CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVI, sentenza 20/01/2026, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 778/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CALABRESE LUIGI, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7070/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Incorporata Il 20.07.2018 Nella Società incorporante Spa P.IVA_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar N. 14 00144 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200103441461000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13035/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Si riporta
Resistente/Appellato: Nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1. S.r.l., C.F.P.IVA_1, incorporata con atto del 20/07/2018 nella società Società incorporante S.p.A., P.IVA_2, in persona del suo legale rappresentante, Sig. Ricorrente_1, rappresentata e difesa, dalla Dott.ssa Difensore_1 elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Roma, Indirizzo_1 riceveva la cartella di pagamento n.09720200103441461000 emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione in data 13.02.2025. L'importo richiesto per un totale di euro 102,53 era relativo all'addizionale comunale e regionale per l'annualità 2016 oltre sanzioni ed interessi (770/2017).
Nel ricorso la società contestava l'avvenuta decadenza in quanto la cartella doveva essere notificata entro il 31 dicembre 2023. Parte ricorrente chiedeva, previa sospensione dell'atto, l'annullamento dello stesso con vittoria di spese di giudizio.
L'Agenzia delle entrate Riscossione si costituiva in giudizio evidenziando che per il calcolo dei termini decadenziali si doveva prevedere il periodo di sospensione Covid-19 di 24 mesi. L'ADER sosteneva pertanto la correttezza del proprio operato chiedendo il rigetto della richiesta di sospensione e del ricorso con vittoria dispese di giudizio.
Parte ricorrente presentava memorie con le quali precisa che l'Agente della Riscossine aveva tentato una notifica presso la sede della società incorporata - Ricorrente_1 S.r.l. in data 25.01.2022 e in data 02.02.2022 ormai cessata dopo la incorporazione. Si riproponeva la domanda di annullamento dell'atto.
Il giorno 11 dicembre 2025 si discuteva la causa 7070-2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il G.I. rileva che l'Agenzia delle entrate ha notificato erroneamente l'atto oggi opposto presso la sede della società cessata Ricorrente_1 S.r.l.. e pertanto nessun effetto interruttivo della prescrizione è intervenuto.
La cartella di pagamento n. 097 2020 0103441461000 deriva da 770/2017 redditi 2016 emessa ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 600/1973 con la quale, sono stati iscritti a ruolo omesso versamento di addizionali comunali e regionali IRPEF anno 2016 oltre sanzioni.
L'Atto oggi opposto deve ritenersi prescritto in quanto pervenuto in data 13.02.2025 all'odierna ricorrente
Società incorporante S.p.A. oltre il termine previsto del 31/12/2023 in applicazione dell'art. 25, co. 1, lett. a) D.P.R.
602/73 e successive proroghe.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il G.I. accoglie il ricorso e condanna l'ADER al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro
300,00 omnia.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CALABRESE LUIGI, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7070/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Incorporata Il 20.07.2018 Nella Società incorporante Spa P.IVA_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar N. 14 00144 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200103441461000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13035/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Si riporta
Resistente/Appellato: Nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1. S.r.l., C.F.P.IVA_1, incorporata con atto del 20/07/2018 nella società Società incorporante S.p.A., P.IVA_2, in persona del suo legale rappresentante, Sig. Ricorrente_1, rappresentata e difesa, dalla Dott.ssa Difensore_1 elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Roma, Indirizzo_1 riceveva la cartella di pagamento n.09720200103441461000 emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione in data 13.02.2025. L'importo richiesto per un totale di euro 102,53 era relativo all'addizionale comunale e regionale per l'annualità 2016 oltre sanzioni ed interessi (770/2017).
Nel ricorso la società contestava l'avvenuta decadenza in quanto la cartella doveva essere notificata entro il 31 dicembre 2023. Parte ricorrente chiedeva, previa sospensione dell'atto, l'annullamento dello stesso con vittoria di spese di giudizio.
L'Agenzia delle entrate Riscossione si costituiva in giudizio evidenziando che per il calcolo dei termini decadenziali si doveva prevedere il periodo di sospensione Covid-19 di 24 mesi. L'ADER sosteneva pertanto la correttezza del proprio operato chiedendo il rigetto della richiesta di sospensione e del ricorso con vittoria dispese di giudizio.
Parte ricorrente presentava memorie con le quali precisa che l'Agente della Riscossine aveva tentato una notifica presso la sede della società incorporata - Ricorrente_1 S.r.l. in data 25.01.2022 e in data 02.02.2022 ormai cessata dopo la incorporazione. Si riproponeva la domanda di annullamento dell'atto.
Il giorno 11 dicembre 2025 si discuteva la causa 7070-2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il G.I. rileva che l'Agenzia delle entrate ha notificato erroneamente l'atto oggi opposto presso la sede della società cessata Ricorrente_1 S.r.l.. e pertanto nessun effetto interruttivo della prescrizione è intervenuto.
La cartella di pagamento n. 097 2020 0103441461000 deriva da 770/2017 redditi 2016 emessa ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 600/1973 con la quale, sono stati iscritti a ruolo omesso versamento di addizionali comunali e regionali IRPEF anno 2016 oltre sanzioni.
L'Atto oggi opposto deve ritenersi prescritto in quanto pervenuto in data 13.02.2025 all'odierna ricorrente
Società incorporante S.p.A. oltre il termine previsto del 31/12/2023 in applicazione dell'art. 25, co. 1, lett. a) D.P.R.
602/73 e successive proroghe.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il G.I. accoglie il ricorso e condanna l'ADER al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro
300,00 omnia.