Ordinanza 11 marzo 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 11/03/2019, n. 10480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10480 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2019 |
Testo completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OM AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/12/2017 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CENTOFANTI;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce, per quanto di interesse in questa sede, confermava la declaratoria di penale responsabilità di EM MP, in relazione al delitto di cui agli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967 (capo B dell'imputazione), rideterminando il trattamento sanzionatorio.
2. Avverso tale capo di sentenza ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, sulla base di quattro motivi, tutti proposti a titolo di violazione di legge penale e vizio di motivazione. Con il primo motivo il ricorrente assume che la condanna sarebbe errata perché il fatto non sussisterebbe né all'imputato potrebbe addebitarsi di esserne il responsabile. Con il secondo motivo censura che la decisione si sarebbe limitata ad una sterile elencazione di elementi di prova, non accompagnata da vaglio critico. Con il terzo motivo assume la contraddittorietà del quadro istruttorio, giacché l'arma in imputazione (pistola lanciarazzi) non avrebbe «attitudine offensiva». Con il quarto motivo denuncia l'errata quantificazione della pena, in rapporto all'art. 133 cod. pen.
3. In esito al preliminare esame presidenziale il ricorso è stato rimesso a questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.
4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. I motivi primo e quarto, perché di puro merito ed estranei al catalogo stabilito dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. Il secondo, per la totale genericità della prospettazione, a fronte di fatto materiale che lo stesso ricorso dà per incontroverso. Il terzo, per la palese infondatezza del motivo in iure, posto che la pistola lanciarazzi è senza meno un'arma comune da sparo (anche se priva di tromboncino di lancio, potendo questo essere facilmente reperito e fissato nell'apposita filettatura della canna ed essendo l'arma idonea all'impiego ove integrata con la componente mancante: Sez. 1, n. 43478 del 10/10/2013, Duca, Rv. 257400-01).
5. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della casa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 25/01/2019 Il ConMliere estensore Il Presidente Fran sco Centofanti Angela Tardi° - L- - 9u.\ D 7POS !