TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 223
TAR
Decreto cautelare 4 novembre 2025
>
TAR
Ordinanza cautelare 20 novembre 2025
>
TAR
Sentenza 4 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Violazione dell'art. 18 del disciplinare di gara

    La stazione appaltante non può disapplicare una clausola del disciplinare che prevede l'esclusione a pena di nullità, in quanto tale clausola attiene ai requisiti dell'offerta e non a requisiti generali di partecipazione. La mancata allegazione del cronoprogramma è un elemento essenziale dell'offerta la cui carenza non è sanabile mediante soccorso istruttorio.

  • Accolto
    Violazione del divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica

    L'indicazione del ribasso temporale nell'offerta tecnica, anziché nella busta economica, costituisce una violazione del principio di separazione tra offerta tecnica ed economica, comportando una commistione tra le due offerte.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentario1

  • 1Il principio di tassatività delle cause di esclusione non riguarda i requisiti dell’offertaAccesso limitato
    Redazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 18 febbraio 2026
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 223
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 223
Data del deposito : 4 febbraio 2026
Fonte ufficiale :

Testo completo