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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 159/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 09/06/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
DE FRANCO LOREDANA, Giudice monocratico in data 09/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3789/2024 depositato il 19/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cosenza - Ufficio Tributi 87100 Cosenza CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0028917 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato al Comune di Cosenza, ha impugnato l'avviso di pagamento in epigrafe, avente ad oggetto la TARI per l'anno 2023, sostenendo che gli immobili oggetto della pretesa fiscale sono inutilizzati, non arredati e privi di utenze e, dunque, non soggetti all'applicazione della tassa ai sensi dell'art.8, comma 2, lettera i, del regolamento comunale in materia.
La ricorrente ha, pertanto, richiesto l'annullamento dell'atto impugnato.
Il Comune di Cosenza si è costituito in giudizio contestando quanto eccepito dalla ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Come evidenziato dal Comune di Cosenza nelle proprie controdeduzioni, la ricorrente ha già proposto in precedenza ricorso dinanzi questa Corte avverso l'avviso di accertamento TARI n. 10380, emesso per omesso pagamento TARI anni 2020 e 2021 relativa agli stessi immobili.
Il giudizio si è concluso con la sentenza n. 3616/2024, che ha rigettato il ricorso della Ricorrente_1.
Il presente giudizio, relativo agli stessi immobili per annualità differente, non può discostarsi da quanto già stabilito dalla predetta sentenza, a cui ci si deve uniformare in assenza di fatti sopravvenuti.
Tanto importa il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 4^, in composizione monocratica, così dispone:
- rigetta il ricorso, con ogni effetto conseguenziale di legge;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore del Comune di Cosenza, che liquida in complessivi euro 300,00 (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Così deciso in Cosenza, il 09.06.2025.
Il Giudice dott.ssa Loredana De Franco
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 09/06/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
DE FRANCO LOREDANA, Giudice monocratico in data 09/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3789/2024 depositato il 19/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cosenza - Ufficio Tributi 87100 Cosenza CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0028917 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato al Comune di Cosenza, ha impugnato l'avviso di pagamento in epigrafe, avente ad oggetto la TARI per l'anno 2023, sostenendo che gli immobili oggetto della pretesa fiscale sono inutilizzati, non arredati e privi di utenze e, dunque, non soggetti all'applicazione della tassa ai sensi dell'art.8, comma 2, lettera i, del regolamento comunale in materia.
La ricorrente ha, pertanto, richiesto l'annullamento dell'atto impugnato.
Il Comune di Cosenza si è costituito in giudizio contestando quanto eccepito dalla ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Come evidenziato dal Comune di Cosenza nelle proprie controdeduzioni, la ricorrente ha già proposto in precedenza ricorso dinanzi questa Corte avverso l'avviso di accertamento TARI n. 10380, emesso per omesso pagamento TARI anni 2020 e 2021 relativa agli stessi immobili.
Il giudizio si è concluso con la sentenza n. 3616/2024, che ha rigettato il ricorso della Ricorrente_1.
Il presente giudizio, relativo agli stessi immobili per annualità differente, non può discostarsi da quanto già stabilito dalla predetta sentenza, a cui ci si deve uniformare in assenza di fatti sopravvenuti.
Tanto importa il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 4^, in composizione monocratica, così dispone:
- rigetta il ricorso, con ogni effetto conseguenziale di legge;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore del Comune di Cosenza, che liquida in complessivi euro 300,00 (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Così deciso in Cosenza, il 09.06.2025.
Il Giudice dott.ssa Loredana De Franco