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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 14/02/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria IS Scarpa PRESIDENTE
dott. Grazia Maria Bagella CONSIGLIERA
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
in esito all'udienza del 4 dicembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 277 dell'anno 2022, proposta da:
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio degli avv.ti Parte_1
Giuliana Murino, Teodoro Venceslao Rodin, Fabrizio Rodin, Giorgio Rodin, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale come in atti
APPELLANTE
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso la propria avvocatura di sede, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mariantonietta Piras e Alessandro Doa, giusta procura generale alle liti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, depositato il 30 dicembre 2020, aveva Parte_1 domandato che fosse accertato il suo diritto di percepire la pensione di inabilità civile a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa e che l' fosse, quindi, condannato al pagamento, in suo favore, dei ratei maturati, oltre CP_2
accessori e spese del giudizio.
Il ricorrente aveva, in particolare, lamentato che l' convenuto, malgrado l'esito positivo CP_1
della visita da parte della competente Commissione medica, con provvedimento datato 28
febbraio 2020 avesse rigettato la domanda da lui proposta il 5 dicembre 2018 per “superamento
dei limiti di reddito”.
Poiché anche il ricorso amministrativo era stato rigettato, aveva proseguito il ricorrente, egli aveva introdotto il presente procedimento, allegando che, come si desumeva dalla documentazione reddituale da lui tempestivamente inoltrata all' e dalle banche dati CP_1
dell'Agenzia delle Entrate cui l' medesimo aveva diretto accesso, sia i redditi percepiti CP_1
nell'anno 2018, pari a €. 12.231,00, sia i redditi percepiti nell'anno 2019, pari a €. 15.972,46,
erano stati inferiori al limite previsto per il godimento della prestazione richiesta.
Ciò premesso, aveva concluso come sopra riportato. Parte_1
L' si era costituito in giudizio e aveva resistito, chiedendo il rigetto della domanda CP_2
proposta, con vittoria di spese.
In particolare, l'ente di previdenza, ribadendo quanto già argomentato dal Comitato Provinciale
nel provvedimento con il quale era stato deciso il ricorso amministrativo, aveva osservato come la certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate relativa al 2018 (per €. 12.231,00) risultasse incongruente con la dichiarazione mod. 730/2019 (€. 13.231,00) e come, quanto all'anno 2019,
benché l'Agenzia delle Entrate avesse certificato un reddito pari a € 15.972,46, inferiore, quindi,
al limite previsto, non era stata comprovata dal ricorrente l'insussistenza di altri emolumenti non certificati, quali eventuali arretrati di anni precedenti, visto che malgrado le plurime richieste dell'ufficio, aveva prodotto una copia della CU relativa ai redditi 2019 parzialmente Pt_1
illeggibile, inutile, quindi, allo scopo, e, solo dopo ulteriori richieste, il CUD rilasciato dal datore
2 di lavoro.
In ogni caso, aveva aggiunto l'ente resistente, era titolare anche di Assegno Ordinario di Pt_1
invalidità dal 1 gennaio 2019 e a tale titolo aveva ricevuto per l'anno 2019 l'importo di €
3.058,90, superando, in tal modo i limiti reddituali previsti per l'erogazione della prestazione oggetto di causa.
Il Tribunale di Cagliari aveva accolto la domanda proposta dal ricorrente, osservando che,
quanto all'anno 2018, le incongruenze evidenziate dall' risultavano irrilevanti, visto che, CP_1
in ogni caso, entrambi gli importi risultavano inferiori al limite di legge, e che, quanto all'anno
2019, dalla copia della Certificazione Unica trasmessa all' , emergeva un reddito CP_1
imponibile pari a €. 12.913,56, agevolmente leggibile, il quale, cumulato con il dato relativo all'assegno ordinario di invalidità, risultava coincidente con il valore di €. 15.972,46 certificato dall'Agenzia delle Entrate.
Il primo giudice aveva, quindi, condannato l' alla corresponsione, in favore di CP_2 Pt_1
della pensione di inabilità civile a decorrere dal 1 gennaio 2019 e fino al 31 dicembre
[...]
2020, oltre accessori, nonché alla rifusione, in favore del medesimo, delle spese di lite, che aveva liquidato in complessivi €. 1.500,00, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, precisando che la liquidazione era stata effettuata secondo i seguenti parametri: “cause
previdenziali, valore fino a 26.000,00 euro, valori prossimi a quelli minimi stante il limitato
impegno processuale delle parti, con esclusione del compenso per le fasi istruttoria e
decisionale nella sostanza non svolte”.
