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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 22/12/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 929/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. DARIO NARDI Giudice dott.ssa JOLANDA DI ROSA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 929/2025 promossa da:
(C.F. ) nata in [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
e residente in [...], ivi elettivamente domiciliato, alla
Via Salaria Antica Est n. 39, presso lo studio dell'Avv. Luca Mortari, dal quale è rappresentato e difeso, in forza di procura stesa in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ) nata in [...] il [...] e CP_1 CodiceFiscale_2 residente in [...],
RESISTENTE-CONTUMACE
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da verbale dell'udienza del 10.12.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso iscritto in data 24.04.2025, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio in Marocco con , in data 25.04.2019, annotato nel Registro CP_1 degli Atti di Matrimonio del Comune di L'Aquila, anno 2019 atto numero 23 P. 2 S. C Uff
3, e che dalla loro unione era nato il figlio in data 25.08.2021 (dunque Persona_1 minorenne), chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. A sostegno delle proprie domande il ricorrente deduceva che: a) la relazione coniugale era andata progressivamente deteriorandosi a causa di insanabili incomprensioni e contrasti tra i coniugi, tanto da indurre i medesimi a richiedere la separazione consensuale, con procedimento rubricato presso Codesto Tribunale al n. 1060/2023 RG, definito con il provvedimento di omologa emesso in data 30.10.2024; b) il Sig. svolge una Pt_1 modesta attività di venditore ambulante, mentre la Sig.ra svolge attività di lavoro CP_1 dipendente.
3. Sulla base di tali premesse, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
4. All'udienza di comparizione delle parti del 27.10.2025, compariva solo il Sig. Pt_1 chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo e il
Presidente ordinava allo stesso la produzione della documentazione di cui all'art. 473bis n.
12, rinviando alla successiva udienza del 10.12.2025 e confermando, in via provvisoria, le condizioni di cui al provvedimento di omologa della separazione.
5. Il ricorrente provvedeva a produrre i documenti richiesti e, posto che la resistente non si era costituita né era comparsa in udienza, verificata la regolarità del contraddittorio, ne veniva dichiarata la contumacia, con ordinanza del 10.12.2025, emessa nell'ambito dell'udienza nella quale la causa veniva rimessa al Collegio.
6. La domanda va accolta. Sussistono i presupposti per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo trascorso il lasso di tempo legislativamente previsto, dalla separazione dei coniugi, senza che sia intervenuta alcuna riconciliazione e le condizioni indicate dal ricorrente nel ricorso introduttivo possono essere accolte, in quanto ritenute congrue a tutelare gli interessi del figlio minore della coppia.
7. Nulla sulle spese, in considerazione della mancata costituzione in giudizio della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Marocco dai
Sigg.ri e , in data 25.04.2019, annotato nel Parte_1 CP_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di L'Aquila, anno 2019 atto numero 23 P. 2
S. C Uff 3, ordinanda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di L'Aquila di procedere alla trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito, alle seguenti condizioni;
1) I ricorrenti vivranno separatamente, libero ognuno di fissare la propria dimora come meglio crede;
2) Dispone che, per il figlio minore si applicherà la disciplina Persona_1 dell'affido condiviso come prevista dal codice civile;
i genitori si impegneranno a far mantenere rapporti equilibrati e significativi tra il minore e i parenti e gli ascendenti appartenenti a ciascun ramo genitoriale, in ossequio alla normativa vigente in materia;
3) Dispone l'affido paritario del minore, con collocamento presso la madre, in via Vittorio
De Sica n.
4 - Scala:
1 - Interno: 20 - Frazione: CESE, L'AQUILA (AQ), con possibilità di visita per il padre in maniera libera previo accordo fra i genitori;
4) Stabilisce che, nel periodo delle vacanze estive, il bambino trascorrerà 15gg. consecutivi con il padre e 15 gg. consecutivi con la madre, fermi restando gli ulteriori periodi concordati;
l'indicazione del detto periodo dovrà essere comunicato e concordato tra i genitori almeno 30 gg. prima;
5) Dispone che tutte le decisioni e le scelte relative ad aspetti rilevanti della vita del minore e pertanto attinenti a motivi di studio, di salute o altro, dovranno essere prese congiuntamente e da entrambi i coniugi, fatta eccezione per quelle urgenti o legate alla normale quotidianità, che spetteranno al singolo genitore che avrà con sé il figlio durante il corrispondente periodo;
qualora ciascuno dei ricorrenti volesse portare con sé il figlio all'estero, anche per brevi periodi e per ragioni di studio e/o di vacanza, dovrà richiedere il consenso dell'altro genitore, mentre nel caso in cui voglia condurre con sé per un breve periodo di vacanza il minore fuori dalla regione di appartenenza, purché all'interno dell'Italia, potrà deciderlo in autonomia a patto che tale vacanza sia svolta nel corso del periodo di vacanze scolastiche (natalizie, pasquali od estive) e che comunichi all'altro genitore, prima della partenza, il luogo ove verrà fruita la vacanza;
