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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/11/2025, n. 16165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16165 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZ. VIII CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico, dr.ssa Andreina Gagliardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 41571/2021 il 6.7.2021 e vertente tra
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 Parte_2
tempore, rappresentata e difesa, dL'avv. Francesco Tufano, giusta procura in calce L'atto di citazione
ATTRICE
e
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Briguglio, Elisabetta Perrone e Roberto Vaccarella,
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
OGGETTO: ripetizione dell'indebito – addizionali ex art. 6 d.l. n. 511/1988 – disapplicazione normativa interna per contrasto con disciplina unionale – dichiarazione di illegittimità
costituzionale
MOTIVAZIONI IN FATTO e IN DIRITTO Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 17.6.2021, il Parte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, ha evocato in giudizio
[...] CP_1
quale fornitrice di energia elettrica in forza di distinti ed autonomi contratti, al fine di
[...]
ottenerne la condanna alla ripetizione degli indebiti relativi agli importi addebitati a titolo di addizionale provinciale sulle accise ex art. 6 d.l. n. 511/1988, nelle fatture emesse nel periodo compreso tra il 2010 ed il 2011, per il complessivo importo di € 54.476,06.
In particolare, parte attrice ha assunto che l'addizionale provinciale in parola non fosse conforme alla normativa eurounitaria e, specificamente, L'art. 1, par. 2 della Direttiva 2008/118/CE,
come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con le sentenze del 5 marzo 2015
nella causa C-553/13 e del 25 luglio 2018 nella causa C-103/17. Da tale contrasto, sarebbe derivato, pertanto, l'obbligo per il Giudice nazionale di disapplicare – anche in via retroattiva –
la normativa interna, con conseguente illegittimità dell'imposizione tributaria e del pedissequo meccanismo di rivalsa previsto dL'art. 56, comma 1, ultimo periodo d.lgs. n. 504/1995 (cd.
Testo Unico Accise), in forza del quale gli importi versati a titolo di imposte dai venditori di energia elettrica – obbligati in proprio – possono essere addebitati L'utente finale nel complesso dei corrispettivi richiestigli con fatturazione periodica.
Costituitasi in giudizio, la convenuta non ha inteso contestare l'esistenza e lo svolgersi dei rapporti negoziali dedotti da controparte, ma ha contestato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 2033 c.c., ritenendo legittima la richiesta di pagamento dell'addizionale provinciale sull'accisa dell'energia elettrica in base alla legge istitutiva di tale imposta (d.l. n.
511/1988), nella versione ratione temporis applicabile (a seguito delle modifiche di cui al d.lgs.
n. 26/2007), comunque venuta meno per abrogazione espressa del legislatore solo nel 2012 (ad opera del d.l. n. 16/2012).
In secondo luogo, la difesa di parte convenuta ha contestato la possibilità di disapplicare la normativa interna contrastante con il diritto unionale nei casi – quale quello di specie – in cui la fonte sovranazionale preminente sia costituita da una direttiva e la controversia coinvolga esclusivamente soggetti privati, non potendosi riconoscere alla normativa europea non trasposta
– o solo erroneamente trasposta – efficacia diretta cd. orizzontale, ossia estesa ai rapporti tra privati, nell'ambito dei quali l'unico strumento di tutela per la lesione della posizione del singolo sarebbe l'azione di risarcimento del danno nei confronti dello Stato membro inadempiente (in base alla nota sentenza della Corte di Giustizia NC e al. c. Italia, cause riunite C-6/90 e
C-9/90).
Ulteriormente, parte convenuta ha propugnato la piena compatibilità tra la previsione di cui
L'art. 6 d.l. n. 511/1988 e la Direttiva 2008/118/CE, evidenziando come l'addizionale de qua
dovesse essere considerata una mera rimodulazione – in aumento – dell'accisa già applicata alle forniture di energia elettrica e non una nuova imposta, con ciò esulando dal perimetro di applicazione della disposizione sovranazionale, da riferirsi esclusivamente alle imposte autonome.
Inoltre, sempre secondo la ricostruzione di , la legge istitutiva dell'addizionale CP_1
provinciale non si porrebbe affatto in contrasto con la citata Direttiva europea che, ai fini della compatibilità di una nuova imposizione indiretta sui servizi di fornitura di energia con il diritto unionale, prescrive due requisiti cogenti: il rispetto delle regole previste a livello europeo in materia di accise e di IVA e l'esplicitazione di una finalità specifica di imposizione. Quanto
L'enunciazione di tale finalità, in particolare, il d.l. n. 511/1988 avrebbe operato per relationem,
facendo riferimento a fonti normative eterogenee (tra cui l'art. 54 L. n. 142/1990, gli artt. 19 e
149 d.lgs. n. 267/2000, l'art. 2, comma 2-bis d.l. n. 225/2010), così assolvendo L'obbligo imposto dalla disciplina europea.
Infine, parte convenuta ha eccepito la propria buona fede in relazione agli addebiti dell'addizionale e la prescrizione parziale degli importi quesiti in ripetizione. In subordine, ha richiesto che quanto eventualmente riconosciuto alle parti attrici fosse ridotto in ragione del termine ultimo previsto per il recepimento della Direttiva 2008/118/CE da parte degli Stati
membri (fissato al 31.03.2010) e si è opposta alla ripetizione dell'IVA applicata sull'addizionale medesima, in ragione del carattere neutrale di tale imposta. Ha contestato, in ogni caso,
l'applicazione di interessi sulle somme eventualmente da ripetere in misura eccedente la previsione dell'art. 2033 c.c. Correttamente instaurato il contraddittorio e disposto il passaggio al rito ordinario con concessione dei termini di cui L'art. 183, comma 6 c.p.c., sono state precisate le conclusioni
L'udienza del 20.6.2005 allorquando la causa, trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui L'art. 190 c.p.c., a seguito dello scambio degli scritti conclusionali tra le parti, è
stata decisa come da dispositivo per i motivi che seguono.
La domanda attorea deve ritenersi fondata e merita di essere accolta nei termini che seguono.
Occorre innanzitutto evidenziare come in data 24.02.2025 la Corte costituzionale abbia dichiarato l'illegittimità dell'art. 6, commi 1, lettera c) e 2 d.l. n. 511/1988, con sentenza n.
43/2025, le cui motivazioni sono state depositate in data 15.04.2025 e pubblicate in Gazzetta
Ufficiale il giorno seguente.
Nello specifico, i Giudici costituzionali hanno ritenuto che “deve escludersi che l'addizionale
provinciale alle accise sull'energia elettrica rispetti il requisito della finalità specifica, dal
momento che il citato art. 6, al comma 1, lettera c), prevede solo una generica destinazione del
gettito dell'addizionale provinciale «in favore delle province», che trova conferma nel preambolo
del d.l. n. 511 del 1988, nella quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono
rivolte ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di
garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali»”, il tutto in violazione “dell'art. 1, paragrafo 2,
della successiva direttiva 2008/118/CE, applicabile ratione temporis al giudizio a quo, secondo
cui: «[g]li Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette
aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie
applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della
base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta»” (Corte cost., sent. n. 43/2025).
Ebbene, prima di dichiarare l'illegittimità della disposizione censurata, derivante dalla impossibilità di riscontrarvi una finalità specifica diversa dalla generica destinazione a bilancio,
in contrasto con quanto richiesto dalla normativa eurounitaria (Cass. Civ., Sez. Trib., sent. n.
27101/2019; Cass. Civ., Sez. Trib., ord. n. 24373 del 11/09/2024), la Corte costituzionale ha esaminato approfonditamente anche il profilo della rilevanza della questione nel giudizio a quo,
ai fini della sua ammissibilità. In effetti, detta rilevanza era stata posta in dubbio a seguito della recente sentenza della Corte
di giustizia dell'Unione europea del 11 aprile 2024, causa C-316/22, Controparte_2
la quale ha statuito che “l'articolo 288, terzo comma, T.F.U.E. deve essere
[...]
interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia
tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione
chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta”.
A fronte di tale indirizzo, pertanto, al Giudice comune sarebbe preclusa l'opzione di disapplicare la normativa interna istitutiva dell'imposizione indiretta contrastante con la disciplina europea,
con la conseguenza che le domande di ripetizione dell'indebito proposte dai clienti nei confronti del fornitore di energia elettrica – quali quelle spiegate nel presente giudizio – non potrebbero trovare accoglimento, difettando il presupposto primario della natura indebita del pagamento.
In siffatta prospettiva, infatti, l'addebito dell'imposta indiretta, pur contrastando con la normativa europea, troverebbe conforto in una valida ed efficace fonte nazionale, insuscettibile di essere disapplicata nell'ambito dei rapporti inter privatos. Inoltre, le domande di ripetizione in parola risulterebbero altresì infondate poiché rivolte ad un soggetto che, non essendo responsabile dell'imposizione illegittima, non sarebbe neppure tenuto a ristorare i danni conseguenti alla contrarietà di tale imposizione al quadro normativo europeo.
In effetti, in tema di accise occorre preliminarmente distinguere il vincolo tributario che si instaura tra l'ER ed il soggetto passivo d'imposta (il fornitore), da quello intercorrente tra quest'ultimo e l'utente finale inciso dal tributo, recante natura meramente civilistica (Cass. Civ.,
SS.UU., sent. n. 33687/2018). Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ritiene ormai che “il
rapporto tributario inerente al pagamento di accise e addizionali si svolge solo tra la
amministrazione finanziaria ed i soggetti che forniscono direttamente l'energia elettrica ai
consumatori e rispetto a tale rapporto rimane del tutto estraneo l'utente o consumatore, tenuto
a pagare al fornitore il prezzo dell'energia e, con esso (in caso di rivalsa dell'imposta) il costo
delle accise e addizionali quale componente del prezzo di vendita dell'energia” (Cass. Civ., Sez.
Trib., sent. n. 14200/2019). Siffatta distinzione diviene qui rilevante poiché l'utente finale che ritenga illegittimo l'addebito del costo delle accise e delle altre imposte indirette non potrà che rivolgere le proprie doglianze al fornitore dell'energia elettrica, unico suo interlocutore contrattuale (Cass. Civ., Sez. Trib.,
sent. n. 27099/2019; Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 1837/2016).
In tal senso, il legislatore ha previsto una disciplina specifica dedicata alle richieste di rimborso che i fornitori di energia elettrica, nella loro qualità di soggetti obbligati al pagamento dell'accisa,
intendano rivolgere L'ER qualora vengano condannati alla restituzione a terzi – id est, agli utenti finali – di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa (art. 14, comma 4
d.lgs. n. 504/1995).
È evidente, tuttavia, che il meccanismo sin qui ricostruito si incrina di fronte ad ipotesi in cui il fornitore di energia elettrica non sia più in grado, di fatto, di restituire L'utente finale le somme indebitamente percepite. In simili casi di impossibilità ovvero di eccessiva onerosità della ripetizione dell'indebito, pertanto, il principio unionale di effettività della tutela ha indotto la giurisprudenza di legittimità – anche su impulso della stessa Corte di giustizia (sentenze del 26
aprile 2017, C-564/15 e del 15 marzo 2007, Reemtsma , C-35/05) – Per_1 Controparte_3
a riconoscere L'utente finale la facoltà di rivolgere la propria domanda direttamente nei confronti dello Stato (Cass. Civ., Sez. Trib., n. 31609/2022; n. 14200/2019 cit.).
La stessa Corte di giustizia, poi, ha riconosciuto che l'impostazione tradizionale, secondo cui solo un impedimento di fatto, e non anche uno di diritto, consentirebbe al privato di agire direttamente nei confronti dello Stato, si pone parimenti in contrasto con il principio di effettività
della tutela. Analoghe considerazioni sono state svolte dalla giurisprudenza interna di legittimità
(Cass. Civ., Sez. Sez. Trib., sent. n. 21154/2024; Cass. Civ., Sez. Trib., ord. n. 24373 del
11/09/2024), in accordo proprio con la citata sentenza della Corte di giustizia Controparte_2
CP_2 Controparte_2
Identica questione si pone nel presente giudizio, in cui l'azione di ripetizione promossa dL'utente del servizio di fornitura di energia elettrica nei confronti del fornitore rimarrebbe giuridicamente impedita dL'impossibilità di disapplicare la norma interna contrastante con la direttiva europea. Tuttavia, la concorde giurisprudenza che oramai ammette pacificamente la possibilità da parte dell'utente di esercitare l'azione di ripetizione di indebito direttamente nei confronti dello Stato,
non ha impedito alla Corte costituzionale di esaminare nel merito la questione di legittimità
dell'art. 6 d.l. n. 511/1988, posto che la stessa conserva la propria rilevanza nei casi in cui l'utente abbia già svolto azione giudiziale nei confronti del proprio fornitore, come accaduto nella presente sede.
All'esito dell'incidente di costituzionalità, pertanto, la Corte ha dichiarato illegittimo l'art. 6 d.l.
n. 511/1988 per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione L'art. 1,
paragrafo 2 della Direttiva 2008/118/CE, con la conseguenza che tanto l'imposizione fiscale,
quanto il meccanismo di rivalsa sull'utente finale ivi previsti sono oggi da ritenersi altrettanto illegittimi. DL'illegittimità dell'addebito – anche in via di rivalsa – di tale imposta indiretta,
discende evidentemente la natura indebita dei correlativi pagamenti.
Ciò posto, l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale rende superflua in questa sede ogni valutazione in ordine alla possibilità o meno di disapplicare la disposizione censurata,
che in ogni caso non può più trovare applicazione dal giorno di pubblicazione della citata sentenza. In tal senso, l'efficacia ex tunc del giudicato costituzionale travolge anche i rapporti oggi in contesa, che non possono dirsi allo stato esauriti (Corte cost., ord. n. 365/1987; sent. n.
139/1984), stante la pendenza stessa del presente giudizio, nel quale le domande di ripetizione dell'indebito formulate dalle società attrici implicano necessariamente la mancata consumazione del rapporto negoziale a suo tempo intercorso tra le parti.
Alla luce di quanto sopra, devono ritenersi assorbite e superate le prospettazioni di parte convenuta volte ad affermare la liceità dell'addebito dell'addizionale sulla base dell'esistenza di una legittima fonte impositiva (ossia l'art. 6 d.l. n. 511/1988, dichiarato incostituzionale), oltre a quelle riferite alla presunta compatibilità tra quest'ultima e l'ordinamento dell'Unione europea,
nonché la subordinata domanda di esclusione della ripetibilità delle somme pagate sino al 31
marzo 2010, data di scadenza del termine ultimo per il recepimento della Direttiva 2008/118/CE
da parte degli Stati membri. Accertata la natura indebita dei pagamenti effettuati ai predetti fini, occorre esaminare gli ulteriori presupposti per l'esercizio dell'azione di ripetizione. In primo luogo, risulta documentalmente dimostrato (cfr. la documentazione allegata al ricorso introduttivo) che nei periodi di interesse la società attrice abbia effettuato pagamenti in favore della convenuta a titolo di addizionale provinciale per l'importo di € 54.476,06.
In secondo luogo, non sussiste alcuna causa alternativa cui legittimamente ricondurre il pagamento delle somme appena indicate.
Ricorrendo, in definitiva, tutti i requisiti prescritti dalla norma per l'applicazione della disciplina sull'indebito oggettivo, ne deriva che l'attrice ha il diritto di ottenere la ripetizione di quanto illegittimamente pagato alla convenuta per la rivalsa da questa operata nei suoi confronti ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 d.l. n. 51/1988 e 56, comma 1 d.lgs. n. 504/1995.
In secondo luogo, deve essere esaminata la questione relativa alla ripetibilità dell'IVA corrisposta sugli importi addebitati a titolo di addizionale provinciale. Si richiama sul punto un arresto della
Corte di cassazione (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 25741 del 22/09/2021), a mente del quale in caso di operazioni inesistenti o comunque erroneamente assoggettate ad IVA, restano privi di fondamento il pagamento dell'imposta da parte del cedente, la rivalsa da questi effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione operata da quest'ultimo nella sua dichiarazione IVA, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere L'Amministrazione il rimborso dell'IVA ed il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'IVA versata in via di rivalsa
(conformemente ex plurimis Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 13149 del 13/05/2024 e Cass. Civ., Sez.
VI-3, ord. n. 6149 del 05/03/2020).
Tuttavia, l'indirizzo pretorio in argomento merita di essere rimeditato alla luce delle condivisibili argomentazioni contenute in altro pronunciamento della Corte di cassazione (Cass. Civ., Sez.
III, ord. n. 12927 del 2020), secondo cui in tema di IVA, il cessionario di un bene, il quale assuma di aver indebitamente pagato al cedente quanto da questi versato a titolo di imposta, può agire con azione di ripetizione nell'ambito del rapporto con detto cedente (autonomo rispetto al rapporto tributario fra il medesimo e l'Amministrazione finanziaria), solo se non abbia portato in detrazione o non abbia comunque la facoltà di portare in detrazione la relativa somma, atteso che, in caso contrario, il pagamento assertivamente indebito non ha il carattere di un esborso effettivo (anche in Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 3078/1992).