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello Parte_1
L' ha resistito. CP_2
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“La Corte Ecc.ma adita, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza impugnata,
3 voglia:
1)- condannare l'Istituito appellato al pagamento delle spese del primo grado del giudizio nella
misura di €. 2.695,50, oltre spese generali ed accessori di legge o quella in quella maggiore
dopo l'aumento che riterrà di giustizia;
2)- regolare le spese di questo grado del giudizio secondo giustizia, con distrazione in favore dei
sottoscritti procuratori, antistatari;
3)- nella denegata ipotesi di soccombenza, esonerare dall'eventuale condanna alle spese e
compensi di giudizio l'appellante, il quale dichiara ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 disp. att.
cpc, che il proprio nucleo familiare convivente è titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF,
con riferimento all'anno precedente alla data di inizio del presente procedimento, inferiore a
due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli art. 76, commi da 1 a 3, e 77 del T.U. sulle
spese di giustizia: DPR 115/2002 e s.s. i.i. e m.m. e si impegna a comunicare, fino a che il
processo non sia definito, eventuali variazioni rilevanti dei citati limiti di reddito che dovessero
verificarsi”.
Nell'interesse dell'appellato:
“La Corte di Appello adita, Voglia così giudicare:
- rigettare l'avverso appello, perché infondato, e per l'effetto confermare la pronuncia di primo
grado;
- con vittoria di spese e competenze legali come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di appello, ha criticato la sentenza impugnata per avere il Parte_1
primo giudice disatteso i criteri legali di determinazione delle spese di lite, addivenendo ad una determinazione delle stesse forfettaria, di importo manifestamente inferiore rispetto ai valori minimi legali.
Nello specifico, ha precisato l'appellante, il Tribunale aveva escluso il compenso per la fase istruttoria/di trattazione e per la fase decisionale, malgrado, quanto alla prima, il Tribunale,
4 prima di decidere la causa, avesse fissato ben tre udienze nella forma della trattazione scritta ed una in presenza dei procuratori delle parti, fosse stata compiuta attività di preparazione e consultazione dei documenti e la parte resistente avesse sollevato obiezioni riguardanti il requisito reddituale e, quanto alla seconda, essa si fosse necessariamente svolta, attraverso la redazione e il deposito della nota spese, l'esame della pubblicazione e la notificazione del provvedimento conclusivo, la richiesta di copia al cancelliere, il ritiro del fascicolo e le consultazioni con il cliente.
D'altra parte, ha aggiunto l'appellante, la Suprema Corte ha chiarito che è sufficiente la presenza dell'avvocato nella fase decisoria per riconoscergli il diritto al compenso, anche se non ha depositato le memorie conclusionali, tenendo conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione.
Inoltre, ha osservato il primo giudice non aveva neanche tenuto conto della Parte_1
nota spese depositata, nella quale erano stati precisati lo scaglione di riferimento e i compensi richiesti per ogni fase del giudizio, e a fronte della quale il Tribunale avrebbe dovuto specificamente indicare le voci che aveva ritenuto di eliminare e ridurre, fornendo al proposito adeguata motivazione.
Pertanto, ha concluso l'appellante, tenuto conto dello scaglione di riferimento (€ 5.200,01 - €
26.000,00), i compensi minimi dovuti risultavano pari ad €. 2.695,50, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.
***
L'appello è parzialmente fondato.
Non può, innanzitutto, trovare accoglimento la censura relativa al mancato computo, nella liquidazione delle spese di lite, della fase istruttoria/di trattazione.
Benché, infatti, la causa si fosse svolta nel corso di quattro udienze, tutte in trattazione scritta,
solo nella prima era stata svolta attività e da parte della sola difesa di parte ricorrente, la quale nelle udienze successive si era limitata a richiamare le prime note di trattazione scritta depositate,
5 mentre l' si era sempre limitato a richiamare la memoria difensiva e le conclusioni ivi CP_2
rassegnate e il giudice aveva disposto dei meri rinvii per la decisione della causa.
