TRIB
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 03/11/2025, n. 1319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1319 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott. Aldo De Luca Presidente rel.
dott. Leonardo Papaleo Giudice
dott.ssa Valeria Protano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G.NR. 1383-1/2020, avente ad oggetto: querela di falso
TRA
(avv. Domenico Vessichelli, giusta procura in atti) Parte_1
Parte attrice
E
(avv. Massimiliano Micco, giusta procura in atti) Controparte_1
(avv. Rocco Barbato, giusta procura in atti) Controparte_2
(avv. Fabio Russo, giusta procura in atti) Controparte_3
Parte convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c., che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. L'attore ha proposto querela di falso avverso gli assegni di seguito Parte_1
indicati, deducendo di non averne compilato i relativi importi. Trattasi, in particolare, dei seguenti titoli: assegno n. 0051518066-02 della B.P.P., di importo pari ad euro 6.000,00; assegno n. 0001649473-07 della B.C.C., di importo pari ad euro 2.600,00; assegno n. 0001649472-06 della
B.C.C., di importo pari ad euro 7.500,00; assegno n. 0001649476-10 della B.C.C., di importo pari
p. 1/4 ad euro 15.900,00; assegno n. 0001649477-11 della B.C.C., di importo pari ad euro 12.500,00;
assegno n. 0001649480-01 della B.C.C., di importo pari ad euro 16.000,00. Parte convenuta chiedeva il rigetto della domanda come in atti motivato.
2. Stante la natura tecnica delle questioni di causa, si è ritenuto necessario disporre C.T.U.
di tipo grafologico, dalle cui conclusioni non sussiste ragione di dissentire, attesa la credibilità
e logica scientifica dell'indagine che dei metodi utilizzati.
3. Il C.T.U. ha accertato che “i documenti sottoposti ad accertamento, costituiti da n.6 assegni, in
particolare, le sezioni contenenti gli importi da verificare, sono stati preliminarmente esaminati sia ad
occhio nudo che avvalendosi di strumenti professionali. L'analisi immediata dei tracciati in oggetto,
sebbene costituiti da un numero esiguo di elementi grafici, ha permesso di individuare un livello di
organizzazione grafica evoluto, per la presenza di personalizzazioni, ma anche una diversa fluidità tra
importi/gruppi di importi. In taluni importi, si osservano correzioni, apportate con sovrascritture, e
tracce inchiostrate e/o solchi che indicano la presenza di numeri preesistenti, cancellati e, talvolta,
modificati nel loro valore originario. L'esame strumentale condotto sui documenti contestati ha
confermato la presenza, in alcuni di essi, di tracce di alterazione del supporto cartaceo, riconducibili ad
un possibile artificio meccanico/chimico. Sono stati rilevati, infatti, segni pigmentati e/o tracciati latenti.
Tuttavia, questi ultimi non risultano pertinenti alla realizzazione degli attuali tracciati grafici oggetto
di esame, in quanto non compatibili con l'ipotesi di una traccia pilota. Un'attenta osservazione delle
scritture in oggetto ha rivelato una significativa eterogeneità grafica. Tale diversità suggerisce la
presenza di più autori, ipotesi avvalorata dall'analisi approfondita svolta successivamente” (relazione peritale, pag. 75). Ad avviso del C.T.U., “l'esame autonomo delle scritture in accertamento e di
quelle di comparazione ha permesso di individuare gli aspetti sostanziali14 e formali, ovvero di ricavare
da ciascuna grafia i dati identificatori sui quali poter impostare oggettivamente le analisi
particolareggiate di confronto per risalire alle somiglianze e alle differenze e per trarre quindi le
necessarie conclusioni. L'analisi degli importi contestati ha rilevato la presenza di grafie differenti,
imputabili all'intervento di mani diverse” (relazione peritale, pag. 75). In definitiva, ad avviso del
C.T.U. gli esami comparativi tra i tracciati in esame e il materiale autografo di Parte_1
hanno evidenziato, seppure in alcuni tratti una vaga rassomiglianza formale,
[...]
divergenze e discordanze tra le opposte grafie di elementi sostanziali. Su tale premessa, il
C.T.U. ha concluso nel senso che “gli importi presenti sugli assegni oggetto di querela di falso non
p. 2/4 appartengono alla mano scrittoria di ovvero non sono stati redatti da Parte_1 Parte_1
[…] Gli importi presenti non appartengono alla gestualità autografa di ”
[...] Parte_1
(relazione peritale, pag. 76 e 77). Da tali conclusioni non sussiste ragione di dissentire, attesa la credibilità logica e scientifica sia dell'indagine, che dei metodi utilizzati.
