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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 01/12/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
Registro generale Appello Lavoro n. 544/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. GIOVANNI PICCIAU Presidente Dott. ROBERTO VIGNATI Consigliere Dott.ssa FIORELLA PERNA Giudice A. rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 734/25, discussa all'udienza collegiale del 25.9.2025 e promossa
DA (P.I: ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. GIOVANNA BEVILACQUA (cf
) ed elettivamente domiciliata in NAPOLI, VIA DE C.F._1
DOMINICIS 14, presso lo studio del difensore
APPELLANTE CONTRO
( c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
( c.f. )ed elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._2
MILANO, VIA COSIMO DEL FANTE 16 , presso lo studio del difensore
APPELLATO
I procuratori delle parti, come costituiti, così precisavano le CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE:” , riformare la sentenza n. 734/2025 depositata in data 10/03/2025 e non notificata e, dunque, revocare la sentenza di primo grado, dichiarando dovuta la somma portata dalla cartella n. 06820190015275637000 e legittima l'intimazione di pagamento n. 068 2024 90400302 19/000, condannando, altresì, parte appellata al pagamento delle spese di giustizia di entrambi i gradi di giudizio”
1 PER L'APPELLATO: “ dichiarare inammissibile e/o infondato nel merito l'appello per carenza di interesse confermando integralmente la sentenza n. 734/25 del 10/03/2025;
- accertare responsabilità processuale aggravata dell'appellante e condannare
l' al risarcimento del danno da lite Controparte_2 temeraria, liquidato nella misura di giustizia;
con vittoria di spese e compensi del presente grado.“
MOTIVI IN FATTO
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Milano ha accolto l'opposizione spiegata dall'avv. avverso l'intimazione di pagamento n. 068 CP_1
2024 90400302 19/000 relativa, tra l'altro, a contributi previdenziali dovuti alla per l'anno 2014, per un importo complessivo Parte_2 di € 2.176,61.
A fondamento dell'opposizione, l'odierno appellato aveva dedotto che, relativamente al debito contributivo in questione, aveva ottenuto dalla Cassa creditrice la rateizzazione delle somme dovute e di essere in possesso di CP_3 attestante la regolarità contributiva .
Il primo giudice ha osservato che la cartella di pagamento era successiva – siccome notificata il 26.9.24 - al piano di rateazione già accettato da
[...]
nell'anno 2023 e che, anche successivamente alla Controparte_2 notifica della cartella, la aveva rilasciato, in data 30.9.24, il Durc che Pt_2 attestava la regolarità dei pagamenti. Sulla scorta delle descritte osservazioni il primo giudice ha affermato che “la cartella non ha motivo di essere come anche dimostra la pacifica circostanza che abbia sospeso il ruolo CP_4 proprio a seguito di comunicazione dell'avvenuta rateazione”.
Con ricorso depositato in data 23.5.2025 Controparte_2 ha impugnato la sentenza del Tribunale di Milano all'uopo sostenendo che il primo giudice aveva erroneamente ritenuto che il attestasse la CP_3 regolarità dei pagamenti relativamente alla cartella sottostante l'intimazione. In realtà la aveva precisato che ”la presente certificazione è stata Pt_2 rilasciata previa verifica della sola congruità dei versamenti contributivi obbligatori effettuati alla in via diretta, non rilevando, in questa Pt_2 sede, le somme con scadenza successiva al 02-01-2024, anche per effetto di rateazioni già accordate, né eventuali ritardi nei pagamenti diretti, nè eventuali irregolarità nei versamenti delle somme iscritte a ruolo a Suo carico, nè, infine, eventuali irregolarità nei versamenti dei contributi
2 connessi a istituti soggetti a decadenza (iscrizioni retroattive, retrodatazioni ecc” e, inoltre, il non provava che la somma non fosse dovuta. CP_3
Ancora, secondo l'appellante, la rateazione concessa dalla Parte_2 riguardava le annualità 2019, 2020 e 2022, mentre la cartella in contestazione nel giudizio di primo grado riguardava le annualità 2014 e 2017. Con ulteriore motivo di gravame l'appellante ha chiesto la conseguenziale riforma sulle spese di lite.
Si è ritualmente costituito l'appellato, il quale, resistendo al gravame, ha eccepito che la dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata nel 2024 copre tutti i contributi, senza alcuna distinzione tra annualità e, pertanto, se il è successivo alle annualità dei contributi inevasi, l'iscrizione al CP_3 ruolo è illegittima perché incompatibile con l'accertamento di regolarità contributiva pregressa. Infine, l'appellato ha chiesto dichiararsi la responsabilità ex art. 96 c.p.c. dell'appellante.
All'udienza del 25.9.2025, udite le conclusioni delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI IN DIRITTO
L'appello è fondato per le ragioni che seguono.
Il Collegio rileva che tra la documentazione versata agli atti del giudizio di primo grado il professionista appellato ha allegato la rateazione accordatagli da Tuttavia, detta rateazione è relativa alle annualità Parte_2 contributive 2019, 2020 e 2021, dovendosi, pertanto, escludere che la stessa abbia qualsiasi incidenza sulla contribuzione dovuta per gli anni 2014 e 2017, di cui al titolo contenuto nell'impugnata intimazione di pagamento.
Sotto ulteriore profilo, il Collegio rileva che il motivo di gravame coglie nel segno anche relativamente all'efficacia probatoria del dal quale non è CP_3 dato desumere l'effettiva inesistenza del credito contributivo.
La S.C., pronunciandosi sulla valenza ed efficacia del Durc ai fini pretesi, ha avuto modo di affermare che “è costante l'orientamento secondo cui, nascendo (ed essendo conformato) il rapporto di obbligazione contributiva direttamente dalla legge, per modo che gli atti ed i procedimenti amministrativi posti in essere dagli enti previdenziali in ordine alla sua gestione possiedono natura meramente ricognitiva, le iniziative degli enti medesimi che siano dirette alla riscossione di contributi che, con precedenti determinazioni, gli stessi enti avevano ritenuto non dovuti non sono propriamente riconducibili alla figura dell'autotutela, quale espressione del potere autoritativo dell'amministrazione di provvedere in merito ad atti precedentemente emanati, e non sono pertanto
3 assoggettabili alle relative garanzie formali e sostanziali (così già Cass. n. 256 del 2001)”.(Cass. n. 21378/2023).
Anche più di recente la S.C. ha ritenuto che “il non ha valore CP_3 costitutivo, essendo atto di certazione del rapporto previdenziale, sicché, in caso di contestazione, la verifica della reale consistenza delle situazioni di fatto e di diritto resta demandata all'accertamento giudiziale” (Cass. n. 30273/2024).
Alla luce delle considerazioni che precedono, difettando la prova dell'intervenuto pagamento delle somme dovute, la sentenza di primo grado deve essere riformata. In applicazione del principio di soccombenza, le spese del doppio grado di giudizio vengono poste a carico della parte appellata. Avuto riguardo al valore della controversia e all'omesso svolgimento di istruttoria orale, le spese di lite vengono determinate – secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022- in euro 800,00 per il primo grado, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15% e in €. 1.000,00 per il presente grado, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 734/25 del Tribunale di Milano respinge il ricorso di primo grado. Condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado, che liquida complessivamente in €. 1.800,00, oltre accessori e spese generali.
Milano, 25.9.2025. LA GIUDICE A. REL. IL PRESIDENTE FIORELLA PERNA GIOVANNI PICCIAU
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. GIOVANNI PICCIAU Presidente Dott. ROBERTO VIGNATI Consigliere Dott.ssa FIORELLA PERNA Giudice A. rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 734/25, discussa all'udienza collegiale del 25.9.2025 e promossa
DA (P.I: ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. GIOVANNA BEVILACQUA (cf
) ed elettivamente domiciliata in NAPOLI, VIA DE C.F._1
DOMINICIS 14, presso lo studio del difensore
APPELLANTE CONTRO
( c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
( c.f. )ed elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._2
MILANO, VIA COSIMO DEL FANTE 16 , presso lo studio del difensore
APPELLATO
I procuratori delle parti, come costituiti, così precisavano le CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE:” , riformare la sentenza n. 734/2025 depositata in data 10/03/2025 e non notificata e, dunque, revocare la sentenza di primo grado, dichiarando dovuta la somma portata dalla cartella n. 06820190015275637000 e legittima l'intimazione di pagamento n. 068 2024 90400302 19/000, condannando, altresì, parte appellata al pagamento delle spese di giustizia di entrambi i gradi di giudizio”
1 PER L'APPELLATO: “ dichiarare inammissibile e/o infondato nel merito l'appello per carenza di interesse confermando integralmente la sentenza n. 734/25 del 10/03/2025;
- accertare responsabilità processuale aggravata dell'appellante e condannare
l' al risarcimento del danno da lite Controparte_2 temeraria, liquidato nella misura di giustizia;
con vittoria di spese e compensi del presente grado.“
MOTIVI IN FATTO
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Milano ha accolto l'opposizione spiegata dall'avv. avverso l'intimazione di pagamento n. 068 CP_1
2024 90400302 19/000 relativa, tra l'altro, a contributi previdenziali dovuti alla per l'anno 2014, per un importo complessivo Parte_2 di € 2.176,61.
A fondamento dell'opposizione, l'odierno appellato aveva dedotto che, relativamente al debito contributivo in questione, aveva ottenuto dalla Cassa creditrice la rateizzazione delle somme dovute e di essere in possesso di CP_3 attestante la regolarità contributiva .
Il primo giudice ha osservato che la cartella di pagamento era successiva – siccome notificata il 26.9.24 - al piano di rateazione già accettato da
[...]
nell'anno 2023 e che, anche successivamente alla Controparte_2 notifica della cartella, la aveva rilasciato, in data 30.9.24, il Durc che Pt_2 attestava la regolarità dei pagamenti. Sulla scorta delle descritte osservazioni il primo giudice ha affermato che “la cartella non ha motivo di essere come anche dimostra la pacifica circostanza che abbia sospeso il ruolo CP_4 proprio a seguito di comunicazione dell'avvenuta rateazione”.
Con ricorso depositato in data 23.5.2025 Controparte_2 ha impugnato la sentenza del Tribunale di Milano all'uopo sostenendo che il primo giudice aveva erroneamente ritenuto che il attestasse la CP_3 regolarità dei pagamenti relativamente alla cartella sottostante l'intimazione. In realtà la aveva precisato che ”la presente certificazione è stata Pt_2 rilasciata previa verifica della sola congruità dei versamenti contributivi obbligatori effettuati alla in via diretta, non rilevando, in questa Pt_2 sede, le somme con scadenza successiva al 02-01-2024, anche per effetto di rateazioni già accordate, né eventuali ritardi nei pagamenti diretti, nè eventuali irregolarità nei versamenti delle somme iscritte a ruolo a Suo carico, nè, infine, eventuali irregolarità nei versamenti dei contributi
2 connessi a istituti soggetti a decadenza (iscrizioni retroattive, retrodatazioni ecc” e, inoltre, il non provava che la somma non fosse dovuta. CP_3
Ancora, secondo l'appellante, la rateazione concessa dalla Parte_2 riguardava le annualità 2019, 2020 e 2022, mentre la cartella in contestazione nel giudizio di primo grado riguardava le annualità 2014 e 2017. Con ulteriore motivo di gravame l'appellante ha chiesto la conseguenziale riforma sulle spese di lite.
Si è ritualmente costituito l'appellato, il quale, resistendo al gravame, ha eccepito che la dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata nel 2024 copre tutti i contributi, senza alcuna distinzione tra annualità e, pertanto, se il è successivo alle annualità dei contributi inevasi, l'iscrizione al CP_3 ruolo è illegittima perché incompatibile con l'accertamento di regolarità contributiva pregressa. Infine, l'appellato ha chiesto dichiararsi la responsabilità ex art. 96 c.p.c. dell'appellante.
All'udienza del 25.9.2025, udite le conclusioni delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI IN DIRITTO
L'appello è fondato per le ragioni che seguono.
Il Collegio rileva che tra la documentazione versata agli atti del giudizio di primo grado il professionista appellato ha allegato la rateazione accordatagli da Tuttavia, detta rateazione è relativa alle annualità Parte_2 contributive 2019, 2020 e 2021, dovendosi, pertanto, escludere che la stessa abbia qualsiasi incidenza sulla contribuzione dovuta per gli anni 2014 e 2017, di cui al titolo contenuto nell'impugnata intimazione di pagamento.
Sotto ulteriore profilo, il Collegio rileva che il motivo di gravame coglie nel segno anche relativamente all'efficacia probatoria del dal quale non è CP_3 dato desumere l'effettiva inesistenza del credito contributivo.
La S.C., pronunciandosi sulla valenza ed efficacia del Durc ai fini pretesi, ha avuto modo di affermare che “è costante l'orientamento secondo cui, nascendo (ed essendo conformato) il rapporto di obbligazione contributiva direttamente dalla legge, per modo che gli atti ed i procedimenti amministrativi posti in essere dagli enti previdenziali in ordine alla sua gestione possiedono natura meramente ricognitiva, le iniziative degli enti medesimi che siano dirette alla riscossione di contributi che, con precedenti determinazioni, gli stessi enti avevano ritenuto non dovuti non sono propriamente riconducibili alla figura dell'autotutela, quale espressione del potere autoritativo dell'amministrazione di provvedere in merito ad atti precedentemente emanati, e non sono pertanto
3 assoggettabili alle relative garanzie formali e sostanziali (così già Cass. n. 256 del 2001)”.(Cass. n. 21378/2023).
Anche più di recente la S.C. ha ritenuto che “il non ha valore CP_3 costitutivo, essendo atto di certazione del rapporto previdenziale, sicché, in caso di contestazione, la verifica della reale consistenza delle situazioni di fatto e di diritto resta demandata all'accertamento giudiziale” (Cass. n. 30273/2024).
Alla luce delle considerazioni che precedono, difettando la prova dell'intervenuto pagamento delle somme dovute, la sentenza di primo grado deve essere riformata. In applicazione del principio di soccombenza, le spese del doppio grado di giudizio vengono poste a carico della parte appellata. Avuto riguardo al valore della controversia e all'omesso svolgimento di istruttoria orale, le spese di lite vengono determinate – secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022- in euro 800,00 per il primo grado, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15% e in €. 1.000,00 per il presente grado, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 734/25 del Tribunale di Milano respinge il ricorso di primo grado. Condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado, che liquida complessivamente in €. 1.800,00, oltre accessori e spese generali.
Milano, 25.9.2025. LA GIUDICE A. REL. IL PRESIDENTE FIORELLA PERNA GIOVANNI PICCIAU
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