6) Quanto invece alle festività, i genitori concorderanno di volta in volta le relative modalità ma, in via generale, nel periodo natalizio il figlio trascorrerà con un genitore il 24 dicembre e con l'altro il 25 dicembre, ed anche per il giorno il Capodanno ed il giorno della befana, alternando le festività per l'anno successivo, a partire dal 25 dicembre 2022; medesima regolazione a valere per il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
7) Quando uno dei genitori per motivi di lavoro o personali è impossibilitato a tenere con sé il figlio, si impegnerà a chiedere all'altro la sua disponibilità in merito, prima di affidare lo stesso a parenti o terze persone (ad es. parenti, babysitter ecc. ecc.);
8) Durante le festività proprie della religione professata il minore trascorrerà una volta ciascuna salvo diverso concorde accordo dei genitori;
9) Stabilisce che, relativamente al mantenimento del figlio, il Sig. Parte_1 corrisponderà alla Sig.ra la somma mensile di € 200,00 da versarsi CP_1 entro il 15 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie documentate, previamente concordate;
nulla da versarsi per il coniuge data anche la brevità del rapporto matrimoniale;
SPESE STRAORDINARIE SUBORDINATE AL CONSENSO DI ENTRAMBI I
GENITORI
-spese scolastiche: tasse scolastiche, iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
prescuola, dopo scuola;
-di natura ludica e parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
- sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
- medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche, sanitarie NON effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
Spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione:
- libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche e private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione del mezzo di trasporto eventualmente acquistato con l'accordo delle parti;
10) Stabilisce che tutte le decisioni e le scelte relative ad aspetti rilevanti della vita del minore e pertanto attinenti a motivi di studio, di salute o altro, dovranno essere prese congiuntamente e da entrambi i coniugi, fatta eccezione per quelle urgenti o legate alla normale quotidianità, che spetteranno al sin- golo genitore che avrà con sé il figlio durante il corrispondente periodo;
qualora ciascuno dei ricorrenti volesse portare con sé il figlio all'estero, anche per brevi periodi e per ragioni di studio e/o di vacanza, dovrà richiedere il consenso dell'altro genitore, mentre nel caso in cui voglia condurre con sé per un breve periodo di vacanza il minore fuori dalla regione di appartenenza, purché all'interno dell'Italia, potrà deciderlo in autonomia a patto che tale vacanza sia svolta nel corso del periodo di vacanze scolastiche (natalizie, pasquali od estive) e che comunicherà all'altro genitore, prima della partenza, il luogo ove verrà fruita la vacanza. - nulla sulle spese.
Così deciso in L'Aquila, il 18 dicembre 2025
IL PRESIDENTE rel est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. DARIO NARDI Giudice dott.ssa JOLANDA DI ROSA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 929/2025 promossa da:
(C.F. ) nata in [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
e residente in [...], ivi elettivamente domiciliato, alla
Via Salaria Antica Est n. 39, presso lo studio dell'Avv. Luca Mortari, dal quale è rappresentato e difeso, in forza di procura stesa in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ) nata in [...] il [...] e CP_1 CodiceFiscale_2 residente in [...],
RESISTENTE-CONTUMACE
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da verbale dell'udienza del 10.12.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso iscritto in data 24.04.2025, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio in Marocco con , in data 25.04.2019, annotato nel Registro CP_1 degli Atti di Matrimonio del Comune di L'Aquila, anno 2019 atto numero 23 P. 2 S. C Uff
3, e che dalla loro unione era nato il figlio in data 25.08.2021 (dunque Persona_1 minorenne), chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. A sostegno delle proprie domande il ricorrente deduceva che: a) la relazione coniugale era andata progressivamente deteriorandosi a causa di insanabili incomprensioni e contrasti tra i coniugi, tanto da indurre i medesimi a richiedere la separazione consensuale, con procedimento rubricato presso Codesto Tribunale al n. 1060/2023 RG, definito con il provvedimento di omologa emesso in data 30.10.2024; b) il Sig. svolge una Pt_1 modesta attività di venditore ambulante, mentre la Sig.ra svolge attività di lavoro CP_1 dipendente.
3. Sulla base di tali premesse, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
4. All'udienza di comparizione delle parti del 27.10.2025, compariva solo il Sig. Pt_1 chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo e il
Presidente ordinava allo stesso la produzione della documentazione di cui all'art. 473bis n.
12, rinviando alla successiva udienza del 10.12.2025 e confermando, in via provvisoria, le condizioni di cui al provvedimento di omologa della separazione.
5. Il ricorrente provvedeva a produrre i documenti richiesti e, posto che la resistente non si era costituita né era comparsa in udienza, verificata la regolarità del contraddittorio, ne veniva dichiarata la contumacia, con ordinanza del 10.12.2025, emessa nell'ambito dell'udienza nella quale la causa veniva rimessa al Collegio.
6. La domanda va accolta. Sussistono i presupposti per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo trascorso il lasso di tempo legislativamente previsto, dalla separazione dei coniugi, senza che sia intervenuta alcuna riconciliazione e le condizioni indicate dal ricorrente nel ricorso introduttivo possono essere accolte, in quanto ritenute congrue a tutelare gli interessi del figlio minore della coppia.
