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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/09/2025, n. 1726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1726 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 17-09-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 4090 dell'anno 2024
OGGETTO
Impugnativa disconoscimento rapporto di lavoro agricolo
TRA
(CF ), elett.te dom.ta presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Marco Ippolito Matano (CF ,) che la rappresenta e C.F._2 difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico.
Ricorrente
E
, CF , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Ida Verrengia ( ), giusta C.F._3 procura generale alle liti in atti.
Resistente
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per l' : come da memoria difensiva. CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 05.06.2024, la ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' esponendo: di aver lavorato alle CP_1 dipendenze della impresa agricola AN UI, con qualifica di operaio agricolo a tempo determinato e mansioni di cui all'area II, Liv. A, del CCNL Agricoltura e
Florovivaisti, nonché del Contratto Integrativo Provinciale di Caserta;
di aver stipulato contratti di lavoro a tempo determinato dal 25.06.2017 al 31.28.2017 per n. 10 gg di lavoro, dall'08.08.2018 al 31.12.2018, per n. 102 gg di lavoro;
di aver osservato un orario di lavoro dal lunedì al sabato dalle ore 6:30 alle 13:00 nel periodo estivo, e dalle 7:00 alle 1 14:00 nel periodo invernale, con un'ora di pausa pranzo dalle 12 alle 13; di aver prestato la propria attività lavorativa nei fondi gestiti dal sig. AN UI nel Comune di
Falciano del Massico – Loc. Cappelloni;
che il sig. AN UI organizzava i turni di lavoro, indicava le attività lavorative da svolgere, esercitava il potere disciplinare e provvedeva al pagamento della retribuzione.
Esponeva l'istante di aver svolto, nel corso del rapporto di lavoro in oggetto, mansioni di raccoglitrice, attività di diradamento delle pesche, della loro raccolta e dell'incassettamento, di addetta alla semina e raccolta di ortaggi e verdure quali fagiolini, ZA e zucchine, nonché gestione ed organizzazione del melaio, con la sistemazione delle mele in maturazione;
assumeva infine di essere stata sottoposta a visita medica di controllo e di aver percepito la retribuzione di cui alle buste paga. CP_ Deduceva che l' con il provvedimento impugnato, aveva provveduto senza alcuna motivazione specifica, alla rettifica dell'elenco dei braccianti agricoli, disconoscendo integralmente le giornate di lavoro annotate per gli anni 2017 e 2018; lamentava l'illegittimità del provvedimento, avendo ella effettivamente lavorato alle dipendenze della azienda agricola AN UI. Concludeva perché fosse accertata l'effettiva ricorrenza del rapporto di lavoro alle dipendenze del datore indicato per gli anni 2017 e 2018; chiedeva accertarsi e dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento, come periodi utili ai fini contributivi, delle giornate lavorative prestate dal 25.06.2017 al
31.28.2017 per n. 10 gg di lavoro, b) dal 08.08.2018 al 31.12.2018 per n. 102 gg di lavoro effettivo, ed al suo inserimento nell'elenco dei braccianti agricoli;
accertare e dichiarare l'illegittimità ed inefficacia dei provvedimenti di disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo a tempo determinato per gli anni 2017 e 2018 impugnati e, per l'effetto annullarli. Con vittoria di spese processuali ed attribuzione.
L' si costituiva con memoria depositata in data 23.10.2024, contestando CP_1 la domanda ed osservando che la cancellazione della ricorrente dagli elenchi dei braccianti agricoli e il disconoscimento del relativo rapporto di lavoro erano scaturiti da un accertamento n. .2000.28/03/2022.0225171; che lo stesso AN aveva CP_1 dichiarato agli ispettori di vendere i prodotti della sua azienda a blocco, ovvero con raccolta e trasporto a carico dell'acquirente, e che tale circostanza avrebbe trovato conferma nelle scritture contabili;
che la manodopera assunta e le giornate denunciate per il periodo oggetto di accertamento risultavano sproporzionate rispetto al fabbisogno dell'azienda agricola, anche considerando che lo stesso AN si occupava in prima persona dei fondi “nella sua qualità di coltivatore diretto”; che vi erano incongruenze
2 tra le dichiarazioni rese dalla ricorrente rispetto a quanto denunciato e dagli stessi lavoratori assunti;
che dalle dichiarazioni del AN emergeva che la manodopera bracciantile sarebbe stata utilizzata esclusivamente per la pulizia dalle erbacce e per lo spargimento del concime (e solo sporadicamente per la raccolta delle pesche); infine, che emergevano incongruenze in ordine alle modalità di pagamento ed ai prodotti della terra, posto che, ad avviso degli ispettori, “dal 2015 al 2018 1'attività agricola è riferibile esclusivamente alla frutta” e solo dal 2019 sarebbe stata avviata la produzione di ortaggi. Eccepiva infine che i verbali ispettivi erano assistiti da fede privilegiata sicché facevano piena prova contro il lavoratore.
Concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
All'udienza del 28.04.2025 l'Avv. Matano dichiarava che “per mero errore materiale nelle conclusioni del ricorso introduttivo è indicato in luogo della data 31-
12-2017, la data 31-28-2017 che quindi dev'essere corretta”.
Escussi i testi, all'esito della discussione di cui all'odierna udienza, questo
Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
* * * * *
La domanda è parzialmente fondata, e merita accoglimento per quanto di ragione.
Preliminarmente deve essere richiamato l'orientamento della S.C. cui questo giudicante presta la propria convinta adesione, secondo cui il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'art. 12, r.d. n. 1949/1940 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Da tale principio scaturisce, secondo i criteri generali del riparto dell'onere probatorio, che il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi (così Cass. 02-08-2012, n.13877; Cass.
11-02-2016, n.2739; Cass. 15-09-2017, n.21514; Cass. 16-05-2018, n.12001).
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta in atti e dalle dichiarazioni dei testi, questo Giudice ha tratto il convincimento dell'effettiva intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato della alle dipendenze della ditta AN UI, Pt_1 sia pur nei limiti di seguito indicati.
Esaminando le dichiarazioni dei testi, , collega della , ha Testimone_1 Pt_1 dichiarato:
3 “Sono bracciante agricola dal 1989. Conosco la ricorrente perché abbiamo lavorato insieme nel mese di Agosto del 2017 o 2018 nel Comune di Falciano del Massico alle dipendenze di AN UI. Il AN ha una azienda agricola sita in Via della
Stazione Cappelloni.
ADR: io lavoro in questa azienda iniziando dal periodo di Aprile-Maggio sino a
Dicembre; ho lavorato in questa azienda sin dal 1989 tutti gli anni, inizialmente ho lavorato con il padre di AN UI;
ho interrotto per qualche anno per stare vicino
a mio padre che non stava bene.
ADR: l'azienda di AN UI ha molti fondi ma noi lavoriamo sempre nel medesimo fondo nel quale si accede da via della Stazione e dal quale si può accedere ad altri fondi.
