TRIB
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 21/07/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, all'udienza del 17/07/2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 322/2024 R.A.L., promossa da Parte_1
, nato a [...], il [...], C.F. ,
[...] C.F._1 elett.te domiciliato in Frosinone, Via Marcello Mastroianni, presso lo studio dell'Avv. Tiziana Sodani, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
ricorrente contro
Controparte_1
(Avv. Maria Antonietta Tuminelli)
resistente OGGETTO: prestazioni assistenziali per invalidità civile. CONCLUSIONI: come da rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui interamente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente, premesso che:
• aveva presentato domanda per il riconoscimento del suo diritto all'l'indennità di accompagnamento ex art. 1 della L. 18/80 e L.508/88;
• era stata sottoposta a visita medica dinanzi alla Commissione Periferica di Frosinone, con esito negativo, per difetto del requisito sanitario;
• si trovava invece nelle condizioni sanitarie e socio-economiche previste dalla legge per l'attribuzione del trattamento previdenziale domandato;
• aveva proposto procedimento di A.T.P. ex art.445 bis c.p.c., conclusosi senza un decreto di omologa positivo, nel quale aveva tempestivamente contestato le conclusioni del nominato C.T.U.;
• contestava specificamente le conclusioni rese dal perito nella precedente fase di A.T.P.; tutto ciò premesso, chiedeva al Giudice di accertare la sussistenza dei
1 requisiti sanitari utili ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 Legge 18/1980), con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del proprio procuratore, dichiaratosi antistatario.
Ritualmente notificati il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza, si costituiva l' eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso CP_1
e affermando, nel merito, l'infondatezza della domanda.
Disposta ed espletata C.T.U. medico-legale, all'esito della discussione svolta mediante il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
2. In ordine all'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata da parte convenuta, va osservato che – contrariamente a quanto sostenuto dall' CP_1
– parte ricorrente ha specificamente contestato le risultanze peritali relative al precedente giudizio di A.T.P..
3. Nel merito il consulente d'ufficio ha concluso la propria indagine accertando che, tenuto conto dei nuovi criteri tabellari di valutazione stabiliti dal Ministro della Sanità, parte ricorrente risulta affetta dalle specifiche patologie indicate nell'elaborato peritale, che devono intendersi integralmente riportate nella presente sentenza.
Tali infermità, che non dipendono da causa di guerra, di servizio o da infortunio sul lavoro, hanno determinato sulla persona sottoposta a perizia la necessità continua di assistenza, vista l'incapacità di deambulare o di attendere autonomamente alle proprie esigenze di vita quotidiane (ipotesi alternative, come chiarito da Cass. 1993 n.4664). La Consulenza ha chiarito inoltre che il ricorrente è stato affetto da questo quadro patologico limitatamente al periodo da marzo 2023 a maggio 2023.
Vista l'analiticità dell'enunciazione delle malattie riscontrate, l'esaustività della spiegazione della loro incidenza funzionale sullo stato di salute del soggetto sottoposto a perizia, la correttezza dei criteri medico-legali applicati, si ritengono condivisibili le conclusioni diagnostiche cui il C.T.U. è pervenuto dopo accurata anamnesi e visita del paziente. Non sussistono validi motivi per discostarsi da tale valutazione, basata su seri e completi accertamenti clinici, immune da vizi logici e sorretta da convincenti argomentazioni medico-legali, né risultano dagli atti di causa elementi che giustifichino diverse conclusioni.
4. Quanto alle spese di lite si osserva che, considerata la decorrenza del requisito sanitario militata temporalmente, le spese di lite possono essere compensate nei limiti della metà e sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo col beneficio della distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Le spese di C.T.U. sono poste integralmente a carico dell' e sono CP_1 liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza o eccezione
2 disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara che la ricorrente è stata invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 100% e con necessità di assistenza continua ai fini del beneficio della indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980, nel periodo da marzo 2023 a maggio 2024;
2) compensa le spese di lite nella misura della metà, ponendo a carico del soccombente il residuo, liquidato in €.1.345,50, oltre I.V.A. e C.P.A. e CP_1 rimborso forfettario per le spese generali, con distrazione in favore del relativo procuratore che ne abbia fatto istanza;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., come CP_1 liquidate con separato decreto.
Frosinone, 17/07/2025. IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Massimo Lisi
3