7. Nulla sulle spese, in considerazione della mancata costituzione in giudizio della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Marocco dai
Sigg.ri e , in data 25.04.2019, annotato nel Parte_1 CP_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di L'Aquila, anno 2019 atto numero 23 P. 2
S. C Uff 3, ordinanda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di L'Aquila di procedere alla trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito, alle seguenti condizioni;
1) I ricorrenti vivranno separatamente, libero ognuno di fissare la propria dimora come meglio crede;
2) Dispone che, per il figlio minore si applicherà la disciplina Persona_1 dell'affido condiviso come prevista dal codice civile;
i genitori si impegneranno a far mantenere rapporti equilibrati e significativi tra il minore e i parenti e gli ascendenti appartenenti a ciascun ramo genitoriale, in ossequio alla normativa vigente in materia;
3) Dispone l'affido paritario del minore, con collocamento presso la madre, in via Vittorio
De Sica n.
4 - Scala:
1 - Interno: 20 - Frazione: CESE, L'AQUILA (AQ), con possibilità di visita per il padre in maniera libera previo accordo fra i genitori;
4) Stabilisce che, nel periodo delle vacanze estive, il bambino trascorrerà 15gg. consecutivi con il padre e 15 gg. consecutivi con la madre, fermi restando gli ulteriori periodi concordati;
l'indicazione del detto periodo dovrà essere comunicato e concordato tra i genitori almeno 30 gg. prima;
5) Dispone che tutte le decisioni e le scelte relative ad aspetti rilevanti della vita del minore e pertanto attinenti a motivi di studio, di salute o altro, dovranno essere prese congiuntamente e da entrambi i coniugi, fatta eccezione per quelle urgenti o legate alla normale quotidianità, che spetteranno al singolo genitore che avrà con sé il figlio durante il corrispondente periodo;
qualora ciascuno dei ricorrenti volesse portare con sé il figlio all'estero, anche per brevi periodi e per ragioni di studio e/o di vacanza, dovrà richiedere il consenso dell'altro genitore, mentre nel caso in cui voglia condurre con sé per un breve periodo di vacanza il minore fuori dalla regione di appartenenza, purché all'interno dell'Italia, potrà deciderlo in autonomia a patto che tale vacanza sia svolta nel corso del periodo di vacanze scolastiche (natalizie, pasquali od estive) e che comunichi all'altro genitore, prima della partenza, il luogo ove verrà fruita la vacanza;
6) Quanto invece alle festività, i genitori concorderanno di volta in volta le relative modalità ma, in via generale, nel periodo natalizio il figlio trascorrerà con un genitore il 24 dicembre e con l'altro il 25 dicembre, ed anche per il giorno il Capodanno ed il giorno della befana, alternando le festività per l'anno successivo, a partire dal 25 dicembre 2022; medesima regolazione a valere per il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
7) Quando uno dei genitori per motivi di lavoro o personali è impossibilitato a tenere con sé il figlio, si impegnerà a chiedere all'altro la sua disponibilità in merito, prima di affidare lo stesso a parenti o terze persone (ad es. parenti, babysitter ecc. ecc.);
8) Durante le festività proprie della religione professata il minore trascorrerà una volta ciascuna salvo diverso concorde accordo dei genitori;
9) Stabilisce che, relativamente al mantenimento del figlio, il Sig. Parte_1 corrisponderà alla Sig.ra la somma mensile di € 200,00 da versarsi CP_1 entro il 15 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie documentate, previamente concordate;
nulla da versarsi per il coniuge data anche la brevità del rapporto matrimoniale;
SPESE STRAORDINARIE SUBORDINATE AL CONSENSO DI ENTRAMBI I
GENITORI
-spese scolastiche: tasse scolastiche, iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
prescuola, dopo scuola;
-di natura ludica e parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
- sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
- medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche, sanitarie NON effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
Spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione:
- libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche e private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione del mezzo di trasporto eventualmente acquistato con l'accordo delle parti;
10) Stabilisce che tutte le decisioni e le scelte relative ad aspetti rilevanti della vita del minore e pertanto attinenti a motivi di studio, di salute o altro, dovranno essere prese congiuntamente e da entrambi i coniugi, fatta eccezione per quelle urgenti o legate alla normale quotidianità, che spetteranno al sin- golo genitore che avrà con sé il figlio durante il corrispondente periodo;
qualora ciascuno dei ricorrenti volesse portare con sé il figlio all'estero, anche per brevi periodi e per ragioni di studio e/o di vacanza, dovrà richiedere il consenso dell'altro genitore, mentre nel caso in cui voglia condurre con sé per un breve periodo di vacanza il minore fuori dalla regione di appartenenza, purché all'interno dell'Italia, potrà deciderlo in autonomia a patto che tale vacanza sia svolta nel corso del periodo di vacanze scolastiche (natalizie, pasquali od estive) e che comunicherà all'altro genitore, prima della partenza, il luogo ove verrà fruita la vacanza. - nulla sulle spese.
Così deciso in L'Aquila, il 18 dicembre 2025
IL PRESIDENTE rel est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli