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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/12/2025, n. 3310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3310 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 11333/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. Angela Baraldi Giudice rel. dott. Emanuela Romano Giudice all'esito della camera di consiglio del 28/11/2025, nel procedimento iscritto al n.r.g. 11333/2024, promosso da:
, nata in [...], il [...], CUI 06NQTMC, Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. CASCIANO FELICIA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Bologna, Piazza San Martino n. 9; RICORRENTE
contro
Controparte_2
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni per il solo ricorrente: “accertare il diritto della ricorrente alla protezione speciale di cui all'art. 19 co. 1, 1.1 e 1.2 TU 286/98, con ogni conseguenza di legge”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
Fatto e Diritto
1. Con ricorso tempestivamente proposto in data 5.8.2024, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., la ricorrente, cittadina peruviana, ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento del Questore della Provincia di Bologna, adottato il 10.7.2024 e notificatole il 18.7.2024.
1.1. Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole emesso dalla Commissione Territoriale di Bologna: “…rilevato che nel caso di specie l'istante faceva ingresso in Europa nel 2021, tramite la frontiera spagnola, per poi recarsi in Italia. Solo nel 2023 tentava la regolarizzazione sul territorio tramite la richiesta di protezione speciale di cui trattasi. L'istante dichiara di avere diversi familiari soggiornanti in Italia, tuttavia, non è chiaro a che titolo soggiornino nel territorio i cittadini peruviani cui fa riferimento. Per quanto riguarda l'inserimento nel tessuto sociale ed economico, la richiedente dichiara di aver frequentato un corso di italiano;
ritenuto che
tali elementi…non sono sufficienti ad attestare una condizione di effettivo inserimento sociale in Italia che renderebbe l'allontanamento dal territorio nazionale una indebita interferenza nella vita privata del richiedente”.
1.2. L'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, attesa la presenza in Italia di familiari (padre, fratello e cugino) e del compagno, cittadino italiano, richiamandosi inoltre alla condizione generale del Paese di provenienza, il Perù.
1.3. In data 6.8.2024, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
1.4. Il , regolarmente notificato, non si è costituito e ne va dichiarata la contumacia. Controparte_2
La Questura ha trasmesso documentazione relativa alla procedura amministrativa (decreto del Questore, parere della Commissione territoriale, accertamenti effettuati dalla Questura).
1.5. Quindi, la causa è stata istruita mediante il deposito di documenti e l'audizione della ricorrente, che ha dichiarato in lingua italiana: “sono in Italia da 3 anni. Vivo a Bologna, con mio cugino, mia zia, mio fratello e mio padre. Mio cugino è regolare ed è titolare del contratto di affitto. Vengo da Lima. Sto lavorando in nero come badante e come baby sitter. Ho un appuntamento il 13 dicembre per stipulare un contratto di lavoro in regola. Ho avuto difficoltà perché la ricevuta che mi hanno restituito è datata 2023. Sono fidanzata con un cittadino italiano naturalizzato. Stiamo insieme da quasi due anni. Si chiama . Nel mio Paese sono rimasti mia madre e due fratelli. Non Controparte_3 mi trovavo bene in Perù. Con noi è venuto il mio fratellino di 15 anni.”.
1.6. All'udienza del 12.6.2025, ritenuta l'opportunità di acquisire ulteriore documentazione, la causa è stata rinviata all'udienza del 21.10.2025, sostituita con la concessione di termine ex art. 127-ter c.p.c.
1.7. All'esito del tempestivo deposito di note conclusionali, il Giudice ha ritenuto necessario sentire la ricorrente a chiarimenti.
1.8. All'udienza del 20.11.2025 è comparsa la ricorrente che ha dichiarato: “mia madre ha una paresi in metà del corpo. Sta facendo la riabilitazione. Mio padre e mia madre sono separati. Io sono arrivata per prima. Dopo sono arrivati mio padre e il mio fratellino. Io ho raggiunto i miei cugini. Mia madre è rimasta in Perù con i due figli che ha avuto Per_ da un altro uomo. Mio fratello va a scuola;
è in terza elementare. Mio padre lavora in nero. Mio cugino ha avuto la protezione speciale. L'altro ha un permesso di soggiorno per lavoro subordinato”.
