Articolo 1 della Legge 26 marzo 1999, n. 94
Articolo 2
Versione
20 aprile 1999
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Uzbekistan, fatto a Tashkent il 17 settembre 1997.
Entrata in vigore il 20 aprile 1999
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