Ciò sul presupposto che dal compimento di un'operazione imponibile discendono tre rapporti fra di loro autonomi, l'uno relativo al pagamento dell'imposta e corrente tra l'Amministrazione
finanziaria ed il cedente, l'altro tra il cedente ed il cessionario in ordine alla rivalsa, ed il terzo tra l'Amministrazione ed il cessionario per ciò che attiene alla detrazione dell'imposta assolta in via di rivalsa. Tale autonomia, però, presuppone pur sempre che rimanga salvo il principio della neutralità dell'IVA, il quale postula l'esclusione, in concreto, dell'eventualità di una perdita di gettito tributario da parte dell'ER (cfr. Cass. Civ., Sez. Trib., sent. n. 4020 del 14/03/2012).
In effetti, l'autonomia tra i rapporti – quello in cui l'IVA è versata e quello in cui è detratta – è
giustificata dalla neutralità stessa dell'imposta e solo fino a quando tale neutralità si mantenga,
mentre qualora detto requisito venga meno, anche per effetto della rivendicazione fatta dal cessionario nel primo dei due rapporti (ossia quello in cui l'IVA è corrisposta), tale autonomia si recide, poiché l'IVA viene rimborsata e nello stesso tempo detratta e lo Stato viene così a perdere il proprio gettito (cfr. ancora Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 12927 del 2020).
Si osservi ulteriormente, peraltro, che l'unico esborso rilevante ai fini dell'art. 2033 c.c. è quello effettivamente sostenuto dal solvens, con la conseguenza che non sussiste pagamento – e,
perciò, indebito ripetibile – qualora le somme corrisposte nel rapporto tra cedente e cessionario siano state comunque recuperate da quest'ultimo nell'altro rapporto (quello tra cessionario e
Amministrazione finanziaria), per mezzo dello strumento della detrazione (cfr. ibidem).
Detto altrimenti, qualora in questa sede si riconoscesse alle parti attrici il diritto ad ottenere la ripetizione di quanto versato alla convenuta a titolo di IVA sull'addizionale provinciale addebitata in rivalsa, si consentirebbe loro di locupletare illegittimamente somme già recuperate attraverso la detrazione fiscale, il cui intervento ha reso sostanzialmente neutra sotto il profilo economico l'intera operazione. Ciò, peraltro, non già in danno di – la quale si è limitata a CP_1
riversare nelle casse erariali quanto ricevuto – bensì in danno di un soggetto terzo (lo Stato, per l'appunto) estraneo al presente giudizio, il quale sarà in seguito tenuto al rimborso di quanto corrisposto dalla stessa ai propri clienti (ex art. 14, comma 4 d.lgs. n. 504/1995). Invero, CP_1 l'art. 2033 c.c. non consente a dette società di recuperare somme giammai rimaste a loro carico a seguito dell'addebito illegittimo di cui sopra, in quanto già neutralizzate mediante la detrazione dell'IVA corrisposta ad CP_1
A tale ricostruzione non si oppone la sussistenza del potere-dovere dell'Amministrazione
finanziaria di escludere dalla dichiarazione presentata dalle società attrici la detrazione dell'IVA
pagata in rivalsa, per un duplice ordine di ragioni: in primis, poiché la controversia in oggetto si riferisce ad operazioni imponibili effettuate tra il 2010 ed il 2011, di talché risulta oggi ragionevolmente spirato il termine utile per procedere a rettifica ed accertamento delle dichiarazioni IVA dei soggetti coinvolti, con conseguente definitività del beneficio fiscale detrattivo ottenuto;
in secondo luogo, poiché a fronte di analoghe contestazioni mosse da parte convenuta nei propri scritti difensivi, la difesa attorea non ha dedotto alcuna circostanza da cui desumere che le ridette società non abbiano invero già recuperato gli importi in esame,
portandoli in detrazione nelle rispettive dichiarazioni IVA.
Ne consegue che la domanda di ripetizione delle somme corrisposte dalle società attrici alla convenuta a titolo di IVA sull'addizionale provinciale illegittimamente addebitata deve essere rigettata, per carenza del presupposto dell'effettivo esborso sostenuto dal solvens.
Da ultimo, ai sensi dell'art. 2033 c.c., gli importi oggetto di ripetizione, come sopra individuati,
devono essere maggiorati degli interessi legali a decorrere dal primo atto di intimazione e messa in mora, stante l'incontrovertibile buona fede riscontrabile in capo ad L'atto della CP_1
ricezione dei pagamenti oggi ritenuti indebiti, desumibile peraltro dalla sussistenza di una fonte legale che ne legittimava l'addebito in via di rivalsa. Inoltre, visti gli artt. 2033 e 1284, comma
4 c.c., devono essere parimenti riconosciuti alle parti attrici gli interessi di mora come richiesti nell'atto di citazione, a decorrere dalla data di introduzione del presente giudizio.
Ricorrono motivi sufficienti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite, tanto in ragione della complessità e del contrasto giurisprudenziale inerente l'oggetto di causa, quanto alla luce dell'intervento risolutivo della sentenza n. 43/2025 della Corte costituzione, giunto tuttavia solo nella fase conclusiva del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_3
ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 17.6.2021, nei confronti della CP_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni altra istanza
[...] P.IVA_1
disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la natura indebita dei pagamenti effettuati dalle società attrice in favore di
[...]