Quindi il difensore ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
***
2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna con il quale è stato negato alla ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
4. Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione territoriale.
5. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
6. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (cfr. doc. 5 – ricevuta di prenotazione appuntamento per la formalizzazione della domanda di protezione speciale del 20.2.2023). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del citato decreto «ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente» continua ad applicarsi la disciplina previgente.
6.1. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.).
6.2. Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. La Corte di cassazione ha osservato, in materia di protezione complementare, che «i parametri di aggancio al territorio italiano, o, se si preferisce, di “radicamento” sono tre. Il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli di tal genere esistenti in Italia, che debbono essere effettivi (termine, non a caso, utilizzato due volte nell'ambito dello stesso periodo) ed esprimersi quindi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di sangue, anche se la legge non ha preteso un rapporto di convivenza. Il secondo è sociale e si traduce nella necessità di un inserimento, ancora una volta richiesto nella sua dimensione di effettività. Il terzo parametro considerato dalla legge è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un concorrente elemento di valenza presuntiva (dello sradicamento dal contesto di provenienza e del radicamento in Italia), che sembra difficile potersi apprezzare in via autonoma». (Corte di cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022). Da ultimo, la suprema Corte di cassazione, ha sancito, in materia, che: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240). È quindi evidente come la protezione complementare possa essere riconosciuta anche in presenza di una modesta ma progressiva integrazione lavorativa.
6.3. Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, la ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio una situazione meritevole di tutela. Sebbene l'istante sia giunta in Italia nel dicembre 2021 (cfr. doc. 6) e abbia trascorso oltre un anno sul territorio prima di tentare di regolarizzarsi, svolgendo anche attività lavorativa in nero, dal dicembre 2024 è stata assunta in regola in qualità collaboratrice familiare alle dipendenze di con contratto a tempo indeterminato, percependo un guadagno Persona_2 complessivo di € 191,59 per il mese di dicembre 2024 e di 1.419,60 di 3.707,84 da gennaio ad agosto 2025. In Italia, la ricorrente gode di stabilità abitativa essendo ospitata presso l'abitazione di un connazionale che ha indicato essere suo cugino (cfr. doc. 3), titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro dal 5.8.2021 (cfr. doc. Questura), unitamente al padre e al fratello minore (cfr. passaporto). Il fratello minore frequenta regolarmente la scuola primaria. Ella ha inoltre dichiarato di aver intrapreso una relazione sentimentale con un cittadino italiano naturalizzato, del quale ha prodotto il documento di identità.
6.4. Ad oggi la ricorrente si trova sul territorio italiano da quasi quattro anni, sebbene in parte trascorsi in condizione di irregolarità, da ultimo intraprendendo un percorso di integrazione lavorativa. Appare, dunque, che l'istante abbia compiuto un “apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento”, anche favorito dalla conoscenza della lingua italiana, avendo sostenuto l'audizione giudiziale senza l'ausilio di interprete, e lo svolgimento di attività lavorativa. Va peraltro considerato che è proprio nel corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU, sentenza 16 dicembre 1992,
c. Germania: “There appears, furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the notion of Per_3
'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
6.5. La valutazione congiunta dei sopradescritti elementi, in particolare, i legami familiari, il recente svolgimento di attività lavorativa a tempo indeterminato, la conoscenza della lingua italiana, unitamente all'assenza di precedenti penali (non essendo stati segnalati nel provvedimento impugnato), consentono di ritenere sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale in capo alla ricorrente. Senza che siano emersi, nel caso di specie, motivi tali da giustificare l'interferenza statale nella vita privata della ricorrente, che l'art. 19 individua in “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
7. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
8. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. 9. Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio e vista la contumacia di parte resistente, nulla per le spese.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo alla ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
nulla per le spese.