D'altra parte, l'attività svolta dalla difesa di parte ricorrente nella prima udienza, comunque destinata, per rito, alla discussione della causa, aveva costituito nella sostanza proprio la discussione orale della causa, tanto è vero che nel corso della stessa la difesa indicata aveva argomentato in ordine alle ragioni del proprio cliente, aveva contestato la memoria difensiva dell' e aveva confermato le conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo, depositando CP_2
anche la nota spese, e che, come sopra detto, sino alla pronuncia della sentenza, nelle successive tre udienze, si era limitata a richiamare quanto già argomentato in occasione della prima udienza.
Non si era, quindi, svolta alcuna delle attività previste dalla lettera c) dell'art. 4, comma 5, del
D.M. 55 del 201 e, pertanto, correttamente, il primo giudice aveva escluso la fase istruttoria/di trattazione dal computo dei compensi.
Deve, invece, essere condivisa la censura relativa al mancato computo della fase decisionale visto che nel procedimento di primo grado avevano avuto luogo, perlomeno, la discussione orale della causa, la redazione e il deposito della nota spese e l'esame del provvedimento conclusivo del giudizio, attività ricomprese dall'art. 4, comma 5, lett. d), del DM 55/2014 e successive modificazioni, nella fase medesima.
D'altra parte, una volta affermata la necessità del computo della fase decisionale, deve trovare accoglimento anche la censura relativa all'avvenuta violazione dei minimi tariffari, considerato che la liquidazione al di sotto dei minimi operata dal primo giudice deve ritenersi non più
consentita, neppure se motivata, come ben evidenziato dalla giurisprudenza della Suprema Corte,
alla luce dell'evoluzione del quadro normativo seguita all'emanazione del DM 37/2018, entrato in vigore il 27 aprile 2018, che ha modificato alcune delle previsioni del DM 55/2014.
In particolare, con le predette modifiche è stata eliminata, dagli artt. 4 e 19 del DM 55/2014,
l'espressione “di regola” relativa alla misura massima delle diminuzioni consentite rispetto ai valori medi, la quale aveva giustificato l'interpretazione volta a consentire, sia pure laddove
6 sorretta da adeguata motivazione, la liquidazione in misura inferiore ai minimi tariffari, al momento, quindi, da ritenersi non più consentita, sia per l'attività giudiziale che per quella stragiudiziale, a fronte della “evidente volontà del legislatore di assimilare i parametri minimi
fissati dall'apposito decreto alla misura dell'equo compenso, trattandosi di esigenza che trova
un suo fondamento costituzionale nell'art. 35 e che si giustifica al fine di impedire la conclusione
di accordi volti a mortificare la professionalità dell'esercente la professione forense, con la
fissazione di compensi meramente simbolici e non consoni al decoro della professione. La
misura risulta poi approntata in vista non solo della tutela delle esigenze del professionista, ma
anche, di riflesso, delle esigenze dell'utente delle prestazioni stesse, in quanto solo la previsione
di un compenso non irrisorio o mortificante risulta in grado di assicurare il mantenimento di
standard di professionalità e diligenza essenziali in vista della tutela anche del diritto di difesa,
ove, come nella maggioranza dei casi, il ricorso alle prestazioni del professionista sia funzionale
alla difesa in giudizio. Non viene quindi in rilievo solo l'interesse (privato) del professionista a
percepire un compenso equo, ma anche un interesse generale (pubblico) di tutela
dell'indipendenza e dell'autonomia del professionista, atto a garantire la qualità e il livello della
prestazione offerta nonché la buona e corretta amministrazione della giustizia, a loro volta
indispensabili per assicurare il pieno esplicarsi del diritto di difesa, tanto più meritevole di
tutela in quanto sancito a livello costituzionale (art. 24 Cost.)” (così Cass. n. 10438/2023).
Né l'inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale “appare in alcun modo
attinta dalle modifiche apportate dal recente DM n. 147/2022, che ha previsto la soppressione,
in tutti i commi in cui ricorrono, delle parole “di regola” e ciò nel dichiarato intento (cfr.
relazione illustrativa del ) di ridurre il margine di discrezionalità Controparte_3
dell'autorità giudiziaria nella liquidazione dei compensi, rendere più omogenea l'applicazione
dei parametri e garantire maggiore coesione interna alla categoria degli esercenti la
professione forense” (cfr. parere del Consiglio di Stato, affare n. 00183/2022, nell'adunanza del
17.02.2022, e Cass. 10438/2023 sopra citata).
7 Ritiene, pertanto, questa Corte di dover procedere alla rideterminazione dei compensi del primo grado del giudizio, da effettuarsi sulla base dei valori minimi previsti nello scaglione di valore da
€. 5.200,00 a €. 26.000,00, i quali, quindi, liquidati secondo le tabelle allegate al DM 55/2014,
allora vigenti, risultano pari complessivamente a €. 1.775,00 [(€. 885,00 + €. 740,00 + €.
1.925,00) : 2], oltre spese generali nella misura del 15% e accessori dovuti per legge.
Spettano, altresì, a le spese del giudizio di appello, che appare però opportuno Parte_1
compensare per un terzo, considerando la soccombenza solo parziale dell' . CP_1
Le stesse, per la parte residua, devono essere quantificate come da dispositivo, considerando i parametri minimi previsti per i giudizi dinanzi alla Corte d'Appello nelle tabelle allegate al DM
147/2022 per le controversie di valore pari all'importo delle maggiori spese giudiziali liquidate per il primo grado (valore sino a €. 1.100,00), considerando le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Non spetta, infatti, all'appellante, neanche per questo grado di giudizio, il compenso per la fase di trattazione e/o istruttoria, in assenza delle attività previste dalla lettera c) dell'art. 4, comma 5,
del D.M. 55 del 2014, visto che la controversia è stata definita in una sola udienza, destinata alla discussione della causa, e che, infatti, le note di trattazione depositate dall'appellante attengono,
per finalità e contenuti, alla fase decisionale.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno, infine, distratte in favore dei difensori dell'appellante, che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
CP_ accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da nei confronti dell' e, in Parte_1
parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma per il resto, liquida in € 1.775,00 le
CP_ spese del giudizio di primo grado poste a carico dell' oltre spese generali nella misura del
15% e accessori dovuti per legge;
dichiara compensate tra le parti nella misura di un terzo le spese del giudizio di appello e
8 CP_ condanna l' alla rifusione in favore dell'appellante della parte residua, che liquida in complessivi euro 164,67, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori dovuti per legge;
dispone per entrambi i gradi del giudizio la distrazione delle spese in favore dei procuratori antistatari dell'attuale appellante.
Cagliari, 14 febbraio 2025.
L'estensore………………………………………………………….Il Presidente
dott. Daniela Coinu………………………………………..…………dott. Maria IS Scarpa
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria IS Scarpa PRESIDENTE
dott. Grazia Maria Bagella CONSIGLIERA
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
in esito all'udienza del 4 dicembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 277 dell'anno 2022, proposta da:
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio degli avv.ti Parte_1
Giuliana Murino, Teodoro Venceslao Rodin, Fabrizio Rodin, Giorgio Rodin, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale come in atti
APPELLANTE
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso la propria avvocatura di sede, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mariantonietta Piras e Alessandro Doa, giusta procura generale alle liti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, depositato il 30 dicembre 2020, aveva Parte_1 domandato che fosse accertato il suo diritto di percepire la pensione di inabilità civile a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa e che l' fosse, quindi, condannato al pagamento, in suo favore, dei ratei maturati, oltre CP_2
accessori e spese del giudizio.
Il ricorrente aveva, in particolare, lamentato che l' convenuto, malgrado l'esito positivo CP_1
della visita da parte della competente Commissione medica, con provvedimento datato 28
febbraio 2020 avesse rigettato la domanda da lui proposta il 5 dicembre 2018 per “superamento
dei limiti di reddito”.
Poiché anche il ricorso amministrativo era stato rigettato, aveva proseguito il ricorrente, egli aveva introdotto il presente procedimento, allegando che, come si desumeva dalla documentazione reddituale da lui tempestivamente inoltrata all' e dalle banche dati CP_1
dell'Agenzia delle Entrate cui l' medesimo aveva diretto accesso, sia i redditi percepiti CP_1
nell'anno 2018, pari a €. 12.231,00, sia i redditi percepiti nell'anno 2019, pari a €. 15.972,46,
erano stati inferiori al limite previsto per il godimento della prestazione richiesta.
Ciò premesso, aveva concluso come sopra riportato. Parte_1
L' si era costituito in giudizio e aveva resistito, chiedendo il rigetto della domanda CP_2
proposta, con vittoria di spese.
In particolare, l'ente di previdenza, ribadendo quanto già argomentato dal Comitato Provinciale
nel provvedimento con il quale era stato deciso il ricorso amministrativo, aveva osservato come la certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate relativa al 2018 (per €. 12.231,00) risultasse incongruente con la dichiarazione mod. 730/2019 (€. 13.231,00) e come, quanto all'anno 2019,
benché l'Agenzia delle Entrate avesse certificato un reddito pari a € 15.972,46, inferiore, quindi,
al limite previsto, non era stata comprovata dal ricorrente l'insussistenza di altri emolumenti non certificati, quali eventuali arretrati di anni precedenti, visto che malgrado le plurime richieste dell'ufficio, aveva prodotto una copia della CU relativa ai redditi 2019 parzialmente Pt_1
illeggibile, inutile, quindi, allo scopo, e, solo dopo ulteriori richieste, il CUD rilasciato dal datore
2 di lavoro.
In ogni caso, aveva aggiunto l'ente resistente, era titolare anche di Assegno Ordinario di Pt_1
invalidità dal 1 gennaio 2019 e a tale titolo aveva ricevuto per l'anno 2019 l'importo di €
3.058,90, superando, in tal modo i limiti reddituali previsti per l'erogazione della prestazione oggetto di causa.
Il Tribunale di Cagliari aveva accolto la domanda proposta dal ricorrente, osservando che,
quanto all'anno 2018, le incongruenze evidenziate dall' risultavano irrilevanti, visto che, CP_1
in ogni caso, entrambi gli importi risultavano inferiori al limite di legge, e che, quanto all'anno
2019, dalla copia della Certificazione Unica trasmessa all' , emergeva un reddito CP_1
imponibile pari a €. 12.913,56, agevolmente leggibile, il quale, cumulato con il dato relativo all'assegno ordinario di invalidità, risultava coincidente con il valore di €. 15.972,46 certificato dall'Agenzia delle Entrate.
Il primo giudice aveva, quindi, condannato l' alla corresponsione, in favore di CP_2 Pt_1
della pensione di inabilità civile a decorrere dal 1 gennaio 2019 e fino al 31 dicembre
[...]
2020, oltre accessori, nonché alla rifusione, in favore del medesimo, delle spese di lite, che aveva liquidato in complessivi €. 1.500,00, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, precisando che la liquidazione era stata effettuata secondo i seguenti parametri: “cause
previdenziali, valore fino a 26.000,00 euro, valori prossimi a quelli minimi stante il limitato
impegno processuale delle parti, con esclusione del compenso per le fasi istruttoria e
decisionale nella sostanza non svolte”.
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello Parte_1
L' ha resistito. CP_2
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“La Corte Ecc.ma adita, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza impugnata,
3 voglia:
1)- condannare l'Istituito appellato al pagamento delle spese del primo grado del giudizio nella
misura di €. 2.695,50, oltre spese generali ed accessori di legge o quella in quella maggiore
dopo l'aumento che riterrà di giustizia;
2)- regolare le spese di questo grado del giudizio secondo giustizia, con distrazione in favore dei
sottoscritti procuratori, antistatari;
3)- nella denegata ipotesi di soccombenza, esonerare dall'eventuale condanna alle spese e
compensi di giudizio l'appellante, il quale dichiara ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 disp. att.
cpc, che il proprio nucleo familiare convivente è titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF,
con riferimento all'anno precedente alla data di inizio del presente procedimento, inferiore a
due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli art. 76, commi da 1 a 3, e 77 del T.U. sulle
spese di giustizia: DPR 115/2002 e s.s. i.i. e m.m. e si impegna a comunicare, fino a che il
processo non sia definito, eventuali variazioni rilevanti dei citati limiti di reddito che dovessero
verificarsi”.
Nell'interesse dell'appellato:
“La Corte di Appello adita, Voglia così giudicare:
- rigettare l'avverso appello, perché infondato, e per l'effetto confermare la pronuncia di primo
grado;
- con vittoria di spese e competenze legali come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di appello, ha criticato la sentenza impugnata per avere il Parte_1
primo giudice disatteso i criteri legali di determinazione delle spese di lite, addivenendo ad una determinazione delle stesse forfettaria, di importo manifestamente inferiore rispetto ai valori minimi legali.
Nello specifico, ha precisato l'appellante, il Tribunale aveva escluso il compenso per la fase istruttoria/di trattazione e per la fase decisionale, malgrado, quanto alla prima, il Tribunale,
4 prima di decidere la causa, avesse fissato ben tre udienze nella forma della trattazione scritta ed una in presenza dei procuratori delle parti, fosse stata compiuta attività di preparazione e consultazione dei documenti e la parte resistente avesse sollevato obiezioni riguardanti il requisito reddituale e, quanto alla seconda, essa si fosse necessariamente svolta, attraverso la redazione e il deposito della nota spese, l'esame della pubblicazione e la notificazione del provvedimento conclusivo, la richiesta di copia al cancelliere, il ritiro del fascicolo e le consultazioni con il cliente.
