Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 07/04/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
1
V.G. n. 1153/2024 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice rel.
Dott.ssa Marina Bianchi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento recante il numero V.G. 1153/2024, in materia di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente _1 C.F._1 in Acqui Terme (AL), Via Nizza n. 115, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Brignano del Foro di
Alessandria, presso lo studio del quale, in Acqui Terme (AL), Corso Italia n. 72, ha eletto domicilio;
e
(C.F. ), nato ad [...] il Parte_2 C.F._2
03.09.1964, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Marco
Cazzola del Foro di Alessandria, presso lo studio del quale, in Acqui Terme (AL), Piazza Matteotti n. 2, ha eletto domicilio;
- ricorrenti -
con l'intervento del Pubblico Ministero visto il ricorso congiunto depositato in data 24.05.2024 dai coniugi in epigrafe indicati, al fine di ottenere la separazione, ed “all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della L. nr. 898/1970, venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni/annotazioni”. Le condizioni riportate nella sentenza di separazione erano le seguenti:
“1) i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto ed entrambi dichiarano sin da ora che si attiveranno per far mantenere alla figlio buoni rapporti con i parenti dei genitori. 2) La casa matrimoniale sita in Acqui Terme, via Nizza nr. 115, in comproprietà indivisa di entrambi i coniugi, viene assegnata alla SI.ra ; il SI. ha già provveduto a ritirare gli _1 Parte_2 effetti personali ed a trasferirsi in altra unità immobiliare. 3) Il SI. , essendo Parte_2 disoccupato e non percependo reddito, onde adempiere al contributo per il mantenimento della FI
, anche quale condizione indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, si Persona_1 obbliga, in funzione solutorio compensativa del predetto obbligo di mantenimento, a cedere alla medesima, senza corrispettivo alcuno e previa autorizzazione del Giudice Tutelare, ed entro e non oltre sei mesi dall'emissione della sentenza ex art. 473 - bis 51 V° comma c.p.c., di omologa o nella quale prende atto degli accordi intervenuti fra le parti, la sua quota di proprietà indivisa, pari ad ½ dell'intero della casa coniugale, sita in Acqui Terme, in via Nizza nr. 115, costituita da alloggio sito al secondo piano ( 3° f.t.), immobile che risulta catastalmente censito al catasto fabbricati del Comune di Acqui Terme, al F. 29, m.
29/11, p. 2-4, ctg. A/4, cl. 7, vani 4.5, R.C. 267,27=. Le parti concordano che le spese volte ad ottenere la relativa autorizzazione al trasferimento della predetta quota di comproprietà, relative alla fase innanzi al
Giudice Tutelare, nonché quelle afferenti all'atto notarile, vengano corrisposte dalla SI.ra _1
.
[...]
PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORENNE
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i giorni di Natale, Santo Stefano, Capodanno, Epifania,
Pasqua e Lunedì dell'Angelo, nonché ogni altra festività civile e religiosa, la FI li trascorrerà alternativamente con ciascun genitore, invertendosi ogni anno rispetto al precedente;
trascorrerà inoltre durante le vacanze natalizie rispettivamente con ciascun genitore alternativamente un periodo, segnatamente dal 27.12 sino al 01.01 compreso, ovvero dal 2.1 sino al 5.1 compreso, invertendosi ogni anno rispetto al precedente;
nonché un periodo durante le vacanze estive di 15 giorni, anche non consecutivi da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno. Il tutto salvo diversi accordi tra i genitori e sempre compatibilmente con le esigenze della minore.
7) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per la FI minorenne”; rilevato che i ricorrenti, con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 18 e del 26 marzo 2025 , hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
vista la documentazione prodotta;
rilevato in particolare: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito concordatario, il 10.10.2001, in Dinami (VV);
che dal matrimonio, è nata in [...], in data [...], la FI Per_1
che con sentenza n. 192/2024 del Tribunale di Alessandria pubblicata in data 26/09/2024 è intervenuta la separazione fra i coniugi e che tale sentenza è divenuta irrevocabile in data 4 novembre 2024;
che non è dato ravvisare possibilità alcuna di riconciliazione, come confermato dalle parti nel ricorso e nelle note scritte depositate per l'udienza; che le condizioni proposte già in sede di ricorso non sono in contrasto con norme imperative e risultano corrispondenti con l'interesse prevalente della FI minore Per_1
atteso che le parti, con il ricorso introduttivo, hanno altresì chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., dato atto che è decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970, che è intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e sussistono gli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
DICHIARA pagina 2 di 4 La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra _1
(C.F. ), nata a [...] il [...] e (C.F. C.F._1 Parte_2
), nato ad Acqui Terme (AL) il 03.09.1964, in [...], in data [...] C.F._2 trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del predetto comune anno 2001, parte II, serie A, atto nr. 21;
OMOLOGA le seguenti condizioni concordate fra le parti:
Il Tribunale prende atto che:
i coniugi si obbligano al mutuo rispetto ed entrambi dichiarano sin da ora che si attiveranno per far mantenere alla figlio buoni rapporti con i parenti dei genitori.
Assegna
La casa matrimoniale sita in Acqui Terme, via Nizza nr. 115, in comproprietà indivisa di entrambi i coniugi, viene assegnata alla SI.ra ; il SI. ha già provveduto a ritirare _1 Parte_2 gli effetti personali ed a trasferirsi in altra unità immobiliare.
Prende atto
Che il SI. , essendo disoccupato e non percependo reddito, onde adempiere al Parte_2 contributo per il mantenimento della FI , anche quale condizione indispensabile ai fini Persona_1 della risoluzione della crisi coniugale, si obbliga, in funzione solutorio compensativa del predetto obbligo di mantenimento, a cedere alla medesima, senza corrispettivo alcuno e previa autorizzazione del Giudice
Tutelare, ed entro e non oltre sei mesi dall'emissione della sentenza ex art. 473 - bis 51 V° comma c.p.c., di omologa o nella quale prende atto degli accordi intervenuti fra le parti, la sua quota di proprietà indivisa, pari ad ½ dell'intero della casa coniugale, sita in Acqui Terme, in via Nizza nr. 115, costituita da alloggio sito al secondo piano ( 3° f.t.), immobile che risulta catastalmente censito al catasto fabbricati del Comune di Acqui Terme, al F. 27, m. 29/11, p. 2-4, ctg. A/4, cl. 7, vani 4.5, R.C. 267,27=.
Dispone che la FI sia affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con abitazione e residenza presso la Per_1 madre. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la minore relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità
e inclinazioni naturali e aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la FI con sé.
Prende atto che
Il padre, essendo disoccupato e non percependo alcun sussidio, si obbliga, in funzione solutorio - compensativa dell'obbligo di mantenimento nei confronti della FI, a trasferire alla medesima, previa autorizzazione del Giudice Tutelare ovvero al raggiungimento della maggiore età, la sua quota di proprietà indivisa pari ad 1/2 dell'intero dell'immobile descritto al precedente punto 3), con spese a carico della madre.
Dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé la FI compatibilmente con le esigenze scolastiche della Per_1 minore, nei seguenti periodi e con le seguenti modalità: a fine settimana alternati;
i giorni di Natale, Santo
Stefano, Capodanno, Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, nonché ogni altra festività civile e religiosa, la FI li trascorrerà alternativamente con ciascun genitore, invertendosi ogni anno rispetto al precedente;
trascorrerà inoltre durante le vacanze natalizie rispettivamente con ciascun genitore alternativamente un periodo, segnatamente dal 27.12 sino al 01.01 compreso, ovvero dal 2.1 sino al 5.1 compreso, invertendosi ogni anno rispetto al precedente;
nonché un periodo durante le vacanze estive di 15 giorni, anche non consecutivi da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno. Il tutto salvo diversi accordi tra i genitori e sempre compatibilmente con le esigenze della minore. prende atto delle ulteriori seguenti pattuizioni concordate dalle parti:
Le parti concordano che le spese volte ad ottenere la relativa autorizzazione al trasferimento della predetta quota di comproprietà, relative alla fase innanzi al Giudice Tutelare, nonché quelle afferenti all'atto notarile, vengano corrisposte dalla SI.ra . _1
pagina 3 di 4 L'assegno unico universale, continuerà ad essere percepito dalla SI.ra . _1
I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per la FI minorenne;
Manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'Ufficio di Stato civile del comune di in Dinami (VV), per le annotazioni di competenza.
Così deciso in Alessandria, camera di consiglio Il Presidente del 1° aprile 2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bersani Dott. Paolo Rampini
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