ADR: mi occupo di cogliere le pesche dagli alberi soprattutto quelle in più, selezionandole, anche per peso e grandezza e a seconda della loro grandezza, le posiziono in contenitori diversi.
ADR: la faceva le mie stesse mansioni. Preciso che nel 2017 la ricorrente Pt_1 lavorò per pochi giorni mentre l'anno 2018, nel mese di Agosto lavorò per più giorni.
ADR: nell'anno 2018, oltre a me ed alla ricorrente, lavorava anche la sig.ra
[...]
di cui non ricordo il nome, poi lavorava anche mia sorella, poi c'erano anche Per_1 tre ragazzi stranieri, tunisini di cui non ricordo i nomi.
ADR: nel 2018 mi recavo al lavoro con che era munita di auto e mi Parte_1 accompagnava lei;
altre volte mi recavo al lavoro accompagnata dal mio datore di lavoro. Negli anni successivi andavo al lavoro accompagnata dal mio datore, io non ho la macchina.
ADR una volta riempiti i contenitori con le pesche, questi venivano caricati da altri ragazzi sui camion e portati al mercato. I ragazzi in questione erano stranieri e non ricordo i loro nomi: uno di questi si faceva chiamare perché non sapevo il suo Per_2 nome vero;
di altri di questi ragazzi non ricordo i nomi.
ADR: l'estate si lavorava dalle 6 alle 13 ma quando faceva molto caldo si lavorava dalle 5,30 alle 12,00. Anche la osservava il medesimo orario di lavoro. Pt_1
ADR: nel mese di Aprile insieme alla ricorrente si raccoglievano i fagiolini e le fave;
a
Luglio si raccoglievano i cavolfiori anche a Ottobre, Novembre e Dicembre.
ADR con l'avvento dell'ora legale si lavorava dalle 7 alle 14. Anche la Pt_1 osservava questo orario di lavoro.
AD AVV Matano la ricorrente nel 2018 ha lavorato da Agosto sino a Dicembre, poi non
4 ce l'ha fatta più perché doveva stare vicino alla madre. In questo periodo hanno lavorato con me anche mia sorella, e . Persona_1 Parte_2
CP_ AD AVV Verrengia: sono stata convocata dagli ispettori dell' davanti ad un bar dove ho reso dichiarazioni che l'Ufficio mi rilegge e che confermo”.
Il teste ha dichiarato: “ADR sono in Italia dal 2012 e da allora sono Tes_2 venuto a vivere in questa zona. Lavoro in campagna e mi occupo di fare la frutta, pesche
e mele. Lavoro con che ha terreni in Cappaloni;
ho lavorato per questa Testimone_3 persona per due anni sino al 2018, poi ho cambiato. Ho lavorato dal 2019 con
[...]
che aveva terrenti in Mondragone, Falciano del Massico, Cappaloni. Facevo Pt_3 lavori in campagna, tutto l'anno, raccoglievo pesche, mele, verdura e seminavo anche.
ADR conosco perché, quando lavoravo con , prendevamo il Parte_1 Tes_3 caffè e facevamo la pausa pranzo insieme, questo nell'anno 2018, perché nell'anno
2017 l'ho vista poco. Lavoravamo in Cappaloni, e facevamo la frutta, le mele. La
[...] lavorava con Insieme a noi vi era una tunisina che poi è andata Pt_1 CP_2
a lavorare al nord, poi c'era una pachistana che ora non c'è più, poi c'era una tale
e che entrambe lavoravano con Loro lavoravano le Tes_1 Per_3 CP_2 pesche, poi anche le verdure, scartavano le pesche raccolte e messe nelle cassette e scartavano la frutta non buona o quelle di calibro più piccolo che venivano sistemate altrove.
ADR ho visto al dal luglio al Settembre 2018, l'ho vista poco nel 2017. Pt_1
ADR l'estensione del terreno dove lavoravo io era di dieci moggi, o anche di più, mentre
l'estensione del terreno dove lavorava la ricorrente era di sedici moggi circa.
Il Giudice rilegge le dichiarazioni al teste che le conferma”.
Dalle dichiarazioni della teste emerge come la , nel corso del rapporto Tes_1 Pt_1 dedotto in causa, abbia svolto mansioni specifiche – quelle di raccoglitrice – abbia collaborato con altri colleghi di lavoro, ed infine abbia percepito la retribuzione mensile.
A tale ultimo riguardo, le dichiarazioni risultano suffragate dalle risultanze documentali, avendo la difesa della ricorrente prodotto le buste paga (cfr. in atti).
Le dichiarazioni rese dalla teste – il cui rapporto di lavoro non è stato Tes_1 disconosciuto dall' e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, non avendo CP_1 essa mostrato alcun interesse economico nei confronti del proprio datore di lavoro ed avendo reso dichiarazioni lineari e corrispondenti a quanto dichiarato dal datore di CP_ lavoro dinanzi gli ispettori dell' - confermano la prospettazione attorea in ordine all'effettiva intercorrenza del rapporto di lavoro nell'anno 2018, e risultano altresì
5 avallate dalle risultanze della documentazione prodotta in atti.
In ordine ai periodi di effettiva prestazione, questo Giudice ritiene tuttavia vaghe le dichiarazioni in ordine alla sussistenza del rapporto lavorativo nell'anno 2017; al riguardo, peraltro, non può non tenersi conto di quanto dichiarato dalla stessa ricorrente, CP_ e riportato nel verbale ispettivo dell' per cui l'anno 2018 “è stato l'unico anno in cui ho lavorato in campagna” e ribadisco di aver lavorato per pianese solo nell'anno
2018… prima del 2018 non ho lavorato per nessuno”.
Quanto all'anno 2018, invece, la teste ha dichiarato che la ha lavorato Tes_1 Pt_1 da Agosto a Dicembre, mentre la ricorrente in sede ispettiva ha dichiarato di aver lavorato da marzo ad agosto;
questo Giudice ritiene plausibile la circostanza che, essendo decorsi due anni dallo svolgimento del lavoro (2018) all'ispezione (2020), i testi o la stessa ricorrente possano aver fatto confusione con i giorni ed i mesi effettivamente lavorati;
in ogni caso la circostanza dell'effettivo svolgimento del rapporto è confermata dal deposito in atti delle buste paga per i mesi da agosto a dicembre 2018. Sul punto, occorre aggiungere inoltre che il AN (cfr. pag. 3 del verbale allegato) ha precisato che “anche nel 2018 l'attività con i dipendenti è iniziata verso fine maggio inizio giugno. Preciso che l'attività con i dipendenti è iniziata sempre verso la fine di maggio di ogni anno”, pertanto è credibile che la abbia iniziato Pt_1 il lavoro in estate e non dal mese di Marzo.
