TRIB
Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 05/02/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica-GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n.1798-2021 RG, tra
Dott. Giuseppe e Avv. Maria Stella in qualità di Parte_1 Pt_2
Amministratrice di Sostegno di , rappresentati e difesi Controparte_1
dall'Avv. Luigi Cecinato -opponenti;
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Misserini –opposto; Controparte_2
avente ad oggetto: “ opposizione a decreto ingiuntivo”.
Conclusioni: come in atti.
All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note sostitutive d'udienza del 13 novembre 2024) è stata riservata la decisione con termini ordinari ex art.190 cpc vigente ratione temporis per il deposito delle memorie conclusive.
Lo studio del fascicolo, per la redazione della sentenza, ha avuto inizio nel momento della riserva in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Il Prof. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_3
n.2379-2020 emesso nei suoi confronti per il pagamento della somma di €49.397,86 oltre accessori (interessi e spese legali) in favore del Controparte_2
In pendenza del giudizio, l'opponente è deceduto e nella sua posizione processuale sono subentrati, dapprima, la coniuge superstite IA e, dopo il decesso di CP_1
quest'ultima, i figli del Prof. come indicati in epigrafe. Parte_1
Nell'atto di opposizione sono state diffusamente descritte le fasi fattuali e procedimentali che hanno connotato la realizzazione di un canile su area privata (di
1 proprietà dell e la sua destinazione al ricovero di cani randagi, a fronte Parte_1
dell'indisponibilità di un canile comunale.
L'opponente ha dedotto che:
-nel canile realizzato dopo il parere favorevole -in data 23.09.2009- del Dipartimento di Prevenzione ASL Taranto –Servizi Veterinari Castellaneta sono stati accolti molti cani randagi (in alcuni periodi, oltre 90); Co
-il Comune con delibere di Giunta, ha riconosciuto contributi per gli anni CP_2
2010-2011-2012-2013;
-negli atti deliberativi è stato attestato che la struttura era tenuta in buone condizioni ed è stata giustificata l'attribuzione dei contributi per l'esigenza di evitare “qualsiasi problematica” “giuridica ed economica” “legata al possibile trasferimento dei cani presso una struttura pubblica a cure e spese del Comune e con oneri notevolmente superiori”;
-dall'anno 2014 in poi, il pur avendo ottenuto parere favorevole Controparte_2
da parte dell sulla legittima concessione dei contributi per la gestione del CP_3
canile, non ha erogato i contributi ritenendo che per il servizio fosse necessaria la procedura di evidenza pubblica;
-a fronte di tanto, la gestione è stata interrotta e le chiavi della struttura sono state consegnate al CP_2
-il sub-Commissario Straordinario, in data 15 giugno 2016, ha emesso un'ordinanza contingibile ed urgente per obbligare l alla cura dei cani ospitati nel Parte_1
canile con avvertimento che, in caso di inottemperanza, si sarebbe provveduto alla tutela igienico-sanitaria degli animali custoditi, con rivalsa dei costi nei confronti del proprietario;
-con ordinanza contingibile ed urgente del 9 novembre 2018, il Sindaco incaricava l' Alma Tamborrino di della cura dei cani ospitati nella CP_4 CP_2
struttura, a spese del proprietario;
2 -negli anni successivi, il ha inviato all richieste di pagamento CP_2 Parte_1
nell'ordine (prima) di €19.173,81 e (dopo) di €49.397,86, come costi di gestione del canile;
-il seppur obbligato per legge alla realizzazione di strutture per il ricovero CP_2
dei cani randagi, non ha mai dato attuazione ai suoi compiti ed ha cercato di supplirvi con le attività dei volontari;
-le ordinanze contingibili ed urgenti non costituiscono titolo per la richiesta di ingiunzione di pagamento;
-la prova del preteso credito non può essere data dai provvedimenti di liquidazione e dai mandati di pagamento in favore di due associazioni (ANTA e ) e del CP_4
fornitore di mangimi ( ; Pt_4
-le fatture emesse dal fornitore, in mancanza di bolle di consegna, non possono dimostrare la destinazione dei mangimi.
L'opponente ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo, previa, se necessaria, disapplicazione dei provvedimenti illegittimi.
Il si è costituito in giudizio ed ha contestato la fondatezza Controparte_2
dell'opposizione.
