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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 19/06/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4480/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente rel. dott.ssa Carmen Arcellaschi Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 473 bis 49 e 51 c.p.c.
Su ricorso proposto congiuntamente da:
(C.F. ) nato a [...] in data [...] rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Elena Donati ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
e
(C.F. ) nata a [...] in data [...] NT C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuela Malberti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cumulo separazione e divorzio – Scioglimento del matrimonio
Le parti in data 21.03.2025 hanno depositato note scritte con le quali chiedono che venga emessa sentenza di divorzio alle seguenti condizioni:
1) le figlie minori vivranno presso l'abitazione sita a Lissone via Don L. Sturzo, § con la madre quale genitore collocatario;
2) l'immobile familiare di proprieta' di entrambi i ricorrenti sara' assegnato alla madre con tutto quello che lo arreda;
3) l'affido delle minori sara' condiviso;
4) il IG. versera' sul c/e Bancoposta intestato alla IG.r del quale già conosce Pt_1 CP_1
l'IBAN la somma di €.600,00 mensili a titolo di contributo per le fíglie entro il giorno 15 di ogni mese da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT nonche' il 50% delle spese straordinarie secondo i1 Protocollo del Tribunale di Monza versando l'ammontare sul medesimo c/c Bancoposta entro il mese in cui la IG.ra le sostiene;
CP_1 5) Il 50% della rata mensile del mutuo ipotecario unitamente al 50% della rata mensile del finanziamento collegato al mutuo verra' pagata dal IG. accreditando l'importo sul c/e Pt_1 cointestato con la IG.ra e cosi' anche il 50% della polizza dell'abitazione scadente CP_1 annualmente a luglio nonche' il 50% delle future spese straordinarie dell'immobile mediante bonifico entro il mese in cui verranno pagate dalla IG.ra ; CP_1
6) l'assegno unico previsto per le figlie minori verra' percepito interamente dalla madre quale genitore collocatario;
7) per quanto riguarda il diritto di visita del padre, si richiamano e ci si riporta integralmente alle condizioni previste per la separazione personale e, segnatamente, dal n. 13) al n.21) di cui al presente ricorso;
8) gli odierni ricorrenti dichiarano sin da ora di acconsentire al rilascio/rinnovo del documento di espatrio per se' e per le figlie minori.
I coniugi dichiarano espressamente ex art. 473 bis 51 2° comma c.p.c. di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e dunque dichiarano di non volersi riconciliare.
A) Si precisa che con il ricorso introduttivo della presente procedura sono già state depositate le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni della IGnora e del IGnor NT
, il ricorso sottoscritto da entrambi i coniugi, l'atto integrale di matrimonio Parte_1
e la sentenza di separazione passato in giudicato.
B) La IGnora e il IGnor dichiarano, inoltre, di rinunciare NT Parte_1 all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza emessa in data 08.09.2024 dal
Tribunale di Monza e sono trascorsi i termini di legge ex art. 1 legge n. 55/2015 dal deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge in armonia con gli interessi morali e materiali della prole e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 NT
Lissone in data 01.10.2010 (atto n. 38, Parte II, Serie C) del registro degli atti di matrimonio del Comune di Lissone, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Lissone, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge
1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di conIGlio, in data 12.06.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente rel. dott.ssa Carmen Arcellaschi Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 473 bis 49 e 51 c.p.c.
Su ricorso proposto congiuntamente da:
(C.F. ) nato a [...] in data [...] rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Elena Donati ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
e
(C.F. ) nata a [...] in data [...] NT C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuela Malberti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cumulo separazione e divorzio – Scioglimento del matrimonio
Le parti in data 21.03.2025 hanno depositato note scritte con le quali chiedono che venga emessa sentenza di divorzio alle seguenti condizioni:
1) le figlie minori vivranno presso l'abitazione sita a Lissone via Don L. Sturzo, § con la madre quale genitore collocatario;
2) l'immobile familiare di proprieta' di entrambi i ricorrenti sara' assegnato alla madre con tutto quello che lo arreda;
3) l'affido delle minori sara' condiviso;
4) il IG. versera' sul c/e Bancoposta intestato alla IG.r del quale già conosce Pt_1 CP_1
l'IBAN la somma di €.600,00 mensili a titolo di contributo per le fíglie entro il giorno 15 di ogni mese da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT nonche' il 50% delle spese straordinarie secondo i1 Protocollo del Tribunale di Monza versando l'ammontare sul medesimo c/c Bancoposta entro il mese in cui la IG.ra le sostiene;
CP_1 5) Il 50% della rata mensile del mutuo ipotecario unitamente al 50% della rata mensile del finanziamento collegato al mutuo verra' pagata dal IG. accreditando l'importo sul c/e Pt_1 cointestato con la IG.ra e cosi' anche il 50% della polizza dell'abitazione scadente CP_1 annualmente a luglio nonche' il 50% delle future spese straordinarie dell'immobile mediante bonifico entro il mese in cui verranno pagate dalla IG.ra ; CP_1
6) l'assegno unico previsto per le figlie minori verra' percepito interamente dalla madre quale genitore collocatario;
7) per quanto riguarda il diritto di visita del padre, si richiamano e ci si riporta integralmente alle condizioni previste per la separazione personale e, segnatamente, dal n. 13) al n.21) di cui al presente ricorso;
8) gli odierni ricorrenti dichiarano sin da ora di acconsentire al rilascio/rinnovo del documento di espatrio per se' e per le figlie minori.
I coniugi dichiarano espressamente ex art. 473 bis 51 2° comma c.p.c. di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e dunque dichiarano di non volersi riconciliare.
A) Si precisa che con il ricorso introduttivo della presente procedura sono già state depositate le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni della IGnora e del IGnor NT
, il ricorso sottoscritto da entrambi i coniugi, l'atto integrale di matrimonio Parte_1
e la sentenza di separazione passato in giudicato.
B) La IGnora e il IGnor dichiarano, inoltre, di rinunciare NT Parte_1 all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza emessa in data 08.09.2024 dal
Tribunale di Monza e sono trascorsi i termini di legge ex art. 1 legge n. 55/2015 dal deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge in armonia con gli interessi morali e materiali della prole e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 NT
Lissone in data 01.10.2010 (atto n. 38, Parte II, Serie C) del registro degli atti di matrimonio del Comune di Lissone, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Lissone, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge
1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di conIGlio, in data 12.06.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti