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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 26/02/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott.ssa Beatrice Magarò Presidente
Dott. Alessandro Caronia Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento per divorzio N. R.G. 1570/2024 pendente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Anna Maria Colzani e Agostino D'Antuoni.
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 C.F._2
Francesco Mundo
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE NECESSARIO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Appiano Gentile (Co), Parte_1 Parte_2
in data 03/9/2011 (atto n. 15, parte 2, serie C, anno 2011, registro degli atti di matrimonio del Comune di Appiano Gentile).
Con ricorso depositato in data 02/82024, ha adito il Tribunale di Parte_1
Castrovillari al fine di ottenere la pronuncia del divorzio chiedendo al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “In via immediata - Respingere ogni diversa avversa domanda, conclusione, istanza ed eccezione. - Pronunciare sentenza immediata di divorzio, rimettendo la causa in istruttoria per la prosecuzione, ordinando all'ufficiale di stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
Nel Merito - Respingere ogni diversa avversa domanda, conclusione, istanza ed eccezione.
Pronunciare sentenza immediata di scioglimento del matrimonio, ordinando all'ufficiale di stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
- Disporre la non debenza di alcun assegno divorzile in favore della sig.ra Parte_2
.
[...]
- In denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui al precedente punto 3), disporre che la sig.ra abbia diritto alla corresponsione di un assegno divorzile Pt_2
nella misura pari ad € 100,00 mensili da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, con base il giorno del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
- Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali, IVA e CPA, in favore dell'avv. Anna Maria Colzani antistataria.”
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, la resistente si è costituita in data
7/01/2025 e ha chiesto al Tribunale di “1) Dichiarare preliminarmente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Limido Comasco alla via
Diaz n° 41 in via esclusiva al marito sig. ; Parte_1
3) Confermare a carico del sig. , l'assegnazione di un assegno mensile Parte_1 di mantenimento di almeno € 950,00 al mese in favore della sig.ra , da Parte_2 versare entro i primi cinque giorni di ogni mese da rivalutare all'inizio di ogni anno, in considerazione della pensione che riscuote l'ex marito pari ad oltre € 3.000,00 mensili;
4) Assegnare alla resistente una quota di TFR percepita dal sig. pari Parte_1
e in relazione agli anni di convivenza, anche prematrimoniali ossia dal 2001 fino alla separazione avvenuta nel 2018;
5) Assegnare alla resistente il 50% dei rapporti economici e patrimoniali intestati al sig.
alla data del 31.12.2018 e anche di quelli eventualmente estini Parte_1 successivamente, previo ordine di esibizione;
vinte le spese e competenze di lite”.
All'udienza del 4/02/2025 parte ricorrente ha chiesto emettersi sentenza parziale sullo status e rimettersi la causa sul ruolo per le pronunce accessorie, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione in relazione allo status.
La domanda di divorzi è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata con sentenza del Tribunale di Como n. 982/2018, pubblicata il
25/06/2018.
La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale per un tempo superiore a dodici mesi (art. 3 n. 2 lett. b, secondo capoverso, come modificato dall'art. 1 comma 1 della legge 6 maggio 2015
n. 55), non è stata mai più ripristinata.
Di qui la sussistenza della causa tipica prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) citato, e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Dovendo la causa proseguire per le pronunce accessorie, va emessa sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e Pt_1 Parte_2
Devono essere compiute le formalità prescritte dalla legge.
Va ordinata l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza.
La regolamentazione delle spese di giudizio va differita alla pronuncia definitiva.
Con separata ordinanza si dispone in ordine alla prosecuzione del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in Appiano Gentile in data 03/9/2011 (atto Parte_1 Parte_2
n. 15, parte 2, serie C, anno 2011, registro degli atti di matrimonio del comune di Appiano Gentile); .
2. SPESE al definitivo. ORDINA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
DISPONE l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza.
DISPONE in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Così deciso in data 26/02/2025.