a titolo di addizionale provinciale sulle accise ex art. 6 d.l. n. 511/1988, CP_1
nei termini di cui in motivazione;
- dichiara tenuta a restituire e, per l'effetto, condanna in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di € 54.476,06, oltre interessi legali a decorrere dal primo atto di intimazione L'effettivo saldo ed interessi di mora dalla data di introduzione del presente giudizio L'effettivo saldo;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Roma, 18.11.2025
Il Giudice
dr.ssa Andreina Gagliardi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZ. VIII CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico, dr.ssa Andreina Gagliardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 41571/2021 il 6.7.2021 e vertente tra
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 Parte_2
tempore, rappresentata e difesa, dL'avv. Francesco Tufano, giusta procura in calce L'atto di citazione
ATTRICE
e
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Briguglio, Elisabetta Perrone e Roberto Vaccarella,
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
OGGETTO: ripetizione dell'indebito – addizionali ex art. 6 d.l. n. 511/1988 – disapplicazione normativa interna per contrasto con disciplina unionale – dichiarazione di illegittimità
costituzionale
MOTIVAZIONI IN FATTO e IN DIRITTO Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 17.6.2021, il Parte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, ha evocato in giudizio
[...] CP_1
quale fornitrice di energia elettrica in forza di distinti ed autonomi contratti, al fine di
[...]
ottenerne la condanna alla ripetizione degli indebiti relativi agli importi addebitati a titolo di addizionale provinciale sulle accise ex art. 6 d.l. n. 511/1988, nelle fatture emesse nel periodo compreso tra il 2010 ed il 2011, per il complessivo importo di € 54.476,06.
In particolare, parte attrice ha assunto che l'addizionale provinciale in parola non fosse conforme alla normativa eurounitaria e, specificamente, L'art. 1, par. 2 della Direttiva 2008/118/CE,
come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con le sentenze del 5 marzo 2015
nella causa C-553/13 e del 25 luglio 2018 nella causa C-103/17. Da tale contrasto, sarebbe derivato, pertanto, l'obbligo per il Giudice nazionale di disapplicare – anche in via retroattiva –
la normativa interna, con conseguente illegittimità dell'imposizione tributaria e del pedissequo meccanismo di rivalsa previsto dL'art. 56, comma 1, ultimo periodo d.lgs. n. 504/1995 (cd.
Testo Unico Accise), in forza del quale gli importi versati a titolo di imposte dai venditori di energia elettrica – obbligati in proprio – possono essere addebitati L'utente finale nel complesso dei corrispettivi richiestigli con fatturazione periodica.
Costituitasi in giudizio, la convenuta non ha inteso contestare l'esistenza e lo svolgersi dei rapporti negoziali dedotti da controparte, ma ha contestato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 2033 c.c., ritenendo legittima la richiesta di pagamento dell'addizionale provinciale sull'accisa dell'energia elettrica in base alla legge istitutiva di tale imposta (d.l. n.
511/1988), nella versione ratione temporis applicabile (a seguito delle modifiche di cui al d.lgs.
n. 26/2007), comunque venuta meno per abrogazione espressa del legislatore solo nel 2012 (ad opera del d.l. n. 16/2012).
In secondo luogo, la difesa di parte convenuta ha contestato la possibilità di disapplicare la normativa interna contrastante con il diritto unionale nei casi – quale quello di specie – in cui la fonte sovranazionale preminente sia costituita da una direttiva e la controversia coinvolga esclusivamente soggetti privati, non potendosi riconoscere alla normativa europea non trasposta
– o solo erroneamente trasposta – efficacia diretta cd. orizzontale, ossia estesa ai rapporti tra privati, nell'ambito dei quali l'unico strumento di tutela per la lesione della posizione del singolo sarebbe l'azione di risarcimento del danno nei confronti dello Stato membro inadempiente (in base alla nota sentenza della Corte di Giustizia NC e al. c. Italia, cause riunite C-6/90 e
C-9/90).
Ulteriormente, parte convenuta ha propugnato la piena compatibilità tra la previsione di cui
L'art. 6 d.l. n. 511/1988 e la Direttiva 2008/118/CE, evidenziando come l'addizionale de qua
dovesse essere considerata una mera rimodulazione – in aumento – dell'accisa già applicata alle forniture di energia elettrica e non una nuova imposta, con ciò esulando dal perimetro di applicazione della disposizione sovranazionale, da riferirsi esclusivamente alle imposte autonome.
Inoltre, sempre secondo la ricostruzione di , la legge istitutiva dell'addizionale CP_1
provinciale non si porrebbe affatto in contrasto con la citata Direttiva europea che, ai fini della compatibilità di una nuova imposizione indiretta sui servizi di fornitura di energia con il diritto unionale, prescrive due requisiti cogenti: il rispetto delle regole previste a livello europeo in materia di accise e di IVA e l'esplicitazione di una finalità specifica di imposizione. Quanto
L'enunciazione di tale finalità, in particolare, il d.l. n. 511/1988 avrebbe operato per relationem,
facendo riferimento a fonti normative eterogenee (tra cui l'art. 54 L. n. 142/1990, gli artt. 19 e
149 d.lgs. n. 267/2000, l'art. 2, comma 2-bis d.l. n. 225/2010), così assolvendo L'obbligo imposto dalla disciplina europea.
Infine, parte convenuta ha eccepito la propria buona fede in relazione agli addebiti dell'addizionale e la prescrizione parziale degli importi quesiti in ripetizione. In subordine, ha richiesto che quanto eventualmente riconosciuto alle parti attrici fosse ridotto in ragione del termine ultimo previsto per il recepimento della Direttiva 2008/118/CE da parte degli Stati
membri (fissato al 31.03.2010) e si è opposta alla ripetizione dell'IVA applicata sull'addizionale medesima, in ragione del carattere neutrale di tale imposta. Ha contestato, in ogni caso,
l'applicazione di interessi sulle somme eventualmente da ripetere in misura eccedente la previsione dell'art. 2033 c.c. Correttamente instaurato il contraddittorio e disposto il passaggio al rito ordinario con concessione dei termini di cui L'art. 183, comma 6 c.p.c., sono state precisate le conclusioni
L'udienza del 20.6.2005 allorquando la causa, trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui L'art. 190 c.p.c., a seguito dello scambio degli scritti conclusionali tra le parti, è
stata decisa come da dispositivo per i motivi che seguono.
