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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/06/2025, n. 7336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7336 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I R O M A
S E Z I O N E L A V O R O 4 °
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice designato, Dott.ssa Francesca Vincenzi, all'udienza del 23.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 445 bis comma 6° cpc n. 34154/2024
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Maia n. 14 presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Gianluca Del Papa che la rappresenta e difende giusta delega allegata al fascicolo telematico
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria, n. 29 presso l'Avvocatura Intrametropolitana Roma dell' medesimo, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
OL TO in virtù di procura generale alle liti a rogito del notaio in Fiumicino Persona_1 del 22/03/2024, rep. n.37875 e Racc. n.7313
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 23.9.2024 e successivamente iscritto a ruolo la parte ricorrente in epigrafe nominata deduceva: di avere presentato ricorso per ATP al fine dell'accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie di cui all'art. 1 L. 18/80 ai fini dell'indennità di accompagnamento e di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/1992 ai fini del riconoscimento di persona in condizioni di disabilità con necessità di sostegno intensivo, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 22.2.2023; che il CTU nominato riconosceva il requisito sanitario ai fini dell'art. 3 comma 3 L. 104/1993 ma non riconosceva il requisito sanitario ai fini dell'art. 1 L. n.18/1980; di avere presentato atto di dissenso;
che il parere del ctu è errato per le ragioni di cui in ricorso. Tanto esposto la parte ricorrente così concludeva: “ 1) disporre la comparizione personale delle parti per la discussione e decisione del presente ricorso;
2) accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie ed amministrative utili per il riconoscimento, in favore della Sig.ra Parte_1
dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80 e s.m.i., conseguentemente,
[...] dichiarare il diritto della ricorrente al beneficio economico rivendicato dal mese di aprile del 2023
(primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa) e/o dalla diversa decorrenza che emergerà sulla base delle risultanze della Ctu medico-legale di cui fin
d'ora si chiede la nomina;
3) nel caso in cui il Giudice della fase cautelare non dovesse aver omologato la sussistenza, in capo alla ricorrente, della condizione ex art. 104/92 e s.m.i., così come già accertato dalla Dott.ssa si chiede che si Voglia provvedere in merito. 4) Con vittoria Per_2 di spese, competenze ed onorari del presente giudizio e di quello cautelare, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. 5) Con compensazione delle spese in caso di soccombenza ex art. 152 d.a.c.p.c., applicabile come emerge dalla certificazione versata in atti”.
L' si costituiva in giudizio chiedendo di volere “ rigettare l'avverso ricorso in quanto CP_1 inammissibile e comunque infondato e non provato, per tutto quanto esposto nel presente atto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Disposta ed eseguita ctu medico-legale, all'odierna udienza il Giudice, dopo la discussione, decideva la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 445 comma 6 cpc “Nel caso di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Il ricorso che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione deve essere concepito come una sorta di appello, imponendo la legge, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione (così come previsto in quella sede dall'art. 434 cpc); non è sufficiente, quindi, semplicemente enunciare le patologie da cui è affetta la parte ricorrente, ma occorre specificare le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal ctu in sede di accertamento tecnico non sia corretta;
in difetto il giudizio terminerà con un giudizio di inammissibilità.
Occorre premettere che con decreto depositato il 19.11.2024 il Giudice di prime cura ha omologato l'accertamento del requisito sanitario di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/1992 a decorrere dalla domanda amministrativa del 22.2.2023.
Nella fattispecie il ricorso specifica in maniera puntuale i motivi della contestazione avverso la ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo.
Il ctu nominato con motivazione immune da vizi, all'esito di adeguati accertamenti, ha concluso ritenendo sussistere in capo alla ricorrente il requisito sanitario di cui all'art. 1 della L. 18/80 a decorrere dal 01.06.2024.
In conseguenza deve essere dichiarato che la parte ricorrente possiede il requisito sanitario di cui all'art. 1 L. n.18/80 a decorrere dal 01.06.2024. Non può essere pronunciata alcuna sentenza di accertamento del diritto e/o di condanna atteso che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9876/2019 del 9.4.2019 ha confermato l'orientamento espresso con le sentenze n. 6010/2014, n. 8533/2015, n.27010/2018, secondo le quali il procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc ha il fine di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere: la pronuncia resa per legge è dunque "destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n.27010 del 2018). 44.E ancora meno, in definitiva, può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo" (cfr. Cass. 9876/19 cit.).
Le spese per consulenza tecnica d'ufficio, separatamente liquidate, vanno definitivamente poste a carico dell' . CP_1
In considerazione dell'accoglimento di una delle due prestazioni dalla domanda amministrativa e della decorrenza differita dell'altra prestazione, maturata in epoca successiva alla domanda amministrativa del 22.2.2023, poco prima del deposito del ricorso in opposizione, si compensano tra le parti per metà le spese della fase di a.t.p mentre l'altra metà deve essere posta a carico dell' , liquidata come da dispositivo in calce, con distrazione in favore del procuratore CP_1 antistatario, mentre vanno compensate per intero le spese del giudizio di opposizione.
P.Q.M
visti gli artt. 445 bis c.p.c., 152 disp. att. c.p.c.:
1) accerta e dichiara che possiede il requisito sanitario di cui all'art. 3 Parte_1 comma 3 L. 104/1992 a decorrere dal 01.06.2024 ;
2) compensa per metà le spese della fase di a.t.p. e pone l'altra metà a carico di , che liquida CP_1 in € 764,00, oltre rimborso spese generali 15%, iva e cpa da distrarsi;
3) compensa le spese del giudizio di opposizione;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu separatamente liquidate. CP_1
Roma, 23.6.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi