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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/12/2025, n. 17840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17840 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA XVII Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Valentina
Giasi, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 8422 del Registro
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021promossa
DA
(C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Paolo Di Mauro (cod. fisc.
), come da procura in atti;
C.F._2
- appellante -
CONTRO
, iscritta al Registro delle Imprese di Roma CP_1
(C.F. - P.I. di Gruppo , in persona del P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Rosaria Fascia, come da procura in atti;
- appellata -
FATTO E DIRITTO
ha proposto appello avverso la sentenza 19436/2020 Parte_1 emessa dal giudice di pace di Roma, con cui era stata rigettata la domanda proposta dallo stesso in primo grado, con compensazione delle spese di lite. Ha concluso, chiedendo al Tribunale: “in totale riforma e parziale integrazione della suindicata sentenza,
1 1) accertare e dichiarare in via incidentale la nullità della clausola di irripetibilità delle commissioni per i motivi in narrativa al capo terzo e/o in via subordinata la vessatorietà della stessa per i motivi in narrativa al capo secondo,
2) accertare e dichiarare il diritto di esso attore alla ripetizione delle commissioni secondo le richieste formulate in primo grado per i motivi in narrativa ai capi primo, quarto e quinto e, per l'effetto, condannare la società convenuta al pagamento del complessivo importo di €.1.752,48 oltre interessi secondo le conclusioni rassegnate in atti di primo grado
3) Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario.”
costituendosi nel presente giudizio, ha contestato la CP_1 fondatezza dell'appello, chiedendo al Tribunale di:
“a. respingere l'appello, per le motivazioni esposte, e confermare integralmente la sentenza n. 19436/2020 pronunciata dal Giudice di
Pace di Roma in data 20/10/2020 e depositata in data 28/10/2020;
b. compensare fra le parti le spese di primo grado;
c. condannare l'attore alla rifusione, in ogni caso, delle spese e delle competenze legali per la presente fase di impugnazione, ivi comprese le spese generali 15% egli oneri accessori come per legge.”
Acquisito il fascicolo relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del
18.12.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la causa è decisa nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
L'appello è fondato.
È pacifico tra le parti ed è provato in via documentale che l'attore stipulava in data 20.02.2011 il contratto di finanziamento n. 303426 rimborsabile mediante cessione/delegazione pro solvendo di quote della retribuzione con la società ; che detto finanziamento CP_1 veniva estinto in via anticipata (alla rata n. 48 di totali 120); che l'istituto convenuto provvedeva al rimborso delle sole voci contrattualmente
2 ritenute recurring (€ 810,00 oltre interessi).
Oggetto di controversia è il diritto dell'odierno appellante al rimborso da parte dell'istituto convenuto della ulteriore somma di € 1.752,48 (di cui €
1.572,48 a titolo di commissione di intermediazione non goduta ed €
180,00 a titolo di spese istruttorie non godute), in ragione della estinzione anticipata del finanziamento.
Occorre in primo luogo rilevare che al contratto di finanziamento in esame è applicabile, ratione temporis, l'art.125 sexies T.U.B, attuativo dalla direttiva CE 48/2008.
Detta disposizione prevede che “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Come noto, la citata norma è stata emessa in attuazione dell'art.16 della direttiva 48/2008, secondo cui “il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.
In merito al principio espresso dall'art. 16 della direttiva CE 48/2008 osserva il Tribunale che secondo un primo orientamento giurisprudenziale detta normativa, applicata con l'adozione dell'art.125 sexies TUB, sembrava circoscrivere la riduzione dei costi a carico del cliente esclusivamente a quelli dipendenti dalla durata del rapporto contrattuale (commissioni e oneri cd. recurring), senza riguardare gli oneri cd. up front, qualificate come spese a carattere istantaneo e prodromiche alla stessa concessione del credito.
Detta interpretazione risulta tuttavia condivisibilmente superata dalla sentenza 22 settembre 2019 causa 383/2018 della Corte di Giustizia
Europea (cd. sentenza Lexitor), la quale - a seguito della domanda di
3 pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE - ha interpretato l'art. 16, par. 1 della Direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, affermando che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore” compresi, quindi, quelli non dipendenti dalla durata del rapporto (cd. up front). Viene inoltre precisato che la nozione di «costo totale del credito» definita dalla direttiva non conteneva alcuna limitazione relativa alla durata del contratto. Invero, la menzione della
«restante durata del contratto» presente nell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 potrebbe essere interpretata come indicazione del metodo di calcolo da utilizzare al fine di procedere a tale riduzione, consistente nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto.
