Decreto cautelare 15 ottobre 2025
Decreto cautelare 3 novembre 2025
Sentenza breve 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza breve 22/12/2025, n. 3689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3689 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03689/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02103/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2103 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Fiumanò e Giancarlo Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ragusa, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Landro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum :
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato AL Molé, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
1) del provvedimento di annullamento in autotutela della Comunicazione di Inizio Attività prot. n. 68490 del 24/05/2022, pratica URBIX n. 11990/2022, comunicato a mezzo pec dell’11 luglio 2025;
2) del provvedimento di annullamento in autotutela della Segnalazione Certificata di Agibilità prot. n. 107636 del 25/08/2022, pratica URBIX n. 12561/2022, comunicato a mezzo pec del 11 luglio 2025;
quanto al ricorso per motivi aggiunti presentati il 31/10/2025:
3) dell’ordinanza del Comune di Ragusa, n. 738 del 24 ottobre 2025, di revoca del provvedimento autorizzativo unico n. 19/22 del 7/9/2022 e contestuale ordinanza di chiusura comunicata a mezzo pec del 24 ottobre 2025.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ragusa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il dott. AL LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. La società ricorrente impugnava, con il ricorso introduttivo del giudizio, il provvedimento di annullamento in autotutela della CILA, relativa all’avvio di un’attività commerciale, da essa presentata allo Sportello unico del Comune di Ragusa, adottato dal Comune resistente sul rilievo che la prevista “realizzazione di 3 finestre sulla muratura portante del prospetto” non sarebbe rientrata nella casistica degli interventi realizzabili tramite CILA e, comunque, avrebbe richiesto, diversamente da quanto risultante in atti, il deposito del progetto al Genio civile.
2. La ricorrente lamentava, anzitutto, che il provvedimento sarebbe stato adottato in violazione delle disposizioni di cui all’art. 21 nonies , evidenziando, in particolare, la violazione del termine massimo di 12 mesi, oltre il quale opererebbe la decadenza dal potere previsto e disciplinato in quest’ultima disposizione.
Nel caso di specie, l’annullamento sarebbe avvenuto, infatti, più di 36 mesi dopo la presentazione della CILA e, d’altra parte, non vi sarebbero stati gli estremi della falsa prospettazione di circostanze da parte del privato, che avrebbe consentito di derogare, in base alle citate norme di legge, alla tassatività del termine massimo previsto per il legittimo esercizio del relativo potere.
Sarebbe, inoltre, mancata la ponderazione degli interessi richiesta dal medesimo art. 21 nonies e vi sarebbe stato un travisamento dei fatti, in quanto le opere contestate non sarebbero state delle finestre, bensì delle luci, che non avrebbero comportato alcuna modifica strutturale.
2.1. Per tutte le predette ragioni chiedeva, in conclusione, l’annullamento degli atti impugnati e, in via cautelare, la sospensione della loro efficacia.
3. Con decreto presidenziale n. 331/2025 del 15 ottobre 2025, veniva rigettata l'istanza per l’adozione di misure cautelari monocratiche avanzata dalla società ricorrente.
4. Si costituiva, quindi, l’Amministrazione, chiedendo il rigetto del ricorso e interveniva, ad opponendum , anche la società proprietaria dell’immobile, promotrice del procedimento di autotutela, la quale eccepiva, anzitutto, l’inammissibilità del ricorso per difetto di notifica nei suoi confronti, quale controinteressata. Eccepiva anche il difetto di legittimazione attiva, a seguito dell’affitto del ramo d’azienda interessato.
Nel merito, evidenziava la legittimità del provvedimento impugnato, considerato che le opere realizzate dalla -OMISSIS- sarebbero consistite in "opere strutturali che non rientrano nella casistica degli interventi che possono essere realizzati con la C.I.L.A.”.
5. La ricorrente impugnava, quindi, l’ulteriore provvedimento, emanato in data 24 ottobre 2025, con cui era stata disposta la chiusura dell’attività.
Anche in relazione al ricorso per motivi aggiunti lamentava la violazione dell’art. 21 nonies , per ragioni analoghe a quelle sopra indicate. Lamentava, inoltre, che il provvedimento sarebbe stato adottato nonostante fosse stata nel frattempo depositata istanza di sanatoria.
Per la trattazione di tale ricorso per motivi aggiunti chiedeva il rinvio della camera di consiglio del 4 novembre 2025, fissata per la discussione dell’istanza cautelare formulata in seno al ricorso introduttivo del giudizio.
6. Con decreto presidenziale del 3 novembre 2025, il Tribunale rigettava anche l’ulteriore istanza di tutela cautelare monocratica formulata dalla parte ricorrente.
7. In vista dell’udienza in camera di consiglio del 4 dicembre 2024, la società ricorrente depositava, in data 28 novembre 2025, una memoria nella quale rappresentava di aver ottenuto il provvedimento unico autorizzativo e di non aver, dunque, più interesse al ricorso e, conseguentemente neanche all’istanza cautelare.
8. Con memoria del 2 dicembre 2025, la parte controinteressata, pur facendo riserva di impugnazione di quest’ultimo provvedimento autorizzativo, prendeva atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse formulata dalla società ricorrente.
9. All’udienza del 2 dicembre 2025 il difensore di parte ricorrente ribadiva la propria dichiarazione di difetto di interesse, di cui prendeva atto anche il Comune resistente, ed il ricorso, previa riserva, da parte del Collegio, di decisione con sentenza in forma semplificata, veniva posto in decisione.
10. Tutto ciò premesso, non resta al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del ricorso alla luce delle dichiarazioni rese dal difensore di parte ricorrente con la nota depositata in vista dell’udienza e della relativa formale presa d’atto di tali dichiarazioni sia da parte della società intervenuta in giudizio che da parte dell’Amministrazione resistente.
Come più volte affermato nella giurisprudenza, la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione di un giudizio amministrativo, disciplinata dall'art. 35 del d.lgs. n. 104/2010, deriva da una nuova valutazione dell'assetto del rapporto tra la pubblica amministrazione e l'amministrato ed ha l'effetto di rendere improcedibile il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti.
Tale pronuncia, d’altra parte, non comporta alcuna preclusione, e non incide sul distinto giudizio di impugnazione che la parte intervenuta nel presente giudizio ad opponendum ha preannunciato di voler instaurare avverso l’atto autorizzativo che ha comportato il venir meno dell’interesse del ricorrente alla decisione del presente ricorso.
11. Le spese di causa possono essere compensate tra le parti, avuto riguardo alla peculiarità e all’esito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle denominazioni della società ricorrente e della società intervenuta in giudizio.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NE AN NE, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
AL LL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL LL | NE AN NE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.