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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 30/04/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dr. Francesco LO Pizzo Presidente dr. Francescamaria Piruzza Giudice relatore dr. Antonino Campanella Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nei procedimenti civili riuniti iscritto al n. 1585/2024 e 1687/2024 R.G. tra
BO TR, nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Marilena
Messina, giusta procura speciale allegata al ricorso introduttivo (PEC:
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-ricorrente -
e
MA IA, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi
Varotta e Francesco Foraci, giusta procura allegata in comparsa di costituzione e risposta
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- resistente -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
- interveniente necessario - avente ad oggetto: l'affidamento e il mantenimento di figli minori d'età nati fuori del matrimonio ai sensi degli artt. 337 bis e 337 ter c.c.;
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 29/10/2024, ON ET, dopo aver dedotto che dalla convivenza more uxorio con NO AR è nato a [...], in data [...], il figlio LO, ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del minore, chiedendo di disporre che entrambi i genitori eserciteranno responsabilità genitoriale separata sul figlio minore per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza, mentre le decisioni di maggiore interesse …verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio stesso;
Onerare il sig. ON ET a provvedere, entro il giorno 5 di ogni mese, al versamento di un assegno per il concorso al mantenimento del figlio minore dell'importo di €
200,00 pagabile al domicilio eletto dalla sig.ra NO AR, somma soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
Disporre che entrambi i genitori concorreranno nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie;
Disporre che l'assegno unico universale previsto per il figlio minore LO verrà percepito per l'intero dalla sig.ra NO AR;
Disporre che entrambi i genitori si impegnino a comunicare ogni cambiamento di residenza o di domicilio, o anche il recapito anche telefonico. Autorizzare entrambi i genitori al rilascio e/o rinnovo dei passaporti per i medesimi e per i figli minori, nonché per il rilascio e/o rinnovo della carta d'identità valida per l'espatrio con apposizione dei nominativi di entrambi i genitori;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
Con comparsa di costituzione e riposta, depositata in data 19/12/2024, si costituiva NO AR, chiedendo di disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con diritto di visita del padre presso il domicilio materno due volte a settimana, per un massimo di tre ore ciascuna, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, fino al compimento del terzo anno di età, e con diritto di prelevamento a settimane alterne. La convenuta ha chiesto altresì di onerare ET ON al versamento, entro il giorno 5 di ogni mese, di un assegno mensile di € 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, da corrispondersi al domicilio eletto dalla sig.ra AR MA;
di disporre che entrambi i genitori concorreranno al pagamento delle spese straordinarie necessarie per il minore, nella misura del 50% ciascuno, secondo il protocollo siglato dal COA;
di disporre che l'assegno unico universale per il figlio minore LO sia interamente percepito dalla sig.ra AR NO, in quanto genitore collocatario;
di disporre che entrambi i genitori si impegnino a comunicare tempestivamente ogni cambio di residenza, domicilio e recapiti telefonici;
di autorizzare entrambi i genitori al rilascio e/o rinnovo dei passaporti e della carta d'identità valida per l'espatrio per il minore.
Il Pubblico Ministero è stato notiziato della procedura.
In data 3/02/2025, il Giudice procedeva alla riunione del procedimento iscritto al n. 1585/2024
R.G. con il n. 1687/2024 R.G., nelle more introdotto dalla NO, trattandosi di cause connesse sia per identità delle parti sia per la natura dell'oggetto.