Di contro, le dichiarazioni rese da non sono ritenute attendibili Tes_2 dal giudicante: premesso che il teste ha dichiarato di aver lavorato alle dipendenze di un titolare di azienda agricola diversa dal AN, egli ha riferito di aver visto la ricorrente nell'anno 2018 lavorare su un terreno diverso da quello in cui lavorava lui: ora, considerato che il teste e la avrebbero lavorato in due terreni differenti molto Pt_1 vasti (quindici moggi, quindi poco meno di 50.000 m.q. di terreno la , dieci Pt_1 moggi, circa 33.000 m.q. il teste) la rispettiva estensione fa ritenere inverosimile la circostanza per cui il teste e la ricorrente potessero incontrarsi sul lavoro e che il teste ricordasse le generalità della ricorrente. CP_ La teste , ispettrice dell' che ha reso la deposizione testimoniale Testimone_4 all'udienza del 12-02-2025, ha affermato: “ADR ho svolto una indagine ispettiva sull'azienda agricola di AN UI dal 2020, insieme a due colleghi.
ADR notammo che quasi tutti i prodotti agricoli della , erano solo prodotti CP_3 frutticoli sino al 2018 e dal 2019 anche ortaggi. Il AN ci ha dichiarato che questi prodotti erano venduti “a blocco” sulla pianta, cioè con raccolto e trasporto a carico
6 dell'acquirente, quindi l'attività di raccolta non era svolta dai braccianti della
[...] se non in minima parte;
ci ha inoltre dichiarato che i braccianti si limitavano CP_3
a togliere le erbacce. Tale dato è stato confermato dalle fatture che abbiamo esaminato: sulle fatture non era indicato il prezzo unitario e la quantità di prodotto, per cui abbiamo capito che la vendita era a blocco.
ADR abbiamo anche sentito tutti i dipendenti nel corso dell'accertamento. La Pt_1 dichiara di essere stata assunta nell'anno 2018 ma in un periodo da Marzo ad Agosto, mentre dai documenti dell'azienda risultava assunta dal Agosto a Dicembre 2018. La
disse di non aver lavorato in campagna prima del 2018 ma nel 2017 risultava Pt_1 assunta dal AN per qualche mese. Aveva dichiarato di essere stata retribuita con assegni, ma AN dichiarava che sino al 2018 aveva retribuito tutti i propri dipendenti in contanti. Con riguardo all'attività della lei aveva dichiarato di Pt_1 essersi occupata della pulizia delle erbacce, provvedendo a zappare il terreno per due
o tre giorni, ma aggiungendo anche di “aver fatto” fave, fagiolini e piselli. Ma il
AN aveva dichiarato di aver inserito queste colture nei propri fondi solo a partire dal 2019 ed infatti di queste colture, di fave, fagiolini e piselli, non vi è traccia nelle fatture della ditta sino al 2018. La dichiara di aver anche raccolto le pesche Pt_1 ad Agosto.
A tale riguardo la teste chiede al Giudice di poter consultare i verbali di accertamento in aiuto alla memoria;
il Giudice autorizza la teste a quanto richiesto.
ADR qualche altro dipendente della ha fatto riferimento alla presenza CP_3 della sui fondi. Pt_1
ADR: l'accertamento è durato da Ottobre 2020 al Marzo 2022. Abbiamo fatto degli accessi sui fondi, in particolare due, ad Ottobre 2020 abbiamo fatto il primo accesso: nel corso degli accessi non abbiamo mai trovato nessuno sui fondi intenti alla raccolta dei prodotti. Il AN ci ha fatto accedere ai fondi di sua proprietà.
Il Giudice rilegge le dichiarazioni alla teste che le conferma”.
L'altro Ispettore Inps De Ponte Giorgio, escusso all'udienza del 28.04.2025 ha dichiarato: “Ho effettuato unitamente ad altri due colleghi, e Testimone_4 [...]
accertamenti sull'azienda agricola AN UI. Pt_4
CP_ ADR effettuammo accertamenti – su segnalazione dell'ufficio prestazioni di
Caserta - su se la ditta AN UI esisteva come azienda agricola e se effettuava attività di tipo agricolo. Abbiamo acquisito fatture di vendita di prodotti agricoli della
cd “a mazza secca” cioè a dire di vendita sulla pianta e quindi senza CP_3
7 raccolta dei prodotti sugli alberi né trasporto degli stessi da parte della ditta produttrice. Infatti le fatture prevedevano l'indicazione “raccolta e trasporto a cura dell'acquirente”, come peraltro confermato dal titolare AN UI sentito da noi nel corso dell'accertamento.
ADR: la documentazione fiscale prodotta dalla ditta AN UI è stata carente in relazione alle retribuzioni presuntivamente erogate ai lavoratori;
per alcuni anni non è stata affatto prodotta.
ADR abbiamo ascoltato anche 10 lavoratori presuntivamente occupati dalla
[...]
Abbiamo ascoltato anche la . Questa signora ci ha detto di CP_3 Parte_1 aver lavorato solo nel 2018, da Marzo ad Agosto, e che nel 2017 non aveva lavorato per nessuno. La , aveva dichiarato di aver zappettato intorno alle piante di Pt_1 fagiolini e che per il resto non si ricordava niente, come peraltro riportato nel verbale di informazioni rese dalla . Aveva dichiarato di aver lavorato solo nel mese Pt_1 di Agosto per 30 giorni senza neanche un giorno di pausa e di aver lavorato anche da
Marzo a Luglio indicando in totale 102 giorni di lavoro per il 2018. La aveva Pt_1 dichiarato di aver percepito per tutto il 2018 una retribuzione diversa da quanto denunciato dal datore di lavoro.
Il teste aggiunge: la aveva dichiarato che i pagamenti delle retribuzioni Pt_1 venivano effettuati ogni 15 giorni a mezzo assegno postale, mentre il titolare aveva dichiarato che solo dal 2020 o 2019 aveva iniziato a corrispondere le retribuzioni a mezzo bonifico bancario, quindi con pagamenti tracciabili.
Il teste chiede di essere autorizzato a consultare gli atti dell'accertamento da lui eseguito, il Giudice vi consente.
ADR: La aveva dichiarato che il AN andava a prelevarla alle 5,30 del Pt_1 mattino, mentre il AN ha fatto riferimento ad un diverso orario, le 6,30 senza tuttavia indicare la tra le persone che lui prelevava per portarle al lavoro. Pt_1
AD AVV Verrengia: anche per gli ortaggi la vendita del prodotto era sulla pianta. Il
AN ci dichiarò che solo dal 2019 la sua ditta produceva ortaggi.
Il Giudice rilegge le dichiarazioni al teste che le conferma”.
Con riguardo alle dichiarazioni qui riportate, va evidenziato che non risultano dirimenti alcune circostanze addotte dagli Ispettori ai fini del disconoscimento;
in particolare, gli accessi sui fondi sono stati eseguiti negli anni 2020 e 2022, allorquando il rapporto di lavoro della era già cessato da tempo: se è vero che la vendita dei prodotti Pt_1 della avveniva a blocco con raccolta e trasporto a carico dell'acquirente, CP_3
8 gli stessi ispettori hanno ammesso che, se pur in minima parte, i braccianti si dedicavano anche alla raccolta di frutta e ortaggi;
infatti, dalle dichiarazioni (di AN) e della teste
(il cui rapporto di lavoro non è stato oggetto di disconoscimento) è Testimone_1 stato appurato che ci fossero lavoratori adibiti alla raccolta ed all'incassettamento (di pesche e mele) e in più lo stesso AN ha dichiarato di aver talvolta utilizzato la manodopera per la raccolta delle pesche.