Così deciso in Bologna, il 28/11/2025
Il Giudice est. Dott. Angela Baraldi Il Presidente Dott. Luca Minniti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. Angela Baraldi Giudice rel. dott. Emanuela Romano Giudice all'esito della camera di consiglio del 28/11/2025, nel procedimento iscritto al n.r.g. 11333/2024, promosso da:
, nata in [...], il [...], CUI 06NQTMC, Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. CASCIANO FELICIA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Bologna, Piazza San Martino n. 9; RICORRENTE
contro
Controparte_2
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni per il solo ricorrente: “accertare il diritto della ricorrente alla protezione speciale di cui all'art. 19 co. 1, 1.1 e 1.2 TU 286/98, con ogni conseguenza di legge”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
Fatto e Diritto
1. Con ricorso tempestivamente proposto in data 5.8.2024, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., la ricorrente, cittadina peruviana, ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento del Questore della Provincia di Bologna, adottato il 10.7.2024 e notificatole il 18.7.2024.
1.1. Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole emesso dalla Commissione Territoriale di Bologna: “…rilevato che nel caso di specie l'istante faceva ingresso in Europa nel 2021, tramite la frontiera spagnola, per poi recarsi in Italia. Solo nel 2023 tentava la regolarizzazione sul territorio tramite la richiesta di protezione speciale di cui trattasi. L'istante dichiara di avere diversi familiari soggiornanti in Italia, tuttavia, non è chiaro a che titolo soggiornino nel territorio i cittadini peruviani cui fa riferimento. Per quanto riguarda l'inserimento nel tessuto sociale ed economico, la richiedente dichiara di aver frequentato un corso di italiano;
ritenuto che
tali elementi…non sono sufficienti ad attestare una condizione di effettivo inserimento sociale in Italia che renderebbe l'allontanamento dal territorio nazionale una indebita interferenza nella vita privata del richiedente”.
1.2. L'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, attesa la presenza in Italia di familiari (padre, fratello e cugino) e del compagno, cittadino italiano, richiamandosi inoltre alla condizione generale del Paese di provenienza, il Perù.
1.3. In data 6.8.2024, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
1.4. Il , regolarmente notificato, non si è costituito e ne va dichiarata la contumacia. Controparte_2
La Questura ha trasmesso documentazione relativa alla procedura amministrativa (decreto del Questore, parere della Commissione territoriale, accertamenti effettuati dalla Questura).
1.5. Quindi, la causa è stata istruita mediante il deposito di documenti e l'audizione della ricorrente, che ha dichiarato in lingua italiana: “sono in Italia da 3 anni. Vivo a Bologna, con mio cugino, mia zia, mio fratello e mio padre. Mio cugino è regolare ed è titolare del contratto di affitto. Vengo da Lima. Sto lavorando in nero come badante e come baby sitter. Ho un appuntamento il 13 dicembre per stipulare un contratto di lavoro in regola. Ho avuto difficoltà perché la ricevuta che mi hanno restituito è datata 2023. Sono fidanzata con un cittadino italiano naturalizzato. Stiamo insieme da quasi due anni. Si chiama . Nel mio Paese sono rimasti mia madre e due fratelli. Non Controparte_3 mi trovavo bene in Perù. Con noi è venuto il mio fratellino di 15 anni.”.
1.6. All'udienza del 12.6.2025, ritenuta l'opportunità di acquisire ulteriore documentazione, la causa è stata rinviata all'udienza del 21.10.2025, sostituita con la concessione di termine ex art. 127-ter c.p.c.
1.7. All'esito del tempestivo deposito di note conclusionali, il Giudice ha ritenuto necessario sentire la ricorrente a chiarimenti.
1.8. All'udienza del 20.11.2025 è comparsa la ricorrente che ha dichiarato: “mia madre ha una paresi in metà del corpo. Sta facendo la riabilitazione. Mio padre e mia madre sono separati. Io sono arrivata per prima. Dopo sono arrivati mio padre e il mio fratellino. Io ho raggiunto i miei cugini. Mia madre è rimasta in Perù con i due figli che ha avuto Per_ da un altro uomo. Mio fratello va a scuola;
è in terza elementare. Mio padre lavora in nero. Mio cugino ha avuto la protezione speciale. L'altro ha un permesso di soggiorno per lavoro subordinato”.
Quindi il difensore ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
***
2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna con il quale è stato negato alla ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
4. Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione territoriale.
5. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
6. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (cfr. doc. 5 – ricevuta di prenotazione appuntamento per la formalizzazione della domanda di protezione speciale del 20.2.2023). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del citato decreto «ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente» continua ad applicarsi la disciplina previgente.
6.1. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.).
6.2. Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. La Corte di cassazione ha osservato, in materia di protezione complementare, che «i parametri di aggancio al territorio italiano, o, se si preferisce, di “radicamento” sono tre. Il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli di tal genere esistenti in Italia, che debbono essere effettivi (termine, non a caso, utilizzato due volte nell'ambito dello stesso periodo) ed esprimersi quindi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di sangue, anche se la legge non ha preteso un rapporto di convivenza. Il secondo è sociale e si traduce nella necessità di un inserimento, ancora una volta richiesto nella sua dimensione di effettività. Il terzo parametro considerato dalla legge è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un concorrente elemento di valenza presuntiva (dello sradicamento dal contesto di provenienza e del radicamento in Italia), che sembra difficile potersi apprezzare in via autonoma». (Corte di cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022). Da ultimo, la suprema Corte di cassazione, ha sancito, in materia, che: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240). È quindi evidente come la protezione complementare possa essere riconosciuta anche in presenza di una modesta ma progressiva integrazione lavorativa.
6.3. Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, la ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio una situazione meritevole di tutela. Sebbene l'istante sia giunta in Italia nel dicembre 2021 (cfr. doc. 6) e abbia trascorso oltre un anno sul territorio prima di tentare di regolarizzarsi, svolgendo anche attività lavorativa in nero, dal dicembre 2024 è stata assunta in regola in qualità collaboratrice familiare alle dipendenze di con contratto a tempo indeterminato, percependo un guadagno Persona_2 complessivo di € 191,59 per il mese di dicembre 2024 e di 1.419,60 di 3.707,84 da gennaio ad agosto 2025. In Italia, la ricorrente gode di stabilità abitativa essendo ospitata presso l'abitazione di un connazionale che ha indicato essere suo cugino (cfr. doc. 3), titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro dal 5.8.2021 (cfr. doc. Questura), unitamente al padre e al fratello minore (cfr. passaporto). Il fratello minore frequenta regolarmente la scuola primaria. Ella ha inoltre dichiarato di aver intrapreso una relazione sentimentale con un cittadino italiano naturalizzato, del quale ha prodotto il documento di identità.
6.4. Ad oggi la ricorrente si trova sul territorio italiano da quasi quattro anni, sebbene in parte trascorsi in condizione di irregolarità, da ultimo intraprendendo un percorso di integrazione lavorativa. Appare, dunque, che l'istante abbia compiuto un “apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento”, anche favorito dalla conoscenza della lingua italiana, avendo sostenuto l'audizione giudiziale senza l'ausilio di interprete, e lo svolgimento di attività lavorativa. Va peraltro considerato che è proprio nel corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU, sentenza 16 dicembre 1992,
c. Germania: “There appears, furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the notion of Per_3
'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
6.5. La valutazione congiunta dei sopradescritti elementi, in particolare, i legami familiari, il recente svolgimento di attività lavorativa a tempo indeterminato, la conoscenza della lingua italiana, unitamente all'assenza di precedenti penali (non essendo stati segnalati nel provvedimento impugnato), consentono di ritenere sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale in capo alla ricorrente. Senza che siano emersi, nel caso di specie, motivi tali da giustificare l'interferenza statale nella vita privata della ricorrente, che l'art. 19 individua in “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
7. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
8. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. 9. Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio e vista la contumacia di parte resistente, nulla per le spese.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo alla ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
nulla per le spese.
Così deciso in Bologna, il 28/11/2025
Il Giudice est. Dott. Angela Baraldi Il Presidente Dott. Luca Minniti