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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 21/10/2025, n. 2206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2206 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, nella persona del giudice dott. FF VI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4922/2020 promossa da:
(C.F.: , quale erede in prosecuzione di Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso dall'avv. ATTILIO CONVERSO Persona_1
ATTORE contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. CIRO CP_1 C.F._2
PARISI
CONVENUTA
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Conclusioni.
1. Con atto di citazione notificato in data 9 settembre 2020, conveniva in Persona_1 giudizio instaurando, nel termine all'uopo concesso, il giudizio di merito CP_1 relativo all'opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c., nell'àmbito della quale il Giudice dell'esecuzione aveva già rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di trasferimento emesso dal Tribunale di Taranto con riferimento all'immobile sito in EL (TA), località Cornolecchia, alla via Delle Ostriche n. 16. L'attrice tornava a far valere, in questa sede, una discordanza fra l'immobile oggetto di esecuzione forzata e aggiudicazione in favore dell'odierna convenuta – identificato quale «casetta sita in pagina 1 di 9 EL – Località “Cornolecchia” alla via Delle Ostriche n. 12, posta al piano terra, composta da antistante verandina scoperta, ingresso, due vani, cucina e retrostante piccolo ortale con servizi: il tutto confinante con via Delle Ostriche, con proprietà
[...]
, salvo altri;
riportata in catasto alla partita 1000902, fol. 25 con la p.lla Persona_2
86 sub.3, via Delle Ostriche n.16, piano T, categoria A/5, classe 3, vani 6, rendita £
6.000» – e l'immobile catastalmente intestato alla e oggetto dell'odierna procedura CP_1 di rilascio – individuato al “foglio 25, particella 1511, sub 3, cat. A/3, classe 1, consistenza
5,5 vani, tot. 126 mq, tot. escluse aree scoperte 114 mq, rendita 207,36, via Delle Ostriche
n.16 piano T”. Eccepiva altresì la nullità di tutti gli atti della procedura esecutiva conclusasi con il trasferimento dell'immobile in favore della , siccome mai portati a CP_1 conoscenza dell'odierna opponente poiché erroneamente notificati presso via Delle
Ostriche n. 12 e non presso la sua residenza al civico n. 16.
Formulava quindi le seguenti conclusioni: «accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità del titolo esecutivo notificato, in data 15/5/19, alla sig.ra , Persona_1 costituito dal decreto di trasferimento di immobile, emesso dal Tribunale di Taranto -
Giudice dell'Esecuzione Dott.ssa Zanna – in data 24/10/18 e pubblicato in data
04/12/18; accertare e dichiarare la carenza della qualità di titolo esecutivo di tale decreto con riferimento all'immobile sito in EL (TA), Località Cornolecchia, alla
Via delle Ostriche n. 16 ; in ogni caso , accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità
e/o l'annullabilità della procedura di esecuzione forzosa per rilascio d'immobile promossa dalla convenuta sig.ra in ragione di tutti i motivi esposti nel CP_1 presente scritto difensivo;
conseguentemente, dichiarare l'inidoneità del suddetto decreto di trasferimento di immobile a valere come titolo esecutivo idoneo a sorreggere l'esecuzione per rilascio di immobile de qua, nonché la nullità ed inefficacia di tutti gli atti presupposti della procedura per rilascio di immobile, intrapresa dalla sig.ra CP_1
− rimettere la sig.ra nel possesso dell'immobile di sua proprietà,
[...] Persona_1 rilasciato in occasione della esecuzione avvenuta in data 20/1/2020; condannare, altresì, la convenuta al risarcimento in favore della sig.ra di ogni Persona_1 pregiudizio da quest'ultima subito a cagione di ciò, il tutto a quantificarsi nella misura che si riterrà di giustizia». pagina 2 di 9 Costituitasi, eccepiva preliminarmente la tardività dell'opposizione, CP_1 richiamando l'ultimo comma dell'art. 615 c.p.c., risultando carenti i presupposti per l'impugnativa; quanto alle difformità rilevate sui dati catastali, richiamava la documentazione in atti rappresentando come le stesse fossero mere operazioni di riallineamento che, verificatesi negli anni e comprovate documentalmente, avevano generato una modifica delle particelle e degli altri elementi identificativi dell'immobile, incluso il numero civico;
censurava, inoltre, la condotta scarsamente collaborativa della parte attrice nel corso della procedura esecutiva di rilascio;
concludeva chiedendo preliminarmente che venisse accertata l'inammissibilità dell'opposizione perché tardiva e, nel merito, il rigetto della domanda.
2. Con ordinanza del 29.04.2022, il G.U. dichiarava inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opposto formulata da ai sensi Persona_1 dell'art. 623 c.p.c. nel corso del giudizio.
3. In data 04.04.2024, il giudizio veniva dichiarato interrotto in seguito al decesso di e veniva successivamente riassunto con ricorso di , in qualità Persona_1 Parte_1 di coniuge ed erede, depositato il 21.06.2024.