Da tali risultanze – e considerato che le fatture di vendita dei prodotti agricoli non risultano versate in atti in una al verbale di accertamento - può ritenersi verosimile che non tutta la frutta venisse venduta “sull'albero” ma che una parte di essa fosse comunque destinata ad essere raccolta dagli operai.
Quanto alle modalità di pagamento, la ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto la paga
“con assegno postale ogni quindici giorni o in campagna o presso la mia abitazione, a volte venivo pagata con le altre…”; la dichiarazione è vaga, e la stessa precisazione del datore sulle differenti modalità adottate (in cui peraltro richiama anche il bonifico, mai menzionato dalla ricorrente) è da ritenersi non riguardante tutti i lavoratori, tenuto conto del numero di braccianti via via assunti annualmente, sicchè sia il ricordo del AN che quello della possono legittimamente apparire nebulosi e pertanto non Pt_1 possono assumere un valore decisivo ai fini del disconoscimento del rapporto dedotto in causa. CP_ Anche la circostanza, dichiarata dagli ispettori – e fatta propria dall' nella prospettazione difensiva - per cui sarebbe impossibile che la si sia occupata Pt_1 della verdura poiché “dal 2015 al 2018 1'attività agricola è riferibile esclusivamente alla frutta” non trova riscontro nelle dichiarazioni rese dallo stesso AN agli ispettori;
invero, in nessun punto della dichiarazione si legge che il AN avrebbe avviato la produzione di ortaggi a far data dal 2019; anzi, dalla dichiarazione resa il
16.10.2020 agli ispettori, il AN dichiara di avere “…10 moggi adibiti ad ortaggi, fagiolini, ZA, piselli, broccoletti. Questi prodotti…li produco da due anni” (cfr. pag. 3 del verbale ispettivo allegato), dunque sicuramente già dal 2018, anno cui la ricorrente ha dichiarato di “aver fatto i piselli, le fave, le pesche, i fagiolini” (cfr. dichiarazione della lavoratrice). E ancora, il AN dichiara che “Ho assunto qualche altra donna nel 2015 o 2016 ma sempre adibiti ad ortaggi” e “ho assunto un extracomunitario il quale è stato adibito nei campi coltivati ad ortaggi…nel 2018/2017”
(cfr. pag. 4 del verbale ispettivo allegato). Dalle richiamate risultanze documentali è quindi verosimile che la si sia occupata sia di raccogliere la frutta che gli Pt_1
9 ortaggi.
Con riguardo agli orari di lavoro, l'ispettore riferisce che “La aveva Pt_1 dichiarato che il AN andava a prelevarla alle 5,30 del mattino, mentre il AN ha fatto riferimento ad un diverso orario, le 6,30 senza tuttavia indicare la Pt_1 tra le persone che lui prelevava per portarle al lavoro”; ora, la teste , ritenuta Tes_1 attendibile, ha dichiarato di essere stata accompagnata al lavoro dalla con Pt_1
l'auto guidata da quest'ultima; inoltre il datore di lavoro ha dichiarato che i dipendenti
“iniziano a lavorare alle ore 6.30”, circostanza diversa da quella di cui all'orario in cui prelevava i braccianti (spesso più di uno) per condurli sul fondo. Inoltre, avendo la
[...] lavorato solo un anno, è verosimile che il suo nome non sia stato tra quelli di cui Pt_1 il AN avesse una memoria più nitida.
In merito poi alla eccepita efficacia probatoria privilegiata dei verbali ispettivi, deve osservarsi che essa non riguarda l'intrinseca veridicità delle dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale;
infatti, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, “I verbali redatti dall' del Lavoro o dai CP_4 funzionari degli enti di previdenza ed assistenza, in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede sino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta che siano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti” (Cass. ord. 7-09-2023, n. 26086; v. anche, tra le molte, Cass.
n. 8946/2020; Cass. n. 20019/2018). La legge invece non attribuisce valore probatorio privilegiato in ordine alle altre e diverse circostanze di fatto (ad es. le dichiarazioni dei lavoratori escussi in sede ispettiva) che i verbalizzanti segnalano di aver accertato nel corso dell'inchiesta (per averle apprese o de relato o in seguito ad ispezione di documenti). I verbali, dunque, costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio
(Cass. ordinanza n. 36573 del 14.12.2022).
I verbali ispettivi, pertanto, e soprattutto l'attendibilità delle dichiarazioni dei braccianti rese agli ispettori pur rappresentando elementi di prova significativi, devono essere apprezzati nel contesto di tutte le risultanze istruttorie, incluse le dichiarazioni testimoniali e gli eventuali documenti prodotti dalle parti.
Dalle risultanze istruttorie emergono quindi gli elementi sintomatici della subordinazione quali l'osservanza di un orario di lavoro – sintomatico dell'inserimento
10 stabile del ricorrente nell'organizzazione del lavoro dell'azienda agricola – lo svolgimento di mansioni specifiche e la corresponsione di una retribuzione periodica.
Elementi tutti che confermano la effettiva intercorrenza del rapporto di lavoro tra la
[...]
e la , quest'ultima con mansioni di operaio agricolo;
ne consegue che, CP_3 Pt_1 anche sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali, può ritenersi raggiunta la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro intercorso nell'anno 2018 tra la ricorrente e l' , con la conseguenza che legittimamente la era stata Controparte_5 Pt_1 originariamente iscritta negli elenchi dei braccianti agricoli per quell'anno, sicché la sua successiva cancellazione deve ritenersi illegittimamente operata.
Pertanto, in conclusione, in parziale accoglimento della domanda, deve essere riconosciuto il diritto della sig.ra alla propria reiscrizione negli elenchi dei Pt_1 lavoratori agricoli per l'anno 2018 con il riconoscimento, ai fini contributivi, delle giornate lavorative prestate dal 08.08.2018 al 31.12.2018, per n. 102 gg di lavoro.
Le spese di lite sono compensate tra le parti in ragione del parziale accoglimento della domanda e della controvertibilità delle argomentazioni svolte.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla sig.ra nei confronti dell' , con ricorso depositato in data Parte_1 CP_1
05.06.2024, così provvede:
• Dichiara il diritto di alla iscrizione del proprio nominativo Parte_1 negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2018 con il riconoscimento, ai fini contributivi, delle giornate lavorative prestate dall' 08.08.2018 al 31.12.2018, per n. 102 giornate di lavoro;
• Rigetta la domanda per la restante parte;
• Compensa le spese di lite tra le parti.
Santa Maria Capua Vetere, 17-09-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 17-09-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 4090 dell'anno 2024
OGGETTO
Impugnativa disconoscimento rapporto di lavoro agricolo
TRA
(CF ), elett.te dom.ta presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Marco Ippolito Matano (CF ,) che la rappresenta e C.F._2 difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico.
Ricorrente
E
, CF , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Ida Verrengia ( ), giusta C.F._3 procura generale alle liti in atti.
Resistente
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per l' : come da memoria difensiva. CP_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 05.06.2024, la ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' esponendo: di aver lavorato alle CP_1 dipendenze della impresa agricola AN UI, con qualifica di operaio agricolo a tempo determinato e mansioni di cui all'area II, Liv. A, del CCNL Agricoltura e
Florovivaisti, nonché del Contratto Integrativo Provinciale di Caserta;
di aver stipulato contratti di lavoro a tempo determinato dal 25.06.2017 al 31.28.2017 per n. 10 gg di lavoro, dall'08.08.2018 al 31.12.2018, per n. 102 gg di lavoro;
di aver osservato un orario di lavoro dal lunedì al sabato dalle ore 6:30 alle 13:00 nel periodo estivo, e dalle 7:00 alle 1 14:00 nel periodo invernale, con un'ora di pausa pranzo dalle 12 alle 13; di aver prestato la propria attività lavorativa nei fondi gestiti dal sig. AN UI nel Comune di
Falciano del Massico – Loc. Cappelloni;
che il sig. AN UI organizzava i turni di lavoro, indicava le attività lavorative da svolgere, esercitava il potere disciplinare e provvedeva al pagamento della retribuzione.
Esponeva l'istante di aver svolto, nel corso del rapporto di lavoro in oggetto, mansioni di raccoglitrice, attività di diradamento delle pesche, della loro raccolta e dell'incassettamento, di addetta alla semina e raccolta di ortaggi e verdure quali fagiolini, ZA e zucchine, nonché gestione ed organizzazione del melaio, con la sistemazione delle mele in maturazione;
assumeva infine di essere stata sottoposta a visita medica di controllo e di aver percepito la retribuzione di cui alle buste paga. CP_ Deduceva che l' con il provvedimento impugnato, aveva provveduto senza alcuna motivazione specifica, alla rettifica dell'elenco dei braccianti agricoli, disconoscendo integralmente le giornate di lavoro annotate per gli anni 2017 e 2018; lamentava l'illegittimità del provvedimento, avendo ella effettivamente lavorato alle dipendenze della azienda agricola AN UI. Concludeva perché fosse accertata l'effettiva ricorrenza del rapporto di lavoro alle dipendenze del datore indicato per gli anni 2017 e 2018; chiedeva accertarsi e dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento, come periodi utili ai fini contributivi, delle giornate lavorative prestate dal 25.06.2017 al
31.28.2017 per n. 10 gg di lavoro, b) dal 08.08.2018 al 31.12.2018 per n. 102 gg di lavoro effettivo, ed al suo inserimento nell'elenco dei braccianti agricoli;
accertare e dichiarare l'illegittimità ed inefficacia dei provvedimenti di disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo a tempo determinato per gli anni 2017 e 2018 impugnati e, per l'effetto annullarli. Con vittoria di spese processuali ed attribuzione.
L' si costituiva con memoria depositata in data 23.10.2024, contestando CP_1 la domanda ed osservando che la cancellazione della ricorrente dagli elenchi dei braccianti agricoli e il disconoscimento del relativo rapporto di lavoro erano scaturiti da un accertamento n. .2000.28/03/2022.0225171; che lo stesso AN aveva CP_1 dichiarato agli ispettori di vendere i prodotti della sua azienda a blocco, ovvero con raccolta e trasporto a carico dell'acquirente, e che tale circostanza avrebbe trovato conferma nelle scritture contabili;
che la manodopera assunta e le giornate denunciate per il periodo oggetto di accertamento risultavano sproporzionate rispetto al fabbisogno dell'azienda agricola, anche considerando che lo stesso AN si occupava in prima persona dei fondi “nella sua qualità di coltivatore diretto”; che vi erano incongruenze
2 tra le dichiarazioni rese dalla ricorrente rispetto a quanto denunciato e dagli stessi lavoratori assunti;
che dalle dichiarazioni del AN emergeva che la manodopera bracciantile sarebbe stata utilizzata esclusivamente per la pulizia dalle erbacce e per lo spargimento del concime (e solo sporadicamente per la raccolta delle pesche); infine, che emergevano incongruenze in ordine alle modalità di pagamento ed ai prodotti della terra, posto che, ad avviso degli ispettori, “dal 2015 al 2018 1'attività agricola è riferibile esclusivamente alla frutta” e solo dal 2019 sarebbe stata avviata la produzione di ortaggi. Eccepiva infine che i verbali ispettivi erano assistiti da fede privilegiata sicché facevano piena prova contro il lavoratore.
Concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
All'udienza del 28.04.2025 l'Avv. Matano dichiarava che “per mero errore materiale nelle conclusioni del ricorso introduttivo è indicato in luogo della data 31-
12-2017, la data 31-28-2017 che quindi dev'essere corretta”.
Escussi i testi, all'esito della discussione di cui all'odierna udienza, questo
Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
* * * * *
La domanda è parzialmente fondata, e merita accoglimento per quanto di ragione.
Preliminarmente deve essere richiamato l'orientamento della S.C. cui questo giudicante presta la propria convinta adesione, secondo cui il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'art. 12, r.d. n. 1949/1940 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Da tale principio scaturisce, secondo i criteri generali del riparto dell'onere probatorio, che il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi (così Cass. 02-08-2012, n.13877; Cass.
11-02-2016, n.2739; Cass. 15-09-2017, n.21514; Cass. 16-05-2018, n.12001).
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta in atti e dalle dichiarazioni dei testi, questo Giudice ha tratto il convincimento dell'effettiva intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato della alle dipendenze della ditta AN UI, Pt_1 sia pur nei limiti di seguito indicati.
Esaminando le dichiarazioni dei testi, , collega della , ha Testimone_1 Pt_1 dichiarato:
3 “Sono bracciante agricola dal 1989. Conosco la ricorrente perché abbiamo lavorato insieme nel mese di Agosto del 2017 o 2018 nel Comune di Falciano del Massico alle dipendenze di AN UI. Il AN ha una azienda agricola sita in Via della
Stazione Cappelloni.
ADR: io lavoro in questa azienda iniziando dal periodo di Aprile-Maggio sino a
Dicembre; ho lavorato in questa azienda sin dal 1989 tutti gli anni, inizialmente ho lavorato con il padre di AN UI;
ho interrotto per qualche anno per stare vicino
a mio padre che non stava bene.
ADR: l'azienda di AN UI ha molti fondi ma noi lavoriamo sempre nel medesimo fondo nel quale si accede da via della Stazione e dal quale si può accedere ad altri fondi.
