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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 06/12/2025, n. 2110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2110 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 607/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rosario Lionello Rossino Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G 607/2025 promosso da:
(C.F. nato in [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Bologna in via Torino n. 8, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marco Bettoni e Annalisa Gaudiello del foro di Bologna, con domicilio eletto presso e nel loro studio sito in Bologna alla via Monte Grappa n. 16;
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ) nata in [...] in data [...] e residente a Parte_2 C.F._2
Bologna in via Ettore Bidone n. 8, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Sabrina Pagliani e Simone Treré del foro di Bologna, con domicilio eletto presso e nello studio della prima sito in Bologna alla via Arienti
n. 37;
APPELLATA
e di
AVV. (C.F. ) del foro di Bologna quale Curatore Controparte_1 C.F._3 speciale del minore (C.F. nato a [...] il Persona_1 C.F._4
28.09.2008 e residente a [...];
APPELLATA CONTUMACE
1 Procuratore Generale
INTERVENUTO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza definitiva n. 2595/2024 del 10.07.2024, pubblicata in data
07.10.2024, del Tribunale di Bologna, avente ad oggetto divorzio - scioglimento del matrimonio;
CONCLUSIONI: All'udienza del 4 dicembre 2025 le parti discutevano la causa, riportandosi ai rispettivi atti e insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, in particolare l'appellante Parte_1 concludeva chiedendo alla Corte di Appello di: “…Nel merito: 1) disporre la revoca degli obblighi
[...] contributivi nei confronti della figlia maggiorenne , in ragione della sua autosufficienza Persona_2 economica, e ciò con effetti sin dal ricorso per scioglimento del matrimonio;
2) disporre il mantenimento diretto di a cura del padre e di a cura della madre, con riserva di sollecitare, Persona_3 Per_1 all'esito della disclosure del complessivo assetto economico del nucleo familiare materno, e comunque esclusivamente nell'interesse dei minori, la disposizione di eventuale contribuzione al mantenimento di
a carico della SI.ra . Con ogni più ampia riserva. Con vittoria di spese e Persona_3 Pt_2 competenze, da liquidarsi ex D.M. 55/2014, oltre accessori”, l'appellata rassegnava le Parte_2 seguenti conclusioni: “Rigettare tutte le domande proposte dal ricorrente e l'appello perché infondato in fatto e/o in diritto e/o non provato in ragione di quanto esposto in atti. Con vittoria, in ogni caso, di spese, compenso per assistenza legale ex d.m. Giustizia 55/2014, 15% spese forfettarie, C.P.A. 4% e Iva, del presente giudizio”.
LA CORTE udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con sentenza emessa il 10 luglio 2024 e pubblicata in data 7 ottobre 2024, il Tribunale di Bologna, pronunciandosi sul ricorso per scioglimento del matrimonio proposto da nei confronti Parte_1 della moglie - preliminarmente dato atto che, per effetto della sentenza parziale pronunciata Parte_2 in data 05.09.2023, era ormai sciolto il vincolo matrimoniale tra i predetti, con conseguente definitiva modifica del relativo status a fare data dal passaggio in giudicato della relativa sentenza - stabiliva l'affidamento condiviso ai genitori del figlio secondogenito (nato il [...]) con stabile Persona_3 collocazione presso la residenza paterna in Bologna alla via Torino n. 8 e visite materne libere, tenuto conto della volontà e degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, l'affidamento ai Servizi
Sociali del figlio terzogenito (nato il [...]) a cui erano attributi compiti di occuparsi in via Per_1
2 esclusiva di tutti gli aspetti afferenti alla sfera sanitaria del minore, di organizzare in stretta sinergia con la un percorso di recupero della socialità, anche tramite la previsione della frequentazione di un Pt_3 centro diurno, nonché di regolamentare le visite paterne, nominava Curatore speciale del minore Per_1
l'Avv. del foro di Bologna, confermava lo stabile collocamento di presso la Controparte_1 Per_1 residenza materna in Bologna alla via Ettore Bidone n. 8, confermava il mantenimento diretto della figlia più grande (nata il [...]), maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, da Per_2 parte della madre, con lei ancora convivente, rigettava la domanda di Parte_2 Parte_1 di revoca di ogni obbligo contributivo nei confronti della figlia primogenita confermava il Per_2 mantenimento diretto del figlio secondogenito ancora minorenne, da parte del padre, con Persona_3 lui convivente, rideterminava quanto dovuto da a a titolo di contributo Parte_1 Parte_2 economico al mantenimento ordinario del figlio minore nel minor importo complessivo di € Per_1
150,00, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat e da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, disponeva che ciascuno dei genitori partecipasse nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli e secondo quanto previsto e disciplinato dal relativo Per_2 Persona_3 Per_1
Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna e disponeva l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio. A fondamento della decisione in ordine agli aspetti economici, il Giudice di prime cure rilevava preliminarmente che la dedotta circostanza della intervenuta indipendenza economica della figlia primogenita sempre contestata dalla madre, fosse rimasta priva di dimostrazione, in quanto Per_2 meramente allegata e mai supportata da alcuna idonea produzione documentale, non potendo considerarsi conseguita autonoma capacità reddituale alla luce delle caratteristiche proprie ELunica esperienza lavorativa di cui vi era prova in atti (contratto di lavoro a tempo parziale presso supermercato Pam dallo
02.05.2023 al 31.08.2023 con retribuzione mensile di circa euro 685) con conseguente rigetto della domanda avanzata dal ricorrente padre volta ad ottenere la revoca di ogni obbligo contributivo nei confronti della figlia Quanto al mantenimento ordinario dei figli collocato Per_2 Persona_3 stabilmente presso la residenza paterna e collocato stabilmente presso la residenza della madre, il Per_1
Giudice di prime cure osservava, da un lato, che il SI. il quale vive insieme al secondogenito in Pt_1 appartamento condotto in locazione a Bologna con canone di euro 600 mensili, dopo un periodo di disoccupazione di circa otto mesi nel 2023, con conseguente percepimento della indennità Naspi, era stato assunto nel gennaio 2024 con contratto a tempo determinato da società di ZO RE (BO) con la mansione di operaio nel settore metalmeccanico e retribuzione mensile pari ad euro 1.685 e risultava gravato da una massa debitoria di formazione eterogenea che al febbraio 2024 ammontava all'ingente somma di euro 62.594,91 e, dall'altro, che la SI.ra la quale vive insieme alla propria madre (cl. Pt_2
1961), alla figlia primogenita e al figlio minore in appartamento condotto in locazione al canone Per_1 di euro 500 mensili, lavora come magazziniera presso la sede di Bentivoglio (BO) della LIS Group S.r.l.
3 - che nel gennaio 2020 l'ha assunta a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato - e nel triennio
2020-2022 ha ritratto dall'attività lavorativa svolta un reddito mensile quantificabile all'incirca nell'importo di euro 1.510,00, allega di essere gravata da innumerevoli debiti, senza tuttavia fornire documentazione sufficiente a ricavarne con certezza la fonte, l'esatto stato e il preciso ammontare (vi sono in atti certificazione della esposizione debitoria nei confronti del Comune di Bologna, pari a complessivi
€ 6.388,57, risalente nel tempo, essendo datata 13.08.2022, dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi risultanti dalle cartelle a lei riferibili del 18.04.2023 e busta paga del maggio 2023, dalla quale emerge la cessione di quota dello stipendio precisamente per € 153,00). In base ad un esame delle situazioni economico-reddituali delle parti così come sopra sinteticamente riportate, il Tribunale di
Bologna riteneva essere emerso un quadro che, per quanto critico per entrambe, vedeva il in Pt_1 posizione senz'altro deteriore in capo alla e ciò non solo per la posizione lavorativa degli ex Pt_2 coniugi, più solida quella della non stabile quella del ma anche, soprattutto, per la notevole Pt_2 Pt_1 esposizione debitoria del ricorrente di cui il medesimo ha fornito idonea prova documentale. Ravvisata dunque la sussistenza di uno squilibrio economico reddituale tra le parti, il Giudice di prime cure reputava ragionevole rideterminare il contributo paterno da euro 200,00 mensili, fissato nell'ordinanza resa a verbale di udienza dello 02.08.2023, ad euro 150.
2.- Con appello depositato in data 06.04.2025, il SI. ha impugnato detta sentenza Parte_1 chiedendone la sostanziale riforma quanto agli aspetti di natura economica, in particolare delle statuizioni in punto ad autosufficienza economica della figlia e conseguenti decisioni concernenti la disciplina Per_2 complessiva del mantenimento ordinario dei figli, in quanto ingiusta, illogica, non sufficientemente motivata e contraddittoria rispetto alle risultanze del procedimento. L'appellante si duole in primo luogo di una illogica o comunque erronea valutazione degli elementi istruttori confluiti nel giudizio - con violazione ELart. 337 septies c.c. - nonché del comportamento processuale della parte convenuta - con violazione ELart. 473-bis.28
c.p.c. - rispetto alla domanda di revoca ELobbligo di contribuzione in relazione all'intervenuta autosufficienza economica della figlia Infatti, come riportato nell'atto introduttivo e successivamente Per_2 comprovato dall'esame dei documenti versati in atti o acquisiti dal ricorrente, la figlia avrebbe iniziato Per_2
a lavorare nell'anno 2022, da allora continuando per tutto il 2023, buona parte del 2024 e proseguendo all'attualità. Le dichiarazioni rese dalla madre in primo grado, ad avviso del risultano inveritiere e la Pt_1 relativa produzione documentale incompleta, in violazione ELobbligo di leale collaborazione previsto dall'art. 473-bis.18 c.p.c., condotta questa da valutarsi ai sensi degli artt. 116 comma 2 e 96 c.p.c. in quanto la sarebbe stata pienamente consapevole del lavoro svolto dalla figlia. Qualora nel corso del giudizio di Pt_2 primo grado fossero state fornite rappresentazioni corrette, ovvero nelle more la madre avesse risposto ai tentativi della difesa del di addivenire ad una definizione stragiudiziale sul punto, l'odierno appellante Pt_1 fa presente che il gravame non sarebbe stato depositato. Consegue dunque alla accertata indipendenza
4 economica della figlia anche l'erroneità del dispositivo della sentenza che pone a carico del padre Per_2 contributo mensile per il mantenimento del figlio Ad avviso EListante, si appalesa come equilibrato Per_1
e corretto riformare tale assetto con la previsione che i genitori provvedano al mantenimento diretto ciascuno del figlio con sé convivente e dunque il padre del figlio e la madre del figlio Quanto Persona_3 Per_1 alle condizioni economiche delle parti, al fine di aggiornare la rappresentazione della situazione patrimoniale e reddituale del padre, espone e documenta il medesimo di avere lavorato dal gennaio 2024 con contratto a tempo determinato, rinnovato tre volte e poi cessato il 20.12.2024, con mansioni di operaio e reddito medio netto pari a circa euro 1.700,00, comprensivi di straordinari svolti, di essere poi rimasto disoccupato fino al
19.02.2025 allorquando è stato assunto con contratto a tempo determinato fino al 20.04.2025 presso la Officine
NI OG di ZZ ELIL (BO) con stipendio netto di circa euro 1.750,00, contratto poi trasformato a tempo indeterminato. Deduce inoltre il SI. che, essendosi nel frattempo aggravate le Pt_1 condizioni debitorie di cui si è detto sopra, sta verificando la fattibilità di un procedimento per fallimento personale.
Tanto dedotto, chiede alla Corte, disattesa ogni contraria azione ed eccezione, in riforma Parte_1 della sentenza n. 2595/2024 del Tribunale di Bologna, di:
- In via preliminare ex art. 473-bis.31 comma 4 c.p.c., ordinare alle parti la produzione, ove non vi abbiano già provveduto con gli atti introduttivi, della documentazione ex art. 473-bis.12 c.p.c. aggiornata, in relazione alla modifica qui richiesta concernente esclusivamente i profili economici della decisione;
- Nel merito: - disporre la revoca degli obblighi contributivi nei confronti della figlia maggiorenne Per_2
in ragione della sua autosufficienza economica, e ciò con effetti sin dal ricorso per lo scioglimento del
[...] matrimonio;
- disporre il mantenimento diretto di a cura del padre e di a cura della Persona_3 Per_1 madre, con riserva di sollecitare all'esito della disclosure del complessivo assetto economico del nucleo familiare materno, e comunque esclusivamente nell'interesse dei minori, la disposizione di eventuale contribuzione al mantenimento di a carico della SI.ra Persona_3 Pt_2
Con vittoria di spese e compensi di lite.
3.- Con comparsa di risposta depositata in data 09.09.2025, si è costituita la SI.ra , domandando Parte_2 respingersi tutte le domande proposte dal ricorrente e il gravame, in quanto infondato in fatto ed in diritto o comunque non provato. Più nello specifico, ha fatto rilevare l'appellata come il SI. non abbia mai Pt_1 versato il contributo al mantenimento del figlio minore previsto già nella sentenza di separazione e poi Per_1 confermato in sede di divorzio, disinteressandosi completamente dei bisogni del minore e delle disposizioni del Tribunale, così come mai alcuna richiesta di rimborso di spese straordinarie sia stata avanzata dalla madre e, dunque, corrisposta neppure a favore della figlia del cui mantenimento oggi si discute. Tale negata Per_2 contribuzione, cui l'appellante non fa alcun cenno, ha creato importanti difficoltà economiche alla SI.ra che, come già rappresentato in primo grado, lavora a tempo indeterminato con un reddito mensile di Pt_2
5 circa euro 1.500,00 gravato da pignoramento del quinto per debiti contratti durante il matrimonio e non è titolare di diritti reali immobiliari. In conclusione si rivela del tutto infondata secondo la l'affermazione Pt_2 ELappellante circa l'esistenza di uno squilibrio rilevante, a suo sfavore, della condizione economica dei due nuclei familiari, se solo si considera che nell'anno 2024 e per buona parte di quest'anno il dichiara di Pt_1 avere svolto attività lavorativa dipendente con uno stipendio più elevato di quello ELappellata. Quanto alle proprie condizioni economiche, deduce la SI.ra come tutto il proprio nucleo familiare convivente, ivi Pt_2 compresa la propria madre, nata nel 1961, sia interamente a suo carico, salvo la figlia primogenita che Per_2 però non contribuisce alle spese comuni. Più nello specifico, dopo una prima esperienza lavorativa Per_2 come cassiera part-time presso il supermercato “Pam” fino a marzo 2024, con uno stipendio mensile di circa
700,00 €, ha avuto un periodo di inattività di 4 mesi, poi, alla fine del mese di agosto 2024, ha trovato un nuovo lavoro presso l'attività commerciale “Fashion Smoke” di con un contratto part-time di 30 ore Persona_4 settimanali che, dal mese di febbraio del corrente anno è stato trasformato in contratto a tempo indeterminato, con retribuzione mensile di circa euro 1.100. La figlia primogenita della coppia, al tempo (luglio 2024) in cui
è stata depositata la sentenza impugnata, non era quindi ancora economicamente autosufficiente, in quanto solo da febbraio 2025 la ragazza ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato che le garantisce una certa stabilità economica.
Tutto ciò premesso, insiste l'appellata per il rigetto ELappello, con vittoria in ogni caso delle Parte_2 spese del presente giudizio.
4.- All'udienza del 30 settembre 2025, presenti entrambi i difensori delle parti, il Consigliere relatore ha rilevato non risultare dagli atti notifica ELatto di impugnazione al Curatore speciale del minore nominato in primo grado, Avv. la difesa ELappellante ha chiesto termine per potere produrre prova Controparte_1 della notifica e la Corte ha rinviato la causa e concesso termine a parte appellante per il deposito della notifica ELatto di appello e del decreto di fissazione udienza al curatore speciale - In data 9 ottobre 2025 l'appellante ha provveduto al deposito della notifica del gravame all'Avv. All'udienza a tale scopo Controparte_1 fissata e svoltasi il 4 dicembre 2025, nessuno è comparso per il Curatore speciale, l'appellante e la parte appellata si sono riportate ai propri atti e alle rispettive istanze, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e la Corte, previa declaratoria di contumacia del Curatore speciale, ha trattenuto la causa in decisione.
5.- Ciò premesso in ordine allo svolgimento del processo e passando ora al merito, ritiene la Corte che l'unico motivo di appello proposto da sia fondato e meriti pertanto accoglimento nei termini di Parte_1 cui si dirà. E' documentalmente dimostrato e comunque in buona sostanza non contestato dalla stessa parte appellata che la figlia abbia raggiunto l'indipendenza economica, e ciò a decorrere dal mese di Per_2 settembre 2024, atteso che l'assunzione di agosto 2024 con contratto a tempo determinato era evidentemente propedeutica alla successiva stabilizzazione a tempo indeterminato. dopo una prima esperienza Per_2
6 lavorativa come cassiera part-time presso il supermercato Pam prima in tirocinio (dal gennaio 2023) e poi con vari contratti a tempo determinato fino al mese di maggio 2024, ha avuto alcuni mesi di disoccupazione e successivamente, il 6 agosto 2024, è stata assunta con mansioni di commessa, con contratto a tempo parziale
(30 ore settimanali) e determinato, dalla ditta “Fashion Smoke di Giunta Manuela” di Castel Maggiore (BO), contratto poi trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato in data 07.02.2025. La retribuzione netta mensile risulta essere di circa euro 1.132. Avuto riguardo alla esperienza lavorativa complessivamente maturata dalla figlia al tipo di contratto di lavoro stipulato e all'entità dello stipendio percepito, reputa Per_2 questa Corte come la figlia primogenita della coppia possa ormai dirsi stabilmente inserita nel circuito del lavoro e abbia raggiunto una sua autonomia economica. Ne deriva che devono essere revocati gli obblighi contributivi di entrambi i genitori nei confronti della figlia maggiorenne dall'inizio del mese di Per_2 settembre 2024.
Quanto al contributo al mantenimento ordinario dei figli di anni diciannove, convivente con il Persona_3 padre, e di anni diciassette, collocato presso la madre, tenuto conto che la madre non deve più Per_1 provvedere al mantenimento ordinario di con lei convivente e che entrambi i genitori non devono più Per_2 sostenere le spese straordinarie per la predetta, è necessario procedere nuovamente ad una valutazione comparativa delle situazioni economico-reddituali di entrambi i genitori. L'appellante padre, il quale, come già detto, vive con il figlio studente della quarta superiore ELIstituto Maiorana di San Persona_3
Lazzaro, indirizzo metalmeccanico, in appartamento condotto in locazione con un canone di circa euro 600 mensili, nell'anno 2024 ha lavorato con vari contratti a tempo determinato e mansioni di operaio per società di ZO RE (BO), traendone un reddito medio netto pari a circa euro 1.700 mensili, comprensivi di straordinari svolti, dopo un periodo di disoccupazione, il 19.02.2025 è stato assunto dalla società Officine
NI OG di ZZ ELIL (BO) con contratto a tempo determinato sino al 20.04.2025, poi trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato (mansioni di operaio-saldatore), con retribuzione mensile di circa euro 1.800; nell'anno di imposta 2024 il SI. ha percepito un reddito imponibile pari Pt_1 ad euro 27.058,00 con imposta netta di euro 4.075, permane la sua rilevante esposizione debitoria che alla data del 7 febbraio 2024 ammontava alla ingente somma di euro 62.594,61 in relazione alla quale l'odierno appellante afferma di stare verificando la fattibilità di un “procedimento per fallimento personale”, con richiesta di certificazione già inoltrata all'Agenzia delle Entrate da parte di ente privato incaricato a tal fine.
Di par suo, l'appellata la quale vive con la propria madre, nata nel 1961, dunque ancora in età Parte_2 da lavoro, percettrice nell'anno 2023 di indennità di disoccupazione, con la figlia maggiorenne ed Per_2 economicamente autosufficiente, e con il figlio di anni diciassette, in appartamento condotto in Per_1 locazione con un canone di euro 500 mensili, lavora a tempo pieno come magazziniera in forza di un contratto a tempo indeterminato presso la sede di Bentivoglio della LIS Group S.r.l. traendone un reddito netto mensile di circa euro 1.510,00, ha percepito nell'anno di imposta 2023 un reddito imponibile pari ad euro 23.818,00
7 con imposta netta di euro 3.358,00, allega di essere gravata da numerosi debiti senza tuttavia produrre idonea documentazione dalla quale possa ricavarsi la fonte, l'esatto stato ed il preciso ammontare ELesposizione debitoria, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure - anche nel presente grado di appello la Pt_2 dopo avere esposto di trarre dalla propria attività lavorativa un reddito netto mensile di euro 1.500, si limita ad allegare che la propria retribuzione è gravata da pignoramento del quinto per debiti contratti durante il matrimonio.
Orbene, pur percependo allo stato il una retribuzione mensile di circa euro 250 più elevata di quella Pt_1 della non può non tenersi conto da un lato della notevole esposizione debitoria ELappellante, Pt_2 dall'altro della circostanza che la vive con la propria madre, ancora in età da lavoro, e con la figlia Pt_2 maggiorenne economicamente autosufficiente Pare dunque equo e adeguato stabilire che Per_2 [...] provveda al mantenimento diretto del figlio con lui convivente e che Pt_1 Persona_3 Parte_2 provveda al mantenimento diretto del figlio presso di lei collocato, con revoca del contributo mensile Per_1 di euro 150,00 già posto a carico del padre, a decorrere dall'inizio del mese di settembre 2024, e fermo restando l'obbligo di ciascun genitore di sostenere le spese straordinarie per i due figli nella misura della metà ciascuno.
La natura e l'esito complessivo del giudizio e l'essere la decisione in parte fondata su circostanze sopravvenute giustifica la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 2595/2024 del Tribunale di Bologna, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede, in parziale accoglimento ELappello:
I.- REVOCA ogni obbligo contributivo dei genitori e nei confronti della Parte_1 Parte_2 figlia maggiorenne per avere questa raggiunto l'indipendenza economica all'inizio del mese di Per_2 settembre 2024;
II.- CONFERMA il mantenimento diretto del figlio da parte del padre con Persona_3 Parte_1 lui convivente e STABILISCE il mantenimento diretto del figlio minore da parte della madre Per_1 Pt_2 presso la quale è stabilmente collocato, REVOCANDO il contributo mensile al mantenimento del
[...] figlio posto a carico del padre;
Per_1
III.- CONFERMA la partecipazione di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie da sostenersi per i figli e secondo quanto previsto e disciplinato dal Persona_3 Per_1
Protocollo del Tribunale di Bologna;
IV.- COMPENSA integralmente le spese di lite del primo grado e del presente grado di appello.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna in data 04.12.2025.
Il Presidente
(Dott. Rosario Lionello Rossino)
8 Il Consigliere est. (Dott.ssa Anna Orlandi)
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rosario Lionello Rossino Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G 607/2025 promosso da:
(C.F. nato in [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Bologna in via Torino n. 8, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marco Bettoni e Annalisa Gaudiello del foro di Bologna, con domicilio eletto presso e nel loro studio sito in Bologna alla via Monte Grappa n. 16;
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ) nata in [...] in data [...] e residente a Parte_2 C.F._2
Bologna in via Ettore Bidone n. 8, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Sabrina Pagliani e Simone Treré del foro di Bologna, con domicilio eletto presso e nello studio della prima sito in Bologna alla via Arienti
n. 37;
APPELLATA
e di
AVV. (C.F. ) del foro di Bologna quale Curatore Controparte_1 C.F._3 speciale del minore (C.F. nato a [...] il Persona_1 C.F._4
28.09.2008 e residente a [...];
APPELLATA CONTUMACE
1 Procuratore Generale
INTERVENUTO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza definitiva n. 2595/2024 del 10.07.2024, pubblicata in data
07.10.2024, del Tribunale di Bologna, avente ad oggetto divorzio - scioglimento del matrimonio;
CONCLUSIONI: All'udienza del 4 dicembre 2025 le parti discutevano la causa, riportandosi ai rispettivi atti e insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, in particolare l'appellante Parte_1 concludeva chiedendo alla Corte di Appello di: “…Nel merito: 1) disporre la revoca degli obblighi
[...] contributivi nei confronti della figlia maggiorenne , in ragione della sua autosufficienza Persona_2 economica, e ciò con effetti sin dal ricorso per scioglimento del matrimonio;
2) disporre il mantenimento diretto di a cura del padre e di a cura della madre, con riserva di sollecitare, Persona_3 Per_1 all'esito della disclosure del complessivo assetto economico del nucleo familiare materno, e comunque esclusivamente nell'interesse dei minori, la disposizione di eventuale contribuzione al mantenimento di
a carico della SI.ra . Con ogni più ampia riserva. Con vittoria di spese e Persona_3 Pt_2 competenze, da liquidarsi ex D.M. 55/2014, oltre accessori”, l'appellata rassegnava le Parte_2 seguenti conclusioni: “Rigettare tutte le domande proposte dal ricorrente e l'appello perché infondato in fatto e/o in diritto e/o non provato in ragione di quanto esposto in atti. Con vittoria, in ogni caso, di spese, compenso per assistenza legale ex d.m. Giustizia 55/2014, 15% spese forfettarie, C.P.A. 4% e Iva, del presente giudizio”.
LA CORTE udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con sentenza emessa il 10 luglio 2024 e pubblicata in data 7 ottobre 2024, il Tribunale di Bologna, pronunciandosi sul ricorso per scioglimento del matrimonio proposto da nei confronti Parte_1 della moglie - preliminarmente dato atto che, per effetto della sentenza parziale pronunciata Parte_2 in data 05.09.2023, era ormai sciolto il vincolo matrimoniale tra i predetti, con conseguente definitiva modifica del relativo status a fare data dal passaggio in giudicato della relativa sentenza - stabiliva l'affidamento condiviso ai genitori del figlio secondogenito (nato il [...]) con stabile Persona_3 collocazione presso la residenza paterna in Bologna alla via Torino n. 8 e visite materne libere, tenuto conto della volontà e degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, l'affidamento ai Servizi
Sociali del figlio terzogenito (nato il [...]) a cui erano attributi compiti di occuparsi in via Per_1
2 esclusiva di tutti gli aspetti afferenti alla sfera sanitaria del minore, di organizzare in stretta sinergia con la un percorso di recupero della socialità, anche tramite la previsione della frequentazione di un Pt_3 centro diurno, nonché di regolamentare le visite paterne, nominava Curatore speciale del minore Per_1
l'Avv. del foro di Bologna, confermava lo stabile collocamento di presso la Controparte_1 Per_1 residenza materna in Bologna alla via Ettore Bidone n. 8, confermava il mantenimento diretto della figlia più grande (nata il [...]), maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, da Per_2 parte della madre, con lei ancora convivente, rigettava la domanda di Parte_2 Parte_1 di revoca di ogni obbligo contributivo nei confronti della figlia primogenita confermava il Per_2 mantenimento diretto del figlio secondogenito ancora minorenne, da parte del padre, con Persona_3 lui convivente, rideterminava quanto dovuto da a a titolo di contributo Parte_1 Parte_2 economico al mantenimento ordinario del figlio minore nel minor importo complessivo di € Per_1
150,00, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat e da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, disponeva che ciascuno dei genitori partecipasse nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli e secondo quanto previsto e disciplinato dal relativo Per_2 Persona_3 Per_1
Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna e disponeva l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio. A fondamento della decisione in ordine agli aspetti economici, il Giudice di prime cure rilevava preliminarmente che la dedotta circostanza della intervenuta indipendenza economica della figlia primogenita sempre contestata dalla madre, fosse rimasta priva di dimostrazione, in quanto Per_2 meramente allegata e mai supportata da alcuna idonea produzione documentale, non potendo considerarsi conseguita autonoma capacità reddituale alla luce delle caratteristiche proprie ELunica esperienza lavorativa di cui vi era prova in atti (contratto di lavoro a tempo parziale presso supermercato Pam dallo
02.05.2023 al 31.08.2023 con retribuzione mensile di circa euro 685) con conseguente rigetto della domanda avanzata dal ricorrente padre volta ad ottenere la revoca di ogni obbligo contributivo nei confronti della figlia Quanto al mantenimento ordinario dei figli collocato Per_2 Persona_3 stabilmente presso la residenza paterna e collocato stabilmente presso la residenza della madre, il Per_1
Giudice di prime cure osservava, da un lato, che il SI. il quale vive insieme al secondogenito in Pt_1 appartamento condotto in locazione a Bologna con canone di euro 600 mensili, dopo un periodo di disoccupazione di circa otto mesi nel 2023, con conseguente percepimento della indennità Naspi, era stato assunto nel gennaio 2024 con contratto a tempo determinato da società di ZO RE (BO) con la mansione di operaio nel settore metalmeccanico e retribuzione mensile pari ad euro 1.685 e risultava gravato da una massa debitoria di formazione eterogenea che al febbraio 2024 ammontava all'ingente somma di euro 62.594,91 e, dall'altro, che la SI.ra la quale vive insieme alla propria madre (cl. Pt_2
1961), alla figlia primogenita e al figlio minore in appartamento condotto in locazione al canone Per_1 di euro 500 mensili, lavora come magazziniera presso la sede di Bentivoglio (BO) della LIS Group S.r.l.
3 - che nel gennaio 2020 l'ha assunta a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato - e nel triennio
2020-2022 ha ritratto dall'attività lavorativa svolta un reddito mensile quantificabile all'incirca nell'importo di euro 1.510,00, allega di essere gravata da innumerevoli debiti, senza tuttavia fornire documentazione sufficiente a ricavarne con certezza la fonte, l'esatto stato e il preciso ammontare (vi sono in atti certificazione della esposizione debitoria nei confronti del Comune di Bologna, pari a complessivi
€ 6.388,57, risalente nel tempo, essendo datata 13.08.2022, dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi risultanti dalle cartelle a lei riferibili del 18.04.2023 e busta paga del maggio 2023, dalla quale emerge la cessione di quota dello stipendio precisamente per € 153,00). In base ad un esame delle situazioni economico-reddituali delle parti così come sopra sinteticamente riportate, il Tribunale di
Bologna riteneva essere emerso un quadro che, per quanto critico per entrambe, vedeva il in Pt_1 posizione senz'altro deteriore in capo alla e ciò non solo per la posizione lavorativa degli ex Pt_2 coniugi, più solida quella della non stabile quella del ma anche, soprattutto, per la notevole Pt_2 Pt_1 esposizione debitoria del ricorrente di cui il medesimo ha fornito idonea prova documentale. Ravvisata dunque la sussistenza di uno squilibrio economico reddituale tra le parti, il Giudice di prime cure reputava ragionevole rideterminare il contributo paterno da euro 200,00 mensili, fissato nell'ordinanza resa a verbale di udienza dello 02.08.2023, ad euro 150.
2.- Con appello depositato in data 06.04.2025, il SI. ha impugnato detta sentenza Parte_1 chiedendone la sostanziale riforma quanto agli aspetti di natura economica, in particolare delle statuizioni in punto ad autosufficienza economica della figlia e conseguenti decisioni concernenti la disciplina Per_2 complessiva del mantenimento ordinario dei figli, in quanto ingiusta, illogica, non sufficientemente motivata e contraddittoria rispetto alle risultanze del procedimento. L'appellante si duole in primo luogo di una illogica o comunque erronea valutazione degli elementi istruttori confluiti nel giudizio - con violazione ELart. 337 septies c.c. - nonché del comportamento processuale della parte convenuta - con violazione ELart. 473-bis.28
c.p.c. - rispetto alla domanda di revoca ELobbligo di contribuzione in relazione all'intervenuta autosufficienza economica della figlia Infatti, come riportato nell'atto introduttivo e successivamente Per_2 comprovato dall'esame dei documenti versati in atti o acquisiti dal ricorrente, la figlia avrebbe iniziato Per_2
a lavorare nell'anno 2022, da allora continuando per tutto il 2023, buona parte del 2024 e proseguendo all'attualità. Le dichiarazioni rese dalla madre in primo grado, ad avviso del risultano inveritiere e la Pt_1 relativa produzione documentale incompleta, in violazione ELobbligo di leale collaborazione previsto dall'art. 473-bis.18 c.p.c., condotta questa da valutarsi ai sensi degli artt. 116 comma 2 e 96 c.p.c. in quanto la sarebbe stata pienamente consapevole del lavoro svolto dalla figlia. Qualora nel corso del giudizio di Pt_2 primo grado fossero state fornite rappresentazioni corrette, ovvero nelle more la madre avesse risposto ai tentativi della difesa del di addivenire ad una definizione stragiudiziale sul punto, l'odierno appellante Pt_1 fa presente che il gravame non sarebbe stato depositato. Consegue dunque alla accertata indipendenza
4 economica della figlia anche l'erroneità del dispositivo della sentenza che pone a carico del padre Per_2 contributo mensile per il mantenimento del figlio Ad avviso EListante, si appalesa come equilibrato Per_1
e corretto riformare tale assetto con la previsione che i genitori provvedano al mantenimento diretto ciascuno del figlio con sé convivente e dunque il padre del figlio e la madre del figlio Quanto Persona_3 Per_1 alle condizioni economiche delle parti, al fine di aggiornare la rappresentazione della situazione patrimoniale e reddituale del padre, espone e documenta il medesimo di avere lavorato dal gennaio 2024 con contratto a tempo determinato, rinnovato tre volte e poi cessato il 20.12.2024, con mansioni di operaio e reddito medio netto pari a circa euro 1.700,00, comprensivi di straordinari svolti, di essere poi rimasto disoccupato fino al
19.02.2025 allorquando è stato assunto con contratto a tempo determinato fino al 20.04.2025 presso la Officine
NI OG di ZZ ELIL (BO) con stipendio netto di circa euro 1.750,00, contratto poi trasformato a tempo indeterminato. Deduce inoltre il SI. che, essendosi nel frattempo aggravate le Pt_1 condizioni debitorie di cui si è detto sopra, sta verificando la fattibilità di un procedimento per fallimento personale.
