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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/06/2025, n. 9376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9376 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto: dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 53921 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 e vertente tra rappresentato e difeso dall'Avv. MARCHESE MARIA Parte_1
RITA per procura in atti
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. DE LUCA Controparte_1
ES per procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
1 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza parziale n. 2274/20222 questo Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti. Nel prosieguo, disattesa l'istanza del ricorrente di rimessione in termini per l'espletamento della prova testimoniale ammessa ed acquisita la documentazione prodotta, il GI ha rimesso la decisione al Collegio con i termini di cui all'art. 190 cpc.
Il ha chiesto “la revoca del contributo paterno al mantenimento della figlia, Parte_1 essendo indipendente economicamente e … il rigetto della domanda della resistente di attribuzione di un assegno di mantenimento per sé. Rinuncia alla domanda di scioglimento della comunione ”; la ha invece chiesto “1) in via preliminare dichiarare CP_1 inammissibile la domanda di scioglimento della comunione immobiliare ex adverso proposta;
2) nel merito, volersi pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio disponendo, in via riconvenzionale: a) il versamento a carico dell'attore, a favore della convenuta, dell'assegno divorzile, nella misura complessiva di Euro 300,00 mensili oltre rivalutazione annua in base agli indici Istat a decorrere dalla domanda;
b) il versamento a carico dell'attore,
a favore della convenuta, del mantenimento della figlia , nella misura Persona_1 complessiva di Euro 250,00 mensili oltre rivalutazione annua in base agli indici Istat a decorrere dalla domanda nonché del 50% delle spese straordinarie per le sue esigenze come individuate nel Protocollo d'Intesa in uso al Tribunale di Roma dal 17.12.2014; c) confermare l'assegnazione, a favore della resistente, della casa coniugale sita in Roma, Via
Bitetto n. 34….”.
Va preliminarmente rilevata l'acquisibilità e l'utilizzabilità delle visure ipotecarie depositate dal ricorrente in data 24.1.2024, atteso che, pur trattandosi di deposito non previamente autorizzato, esso è stato effettuato antecedentemente all'ultima udienza, in cui è stato instaurato il contraddittorio su tale produzione documentale, acquisibile nell'esercizio dei poteri d'ufficio dal Tribunale ai fini dell'accertamento della situazione economica delle parti, a prescindere dalle barriere preclusive istruttorie. Va, invece, rilevata la inammissibilità e la inutilizzabilità del deposito di un estratto dell'atto di compravendita del cespite ereditario alienato dalla resistente
2 in corso di causa, effettuato dal ricorrente mediante l'inserimento della relativa immagine nel corpo della propria comparsa conclusionale, trattandosi di documento depositato quando la causa era già stata rimessa alla decisione del
Collegio e la cui acquisizione richiederebbe, pertanto, la rimessione della causa sul ruolo istruttorio, incombente ultroneo, stante la superfluità dell'atto ai fini del decidere.
Orbene, le condizioni della separazione, con cui non era stato posto a carico del alcun assegno di mantenimento in favore della moglie, prevedevano a Parte_1
carico del padre un assegno di mantenimento per i due figli, ed , ora Per_2 Per_1 entrambi maggiorenni, dell'importo di 400,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese di studio, mediche e sportive da concordarsi preventivamente. Non avendo la madre chiesto la conferma dell'assegno di mantenimento per il figlio , di Per_2 cui non contesta l'autosufficienza economica, i motivi del contendere, relativamente ai figli, riguardano esclusivamente l'an e il quantum del mantenimento per la sola figlia . Per_1
A tal proposito, la ragazza, oggi quasi ventiquattrenne, all'udienza del 20.2.2024 ha dichiarato: “Vivo con mia madre. Ho frequentato il liceo scientifico solo fino al terzo anno.
Lavoro all' in via Don Primo Mazzolari 183, ormai da due anni e mezzo;
Parte_2 mi prorogano il contratto ogni tre mesi;
lavoro consecutivamente da circa due anni e mezzo con questi contratti a termine. Guadagno in media 670 euro mensili per 14 mensilità. Una sola volta ho percepito il TFR e le ferie non pagate, perché il datore di lavoro è cambiato da
a che è quello attuale. Prima ho fatto la cameriera a nero solo il sabato, per CP_2 Pt_3
otto mesi”.
Orbene, in punto di mantenimento dei figli maggiorenni da parte dei genitori, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, il quale non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un
3 percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, ove ciò sia compatibile con le risorse economiche dei genitori (vedi Cass. civ.
18076/14, 17183/20, 26875/2023) e che comunque, con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi è ampiamente concluso o dovrebbe esserlo, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico- reddituale, in assenza di ragioni individuali specifiche (di cui va fornita prova idonea), costituisce un indicatore forte di inerzia colpevole (vedi Cass. civ.
12952/16). Ciò, tanto più alla luce dei principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità del figlio maggiorenne, valorizzati dalla giurisprudenza (vedi, Cass. civ. 17183/20; Cass. civ. 26875/2023), che impongono di circoscrivere in capo al genitore l'estensione dell'obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica “per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro…”, valutata altresì la possibilità per il figlio (ove necessario) di usufruire degli strumenti di sostegno al reddito (Cass. civ. 29264/22) e fermi gli eventuali obblighi alimentari dei genitori.
Né può assumere rilievo, una volta intrapreso da parte del figlio lo svolgimento di un'attività lavorativa, il sopravvenire di circostanze ulteriori, le quali, ove pure determinassero l'effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno (Cass. civ. 26259/05, 6509/17, 40282/21).
Nel caso di specie, va preliminarmente evidenziato che non v'è riscontro dell'inerzia colpevole della figlia nel reperimento di un'attività lavorativa, considerato che, secondo quanto dedotto dalla madre e non contestato, la ragazza ha interrotto gli studi agli inizi dell'anno scolastico 2019-2020 e che la stessa, prima di incominciare a lavorare continuativamente presso il medesimo supermercato ma con contratti a termine trimestrali, dal 20 ottobre 2021 (come da contratti in atti), per circa 8 mesi ha dichiarato di aver fatto la cameriera “a nero”, il sabato, dovendo pertanto
4 ritenersi che si sia attivata per reperire un lavoro pochi mesi dopo la fine dell'anno scolastico interrotto. Ciò posto, ritiene il Tribunale che l'attuale situazione reddituale della figlia non sia tale, avuto riguardo al reddito percepito, da poterla far ritenere del tutto economicamente autosufficiente, in particolare per quanto attiene al soddisfacimento delle esigenze abitative in una città come Roma.
Pertanto, stante l'attuale entità del reddito percepito e la precarietà dei contratti di lavoro succedutisi nel tempo, di durata di soli tre mesi ciascuno, valutati alla luce della giovane età della figlia, tenuto conto, in assenza di un titolo di studio adeguato
(la ragazza ha conseguito solo la licenza media), della maggiore difficoltà della stessa e del conseguente maggior tempo necessario a reperire un lavoro meglio remunerato, non si ritiene che ricorrano i presupposti per esonerare totalmente il padre dall'obbligo di mantenimento della figlia (né, stante l'attività lavorativa svolta, per aumentare l'assegno di mantenimento già previsto), giustificandosi, invece, la riduzione dell'assegno paterno all'importo di 100,00 euro mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondere alla madre entro il 15 di ogni mese, a decorrere dal gennaio 2023, allorquando, considerati i rinnovi contrattuali succedutisi sino a tale data, può ritenersi raggiunta una continuatività nello svolgimento dell'attività lavorativa, sia pure precaria e insufficiente a rendere la figlia del tutto autonoma. Detto importo, oltre alla compartecipazione (di entrambi i genitori) nella misura del 50%, a decorrere dal gennaio 2023, alle sole spese mediche non coperte dal Servizio sanitario nazionale (non essendovi più spese di studio da sostenere e potendo la figlia provvedere con i propri guadagni alle spese sportive), risulta senz'altro compatibile, pur considerati gli oneri locativi
(pari a 500,00 euro mensili, da contratto in atti), con il reddito del padre, pari per l'anno di imposta 2022 a circa 24.100 euro netti (perciò lievemente aumentato rispetto ai redditi antecedentemente documentati per gli anni di imposta 2019 e
2018, pari rispettivamente a circa 23.200 euro e a circa 22.900 euro), non essendo invece valutabili i finanziamenti dallo stesso contratti, in assenza di riscontro certo in merito alle relative causali e alla loro indispensabilità.
5 Va confermata l'assegnazione della ex casa familiare in comproprietà delle parti alla resistente, siccome convivente con la figlia non ancora del tutto economicamente autosufficiente.
Quanto alla domanda di assegno divorzile spiegata dalla va evidenziato CP_1 che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 18287/2018), rilevando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, “frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.” e costituenti “l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”, hanno riconosciuto all'assegno divorzile una natura composita. In particolare, con la citata sentenza è stato attribuito all'emolumento sia una funzione assistenziale
(fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”), sia una funzione compensativa-perequativa (valorizzando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia una funzione risarcitoria (con riferimento alle ragioni della decisione). Per quanto attiene alla funzione compensativa-perequativa, l'assegno, quindi, deve essere “volto non a conseguire
l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (Cass. civ. 5603/20). In concreto, valutate comparativamente le attuali situazioni patrimoniali delle parti (comprensive delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente l'assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capace di procurarseli), occorrerà verificare se lo squilibrio, ove sussistente, sia frutto delle scelte assunte in costanza di matrimonio e valutare il contributo dato da ciascun coniuge alla
6 formazione del patrimonio comune, in particolare alla luce del criterio della durata del matrimonio, atteso che più lungo è stato e maggiore sarà stato l'apporto di ciascuno alla formazione delle sostanze comuni e allo sviluppo delle capacità reddituali dell'altro coniuge, in una valutazione che impone la piena equiordinazione tra il lavoro domestico, di accudimento dell'altro e dei figli (allo stato privo di concreto riconoscimento reddituale) e il lavoro prestato all'esterno del nucleo familiare. Precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui al citato art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970 è la sussistenza di una situazione di squilibrio economico-patrimoniale tra le parti (vedi Cass. civ. 29920/22). Verificata la predetta condizione, il giudice del merito deve quindi accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte "manente matrimonio", idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali - reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass. civ. 13919/2024, 9144/2023, SU 35385/2023).
Orbene, la ha dedotto: di esser disoccupata dal 2015, allorquando era stata CP_1
licenziata dopo aver svolto sin dal 2006 l'attività di addetta alle pulizie per la Global
Service Srl;
che precedentemente aveva lavorato come videoterminalista addetta all'inserimento dati per le società Informatic Sud Italia S.r.l. (dal 1989 al 1994),
Società Italiana Software (dal 1994 al 1998) e G.S. S.r.l. fino al 2000, allorquando, rimasta senza occupazione il marito le avrebbe impedito di iniziare a lavorare come cassiera in un supermercato, perché i turni di lavoro non si conciliavano con i compiti di accudimento della famiglia;
che solo nel 2006 aveva reperito una nuova occupazione come operaia addetta alle pulizie, lavorando, nel tempo, per la
Cooperativa Italiana Servizi, per la Gaia Servizi S.r.l., per la Veneta Servizi S.r.l. e per la Global Service S.r.l., da cui era stata licenziata a fine 2014; che ella, affetta da diabete mellito di tipo 2°, ipertensione arteriosa, sindrome metabolica, episodi seri
7 di epistassi, gonartrosi ed artrosi, non era in grado di reperire una occupazione stabile e remunerativa, tant'è che dal gennaio 2021 (vedi comunicazione CP_3
allegata sub 8 alla memoria difensiva) fruiva del solo reddito di cittadinanza quantificato nell'importo di 500,00 euro mensili nella memoria difensiva e poi nell'importo di 340,25 euro mensili nelle autocertificazioni in data 10.8.2023 e in data
25.1.2024 (invero non integranti dichiarazioni sostitutive di atto notorio, in quanto prive dei requisiti a tal fine normativamente richiesti), emolumento assistenziale poi definitivamente cessato. La stessa è comproprietaria della ex casa familiare al 50% con il ricorrente.
Il magazziniere, come sopra già rilevato, è gravato da oneri locativi per la Parte_1
casa di abitazione pari a 500 euro mensili (vedi contratto in atti), ha percepito nell'anno di imposta 2022 redditi netti pari a 24.100 euro circa (vedi CU 2023), lievemente aumentato rispetto ai redditi antecedentemente documentati per gli anni di imposta 2019 e 2018, pari rispettivamente a circa 23.200 euro e a circa 22.900 euro ed ha autocertificato (del pari con dichiarazioni non integranti dichiarazioni sostitutive di atto notorio, in quanto prive dei prescritti requisiti) di essere gravato da vari finanziamenti (di cui uno per 350 euro mensili mediante cessione del quinto dello stipendio), non valutabili nemmeno ai fini della decisione in merito alla domanda di assegno divorzile, non essendovi alcun riscontro certo, come già detto, in merito alle relative causali e alla loro indispensabilità. La resistente ha inoltre documentato di aver ricevuto in successione dalla madre, deceduta in data
11.11.2019, in comproprietà al 50% con il fratello, un immobile in Agosta, da cui non ha dedotto di trarre redditi ed un immobile in Roma, dalla cui vendita, avvenuta il
14.7.2021 (come da ispezione ipotecaria in atti), ha dichiarato di aver ricavato, quale quota di pertinenza, 22.800 euro circa, importo contestato dalla controparte in comparsa conclusionale. A tal proposito, sebbene, come già rilevato, sia inutilizzabile l'estratto dell'atto di compravendita del suddetto immobile, depositato tardivamente dal ricorrente, quando la causa era già stata rimessa al
Collegio, mediante l'inserimento della relativa immagine nel corpo della comparsa
8 conclusionale, va rilevato che la resistente, pur assumendo, nella propria memoria di replica, di non accettare il contraddittorio in merito alle “illazioni della controparte sull'occultamento del prezzo di vendita” (indicato dal ricorrente, in comparsa conclusionale, in 90.000 euro), subito dopo ha affermato che “Mentre risulta che parte venditrice ha incassato il saldo prezzo con due bonifici da 22.500,00 ciascuno, le precedenti somme in acconto sono state percepite solo da uno dei venditori perché controparte ha omesso di considerare che, il coerede, vantava crediti verso la massa e quindi il ricavato fosse tutto di sua esclusiva competenza…”, così ammettendo il versamento di un prezzo di acquisto, considerata la percezione degli acconti, senz'altro superiore all'importo riferito all'ultima udienza, alla quale la ha dichiarato: “E' vero che ho CP_1 venduto l'immobile, di cui ero comproprietaria al 50% con mio fratello e abbiamo ricavato la somma di 22.800 euro circa ciascuno.”, così, pertanto, escludendo che il fratello avesse riscosso una somma maggiore, che nemmeno v'è prova sia stata trattenuta dallo stesso in pagamento di non meglio precisati “crediti verso la massa”.