Nella memoria costitutiva ha elencato tutti i provvedimenti emessi per la gestione del canile ed ha indicato i relativi oneri economici;
ha poi esposto che:
-il Prof. realizzò la struttura su terreno di sua proprietà per destinarla a Parte_1
ricovero di cani privati ed infatti l'autorizzazione sanitaria n.146/V del 21.10.2009 consentì al gestore di accogliere cani provenienti da soggetti privati con esplicita esclusione di uso per cani randagi;
-l'Ente pubblico, con deliberazioni GC n.252-2010, n.350-2011, n.225-2012, n.307-
2013, ha disposto la concessione di contributi economici in favore dell Parte_1
perché quest'ultimo aveva rappresentato l'avvenuto ricovero di 40 cani presumibilmente randagi;
-dopo il 2013 non sono più stati erogati contributi e, con vari provvedimenti, sono state formalizzate intimazioni nei confronti del proprietario della struttura affinchè
3 provvedesse alla gestione dei cani e ciò anche per le richieste urgenti provenienti dall'Azienda Sanitaria Locale;
-il disinteresse del proprietario e la necessità di agire senza differimenti per la gestione dei cani ricoverati ha determinato l'adozione di provvedimenti con cui sono state incaricate le Associazioni di e ANTA di Castellaneta;
CP_4 CP_2
-l'Ente locale, come dimostrato dalle indicate determine di liquidazione e dai collegati mandati di pagamento, ha sostenuto l'onere economico per la gestione del canile e la cura dei cani, sia per i pagamenti effettuati in favore delle Associazioni, sia per i pagamenti effettuati in favore della fornitrice dei prodotti per Controparte_5
alimentare gli animali;
-il ricorso per decreto ingiuntivo, contrariamente agli assunti di parte opponente, è stato sostenuto da tutti i provvedimenti emessi per fronteggiare una situazione urgente e pericolosa venutasi a determinare in una struttura privata, autorizzata al ricovero di cani provenienti da soggetti privati.
Il Comune opposto ha concluso per il rigetto dell'opposizione.
*** ** ***
Con ordinanza del 26 ottobre 2021 è stata rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rilevando che:
-il ha ricevuto contributi comunali per la gestione di un canile privato in cui Parte_5
trovavano accoglienza anche cani randagi o sottratti al randagismo (cfr. delibere GC 252/2010, 307/2013);
-il dato dell'accoglienza di cani “non privati” (rientranti nella sfera di gestione pubblica) sembra emergere dall'istanza depositata all'Ufficio Protocollo del Comune di il 15 aprile 2010, cui ha fatto Parte_1 CP_2
seguito l'adozione della delibera GC n.252 del 29 giugno 2010;
-d'altra parte, spettava all'Ente, secondo i principi di buona amministrazione, la verifica sul profilo fattuale indicato dall'istante (accoglienza di cani randagi, lasciati in prossimità del canile o rinvenuti in pineta, privi di microchip) e sui riferimenti alla conoscenza istituzionale delle circostanze (Guardie forestali, Carabinieri);
-il profilo del contenimento degli effetti del randagismo e della erogazione di contributi pubblici ha, evidentemente, indotto il a richiedere un parere all'ANCI; CP_2
4 -il problema di gestione dei cani e dei relativi oneri si è posto solo quando l' e il figlio non si Parte_1
sono più potuti occupare del canile, comunicando l'indisponibilità al , per problemi di Controparte_2 salute ed economici (cfr. nota del 3 maggio 2016);
, previa adozione di ordinanze contingibili ed urgenti, ha addebitato all il costo per il Pt_6 Parte_1
mantenimento dei cani, affidato ad Associazioni dedicate;
-in questo segmento processuale, non è ben delineata la posizione creditoria posta a base dell'ingiunzione di pagamento.
*** *** ***
L'opposizione è fondata.
In termini generali, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso; in tale giudizio, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe sulla parte che fa valere un qualsiasi diritto il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
E ciò, in quanto, nel giudizio de quo, solo da un punto di vista formale, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre, in termini sostanziali, è il creditore ad avere veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori, a fronte dell'opponente-convenuto cui compete di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito;
di talchè le difese con cui l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o la non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda – che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione – ma configurano delle eccezioni, per le quali sussiste l'onere della prova, secondo i consueti canoni processuali.
Nella fattispecie:
-parte opponente ha sollevato eccezioni impeditive del credito ritenendo che il abbia proposto la domanda di pagamento senza averne titolo – sia Controparte_2
- in ragione della pregressa erogazione di contributi per la gestione dei cani randagi,
5 fondata sul riconoscimento dell'utilità pubblica della gestione e sul risparmio di spesa rispetto al ricovero dei cani in altre strutture - sia – in ragione della illegittima adozione di provvedimenti amministrativi tesi ad imporre obblighi di gestione del canile ospitante cani randagi e connessi oneri economici;
-l'opposto ha
contro
-eccepito che l' con l'autorizzazione del 2009, Parte_1
poteva solo accogliere cani di provenienza privata e che i contributi dei primi anni sono stati attribuiti a fronte della richiesta del proprietario che rappresentava il ricovero di cani “presumibilmente randagi”.
