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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/10/2025, n. 2018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2018 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola, Dott. Flora Scelza, lette le note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., a seguito della riserva assunta in data 23-10-2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 34/2022 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
(16-10-1969), rappresentato e difeso dall'Avv. Lucia Casaburi, e con la Parte_1 stessa elettivamente domiciliato come in atti Ricorrente
E
, in persona del legale rapp. p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Rossella Del Sarto, e con CP_1 la stessa elettivamente domiciliato come in atti Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4-1-2022, , premesso di aver subito un infortunio sul Parte_1 lavoro in data 15-2-2021, mentre lavorava alle dipendenze della Controparte_2 quale autista di autocarri articolati, esponeva che, a seguito di denuncia, in data 3-7-2021 l' lo CP_1 ha riconosciuto portatore di un grado di danno biologico permanente pari al 12%. Affermava di aver presentato opposizione in data 29-7-2021, senza esito. Chiedeva quindi al Giudice adito di riconoscerlo affetto da patologie che menomano la sua integrità psico-fisica in misura non inferiore al 25%, e di condannare l' a liquidare in suo favore la rendita corrispondente. CP_1 Si costituiva l' eccependo in via preliminare la inammissibilità della domanda giudiziale CP_1 proposta ex adverso per carenze di deduzione ed allegazione, e comunque chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato. A seguito di decreto presidenziale la causa veniva scardinata dal ruolo dell'originario giudicante, ed assegnata alla scrivente. All'udienza del 23-10-2025, tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice del Lavoro si riservava la decisione della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dall' appare fondata e meritevole di CP_1 accoglimento. Le circostanze esposte in ricorso appaiono estremamente carenti, non avendo parte ricorrente indicato su quali elementi di fatto ritiene di essere portatore di una percentuale di danno biologico superiore al 12% accertato a seguito di visita collegiale. Non è stata evidenziata documentazione clinica o specifiche patologie non tenute in considerazione dall'Istituto, né è stata contestata la metodologia di quantificazione applicata dal medesimo. Si tratta in sostanza di mero dissenso diagnostico. Per i motivi esposti il ricorso appare affetto da insanabile nullità, restando del tutto incerto il contenuto della domanda giudiziale. Inammissibile appare la richiesta di produrre ulteriore documentazione sanitaria, in quanto violativa della decadenza tipica del rito del lavoro. Ed infatti, le preclusioni nel rito del lavoro impongono ad entrambe le parti del processo di esporre nel primo scritto di primo grado tutte le rispettive domande, eccezioni, produzioni e richieste di prova. In tal modo il thema decidendum viene individuato in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite In considerazione della natura del giudizio e della qualità delle parti, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede: a) Dichiara inammissibile il ricorso;
b) Compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso in Nola, il 23-10-2025
Il G. L.
Dott. Flora Scelza
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola, Dott. Flora Scelza, lette le note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., a seguito della riserva assunta in data 23-10-2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 34/2022 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
(16-10-1969), rappresentato e difeso dall'Avv. Lucia Casaburi, e con la Parte_1 stessa elettivamente domiciliato come in atti Ricorrente
E
, in persona del legale rapp. p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Rossella Del Sarto, e con CP_1 la stessa elettivamente domiciliato come in atti Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4-1-2022, , premesso di aver subito un infortunio sul Parte_1 lavoro in data 15-2-2021, mentre lavorava alle dipendenze della Controparte_2 quale autista di autocarri articolati, esponeva che, a seguito di denuncia, in data 3-7-2021 l' lo CP_1 ha riconosciuto portatore di un grado di danno biologico permanente pari al 12%. Affermava di aver presentato opposizione in data 29-7-2021, senza esito. Chiedeva quindi al Giudice adito di riconoscerlo affetto da patologie che menomano la sua integrità psico-fisica in misura non inferiore al 25%, e di condannare l' a liquidare in suo favore la rendita corrispondente. CP_1 Si costituiva l' eccependo in via preliminare la inammissibilità della domanda giudiziale CP_1 proposta ex adverso per carenze di deduzione ed allegazione, e comunque chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato. A seguito di decreto presidenziale la causa veniva scardinata dal ruolo dell'originario giudicante, ed assegnata alla scrivente. All'udienza del 23-10-2025, tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice del Lavoro si riservava la decisione della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dall' appare fondata e meritevole di CP_1 accoglimento. Le circostanze esposte in ricorso appaiono estremamente carenti, non avendo parte ricorrente indicato su quali elementi di fatto ritiene di essere portatore di una percentuale di danno biologico superiore al 12% accertato a seguito di visita collegiale. Non è stata evidenziata documentazione clinica o specifiche patologie non tenute in considerazione dall'Istituto, né è stata contestata la metodologia di quantificazione applicata dal medesimo. Si tratta in sostanza di mero dissenso diagnostico. Per i motivi esposti il ricorso appare affetto da insanabile nullità, restando del tutto incerto il contenuto della domanda giudiziale. Inammissibile appare la richiesta di produrre ulteriore documentazione sanitaria, in quanto violativa della decadenza tipica del rito del lavoro. Ed infatti, le preclusioni nel rito del lavoro impongono ad entrambe le parti del processo di esporre nel primo scritto di primo grado tutte le rispettive domande, eccezioni, produzioni e richieste di prova. In tal modo il thema decidendum viene individuato in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite In considerazione della natura del giudizio e della qualità delle parti, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede: a) Dichiara inammissibile il ricorso;
b) Compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso in Nola, il 23-10-2025
Il G. L.
Dott. Flora Scelza