A ciò si aggiunga che nella documentazione bancaria depositata dalla resistente non v'è riscontro alcuno dell'accredito delle somme incassate a titolo di prezzo dalla stessa, la quale deve pertanto presumersi nella disponibilità di ulteriori conti sottaciuti al Tribunale.
Alla luce di quanto sopra emerso, considerata la lacunosità delle autocertificazioni della resistente (peraltro prive dei requisiti richiesti per le dichiarazioni sostitutive di atto notorio), considerata la opaca e omissiva ricostruzione della sua situazione patrimoniale, come sopra emersa, considerato che la stessa non ha mai richiesto l'assegno di mantenimento, pur avendo dedotto di essere rimasta senza lavoro sin dal 2015, senza fornire idoneo riscontro dell'assunto che sarebbe stata l'anziana madre a mantenerla, integralmente in quanto disoccupata, sino all'inizio della percezione del reddito di cittadinanza (nel 2020), deve presumersi, ex art. 116 cpc,
l'esistenza di ulteriori disponibilità finanziarie nonchè reddituali (da lavori non regolarizzati) in capo alla stessa, sottaciute al Tribunale, tanto più in assenza di idonea certificazione attestante la sua incapacità lavorativa.
9 Pertanto, non si ritengono sussistenti i presupposti per il riconoscimento alla dell'assegno divorzile in funzione assistenziale, tanto più che il CP_1 Parte_1
contribuisce al soddisfacimento delle esigenze abitative della predetta mediante la casa familiare di cui ella gode in via esclusiva, anche per la quota di proprietà del ricorrente, invece onerato dell'esborso di un canone mensile di 500,00 euro per provvedere alle proprie esigenze abitative.
Nemmeno v'è prova che la abbia sacrificato occasioni lavorative per CP_1 potersi dedicare alla cura dei figli e della famiglia, tant'è che nel corso della convivenza matrimoniale ha lavorato, nè che abbia dovuto rinunciare al lavoro di cassiera per quello (maggiormente compatibile con le incombenze familiari) di addetta alle pulizie (intrapreso nel 2006), sicchè la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile va rigettata anche sotto il profilo perequativo-compensativo, tanto più che la predetta risulta comproprietaria, nella medesima quota del marito, dell'unico bene (la casa familiare) costituente il patrimonio comune (e per il marito l'unico immobile di proprietà), acquistato in costanza di matrimonio.
Dato atto che il ricorrente ha rinunciato alla domanda di vendita della casa familiare ovvero di liquidazione della propria quota del 50% (sicchè in merito è ultronea ogni statuizione, anche in punto di ammissibilità), stante la totale soccombenza della resistente sulla domanda di attribuzione dell'assegno divorzile, la stessa va condannata al pagamento delle spese di lite nella misura di 1/3, liquidate come da dispositivo, compensandole per la residua quota.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa, così provvede:
determina nell'importo di 100,00 euro mensili, da corrispondere alla madre entro il
15 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, l'assegno di mantenimento in favore della figlia a carico del padre, oltre alla contribuzione Per_1
nella misura del 50% alle sole spese mediche non coperte dal Servizio sanitario
10 nazionale, a decorrere dal gennaio 2023, confermate per il pregresso le condizioni della separazione consensuale;
assegna ad la ex casa familiare sita in Roma, Via Bitetto n. 34; Controparte_1
condanna al pagamento, in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite nella misura di 1/3, che liquida in 1.412,00 euro per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CAP, compensandole per la residua quota.
Roma, 19.6.2025
La Giudice rel. est. La Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto: dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 53921 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 e vertente tra rappresentato e difeso dall'Avv. MARCHESE MARIA Parte_1
RITA per procura in atti
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. DE LUCA Controparte_1
ES per procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
1 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza parziale n. 2274/20222 questo Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti. Nel prosieguo, disattesa l'istanza del ricorrente di rimessione in termini per l'espletamento della prova testimoniale ammessa ed acquisita la documentazione prodotta, il GI ha rimesso la decisione al Collegio con i termini di cui all'art. 190 cpc.
Il ha chiesto “la revoca del contributo paterno al mantenimento della figlia, Parte_1 essendo indipendente economicamente e … il rigetto della domanda della resistente di attribuzione di un assegno di mantenimento per sé. Rinuncia alla domanda di scioglimento della comunione ”; la ha invece chiesto “1) in via preliminare dichiarare CP_1 inammissibile la domanda di scioglimento della comunione immobiliare ex adverso proposta;
2) nel merito, volersi pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio disponendo, in via riconvenzionale: a) il versamento a carico dell'attore, a favore della convenuta, dell'assegno divorzile, nella misura complessiva di Euro 300,00 mensili oltre rivalutazione annua in base agli indici Istat a decorrere dalla domanda;
b) il versamento a carico dell'attore,
a favore della convenuta, del mantenimento della figlia , nella misura Persona_1 complessiva di Euro 250,00 mensili oltre rivalutazione annua in base agli indici Istat a decorrere dalla domanda nonché del 50% delle spese straordinarie per le sue esigenze come individuate nel Protocollo d'Intesa in uso al Tribunale di Roma dal 17.12.2014; c) confermare l'assegnazione, a favore della resistente, della casa coniugale sita in Roma, Via
Bitetto n. 34….”.
Va preliminarmente rilevata l'acquisibilità e l'utilizzabilità delle visure ipotecarie depositate dal ricorrente in data 24.1.2024, atteso che, pur trattandosi di deposito non previamente autorizzato, esso è stato effettuato antecedentemente all'ultima udienza, in cui è stato instaurato il contraddittorio su tale produzione documentale, acquisibile nell'esercizio dei poteri d'ufficio dal Tribunale ai fini dell'accertamento della situazione economica delle parti, a prescindere dalle barriere preclusive istruttorie. Va, invece, rilevata la inammissibilità e la inutilizzabilità del deposito di un estratto dell'atto di compravendita del cespite ereditario alienato dalla resistente
2 in corso di causa, effettuato dal ricorrente mediante l'inserimento della relativa immagine nel corpo della propria comparsa conclusionale, trattandosi di documento depositato quando la causa era già stata rimessa alla decisione del
Collegio e la cui acquisizione richiederebbe, pertanto, la rimessione della causa sul ruolo istruttorio, incombente ultroneo, stante la superfluità dell'atto ai fini del decidere.
Orbene, le condizioni della separazione, con cui non era stato posto a carico del alcun assegno di mantenimento in favore della moglie, prevedevano a Parte_1
carico del padre un assegno di mantenimento per i due figli, ed , ora Per_2 Per_1 entrambi maggiorenni, dell'importo di 400,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese di studio, mediche e sportive da concordarsi preventivamente. Non avendo la madre chiesto la conferma dell'assegno di mantenimento per il figlio , di Per_2 cui non contesta l'autosufficienza economica, i motivi del contendere, relativamente ai figli, riguardano esclusivamente l'an e il quantum del mantenimento per la sola figlia . Per_1
A tal proposito, la ragazza, oggi quasi ventiquattrenne, all'udienza del 20.2.2024 ha dichiarato: “Vivo con mia madre. Ho frequentato il liceo scientifico solo fino al terzo anno.
Lavoro all' in via Don Primo Mazzolari 183, ormai da due anni e mezzo;
Parte_2 mi prorogano il contratto ogni tre mesi;
lavoro consecutivamente da circa due anni e mezzo con questi contratti a termine. Guadagno in media 670 euro mensili per 14 mensilità. Una sola volta ho percepito il TFR e le ferie non pagate, perché il datore di lavoro è cambiato da
a che è quello attuale. Prima ho fatto la cameriera a nero solo il sabato, per CP_2 Pt_3
otto mesi”.
Orbene, in punto di mantenimento dei figli maggiorenni da parte dei genitori, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, il quale non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un
3 percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, ove ciò sia compatibile con le risorse economiche dei genitori (vedi Cass. civ.
18076/14, 17183/20, 26875/2023) e che comunque, con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi è ampiamente concluso o dovrebbe esserlo, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico- reddituale, in assenza di ragioni individuali specifiche (di cui va fornita prova idonea), costituisce un indicatore forte di inerzia colpevole (vedi Cass. civ.
12952/16). Ciò, tanto più alla luce dei principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità del figlio maggiorenne, valorizzati dalla giurisprudenza (vedi, Cass. civ. 17183/20; Cass. civ. 26875/2023), che impongono di circoscrivere in capo al genitore l'estensione dell'obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica “per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro…”, valutata altresì la possibilità per il figlio (ove necessario) di usufruire degli strumenti di sostegno al reddito (Cass. civ. 29264/22) e fermi gli eventuali obblighi alimentari dei genitori.
Né può assumere rilievo, una volta intrapreso da parte del figlio lo svolgimento di un'attività lavorativa, il sopravvenire di circostanze ulteriori, le quali, ove pure determinassero l'effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno (Cass. civ. 26259/05, 6509/17, 40282/21).
Nel caso di specie, va preliminarmente evidenziato che non v'è riscontro dell'inerzia colpevole della figlia nel reperimento di un'attività lavorativa, considerato che, secondo quanto dedotto dalla madre e non contestato, la ragazza ha interrotto gli studi agli inizi dell'anno scolastico 2019-2020 e che la stessa, prima di incominciare a lavorare continuativamente presso il medesimo supermercato ma con contratti a termine trimestrali, dal 20 ottobre 2021 (come da contratti in atti), per circa 8 mesi ha dichiarato di aver fatto la cameriera “a nero”, il sabato, dovendo pertanto
4 ritenersi che si sia attivata per reperire un lavoro pochi mesi dopo la fine dell'anno scolastico interrotto. Ciò posto, ritiene il Tribunale che l'attuale situazione reddituale della figlia non sia tale, avuto riguardo al reddito percepito, da poterla far ritenere del tutto economicamente autosufficiente, in particolare per quanto attiene al soddisfacimento delle esigenze abitative in una città come Roma.
Pertanto, stante l'attuale entità del reddito percepito e la precarietà dei contratti di lavoro succedutisi nel tempo, di durata di soli tre mesi ciascuno, valutati alla luce della giovane età della figlia, tenuto conto, in assenza di un titolo di studio adeguato
(la ragazza ha conseguito solo la licenza media), della maggiore difficoltà della stessa e del conseguente maggior tempo necessario a reperire un lavoro meglio remunerato, non si ritiene che ricorrano i presupposti per esonerare totalmente il padre dall'obbligo di mantenimento della figlia (né, stante l'attività lavorativa svolta, per aumentare l'assegno di mantenimento già previsto), giustificandosi, invece, la riduzione dell'assegno paterno all'importo di 100,00 euro mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondere alla madre entro il 15 di ogni mese, a decorrere dal gennaio 2023, allorquando, considerati i rinnovi contrattuali succedutisi sino a tale data, può ritenersi raggiunta una continuatività nello svolgimento dell'attività lavorativa, sia pure precaria e insufficiente a rendere la figlia del tutto autonoma. Detto importo, oltre alla compartecipazione (di entrambi i genitori) nella misura del 50%, a decorrere dal gennaio 2023, alle sole spese mediche non coperte dal Servizio sanitario nazionale (non essendovi più spese di studio da sostenere e potendo la figlia provvedere con i propri guadagni alle spese sportive), risulta senz'altro compatibile, pur considerati gli oneri locativi
(pari a 500,00 euro mensili, da contratto in atti), con il reddito del padre, pari per l'anno di imposta 2022 a circa 24.100 euro netti (perciò lievemente aumentato rispetto ai redditi antecedentemente documentati per gli anni di imposta 2019 e
2018, pari rispettivamente a circa 23.200 euro e a circa 22.900 euro), non essendo invece valutabili i finanziamenti dallo stesso contratti, in assenza di riscontro certo in merito alle relative causali e alla loro indispensabilità.
5 Va confermata l'assegnazione della ex casa familiare in comproprietà delle parti alla resistente, siccome convivente con la figlia non ancora del tutto economicamente autosufficiente.