La documentazione prodotta dalle parti attesta che:
1) l'autorizzazione sanitaria n146/V del 21 ottobre 2009 è stata rilasciata per il canile privato di sito in Marina di Ginosa-contrada Pizzoferro;
Parte_1
2) nonostante la formale autorizzazione per il ricovero di cani privati, la struttura ha accolto anche “cani randagi” o “presumibilmente randagi”, privi di microchip;
3) il Comune di negli anni 2010-2011-2012-2013, ha infatti erogato CP_2
contributi al proprietario del canile poiché “la struttura era tenuta in buone condizioni come accertato dall'Asl” ed “al fine di evitare qualsiasi problematica, sia di carattere giuridico che di tipo economico, legata al possibile trasferimento di questi cani presso una struttura pubblica a cura e spese del Comune di e con oneri notevolmente superiori”; CP_2
4) di fatto, per cinque anni circa, la ha fruito del canile di proprietà per il ricovero di cani randagi;
Parte_1
5) nell'anno 2016, dopo la comunicazione del proprietario in ordine alla impossibilità di proseguire nella gestione del canile e nella cura dei cani randagi ricoverati, a causa di problemi di salute suoi e del figlio (cfr. CP_1
nota del 3 maggio 2016), l'Asl-TA Dipartimento di Prevenzione –Servizi
Veterinari, con nota del 30 maggio 2016 inviata all'esito di apposito sopralluogo, ha proposto al di continuare a gestire quel Controparte_2
6 canile attesa la disponibilità del proprietario all'utilizzo gratuito della struttura e l'indisponibilità di un canile-rifugio nel territorio;
6) dopo questa interlocuzione, sono stati adottati numerosi provvedimenti – prima
- per intimare l alla gestione del canile e – dopo- per l'addebito di Parte_1
spese.
*** ** ***
Per pertinenza alle peculiarità della vicenda in cognizione, deve farsi cenno alla tematica del randagismo ed ai compiti gravanti sugli Enti locali e sulle Aziende
Sanitarie.
In giurisprudenza, si è affermato che l'accertamento della responsabilità per i danni derivanti dal randagismo presuppone l'individuazione dell'ente cui le leggi nazionali e regionali affidano il compito di controllo e gestione;
ai fini dell'individuazione dell'ente su cui grava l'obbligo giuridico di "recupero", "cattura" e "ricovero" dei cani randagi - stante la "neutralità", al riguardo, della legge statale (legge quadro 14 agosto
1991, n. 281) - occorre analizzare la normativa regionale caso per caso (cfr., Cass. n.
17060 del 2018 e 9671 del 2020, Cass. n. 19404 del 2019 e Cass. n. 32884 del 2021)
e, per quanto specificamente concerne la normativa regionale pugliese (L.R. 3 aprile
1995, n. 12: in particolare, artt. 2, 6, 8), l'obbligo risulta attribuito ai Servizi
Veterinari delle ASL, residuando in capo ai Comuni il diverso compito di provvedere alla gestione dei canili, in funzione dell'accoglienza, custodia e mantenimento degli animali recuperati.
L'obbligo giuridico dei Comuni, avente ad oggetto la costruzione e gestione di canili sanitari ai fini dell'accoglienza, custodia e mantenimento dei cani vaganti, pur essendo astrattamente suscettibile di integrare il requisito di antigiuridicità di un contegno omissivo ai fini dell'imputazione causale di un evento dannoso (o anche il requisito soggettivo di una condotta colposa integrata dall'inosservanza di una norma di legge), resta estraneo alla funzione tipica della prevenzione dei rischi derivanti dal randagismo.
7 Il discrimine ai fini della responsabilità civile risiede, dunque, nella differenza fra
"accoglienza" e "ricovero", posto che solo il secondo presuppone l'attività di recupero e cattura. All'accoglienza si legano gli obblighi di custodia e mantenimento dei cani, la cui violazione, a seconda delle circostanze, è suscettibile di determinare la responsabilità civile.
Non vi è, invece, un dovere a carico dei Comuni di recupero e cattura dei cani randagi, quale obbligo giuridico la cui violazione possa integrare una fattispecie di responsabilità civile.
Posto che la responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi grava esclusivamente sull'ente cui le singole leggi regionali, attuative della legge cornice statale n. 281 del 1991, attribuiscono i compiti di recupero, cattura e ricovero degli animali - nello specifico ambito dell'ordinamento regionale pugliese - la legittimazione ad essere convenute con l'azione risarcitoria per i predetti pregiudizi spetta alle cui i ricordati compiti sono affidati dalla L.R. n. Controparte_6
12 del 1995, e non anche ai Comuni, cui la medesima legge attribuisce i diversi compiti di accoglienza, custodia e mantenimento degli animali dopo che sono stati catturati (tra le più recenti, cfr.Cass.sez.III 08.02.2023 n.3737).
