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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/11/2025, n. 5497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5497 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza sezione civile
Verbale di udienza
All'udienza del 13 Novembre 2025, con inizio alle ore 09,35 tenuta dal sottoscritto Giudice
Onorario viene trattato il procedimento iscritto al n. R.G. 1466/21;
E' presente l'avv. Carla Calì, per parte attrice, la quale insiste in atti e chiede che la causa venga decisa
Il Giudice, si ritira in Camera di Consiglio per decidere.
All'esito della Camera di Consiglio, alle ore 12,45 il Giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione per come da fogli di seguito allegati al presente verbale.
Il G.O.
D.ssa Maria Barbara Giardinieri
Depositato telematicamente
Ex art. 15 D.M. 44/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del G.O. d.ssa Maria Barbara Giardinieri, ha pronunciato,
la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1466/21 R.G., avente ad oggetto: “Usucapione”
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in NT Viale
Della Regione n. 4/I ove è sito lo studio dell'avv. Carla Calì (C.F. C.F._2
) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ATTORE
[...]
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_3
29.01.1922 ed ivi residente in [...];
CONVENUTO CONTUMACE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 27.01.2021, il sig. , conveniva Parte_1 in giudizio avanti al Tribunale di Catania la sig.ra per ivi sentire Controparte_2 accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria deduzione, istanza ed eccezione, 1) dichiarare l'acquisto per intervenuta usucapione, ai sensi dell'art. 1158 c.c. della piena e libera proprietà del terreno sito in NT ( CT ), C.da GA IU , esteso 11 are e 13 ca e censito al NCT al foglio 138, part. 21, in favore del sig. , per averlo Parte_1 posseduto ininterrottamente, pubblicamente e pacificamente, per oltre trent'anni;
2) conseguentemente disporre che venga annotato nei Pubblici Registri
Immobiliari il trasferimento in favore dell'attore esonerando il Conservatore da ogni responsabilità; 3) Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio in caso di opposizione.”
Deduceva l'attore di possedere, come unico ed esclusivo proprietario, in maniera continua e non viziata da violenza e clandestinità, da oltre trent'anni e almeno dal
1992, l'immobile sito in Comune di NT, censito al N.C.T. al foglio 138, part.lla
21, esteso are 11 e centiare 13.
Precisava che il bene in questione era costituito da una striscia di terreno posta al centro di una più vasta estensione e materialmente congiunta con le part.lle
19,20,22,40,41 e 42 delle quali l'attore era già proprietario, per come è dato evincere dalle visure catastali versate in atti.
L'attore deduceva altresì di aver provveduto, per oltre un trentennio, alla eliminazione delle sterpaglie e alla pulizia periodica del terreno al fine di utilizzarlo per la coltura di legumi e ortaggi;
rappresentava altresì di aver sostenuto le spese di ordinaria e straordinaria amministrazione ricavandone i relativi frutti ed esercitando una indiscussa e piena signoria in contrapposizione con l'inerzia della titolare.
In considerazione di quanto sopra, il sig. chiedeva venisse Parte_1 pronunciata sentenza dichiarativa dell'intervenuto acquisto in suo favore per usucapione del terreno oggetto di domanda, sussistendone i presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge.
Il bene in questione risultava intestato alla sig.ra che, nonostante Controparte_2 la regolare notificazione dell'atto introduttivo, non provvedevano alla relativa costituzione in giudizio.
All'udienza di prima comparizione del 03.06.2021 – tenutasi in forma cartolare - il
Tribunale assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 VI° comma c.p.c. rinviando, per l'adozione dei provvedimenti conseguenziali, all'udienza del 16
Dicembre 2021.
Alla detta udienza, il Tribunale – con ordinanza in pari data – ammetteva le prove orali dedotte da parte attrice rinviando per l'escussione dei testi ammessi all'udienza del 16.06.2022. Una volta escusso il teste il Testimone_1 difensore di parte attrice dichiarava di rinunciare ad ascoltare il teste Tes_2
, assente per motivi di salute;
la causa veniva quindi rinviata, per
[...]
l'esame della prova testimoniale, al 22.12.2022 poi differita d'ufficio al 05.01.2023. Alla suddetta udienza, tenutasi con modalità cartolare, il Tribunale rinviava il procedimento al 07.12.2023 per la precisazione delle conclusioni.
Quindi, dopo due rinvii per i medesimi adempimenti, la causa veniva fissata per il
10.04.2025.
Alla suddetta udienza, tenutasi con modalità cartolare, il G.O. D.ssa Giada Maria
AT – che sostituiva solo per il detto atto il G.O. Dr. Milazzo - rinviava la causa per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 13.11.2025.
A seguito di mutamento della persona fisica del Decidente (dal G.O. Dr. Milazzo al concludente) del 05.05.2025, all'udienza odierna, una volta conclusa la discussione – la causa è stata posta in decisione.
§§§§§§
In via preliminare, si dichiara la contumacia della sig.ra dal Controparte_2 momento che, nonostante la regolarità della notificazione, non ha provveduto alla costituzione in giudizio.
Ciò posto, venendo al merito della vicenda di cui è causa, si osserva e rileva quanto segue:
In forza del disposto di cui all'art. 1158 c.c., colui che agisce in giudizio sostenendo di aver usucapito la proprietà di un bene, è tenuto a fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, precisamente, non solo del c.d.“corpus possessionis”, ma anche dell'animus possidendi, ovvero dell'intento di avere la cosa come propria ( In tal senso Cass. Civ. Sez. II ordinanza n. 22667 del 27.09.2017)
Sul punto, giurisprudenza unanime e costante statuisce che per il perfezionarsi della fattispecie acquisitiva “Occorre la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il periodo all'uopo previsto dalla legge un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena. Un potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria della cosa.” ( In tal senso Cass. Civ. n. 2044/15 e n.
17549/15 ) In relazione poi alle caratteristiche e alla destinazione d'uso del bene oggetto di domanda occorre precisare che “In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo, non è sufficiente, ai fini della prova del possesso “uti dominus” del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale, o sulla mera tolleranza del proprietario, e non esprime comunque un'attività idonea a realizzare l'esclusione dei terzi dal godimento del bene , che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile, in astratto, per colui che invochi
l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo, conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso “uti dominus” del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce , in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare, sul bene immobile, una relazione materiale configurabile in termini di ius excludendi alios, e dunque di possederlo come proprietario, escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto” ( Cass. Civ. Sez. II n. 1796/22 )
Ne consegue che per potersi dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione in ordine ad un bene immobile occorre che, il soggetto che invoca l'intervenuta fattispecie acquisitiva, dia prova degli elementi costitutivi (possesso continuato, pacifico e ininterrotto per un determinato periodo di tempo) della stessa in modo rigoroso, adeguato e non contraddittorio anche a mezzo prova testimoniale proveniente da soggetti estranei alla vicenda processuale. (Si veda Trib. Caltagirone
19.01.2018)
In considerazione delle superiori e chiare premesse, occorre adesso verificare se gli esiti dell'istruttoria svolta consentano di affermare la sussistenza dei presupposti di legge con riguardo alla fattispecie di cui è causa.
L'attività istruttoria espletata e, in particolare, la prova testimoniale, consentono di osservare quanto segue:
L'unico teste ha riferito che parte attrice – da oltre cinquant'anni Testimone_1
– aveva in uso e godeva del fondo sito in Comune di NT censito al N.C.T. al foglio 138 part.lla 21 esteso are 11 e centiare 13. Precisava altresì il teste di essere a conoscenza della suddetta circostanza “in quanto io passo dinanzi al terreno in questione quasi ogni giorno possedendo io un terreno nelle vicinanze”. Nel rispondere agli ulteriori articolati di prova, il sig. ha dichiarato “che Tes_1
l'attore coltiva e mantiene il terreno in questione, provvedendo alla sua pulizia” e che “..coltiva in detto terreno legumi e ortaggi”.
Il teste escusso dichiarava inoltre “…non ho mai visto altre persone in questo immobile”.
In buona sostanza il sig. ha dichiarato che parte attrice si occupa della Tes_1 pulizia e coltivazione della porzione di fondo in questione da diversi anni (afferma addirittura 50 anni, periodo incompatibile con la ricostruzione fornita da parte attrice nei propri scritti difensivi).
La mera coltivazione del fondo non è elemento sufficiente ai fini della prova del possesso “uti dominus”. Invero la detta attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non è espressione di attività che comporti l'esclusione di terzi dal godimento del bene;
espressione tipica questa del diritto di proprietà.
Peraltro, parte attrice non ha fornito prova di aver provveduto alla recinzione della detta porzione né che il bene oggetto di domanda sia, effettivamente e concretamente, inglobato nell'immobile di sua proprietà.
Le superiori circostanze non consentono di affermare che il rapporto materiale con il bene oggetto di domanda si sia verificato con palese manifestazione della volontà di escludere i titolari dalla possibilità di instaurare analogo rapporto con il bene.
Ne consegue che, non essendo provati gli elementi costitutivi della fattispecie di che trattasi, la domanda attorea non risulta fondata e va pertanto rigettata.
Le spese di lite, attesa la contumacia della parte convenuta, sono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1466/21 R.G.:
Rigetta, per le ragioni di cui in parte motiva, la domanda proposta da Parte_1
e volta a conseguire l'acquisto per usucapione dell'immobile sito in Comune di
NT C.da AL IU censito in N.C.T. al foglio 138, part.lla 21 esteso are 11
e centiare 13; Dichiara irripetibili le spese di lite.
Catania lì 13 Novembre 2025 IL G.O.
D.ssa Maria Barbara Giardinieri
ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 DM 44/2011