In data 20/01/2025, il Giudice formulava alle parti la seguente proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c: “1) affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
2) regolamentazione degli incontri del padre con il minore nel seguente modo: a) fino al raggiungimento di un anno di età del minore: -il padre incontrerà il minore il martedì e il giovedì a casa della madre dalle ore 17.00 alle ore 19.00
e in altre giornate, se vi è intesa tra le parti;
il padre preleverà il bambino a casa della madre e potrà condurlo con sè il primo e il terzo sabato del mese dalle ore 12.00 alle ore 16.00 e il secondo e la quarta domenica del mese sempre dalle ore 12.00 alle ore 16.00; il giorno del compleanno, se non festeggiato alla presenza di entrambi i genitori, il minore potrà stare con il padre dalle ore 18.30 alle ore 20.30;
b) al raggiungimento di un anno di età del minore: - il padre incontrerà il minore presso la casa materna il giovedì di ogni settimana dalle ore 17.00 alle 19.00 o in altra giornata o in altro orario se vi è accordo tra le parti;
il padre potrà invece prelevare il minore dalla casa materna e condurlo con sé anche ogni martedì dalle ore 17.00 alle 19.00, o in altre giornate e in altri orari se vi è intesa tra le parti, nonché il primo e il terzo sabato del mese e la seconda e la quarta domenica del mese sempre dalle ore 12.00 alle ore 16.00; il giorno del compleanno, se non festeggiato alla presenza di entrambi i genitori, il minore potrà stare con il padre dalle ore 18.30 alle ore 20.30;
c) al raggiungimento del terzo anno di età: il padre potrà prelevare il minore e condurlo con sé ogni martedì e giovedì dalle ore 17.00 alle ore 19.00, o in altra giornata o in altro orario se vi è accordo tra le parti, nonché a fine settimana alternati dalle ore 12.00 del sabato alle ore 16.00 della domenica con pernottamento. Durante il periodo estivo il minore potrà stare con il padre una settimana al mese di luglio o di agosto da comunicare alla madre entro il 31 maggio di ogni anno;
le principali festività verranno godute in modo alternato tra i genitori, per cui il primo Natale al compimento del terzo anno lo trascorrerà dalla madre e la vigilia del 24 dicembre dal padre, e in modo inverso l'anno successivo e così via per le successive festività religiose e civili dell'anno; il giorno del compleanno, ove il minore non venga festeggiato alla presenza di entrambi i genitori, il padre avrà diritto di trascorrere con il minore dalle ore 19.30 alle ore 22.00, salvo diversa intesa tra le parti;
3) il padre verserà all'altro genitore euro 300,00 quale contributo al mantenimento del minore, nonché parteciperà al 50% delle spese straordinarie individuate secondo il protocollo adottato da questo
Tribunale e richiamato nel ricorso;
l'assegno unico Inps verrà percepito integralmente dalla madre;
4) spese compensate tra le parti”.
All'udienza dell'3/02/2025 le parti hanno dichiarato di accettare la proposta conciliativa giudiziale ex art. 185 bis c.p.c.
Tenuto conto dell'accettazione della proposta, il Tribunale prende atto dell'accordo aggiunto e dispone in conformità.
Irrituale e inammissibile è invece l'istanza di rimessione sul ruolo della causa per integrazione della proposta conciliativa giudiziale già accettata, depositata in data 4 marzo 2025 quando la causa era già in decisione, difettando peraltro un accordo delle parti sull'integrazione proposta, essendo stata l'istanza formulata solo dalla parte ricorrente, e non potendo il procedimento ritornare in istruttoria una volta rimesso in decisione.
Si rammenta peraltro che la competenza in merito alla regolamentazione dei rapporti con gli ascendenti materni e paterni è riservata al Tribunale per i Minorenni come si evince dall'art. 38 disp.
Att. c.c. letto in combinato disposto con l'art. 317 bis c.c.
La soluzione condivisa della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
• prende atto dell'accordo raggiunto tra le parti sulla base della proposta conciliativa giudiziale formulata con ordinanza del 20.01.2025 e dispone che la regolamentazione dei rapporti tra le parti e nei confronti del figlio minore, ON LO, avvenga alle condizioni ivi stabilite e trascritte in parte motiva;
• compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Marsala, nella camera di consiglio del 29.04.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Francescamaria Piruzza Francesco LO Pizzo