Il Tribunale ritiene che la citata sentenza interpretativa della Corte di
Giustizia Europea, relativa all'art.125 sexies TUB, sia applicabile al contratto di finanziamento in oggetto.
In proposito è utile richiamare quanto affermato nella parte motiva della sentenza della Corte di Giustizia: - era evidenziato come la disposizione in esame (16 della direttiva 2008/48) andava interpretata non soltanto sulla base del suo tenore letterale, ma “anche alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte”;
-in relazione al contesto, era espressamente menzionato l'articolo 8 della direttiva 87/102 - direttiva, abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48 -, che stabiliva che il consumatore, «in conformità alle disposizioni degli
Stati membri, (…) deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito» ed era sottolineato come l'articolo 16, paragrafo
1, della direttiva 2008/48 aveva “concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di «equa riduzione» quella, più precisa, di «riduzione del costo totale del credito»; nonché era aggiunto che tale riduzione deve riguardare «gli interessi e i costi»”.
4 Si ritiene quindi che la suddetta direttiva persegue la finalità di garantire un'elevata protezione del consumatore. La ratio dell'interpretazione della normativa data dalla Corte di Giustizia è infatti ancorata all'attuazione di un sistema di protezione “fondato sull'idea secondo cui il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione”, nonché è finalizzata a rendere effettiva la tutela del consumatore, basandosi su una valutazione del contesto normativo europeo.
Invero, l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto.
Ritiene in conclusione il Tribunale che la valutazione fornita dalla Corte di Giustizia sia applicabile al caso di specie.
Occorre altresì chiarire che non può escludersi la portata applicativa al caso di specie della pronuncia sopra esaminata sull'erroneo presupposto che oggetto della citata sentenza della Corte di giustizia sarebbe l'art. 16 direttiva 2008/48 e non anche l'art. 125-sexies TUB, norma sostanzialmente diversa dalla prima, poichè, in caso contrario, si attribuirebbe efficacia orizzontale (nei rapporti tra privati, ossia tra clienti e banche) ad una direttiva non self executing e non trasposta nell'ordinamento interno.
Al contrario, si rileva la sostanziale identità tra le disposizioni sopra citate, poiché entrambe prevedono il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata del contratto, alla riduzione del costo totale del credito, intendendosi con tale definizione “gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese ad eccezione di quelle notarili che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza” (cfr. art. 121 lett. e) TUB, analogamente all'art. 3 lett. g) della direttiva 2008/48).
L'art. 125-sexies TUB è norma attuativa di quella sovranazionale, la
5 quale, infatti, “lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno (….)”, con conseguente operatività della norma nazionale di recepimento nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche. Si impone pertanto un'interpretazione dell'art. 125-sexies TUB conforme al diritto eurounitario e, dunque, all'art. 16, par. 1 della direttiva n. 2008/48 nell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia con la citata sentenza.
Del resto, solo così interpretando la disposizione nazionale sarebbe possibile da una parte, assicurare una maggior tutela al consumatore, coerentemente con gli obiettivi perseguiti dalla direttiva in questione e dall'altra, attribuire alla disposizione del TUB carattere innovativo rispetto alle regole di diritto generale.
I costi dipendenti dalla durata del rapporto (recurring), in quanto sprovvisti di una valida causa debendi limitatamente al periodo successivo all'estinzione, ove corrisposti, sarebbero comunque suscettibili di ripetizione ai sensi dell'art. 2033 c.c.; mentre la non ripetibilità dei costi up front, trattandosi di compensi relativi a prestazioni scadute, potrebbe comunque desumersi dalle regole generali dettate nell'ambito dei rapporti di durata, e in particolare, dall'art. 1373 c.c.
Alla luce dei principi sopra esposti l'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito successiva alla sentenza ha CP_2 correttamente interpretato l'art. 125-sexies TUB conformemente ai principi di diritto sanciti dalla Corte di giustizia, affermando che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front.
Conseguentemente, la clausola negoziale che esclude il rimborso dei costi sostenuti dal cliente in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, attesa la natura up front dei medesimi, è da considerare nulla in quanto contrastante con l'art. 125-sexies TUB nel testo applicabile ratione temporis, interpretato alla luce della sentenza della
Corte di giustizia dell'11/9/2019, causa C-383/18 (Lexitor), trattandosi di
6 norma derogabile solo in senso più favorevole al cliente (cfr. art. 127, co.
