delle spese.
Con successive memorie parte ricorrente insisteva nelle proprie richieste.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione in ordine ai crediti di natura non tributaria per i quali la decisione va rimessa al giudice ordinario.
Nel resto il ricorso è infondato.
E invero, le cartelle sottese alla intimazione impugnata risultano compiutamente notificate come dimostrato dall'agente della riscossione con la produzione in atti circostanza, questa, che esclude la prescrizione.
Quanto, invece, alle notifiche provenienti da indirizzo pec non censito mette conto osservare che sul punto le S.U. con sent. n. 15979 del 18/05/2022 hanno affermato il principio che “ In tema di notificazione a mezzo
PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”. Il principio evidenzia che la eventuale “irritualità della notificazione di un atto a mezzo posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale” (conf.
Cass., Sez. U., n. 23620 del 2018; Cass 2021 nr 12517). Ne consegue che il rinvio operato dall'art. 26, comma 5, del d.p.r. n. 602 del 1973, all'art. 60 del d.p.r. n. 600 del 1973, il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (Cass. 05/03/2019, n. 6417).
Infondata, inoltre, è anche l'eccezione di nullità delle notifiche avvenute ai sensi degli artt. 139/140 cpc per mancanza della raccomandata informativa, trattandosi di contestazione generica non riferita a casi specifici.
Le spese, liquidate come in dispositivo secondo il valore della controversia, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara il proprio difetto di giurisdizione con riferimento ai crediti di natura non tributaria per i quali rimette la ricorrente avanti al giudice ordinario per la riassunzione nei termini di legge;
rigetta il ricorso nel resto;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €. 8.200,00 oltre accessori di legge se dovuti. Il Presidente dr.ssa Vincenza Cinzia Fragomeno
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRAGOMENO VINCENZA CINZIA, Presidente e Relatore
IO RO, Giudice
PICCIRILLI ED IA, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2586/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020120011999775 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259005817860000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020130008817441000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140029105976000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150011955345000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160008837505000 I.C.I. 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020170005318545000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020180011594412000 REGISTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020180026719343000 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190005905118000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190021063916000 IRES-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230003157292001 REGISTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230008111465000 IVA-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230018075510000 IRAP 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230018926153000 IVA-ALTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230021496791000 IRPEF-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230027195267000 REGISTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230030966724000 REGISTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230032815202000 IRAP 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240013697920000 IVA-ALTRO 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240018666342000 IRPEF-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020130031127434000 IRAP 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150018692484000 IRES-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160001724116000 IRES-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190028614607000 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5465/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl con sede in Siano, in persona del legale rappresentante p.t. Nominativo_1 e costituita e domiciliata come in atti, impugnava l'intimazione di pagamento in epigrafe descritta, notificata in data 15.4.2025 per il mancato pagamento di una serie di cartelle afferenti a imposte varie chiedendone l'annullamento per l'illegittimità.
A sostegno del ricorso deduceva l'omessa notifica degli atti presupposto, la nullità di quelli provenienti da indirizzo pec non censito e la nullità delle notifiche avvenute ai sensi degli artt. 139/140 cpc per mancanza della raccomandata informativa. Eccepiva, inoltre, la prescrizione anche di interessi e sanzioni e la loro illegittimità. Concludeva per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e distrazione al difensore costituito. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossioni contestando: a) il difetto di giurisdizione per i crediti di natura non tributaria;
b) l'inammissibilità del ricorso in ragione del fatto che gli atti sottesi erano stati regolarmente notificati con conseguente sindacabilità dell'intimazione de qua solo per vizi propri;
c) l'inammissibilità dell'impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento, che si assumeva invalidamente notificata, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 12 comma 4 del dpr 602/73; l'infondatezza delle eccezioni di merito.
Concludeva per il rigetto del ricorso con il favore delle spese.
Con successive memorie parte ricorrente insisteva nelle proprie richieste.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione in ordine ai crediti di natura non tributaria per i quali la decisione va rimessa al giudice ordinario.
Nel resto il ricorso è infondato.
E invero, le cartelle sottese alla intimazione impugnata risultano compiutamente notificate come dimostrato dall'agente della riscossione con la produzione in atti circostanza, questa, che esclude la prescrizione.
Quanto, invece, alle notifiche provenienti da indirizzo pec non censito mette conto osservare che sul punto le S.U. con sent. n. 15979 del 18/05/2022 hanno affermato il principio che “ In tema di notificazione a mezzo
PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”. Il principio evidenzia che la eventuale “irritualità della notificazione di un atto a mezzo posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale” (conf.
Cass., Sez. U., n. 23620 del 2018; Cass 2021 nr 12517). Ne consegue che il rinvio operato dall'art. 26, comma 5, del d.p.r. n. 602 del 1973, all'art. 60 del d.p.r. n. 600 del 1973, il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (Cass. 05/03/2019, n. 6417).
Infondata, inoltre, è anche l'eccezione di nullità delle notifiche avvenute ai sensi degli artt. 139/140 cpc per mancanza della raccomandata informativa, trattandosi di contestazione generica non riferita a casi specifici.
Le spese, liquidate come in dispositivo secondo il valore della controversia, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara il proprio difetto di giurisdizione con riferimento ai crediti di natura non tributaria per i quali rimette la ricorrente avanti al giudice ordinario per la riassunzione nei termini di legge;
rigetta il ricorso nel resto;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €. 8.200,00 oltre accessori di legge se dovuti. Il Presidente dr.ssa Vincenza Cinzia Fragomeno