4. Nel rispetto del termine per le note scritte in sostituzione dell'udienza del 4 marzo
2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano foglio di precisazione delle conclusioni, che qui si abbiano per integralmente richiamate, e il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando loro i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
5. In via preliminare, ai fini della decisione, devono ritenersi improponibili le eccezioni avanzate per la prima volta dall'opponente con la memoria di precisazione delle conclusioni del 7 dicembre 2022 e ribadite da ultimo nella comparsa conclusionale del
29/05/2025, con particolare riguardo alla potenziale inalienabilità dell'immobile in quanto gravato da usi civici ovvero in quanto interessato da abusi edilizi insanabili, esulando le stesse dal thema decidendum dell'odierno giudizio, così come cristallizzato nel ricorso in opposizione innanzi al G.E., e per tale ragione non hanno meritato alcun pagina 3 di 9 approfondimento tecnico o istruttorio, risultando inedite in spregio del divieto di mutatio libelli.
Peraltro, rispetto al suddetto ampliamento del thema decidendum operato dall'opponente direttamente in sede di precisazione delle conclusioni nella fase di merito del giudizio di opposizione, va ricordato l'insegnamento reso dalla Suprema Corte di Cassazione nella pronuncia n. 25170 del 2018 in punto di inderogabilità della fase preliminare sommaria delle opposizioni esecutive successive all'inizio dell'esecuzione.
«Lo svolgimento della preliminare fase sommaria del giudizio di opposizione davanti al giudice dell'esecuzione, espressamente prevista dalla attuale formulazione dall'art. 615, comma 2 (per l'opposizione all'esecuzione), e dall'art. 617, comma 2, e art. 618 (per l'opposizione agli atti esecutivi), nonché dall'art. 619 c.p.c. (per l'opposizione di terzo all'esecuzione) non può essere ritenuta meramente facoltativa.
Anche laddove l'opponente non intenda richiedere provvedimenti cautelari ai sensi dell'art. 624 c.p.c., e/o dell'art. 618 c.p.c., resta comunque ferma l'esigenza che l'opposizione stessa sia introdotta con ricorso rivolto al giudice dell'esecuzione (da depositarsi quindi agli atti del fascicolo dell'esecuzione) e che il contraddittorio sulla relativa domanda si svolga preventivamente nell'ambito del processo esecutivo, prima della instaurazione del giudizio di merito in sede di cognizione ordinaria davanti al giudice competente per materia e per valore, secondo il rito applicabile in relazione all'oggetto del contendere, nel termine perentorio all'uopo assegnato dal giudice dell'esecuzione.
La struttura c.d. bifasica della fase introduttiva delle opposizioni esecutive è infatti prevista dalla legge in funzione di una pluralità di esigenze, non riconducibili al solo interesse della parte opponente ma anche (e soprattutto) volte ad assicurare finalità di carattere pubblicistico e di tutela delle altre parti del processo esecutivo, nonché del regolare andamento di quest'ultimo, esigenze che quindi non possono ritenersi derogabili e in definitiva rimesse alla volontà della sola parte opponente.
La previsione generalizzata di una preliminare fase sommaria dell'opposizione davanti al giudice dell'esecuzione ha in primo luogo lo scopo di garantire ed incentivare la possibilità che abbiano luogo i meccanismi processuali deflattivi espressamente previsti pagina 4 di 9 dalla legge, anche (ma non solo) in relazione alla eventuale sospensione cautelare del processo esecutivo, in modo che in ogni caso tanto la parte opponente quanto la parte opposta abbiano la possibilità di valutare se dare effettivamente corso alla fase di merito dell'opposizione, che il legislatore (con le riforme del 2006, che impongono a tal fine una sostanziale riassunzione del giudizio e la sua iscrizione nel ruolo degli affari contenziosi solo dopo la fase sommaria endoesecutiva) ha inteso rendere soltanto eventuale e possibilmente evitare, laddove non necessaria, favorendo nei limiti del possibile soluzioni interne al processo esecutivo (come del resto espressamente previsto dall'art. 619 c.p.c., comma 3, secondo un meccanismo peraltro ben possibile anche nelle atre tipologie di opposizione), per evidenti ragioni di economia processuale e di riduzione del contenzioso ordinario a cognizione piena.
L'indicata struttura bifasica, in quest'ottica, ha la finalità di assicurare che della proposizione di un'opposizione esecutiva sia immediatamente reso edotto il giudice dell'esecuzione, al quale è riservato dalla legge il preliminare esame della stessa, anche per consentirgli l'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi di verifica e controllo della regolarità di svolgimento dell'azione esecutiva, nonché dei suoi poteri di direzione del procedimento, che potrebbero determinare l'emissione (anche di ufficio) di provvedimenti tali da rendere superfluo lo svolgimento del merito dell'opposizione (o comunque da indurre le parti a rinunciarvi e/o comunque a trovare un accordo), con evidenti effetti deflattivi sul contenzioso ordinario a cognizione piena.