1 TUB, con riferimento alle disposizioni di cui al titolo VI).
In conclusione, a seguito degli interventi normativi e giurisprudenziali susseguitisi in subiecta materia, deve affermarsi che, anche relativamente ai contratti di finanziamento stipulati anteriormente al 25/7/2021 (data di entrata in vigore del nuovo art. 125-sexies TUB), sussiste il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata del contratto, alla riduzione
- e alla conseguente restituzione - sia dei costi recurring (relativi all'intera durata del contratto), sia dei costi up front (relativi al momento della stipulazione del contratto), ad esclusione delle imposte.
Alla luce delle suddette considerazioni, quindi, accertata - per i motivi e nei limiti sopra detti - la nullità della clausola 2.1 del contratto di finanziamento prodotto nel fascicolo di primo grado, ritiene il Tribunale che, a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento in esame, il consumatore odierno appellante abbia diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front.
In relazione al criterio di calcolo utilizzato dalla parte attrice al fine di determinare il quantum di costo ad esso rimborsabile va rilevato che, in mancanza di specifica disposizione legislativa, il Tribunale ritiene di applicare un comune criterio di calcolo per la riduzione di ogni tipologia di costo (sia recurring che up front), individuandolo in quello proporzionale puro del pro rata temporis, da valutare come coerente con le finalità dell'interpretazione offerta dalla sentenza Lexitor della CGUE, atteso che un'eventuale distinzione, in base alla differente natura dei costi, potrebbe vanificare gli obiettivi di tutela perseguiti dalla legislazione europea e, a valle, dalla disciplina nazionale.
In conclusione, l'appello è fondato e la sentenza n. 19436/2020 emessa dal giudice di pace di Roma deve essere riformata.
Parte appellata deve quindi essere condannata al pagamento in favore di
7 di € 1.752,48 oltre interessi legali dalla domanda al Parte_1 saldo.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91
c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della ridotta istruttoria e dell'attività difensiva in concreto svolta. Devono essere versate in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n.
19436/2020 emessa dal giudice di pace di Roma, accertata la nullità della clausola 2.1 del contratto il contratto di finanziamento n. 303426 concluso in data 20.02.2011, condanna parte appellata al pagamento in favore di di € 1.752,48, oltre interessi legali dalla Parte_1 domanda al saldo;
- condanna parte appellata alla refusione in favore di parte appellante delle spese di lite del primo grado di giudizio, che liquida in € 1.260,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge, da versare in favore del difensore che si è dichiarato antistatario;
- condanna parte appellata alla refusione in favore di parte appellante delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge, da versare in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
Roma, 18.12.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
8
Giasi, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 8422 del Registro
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021promossa
DA
(C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Paolo Di Mauro (cod. fisc.
), come da procura in atti;
C.F._2
- appellante -
CONTRO
, iscritta al Registro delle Imprese di Roma CP_1
(C.F. - P.I. di Gruppo , in persona del P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Rosaria Fascia, come da procura in atti;
- appellata -
FATTO E DIRITTO
ha proposto appello avverso la sentenza 19436/2020 Parte_1 emessa dal giudice di pace di Roma, con cui era stata rigettata la domanda proposta dallo stesso in primo grado, con compensazione delle spese di lite. Ha concluso, chiedendo al Tribunale: “in totale riforma e parziale integrazione della suindicata sentenza,
1 1) accertare e dichiarare in via incidentale la nullità della clausola di irripetibilità delle commissioni per i motivi in narrativa al capo terzo e/o in via subordinata la vessatorietà della stessa per i motivi in narrativa al capo secondo,
2) accertare e dichiarare il diritto di esso attore alla ripetizione delle commissioni secondo le richieste formulate in primo grado per i motivi in narrativa ai capi primo, quarto e quinto e, per l'effetto, condannare la società convenuta al pagamento del complessivo importo di €.1.752,48 oltre interessi secondo le conclusioni rassegnate in atti di primo grado
3) Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario.”
costituendosi nel presente giudizio, ha contestato la CP_1 fondatezza dell'appello, chiedendo al Tribunale di:
“a. respingere l'appello, per le motivazioni esposte, e confermare integralmente la sentenza n. 19436/2020 pronunciata dal Giudice di
Pace di Roma in data 20/10/2020 e depositata in data 28/10/2020;
b. compensare fra le parti le spese di primo grado;
c. condannare l'attore alla rifusione, in ogni caso, delle spese e delle competenze legali per la presente fase di impugnazione, ivi comprese le spese generali 15% egli oneri accessori come per legge.”
Acquisito il fascicolo relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del
18.12.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la causa è decisa nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
L'appello è fondato.