*** ** ***
Alla luce di tali principi e considerando la destinazione (anche) “pubblica” del canile privato dell' si potrebbero ipotizzare vari piani di responsabilità. Parte_1
Proiettando il focus sulla questione che rileva in questo giudizio, non può disconoscersi che il – almeno per cinque anni, dal 2010 al 2015 – Controparte_2
abbia riconosciuto l'utilità del canile gestito da per il ricovero di “cani Parte_1
randagi” o “presumibilmente randagi”, in mancanza di un canile pubblico, ammettendo che la situazione consentiva anche un risparmio di spesa, senza occuparsi, nel contempo, dei compiti istituzionali imposti dalla legge statale e regionale.
8 Dopo la fine del 2015 ed a fronte della indisponibilità del proprietario a proseguire nella gestione, il ritenendosi erroneamente esonerato della cura dei cani CP_2
ricoverati nel canile (per i quali, non vi è stata alcuna considerazione di “provenienza privata” anche nella fase interlocutoria con il Servizio Veterinario dell'Asl), ha emesso ordini di adempimento ed ha addebitato oneri economici, in assenza di obblighi legali o negoziali del privato ed anche in violazione di legge e del principio di buon andamento della PA.
Deve essere rimarcato che, nonostante l'autorizzazione sanitaria n.146/V del 21 ottobre 2009 sia stata rilasciata per il ricovero di “cani di privati”, di fatto l' ha ricoverato “tutti i cani” randagi o presumibilmente randagi, privi di Parte_1
microchip; il dato è di estrema rilevanza perché non contestato ante causam né dal né dall'Asl (che, per la sfera di sua competenza, ha compiuto valutazioni CP_2
sulla vicenda come dimostrato dai documenti prodotti).
Tale autorizzazione è divenuta, nel processo, strumento di
contro
-eccezione del opposto, senza – tuttavia – alcuna prova circa la provenienza “privata” dei CP_2
cani presenti nel canile di contrada Pizzoferro in Marina di Ginosa;
anzi, le posizioni espresse dall'Ente locale e dall'Asl nel periodo di gestione – non Parte_1
contraddette da elementi di prova nel giudizio – sono state nel senso della presenza nel canile di cani randagi.
E questo dato circostanziale è l'unico che può spiegare (senza giustificare) la condotta del e l'adozione dei provvedimenti con cui sono stati erogati i CP_2
contributi, a fronte della mancanza di un canile pubblico (la cui realizzazione integrava ed integra un obbligo per la PA), della presenza di “cani vaganti”, della necessità di prevenire pericoli per la pubblica incolumità.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che il credito azionato in sede monitoria non sia sorretto da una causa debendi.
Lasciando sullo sfondo la valutazione di legittimità o meno dei provvedimenti amministrativi, resta un dato: la PA ha preteso il pagamento dell'importo di
€49.397,86, per oneri di ricovero e cura di cani randagi, addebitandoli ad un privato
9 liddove – per legge – avrebbe dovuto ex se organizzare la struttura di accoglienza e ricovero con i connessi oneri economici.
Il ricorso per decreto ingiuntivo è stato proposto sulla scorta di atti e provvedimenti amministrativi che hanno – unilateralmente – costituito un obbligo nei confronti del
Prof. ma, utilizzando i paradigmi giuridici del diritto civile, è evidente Parte_1
che l'obbligo di eseguire una prestazione pecuniaria è stato svincolato dall'esistenza di un rapporto obbligatorio, mancando – appunto – la fonte dell'obbligo, sia contrattuale, sia legale.
Da ultimo, deve dirsi che il raffronto tra il suddetto importo (€49.397,86) e quello dei contributi (di poche migliaia di euro) concessi al proprietario del canile, nel periodo di gestione quasi quinquennale, rende oltremodo chiaro che il ha Controparte_2
consapevolmente fruito dei vantaggi della gestione del canile da parte di Parte_1
sia omettendo di occuparsi della realizzazione e della gestione di un canile pubblico per un notevole lasso di tempo, sia conseguendo un consistente risparmio di spesa
(come espressamente dichiarato nella delibera GC n.252-2010).
L'accertamento sulla correttezza dell'agere pubblico esula dall'ambito del giudizio.
Per quanto esposto, l'opposizione deve essere accolta con revoca del decreto ingiuntivo.
La condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza (art.91 cpc).
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n.1798/2021 RG, tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
-in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
-condanna il al pagamento delle spese processuali, liquidate in Controparte_2
€286,00 per esborsi, €9.000,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario spese generali, cap, iva, con distrazione al procuratore costituito che ne ha fatto richiesta.
Così deciso il 5 febbraio 2025
10 Il Giudice annagrazia lenti
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica-GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n.1798-2021 RG, tra
Dott. Giuseppe e Avv. Maria Stella in qualità di Parte_1 Pt_2
Amministratrice di Sostegno di , rappresentati e difesi Controparte_1
dall'Avv. Luigi Cecinato -opponenti;
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Misserini –opposto; Controparte_2
avente ad oggetto: “ opposizione a decreto ingiuntivo”.
Conclusioni: come in atti.
All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note sostitutive d'udienza del 13 novembre 2024) è stata riservata la decisione con termini ordinari ex art.190 cpc vigente ratione temporis per il deposito delle memorie conclusive.
Lo studio del fascicolo, per la redazione della sentenza, ha avuto inizio nel momento della riserva in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Il Prof. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_3
n.2379-2020 emesso nei suoi confronti per il pagamento della somma di €49.397,86 oltre accessori (interessi e spese legali) in favore del Controparte_2
In pendenza del giudizio, l'opponente è deceduto e nella sua posizione processuale sono subentrati, dapprima, la coniuge superstite IA e, dopo il decesso di CP_1
quest'ultima, i figli del Prof. come indicati in epigrafe. Parte_1
Nell'atto di opposizione sono state diffusamente descritte le fasi fattuali e procedimentali che hanno connotato la realizzazione di un canile su area privata (di
1 proprietà dell e la sua destinazione al ricovero di cani randagi, a fronte Parte_1
dell'indisponibilità di un canile comunale.
L'opponente ha dedotto che:
-nel canile realizzato dopo il parere favorevole -in data 23.09.2009- del Dipartimento di Prevenzione ASL Taranto –Servizi Veterinari Castellaneta sono stati accolti molti cani randagi (in alcuni periodi, oltre 90); Co
-il Comune con delibere di Giunta, ha riconosciuto contributi per gli anni CP_2
2010-2011-2012-2013;
-negli atti deliberativi è stato attestato che la struttura era tenuta in buone condizioni ed è stata giustificata l'attribuzione dei contributi per l'esigenza di evitare “qualsiasi problematica” “giuridica ed economica” “legata al possibile trasferimento dei cani presso una struttura pubblica a cure e spese del Comune e con oneri notevolmente superiori”;
-dall'anno 2014 in poi, il pur avendo ottenuto parere favorevole Controparte_2
da parte dell sulla legittima concessione dei contributi per la gestione del CP_3
canile, non ha erogato i contributi ritenendo che per il servizio fosse necessaria la procedura di evidenza pubblica;
-a fronte di tanto, la gestione è stata interrotta e le chiavi della struttura sono state consegnate al CP_2
-il sub-Commissario Straordinario, in data 15 giugno 2016, ha emesso un'ordinanza contingibile ed urgente per obbligare l alla cura dei cani ospitati nel Parte_1
canile con avvertimento che, in caso di inottemperanza, si sarebbe provveduto alla tutela igienico-sanitaria degli animali custoditi, con rivalsa dei costi nei confronti del proprietario;
-con ordinanza contingibile ed urgente del 9 novembre 2018, il Sindaco incaricava l' Alma Tamborrino di della cura dei cani ospitati nella CP_4 CP_2
struttura, a spese del proprietario;
2 -negli anni successivi, il ha inviato all richieste di pagamento CP_2 Parte_1
nell'ordine (prima) di €19.173,81 e (dopo) di €49.397,86, come costi di gestione del canile;
-il seppur obbligato per legge alla realizzazione di strutture per il ricovero CP_2
dei cani randagi, non ha mai dato attuazione ai suoi compiti ed ha cercato di supplirvi con le attività dei volontari;
-le ordinanze contingibili ed urgenti non costituiscono titolo per la richiesta di ingiunzione di pagamento;
-la prova del preteso credito non può essere data dai provvedimenti di liquidazione e dai mandati di pagamento in favore di due associazioni (ANTA e ) e del CP_4
fornitore di mangimi ( ; Pt_4
-le fatture emesse dal fornitore, in mancanza di bolle di consegna, non possono dimostrare la destinazione dei mangimi.
L'opponente ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo, previa, se necessaria, disapplicazione dei provvedimenti illegittimi.
Il si è costituito in giudizio ed ha contestato la fondatezza Controparte_2
dell'opposizione.