Essa ha poi lo scopo di rendere possibile la conoscenza dell'avvenuta proposizione di un'opposizione a tutte le parti del processo esecutivo, anche se non direttamente interessate dall'opposizione stessa o se intervenute successivamente ad essa (anche quelle parti, quindi, che eventualmente non possano ritenersi litisconsorti nel giudizio di merito dell'opposizione), nonché ad eventuali altri soggetti che abbiano un interesse di fatto in proposito (si pensi ai potenziali interessati all'acquisto dei beni pignorati;
questi ultimi, in virtù del meccanismo di introduzione delle opposizioni esecutive previsto dalla legge, vengono messi in condizione di venire a conoscenza dell'avvenuta proposizione delle suddette opposizioni consultando il fascicolo dell'esecuzione; lo stesso custode dei beni pignorati viene posto in condizione di poter fornire loro la relativa informazione, pagina 5 di 9 restandone così favorita la complessiva efficienza del processo di espropriazione). Si tratta di soggetti il cui interesse ad avere diretta ed immediata conoscenza di tutte le vicende che potrebbero in qualche modo determinare l'inefficacia degli atti esecutivi ha un indubbio rilievo, anche pubblicistico, nell'ottica del vigente sistema normativo.
In particolare, poi, le indicate esigenze si pongono con speciale rilievo, e quindi risultano ancor più radicalmente inderogabili, per quanto riguarda l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., comma 2, dal momento che in tale ipotesi deve essere sempre consentita al giudice dell'esecuzione l'emissione (possibile anche di ufficio, a prescindere da un'espressa istanza delle parti) di eventuali provvedimenti urgenti e indilazionabili ai sensi dell'art. 618 c.p.c., commi 1 e 2.
Sotto un più ampio profilo sistematico, inoltre, si deve osservare che la stessa previsione dell'assegnazione da parte del giudice dell'esecuzione, all'esito della preliminare fase sommaria che si svolge davanti a lui, di un termine perentorio per l'instaurazione della fase di merito del giudizio di opposizione, non avrebbe alcun senso se dalla fase sommaria si potesse prescindere, a discrezione dell'opponente, laddove quest'ultimo non intendesse richiedere provvedimenti cautelari nell'àmbito del processo esecutivo.
Al contrario, secondo la stessa costante giurisprudenza di questa Corte, sebbene il giudizio di opposizione debba ritenersi unico ed abbia inizio con il ricorso al giudice dell'esecuzione, l'eventuale tardiva instaurazione/riassunzione della fase di merito a cognizione piena dell'opposizione stessa determina l'improcedibilità della relativa azione
(si tratta di una situazione in cui sostanzialmente si determina l'improseguibilità del giudizio a cognizione piena, ovvero, osservando il fenomeno sotto altra prospettiva,
l'improponibilità della domanda di merito) e non semplicemente la caducazione degli eventuali provvedimenti cautelari emessi (che anzi, al contrario, laddove si tratti di provvedimenti di sospensione dell'esecuzione, si consoliderebbero al punto da determinare l'estinzione del processo esecutivo, in base al meccanismo di cui all'art. 624
c.p.c., comma 3, il quale prevede chiaramente tale possibile effetto estintivo come alternativa alla prosecuzione del giudizio di merito dell'opposizione) …
La conseguenza (che, come appena visto, emerge dal sistema) dell'improcedibilità della fase di merito a cognizione piena del giudizio di opposizione, nel caso in cui non siano pagina 6 di 9 correttamente osservate le modalità di introduzione e di prosecuzione del procedimento, secondo la struttura bifasica normativamente delineata, non può che condurre (a più forte ragione, determinandosi in caso contrario una evidente incoerenza sistematica) alla medesima conclusione anche nell'ipotesi in cui la fase sommaria dell'opposizione davanti al giudice dell'esecuzione sia addirittura del tutto omessa. Anche in tal caso, cioè, la fase di merito a cognizione piena del giudizio di opposizione sarà improcedibile (e quindi la relativa domanda improponibile), in quanto non preceduta e correttamente raccordata con la necessaria ed indefettibile preventiva fase a cognizione sommaria del medesimo giudizio davanti al giudice dell'esecuzione».
Per tali ragioni, gli inediti motivi di opposizione proposti dalla soltanto in sede di Per_1 pc nel giudizio a cognizione piena – nonostante per essi fosse stato omesso lo svolgimento della fase preliminare sommaria – non possono che essere dichiarati improponibili.
6. Sempre in via preliminare, non è ammissibile il motivo di opposizione volto a far valere ipotetici vizi di notifica degli atti della procedura esecutiva n. 411/2000 R.G.E., essendosi questa già conclusa con l'aggiudicazione dell'immobile e l'emissione del relativo decreto di trasferimento, stante, al riguardo, l'ineludibile barriera decadenziale sancita dall'art. 615, comma 2, ultimo periodo, c.p.c.
7. Nel merito, l'opposizione all'esecuzione deve essere rigettata per le seguenti ragioni.
In particolare, non coglie nel segno la doglianza di parte opponente relativa alla differenza fra il bene individuato nell'atto di pignoramento e nel decreto di trasferimento con quello oggetto della successiva procedura di rilascio relativamente alle difformità catastali e al differente numero civico indicato.
La documentazione in atti dimostra come le modifiche catastali siano dovute a operazioni di riallineamento svoltesi nel corso degli anni, così come risulta, peraltro, dalla perizia resa dal c.t.u. nell'àmbito del procedimento esecutivo immobiliare R.G.E. n. 411/2000
(allegata al fascicolo di parte opposta), laddove (pag. 3) vengono evidenziate le variazioni catastali che hanno interessato l'immobile pignorato. Sul punto, deve altresì richiamarsi il principio di diritto ai sensi del quale «in continuità con quanto già statuito per l'ipotesi di pignoramento che indichi dati catastali risalenti (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25055 del
07/11/2013), non è viziato il decreto ex art. 586 c.p.c. che individui i beni trasferiti con pagina 7 di 9 dati catastali diversi e aggiornati rispetto a quelli indicati nell'atto di pignoramento e nell'avviso di vendita, a condizione che non vi sia alcuna incertezza sulla fisica identità tra i beni trasferiti e quelli oggetto di espropriazione e, quindi, che l'atto non comporti un riferimento a beni ontologicamente differenti» (cfr. Cass. civ., sez. III, 08/06/2023, n.
16336).
Trattasi, invero, di ipotesi sovrapponibile al caso di specie, in quanto le difformità lamentate dall'opponente non si sono sostanziate nell'impossibilità di individuare l'immobile oggetto dell'espropriazione forzata, coincidente con quello successivamente oggetto di rilascio, trattandosi di bene precisamente identificato al netto delle operazioni di riallineamento dei dati catastali e di eventuali modifiche nella titolarità delle proprietà confinanti, susseguitesi nel corso degli anni in pendenza della procedura.
Peraltro, a seguito della precisazione in proposito resa dal consulente tecnico nominato dal G.E. a pag. 3 della propria perizia, in forza della quale, all'indomani della soppressione della p.lla 83, sub. 3, le mappe catastali sono state allineate mediante derivazione della p.lla 1.151, sub. 3, catastalmente intestata a , con connesso censimento Persona_1 dell'unità immobiliare sita in EL (TA), alla via Delle Ostriche n. 16, lo stesso decreto di trasferimento emesso all'esito della procedura esecutiva n. 411/2000 indicava testualmente come oggetto di alienazione in favore dell'aggiudicataria-odierna convenuta il lotto unico costituito dalla «piena proprietà di casetta in EL (TA) località
Cornolecchia alla via Delle Ostriche 12 posta al piano terra composta da antistante verandina scoperta, ingresso, due vani, cucina e retrostante piccolo ortale con servizi, il tutto confinante con via Delle Ostriche, con proprietà , salvo altri;
Persona_3 riportata in Catasto Fabbricati del Comune di EL (TA) alla partita 1000902 al
Foglio 25, Particella 1511 subalterno 3 (già particella 86) sub 3), categoria A/3, classe 11, consistenza 5,5 vani 6, superficie catastale totale 126 mq., escluse aree scoperte 114 mq., rendita catastale € 207.36 – via delle Ostriche 16 piano T».
Appare quindi evidente dalle surrichiamate risultanze documentali e dalla stessa lettera del decreto di trasferimento qui posto a fondamento dell'opposta esecuzione per rilascio che l'immobile già in proprietà della , ove la stessa aveva la residenza, ha subìto Per_1 variazioni catastali e di numero civico, ma è pur sempre, senza magrini di incertezze, il pagina 8 di 9 medesimo oggetto di successiva aggiudicazione in favore dell'odierna convenuta.
8. In forza del principio della soccombenza parte opponente deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte, spese che si liquidano in dispositivo, unitamente anche per la parentesi cautelare in corso di causa, tenendo conto della natura, complessità e valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
A) dichiara improponibile e inammissibile il quinto motivo di opposizione di cui alla nota di precisazione delle conclusioni del 7 dicembre 2022;
B) dichiara inammissibile il primo motivo di opposizione di cui alla suddetta nota;
C) rigetta gli altri motivi di opposizione;
D) condanna parte opponente alla rifusione in favore di delle spese di lite, CP_1 che liquida in complessivi € 7.765,00, di cui € 1.870,00 per fasi di studio, € 1.325,00 per fasi introduttive, € 1.085,00 per fase istruttoria e € 3.485,00 per fasi decisionali, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cap se e nella misura in cui siano per legge spettanti.
Così deciso in Taranto, il 21/10/2025
Il Giudice
FF VI
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, nella persona del giudice dott. FF VI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4922/2020 promossa da:
(C.F.: , quale erede in prosecuzione di Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso dall'avv. ATTILIO CONVERSO Persona_1
ATTORE contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. CIRO CP_1 C.F._2
PARISI
CONVENUTA
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Conclusioni.
1. Con atto di citazione notificato in data 9 settembre 2020, conveniva in Persona_1 giudizio instaurando, nel termine all'uopo concesso, il giudizio di merito CP_1 relativo all'opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c., nell'àmbito della quale il Giudice dell'esecuzione aveva già rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di trasferimento emesso dal Tribunale di Taranto con riferimento all'immobile sito in EL (TA), località Cornolecchia, alla via Delle Ostriche n. 16. L'attrice tornava a far valere, in questa sede, una discordanza fra l'immobile oggetto di esecuzione forzata e aggiudicazione in favore dell'odierna convenuta – identificato quale «casetta sita in pagina 1 di 9 EL – Località “Cornolecchia” alla via Delle Ostriche n. 12, posta al piano terra, composta da antistante verandina scoperta, ingresso, due vani, cucina e retrostante piccolo ortale con servizi: il tutto confinante con via Delle Ostriche, con proprietà
[...]
, salvo altri;
riportata in catasto alla partita 1000902, fol. 25 con la p.lla Persona_2
86 sub.3, via Delle Ostriche n.16, piano T, categoria A/5, classe 3, vani 6, rendita £
6.000» – e l'immobile catastalmente intestato alla e oggetto dell'odierna procedura CP_1 di rilascio – individuato al “foglio 25, particella 1511, sub 3, cat. A/3, classe 1, consistenza
5,5 vani, tot. 126 mq, tot. escluse aree scoperte 114 mq, rendita 207,36, via Delle Ostriche
n.16 piano T”. Eccepiva altresì la nullità di tutti gli atti della procedura esecutiva conclusasi con il trasferimento dell'immobile in favore della , siccome mai portati a CP_1 conoscenza dell'odierna opponente poiché erroneamente notificati presso via Delle
Ostriche n. 12 e non presso la sua residenza al civico n. 16.
Formulava quindi le seguenti conclusioni: «accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità del titolo esecutivo notificato, in data 15/5/19, alla sig.ra , Persona_1 costituito dal decreto di trasferimento di immobile, emesso dal Tribunale di Taranto -
Giudice dell'Esecuzione Dott.ssa Zanna – in data 24/10/18 e pubblicato in data
04/12/18; accertare e dichiarare la carenza della qualità di titolo esecutivo di tale decreto con riferimento all'immobile sito in EL (TA), Località Cornolecchia, alla
Via delle Ostriche n. 16 ; in ogni caso , accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità
e/o l'annullabilità della procedura di esecuzione forzosa per rilascio d'immobile promossa dalla convenuta sig.ra in ragione di tutti i motivi esposti nel CP_1 presente scritto difensivo;
conseguentemente, dichiarare l'inidoneità del suddetto decreto di trasferimento di immobile a valere come titolo esecutivo idoneo a sorreggere l'esecuzione per rilascio di immobile de qua, nonché la nullità ed inefficacia di tutti gli atti presupposti della procedura per rilascio di immobile, intrapresa dalla sig.ra CP_1
− rimettere la sig.ra nel possesso dell'immobile di sua proprietà,
[...] Persona_1 rilasciato in occasione della esecuzione avvenuta in data 20/1/2020; condannare, altresì, la convenuta al risarcimento in favore della sig.ra di ogni Persona_1 pregiudizio da quest'ultima subito a cagione di ciò, il tutto a quantificarsi nella misura che si riterrà di giustizia». pagina 2 di 9 Costituitasi, eccepiva preliminarmente la tardività dell'opposizione, CP_1 richiamando l'ultimo comma dell'art. 615 c.p.c., risultando carenti i presupposti per l'impugnativa; quanto alle difformità rilevate sui dati catastali, richiamava la documentazione in atti rappresentando come le stesse fossero mere operazioni di riallineamento che, verificatesi negli anni e comprovate documentalmente, avevano generato una modifica delle particelle e degli altri elementi identificativi dell'immobile, incluso il numero civico;
censurava, inoltre, la condotta scarsamente collaborativa della parte attrice nel corso della procedura esecutiva di rilascio;
concludeva chiedendo preliminarmente che venisse accertata l'inammissibilità dell'opposizione perché tardiva e, nel merito, il rigetto della domanda.
2. Con ordinanza del 29.04.2022, il G.U. dichiarava inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opposto formulata da ai sensi Persona_1 dell'art. 623 c.p.c. nel corso del giudizio.
3. In data 04.04.2024, il giudizio veniva dichiarato interrotto in seguito al decesso di e veniva successivamente riassunto con ricorso di , in qualità Persona_1 Parte_1 di coniuge ed erede, depositato il 21.06.2024.
4. Nel rispetto del termine per le note scritte in sostituzione dell'udienza del 4 marzo
2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano foglio di precisazione delle conclusioni, che qui si abbiano per integralmente richiamate, e il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando loro i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
5. In via preliminare, ai fini della decisione, devono ritenersi improponibili le eccezioni avanzate per la prima volta dall'opponente con la memoria di precisazione delle conclusioni del 7 dicembre 2022 e ribadite da ultimo nella comparsa conclusionale del
29/05/2025, con particolare riguardo alla potenziale inalienabilità dell'immobile in quanto gravato da usi civici ovvero in quanto interessato da abusi edilizi insanabili, esulando le stesse dal thema decidendum dell'odierno giudizio, così come cristallizzato nel ricorso in opposizione innanzi al G.E., e per tale ragione non hanno meritato alcun pagina 3 di 9 approfondimento tecnico o istruttorio, risultando inedite in spregio del divieto di mutatio libelli.
Peraltro, rispetto al suddetto ampliamento del thema decidendum operato dall'opponente direttamente in sede di precisazione delle conclusioni nella fase di merito del giudizio di opposizione, va ricordato l'insegnamento reso dalla Suprema Corte di Cassazione nella pronuncia n. 25170 del 2018 in punto di inderogabilità della fase preliminare sommaria delle opposizioni esecutive successive all'inizio dell'esecuzione.
«Lo svolgimento della preliminare fase sommaria del giudizio di opposizione davanti al giudice dell'esecuzione, espressamente prevista dalla attuale formulazione dall'art. 615, comma 2 (per l'opposizione all'esecuzione), e dall'art. 617, comma 2, e art. 618 (per l'opposizione agli atti esecutivi), nonché dall'art. 619 c.p.c. (per l'opposizione di terzo all'esecuzione) non può essere ritenuta meramente facoltativa.
Anche laddove l'opponente non intenda richiedere provvedimenti cautelari ai sensi dell'art. 624 c.p.c., e/o dell'art. 618 c.p.c., resta comunque ferma l'esigenza che l'opposizione stessa sia introdotta con ricorso rivolto al giudice dell'esecuzione (da depositarsi quindi agli atti del fascicolo dell'esecuzione) e che il contraddittorio sulla relativa domanda si svolga preventivamente nell'ambito del processo esecutivo, prima della instaurazione del giudizio di merito in sede di cognizione ordinaria davanti al giudice competente per materia e per valore, secondo il rito applicabile in relazione all'oggetto del contendere, nel termine perentorio all'uopo assegnato dal giudice dell'esecuzione.
La struttura c.d. bifasica della fase introduttiva delle opposizioni esecutive è infatti prevista dalla legge in funzione di una pluralità di esigenze, non riconducibili al solo interesse della parte opponente ma anche (e soprattutto) volte ad assicurare finalità di carattere pubblicistico e di tutela delle altre parti del processo esecutivo, nonché del regolare andamento di quest'ultimo, esigenze che quindi non possono ritenersi derogabili e in definitiva rimesse alla volontà della sola parte opponente.
La previsione generalizzata di una preliminare fase sommaria dell'opposizione davanti al giudice dell'esecuzione ha in primo luogo lo scopo di garantire ed incentivare la possibilità che abbiano luogo i meccanismi processuali deflattivi espressamente previsti pagina 4 di 9 dalla legge, anche (ma non solo) in relazione alla eventuale sospensione cautelare del processo esecutivo, in modo che in ogni caso tanto la parte opponente quanto la parte opposta abbiano la possibilità di valutare se dare effettivamente corso alla fase di merito dell'opposizione, che il legislatore (con le riforme del 2006, che impongono a tal fine una sostanziale riassunzione del giudizio e la sua iscrizione nel ruolo degli affari contenziosi solo dopo la fase sommaria endoesecutiva) ha inteso rendere soltanto eventuale e possibilmente evitare, laddove non necessaria, favorendo nei limiti del possibile soluzioni interne al processo esecutivo (come del resto espressamente previsto dall'art. 619 c.p.c., comma 3, secondo un meccanismo peraltro ben possibile anche nelle atre tipologie di opposizione), per evidenti ragioni di economia processuale e di riduzione del contenzioso ordinario a cognizione piena.
L'indicata struttura bifasica, in quest'ottica, ha la finalità di assicurare che della proposizione di un'opposizione esecutiva sia immediatamente reso edotto il giudice dell'esecuzione, al quale è riservato dalla legge il preliminare esame della stessa, anche per consentirgli l'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi di verifica e controllo della regolarità di svolgimento dell'azione esecutiva, nonché dei suoi poteri di direzione del procedimento, che potrebbero determinare l'emissione (anche di ufficio) di provvedimenti tali da rendere superfluo lo svolgimento del merito dell'opposizione (o comunque da indurre le parti a rinunciarvi e/o comunque a trovare un accordo), con evidenti effetti deflattivi sul contenzioso ordinario a cognizione piena.
