Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 24/04/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
- SEZIONE CIVILE -
All'udienza del 24/4/2025 il giudice dott. Edoardo Sirza dà lettura della seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 3090/2024, promossa
DA
, rappresentato e difeso, giusta procura, dall'avv. Lorenzo Pistacchio Parte_1
(C.F. ) elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trieste, C.F._1
Largo Don Francesco Bonifacio 1 (fax 040-772179 – Email_1
- RICORRENTE -
CONTRO
c.f. imprenditore individuale corrente in CP_1 C.F._2
Trieste, Piazza Goldoni n. 4, rappresentato e difeso, giusta procura, dagli avvocati
Roberto Corbo (c.f. e Sophie Corbo (c.f. , C.F._3 C.F._4
presso il cui studio in Trieste, via di Prosecco n.6, elegge domicilio.
- RESISTENTE-
Oggetto: Risoluzione del contratto di locazione.
Conclusioni delle parti
Per il ricorrente Parte_1
1
1) in via principale accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto de quo ex art 1456 c.c. in forza di clausola risolutiva espressa;
2) subordinatamente o alternativamente dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento del convenuto;
3) condannare il convenuto al rilascio dell'immobile;
4) respingere ogni eventuale domanda di parte convenuta;
5) spese rifuse, ivi comprese quelle della fase sommaria della mediazione.
Per il resistente CP_1
si insiste affinché venga rigettata la richiesta di risoluzione del contratto di locazione ad uso commerciale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente procedimento segue quello instaurato il 20/5/2024 sub r.g.
2467/2024, di intimazione di sfratto per morosità ex art. 658 c.p.c.
I fatti di causa possono essere così ricostruiti.
Con contratto stipulato il 12/6/2017, e hanno CP_2 CP_3
concesso in locazione a Twins s.r.l l'unità immobiliare commerciale situata al pianterreno dello stabile di via Carducci n. 35 – Piazza Goldoni n. 4, a Trieste.
Succedevano nel contratto , in qualità di locatore, e Parte_1 CP_1
, in qualità di conduttore. Quest'ultimo proseguiva l'attività commerciale
[...]
esercitata dal precedente conduttore, mantenendo ferma la destinazione d'uso dell'immobile prevista nel contratto del 12/6/2017.
A fronte del mancato pagamento dei canoni di locazione dei mesi di dicembre
2023, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2024, per complessivi 9.234,41 euro, il locatore ha intimato al conduttore lo sfratto Parte_1 CP_1
per morosità.
2 In quella sede, a fronte dell'opposizione del conduttore, con ordinanza ex art. 667 c.p.c., n. 3745/2024, del 17/6/2024, il giudice non ordinava il rilascio dell'immobile e mutava il rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c.
In particolare, il giudice aveva rimarcato che, a seguito della notificazione dell'atto d'intimazione di sfratto, il conduttore aveva sanato interamente la morosità il 21/5/2024 e il 31/5/2024.
In questa sede di merito, il ricorrente ha chiesto l'accertamento della risoluzione del contratto per effetto dell'esercizio del diritto potestativo fondato sulla clausola risolutiva espressa di cui agli artt. 4 e 16 del contratto, che sanzionava con la risoluzione l'inadempimento al tempestivo pagamento anche di un solo canone entro il giorno ventuno di ogni mese. Il ricorrente ha peraltro evidenziato che il pagamento tardivo dei canoni è comunque intervenuto dopo la notifica dell'atto d'intimazione di sfratto per morosità. In subordine, il ricorrente ha chiesto la risoluzione giudiziale del contratto ex art. 1453 c.c., richiamandosi in particolare al disposto dell'art. 5, l. 392/1978 per quanto concerne la gravità dell'inadempimento ex art. 1455 c.c.
Si è costituito in resistenza . CP_1
Il ricorso è fondato.
Rileva primariamente che il contratto di locazione per cui è causa si è risolto con l'esercizio del diritto potestativo previsto dalla clausola risolutiva espressa. In particolare, il locatore si è avvalso di tale potere nello stesso atto del 6/5/2024 con cui ha intimato di sfratto per morosità. In quel momento, infatti, il conduttore era moroso nel pagamento di ben sei mensilità, a fronte di una clausola che consentiva la risoluzione per il ritardo nel pagamento anche di un solo canone di locazione.
A tal proposito, quanto alla rinuncia del locatore alla clausola risolutiva espressa, peraltro tardivamente eccepita dal resistente solo nella memoria argomentativa concessa prima dell'odierna discussione, si deve rilevare che la
3 rinuncia tacita deve risultare da atti inequivoci dell'effettiva intenzione di non avvalersi della clausola, atti che siano, in altri termini, logicamente incompatibili con l'intenzione di avvalersi della clausola in futuro. Ebbene, tale non è, all'evidenza, la pregressa tolleranza a pagamenti in ritardo (circostanza peraltro meramente dedotta dal resistente e contestata dalla controparte), essendo il potere attribuito dalla clausola risolutiva espressa una facoltà e non un onere.
Infine, la sanatoria giudiziale prevista dall'art. 55 della legge n. 392/1978, non
è applicabile al caso di specie, trattandosi di immobile ad uso diverso da quello abitativo (cfr. Cass. sent. n. 1428/2017). Pertanto, l'adempimento tardivo del conduttore, successivo alla valida risoluzione del contratto, fondata sulla clausola risolutiva, è irrilevante ai fini della conservazione di un rapporto che è già stato sciolto.
La condanna alle spese processuali segue la regola della soccombenza e va posta a carico del resistente come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste in accoglimento del ricorso, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. accerta l'intervenuta risoluzione del contratto per cui è causa ex art. 1456 c.c.;
2. condanna a rilasciare immediatamente a l'immobile CP_1 Parte_1
per cui è causa, sito a Trieste, in via Carducci n. 35 – Piazza Goldoni n. 4, libero da cose e persone;
3. condanna a rifondere a le spese processuali che CP_1 Parte_1
liquida in 4.000 euro per compensi, oltre al 15% per spese generali, c.p.a. e i.v.a. come per legge, oltre ai contributi unificati e le spese di bollo.
Così deciso a Trieste, il 24/4/2025
Il giudice dott. Edoardo Sirza
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