Nella memoria costitutiva ha elencato tutti i provvedimenti emessi per la gestione del canile ed ha indicato i relativi oneri economici;
ha poi esposto che:
-il Prof. realizzò la struttura su terreno di sua proprietà per destinarla a Parte_1
ricovero di cani privati ed infatti l'autorizzazione sanitaria n.146/V del 21.10.2009 consentì al gestore di accogliere cani provenienti da soggetti privati con esplicita esclusione di uso per cani randagi;
-l'Ente pubblico, con deliberazioni GC n.252-2010, n.350-2011, n.225-2012, n.307-
2013, ha disposto la concessione di contributi economici in favore dell Parte_1
perché quest'ultimo aveva rappresentato l'avvenuto ricovero di 40 cani presumibilmente randagi;
-dopo il 2013 non sono più stati erogati contributi e, con vari provvedimenti, sono state formalizzate intimazioni nei confronti del proprietario della struttura affinchè
3 provvedesse alla gestione dei cani e ciò anche per le richieste urgenti provenienti dall'Azienda Sanitaria Locale;
-il disinteresse del proprietario e la necessità di agire senza differimenti per la gestione dei cani ricoverati ha determinato l'adozione di provvedimenti con cui sono state incaricate le Associazioni di e ANTA di Castellaneta;
CP_4 CP_2
-l'Ente locale, come dimostrato dalle indicate determine di liquidazione e dai collegati mandati di pagamento, ha sostenuto l'onere economico per la gestione del canile e la cura dei cani, sia per i pagamenti effettuati in favore delle Associazioni, sia per i pagamenti effettuati in favore della fornitrice dei prodotti per Controparte_5
alimentare gli animali;
-il ricorso per decreto ingiuntivo, contrariamente agli assunti di parte opponente, è stato sostenuto da tutti i provvedimenti emessi per fronteggiare una situazione urgente e pericolosa venutasi a determinare in una struttura privata, autorizzata al ricovero di cani provenienti da soggetti privati.
Il Comune opposto ha concluso per il rigetto dell'opposizione.
*** ** ***
Con ordinanza del 26 ottobre 2021 è stata rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rilevando che:
-il ha ricevuto contributi comunali per la gestione di un canile privato in cui Parte_5
trovavano accoglienza anche cani randagi o sottratti al randagismo (cfr. delibere GC 252/2010, 307/2013);
-il dato dell'accoglienza di cani “non privati” (rientranti nella sfera di gestione pubblica) sembra emergere dall'istanza depositata all'Ufficio Protocollo del Comune di il 15 aprile 2010, cui ha fatto Parte_1 CP_2
seguito l'adozione della delibera GC n.252 del 29 giugno 2010;
-d'altra parte, spettava all'Ente, secondo i principi di buona amministrazione, la verifica sul profilo fattuale indicato dall'istante (accoglienza di cani randagi, lasciati in prossimità del canile o rinvenuti in pineta, privi di microchip) e sui riferimenti alla conoscenza istituzionale delle circostanze (Guardie forestali, Carabinieri);
-il profilo del contenimento degli effetti del randagismo e della erogazione di contributi pubblici ha, evidentemente, indotto il a richiedere un parere all'ANCI; CP_2
4 -il problema di gestione dei cani e dei relativi oneri si è posto solo quando l' e il figlio non si Parte_1
sono più potuti occupare del canile, comunicando l'indisponibilità al , per problemi di Controparte_2 salute ed economici (cfr. nota del 3 maggio 2016);
, previa adozione di ordinanze contingibili ed urgenti, ha addebitato all il costo per il Pt_6 Parte_1
mantenimento dei cani, affidato ad Associazioni dedicate;
-in questo segmento processuale, non è ben delineata la posizione creditoria posta a base dell'ingiunzione di pagamento.
*** *** ***
L'opposizione è fondata.
In termini generali, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso; in tale giudizio, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe sulla parte che fa valere un qualsiasi diritto il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
E ciò, in quanto, nel giudizio de quo, solo da un punto di vista formale, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre, in termini sostanziali, è il creditore ad avere veste sostanziale di attore, con i conseguenti oneri probatori, a fronte dell'opponente-convenuto cui compete di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito;
di talchè le difese con cui l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o la non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda – che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione – ma configurano delle eccezioni, per le quali sussiste l'onere della prova, secondo i consueti canoni processuali.
Nella fattispecie:
-parte opponente ha sollevato eccezioni impeditive del credito ritenendo che il abbia proposto la domanda di pagamento senza averne titolo – sia Controparte_2
- in ragione della pregressa erogazione di contributi per la gestione dei cani randagi,
5 fondata sul riconoscimento dell'utilità pubblica della gestione e sul risparmio di spesa rispetto al ricovero dei cani in altre strutture - sia – in ragione della illegittima adozione di provvedimenti amministrativi tesi ad imporre obblighi di gestione del canile ospitante cani randagi e connessi oneri economici;
-l'opposto ha
contro
-eccepito che l' con l'autorizzazione del 2009, Parte_1
poteva solo accogliere cani di provenienza privata e che i contributi dei primi anni sono stati attribuiti a fronte della richiesta del proprietario che rappresentava il ricovero di cani “presumibilmente randagi”.