Tanto dedotto, chiede alla Corte, disattesa ogni contraria azione ed eccezione, in riforma Parte_1 della sentenza n. 2595/2024 del Tribunale di Bologna, di:
- In via preliminare ex art. 473-bis.31 comma 4 c.p.c., ordinare alle parti la produzione, ove non vi abbiano già provveduto con gli atti introduttivi, della documentazione ex art. 473-bis.12 c.p.c. aggiornata, in relazione alla modifica qui richiesta concernente esclusivamente i profili economici della decisione;
- Nel merito: - disporre la revoca degli obblighi contributivi nei confronti della figlia maggiorenne Per_2
in ragione della sua autosufficienza economica, e ciò con effetti sin dal ricorso per lo scioglimento del
[...] matrimonio;
- disporre il mantenimento diretto di a cura del padre e di a cura della Persona_3 Per_1 madre, con riserva di sollecitare all'esito della disclosure del complessivo assetto economico del nucleo familiare materno, e comunque esclusivamente nell'interesse dei minori, la disposizione di eventuale contribuzione al mantenimento di a carico della SI.ra Persona_3 Pt_2
Con vittoria di spese e compensi di lite.
3.- Con comparsa di risposta depositata in data 09.09.2025, si è costituita la SI.ra , domandando Parte_2 respingersi tutte le domande proposte dal ricorrente e il gravame, in quanto infondato in fatto ed in diritto o comunque non provato. Più nello specifico, ha fatto rilevare l'appellata come il SI. non abbia mai Pt_1 versato il contributo al mantenimento del figlio minore previsto già nella sentenza di separazione e poi Per_1 confermato in sede di divorzio, disinteressandosi completamente dei bisogni del minore e delle disposizioni del Tribunale, così come mai alcuna richiesta di rimborso di spese straordinarie sia stata avanzata dalla madre e, dunque, corrisposta neppure a favore della figlia del cui mantenimento oggi si discute. Tale negata Per_2 contribuzione, cui l'appellante non fa alcun cenno, ha creato importanti difficoltà economiche alla SI.ra che, come già rappresentato in primo grado, lavora a tempo indeterminato con un reddito mensile di Pt_2
5 circa euro 1.500,00 gravato da pignoramento del quinto per debiti contratti durante il matrimonio e non è titolare di diritti reali immobiliari. In conclusione si rivela del tutto infondata secondo la l'affermazione Pt_2 ELappellante circa l'esistenza di uno squilibrio rilevante, a suo sfavore, della condizione economica dei due nuclei familiari, se solo si considera che nell'anno 2024 e per buona parte di quest'anno il dichiara di Pt_1 avere svolto attività lavorativa dipendente con uno stipendio più elevato di quello ELappellata. Quanto alle proprie condizioni economiche, deduce la SI.ra come tutto il proprio nucleo familiare convivente, ivi Pt_2 compresa la propria madre, nata nel 1961, sia interamente a suo carico, salvo la figlia primogenita che Per_2 però non contribuisce alle spese comuni. Più nello specifico, dopo una prima esperienza lavorativa Per_2 come cassiera part-time presso il supermercato “Pam” fino a marzo 2024, con uno stipendio mensile di circa
700,00 €, ha avuto un periodo di inattività di 4 mesi, poi, alla fine del mese di agosto 2024, ha trovato un nuovo lavoro presso l'attività commerciale “Fashion Smoke” di con un contratto part-time di 30 ore Persona_4 settimanali che, dal mese di febbraio del corrente anno è stato trasformato in contratto a tempo indeterminato, con retribuzione mensile di circa euro 1.100. La figlia primogenita della coppia, al tempo (luglio 2024) in cui
è stata depositata la sentenza impugnata, non era quindi ancora economicamente autosufficiente, in quanto solo da febbraio 2025 la ragazza ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato che le garantisce una certa stabilità economica.
Tutto ciò premesso, insiste l'appellata per il rigetto ELappello, con vittoria in ogni caso delle Parte_2 spese del presente giudizio.
4.- All'udienza del 30 settembre 2025, presenti entrambi i difensori delle parti, il Consigliere relatore ha rilevato non risultare dagli atti notifica ELatto di impugnazione al Curatore speciale del minore nominato in primo grado, Avv. la difesa ELappellante ha chiesto termine per potere produrre prova Controparte_1 della notifica e la Corte ha rinviato la causa e concesso termine a parte appellante per il deposito della notifica ELatto di appello e del decreto di fissazione udienza al curatore speciale - In data 9 ottobre 2025 l'appellante ha provveduto al deposito della notifica del gravame all'Avv. All'udienza a tale scopo Controparte_1 fissata e svoltasi il 4 dicembre 2025, nessuno è comparso per il Curatore speciale, l'appellante e la parte appellata si sono riportate ai propri atti e alle rispettive istanze, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e la Corte, previa declaratoria di contumacia del Curatore speciale, ha trattenuto la causa in decisione.
5.- Ciò premesso in ordine allo svolgimento del processo e passando ora al merito, ritiene la Corte che l'unico motivo di appello proposto da sia fondato e meriti pertanto accoglimento nei termini di Parte_1 cui si dirà. E' documentalmente dimostrato e comunque in buona sostanza non contestato dalla stessa parte appellata che la figlia abbia raggiunto l'indipendenza economica, e ciò a decorrere dal mese di Per_2 settembre 2024, atteso che l'assunzione di agosto 2024 con contratto a tempo determinato era evidentemente propedeutica alla successiva stabilizzazione a tempo indeterminato. dopo una prima esperienza Per_2
6 lavorativa come cassiera part-time presso il supermercato Pam prima in tirocinio (dal gennaio 2023) e poi con vari contratti a tempo determinato fino al mese di maggio 2024, ha avuto alcuni mesi di disoccupazione e successivamente, il 6 agosto 2024, è stata assunta con mansioni di commessa, con contratto a tempo parziale
(30 ore settimanali) e determinato, dalla ditta “Fashion Smoke di Giunta Manuela” di Castel Maggiore (BO), contratto poi trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato in data 07.02.2025. La retribuzione netta mensile risulta essere di circa euro 1.132. Avuto riguardo alla esperienza lavorativa complessivamente maturata dalla figlia al tipo di contratto di lavoro stipulato e all'entità dello stipendio percepito, reputa Per_2 questa Corte come la figlia primogenita della coppia possa ormai dirsi stabilmente inserita nel circuito del lavoro e abbia raggiunto una sua autonomia economica. Ne deriva che devono essere revocati gli obblighi contributivi di entrambi i genitori nei confronti della figlia maggiorenne dall'inizio del mese di Per_2 settembre 2024.