È pacifico tra le parti ed è provato in via documentale che l'attore stipulava in data 20.02.2011 il contratto di finanziamento n. 303426 rimborsabile mediante cessione/delegazione pro solvendo di quote della retribuzione con la società ; che detto finanziamento CP_1 veniva estinto in via anticipata (alla rata n. 48 di totali 120); che l'istituto convenuto provvedeva al rimborso delle sole voci contrattualmente
2 ritenute recurring (€ 810,00 oltre interessi).
Oggetto di controversia è il diritto dell'odierno appellante al rimborso da parte dell'istituto convenuto della ulteriore somma di € 1.752,48 (di cui €
1.572,48 a titolo di commissione di intermediazione non goduta ed €
180,00 a titolo di spese istruttorie non godute), in ragione della estinzione anticipata del finanziamento.
Occorre in primo luogo rilevare che al contratto di finanziamento in esame è applicabile, ratione temporis, l'art.125 sexies T.U.B, attuativo dalla direttiva CE 48/2008.
Detta disposizione prevede che “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Come noto, la citata norma è stata emessa in attuazione dell'art.16 della direttiva 48/2008, secondo cui “il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.
In merito al principio espresso dall'art. 16 della direttiva CE 48/2008 osserva il Tribunale che secondo un primo orientamento giurisprudenziale detta normativa, applicata con l'adozione dell'art.125 sexies TUB, sembrava circoscrivere la riduzione dei costi a carico del cliente esclusivamente a quelli dipendenti dalla durata del rapporto contrattuale (commissioni e oneri cd. recurring), senza riguardare gli oneri cd. up front, qualificate come spese a carattere istantaneo e prodromiche alla stessa concessione del credito.
Detta interpretazione risulta tuttavia condivisibilmente superata dalla sentenza 22 settembre 2019 causa 383/2018 della Corte di Giustizia
Europea (cd. sentenza Lexitor), la quale - a seguito della domanda di
3 pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE - ha interpretato l'art. 16, par. 1 della Direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, affermando che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore” compresi, quindi, quelli non dipendenti dalla durata del rapporto (cd. up front). Viene inoltre precisato che la nozione di «costo totale del credito» definita dalla direttiva non conteneva alcuna limitazione relativa alla durata del contratto. Invero, la menzione della
«restante durata del contratto» presente nell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 potrebbe essere interpretata come indicazione del metodo di calcolo da utilizzare al fine di procedere a tale riduzione, consistente nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto.
Il Tribunale ritiene che la citata sentenza interpretativa della Corte di
Giustizia Europea, relativa all'art.125 sexies TUB, sia applicabile al contratto di finanziamento in oggetto.
In proposito è utile richiamare quanto affermato nella parte motiva della sentenza della Corte di Giustizia: - era evidenziato come la disposizione in esame (16 della direttiva 2008/48) andava interpretata non soltanto sulla base del suo tenore letterale, ma “anche alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte”;
-in relazione al contesto, era espressamente menzionato l'articolo 8 della direttiva 87/102 - direttiva, abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48 -, che stabiliva che il consumatore, «in conformità alle disposizioni degli
Stati membri, (…) deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito» ed era sottolineato come l'articolo 16, paragrafo
1, della direttiva 2008/48 aveva “concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di «equa riduzione» quella, più precisa, di «riduzione del costo totale del credito»; nonché era aggiunto che tale riduzione deve riguardare «gli interessi e i costi»”.
4 Si ritiene quindi che la suddetta direttiva persegue la finalità di garantire un'elevata protezione del consumatore. La ratio dell'interpretazione della normativa data dalla Corte di Giustizia è infatti ancorata all'attuazione di un sistema di protezione “fondato sull'idea secondo cui il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione”, nonché è finalizzata a rendere effettiva la tutela del consumatore, basandosi su una valutazione del contesto normativo europeo.
Invero, l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto.
Ritiene in conclusione il Tribunale che la valutazione fornita dalla Corte di Giustizia sia applicabile al caso di specie.
Occorre altresì chiarire che non può escludersi la portata applicativa al caso di specie della pronuncia sopra esaminata sull'erroneo presupposto che oggetto della citata sentenza della Corte di giustizia sarebbe l'art. 16 direttiva 2008/48 e non anche l'art. 125-sexies TUB, norma sostanzialmente diversa dalla prima, poichè, in caso contrario, si attribuirebbe efficacia orizzontale (nei rapporti tra privati, ossia tra clienti e banche) ad una direttiva non self executing e non trasposta nell'ordinamento interno.
Al contrario, si rileva la sostanziale identità tra le disposizioni sopra citate, poiché entrambe prevedono il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata del contratto, alla riduzione del costo totale del credito, intendendosi con tale definizione “gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese ad eccezione di quelle notarili che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza” (cfr. art. 121 lett. e) TUB, analogamente all'art. 3 lett. g) della direttiva 2008/48).
L'art. 125-sexies TUB è norma attuativa di quella sovranazionale, la
5 quale, infatti, “lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno (….)”, con conseguente operatività della norma nazionale di recepimento nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche. Si impone pertanto un'interpretazione dell'art. 125-sexies TUB conforme al diritto eurounitario e, dunque, all'art. 16, par. 1 della direttiva n. 2008/48 nell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia con la citata sentenza.
Del resto, solo così interpretando la disposizione nazionale sarebbe possibile da una parte, assicurare una maggior tutela al consumatore, coerentemente con gli obiettivi perseguiti dalla direttiva in questione e dall'altra, attribuire alla disposizione del TUB carattere innovativo rispetto alle regole di diritto generale.
I costi dipendenti dalla durata del rapporto (recurring), in quanto sprovvisti di una valida causa debendi limitatamente al periodo successivo all'estinzione, ove corrisposti, sarebbero comunque suscettibili di ripetizione ai sensi dell'art. 2033 c.c.; mentre la non ripetibilità dei costi up front, trattandosi di compensi relativi a prestazioni scadute, potrebbe comunque desumersi dalle regole generali dettate nell'ambito dei rapporti di durata, e in particolare, dall'art. 1373 c.c.
Alla luce dei principi sopra esposti l'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito successiva alla sentenza ha CP_2 correttamente interpretato l'art. 125-sexies TUB conformemente ai principi di diritto sanciti dalla Corte di giustizia, affermando che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front.
Conseguentemente, la clausola negoziale che esclude il rimborso dei costi sostenuti dal cliente in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, attesa la natura up front dei medesimi, è da considerare nulla in quanto contrastante con l'art. 125-sexies TUB nel testo applicabile ratione temporis, interpretato alla luce della sentenza della
Corte di giustizia dell'11/9/2019, causa C-383/18 (Lexitor), trattandosi di
6 norma derogabile solo in senso più favorevole al cliente (cfr. art. 127, co.
1 TUB, con riferimento alle disposizioni di cui al titolo VI).
In conclusione, a seguito degli interventi normativi e giurisprudenziali susseguitisi in subiecta materia, deve affermarsi che, anche relativamente ai contratti di finanziamento stipulati anteriormente al 25/7/2021 (data di entrata in vigore del nuovo art. 125-sexies TUB), sussiste il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata del contratto, alla riduzione
- e alla conseguente restituzione - sia dei costi recurring (relativi all'intera durata del contratto), sia dei costi up front (relativi al momento della stipulazione del contratto), ad esclusione delle imposte.
Alla luce delle suddette considerazioni, quindi, accertata - per i motivi e nei limiti sopra detti - la nullità della clausola 2.1 del contratto di finanziamento prodotto nel fascicolo di primo grado, ritiene il Tribunale che, a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento in esame, il consumatore odierno appellante abbia diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front.
In relazione al criterio di calcolo utilizzato dalla parte attrice al fine di determinare il quantum di costo ad esso rimborsabile va rilevato che, in mancanza di specifica disposizione legislativa, il Tribunale ritiene di applicare un comune criterio di calcolo per la riduzione di ogni tipologia di costo (sia recurring che up front), individuandolo in quello proporzionale puro del pro rata temporis, da valutare come coerente con le finalità dell'interpretazione offerta dalla sentenza Lexitor della CGUE, atteso che un'eventuale distinzione, in base alla differente natura dei costi, potrebbe vanificare gli obiettivi di tutela perseguiti dalla legislazione europea e, a valle, dalla disciplina nazionale.
In conclusione, l'appello è fondato e la sentenza n. 19436/2020 emessa dal giudice di pace di Roma deve essere riformata.
Parte appellata deve quindi essere condannata al pagamento in favore di
7 di € 1.752,48 oltre interessi legali dalla domanda al Parte_1 saldo.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91
c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della ridotta istruttoria e dell'attività difensiva in concreto svolta. Devono essere versate in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n.
19436/2020 emessa dal giudice di pace di Roma, accertata la nullità della clausola 2.1 del contratto il contratto di finanziamento n. 303426 concluso in data 20.02.2011, condanna parte appellata al pagamento in favore di di € 1.752,48, oltre interessi legali dalla Parte_1 domanda al saldo;
- condanna parte appellata alla refusione in favore di parte appellante delle spese di lite del primo grado di giudizio, che liquida in € 1.260,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge, da versare in favore del difensore che si è dichiarato antistatario;
- condanna parte appellata alla refusione in favore di parte appellante delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge, da versare in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
Roma, 18.12.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
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