La documentazione prodotta dalle parti attesta che:
1) l'autorizzazione sanitaria n146/V del 21 ottobre 2009 è stata rilasciata per il canile privato di sito in Marina di Ginosa-contrada Pizzoferro;
Parte_1
2) nonostante la formale autorizzazione per il ricovero di cani privati, la struttura ha accolto anche “cani randagi” o “presumibilmente randagi”, privi di microchip;
3) il Comune di negli anni 2010-2011-2012-2013, ha infatti erogato CP_2
contributi al proprietario del canile poiché “la struttura era tenuta in buone condizioni come accertato dall'Asl” ed “al fine di evitare qualsiasi problematica, sia di carattere giuridico che di tipo economico, legata al possibile trasferimento di questi cani presso una struttura pubblica a cura e spese del Comune di e con oneri notevolmente superiori”; CP_2
4) di fatto, per cinque anni circa, la ha fruito del canile di proprietà per il ricovero di cani randagi;
Parte_1
5) nell'anno 2016, dopo la comunicazione del proprietario in ordine alla impossibilità di proseguire nella gestione del canile e nella cura dei cani randagi ricoverati, a causa di problemi di salute suoi e del figlio (cfr. CP_1
nota del 3 maggio 2016), l'Asl-TA Dipartimento di Prevenzione –Servizi
Veterinari, con nota del 30 maggio 2016 inviata all'esito di apposito sopralluogo, ha proposto al di continuare a gestire quel Controparte_2
6 canile attesa la disponibilità del proprietario all'utilizzo gratuito della struttura e l'indisponibilità di un canile-rifugio nel territorio;
6) dopo questa interlocuzione, sono stati adottati numerosi provvedimenti – prima
- per intimare l alla gestione del canile e – dopo- per l'addebito di Parte_1
spese.
*** ** ***
Per pertinenza alle peculiarità della vicenda in cognizione, deve farsi cenno alla tematica del randagismo ed ai compiti gravanti sugli Enti locali e sulle Aziende
Sanitarie.
In giurisprudenza, si è affermato che l'accertamento della responsabilità per i danni derivanti dal randagismo presuppone l'individuazione dell'ente cui le leggi nazionali e regionali affidano il compito di controllo e gestione;
ai fini dell'individuazione dell'ente su cui grava l'obbligo giuridico di "recupero", "cattura" e "ricovero" dei cani randagi - stante la "neutralità", al riguardo, della legge statale (legge quadro 14 agosto
1991, n. 281) - occorre analizzare la normativa regionale caso per caso (cfr., Cass. n.
17060 del 2018 e 9671 del 2020, Cass. n. 19404 del 2019 e Cass. n. 32884 del 2021)
e, per quanto specificamente concerne la normativa regionale pugliese (L.R. 3 aprile
1995, n. 12: in particolare, artt. 2, 6, 8), l'obbligo risulta attribuito ai Servizi
Veterinari delle ASL, residuando in capo ai Comuni il diverso compito di provvedere alla gestione dei canili, in funzione dell'accoglienza, custodia e mantenimento degli animali recuperati.
L'obbligo giuridico dei Comuni, avente ad oggetto la costruzione e gestione di canili sanitari ai fini dell'accoglienza, custodia e mantenimento dei cani vaganti, pur essendo astrattamente suscettibile di integrare il requisito di antigiuridicità di un contegno omissivo ai fini dell'imputazione causale di un evento dannoso (o anche il requisito soggettivo di una condotta colposa integrata dall'inosservanza di una norma di legge), resta estraneo alla funzione tipica della prevenzione dei rischi derivanti dal randagismo.
7 Il discrimine ai fini della responsabilità civile risiede, dunque, nella differenza fra
"accoglienza" e "ricovero", posto che solo il secondo presuppone l'attività di recupero e cattura. All'accoglienza si legano gli obblighi di custodia e mantenimento dei cani, la cui violazione, a seconda delle circostanze, è suscettibile di determinare la responsabilità civile.
Non vi è, invece, un dovere a carico dei Comuni di recupero e cattura dei cani randagi, quale obbligo giuridico la cui violazione possa integrare una fattispecie di responsabilità civile.
Posto che la responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi grava esclusivamente sull'ente cui le singole leggi regionali, attuative della legge cornice statale n. 281 del 1991, attribuiscono i compiti di recupero, cattura e ricovero degli animali - nello specifico ambito dell'ordinamento regionale pugliese - la legittimazione ad essere convenute con l'azione risarcitoria per i predetti pregiudizi spetta alle cui i ricordati compiti sono affidati dalla L.R. n. Controparte_6
12 del 1995, e non anche ai Comuni, cui la medesima legge attribuisce i diversi compiti di accoglienza, custodia e mantenimento degli animali dopo che sono stati catturati (tra le più recenti, cfr.Cass.sez.III 08.02.2023 n.3737).