Essa ha poi lo scopo di rendere possibile la conoscenza dell'avvenuta proposizione di un'opposizione a tutte le parti del processo esecutivo, anche se non direttamente interessate dall'opposizione stessa o se intervenute successivamente ad essa (anche quelle parti, quindi, che eventualmente non possano ritenersi litisconsorti nel giudizio di merito dell'opposizione), nonché ad eventuali altri soggetti che abbiano un interesse di fatto in proposito (si pensi ai potenziali interessati all'acquisto dei beni pignorati;
questi ultimi, in virtù del meccanismo di introduzione delle opposizioni esecutive previsto dalla legge, vengono messi in condizione di venire a conoscenza dell'avvenuta proposizione delle suddette opposizioni consultando il fascicolo dell'esecuzione; lo stesso custode dei beni pignorati viene posto in condizione di poter fornire loro la relativa informazione, pagina 5 di 9 restandone così favorita la complessiva efficienza del processo di espropriazione). Si tratta di soggetti il cui interesse ad avere diretta ed immediata conoscenza di tutte le vicende che potrebbero in qualche modo determinare l'inefficacia degli atti esecutivi ha un indubbio rilievo, anche pubblicistico, nell'ottica del vigente sistema normativo.
In particolare, poi, le indicate esigenze si pongono con speciale rilievo, e quindi risultano ancor più radicalmente inderogabili, per quanto riguarda l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., comma 2, dal momento che in tale ipotesi deve essere sempre consentita al giudice dell'esecuzione l'emissione (possibile anche di ufficio, a prescindere da un'espressa istanza delle parti) di eventuali provvedimenti urgenti e indilazionabili ai sensi dell'art. 618 c.p.c., commi 1 e 2.
Sotto un più ampio profilo sistematico, inoltre, si deve osservare che la stessa previsione dell'assegnazione da parte del giudice dell'esecuzione, all'esito della preliminare fase sommaria che si svolge davanti a lui, di un termine perentorio per l'instaurazione della fase di merito del giudizio di opposizione, non avrebbe alcun senso se dalla fase sommaria si potesse prescindere, a discrezione dell'opponente, laddove quest'ultimo non intendesse richiedere provvedimenti cautelari nell'àmbito del processo esecutivo.
Al contrario, secondo la stessa costante giurisprudenza di questa Corte, sebbene il giudizio di opposizione debba ritenersi unico ed abbia inizio con il ricorso al giudice dell'esecuzione, l'eventuale tardiva instaurazione/riassunzione della fase di merito a cognizione piena dell'opposizione stessa determina l'improcedibilità della relativa azione
(si tratta di una situazione in cui sostanzialmente si determina l'improseguibilità del giudizio a cognizione piena, ovvero, osservando il fenomeno sotto altra prospettiva,
l'improponibilità della domanda di merito) e non semplicemente la caducazione degli eventuali provvedimenti cautelari emessi (che anzi, al contrario, laddove si tratti di provvedimenti di sospensione dell'esecuzione, si consoliderebbero al punto da determinare l'estinzione del processo esecutivo, in base al meccanismo di cui all'art. 624
c.p.c., comma 3, il quale prevede chiaramente tale possibile effetto estintivo come alternativa alla prosecuzione del giudizio di merito dell'opposizione) …
La conseguenza (che, come appena visto, emerge dal sistema) dell'improcedibilità della fase di merito a cognizione piena del giudizio di opposizione, nel caso in cui non siano pagina 6 di 9 correttamente osservate le modalità di introduzione e di prosecuzione del procedimento, secondo la struttura bifasica normativamente delineata, non può che condurre (a più forte ragione, determinandosi in caso contrario una evidente incoerenza sistematica) alla medesima conclusione anche nell'ipotesi in cui la fase sommaria dell'opposizione davanti al giudice dell'esecuzione sia addirittura del tutto omessa. Anche in tal caso, cioè, la fase di merito a cognizione piena del giudizio di opposizione sarà improcedibile (e quindi la relativa domanda improponibile), in quanto non preceduta e correttamente raccordata con la necessaria ed indefettibile preventiva fase a cognizione sommaria del medesimo giudizio davanti al giudice dell'esecuzione».
Per tali ragioni, gli inediti motivi di opposizione proposti dalla soltanto in sede di Per_1 pc nel giudizio a cognizione piena – nonostante per essi fosse stato omesso lo svolgimento della fase preliminare sommaria – non possono che essere dichiarati improponibili.
6. Sempre in via preliminare, non è ammissibile il motivo di opposizione volto a far valere ipotetici vizi di notifica degli atti della procedura esecutiva n. 411/2000 R.G.E., essendosi questa già conclusa con l'aggiudicazione dell'immobile e l'emissione del relativo decreto di trasferimento, stante, al riguardo, l'ineludibile barriera decadenziale sancita dall'art. 615, comma 2, ultimo periodo, c.p.c.
7. Nel merito, l'opposizione all'esecuzione deve essere rigettata per le seguenti ragioni.
In particolare, non coglie nel segno la doglianza di parte opponente relativa alla differenza fra il bene individuato nell'atto di pignoramento e nel decreto di trasferimento con quello oggetto della successiva procedura di rilascio relativamente alle difformità catastali e al differente numero civico indicato.
La documentazione in atti dimostra come le modifiche catastali siano dovute a operazioni di riallineamento svoltesi nel corso degli anni, così come risulta, peraltro, dalla perizia resa dal c.t.u. nell'àmbito del procedimento esecutivo immobiliare R.G.E. n. 411/2000
(allegata al fascicolo di parte opposta), laddove (pag. 3) vengono evidenziate le variazioni catastali che hanno interessato l'immobile pignorato. Sul punto, deve altresì richiamarsi il principio di diritto ai sensi del quale «in continuità con quanto già statuito per l'ipotesi di pignoramento che indichi dati catastali risalenti (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25055 del
07/11/2013), non è viziato il decreto ex art. 586 c.p.c. che individui i beni trasferiti con pagina 7 di 9 dati catastali diversi e aggiornati rispetto a quelli indicati nell'atto di pignoramento e nell'avviso di vendita, a condizione che non vi sia alcuna incertezza sulla fisica identità tra i beni trasferiti e quelli oggetto di espropriazione e, quindi, che l'atto non comporti un riferimento a beni ontologicamente differenti» (cfr. Cass. civ., sez. III, 08/06/2023, n.
16336).
Trattasi, invero, di ipotesi sovrapponibile al caso di specie, in quanto le difformità lamentate dall'opponente non si sono sostanziate nell'impossibilità di individuare l'immobile oggetto dell'espropriazione forzata, coincidente con quello successivamente oggetto di rilascio, trattandosi di bene precisamente identificato al netto delle operazioni di riallineamento dei dati catastali e di eventuali modifiche nella titolarità delle proprietà confinanti, susseguitesi nel corso degli anni in pendenza della procedura.
Peraltro, a seguito della precisazione in proposito resa dal consulente tecnico nominato dal G.E. a pag. 3 della propria perizia, in forza della quale, all'indomani della soppressione della p.lla 83, sub. 3, le mappe catastali sono state allineate mediante derivazione della p.lla 1.151, sub. 3, catastalmente intestata a , con connesso censimento Persona_1 dell'unità immobiliare sita in EL (TA), alla via Delle Ostriche n. 16, lo stesso decreto di trasferimento emesso all'esito della procedura esecutiva n. 411/2000 indicava testualmente come oggetto di alienazione in favore dell'aggiudicataria-odierna convenuta il lotto unico costituito dalla «piena proprietà di casetta in EL (TA) località
Cornolecchia alla via Delle Ostriche 12 posta al piano terra composta da antistante verandina scoperta, ingresso, due vani, cucina e retrostante piccolo ortale con servizi, il tutto confinante con via Delle Ostriche, con proprietà , salvo altri;
Persona_3 riportata in Catasto Fabbricati del Comune di EL (TA) alla partita 1000902 al
Foglio 25, Particella 1511 subalterno 3 (già particella 86) sub 3), categoria A/3, classe 11, consistenza 5,5 vani 6, superficie catastale totale 126 mq., escluse aree scoperte 114 mq., rendita catastale € 207.36 – via delle Ostriche 16 piano T».
Appare quindi evidente dalle surrichiamate risultanze documentali e dalla stessa lettera del decreto di trasferimento qui posto a fondamento dell'opposta esecuzione per rilascio che l'immobile già in proprietà della , ove la stessa aveva la residenza, ha subìto Per_1 variazioni catastali e di numero civico, ma è pur sempre, senza magrini di incertezze, il pagina 8 di 9 medesimo oggetto di successiva aggiudicazione in favore dell'odierna convenuta.
8. In forza del principio della soccombenza parte opponente deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte, spese che si liquidano in dispositivo, unitamente anche per la parentesi cautelare in corso di causa, tenendo conto della natura, complessità e valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
A) dichiara improponibile e inammissibile il quinto motivo di opposizione di cui alla nota di precisazione delle conclusioni del 7 dicembre 2022;
B) dichiara inammissibile il primo motivo di opposizione di cui alla suddetta nota;
C) rigetta gli altri motivi di opposizione;
D) condanna parte opponente alla rifusione in favore di delle spese di lite, CP_1 che liquida in complessivi € 7.765,00, di cui € 1.870,00 per fasi di studio, € 1.325,00 per fasi introduttive, € 1.085,00 per fase istruttoria e € 3.485,00 per fasi decisionali, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cap se e nella misura in cui siano per legge spettanti.
Così deciso in Taranto, il 21/10/2025
Il Giudice
FF VI
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