ADR: mi occupo di cogliere le pesche dagli alberi soprattutto quelle in più, selezionandole, anche per peso e grandezza e a seconda della loro grandezza, le posiziono in contenitori diversi.
ADR: la faceva le mie stesse mansioni. Preciso che nel 2017 la ricorrente Pt_1 lavorò per pochi giorni mentre l'anno 2018, nel mese di Agosto lavorò per più giorni.
ADR: nell'anno 2018, oltre a me ed alla ricorrente, lavorava anche la sig.ra
[...]
di cui non ricordo il nome, poi lavorava anche mia sorella, poi c'erano anche Per_1 tre ragazzi stranieri, tunisini di cui non ricordo i nomi.
ADR: nel 2018 mi recavo al lavoro con che era munita di auto e mi Parte_1 accompagnava lei;
altre volte mi recavo al lavoro accompagnata dal mio datore di lavoro. Negli anni successivi andavo al lavoro accompagnata dal mio datore, io non ho la macchina.
ADR una volta riempiti i contenitori con le pesche, questi venivano caricati da altri ragazzi sui camion e portati al mercato. I ragazzi in questione erano stranieri e non ricordo i loro nomi: uno di questi si faceva chiamare perché non sapevo il suo Per_2 nome vero;
di altri di questi ragazzi non ricordo i nomi.
ADR: l'estate si lavorava dalle 6 alle 13 ma quando faceva molto caldo si lavorava dalle 5,30 alle 12,00. Anche la osservava il medesimo orario di lavoro. Pt_1
ADR: nel mese di Aprile insieme alla ricorrente si raccoglievano i fagiolini e le fave;
a
Luglio si raccoglievano i cavolfiori anche a Ottobre, Novembre e Dicembre.
ADR con l'avvento dell'ora legale si lavorava dalle 7 alle 14. Anche la Pt_1 osservava questo orario di lavoro.
AD AVV Matano la ricorrente nel 2018 ha lavorato da Agosto sino a Dicembre, poi non
4 ce l'ha fatta più perché doveva stare vicino alla madre. In questo periodo hanno lavorato con me anche mia sorella, e . Persona_1 Parte_2
CP_ AD AVV Verrengia: sono stata convocata dagli ispettori dell' davanti ad un bar dove ho reso dichiarazioni che l'Ufficio mi rilegge e che confermo”.
Il teste ha dichiarato: “ADR sono in Italia dal 2012 e da allora sono Tes_2 venuto a vivere in questa zona. Lavoro in campagna e mi occupo di fare la frutta, pesche
e mele. Lavoro con che ha terreni in Cappaloni;
ho lavorato per questa Testimone_3 persona per due anni sino al 2018, poi ho cambiato. Ho lavorato dal 2019 con
[...]
che aveva terrenti in Mondragone, Falciano del Massico, Cappaloni. Facevo Pt_3 lavori in campagna, tutto l'anno, raccoglievo pesche, mele, verdura e seminavo anche.
ADR conosco perché, quando lavoravo con , prendevamo il Parte_1 Tes_3 caffè e facevamo la pausa pranzo insieme, questo nell'anno 2018, perché nell'anno
2017 l'ho vista poco. Lavoravamo in Cappaloni, e facevamo la frutta, le mele. La
[...] lavorava con Insieme a noi vi era una tunisina che poi è andata Pt_1 CP_2
a lavorare al nord, poi c'era una pachistana che ora non c'è più, poi c'era una tale
e che entrambe lavoravano con Loro lavoravano le Tes_1 Per_3 CP_2 pesche, poi anche le verdure, scartavano le pesche raccolte e messe nelle cassette e scartavano la frutta non buona o quelle di calibro più piccolo che venivano sistemate altrove.
ADR ho visto al dal luglio al Settembre 2018, l'ho vista poco nel 2017. Pt_1
ADR l'estensione del terreno dove lavoravo io era di dieci moggi, o anche di più, mentre
l'estensione del terreno dove lavorava la ricorrente era di sedici moggi circa.
Il Giudice rilegge le dichiarazioni al teste che le conferma”.
Dalle dichiarazioni della teste emerge come la , nel corso del rapporto Tes_1 Pt_1 dedotto in causa, abbia svolto mansioni specifiche – quelle di raccoglitrice – abbia collaborato con altri colleghi di lavoro, ed infine abbia percepito la retribuzione mensile.
A tale ultimo riguardo, le dichiarazioni risultano suffragate dalle risultanze documentali, avendo la difesa della ricorrente prodotto le buste paga (cfr. in atti).
Le dichiarazioni rese dalla teste – il cui rapporto di lavoro non è stato Tes_1 disconosciuto dall' e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, non avendo CP_1 essa mostrato alcun interesse economico nei confronti del proprio datore di lavoro ed avendo reso dichiarazioni lineari e corrispondenti a quanto dichiarato dal datore di CP_ lavoro dinanzi gli ispettori dell' - confermano la prospettazione attorea in ordine all'effettiva intercorrenza del rapporto di lavoro nell'anno 2018, e risultano altresì
5 avallate dalle risultanze della documentazione prodotta in atti.
In ordine ai periodi di effettiva prestazione, questo Giudice ritiene tuttavia vaghe le dichiarazioni in ordine alla sussistenza del rapporto lavorativo nell'anno 2017; al riguardo, peraltro, non può non tenersi conto di quanto dichiarato dalla stessa ricorrente, CP_ e riportato nel verbale ispettivo dell' per cui l'anno 2018 “è stato l'unico anno in cui ho lavorato in campagna” e ribadisco di aver lavorato per pianese solo nell'anno
2018… prima del 2018 non ho lavorato per nessuno”.
Quanto all'anno 2018, invece, la teste ha dichiarato che la ha lavorato Tes_1 Pt_1 da Agosto a Dicembre, mentre la ricorrente in sede ispettiva ha dichiarato di aver lavorato da marzo ad agosto;
questo Giudice ritiene plausibile la circostanza che, essendo decorsi due anni dallo svolgimento del lavoro (2018) all'ispezione (2020), i testi o la stessa ricorrente possano aver fatto confusione con i giorni ed i mesi effettivamente lavorati;
in ogni caso la circostanza dell'effettivo svolgimento del rapporto è confermata dal deposito in atti delle buste paga per i mesi da agosto a dicembre 2018. Sul punto, occorre aggiungere inoltre che il AN (cfr. pag. 3 del verbale allegato) ha precisato che “anche nel 2018 l'attività con i dipendenti è iniziata verso fine maggio inizio giugno. Preciso che l'attività con i dipendenti è iniziata sempre verso la fine di maggio di ogni anno”, pertanto è credibile che la abbia iniziato Pt_1 il lavoro in estate e non dal mese di Marzo.
Di contro, le dichiarazioni rese da non sono ritenute attendibili Tes_2 dal giudicante: premesso che il teste ha dichiarato di aver lavorato alle dipendenze di un titolare di azienda agricola diversa dal AN, egli ha riferito di aver visto la ricorrente nell'anno 2018 lavorare su un terreno diverso da quello in cui lavorava lui: ora, considerato che il teste e la avrebbero lavorato in due terreni differenti molto Pt_1 vasti (quindici moggi, quindi poco meno di 50.000 m.q. di terreno la , dieci Pt_1 moggi, circa 33.000 m.q. il teste) la rispettiva estensione fa ritenere inverosimile la circostanza per cui il teste e la ricorrente potessero incontrarsi sul lavoro e che il teste ricordasse le generalità della ricorrente. CP_ La teste , ispettrice dell' che ha reso la deposizione testimoniale Testimone_4 all'udienza del 12-02-2025, ha affermato: “ADR ho svolto una indagine ispettiva sull'azienda agricola di AN UI dal 2020, insieme a due colleghi.
ADR notammo che quasi tutti i prodotti agricoli della , erano solo prodotti CP_3 frutticoli sino al 2018 e dal 2019 anche ortaggi. Il AN ci ha dichiarato che questi prodotti erano venduti “a blocco” sulla pianta, cioè con raccolto e trasporto a carico
6 dell'acquirente, quindi l'attività di raccolta non era svolta dai braccianti della
[...] se non in minima parte;
ci ha inoltre dichiarato che i braccianti si limitavano CP_3
a togliere le erbacce. Tale dato è stato confermato dalle fatture che abbiamo esaminato: sulle fatture non era indicato il prezzo unitario e la quantità di prodotto, per cui abbiamo capito che la vendita era a blocco.
ADR abbiamo anche sentito tutti i dipendenti nel corso dell'accertamento. La Pt_1 dichiara di essere stata assunta nell'anno 2018 ma in un periodo da Marzo ad Agosto, mentre dai documenti dell'azienda risultava assunta dal Agosto a Dicembre 2018. La
disse di non aver lavorato in campagna prima del 2018 ma nel 2017 risultava Pt_1 assunta dal AN per qualche mese. Aveva dichiarato di essere stata retribuita con assegni, ma AN dichiarava che sino al 2018 aveva retribuito tutti i propri dipendenti in contanti. Con riguardo all'attività della lei aveva dichiarato di Pt_1 essersi occupata della pulizia delle erbacce, provvedendo a zappare il terreno per due
o tre giorni, ma aggiungendo anche di “aver fatto” fave, fagiolini e piselli. Ma il
AN aveva dichiarato di aver inserito queste colture nei propri fondi solo a partire dal 2019 ed infatti di queste colture, di fave, fagiolini e piselli, non vi è traccia nelle fatture della ditta sino al 2018. La dichiara di aver anche raccolto le pesche Pt_1 ad Agosto.
A tale riguardo la teste chiede al Giudice di poter consultare i verbali di accertamento in aiuto alla memoria;
il Giudice autorizza la teste a quanto richiesto.
ADR qualche altro dipendente della ha fatto riferimento alla presenza CP_3 della sui fondi. Pt_1
ADR: l'accertamento è durato da Ottobre 2020 al Marzo 2022. Abbiamo fatto degli accessi sui fondi, in particolare due, ad Ottobre 2020 abbiamo fatto il primo accesso: nel corso degli accessi non abbiamo mai trovato nessuno sui fondi intenti alla raccolta dei prodotti. Il AN ci ha fatto accedere ai fondi di sua proprietà.
Il Giudice rilegge le dichiarazioni alla teste che le conferma”.
L'altro Ispettore Inps De Ponte Giorgio, escusso all'udienza del 28.04.2025 ha dichiarato: “Ho effettuato unitamente ad altri due colleghi, e Testimone_4 [...]
accertamenti sull'azienda agricola AN UI. Pt_4
CP_ ADR effettuammo accertamenti – su segnalazione dell'ufficio prestazioni di
Caserta - su se la ditta AN UI esisteva come azienda agricola e se effettuava attività di tipo agricolo. Abbiamo acquisito fatture di vendita di prodotti agricoli della
cd “a mazza secca” cioè a dire di vendita sulla pianta e quindi senza CP_3
7 raccolta dei prodotti sugli alberi né trasporto degli stessi da parte della ditta produttrice. Infatti le fatture prevedevano l'indicazione “raccolta e trasporto a cura dell'acquirente”, come peraltro confermato dal titolare AN UI sentito da noi nel corso dell'accertamento.
ADR: la documentazione fiscale prodotta dalla ditta AN UI è stata carente in relazione alle retribuzioni presuntivamente erogate ai lavoratori;
per alcuni anni non è stata affatto prodotta.
ADR abbiamo ascoltato anche 10 lavoratori presuntivamente occupati dalla
[...]
Abbiamo ascoltato anche la . Questa signora ci ha detto di CP_3 Parte_1 aver lavorato solo nel 2018, da Marzo ad Agosto, e che nel 2017 non aveva lavorato per nessuno. La , aveva dichiarato di aver zappettato intorno alle piante di Pt_1 fagiolini e che per il resto non si ricordava niente, come peraltro riportato nel verbale di informazioni rese dalla . Aveva dichiarato di aver lavorato solo nel mese Pt_1 di Agosto per 30 giorni senza neanche un giorno di pausa e di aver lavorato anche da
Marzo a Luglio indicando in totale 102 giorni di lavoro per il 2018. La aveva Pt_1 dichiarato di aver percepito per tutto il 2018 una retribuzione diversa da quanto denunciato dal datore di lavoro.
Il teste aggiunge: la aveva dichiarato che i pagamenti delle retribuzioni Pt_1 venivano effettuati ogni 15 giorni a mezzo assegno postale, mentre il titolare aveva dichiarato che solo dal 2020 o 2019 aveva iniziato a corrispondere le retribuzioni a mezzo bonifico bancario, quindi con pagamenti tracciabili.
Il teste chiede di essere autorizzato a consultare gli atti dell'accertamento da lui eseguito, il Giudice vi consente.
ADR: La aveva dichiarato che il AN andava a prelevarla alle 5,30 del Pt_1 mattino, mentre il AN ha fatto riferimento ad un diverso orario, le 6,30 senza tuttavia indicare la tra le persone che lui prelevava per portarle al lavoro. Pt_1
AD AVV Verrengia: anche per gli ortaggi la vendita del prodotto era sulla pianta. Il
AN ci dichiarò che solo dal 2019 la sua ditta produceva ortaggi.
Il Giudice rilegge le dichiarazioni al teste che le conferma”.
Con riguardo alle dichiarazioni qui riportate, va evidenziato che non risultano dirimenti alcune circostanze addotte dagli Ispettori ai fini del disconoscimento;
in particolare, gli accessi sui fondi sono stati eseguiti negli anni 2020 e 2022, allorquando il rapporto di lavoro della era già cessato da tempo: se è vero che la vendita dei prodotti Pt_1 della avveniva a blocco con raccolta e trasporto a carico dell'acquirente, CP_3
8 gli stessi ispettori hanno ammesso che, se pur in minima parte, i braccianti si dedicavano anche alla raccolta di frutta e ortaggi;
infatti, dalle dichiarazioni (di AN) e della teste
(il cui rapporto di lavoro non è stato oggetto di disconoscimento) è Testimone_1 stato appurato che ci fossero lavoratori adibiti alla raccolta ed all'incassettamento (di pesche e mele) e in più lo stesso AN ha dichiarato di aver talvolta utilizzato la manodopera per la raccolta delle pesche.
Da tali risultanze – e considerato che le fatture di vendita dei prodotti agricoli non risultano versate in atti in una al verbale di accertamento - può ritenersi verosimile che non tutta la frutta venisse venduta “sull'albero” ma che una parte di essa fosse comunque destinata ad essere raccolta dagli operai.
Quanto alle modalità di pagamento, la ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto la paga
“con assegno postale ogni quindici giorni o in campagna o presso la mia abitazione, a volte venivo pagata con le altre…”; la dichiarazione è vaga, e la stessa precisazione del datore sulle differenti modalità adottate (in cui peraltro richiama anche il bonifico, mai menzionato dalla ricorrente) è da ritenersi non riguardante tutti i lavoratori, tenuto conto del numero di braccianti via via assunti annualmente, sicchè sia il ricordo del AN che quello della possono legittimamente apparire nebulosi e pertanto non Pt_1 possono assumere un valore decisivo ai fini del disconoscimento del rapporto dedotto in causa. CP_ Anche la circostanza, dichiarata dagli ispettori – e fatta propria dall' nella prospettazione difensiva - per cui sarebbe impossibile che la si sia occupata Pt_1 della verdura poiché “dal 2015 al 2018 1'attività agricola è riferibile esclusivamente alla frutta” non trova riscontro nelle dichiarazioni rese dallo stesso AN agli ispettori;
invero, in nessun punto della dichiarazione si legge che il AN avrebbe avviato la produzione di ortaggi a far data dal 2019; anzi, dalla dichiarazione resa il
16.10.2020 agli ispettori, il AN dichiara di avere “…10 moggi adibiti ad ortaggi, fagiolini, ZA, piselli, broccoletti. Questi prodotti…li produco da due anni” (cfr. pag. 3 del verbale ispettivo allegato), dunque sicuramente già dal 2018, anno cui la ricorrente ha dichiarato di “aver fatto i piselli, le fave, le pesche, i fagiolini” (cfr. dichiarazione della lavoratrice). E ancora, il AN dichiara che “Ho assunto qualche altra donna nel 2015 o 2016 ma sempre adibiti ad ortaggi” e “ho assunto un extracomunitario il quale è stato adibito nei campi coltivati ad ortaggi…nel 2018/2017”
(cfr. pag. 4 del verbale ispettivo allegato). Dalle richiamate risultanze documentali è quindi verosimile che la si sia occupata sia di raccogliere la frutta che gli Pt_1
9 ortaggi.
Con riguardo agli orari di lavoro, l'ispettore riferisce che “La aveva Pt_1 dichiarato che il AN andava a prelevarla alle 5,30 del mattino, mentre il AN ha fatto riferimento ad un diverso orario, le 6,30 senza tuttavia indicare la Pt_1 tra le persone che lui prelevava per portarle al lavoro”; ora, la teste , ritenuta Tes_1 attendibile, ha dichiarato di essere stata accompagnata al lavoro dalla con Pt_1
l'auto guidata da quest'ultima; inoltre il datore di lavoro ha dichiarato che i dipendenti
“iniziano a lavorare alle ore 6.30”, circostanza diversa da quella di cui all'orario in cui prelevava i braccianti (spesso più di uno) per condurli sul fondo. Inoltre, avendo la
[...] lavorato solo un anno, è verosimile che il suo nome non sia stato tra quelli di cui Pt_1 il AN avesse una memoria più nitida.
In merito poi alla eccepita efficacia probatoria privilegiata dei verbali ispettivi, deve osservarsi che essa non riguarda l'intrinseca veridicità delle dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale;
infatti, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, “I verbali redatti dall' del Lavoro o dai CP_4 funzionari degli enti di previdenza ed assistenza, in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede sino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta che siano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti” (Cass. ord. 7-09-2023, n. 26086; v. anche, tra le molte, Cass.
n. 8946/2020; Cass. n. 20019/2018). La legge invece non attribuisce valore probatorio privilegiato in ordine alle altre e diverse circostanze di fatto (ad es. le dichiarazioni dei lavoratori escussi in sede ispettiva) che i verbalizzanti segnalano di aver accertato nel corso dell'inchiesta (per averle apprese o de relato o in seguito ad ispezione di documenti). I verbali, dunque, costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio
(Cass. ordinanza n. 36573 del 14.12.2022).
I verbali ispettivi, pertanto, e soprattutto l'attendibilità delle dichiarazioni dei braccianti rese agli ispettori pur rappresentando elementi di prova significativi, devono essere apprezzati nel contesto di tutte le risultanze istruttorie, incluse le dichiarazioni testimoniali e gli eventuali documenti prodotti dalle parti.
Dalle risultanze istruttorie emergono quindi gli elementi sintomatici della subordinazione quali l'osservanza di un orario di lavoro – sintomatico dell'inserimento
10 stabile del ricorrente nell'organizzazione del lavoro dell'azienda agricola – lo svolgimento di mansioni specifiche e la corresponsione di una retribuzione periodica.
Elementi tutti che confermano la effettiva intercorrenza del rapporto di lavoro tra la
[...]
e la , quest'ultima con mansioni di operaio agricolo;
ne consegue che, CP_3 Pt_1 anche sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali, può ritenersi raggiunta la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro intercorso nell'anno 2018 tra la ricorrente e l' , con la conseguenza che legittimamente la era stata Controparte_5 Pt_1 originariamente iscritta negli elenchi dei braccianti agricoli per quell'anno, sicché la sua successiva cancellazione deve ritenersi illegittimamente operata.
Pertanto, in conclusione, in parziale accoglimento della domanda, deve essere riconosciuto il diritto della sig.ra alla propria reiscrizione negli elenchi dei Pt_1 lavoratori agricoli per l'anno 2018 con il riconoscimento, ai fini contributivi, delle giornate lavorative prestate dal 08.08.2018 al 31.12.2018, per n. 102 gg di lavoro.
Le spese di lite sono compensate tra le parti in ragione del parziale accoglimento della domanda e della controvertibilità delle argomentazioni svolte.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla sig.ra nei confronti dell' , con ricorso depositato in data Parte_1 CP_1
05.06.2024, così provvede:
• Dichiara il diritto di alla iscrizione del proprio nominativo Parte_1 negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2018 con il riconoscimento, ai fini contributivi, delle giornate lavorative prestate dall' 08.08.2018 al 31.12.2018, per n. 102 giornate di lavoro;
• Rigetta la domanda per la restante parte;
• Compensa le spese di lite tra le parti.
Santa Maria Capua Vetere, 17-09-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
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