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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 24/11/2025, n. 1691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1691 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1032/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BARI
Sezione Seconda CIVILE
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandra Piliego Presidente rel. dott. M. Angela Marchesiello Consigliere dott. Alberto Binetti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1032/2023 promossa da:
(avv. RUCCIA TOMMASO e avv. FERRARA ANTONIO) Parte_1
contro
(avv. SANTAMATO DANIELA TERESA) Controparte_1
Controparte_2
[...]
[...]
(avv. PARISI MAURIZIO) Controparte_3
All'udienza del 14.11.2025, sentito l'istruttore, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ai sensi dell'art. 616 c.p.c., introduceva il giudizio Controparte_1 di merito dell'opposizione all'esecuzione proposta nei confronti della
[...] avente ad oggetto il mutuo del 30/01/2006 dell'importo di € Controparte_2
1.300.000,00 azionato in sede esecutiva.
Eccepiva:
pagina 1 di 6 - la nullità del contratto per assenza di causa ex art. 1325 c.c., in quanto il mutuo non avrebbe avuto la finalità prevista in contratto ma aveva funzione di garanzia di pregressi debiti chirografari mediante la costituzione di una garanzia reale;
- l'insussistenza dei presupposti ex artt. 38 e 39 del T.U.B., con conseguente nullità della garanzia ipotecaria e della procedura esecutiva immobiliare;
- l'usurarietà oggettiva dei tassi di interesse con-venuti;
- l'illegittima quantificazione degli interessi di mora sulle rate a scadere, dopo l'intervenuta risoluzione del contratto di mutuo e delle spese.
Chiedeva accertarsi la nullità del contratto di mutuo del 30/01/2006 e della relativa iscrizione
Contr ipotecaria (oggetto dell'azione esecutiva promossa dalla Controparte_2
nonché del contratto di finanziamento dell'11/03/2009 (stipulato con la
[...] [...]
e non azionato nella procedura esecutiva opposta), nonché Controparte_4
dichiararsi la nullità e/o inefficacia della procedura di espropriazione immobiliare R.G.E. n. 258/2012, con cancellazione della trascrizione del pignoramento e condanna di Controparte_4 alla restituzione della somma di € 186.693,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria,
[...]
con vittoria di spese.
Con distinte comparse si costituivano Controparte_2
e eccependo la carenza di legittimazione passiva e Controparte_4
l'infondatezza dell'opposizione proposta chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
Con sentenza parziale n. 4600/2017 pubblicata il 09/10/2017, il Tribunale di Bari rigettava l'opposizione; dichiarava non luogo a provvedere sulla domanda riconvenzionale di Controparte_4
; condannava l'opponente al pagamento delle spese.
[...]
Con separata ordinanza rimetteva la causa sul ruolo limitatamente all'opposizione proposta da
[...]
nei confronti di CP_1 Controparte_5
Si costituiva, con atto di intervento, nella qualità di mandataria di CP_6 Parte_1
cessionaria del credito dalla
[...] Controparte_2
in forza del contratto di cessione di crediti stipulato in data 20/12/2017.
La causa veniva istruita con nomina di CTU contabile.
A seguito dell'intervenuto fallimento della opponente, dichiarato con sentenza del Tribunale di Bari in data 14/6/2021, n. 88/2021, all'udienza del 7.10.2021 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio.
Quest'ultimo veniva riassunto dalla nonché da Controparte_1 CP_2
con ricorso depositato in data 18/11/2021.
[...]
pagina 2 di 6 Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 2696/2023 pubblicata il 04/07/2023, dichiarava il difetto di legittimazione ad agire di accoglieva per quanto di ragione l'opposizione Controparte_2 all'esecuzione proposta da e, per l'effetto, dichiarava che la Controparte_1
somma dovuta dalla stessa in forza del titolo esecutivo azionato in suo danno dalla creditrice
[...]
nella procedura esecutiva n. 258/2012 RGE ammontava ad €936.917,87 alla data Parte_1
della notifica del precetto.
Condannava alla rifusione, in favore della Parte_1 Controparte_1
, delle spese del giudizio.
[...]
Riteneva tempestiva la riassunzione del giudizio spiegando che il dies a quo non poteva decorrere da data anteriore rispetto alla dichiarazione giudiziale di interruzione del processo (ord. 07/10/2021).
Rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione processuale in capo alla fallita richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui “in caso di interruzione per intervenuto fallimento dell'opponente del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quest'ultimo rimane inopponibile alla massa, mentre è interesse e onere del debitore fallito riassumere il processo nei confronti del creditore opposto, onde evitare che al provvedimento monitorio consegua la definitiva esecutorietà per mancata o intempestiva riassunzione, divenendo opponibile nei suoi confronti una volta tornato “in bonis” (v.
Cass. n. 22047/2020).
Riteneva applicabile il suesposto principio anche all'opposizione all'esecuzione nella quale il titolo esecutivo oggetto dell'opposizione è un contratto di mutuo fondiario ex art. 41 TUB, atteso che, laddove tornasse in bonis la fallita avrebbe interesse a non vedersi opporre il predetto contratto viziato da profili di nullità.
Precisava, altresì, che la curatela fallimentare, pur evocata in giudizio, era rimasta del tutto inerte a conferma del mantenimento, in capo alla parte, della legittimazione processuale.
Aderiva alle conclusioni rassegnate dal CTU ed accoglieva il motivo di opposizione avente ad oggetto la nullità del contratto per usura oggettiva.
Affermava che, come accertato dal CTU alla data di stipula del contratto, il TEG degli interessi corrispettivi era pari al 6,531% a fronte di una soglia di usura all'epoca vigente ai sensi della l. 108/96 pari al 5,775%.
Concludeva che il credito della mutuataria si riduce al solo capi-tale residuo ammontante alla data del precetto in €936.917,87, somma ottenuta al netto delle somme a quella data già versate dalla mutuataria, pari ad €250.192,25 (pagg. 18 e 19 CTU).
Avverso detta pronuncia ha proposto appello rappresentata da Parte_1 [...]
già contestando che il primo giudice aveva erroneamente ritenuto: Controparte_7 CP_6
pagina 3 di 6 1) la insussistenza dei presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio di primo grado a motivo della evidente tardività della riassunzione così come effettuata dalla società opponente – fallita
2) la insussistenza dei presupposti per la declaratoria di difetto di legittimazione processuale alla riassunzione del giudizio di primo grado e di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. da parte della società fallita, trattandosi di rapporto di debito/credito che è certamente ricompreso nel fallimento ed essendo peraltro la deducente stata ammessa al passivo per l'intero credito vantato con l'atto di precetto opposto ex adverso;
3) la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di gratuità del contratto di mutuo sulla scorta della ritenuta usurarietà degli interessi corrispettivi e della condivisione delle conclusioni di cui alla relazione del 20/04/2021.
Instava per l'accoglimento dell'appello con riforma integrale della sentenza gravata.
Si è costituita contestando la fondatezza dell'avverso gravame ed Controparte_1
instando per il rigetto.
Si costituiva, altresì, aderendo all'appello proposto da ed CP_2 Parte_2
instando per la riforma integrale della sentenza di primo grado.
Con
, e la Curatela Fallimento Controparte_2 Controparte_2
sebbene ritualmente citati non si sono costituiti e devono essere dichiarati Controparte_1
contumaci.
L'appello è fondato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione di fallimento, pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, comporta la perdita della capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore.
A questa regola, enunciata dall'art. 43 della legge fallimentare, fanno eccezione soltanto l'ipotesi in cui il fallito agisca per la tutela di diritti strettamente personali e quella in cui, pur trattandosi di rapporti patrimoniali, l'amministrazione fallimentare sia rimasta inerte, manifestando indifferenza nei confronti del giudizio. Ai fini del riconoscimento di tale legittimazione, avente carattere straordinario o suppletivo, non è, tuttavia, sufficiente che la curatela si sia astenuta da iniziative processuali, come la proposizione della domanda o l'impugnazione di sentenze che abbiano determinato la soccombenza del fallito, occorrendo invece che la stessa si sia totalmente disinteressata (Cass. civ. sez.II, 15/12/2022, n.
36780).
Orbene, nel caso di specie, la opponente, con la dichiarazione di fallimento, ha perduto la capacità di stare in giudizio.
pagina 4 di 6 La correttezza di questa impostazione non viene scalfita nemmeno laddove l'esecuzione sia intrapresa dal creditore fondiario ex art. 41 TULB, poiché il curatore, quale organo pubblico dell'esecuzione collettiva, rappresenta l'unico soggetto legittimato all'opposizione all'esecuzione per contestare l'azione esecutiva promossa dal creditore fondiario.
Né può ravvisarsi, con sufficiente certezza, un'inerzia del curatore come invocato da parte appellante.
Com'è noto, la giurisprudenza di legittimità, in materia tributaria, ha affermato che in caso di rapporto d'imposta i cui presupposti si siano formati prima della dichiarazione di fallimento, il contribuente dichiarato fallito a cui sia stato notificato l'atto impositivo lo può impugnare, ex l.fall., art. 43 in caso di astensione del curatore dalla impugnazione, rilevando a tal fine il comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia di questi, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l'abbiano determinato (Cass. Civile, Sezioni Unite, 28 aprile 2023, n. 11287; Cass. 14012/2025)
Tale principio si giustifica alla luce della natura pubblicistica dell'obbligazione tributaria ma non può essere esteso automaticamente anche alla fattispecie in esame ove la mera omessa costituzione della Curatela nel giudizio di primo grado a seguito della notifica del ricorso in riassunzione non può essere interpretata, in maniera univoca, come “inerzia” ben potendo dipendere dalle ricadute della dichiarazione di fallimento sull'azione esecutiva intrapresa ovvero da altre ragioni giustificative.
Né è possibile applicare alla opposizione all'esecuzione oggetto del presente giudizio la giurisprudenza richiamata dal primo giudice (Cass. n. 22047/2020) atteso che il credito oggetto del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo risulta estraneo alla procedura concorsuale, in quanto direttamente riferibile al fallito nei confronti del quale potrebbe essere fatto valere al momento di chiusura del fallimento.
L'appello deve essere pertanto accolto.
La presente decisione assorbe l'esame degli altri motivi.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (superiore ad € 520.000,00) aai sensi del DM n. 55/2014 (valori minimi attesa la semplicità delle questioni trattate).
Spese compensate nei rapporti tra l'appellante e avendo quest'ultima aderito al gravame CP_2 proposto dalla prima ed essendo stata già definita l'opposizione proposta da con Controparte_1
sentenza parziale.
Condanna, altresì, al pagamento delle spese di CTU. Controparte_1
Nulla per le spese dei contumaci.
PQM
pagina 5 di 6 La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 2696/2023 pubblicata il Parte_2
4.07.2023 ed in riforma della stessa, così decide: accoglie l'appello e per l'effetto rigetta l'opposizione all'esecuzione proposta da
[...]
; Controparte_1
condanna al pagamento, in favore di delle spese del doppio Controparte_1 Parte_2
grado che liquida in € 14.598 per il primo grado ed in € 13.078 per l'appello, oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge.
Spese compensate nei rapporti con CP_2
Nulla per le spese delle parti non costituite.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello di Bari del
14.11.2025
Il Presidente est. dott. Alessandra Piliego
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BARI
Sezione Seconda CIVILE
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandra Piliego Presidente rel. dott. M. Angela Marchesiello Consigliere dott. Alberto Binetti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1032/2023 promossa da:
(avv. RUCCIA TOMMASO e avv. FERRARA ANTONIO) Parte_1
contro
(avv. SANTAMATO DANIELA TERESA) Controparte_1
Controparte_2
[...]
[...]
(avv. PARISI MAURIZIO) Controparte_3
All'udienza del 14.11.2025, sentito l'istruttore, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ai sensi dell'art. 616 c.p.c., introduceva il giudizio Controparte_1 di merito dell'opposizione all'esecuzione proposta nei confronti della
[...] avente ad oggetto il mutuo del 30/01/2006 dell'importo di € Controparte_2
1.300.000,00 azionato in sede esecutiva.
Eccepiva:
pagina 1 di 6 - la nullità del contratto per assenza di causa ex art. 1325 c.c., in quanto il mutuo non avrebbe avuto la finalità prevista in contratto ma aveva funzione di garanzia di pregressi debiti chirografari mediante la costituzione di una garanzia reale;
- l'insussistenza dei presupposti ex artt. 38 e 39 del T.U.B., con conseguente nullità della garanzia ipotecaria e della procedura esecutiva immobiliare;
- l'usurarietà oggettiva dei tassi di interesse con-venuti;
- l'illegittima quantificazione degli interessi di mora sulle rate a scadere, dopo l'intervenuta risoluzione del contratto di mutuo e delle spese.
Chiedeva accertarsi la nullità del contratto di mutuo del 30/01/2006 e della relativa iscrizione
Contr ipotecaria (oggetto dell'azione esecutiva promossa dalla Controparte_2
nonché del contratto di finanziamento dell'11/03/2009 (stipulato con la
[...] [...]
e non azionato nella procedura esecutiva opposta), nonché Controparte_4
dichiararsi la nullità e/o inefficacia della procedura di espropriazione immobiliare R.G.E. n. 258/2012, con cancellazione della trascrizione del pignoramento e condanna di Controparte_4 alla restituzione della somma di € 186.693,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria,
[...]
con vittoria di spese.