4. Alcun elemento è stato allegato per fornire prova che la compilazione, ad opera di soggetto diverso dal sottoscrittore/querelante , sia avvenuta sulla base ed Parte_1
in esecuzione di un accordo tra il primo e quest'ultimo, di modo che deve intendersi avvenuta absque pactis. Sul punto, infatti, non sono state articolate specifiche e circostanziate prove orali, né tanto meno è stata fornita prova documentale, di modo che l'esistenza o meno di un accordo in merito ai criteri di compilazione degli importi degli assegni è rimasto del tutto indimostrata. Gli assegni, d'altronde, sono stati azionati in sede monitoria.
5. Tutto ciò premesso, la domanda è accolta ed è dichiarata la falsità degli assegni indicati al punto 1) che precede, oggetto di querela di falso, in quanto gli importi in essi indicati non sono stati compilati da e la loro compilazione è avvenuta absque pactis Parte_1
6. Le spese di lite sono poste in capo alla parte convenuta secondo il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014 – valore della lite compreso tra €.52.000/01 ed €.260.000 – valori minimi di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, in accoglimento della querela di falso,
ogni ulteriore, contraria o diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
- accerta e dichiara la falsità degli assegni indicati al punto 1) che precede (assegno n.
0051518066-02 della B.P.P., di importo pari ad euro 6.000,00; assegno n. 0001649473-07
della B.C.C., di importo pari ad euro 2.600,00; assegno n. 0001649472-06 della B.C.C., di importo pari ad euro 7.500,00; assegno n. 0001649476-10 della B.C.C., di importo pari ad euro 15.900,00; assegno n. 0001649477-11 della B.C.C., di importo pari ad euro
12.500,00; assegno n. 0001649480-01 della B.C.C., di importo pari ad euro 16.000,00), in quanto gli importi in essi indicati non sono stati compilati da e la Parte_1
loro compilazione è avvenuta absque pactis;
p. 3/4 - dispone che a cura della cancelleria sia fatta menzione ex art. 226 c.p.c. della presente sentenza sui documenti oggetto di querela di falso, di cui dispone la restituzione alla parte che li ha prodotti in giudizio;
- condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice,
che liquida in €.786 per esborsi ed €.
7.052 per onorari, oltre rimb. forf. ed oneri di legge,
se dovuti, ed oltre spese di C.T.U., con attribuzione in favore dell'avv. Domenico
Vessichelli, che ne ha chiesto la distrazione.
Benevento, 9 settembre 2025
Il Presidente rel.
dott. Aldo De Luca
p. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott. Aldo De Luca Presidente rel.
dott. Leonardo Papaleo Giudice
dott.ssa Valeria Protano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G.NR. 1383-1/2020, avente ad oggetto: querela di falso
TRA
(avv. Domenico Vessichelli, giusta procura in atti) Parte_1
Parte attrice
E
(avv. Massimiliano Micco, giusta procura in atti) Controparte_1
(avv. Rocco Barbato, giusta procura in atti) Controparte_2
(avv. Fabio Russo, giusta procura in atti) Controparte_3
Parte convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c., che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. L'attore ha proposto querela di falso avverso gli assegni di seguito Parte_1
indicati, deducendo di non averne compilato i relativi importi. Trattasi, in particolare, dei seguenti titoli: assegno n. 0051518066-02 della B.P.P., di importo pari ad euro 6.000,00; assegno n. 0001649473-07 della B.C.C., di importo pari ad euro 2.600,00; assegno n. 0001649472-06 della
B.C.C., di importo pari ad euro 7.500,00; assegno n. 0001649476-10 della B.C.C., di importo pari
p. 1/4 ad euro 15.900,00; assegno n. 0001649477-11 della B.C.C., di importo pari ad euro 12.500,00;
assegno n. 0001649480-01 della B.C.C., di importo pari ad euro 16.000,00. Parte convenuta chiedeva il rigetto della domanda come in atti motivato.
2. Stante la natura tecnica delle questioni di causa, si è ritenuto necessario disporre C.T.U.
di tipo grafologico, dalle cui conclusioni non sussiste ragione di dissentire, attesa la credibilità
e logica scientifica dell'indagine che dei metodi utilizzati.
3. Il C.T.U. ha accertato che “i documenti sottoposti ad accertamento, costituiti da n.6 assegni, in
particolare, le sezioni contenenti gli importi da verificare, sono stati preliminarmente esaminati sia ad
occhio nudo che avvalendosi di strumenti professionali. L'analisi immediata dei tracciati in oggetto,
sebbene costituiti da un numero esiguo di elementi grafici, ha permesso di individuare un livello di
organizzazione grafica evoluto, per la presenza di personalizzazioni, ma anche una diversa fluidità tra
importi/gruppi di importi. In taluni importi, si osservano correzioni, apportate con sovrascritture, e
tracce inchiostrate e/o solchi che indicano la presenza di numeri preesistenti, cancellati e, talvolta,
modificati nel loro valore originario. L'esame strumentale condotto sui documenti contestati ha
confermato la presenza, in alcuni di essi, di tracce di alterazione del supporto cartaceo, riconducibili ad
un possibile artificio meccanico/chimico. Sono stati rilevati, infatti, segni pigmentati e/o tracciati latenti.
Tuttavia, questi ultimi non risultano pertinenti alla realizzazione degli attuali tracciati grafici oggetto
di esame, in quanto non compatibili con l'ipotesi di una traccia pilota. Un'attenta osservazione delle
scritture in oggetto ha rivelato una significativa eterogeneità grafica. Tale diversità suggerisce la
presenza di più autori, ipotesi avvalorata dall'analisi approfondita svolta successivamente” (relazione peritale, pag. 75). Ad avviso del C.T.U., “l'esame autonomo delle scritture in accertamento e di
quelle di comparazione ha permesso di individuare gli aspetti sostanziali14 e formali, ovvero di ricavare
da ciascuna grafia i dati identificatori sui quali poter impostare oggettivamente le analisi
particolareggiate di confronto per risalire alle somiglianze e alle differenze e per trarre quindi le
necessarie conclusioni. L'analisi degli importi contestati ha rilevato la presenza di grafie differenti,
imputabili all'intervento di mani diverse” (relazione peritale, pag. 75). In definitiva, ad avviso del
C.T.U. gli esami comparativi tra i tracciati in esame e il materiale autografo di Parte_1
hanno evidenziato, seppure in alcuni tratti una vaga rassomiglianza formale,
[...]
divergenze e discordanze tra le opposte grafie di elementi sostanziali. Su tale premessa, il
C.T.U. ha concluso nel senso che “gli importi presenti sugli assegni oggetto di querela di falso non
p. 2/4 appartengono alla mano scrittoria di ovvero non sono stati redatti da Parte_1 Parte_1
[…] Gli importi presenti non appartengono alla gestualità autografa di ”
[...] Parte_1
(relazione peritale, pag. 76 e 77). Da tali conclusioni non sussiste ragione di dissentire, attesa la credibilità logica e scientifica sia dell'indagine, che dei metodi utilizzati.
4. Alcun elemento è stato allegato per fornire prova che la compilazione, ad opera di soggetto diverso dal sottoscrittore/querelante , sia avvenuta sulla base ed Parte_1
in esecuzione di un accordo tra il primo e quest'ultimo, di modo che deve intendersi avvenuta absque pactis. Sul punto, infatti, non sono state articolate specifiche e circostanziate prove orali, né tanto meno è stata fornita prova documentale, di modo che l'esistenza o meno di un accordo in merito ai criteri di compilazione degli importi degli assegni è rimasto del tutto indimostrata. Gli assegni, d'altronde, sono stati azionati in sede monitoria.
5. Tutto ciò premesso, la domanda è accolta ed è dichiarata la falsità degli assegni indicati al punto 1) che precede, oggetto di querela di falso, in quanto gli importi in essi indicati non sono stati compilati da e la loro compilazione è avvenuta absque pactis Parte_1
6. Le spese di lite sono poste in capo alla parte convenuta secondo il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014 – valore della lite compreso tra €.52.000/01 ed €.260.000 – valori minimi di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, in accoglimento della querela di falso,
ogni ulteriore, contraria o diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
- accerta e dichiara la falsità degli assegni indicati al punto 1) che precede (assegno n.
0051518066-02 della B.P.P., di importo pari ad euro 6.000,00; assegno n. 0001649473-07
della B.C.C., di importo pari ad euro 2.600,00; assegno n. 0001649472-06 della B.C.C., di importo pari ad euro 7.500,00; assegno n. 0001649476-10 della B.C.C., di importo pari ad euro 15.900,00; assegno n. 0001649477-11 della B.C.C., di importo pari ad euro
12.500,00; assegno n. 0001649480-01 della B.C.C., di importo pari ad euro 16.000,00), in quanto gli importi in essi indicati non sono stati compilati da e la Parte_1
loro compilazione è avvenuta absque pactis;
p. 3/4 - dispone che a cura della cancelleria sia fatta menzione ex art. 226 c.p.c. della presente sentenza sui documenti oggetto di querela di falso, di cui dispone la restituzione alla parte che li ha prodotti in giudizio;
- condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice,
che liquida in €.786 per esborsi ed €.
7.052 per onorari, oltre rimb. forf. ed oneri di legge,
se dovuti, ed oltre spese di C.T.U., con attribuzione in favore dell'avv. Domenico
Vessichelli, che ne ha chiesto la distrazione.
Benevento, 9 settembre 2025
Il Presidente rel.
dott. Aldo De Luca
p. 4/4