Quanto al contributo al mantenimento ordinario dei figli di anni diciannove, convivente con il Persona_3 padre, e di anni diciassette, collocato presso la madre, tenuto conto che la madre non deve più Per_1 provvedere al mantenimento ordinario di con lei convivente e che entrambi i genitori non devono più Per_2 sostenere le spese straordinarie per la predetta, è necessario procedere nuovamente ad una valutazione comparativa delle situazioni economico-reddituali di entrambi i genitori. L'appellante padre, il quale, come già detto, vive con il figlio studente della quarta superiore ELIstituto Maiorana di San Persona_3
Lazzaro, indirizzo metalmeccanico, in appartamento condotto in locazione con un canone di circa euro 600 mensili, nell'anno 2024 ha lavorato con vari contratti a tempo determinato e mansioni di operaio per società di ZO RE (BO), traendone un reddito medio netto pari a circa euro 1.700 mensili, comprensivi di straordinari svolti, dopo un periodo di disoccupazione, il 19.02.2025 è stato assunto dalla società Officine
NI OG di ZZ ELIL (BO) con contratto a tempo determinato sino al 20.04.2025, poi trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato (mansioni di operaio-saldatore), con retribuzione mensile di circa euro 1.800; nell'anno di imposta 2024 il SI. ha percepito un reddito imponibile pari Pt_1 ad euro 27.058,00 con imposta netta di euro 4.075, permane la sua rilevante esposizione debitoria che alla data del 7 febbraio 2024 ammontava alla ingente somma di euro 62.594,61 in relazione alla quale l'odierno appellante afferma di stare verificando la fattibilità di un “procedimento per fallimento personale”, con richiesta di certificazione già inoltrata all'Agenzia delle Entrate da parte di ente privato incaricato a tal fine.
Di par suo, l'appellata la quale vive con la propria madre, nata nel 1961, dunque ancora in età Parte_2 da lavoro, percettrice nell'anno 2023 di indennità di disoccupazione, con la figlia maggiorenne ed Per_2 economicamente autosufficiente, e con il figlio di anni diciassette, in appartamento condotto in Per_1 locazione con un canone di euro 500 mensili, lavora a tempo pieno come magazziniera in forza di un contratto a tempo indeterminato presso la sede di Bentivoglio della LIS Group S.r.l. traendone un reddito netto mensile di circa euro 1.510,00, ha percepito nell'anno di imposta 2023 un reddito imponibile pari ad euro 23.818,00
7 con imposta netta di euro 3.358,00, allega di essere gravata da numerosi debiti senza tuttavia produrre idonea documentazione dalla quale possa ricavarsi la fonte, l'esatto stato ed il preciso ammontare ELesposizione debitoria, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure - anche nel presente grado di appello la Pt_2 dopo avere esposto di trarre dalla propria attività lavorativa un reddito netto mensile di euro 1.500, si limita ad allegare che la propria retribuzione è gravata da pignoramento del quinto per debiti contratti durante il matrimonio.
Orbene, pur percependo allo stato il una retribuzione mensile di circa euro 250 più elevata di quella Pt_1 della non può non tenersi conto da un lato della notevole esposizione debitoria ELappellante, Pt_2 dall'altro della circostanza che la vive con la propria madre, ancora in età da lavoro, e con la figlia Pt_2 maggiorenne economicamente autosufficiente Pare dunque equo e adeguato stabilire che Per_2 [...] provveda al mantenimento diretto del figlio con lui convivente e che Pt_1 Persona_3 Parte_2 provveda al mantenimento diretto del figlio presso di lei collocato, con revoca del contributo mensile Per_1 di euro 150,00 già posto a carico del padre, a decorrere dall'inizio del mese di settembre 2024, e fermo restando l'obbligo di ciascun genitore di sostenere le spese straordinarie per i due figli nella misura della metà ciascuno.
La natura e l'esito complessivo del giudizio e l'essere la decisione in parte fondata su circostanze sopravvenute giustifica la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 2595/2024 del Tribunale di Bologna, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede, in parziale accoglimento ELappello:
I.- REVOCA ogni obbligo contributivo dei genitori e nei confronti della Parte_1 Parte_2 figlia maggiorenne per avere questa raggiunto l'indipendenza economica all'inizio del mese di Per_2 settembre 2024;
II.- CONFERMA il mantenimento diretto del figlio da parte del padre con Persona_3 Parte_1 lui convivente e STABILISCE il mantenimento diretto del figlio minore da parte della madre Per_1 Pt_2 presso la quale è stabilmente collocato, REVOCANDO il contributo mensile al mantenimento del
[...] figlio posto a carico del padre;
Per_1
III.- CONFERMA la partecipazione di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie da sostenersi per i figli e secondo quanto previsto e disciplinato dal Persona_3 Per_1
Protocollo del Tribunale di Bologna;
IV.- COMPENSA integralmente le spese di lite del primo grado e del presente grado di appello.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna in data 04.12.2025.
Il Presidente
(Dott. Rosario Lionello Rossino)
8 Il Consigliere est. (Dott.ssa Anna Orlandi)
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