D'altra parte, ha aggiunto l'appellante, la Suprema Corte ha chiarito che è sufficiente la presenza dell'avvocato nella fase decisoria per riconoscergli il diritto al compenso, anche se non ha depositato le memorie conclusionali, tenendo conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione.
Inoltre, ha osservato il primo giudice non aveva neanche tenuto conto della Parte_1
nota spese depositata, nella quale erano stati precisati lo scaglione di riferimento e i compensi richiesti per ogni fase del giudizio, e a fronte della quale il Tribunale avrebbe dovuto specificamente indicare le voci che aveva ritenuto di eliminare e ridurre, fornendo al proposito adeguata motivazione.
Pertanto, ha concluso l'appellante, tenuto conto dello scaglione di riferimento (€ 5.200,01 - €
26.000,00), i compensi minimi dovuti risultavano pari ad €. 2.695,50, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.
***
L'appello è parzialmente fondato.
Non può, innanzitutto, trovare accoglimento la censura relativa al mancato computo, nella liquidazione delle spese di lite, della fase istruttoria/di trattazione.
Benché, infatti, la causa si fosse svolta nel corso di quattro udienze, tutte in trattazione scritta,
solo nella prima era stata svolta attività e da parte della sola difesa di parte ricorrente, la quale nelle udienze successive si era limitata a richiamare le prime note di trattazione scritta depositate,
5 mentre l' si era sempre limitato a richiamare la memoria difensiva e le conclusioni ivi CP_2
rassegnate e il giudice aveva disposto dei meri rinvii per la decisione della causa.
D'altra parte, l'attività svolta dalla difesa di parte ricorrente nella prima udienza, comunque destinata, per rito, alla discussione della causa, aveva costituito nella sostanza proprio la discussione orale della causa, tanto è vero che nel corso della stessa la difesa indicata aveva argomentato in ordine alle ragioni del proprio cliente, aveva contestato la memoria difensiva dell' e aveva confermato le conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo, depositando CP_2
anche la nota spese, e che, come sopra detto, sino alla pronuncia della sentenza, nelle successive tre udienze, si era limitata a richiamare quanto già argomentato in occasione della prima udienza.
Non si era, quindi, svolta alcuna delle attività previste dalla lettera c) dell'art. 4, comma 5, del
D.M. 55 del 201 e, pertanto, correttamente, il primo giudice aveva escluso la fase istruttoria/di trattazione dal computo dei compensi.
Deve, invece, essere condivisa la censura relativa al mancato computo della fase decisionale visto che nel procedimento di primo grado avevano avuto luogo, perlomeno, la discussione orale della causa, la redazione e il deposito della nota spese e l'esame del provvedimento conclusivo del giudizio, attività ricomprese dall'art. 4, comma 5, lett. d), del DM 55/2014 e successive modificazioni, nella fase medesima.
D'altra parte, una volta affermata la necessità del computo della fase decisionale, deve trovare accoglimento anche la censura relativa all'avvenuta violazione dei minimi tariffari, considerato che la liquidazione al di sotto dei minimi operata dal primo giudice deve ritenersi non più
consentita, neppure se motivata, come ben evidenziato dalla giurisprudenza della Suprema Corte,
alla luce dell'evoluzione del quadro normativo seguita all'emanazione del DM 37/2018, entrato in vigore il 27 aprile 2018, che ha modificato alcune delle previsioni del DM 55/2014.
In particolare, con le predette modifiche è stata eliminata, dagli artt. 4 e 19 del DM 55/2014,
l'espressione “di regola” relativa alla misura massima delle diminuzioni consentite rispetto ai valori medi, la quale aveva giustificato l'interpretazione volta a consentire, sia pure laddove
6 sorretta da adeguata motivazione, la liquidazione in misura inferiore ai minimi tariffari, al momento, quindi, da ritenersi non più consentita, sia per l'attività giudiziale che per quella stragiudiziale, a fronte della “evidente volontà del legislatore di assimilare i parametri minimi
fissati dall'apposito decreto alla misura dell'equo compenso, trattandosi di esigenza che trova
un suo fondamento costituzionale nell'art. 35 e che si giustifica al fine di impedire la conclusione
di accordi volti a mortificare la professionalità dell'esercente la professione forense, con la
fissazione di compensi meramente simbolici e non consoni al decoro della professione. La
misura risulta poi approntata in vista non solo della tutela delle esigenze del professionista, ma
anche, di riflesso, delle esigenze dell'utente delle prestazioni stesse, in quanto solo la previsione
di un compenso non irrisorio o mortificante risulta in grado di assicurare il mantenimento di
standard di professionalità e diligenza essenziali in vista della tutela anche del diritto di difesa,
ove, come nella maggioranza dei casi, il ricorso alle prestazioni del professionista sia funzionale
alla difesa in giudizio. Non viene quindi in rilievo solo l'interesse (privato) del professionista a
percepire un compenso equo, ma anche un interesse generale (pubblico) di tutela
dell'indipendenza e dell'autonomia del professionista, atto a garantire la qualità e il livello della
prestazione offerta nonché la buona e corretta amministrazione della giustizia, a loro volta
indispensabili per assicurare il pieno esplicarsi del diritto di difesa, tanto più meritevole di
tutela in quanto sancito a livello costituzionale (art. 24 Cost.)” (così Cass. n. 10438/2023).
Né l'inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale “appare in alcun modo
attinta dalle modifiche apportate dal recente DM n. 147/2022, che ha previsto la soppressione,
in tutti i commi in cui ricorrono, delle parole “di regola” e ciò nel dichiarato intento (cfr.
relazione illustrativa del ) di ridurre il margine di discrezionalità Controparte_3
dell'autorità giudiziaria nella liquidazione dei compensi, rendere più omogenea l'applicazione
dei parametri e garantire maggiore coesione interna alla categoria degli esercenti la
professione forense” (cfr. parere del Consiglio di Stato, affare n. 00183/2022, nell'adunanza del
17.02.2022, e Cass. 10438/2023 sopra citata).
7 Ritiene, pertanto, questa Corte di dover procedere alla rideterminazione dei compensi del primo grado del giudizio, da effettuarsi sulla base dei valori minimi previsti nello scaglione di valore da
€. 5.200,00 a €. 26.000,00, i quali, quindi, liquidati secondo le tabelle allegate al DM 55/2014,
allora vigenti, risultano pari complessivamente a €. 1.775,00 [(€. 885,00 + €. 740,00 + €.
1.925,00) : 2], oltre spese generali nella misura del 15% e accessori dovuti per legge.
Spettano, altresì, a le spese del giudizio di appello, che appare però opportuno Parte_1
compensare per un terzo, considerando la soccombenza solo parziale dell' . CP_1
Le stesse, per la parte residua, devono essere quantificate come da dispositivo, considerando i parametri minimi previsti per i giudizi dinanzi alla Corte d'Appello nelle tabelle allegate al DM
147/2022 per le controversie di valore pari all'importo delle maggiori spese giudiziali liquidate per il primo grado (valore sino a €. 1.100,00), considerando le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Non spetta, infatti, all'appellante, neanche per questo grado di giudizio, il compenso per la fase di trattazione e/o istruttoria, in assenza delle attività previste dalla lettera c) dell'art. 4, comma 5,
del D.M. 55 del 2014, visto che la controversia è stata definita in una sola udienza, destinata alla discussione della causa, e che, infatti, le note di trattazione depositate dall'appellante attengono,
per finalità e contenuti, alla fase decisionale.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno, infine, distratte in favore dei difensori dell'appellante, che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
CP_ accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da nei confronti dell' e, in Parte_1
parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma per il resto, liquida in € 1.775,00 le
CP_ spese del giudizio di primo grado poste a carico dell' oltre spese generali nella misura del
15% e accessori dovuti per legge;
dichiara compensate tra le parti nella misura di un terzo le spese del giudizio di appello e
8 CP_ condanna l' alla rifusione in favore dell'appellante della parte residua, che liquida in complessivi euro 164,67, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori dovuti per legge;
dispone per entrambi i gradi del giudizio la distrazione delle spese in favore dei procuratori antistatari dell'attuale appellante.
Cagliari, 14 febbraio 2025.
L'estensore………………………………………………………….Il Presidente
dott. Daniela Coinu………………………………………..…………dott. Maria IS Scarpa
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