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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 07/11/2024, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. nr. 5242/2024 V.G.
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 337 bis e ter c.c., avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, promosso con ricorso congiunto depositato in data 13/09/2024,
da:
(C.F.: ) Controparte_1 C.F._1
con l'avv. PICELLI GIUSEPPINA
e
GIANLUCA D'IO (C.F.: ) C.F._2
con l'avv. PICELLI GIUSEPPINA
- ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente ad oggetto: regolamentazione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con il ricorso in epigrafe riportato, i ricorrenti sopra indicati hanno chiesto congiuntamente la disciplina delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore
, nato l'[...] dalla loro relazione more uxorio, alle condizioni concordemente Per_1
indicate.
Le parti medesime, con note sostitutive dell'udienza del 29/10/2024, ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 07/10/2024, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché le condizioni concordate rispondono al preminente interesse del minore e non presentano profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 5242/2024
V.G., provvede in conformità alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“1. AFFIDAMENTO
- Affidarsi il figlio minore in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse che lo riguardano, mentre sulle questioni di ordinaria amministrazione eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente secondo i tempi di permanenza presso di sé del figlio, impegnandosi reciprocamente: a darsi tempestiva comunicazione relativa a qualsiasi evento che riguardi la salute del figlio;
a comunicarsi la località ove intenderanno trascorrere le vacanze con lo stesso;
nel caso in cui non riescano ad assicurare la loro presenza nel periodo di loro competenza, a chiedere la disponibilità dell'altro genitore prima di affidare i figli a terzi La residenza del figlio minore resterà presso l'abitazione della madre, già casa familiare.
2. CALENDARIO
Il figlio resterà col padre a settimane alterne dal venerdì dalle 18.30 circa alla domenica sera alle 18,30 circa, oltre a due pomeriggi infrasettimanali (18,30-21 con cena); durante le ferie estive trascorrerà 2 settimane, con ciascuno dei genitori, secondo accordi da stabilirsi entro il 30.04 di ogni anno.
Trascorrerà inoltre metà delle ferie scolastiche natalizie con ciascun genitore, alternando di anno in anno il periodo dal 24 al 30 dicembre (compreso) ed il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio (compreso).
Durante le vacanze pasquali, trascorrerà con ciascun genitore metà delle ferie scolastiche, dal giovedì
2 Santo al sabato Santo con uno e dalla domenica di Pasqua al martedì successivo con l'altro, ad anni alterni. I genitori concordano nel suddividere tendenzialmente a metà le altre Festività e/o Ponti.
3. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEL FIGLIO
Il padre si obbliga a versare alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio, entro il 15 di ogni mese, la somma di euro 150,00= mensili mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla stessa, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dall'anno successivo all'udienza che si terrà a seguito del deposito del ricorso. Le parti di comune accordo ESCLUDONO dal contributo mensile le spese di abbigliamento, così come alle spese per omeopatia e fitoterapia, di cui si faranno carico al 50%.
- Le spese straordinarie saranno ripartite in misura pari al 50% tra i genitori secondo il Protocollo di
Treviso, al quale ci si richiama anche rispetto alle modalità di scambio del consenso;
i rimborsi dovranno avvenire a fine di ciascun mese.
- L'AU, pari ad euro 57 al mese circa, verrà percepito dalla madre
- I ricorrenti chiedono che la comparizione all'udienza sia sostituita con il deposito di note scritte.”
- Si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 29.10.2024.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera
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