Con distinte comparse si costituivano Controparte_2
e eccependo la carenza di legittimazione passiva e Controparte_4
l'infondatezza dell'opposizione proposta chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
Con sentenza parziale n. 4600/2017 pubblicata il 09/10/2017, il Tribunale di Bari rigettava l'opposizione; dichiarava non luogo a provvedere sulla domanda riconvenzionale di Controparte_4
; condannava l'opponente al pagamento delle spese.
[...]
Con separata ordinanza rimetteva la causa sul ruolo limitatamente all'opposizione proposta da
[...]
nei confronti di CP_1 Controparte_5
Si costituiva, con atto di intervento, nella qualità di mandataria di CP_6 Parte_1
cessionaria del credito dalla
[...] Controparte_2
in forza del contratto di cessione di crediti stipulato in data 20/12/2017.
La causa veniva istruita con nomina di CTU contabile.
A seguito dell'intervenuto fallimento della opponente, dichiarato con sentenza del Tribunale di Bari in data 14/6/2021, n. 88/2021, all'udienza del 7.10.2021 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio.
Quest'ultimo veniva riassunto dalla nonché da Controparte_1 CP_2
con ricorso depositato in data 18/11/2021.
[...]
pagina 2 di 6 Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 2696/2023 pubblicata il 04/07/2023, dichiarava il difetto di legittimazione ad agire di accoglieva per quanto di ragione l'opposizione Controparte_2 all'esecuzione proposta da e, per l'effetto, dichiarava che la Controparte_1
somma dovuta dalla stessa in forza del titolo esecutivo azionato in suo danno dalla creditrice
[...]
nella procedura esecutiva n. 258/2012 RGE ammontava ad €936.917,87 alla data Parte_1
della notifica del precetto.
Condannava alla rifusione, in favore della Parte_1 Controparte_1
, delle spese del giudizio.
[...]
Riteneva tempestiva la riassunzione del giudizio spiegando che il dies a quo non poteva decorrere da data anteriore rispetto alla dichiarazione giudiziale di interruzione del processo (ord. 07/10/2021).
Rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione processuale in capo alla fallita richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui “in caso di interruzione per intervenuto fallimento dell'opponente del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quest'ultimo rimane inopponibile alla massa, mentre è interesse e onere del debitore fallito riassumere il processo nei confronti del creditore opposto, onde evitare che al provvedimento monitorio consegua la definitiva esecutorietà per mancata o intempestiva riassunzione, divenendo opponibile nei suoi confronti una volta tornato “in bonis” (v.
Cass. n. 22047/2020).
Riteneva applicabile il suesposto principio anche all'opposizione all'esecuzione nella quale il titolo esecutivo oggetto dell'opposizione è un contratto di mutuo fondiario ex art. 41 TUB, atteso che, laddove tornasse in bonis la fallita avrebbe interesse a non vedersi opporre il predetto contratto viziato da profili di nullità.
Precisava, altresì, che la curatela fallimentare, pur evocata in giudizio, era rimasta del tutto inerte a conferma del mantenimento, in capo alla parte, della legittimazione processuale.
Aderiva alle conclusioni rassegnate dal CTU ed accoglieva il motivo di opposizione avente ad oggetto la nullità del contratto per usura oggettiva.
Affermava che, come accertato dal CTU alla data di stipula del contratto, il TEG degli interessi corrispettivi era pari al 6,531% a fronte di una soglia di usura all'epoca vigente ai sensi della l. 108/96 pari al 5,775%.
Concludeva che il credito della mutuataria si riduce al solo capi-tale residuo ammontante alla data del precetto in €936.917,87, somma ottenuta al netto delle somme a quella data già versate dalla mutuataria, pari ad €250.192,25 (pagg. 18 e 19 CTU).
Avverso detta pronuncia ha proposto appello rappresentata da Parte_1 [...]
già contestando che il primo giudice aveva erroneamente ritenuto: Controparte_7 CP_6
pagina 3 di 6 1) la insussistenza dei presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio di primo grado a motivo della evidente tardività della riassunzione così come effettuata dalla società opponente – fallita
2) la insussistenza dei presupposti per la declaratoria di difetto di legittimazione processuale alla riassunzione del giudizio di primo grado e di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. da parte della società fallita, trattandosi di rapporto di debito/credito che è certamente ricompreso nel fallimento ed essendo peraltro la deducente stata ammessa al passivo per l'intero credito vantato con l'atto di precetto opposto ex adverso;
3) la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di gratuità del contratto di mutuo sulla scorta della ritenuta usurarietà degli interessi corrispettivi e della condivisione delle conclusioni di cui alla relazione del 20/04/2021.
Instava per l'accoglimento dell'appello con riforma integrale della sentenza gravata.
Si è costituita contestando la fondatezza dell'avverso gravame ed Controparte_1
instando per il rigetto.
Si costituiva, altresì, aderendo all'appello proposto da ed CP_2 Parte_2
instando per la riforma integrale della sentenza di primo grado.
Con
, e la Curatela Fallimento Controparte_2 Controparte_2
sebbene ritualmente citati non si sono costituiti e devono essere dichiarati Controparte_1
contumaci.
L'appello è fondato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione di fallimento, pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, comporta la perdita della capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore.
A questa regola, enunciata dall'art. 43 della legge fallimentare, fanno eccezione soltanto l'ipotesi in cui il fallito agisca per la tutela di diritti strettamente personali e quella in cui, pur trattandosi di rapporti patrimoniali, l'amministrazione fallimentare sia rimasta inerte, manifestando indifferenza nei confronti del giudizio. Ai fini del riconoscimento di tale legittimazione, avente carattere straordinario o suppletivo, non è, tuttavia, sufficiente che la curatela si sia astenuta da iniziative processuali, come la proposizione della domanda o l'impugnazione di sentenze che abbiano determinato la soccombenza del fallito, occorrendo invece che la stessa si sia totalmente disinteressata (Cass. civ. sez.II, 15/12/2022, n.
36780).
Orbene, nel caso di specie, la opponente, con la dichiarazione di fallimento, ha perduto la capacità di stare in giudizio.
pagina 4 di 6 La correttezza di questa impostazione non viene scalfita nemmeno laddove l'esecuzione sia intrapresa dal creditore fondiario ex art. 41 TULB, poiché il curatore, quale organo pubblico dell'esecuzione collettiva, rappresenta l'unico soggetto legittimato all'opposizione all'esecuzione per contestare l'azione esecutiva promossa dal creditore fondiario.
Né può ravvisarsi, con sufficiente certezza, un'inerzia del curatore come invocato da parte appellante.
Com'è noto, la giurisprudenza di legittimità, in materia tributaria, ha affermato che in caso di rapporto d'imposta i cui presupposti si siano formati prima della dichiarazione di fallimento, il contribuente dichiarato fallito a cui sia stato notificato l'atto impositivo lo può impugnare, ex l.fall., art. 43 in caso di astensione del curatore dalla impugnazione, rilevando a tal fine il comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia di questi, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l'abbiano determinato (Cass. Civile, Sezioni Unite, 28 aprile 2023, n. 11287; Cass. 14012/2025)
Tale principio si giustifica alla luce della natura pubblicistica dell'obbligazione tributaria ma non può essere esteso automaticamente anche alla fattispecie in esame ove la mera omessa costituzione della Curatela nel giudizio di primo grado a seguito della notifica del ricorso in riassunzione non può essere interpretata, in maniera univoca, come “inerzia” ben potendo dipendere dalle ricadute della dichiarazione di fallimento sull'azione esecutiva intrapresa ovvero da altre ragioni giustificative.
Né è possibile applicare alla opposizione all'esecuzione oggetto del presente giudizio la giurisprudenza richiamata dal primo giudice (Cass. n. 22047/2020) atteso che il credito oggetto del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo risulta estraneo alla procedura concorsuale, in quanto direttamente riferibile al fallito nei confronti del quale potrebbe essere fatto valere al momento di chiusura del fallimento.
L'appello deve essere pertanto accolto.
La presente decisione assorbe l'esame degli altri motivi.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (superiore ad € 520.000,00) aai sensi del DM n. 55/2014 (valori minimi attesa la semplicità delle questioni trattate).
Spese compensate nei rapporti tra l'appellante e avendo quest'ultima aderito al gravame CP_2 proposto dalla prima ed essendo stata già definita l'opposizione proposta da con Controparte_1
sentenza parziale.
Condanna, altresì, al pagamento delle spese di CTU. Controparte_1
Nulla per le spese dei contumaci.
PQM
pagina 5 di 6 La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 2696/2023 pubblicata il Parte_2
4.07.2023 ed in riforma della stessa, così decide: accoglie l'appello e per l'effetto rigetta l'opposizione all'esecuzione proposta da
[...]
; Controparte_1
condanna al pagamento, in favore di delle spese del doppio Controparte_1 Parte_2
grado che liquida in € 14.598 per il primo grado ed in € 13.078 per l'appello, oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge.
Spese compensate nei rapporti con CP_2
Nulla per le spese delle parti non costituite.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello di Bari del
14.11.2025
Il Presidente est. dott. Alessandra Piliego
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