*** ** ***
Alla luce di tali principi e considerando la destinazione (anche) “pubblica” del canile privato dell' si potrebbero ipotizzare vari piani di responsabilità. Parte_1
Proiettando il focus sulla questione che rileva in questo giudizio, non può disconoscersi che il – almeno per cinque anni, dal 2010 al 2015 – Controparte_2
abbia riconosciuto l'utilità del canile gestito da per il ricovero di “cani Parte_1
randagi” o “presumibilmente randagi”, in mancanza di un canile pubblico, ammettendo che la situazione consentiva anche un risparmio di spesa, senza occuparsi, nel contempo, dei compiti istituzionali imposti dalla legge statale e regionale.
8 Dopo la fine del 2015 ed a fronte della indisponibilità del proprietario a proseguire nella gestione, il ritenendosi erroneamente esonerato della cura dei cani CP_2
ricoverati nel canile (per i quali, non vi è stata alcuna considerazione di “provenienza privata” anche nella fase interlocutoria con il Servizio Veterinario dell'Asl), ha emesso ordini di adempimento ed ha addebitato oneri economici, in assenza di obblighi legali o negoziali del privato ed anche in violazione di legge e del principio di buon andamento della PA.
Deve essere rimarcato che, nonostante l'autorizzazione sanitaria n.146/V del 21 ottobre 2009 sia stata rilasciata per il ricovero di “cani di privati”, di fatto l' ha ricoverato “tutti i cani” randagi o presumibilmente randagi, privi di Parte_1
microchip; il dato è di estrema rilevanza perché non contestato ante causam né dal né dall'Asl (che, per la sfera di sua competenza, ha compiuto valutazioni CP_2
sulla vicenda come dimostrato dai documenti prodotti).
Tale autorizzazione è divenuta, nel processo, strumento di
contro
-eccezione del opposto, senza – tuttavia – alcuna prova circa la provenienza “privata” dei CP_2
cani presenti nel canile di contrada Pizzoferro in Marina di Ginosa;
anzi, le posizioni espresse dall'Ente locale e dall'Asl nel periodo di gestione – non Parte_1
contraddette da elementi di prova nel giudizio – sono state nel senso della presenza nel canile di cani randagi.
E questo dato circostanziale è l'unico che può spiegare (senza giustificare) la condotta del e l'adozione dei provvedimenti con cui sono stati erogati i CP_2
contributi, a fronte della mancanza di un canile pubblico (la cui realizzazione integrava ed integra un obbligo per la PA), della presenza di “cani vaganti”, della necessità di prevenire pericoli per la pubblica incolumità.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che il credito azionato in sede monitoria non sia sorretto da una causa debendi.
Lasciando sullo sfondo la valutazione di legittimità o meno dei provvedimenti amministrativi, resta un dato: la PA ha preteso il pagamento dell'importo di
€49.397,86, per oneri di ricovero e cura di cani randagi, addebitandoli ad un privato
9 liddove – per legge – avrebbe dovuto ex se organizzare la struttura di accoglienza e ricovero con i connessi oneri economici.
Il ricorso per decreto ingiuntivo è stato proposto sulla scorta di atti e provvedimenti amministrativi che hanno – unilateralmente – costituito un obbligo nei confronti del
Prof. ma, utilizzando i paradigmi giuridici del diritto civile, è evidente Parte_1
che l'obbligo di eseguire una prestazione pecuniaria è stato svincolato dall'esistenza di un rapporto obbligatorio, mancando – appunto – la fonte dell'obbligo, sia contrattuale, sia legale.
Da ultimo, deve dirsi che il raffronto tra il suddetto importo (€49.397,86) e quello dei contributi (di poche migliaia di euro) concessi al proprietario del canile, nel periodo di gestione quasi quinquennale, rende oltremodo chiaro che il ha Controparte_2
consapevolmente fruito dei vantaggi della gestione del canile da parte di Parte_1
sia omettendo di occuparsi della realizzazione e della gestione di un canile pubblico per un notevole lasso di tempo, sia conseguendo un consistente risparmio di spesa
(come espressamente dichiarato nella delibera GC n.252-2010).
L'accertamento sulla correttezza dell'agere pubblico esula dall'ambito del giudizio.
Per quanto esposto, l'opposizione deve essere accolta con revoca del decreto ingiuntivo.
La condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza (art.91 cpc).
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n.1798/2021 RG, tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
-in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
-condanna il al pagamento delle spese processuali, liquidate in Controparte_2
€286,00 per esborsi, €9.000,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario spese generali, cap, iva, con distrazione al procuratore costituito che ne ha fatto richiesta.
Così deciso il 5 febbraio 2025
10 Il Giudice annagrazia lenti
11