Decreto cautelare 21 febbraio 2026
Sentenza breve 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 10/04/2026, n. 2325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2325 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02325/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01143/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso, numero di registro generale 1143 del 2026, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS-, quali rappresentanti legali del minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’Avv. Vincenzo Grimaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per Campania ed I. C. -OMISSIS- 3 “-OMISSIS-”, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, presso la cui sede in Napoli, via Diaz 11, domiciliano ex lege ;
per il riconoscimento
- del diritto del minore ad ottenere un insegnante di sostegno per l’intera durata della sua permanenza a scuola (40 ore settimanali), o, in subordine, di assegnare allo stesso un insegnante di sostegno nella misura massima stabilita dal Tribunale adito;
- nonché, se del caso, mediante annullamento /disapplicazione previa sospensione dell’efficacia ex art. 55 c.p.a., da rendersi anche inaudita altera parte ex art. 56 c.p.a.:
- a) della nota prot. -OMISSIS- del 22.01.2026 – V10 (All.1), comunicata con pec del 22.01.2026 (All.1bis) con la quale il Dirigente scolastico p. t. dell’Istituto Comprensivo -OMISSIS-, in riscontro ad una diffida presentata dalla madre del piccolo -OMISSIS- - per il tramite dello scrivente legale - comunicava che erano state assegnate all’alunno 12,50 ore di sostegno a fronte delle 40 ore di funzionamento settimanali;
- b) del verbale del GLO redatto per -OMISSIS- in data 26.11.2025 (All.2), prot. -OMISSIS- del 12/01/26, (comunicato in data 22.01.2026 All.1bis) dal quale si evince che l’allievo possiede tempi brevi di attenzione e riesce a stare seduto per poco tempo, possiede un linguaggio ecolalico e incomprensibile ed ha acquisito solo in parte il controllo sfinterico;
- c) del Piano Educativo Individualizzato, anno scolastico 2025/2026, prot. -OMISSIS- del 01.12.2025 V10 (All. 3) e comunicato il 22.01.2026 (All.1bis), laddove si evince che i) “(Il bambino) Non interagisce, tuttavia, in modo spontaneo con loro (i suoi compagni, n. d. r.) necessitando sempre della mediazione dell’insegnante per favorire l’interazione” (pag. 3, punto 4. a); ii) “Il bambino presenta un linguaggio ecolalico (…). Le sue ecolalie spesso sono incomprensibili” (pag. 3, punto 4. b); iii) “i tempi di attenzione sono molto limitati e necessitano di una continua sollecitazione e guida da parte dell’insegnante” (pag. 3, punto 4. c);
- d) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, comunque connessi, ivi compreso il provvedimento di assegnazione dell’organico per il sostegno determinato dall’Ufficio Scolastico Regionale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto il D.P. n. 547 del 21 febbraio 2026;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Vista la memoria depositata da parte ricorrente l’8 aprile 2026;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 la dott.ssa LE TT MM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- con ricorso notificato il 16 febbraio 2026 e depositato il successivo 19 febbraio, i ricorrenti, dedotta la situazione di handicap ex art. 3 comma 1, l. 104/1992 del figlio minore, hanno chiesto l’annullamento degli atti, in epigrafe meglio specificati, con cui l’Amministrazione scolastica, per l’a.s. 2025/2026 ha a questi assegnato un numero di ore (12,50) di sostegno scolastico ritenute insufficienti rispetto alla patologia sofferta (“disturbo del neurosviluppo in trattamento con psicomotricità e terapia familiare”, vd. verbale Commissione medica, all. 4 a ricorso) ed all’intero monte ore della frequenza scolastica, pari a complessive 40 ore settimanali;
- a sostegno del ricorso i ricorrenti hanno articolato varie censure sub specie di violazione degli art. 2, 3, 34, 38 Cost. nonché degli artt. 4, 12, 13, 40 di cui alla l. 104/92 in danno del disabile, del d. lgs. 66/2017, dell’art. 40 della legge 449/1997, art. 2, co. 413 e 414 della legge 244/2007, come interpretato dalla sentenza della Corte Cost. n. 80/2010 e dell’art. 3 della legge 241/1990;
- con D.P. n. 547 del 21 febbraio 2026, questo Tribunale accoglieva la domanda di tutela cautelare monocratica, così motivando: “Rilevato che i ricorrenti instano per l’attribuzione di un numero di ore di sostegno scolastico, al minore, pari all’intera frequenza settimanale (40 ore), anziché delle 12,50 ore, assegnate con i provvedimenti gravati; Rilevato che i medesimi ricorrenti instano, altresì, per la concessione di misura cautelare monocratica, ex art. 56 c.p.a., stante la dedotta irrinunciabilità delle ore di sostegno al minore (in numero pari all’intera frequenza settimanale: 40 ore); tanto, in considerazione della sua situazione di handicap ( ex art. 3, comma 1, della l. 104/92) e del suo stato d’invalidità con indennità di frequenza; Rilevato che dallo stesso P.E.I. gravato s’evince che “i tempi di attenzione sono molto limitati e necessitano di una continua sollecitazione e guida da parte dell’insegnante”; Rilevato che, pertanto, sussiste un caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire d’attendere la delibazione collegiale dell’istanza cautelare, alla camera di consiglio, come infra fissata; Ritenuto che misura cautelare idonea si palesa quella dell’ordine, al dirigente scolastico dell’Istituto intimato, di provvedere, nel più breve tempo possibile, al riesame dei provvedimenti gravati, limitatamente all’interesse fatto valere dai ricorrenti in giudizio, ed in particolare a riformulare il P.E.I. per il corrente a.s. 2025-2026, con conseguente assegnazione, al minore, delle ore di sostegno, necessarie alla sua piena integrazione scolastica; Rilevato, a tale ultimo riguardo, che le ore 12,50 settimanali, attualmente assegnate al minore, appaiono verosimilmente sottodimensionate, rispetto alla natura del suo handicap, e che, altrettanto verosimilmente, appare prima facie opportuno un incremento delle stesse, anche eventualmente in misura non pari all’intero orario scolastico di 40 ore settimanali, ma comunque in misura tale, da favorire il pieno inserimento del minore nel contesto didattico della classe”;
- si costituiva in giudizio l’Amministrazione scolastica (26 febbraio 2026), successivamente depositando documenti (3 marzo 2026);
- il 16 marzo 2026 parte ricorrente depositava documenti e 8 aprile 2026, i ricorrenti depositava memoria rappresentando che “l’Istituto resistente ha già predisposto l’incremento di ore a copertura integrale delle esigenze dell’allievo. Da tanto emerge una carenza di interesse ad una pronuncia nel merito dell’Ill.mo Collegio, stante la cessazione della res litigiosa , richiedendosi allo stesso esclusivamente una pronuncia sulla soccombenza virtuale del resistente Ministero, alla luce del pacifico orientamento assunto da Codesto Ecc.mo T.A.R. in relazione ad analoghe questioni”;
- alla camera di consiglio del 9 aprile 2026, previo avviso alle parti, della possibile definizione della vertenza ex art. 60 c.p.a., il ricorso era trattenuto in decisione;
Ritenuto che:
- alla luce di quanto rappresentato dal ricorrente nella memoria depositata l’8 aprile 2026, l’Amministrazione scolastica ha rivalutato la situazione del minore contestualmente assegnando la copertura auspicata, per l’intero a.s. 2025/2026;
- per l’effetto, è cessata la materia del contendere, posto che, in via generale, “la cessazione della materia del contendere, prevista dall’art. 34, comma 5, c.p.a. può essere pronunciata nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l’oggettivo venir meno della lite” (cfr., ex multis , di recente T.A.R. Calabria Reggio Calabria, Sent., (data ud. 17/09/2025) 19/09/2025, n. 608, che richiama, in proposito, TAR Molise, Sez. I, 20.9.2024, n. 399);
- le spese di lite vadano poste a carico dell’Amministrazione resistente, secondo il principio della soccombenza virtuale, liquidandosi come in dispositivo e con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna le Amministrazioni resistenti, in solido, alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 750,00 (settecentocinquanta/00), oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere
LE TT MM, Consigliere, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| LE TT MM | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.