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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 09/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 4476/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Daniela Ronzani Presidente
Dott. Susanna Menegazzi Giudice
Dott. Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.11 e ss cod. proc. civ. promosso con ricorso depositato in data 03/10/2024 da:
Parte_1
con l'avv. CERANTOLA SABRINA
c.f.: C.F._1
contro
CP_1
con l'avv. GHENO CLAUDIO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Preso atto delle domande dedotte dalla ricorrente, delle difese e delle richieste avanzate
1 dal convenuto;
rilevato che all'udienza del 07.01.2025, le parti raggiungevano il seguente accordo qui riportato:
“- Conferma le condizioni previste in sede di separazione con obbligo del signor CP_1
di corrispondere a titolo di mantenimento dei minori la somma mensile di euro
[...]
230,00 a figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo tribunale;
- Assegno unico ed universale a favore esclusivo della ricorrente;
- Il signor si rende disponibile a fornire la documentazione necessaria per la CP_1
corresponsione dell'assegno unico ed universale;
- Spese di lite compensate”.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3
L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 23/09/2012 da e trascritto al n. 87, Parte 2, Serie A, Anno Parte_1 CP_1
2012 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Treviso;
alle seguenti condizioni:
- Conferma le condizioni previste in sede di separazione con obbligo del signor
2 di corrispondere a titolo di mantenimento dei minori la somma CP_1
mensile di euro 230,00 a figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici istat,
oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo tribunale;
- Assegno unico ed universale a favore esclusivo della ricorrente;
- Il signor si rende disponibile a fornire la documentazione necessaria per CP_1
la corresponsione dell'assegno unico ed universale;
- Spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 09/01/2025.
Il Presidente est.-rel.
Dott. Daniela Ronzani
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