La domanda attorea deve ritenersi fondata e merita di essere accolta nei termini che seguono.
Occorre innanzitutto evidenziare come in data 24.02.2025 la Corte costituzionale abbia dichiarato l'illegittimità dell'art. 6, commi 1, lettera c) e 2 d.l. n. 511/1988, con sentenza n.
43/2025, le cui motivazioni sono state depositate in data 15.04.2025 e pubblicate in Gazzetta
Ufficiale il giorno seguente.
Nello specifico, i Giudici costituzionali hanno ritenuto che “deve escludersi che l'addizionale
provinciale alle accise sull'energia elettrica rispetti il requisito della finalità specifica, dal
momento che il citato art. 6, al comma 1, lettera c), prevede solo una generica destinazione del
gettito dell'addizionale provinciale «in favore delle province», che trova conferma nel preambolo
del d.l. n. 511 del 1988, nella quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono
rivolte ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di
garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali»”, il tutto in violazione “dell'art. 1, paragrafo 2,
della successiva direttiva 2008/118/CE, applicabile ratione temporis al giudizio a quo, secondo
cui: «[g]li Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette
aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie
applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della
base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta»” (Corte cost., sent. n. 43/2025).
Ebbene, prima di dichiarare l'illegittimità della disposizione censurata, derivante dalla impossibilità di riscontrarvi una finalità specifica diversa dalla generica destinazione a bilancio,
in contrasto con quanto richiesto dalla normativa eurounitaria (Cass. Civ., Sez. Trib., sent. n.
27101/2019; Cass. Civ., Sez. Trib., ord. n. 24373 del 11/09/2024), la Corte costituzionale ha esaminato approfonditamente anche il profilo della rilevanza della questione nel giudizio a quo,
ai fini della sua ammissibilità. In effetti, detta rilevanza era stata posta in dubbio a seguito della recente sentenza della Corte
di giustizia dell'Unione europea del 11 aprile 2024, causa C-316/22, Controparte_2
la quale ha statuito che “l'articolo 288, terzo comma, T.F.U.E. deve essere
[...]
interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia
tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione
chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta”.
A fronte di tale indirizzo, pertanto, al Giudice comune sarebbe preclusa l'opzione di disapplicare la normativa interna istitutiva dell'imposizione indiretta contrastante con la disciplina europea,
con la conseguenza che le domande di ripetizione dell'indebito proposte dai clienti nei confronti del fornitore di energia elettrica – quali quelle spiegate nel presente giudizio – non potrebbero trovare accoglimento, difettando il presupposto primario della natura indebita del pagamento.
In siffatta prospettiva, infatti, l'addebito dell'imposta indiretta, pur contrastando con la normativa europea, troverebbe conforto in una valida ed efficace fonte nazionale, insuscettibile di essere disapplicata nell'ambito dei rapporti inter privatos. Inoltre, le domande di ripetizione in parola risulterebbero altresì infondate poiché rivolte ad un soggetto che, non essendo responsabile dell'imposizione illegittima, non sarebbe neppure tenuto a ristorare i danni conseguenti alla contrarietà di tale imposizione al quadro normativo europeo.
In effetti, in tema di accise occorre preliminarmente distinguere il vincolo tributario che si instaura tra l'ER ed il soggetto passivo d'imposta (il fornitore), da quello intercorrente tra quest'ultimo e l'utente finale inciso dal tributo, recante natura meramente civilistica (Cass. Civ.,
SS.UU., sent. n. 33687/2018). Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ritiene ormai che “il
rapporto tributario inerente al pagamento di accise e addizionali si svolge solo tra la
amministrazione finanziaria ed i soggetti che forniscono direttamente l'energia elettrica ai
consumatori e rispetto a tale rapporto rimane del tutto estraneo l'utente o consumatore, tenuto
a pagare al fornitore il prezzo dell'energia e, con esso (in caso di rivalsa dell'imposta) il costo
delle accise e addizionali quale componente del prezzo di vendita dell'energia” (Cass. Civ., Sez.
Trib., sent. n. 14200/2019). Siffatta distinzione diviene qui rilevante poiché l'utente finale che ritenga illegittimo l'addebito del costo delle accise e delle altre imposte indirette non potrà che rivolgere le proprie doglianze al fornitore dell'energia elettrica, unico suo interlocutore contrattuale (Cass. Civ., Sez. Trib.,
sent. n. 27099/2019; Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 1837/2016).
In tal senso, il legislatore ha previsto una disciplina specifica dedicata alle richieste di rimborso che i fornitori di energia elettrica, nella loro qualità di soggetti obbligati al pagamento dell'accisa,
intendano rivolgere L'ER qualora vengano condannati alla restituzione a terzi – id est, agli utenti finali – di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa (art. 14, comma 4
d.lgs. n. 504/1995).
È evidente, tuttavia, che il meccanismo sin qui ricostruito si incrina di fronte ad ipotesi in cui il fornitore di energia elettrica non sia più in grado, di fatto, di restituire L'utente finale le somme indebitamente percepite. In simili casi di impossibilità ovvero di eccessiva onerosità della ripetizione dell'indebito, pertanto, il principio unionale di effettività della tutela ha indotto la giurisprudenza di legittimità – anche su impulso della stessa Corte di giustizia (sentenze del 26
aprile 2017, C-564/15 e del 15 marzo 2007, Reemtsma , C-35/05) – Per_1 Controparte_3
a riconoscere L'utente finale la facoltà di rivolgere la propria domanda direttamente nei confronti dello Stato (Cass. Civ., Sez. Trib., n. 31609/2022; n. 14200/2019 cit.).
La stessa Corte di giustizia, poi, ha riconosciuto che l'impostazione tradizionale, secondo cui solo un impedimento di fatto, e non anche uno di diritto, consentirebbe al privato di agire direttamente nei confronti dello Stato, si pone parimenti in contrasto con il principio di effettività
della tutela. Analoghe considerazioni sono state svolte dalla giurisprudenza interna di legittimità
(Cass. Civ., Sez. Sez. Trib., sent. n. 21154/2024; Cass. Civ., Sez. Trib., ord. n. 24373 del
11/09/2024), in accordo proprio con la citata sentenza della Corte di giustizia Controparte_2
CP_2 Controparte_2
Identica questione si pone nel presente giudizio, in cui l'azione di ripetizione promossa dL'utente del servizio di fornitura di energia elettrica nei confronti del fornitore rimarrebbe giuridicamente impedita dL'impossibilità di disapplicare la norma interna contrastante con la direttiva europea. Tuttavia, la concorde giurisprudenza che oramai ammette pacificamente la possibilità da parte dell'utente di esercitare l'azione di ripetizione di indebito direttamente nei confronti dello Stato,
non ha impedito alla Corte costituzionale di esaminare nel merito la questione di legittimità
dell'art. 6 d.l. n. 511/1988, posto che la stessa conserva la propria rilevanza nei casi in cui l'utente abbia già svolto azione giudiziale nei confronti del proprio fornitore, come accaduto nella presente sede.
All'esito dell'incidente di costituzionalità, pertanto, la Corte ha dichiarato illegittimo l'art. 6 d.l.
n. 511/1988 per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione L'art. 1,
paragrafo 2 della Direttiva 2008/118/CE, con la conseguenza che tanto l'imposizione fiscale,
quanto il meccanismo di rivalsa sull'utente finale ivi previsti sono oggi da ritenersi altrettanto illegittimi. DL'illegittimità dell'addebito – anche in via di rivalsa – di tale imposta indiretta,
discende evidentemente la natura indebita dei correlativi pagamenti.
Ciò posto, l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale rende superflua in questa sede ogni valutazione in ordine alla possibilità o meno di disapplicare la disposizione censurata,
che in ogni caso non può più trovare applicazione dal giorno di pubblicazione della citata sentenza. In tal senso, l'efficacia ex tunc del giudicato costituzionale travolge anche i rapporti oggi in contesa, che non possono dirsi allo stato esauriti (Corte cost., ord. n. 365/1987; sent. n.
139/1984), stante la pendenza stessa del presente giudizio, nel quale le domande di ripetizione dell'indebito formulate dalle società attrici implicano necessariamente la mancata consumazione del rapporto negoziale a suo tempo intercorso tra le parti.
Alla luce di quanto sopra, devono ritenersi assorbite e superate le prospettazioni di parte convenuta volte ad affermare la liceità dell'addebito dell'addizionale sulla base dell'esistenza di una legittima fonte impositiva (ossia l'art. 6 d.l. n. 511/1988, dichiarato incostituzionale), oltre a quelle riferite alla presunta compatibilità tra quest'ultima e l'ordinamento dell'Unione europea,
nonché la subordinata domanda di esclusione della ripetibilità delle somme pagate sino al 31
marzo 2010, data di scadenza del termine ultimo per il recepimento della Direttiva 2008/118/CE
da parte degli Stati membri. Accertata la natura indebita dei pagamenti effettuati ai predetti fini, occorre esaminare gli ulteriori presupposti per l'esercizio dell'azione di ripetizione. In primo luogo, risulta documentalmente dimostrato (cfr. la documentazione allegata al ricorso introduttivo) che nei periodi di interesse la società attrice abbia effettuato pagamenti in favore della convenuta a titolo di addizionale provinciale per l'importo di € 54.476,06.
In secondo luogo, non sussiste alcuna causa alternativa cui legittimamente ricondurre il pagamento delle somme appena indicate.
Ricorrendo, in definitiva, tutti i requisiti prescritti dalla norma per l'applicazione della disciplina sull'indebito oggettivo, ne deriva che l'attrice ha il diritto di ottenere la ripetizione di quanto illegittimamente pagato alla convenuta per la rivalsa da questa operata nei suoi confronti ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 d.l. n. 51/1988 e 56, comma 1 d.lgs. n. 504/1995.
In secondo luogo, deve essere esaminata la questione relativa alla ripetibilità dell'IVA corrisposta sugli importi addebitati a titolo di addizionale provinciale. Si richiama sul punto un arresto della
Corte di cassazione (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 25741 del 22/09/2021), a mente del quale in caso di operazioni inesistenti o comunque erroneamente assoggettate ad IVA, restano privi di fondamento il pagamento dell'imposta da parte del cedente, la rivalsa da questi effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione operata da quest'ultimo nella sua dichiarazione IVA, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere L'Amministrazione il rimborso dell'IVA ed il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'IVA versata in via di rivalsa
(conformemente ex plurimis Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 13149 del 13/05/2024 e Cass. Civ., Sez.
VI-3, ord. n. 6149 del 05/03/2020).
Tuttavia, l'indirizzo pretorio in argomento merita di essere rimeditato alla luce delle condivisibili argomentazioni contenute in altro pronunciamento della Corte di cassazione (Cass. Civ., Sez.
III, ord. n. 12927 del 2020), secondo cui in tema di IVA, il cessionario di un bene, il quale assuma di aver indebitamente pagato al cedente quanto da questi versato a titolo di imposta, può agire con azione di ripetizione nell'ambito del rapporto con detto cedente (autonomo rispetto al rapporto tributario fra il medesimo e l'Amministrazione finanziaria), solo se non abbia portato in detrazione o non abbia comunque la facoltà di portare in detrazione la relativa somma, atteso che, in caso contrario, il pagamento assertivamente indebito non ha il carattere di un esborso effettivo (anche in Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 3078/1992).
Ciò sul presupposto che dal compimento di un'operazione imponibile discendono tre rapporti fra di loro autonomi, l'uno relativo al pagamento dell'imposta e corrente tra l'Amministrazione
finanziaria ed il cedente, l'altro tra il cedente ed il cessionario in ordine alla rivalsa, ed il terzo tra l'Amministrazione ed il cessionario per ciò che attiene alla detrazione dell'imposta assolta in via di rivalsa. Tale autonomia, però, presuppone pur sempre che rimanga salvo il principio della neutralità dell'IVA, il quale postula l'esclusione, in concreto, dell'eventualità di una perdita di gettito tributario da parte dell'ER (cfr. Cass. Civ., Sez. Trib., sent. n. 4020 del 14/03/2012).
In effetti, l'autonomia tra i rapporti – quello in cui l'IVA è versata e quello in cui è detratta – è
giustificata dalla neutralità stessa dell'imposta e solo fino a quando tale neutralità si mantenga,
mentre qualora detto requisito venga meno, anche per effetto della rivendicazione fatta dal cessionario nel primo dei due rapporti (ossia quello in cui l'IVA è corrisposta), tale autonomia si recide, poiché l'IVA viene rimborsata e nello stesso tempo detratta e lo Stato viene così a perdere il proprio gettito (cfr. ancora Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 12927 del 2020).
Si osservi ulteriormente, peraltro, che l'unico esborso rilevante ai fini dell'art. 2033 c.c. è quello effettivamente sostenuto dal solvens, con la conseguenza che non sussiste pagamento – e,
perciò, indebito ripetibile – qualora le somme corrisposte nel rapporto tra cedente e cessionario siano state comunque recuperate da quest'ultimo nell'altro rapporto (quello tra cessionario e
Amministrazione finanziaria), per mezzo dello strumento della detrazione (cfr. ibidem).
Detto altrimenti, qualora in questa sede si riconoscesse alle parti attrici il diritto ad ottenere la ripetizione di quanto versato alla convenuta a titolo di IVA sull'addizionale provinciale addebitata in rivalsa, si consentirebbe loro di locupletare illegittimamente somme già recuperate attraverso la detrazione fiscale, il cui intervento ha reso sostanzialmente neutra sotto il profilo economico l'intera operazione. Ciò, peraltro, non già in danno di – la quale si è limitata a CP_1
riversare nelle casse erariali quanto ricevuto – bensì in danno di un soggetto terzo (lo Stato, per l'appunto) estraneo al presente giudizio, il quale sarà in seguito tenuto al rimborso di quanto corrisposto dalla stessa ai propri clienti (ex art. 14, comma 4 d.lgs. n. 504/1995). Invero, CP_1 l'art. 2033 c.c. non consente a dette società di recuperare somme giammai rimaste a loro carico a seguito dell'addebito illegittimo di cui sopra, in quanto già neutralizzate mediante la detrazione dell'IVA corrisposta ad CP_1
A tale ricostruzione non si oppone la sussistenza del potere-dovere dell'Amministrazione
finanziaria di escludere dalla dichiarazione presentata dalle società attrici la detrazione dell'IVA
pagata in rivalsa, per un duplice ordine di ragioni: in primis, poiché la controversia in oggetto si riferisce ad operazioni imponibili effettuate tra il 2010 ed il 2011, di talché risulta oggi ragionevolmente spirato il termine utile per procedere a rettifica ed accertamento delle dichiarazioni IVA dei soggetti coinvolti, con conseguente definitività del beneficio fiscale detrattivo ottenuto;
in secondo luogo, poiché a fronte di analoghe contestazioni mosse da parte convenuta nei propri scritti difensivi, la difesa attorea non ha dedotto alcuna circostanza da cui desumere che le ridette società non abbiano invero già recuperato gli importi in esame,
portandoli in detrazione nelle rispettive dichiarazioni IVA.
Ne consegue che la domanda di ripetizione delle somme corrisposte dalle società attrici alla convenuta a titolo di IVA sull'addizionale provinciale illegittimamente addebitata deve essere rigettata, per carenza del presupposto dell'effettivo esborso sostenuto dal solvens.
Da ultimo, ai sensi dell'art. 2033 c.c., gli importi oggetto di ripetizione, come sopra individuati,
devono essere maggiorati degli interessi legali a decorrere dal primo atto di intimazione e messa in mora, stante l'incontrovertibile buona fede riscontrabile in capo ad L'atto della CP_1
ricezione dei pagamenti oggi ritenuti indebiti, desumibile peraltro dalla sussistenza di una fonte legale che ne legittimava l'addebito in via di rivalsa. Inoltre, visti gli artt. 2033 e 1284, comma
4 c.c., devono essere parimenti riconosciuti alle parti attrici gli interessi di mora come richiesti nell'atto di citazione, a decorrere dalla data di introduzione del presente giudizio.
Ricorrono motivi sufficienti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite, tanto in ragione della complessità e del contrasto giurisprudenziale inerente l'oggetto di causa, quanto alla luce dell'intervento risolutivo della sentenza n. 43/2025 della Corte costituzione, giunto tuttavia solo nella fase conclusiva del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_3
ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 17.6.2021, nei confronti della CP_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni altra istanza
[...] P.IVA_1
disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la natura indebita dei pagamenti effettuati dalle società attrice in favore di
[...]
a titolo di addizionale provinciale sulle accise ex art. 6 d.l. n. 511/1988, CP_1
nei termini di cui in motivazione;
- dichiara tenuta a restituire e, per l'effetto, condanna in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di € 54.476,06, oltre interessi legali a decorrere dal primo atto di intimazione L'effettivo saldo ed interessi di mora dalla data di introduzione del presente giudizio L'effettivo saldo;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Roma, 18.11.2025
Il Giudice
dr.ssa Andreina Gagliardi