La giudice rel.-est- la Presidente
Dott.ssa Simona Graziuso Dott.ssa Beatrice Magarò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott.ssa Beatrice Magarò Presidente
Dott. Alessandro Caronia Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento per divorzio N. R.G. 1570/2024 pendente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Anna Maria Colzani e Agostino D'Antuoni.
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 C.F._2
Francesco Mundo
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE NECESSARIO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Appiano Gentile (Co), Parte_1 Parte_2
in data 03/9/2011 (atto n. 15, parte 2, serie C, anno 2011, registro degli atti di matrimonio del Comune di Appiano Gentile).
Con ricorso depositato in data 02/82024, ha adito il Tribunale di Parte_1
Castrovillari al fine di ottenere la pronuncia del divorzio chiedendo al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “In via immediata - Respingere ogni diversa avversa domanda, conclusione, istanza ed eccezione. - Pronunciare sentenza immediata di divorzio, rimettendo la causa in istruttoria per la prosecuzione, ordinando all'ufficiale di stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
Nel Merito - Respingere ogni diversa avversa domanda, conclusione, istanza ed eccezione.
Pronunciare sentenza immediata di scioglimento del matrimonio, ordinando all'ufficiale di stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
- Disporre la non debenza di alcun assegno divorzile in favore della sig.ra Parte_2
.
[...]
- In denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui al precedente punto 3), disporre che la sig.ra abbia diritto alla corresponsione di un assegno divorzile Pt_2
nella misura pari ad € 100,00 mensili da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, con base il giorno del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
- Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali, IVA e CPA, in favore dell'avv. Anna Maria Colzani antistataria.”
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, la resistente si è costituita in data
7/01/2025 e ha chiesto al Tribunale di “1) Dichiarare preliminarmente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Limido Comasco alla via
Diaz n° 41 in via esclusiva al marito sig. ; Parte_1
3) Confermare a carico del sig. , l'assegnazione di un assegno mensile Parte_1 di mantenimento di almeno € 950,00 al mese in favore della sig.ra , da Parte_2 versare entro i primi cinque giorni di ogni mese da rivalutare all'inizio di ogni anno, in considerazione della pensione che riscuote l'ex marito pari ad oltre € 3.000,00 mensili;
4) Assegnare alla resistente una quota di TFR percepita dal sig. pari Parte_1
e in relazione agli anni di convivenza, anche prematrimoniali ossia dal 2001 fino alla separazione avvenuta nel 2018;
5) Assegnare alla resistente il 50% dei rapporti economici e patrimoniali intestati al sig.
alla data del 31.12.2018 e anche di quelli eventualmente estini Parte_1 successivamente, previo ordine di esibizione;
vinte le spese e competenze di lite”.
All'udienza del 4/02/2025 parte ricorrente ha chiesto emettersi sentenza parziale sullo status e rimettersi la causa sul ruolo per le pronunce accessorie, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione in relazione allo status.
La domanda di divorzi è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata con sentenza del Tribunale di Como n. 982/2018, pubblicata il
25/06/2018.
La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale per un tempo superiore a dodici mesi (art. 3 n. 2 lett. b, secondo capoverso, come modificato dall'art. 1 comma 1 della legge 6 maggio 2015
n. 55), non è stata mai più ripristinata.
Di qui la sussistenza della causa tipica prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) citato, e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Dovendo la causa proseguire per le pronunce accessorie, va emessa sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e Pt_1 Parte_2
Devono essere compiute le formalità prescritte dalla legge.
Va ordinata l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza.
La regolamentazione delle spese di giudizio va differita alla pronuncia definitiva.
Con separata ordinanza si dispone in ordine alla prosecuzione del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in Appiano Gentile in data 03/9/2011 (atto Parte_1 Parte_2
n. 15, parte 2, serie C, anno 2011, registro degli atti di matrimonio del comune di Appiano Gentile); .
2. SPESE al definitivo. ORDINA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
DISPONE l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza.
DISPONE in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Così deciso in data 26/02/2025.
La giudice rel.-est- la Presidente
Dott.ssa Simona Graziuso Dott.ssa Beatrice Magarò