Quanto alla domanda di assegno divorzile spiegata dalla va evidenziato CP_1 che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 18287/2018), rilevando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, “frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.” e costituenti “l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”, hanno riconosciuto all'assegno divorzile una natura composita. In particolare, con la citata sentenza è stato attribuito all'emolumento sia una funzione assistenziale
(fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”), sia una funzione compensativa-perequativa (valorizzando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia una funzione risarcitoria (con riferimento alle ragioni della decisione). Per quanto attiene alla funzione compensativa-perequativa, l'assegno, quindi, deve essere “volto non a conseguire
l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (Cass. civ. 5603/20). In concreto, valutate comparativamente le attuali situazioni patrimoniali delle parti (comprensive delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente l'assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capace di procurarseli), occorrerà verificare se lo squilibrio, ove sussistente, sia frutto delle scelte assunte in costanza di matrimonio e valutare il contributo dato da ciascun coniuge alla
6 formazione del patrimonio comune, in particolare alla luce del criterio della durata del matrimonio, atteso che più lungo è stato e maggiore sarà stato l'apporto di ciascuno alla formazione delle sostanze comuni e allo sviluppo delle capacità reddituali dell'altro coniuge, in una valutazione che impone la piena equiordinazione tra il lavoro domestico, di accudimento dell'altro e dei figli (allo stato privo di concreto riconoscimento reddituale) e il lavoro prestato all'esterno del nucleo familiare. Precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui al citato art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970 è la sussistenza di una situazione di squilibrio economico-patrimoniale tra le parti (vedi Cass. civ. 29920/22). Verificata la predetta condizione, il giudice del merito deve quindi accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte "manente matrimonio", idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali - reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass. civ. 13919/2024, 9144/2023, SU 35385/2023).
Orbene, la ha dedotto: di esser disoccupata dal 2015, allorquando era stata CP_1
licenziata dopo aver svolto sin dal 2006 l'attività di addetta alle pulizie per la Global
Service Srl;
che precedentemente aveva lavorato come videoterminalista addetta all'inserimento dati per le società Informatic Sud Italia S.r.l. (dal 1989 al 1994),
Società Italiana Software (dal 1994 al 1998) e G.S. S.r.l. fino al 2000, allorquando, rimasta senza occupazione il marito le avrebbe impedito di iniziare a lavorare come cassiera in un supermercato, perché i turni di lavoro non si conciliavano con i compiti di accudimento della famiglia;
che solo nel 2006 aveva reperito una nuova occupazione come operaia addetta alle pulizie, lavorando, nel tempo, per la
Cooperativa Italiana Servizi, per la Gaia Servizi S.r.l., per la Veneta Servizi S.r.l. e per la Global Service S.r.l., da cui era stata licenziata a fine 2014; che ella, affetta da diabete mellito di tipo 2°, ipertensione arteriosa, sindrome metabolica, episodi seri
7 di epistassi, gonartrosi ed artrosi, non era in grado di reperire una occupazione stabile e remunerativa, tant'è che dal gennaio 2021 (vedi comunicazione CP_3
allegata sub 8 alla memoria difensiva) fruiva del solo reddito di cittadinanza quantificato nell'importo di 500,00 euro mensili nella memoria difensiva e poi nell'importo di 340,25 euro mensili nelle autocertificazioni in data 10.8.2023 e in data
25.1.2024 (invero non integranti dichiarazioni sostitutive di atto notorio, in quanto prive dei requisiti a tal fine normativamente richiesti), emolumento assistenziale poi definitivamente cessato. La stessa è comproprietaria della ex casa familiare al 50% con il ricorrente.
Il magazziniere, come sopra già rilevato, è gravato da oneri locativi per la Parte_1
casa di abitazione pari a 500 euro mensili (vedi contratto in atti), ha percepito nell'anno di imposta 2022 redditi netti pari a 24.100 euro circa (vedi CU 2023), lievemente aumentato rispetto ai redditi antecedentemente documentati per gli anni di imposta 2019 e 2018, pari rispettivamente a circa 23.200 euro e a circa 22.900 euro ed ha autocertificato (del pari con dichiarazioni non integranti dichiarazioni sostitutive di atto notorio, in quanto prive dei prescritti requisiti) di essere gravato da vari finanziamenti (di cui uno per 350 euro mensili mediante cessione del quinto dello stipendio), non valutabili nemmeno ai fini della decisione in merito alla domanda di assegno divorzile, non essendovi alcun riscontro certo, come già detto, in merito alle relative causali e alla loro indispensabilità. La resistente ha inoltre documentato di aver ricevuto in successione dalla madre, deceduta in data
11.11.2019, in comproprietà al 50% con il fratello, un immobile in Agosta, da cui non ha dedotto di trarre redditi ed un immobile in Roma, dalla cui vendita, avvenuta il
14.7.2021 (come da ispezione ipotecaria in atti), ha dichiarato di aver ricavato, quale quota di pertinenza, 22.800 euro circa, importo contestato dalla controparte in comparsa conclusionale. A tal proposito, sebbene, come già rilevato, sia inutilizzabile l'estratto dell'atto di compravendita del suddetto immobile, depositato tardivamente dal ricorrente, quando la causa era già stata rimessa al
Collegio, mediante l'inserimento della relativa immagine nel corpo della comparsa
8 conclusionale, va rilevato che la resistente, pur assumendo, nella propria memoria di replica, di non accettare il contraddittorio in merito alle “illazioni della controparte sull'occultamento del prezzo di vendita” (indicato dal ricorrente, in comparsa conclusionale, in 90.000 euro), subito dopo ha affermato che “Mentre risulta che parte venditrice ha incassato il saldo prezzo con due bonifici da 22.500,00 ciascuno, le precedenti somme in acconto sono state percepite solo da uno dei venditori perché controparte ha omesso di considerare che, il coerede, vantava crediti verso la massa e quindi il ricavato fosse tutto di sua esclusiva competenza…”, così ammettendo il versamento di un prezzo di acquisto, considerata la percezione degli acconti, senz'altro superiore all'importo riferito all'ultima udienza, alla quale la ha dichiarato: “E' vero che ho CP_1 venduto l'immobile, di cui ero comproprietaria al 50% con mio fratello e abbiamo ricavato la somma di 22.800 euro circa ciascuno.”, così, pertanto, escludendo che il fratello avesse riscosso una somma maggiore, che nemmeno v'è prova sia stata trattenuta dallo stesso in pagamento di non meglio precisati “crediti verso la massa”.
A ciò si aggiunga che nella documentazione bancaria depositata dalla resistente non v'è riscontro alcuno dell'accredito delle somme incassate a titolo di prezzo dalla stessa, la quale deve pertanto presumersi nella disponibilità di ulteriori conti sottaciuti al Tribunale.
Alla luce di quanto sopra emerso, considerata la lacunosità delle autocertificazioni della resistente (peraltro prive dei requisiti richiesti per le dichiarazioni sostitutive di atto notorio), considerata la opaca e omissiva ricostruzione della sua situazione patrimoniale, come sopra emersa, considerato che la stessa non ha mai richiesto l'assegno di mantenimento, pur avendo dedotto di essere rimasta senza lavoro sin dal 2015, senza fornire idoneo riscontro dell'assunto che sarebbe stata l'anziana madre a mantenerla, integralmente in quanto disoccupata, sino all'inizio della percezione del reddito di cittadinanza (nel 2020), deve presumersi, ex art. 116 cpc,
l'esistenza di ulteriori disponibilità finanziarie nonchè reddituali (da lavori non regolarizzati) in capo alla stessa, sottaciute al Tribunale, tanto più in assenza di idonea certificazione attestante la sua incapacità lavorativa.
9 Pertanto, non si ritengono sussistenti i presupposti per il riconoscimento alla dell'assegno divorzile in funzione assistenziale, tanto più che il CP_1 Parte_1
contribuisce al soddisfacimento delle esigenze abitative della predetta mediante la casa familiare di cui ella gode in via esclusiva, anche per la quota di proprietà del ricorrente, invece onerato dell'esborso di un canone mensile di 500,00 euro per provvedere alle proprie esigenze abitative.
Nemmeno v'è prova che la abbia sacrificato occasioni lavorative per CP_1 potersi dedicare alla cura dei figli e della famiglia, tant'è che nel corso della convivenza matrimoniale ha lavorato, nè che abbia dovuto rinunciare al lavoro di cassiera per quello (maggiormente compatibile con le incombenze familiari) di addetta alle pulizie (intrapreso nel 2006), sicchè la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile va rigettata anche sotto il profilo perequativo-compensativo, tanto più che la predetta risulta comproprietaria, nella medesima quota del marito, dell'unico bene (la casa familiare) costituente il patrimonio comune (e per il marito l'unico immobile di proprietà), acquistato in costanza di matrimonio.
Dato atto che il ricorrente ha rinunciato alla domanda di vendita della casa familiare ovvero di liquidazione della propria quota del 50% (sicchè in merito è ultronea ogni statuizione, anche in punto di ammissibilità), stante la totale soccombenza della resistente sulla domanda di attribuzione dell'assegno divorzile, la stessa va condannata al pagamento delle spese di lite nella misura di 1/3, liquidate come da dispositivo, compensandole per la residua quota.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa, così provvede:
determina nell'importo di 100,00 euro mensili, da corrispondere alla madre entro il
15 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, l'assegno di mantenimento in favore della figlia a carico del padre, oltre alla contribuzione Per_1
nella misura del 50% alle sole spese mediche non coperte dal Servizio sanitario
10 nazionale, a decorrere dal gennaio 2023, confermate per il pregresso le condizioni della separazione consensuale;
assegna ad la ex casa familiare sita in Roma, Via Bitetto n. 34; Controparte_1
condanna al pagamento, in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite nella misura di 1/3, che liquida in 1.412,00 euro per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CAP, compensandole per la residua quota.
Roma, 19.6.2025
La Giudice rel. est. La Presidente
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
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