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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 11838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11838 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
Sezione VI Civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Napoli, sezione VI civile, dott.ssa Silvia Blasi, ha pronunciato
S E N T E N Z A EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 20748/2023 R.G., vertente
TRA
AVV. Parte_1
Procuratore di se stesso, elettivamente domiciliato presso il proprio studio in San Giorgio a
Cremano, alla via Rosa Luxemburg, 22.
ATTORE
E
Controparte_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici, siti in Napoli, Via Diaz n. 11, è domiciliato.
CONVENUTO
Oggetto: responsabilità del magistrato
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 12-10-2023 l'avv. conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 al Tribunale di Napoli il , per sentirlo condannare al risarcimento dei Controparte_1 danni patiti in conseguenza della sentenza n. 294/2019 del Tribunale di Vasto, riformata dalla
Corte d'Appello di L'Aquila con sentenza n. 1837/2021.
Si costituiva in giudizio il , eccependo l'inammissibilità della Controparte_1
domanda proposta, sia perché estranea al sistema ordinamentale, sia perché proposta nei confronti del , privo di legittimazione passiva;
in via gradata, ma Controparte_1
sempre preliminare, eccepiva l'incompetenza per territorio del giudice adito per essere competente il Tribunale di Campobasso e, nel merito, l'infondatezza della domanda attorea.
La causa, sulle conclusioni della parte convenuta, è stata riservata in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co., c.p.c..all'udienza del 12-12-2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta.
2. In via preliminare ed assorbente la domanda deve dichiararsi inammissibile per carenza di legittimazione passiva del . Controparte_1
Nella specie l'attore formula nei confronti del una domanda Controparte_1 risarcitoria fondata sulla assunta responsabilità di un magistrato per l'adozione di una sentenza che si assume errata, invocando la disciplina di cui alla l. 117/1988.
Come è noto, la disciplina della responsabilità civile dei magistrati è contenuta nella cd. Legge
Vassalli, L. 117/1988 e succ. mod., che consente a chi abbia subito un danno di conseguente ad un comportamento, un atto o un provvedimento giudiziario posto in essere con dolo o colpa grave dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni oppure in caso di diniego di giustizia di agire contro lo Stato, nella persona del Presidente del Consiglio dei ministri (cfr. art. 4, l.117/1988), per ottenere il risarcimento del danno.
La circostanza che la legittimazione della Presidenza del Consiglio dei ministri sia esclusiva
è stata anche ribadita dalla Suprema Corte, che, nella sentenza n. 18191/2003, proprio in ragione di tale presupposto, ha espressamente escluso che la costituzione del Controparte_1
potesse rivestire efficacia sanante del mancato rispetto del termine concesso per la
[...] rinnovazione della notificazione alla Presidenza del Consiglio.
Né l'azione proposta può essere diversamente qualificata, posto che le domande risarcitorie per fatti derivanti dalla responsabilità dei magistrati sono unicamente proponibili col rito speciale previsto dalla citata l. 117/1988.
La Suprema Corte ha infatti escluso la possibilità di esperire un'azione ordinaria ex art.2043
c.c. in ipotesi di danni correlati all'esercizio della funzione giurisdizionale, nel presupposto che il rito speciale previsto dalla L. n. 117 del 1988, sia l'unico applicabile a tutte le azioni risarcitorie per i danni suddetti (Cass. 1067/2019 e 258/2017 in parte motiva).
Per tutto quanto precede, la domanda va dichiarata inammissibile.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri medi di cui al DM 55/2014 e succ.mod., tenuto conto del valore della controversia
(€ 1.032,00) e della circostanza che non è stata svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sez. VI civile, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) Dichiara la domanda inammissibile per carenza di legittimazione passiva del
[...]
; Controparte_1
B) condanna l'avv. al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 462,00 per Parte_1
compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CA come per legge.
Napoli, 15-12-2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Silvia Blasi)
Sezione VI Civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Napoli, sezione VI civile, dott.ssa Silvia Blasi, ha pronunciato
S E N T E N Z A EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 20748/2023 R.G., vertente
TRA
AVV. Parte_1
Procuratore di se stesso, elettivamente domiciliato presso il proprio studio in San Giorgio a
Cremano, alla via Rosa Luxemburg, 22.
ATTORE
E
Controparte_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici, siti in Napoli, Via Diaz n. 11, è domiciliato.
CONVENUTO
Oggetto: responsabilità del magistrato
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 12-10-2023 l'avv. conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 al Tribunale di Napoli il , per sentirlo condannare al risarcimento dei Controparte_1 danni patiti in conseguenza della sentenza n. 294/2019 del Tribunale di Vasto, riformata dalla
Corte d'Appello di L'Aquila con sentenza n. 1837/2021.
Si costituiva in giudizio il , eccependo l'inammissibilità della Controparte_1
domanda proposta, sia perché estranea al sistema ordinamentale, sia perché proposta nei confronti del , privo di legittimazione passiva;
in via gradata, ma Controparte_1
sempre preliminare, eccepiva l'incompetenza per territorio del giudice adito per essere competente il Tribunale di Campobasso e, nel merito, l'infondatezza della domanda attorea.
La causa, sulle conclusioni della parte convenuta, è stata riservata in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co., c.p.c..all'udienza del 12-12-2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta.
2. In via preliminare ed assorbente la domanda deve dichiararsi inammissibile per carenza di legittimazione passiva del . Controparte_1
Nella specie l'attore formula nei confronti del una domanda Controparte_1 risarcitoria fondata sulla assunta responsabilità di un magistrato per l'adozione di una sentenza che si assume errata, invocando la disciplina di cui alla l. 117/1988.
Come è noto, la disciplina della responsabilità civile dei magistrati è contenuta nella cd. Legge
Vassalli, L. 117/1988 e succ. mod., che consente a chi abbia subito un danno di conseguente ad un comportamento, un atto o un provvedimento giudiziario posto in essere con dolo o colpa grave dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni oppure in caso di diniego di giustizia di agire contro lo Stato, nella persona del Presidente del Consiglio dei ministri (cfr. art. 4, l.117/1988), per ottenere il risarcimento del danno.
La circostanza che la legittimazione della Presidenza del Consiglio dei ministri sia esclusiva
è stata anche ribadita dalla Suprema Corte, che, nella sentenza n. 18191/2003, proprio in ragione di tale presupposto, ha espressamente escluso che la costituzione del Controparte_1
potesse rivestire efficacia sanante del mancato rispetto del termine concesso per la
[...] rinnovazione della notificazione alla Presidenza del Consiglio.
Né l'azione proposta può essere diversamente qualificata, posto che le domande risarcitorie per fatti derivanti dalla responsabilità dei magistrati sono unicamente proponibili col rito speciale previsto dalla citata l. 117/1988.
La Suprema Corte ha infatti escluso la possibilità di esperire un'azione ordinaria ex art.2043
c.c. in ipotesi di danni correlati all'esercizio della funzione giurisdizionale, nel presupposto che il rito speciale previsto dalla L. n. 117 del 1988, sia l'unico applicabile a tutte le azioni risarcitorie per i danni suddetti (Cass. 1067/2019 e 258/2017 in parte motiva).
Per tutto quanto precede, la domanda va dichiarata inammissibile.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri medi di cui al DM 55/2014 e succ.mod., tenuto conto del valore della controversia
(€ 1.032,00) e della circostanza che non è stata svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sez. VI civile, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) Dichiara la domanda inammissibile per carenza di legittimazione passiva del
[...]
; Controparte_1
B) condanna l'avv. al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 462,00 per Parte_1
compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CA come per legge.
Napoli, 15-12-2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Silvia Blasi)